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RR.2009.167

Bundesstrafgericht · 2009-05-07 · Italiano CH

Estradizione all'Ungheria Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)

Dispositiv
  1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
  2. Non si prelevano spese processuali.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 7 maggio 2009 II Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Graziano Mordasini

Parti

A., rappresentato dall’Avv. Filippo Ferrari, Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte

Oggetto

Estradizione all’Ungheria

Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2009.167

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Visti:

- il ricorso interposto il 4 maggio 2009 da A. avverso l’ordine di arresto ai fini di e- stradizione del 23 aprile 2009 emanato dall’Ufficio federale di giustizia (UFG), ri- guardante un procedimento di assistenza giudiziaria all’Ungheria;

- la lettera datata 4 maggio 2009 (recte: 5 maggio 2009) del patrocinatore del ricor- rente, mediante la quale viene dichiarato il ritiro del ricorso in quanto l’interessato ha deciso di accettare la procedura di estradizione semplificata ai sensi dell’art. 54 della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP, RS 351.1).

Considerato:

- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 5 maggio 2009 questo Tri- bunale prende atto del ritiro del ricorso;

- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;

- che in ambito di spese processuali, visti gli art. 15 cpv. 1 lett. a e 30 lett. b della legge federale sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF, RS 173.71) nonché la relativa giurisprudenza di questo Tribunale (sentenze TPF RR.2007.42 del 4 aprile 2007, consid. 4 e TPF RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4), si applicano il regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale dell’11 febbraio 2004 (RS 173.711.32) e le pertinenti disposizioni della legge fede- rale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola mes- si a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327);

- che, tuttavia, viste le specificità del caso in oggetto, in particolare il fatto che con il suo gravame il ricorrente non ha arrecato al Tribunale una mole di lavoro rilevante, si rinuncia a prelevare delle spese processuali.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. Non si prelevano spese processuali.

Bellinzona, il 7 maggio 2009

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Filippo Ferrari - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).