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RR.2009.111

Bundesstrafgericht · 2009-04-23 · Italiano CH

Estradizione alla Francia Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)

Sachverhalt

A. Il 28 luglio 2006 il viceprocuratore del Tribunal de Grande Instance de Cler- mont Ferrand (Francia) ha spiccato un ordine di arresto nei confronti di A., cittadino italiano domiciliato a Z. (Italia) di professione camionista, per ricet- tazione in banda organizzata. In sostanza, l’interessato è sospettato di ave- re, il 6 febbraio 2002, trasportato oggetti e mobili rubati a Y. (Francia) avendo conoscenza della loro origine illecita.

B. In data 11 marzo 2009 il succitato procuratore ha chiesto alle competenti autorità svizzere l’arresto provvisorio in vista di estradizione di A. (v. act. 1.5).

Il giorno stesso, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha emanato un ordine di arresto provvisorio ai fini di estradizione contro quest’ultimo (v. act. 3.1). Me- diante segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) A. è stato pertanto arrestato e posto in detenzione estradizionale. Nel suo interrogato- rio del 13 marzo 2009 davanti al Giudice istruttore vallesano, egli ha ricono- sciuto di essere la persona ricercata dalla Francia, ma si è opposto alla sua estradizione in via semplificata verso questo Stato.

C. In data 16 marzo 2009 l’UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estra- dizione nei confronti dell’interessato, ordine notificato il 18 marzo 2009 (v. act. 1.3).

D. Con ricorso del 27 marzo 2009 alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, A. chiede l’annullamento del predetto ordine di arresto in vi- sta di estradizione, postulando nel contempo la concessione dell’effetto so- spensivo al suo gravame.

E. Con domanda di scarcerazione del 30 marzo seguente l’interessato ha ri- chiesto all’UFG di essere posto in libertà in ragione dei suoi problemi di salu- te, indicando di soffrire di diabete e di gravi problemi arteriosi e cardiaci che lo obbligano ad assumere la cardio aspirina.

F. Con osservazioni del 3 aprile 2009 l’autorità di prime cure propone di respin- gere il ricorso.

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G. Chiamato ad esprimersi in merito alla situazione di salute di A., con scritto del 7 aprile 2009 il medico curante ha affermato che l’interessato segue un trattamento farmacologico ed è regolarmente controllato e seguito dal perso- nale medico in carcere, precisando nel contempo che il suo stato attuale di salute non crea impedimento alla sua detenzione.

H. Invitato dalla scrivente autorità a presentare una replica, il ricorrente non ha reagito.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del

E. 1.2 L'estradizione fra la Francia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1) e dall’Accordo del 10 febbraio 2003 tra il Consiglio federale sviz- zero e il Governo della Repubblica francese relativo alla procedura semplifi- cata di estradizione e a complemento della CEEstr (RS 0.353.934.92).

E. 1.3 Il 27 novembre 2008 il Consiglio dell’Unione europea ha deciso la piena ap- plicazione degli accordi bilaterali di associazione della Svizzera allo Spazio Schengen ed allo Spazio Dublino a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008). Secondo giurisprudenza costante, il diritto applicabile all’assistenza internazionale è quello in vigore al momento della decisione. Il carattere amministrativo della procedura di assistenza esclude l’applicazione del principio della non retroat- tività (DTF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; 109 Ib 62 consid 2a, 157 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 1A.96/2003 del 25 giugno 2003, consid. 2.2.; TPF RR.2007.178 del 29 novembre 2007, consid. 4.3). Ne discende che in virtù degli art. 2 cifra 1 e 15 cifra 1 dell’accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità euro- pea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS. 0.360.268.1; di seguito: Accordo di Schengen), in materia di estradizione alla Francia sono anche applicabili gli

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art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen del 14 giugno 1985 (di seguito: CAAS) tra i governi degli Stati dell’Unione e- conomica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativi all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (n°CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale L 239/19-62 del 22 settembre 2000).

E. 1.4 Giova infine rammentare che alle questioni che il prevalente diritto internazio- nale contenuto nei trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale, si applica la AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

2. Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr., disposizione che tratta dell'arresto provviso- rio, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competen- ti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita mediante un gravame fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazio- ne in vista di estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; L. MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradi- zione, come pure alla sua infondatezza, devono essere fatte valere esclusi- vamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle condizioni poste dall'art. 84 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), il Tribunale fede- rale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, duran- te tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciai- re internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 348 pag. 324 e seg. nonché n. 197 pag. 210 e seg.; S. HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tut- tavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né

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comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La questione di sapere se i presupposti per annullare un ordine di sequestro e ordinare la scarcerazione siano adempiuti dev'esse- re esaminata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno convenzionale assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di e- stradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite allo Stato richiedente (art. 1 CEEstr.). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

