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RR.2009.164

Bundesstrafgericht · 2009-05-19 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria in materia penale all'Italia Domanda di rettifica della sentenza della II Corte dei reclami penali RR.2009.20 del 9 aprile 2009 (art. 129 cpv. 1 LTF richiamato l'art. 31 cpv. 1 LTPF)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 LTF richiamato l’art. 31 cpv. 1 LTPF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2009.164

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La II Corte dei reclami penali ritenuto in fatto e considerato in diritto: - che in data 13 febbraio 2009 A. ha presentato presso la II Corte dei reclami pe- nali del Tribunale penale federale un ricorso avverso l’ordine di sequestro e di e- dizione del 2 febbraio 2009 emanato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC), riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria all’Italia in ambito di riciclaggio di denaro; - che con ordine di dissequestro del 19 febbraio seguente, escludendo possibili collegamenti tra i conti intestati a A. e la fattispecie oggetto della commissione rogatoria italiana, il MPC ha ordinato l’immediato sblocco della relazione bancaria intestata all’interessato, revocando quindi la sua decisione del 2 febbraio 2009; - che con sentenza RR.2009.20 del 9 aprile 2009 la II Corte dei reclami penali ha pertanto stralciato la causa dal ruolo, invitando il MPC, parte soccombente nel procedimento, a versare al ricorrente un importo di Fr. 500.- a titolo di spese ripe- tibili; - che in data 29 aprile 2009 il MPC ha inoltrato una domanda di rettifica della suc- citata sentenza; - che giusta l’art. 31 cpv. 1 della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF, RS 173.71), gli art. 121-129 della legge del 17 giugno 2005 sul Tri- bunale federale (LTF, RS 173.110) si applicano per analogia alla revisione, inter- pretazione e rettifica delle decisioni della Corte dei reclami penali; - che le condizioni per l’interpretazione o la rettifica di una decisione poste dall’art. 129 cpv. 1 LTF, il quale prevede che se il dispositivo di una sentenza del Tribunale federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo esso interpreta o rettifica la sentenza, non sono adempiute nella fattispecie, né vengono allegate dal MPC; - che di conseguenza lo scrivente Tribunale non entra nel merito della domanda di rettifica formulata dal MPC; - che, tenuto conto del fatto che la domanda di rettifica è stata introdotta da un’autorità non vi è ragione di reinterpretarla né come richiesta di riesame né come richiesta di revisione;

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- che la decisione su ricorso del 9 aprile 2009 costituisce altresì una sentenza di un Tribunale (art. 1 LTPF), per cui a garanzia della sicurezza del diritto, simili de- cisioni non possono essere oggetto di riesame (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Al- lgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, pag. 391 N. 1830; TPF RR.2009.49 del 5 marzo 2009); - che tutt’al più si potrebbe ipotizzare una revisione ai sensi dell’art. 31 LTPF in relazione con gli art. 121-129 LTF (KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Ver- waltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 162 N. 444; TPF RR.2008.123-124 dell’11 giugno 2008); - che tuttavia anche qualora si volesse ritenere la domanda in oggetto come una richiesta di revisione, non si dovrebbe entrare nel merito della stessa, in quanto il MPC non si è manifestamente prevalso di alcun motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF, ma ha tutt’al più evocato una critica alla giurisprudenza dello scrivente Tribunale; - che, visto l’esito della procedura, il MPC vale quale parte soccombente, ma che tuttavia nessuna spesa processuale è messa a carico dell’autorità inferiore, né delle autorità federali che promuovono il ricorso e soccombono (art. 63 cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]);

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

Dispositiv
  1. Non si entra nel merito della domanda di rettifica della sentenza della II Corte dei reclami penali RR.2009.20 del 9 aprile 2009.
  2. Non si prelevano spese processuali.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 19 maggio 2009 II Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Graziano Mordasini

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Richiedente

Oggetto

Assistenza giudiziaria in materia penale all’Italia

Domanda di rettifica della sentenza della II Corte dei re- clami penali RR.2009.20 del 9 aprile 2009 (art. 129 cpv. 1 LTF richiamato l’art. 31 cpv. 1 LTPF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2009.164

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La II Corte dei reclami penali ritenuto in fatto e considerato in diritto: - che in data 13 febbraio 2009 A. ha presentato presso la II Corte dei reclami pe- nali del Tribunale penale federale un ricorso avverso l’ordine di sequestro e di e- dizione del 2 febbraio 2009 emanato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC), riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria all’Italia in ambito di riciclaggio di denaro; - che con ordine di dissequestro del 19 febbraio seguente, escludendo possibili collegamenti tra i conti intestati a A. e la fattispecie oggetto della commissione rogatoria italiana, il MPC ha ordinato l’immediato sblocco della relazione bancaria intestata all’interessato, revocando quindi la sua decisione del 2 febbraio 2009; - che con sentenza RR.2009.20 del 9 aprile 2009 la II Corte dei reclami penali ha pertanto stralciato la causa dal ruolo, invitando il MPC, parte soccombente nel procedimento, a versare al ricorrente un importo di Fr. 500.- a titolo di spese ripe- tibili; - che in data 29 aprile 2009 il MPC ha inoltrato una domanda di rettifica della suc- citata sentenza; - che giusta l’art. 31 cpv. 1 della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF, RS 173.71), gli art. 121-129 della legge del 17 giugno 2005 sul Tri- bunale federale (LTF, RS 173.110) si applicano per analogia alla revisione, inter- pretazione e rettifica delle decisioni della Corte dei reclami penali; - che le condizioni per l’interpretazione o la rettifica di una decisione poste dall’art. 129 cpv. 1 LTF, il quale prevede che se il dispositivo di una sentenza del Tribunale federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo esso interpreta o rettifica la sentenza, non sono adempiute nella fattispecie, né vengono allegate dal MPC; - che di conseguenza lo scrivente Tribunale non entra nel merito della domanda di rettifica formulata dal MPC; - che, tenuto conto del fatto che la domanda di rettifica è stata introdotta da un’autorità non vi è ragione di reinterpretarla né come richiesta di riesame né come richiesta di revisione;

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- che la decisione su ricorso del 9 aprile 2009 costituisce altresì una sentenza di un Tribunale (art. 1 LTPF), per cui a garanzia della sicurezza del diritto, simili de- cisioni non possono essere oggetto di riesame (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Al- lgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, pag. 391 N. 1830; TPF RR.2009.49 del 5 marzo 2009); - che tutt’al più si potrebbe ipotizzare una revisione ai sensi dell’art. 31 LTPF in relazione con gli art. 121-129 LTF (KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Ver- waltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 162 N. 444; TPF RR.2008.123-124 dell’11 giugno 2008); - che tuttavia anche qualora si volesse ritenere la domanda in oggetto come una richiesta di revisione, non si dovrebbe entrare nel merito della stessa, in quanto il MPC non si è manifestamente prevalso di alcun motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF, ma ha tutt’al più evocato una critica alla giurisprudenza dello scrivente Tribunale; - che, visto l’esito della procedura, il MPC vale quale parte soccombente, ma che tuttavia nessuna spesa processuale è messa a carico dell’autorità inferiore, né delle autorità federali che promuovono il ricorso e soccombono (art. 63 cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]);

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Non si entra nel merito della domanda di rettifica della sentenza della II Corte dei reclami penali RR.2009.20 del 9 aprile 2009. 2. Non si prelevano spese processuali.

Bellinzona, il 19 maggio 2009

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Ministero pubblico della Confederazione - Avv. Stefano Ferrari - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente sentenza non è dato nessun rimedio giuridico ordinario (v. art. 93 cpv. 2 LTF)