3. Nel suo gravame, l’insorgente afferma in primo luogo che i documenti tra- smessigli dal Giudice istruttore cantonale, in particolare l’ordine di arresto SIRENE, non gli permettono di farsi un’idea in merito ai fatti imputatigli, im- pedendogli pertanto di verificare il rispetto del principio della doppia punibilità di cui all’art. 35 cpv. 1 let. a AIMP. A. rileva inoltre che, a seguito dell’ordine di arresto internazionale emesso nei suoi confronti il 28 luglio 2006, egli era già stato arrestato dalle autorità tedesche, le quali non lo avevano consegna- to a quelle francesi. Nella misura in cui un altro stato membro dell’Unione eu- ropea, oltre al suo Paese d’origine, si era rifiutato di estradarlo permette quindi di concludere che non sussiste un interesse giuridico manifesto a che la Svizzera proceda alla sua estradizione. Egli sostiene infine di soffrire di gravi problemi di salute, in particolare di diabete e di problemi cardiaci.

L'UFG, dal canto suo, ritiene che, secondo le informazioni supplementari fornite da SIRENE Francia in data 11 marzo 2009, l’arrestato è sospettato di aver commesso, almeno a titolo di dolo eventuale, il reato di ricettazione, se non addirittura di riciclaggio, di modo che la condizione della doppia punibili- tà è a prima vista rispettata. L’autorità di prime cure sostiene inoltre che l’eventuale rifiuto di estradizione da parte delle autorità tedesche ed italiane non sono tali da rendere inammissibile la domanda di estradizione francese, precisando nel contempo che il ricorrente non possiede legami con la Sviz- zera, che la sua detenzione non è sproporzionata tenuto conto del fatto che il suo comportamento è suscettibile in Francia di una pena fino a dieci anni di carcere e che il rischio di fuga non può essere escluso.

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E. 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), e l’art. 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale fe- derale del 20 giugno 2006 (RS 173.710), la II Corte dei reclami penali è com- petente per statuire sui reclami contro un ordine di arresto in vista di estradi- zione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di ar- resto (art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricor- suale dell’arrestato è pacifica.

E. 4.1 Nella fattispecie A. si prevale di pretese irregolarità formali della domanda di estradizione, e meglio dell’impossibilità di verificare il rispetto del principio della doppia punibilità ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 let. a AIMP, nonché dell’infondatezza della suddetta richiesta in ragione della mancanza di un in- teresse giuridico manifesto a che la Svizzera proceda alla sua estradizione precedentemente negata da due paesi membri dell’Unione europea. Simili censure possono essere fatte valere esclusivamente nell’ambito della proce- dura di estradizione vera e propria (v. supra consid. 2). Esse vanno pertanto disattese.

E. 4.2 L’interessato dichiara inoltre di soffrire di diabete che deve controllare quoti- dianamente, nonché di gravi problemi arteriosi e cardiaci che lo obbligano ad assumere la cardio aspirina. Una simile condizione fisica aggraverebbe il pe- so della carcerazione, ciò che renderebbe tale misura sproporzionata (v. ri- chiesta di scarcerazione del 30 marzo 2009). Ora, come indicato dal medico che lo ha in cura presso il penitenziario di Martigny, questi problemi di salute non escludono la carcerabilità in Svizzera visto che egli può comunque avere accesso, quando necessario, in carcere o in una struttura ospedaliera, alle cure del caso (v. presa di posizione del 7 aprile 2009). Non vi sono dunque i presupposti per adottare misure sostitutive della detenzione giusta l’art. 47 cpv. 2 AIMP.

E. 4.3 A titolo abbondanziale e come giustamente ritenuto dall’autorità intimata nelle sue osservazioni del 3 aprile 2009, dagli atti di causa si deduce che A. non possiede legami con la Svizzera, che la sua detenzione non è sproporzionata e che un pericolo di fuga – vista appunto l’assenza di ogni legame con il no- stro Paese - non può essere escluso.

E. 5 Sulla base degli atti, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione del ricorrente. Non risulta d'altronde nemmeno possibile affermare che l'estradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Si rammenta infatti che, secondo la giurispru- denza, tale disposizione trova applicazione unicamente allorquando una del- le ipotesi previste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dubbio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° febbraio 2007, consid. 4.5), fatto questo che non si verifica nella fattispe- cie.

In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra solu- zione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell’interessato, il provvedimento impugnato non può essere considerato le- sivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di annullare

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l’ordine di arresto in via di estradizione, né di ordinare misure cautelari sosti- tutive. Discende da tutto quanto precede che il ricorso deve essere respinto.

E. 6 Con l’emanazione della presente sentenza, la domanda tendente alla con- cessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.

E. 7 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021] ri- chiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli relativi alla determinazione delle tasse di giustizia si fonda sull’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF e sulla relativa giurisprudenza (v. sen- tenze TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 2; RR.2007.6 del 22 feb- braio 2007, consid. 5; RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sul- le tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) ed è fissa- ta nella fattispecie a Fr. 2'000.-.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda tendente alla concessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.
  3. La tassa di giustizia di Fr. 2'000.- è posta a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 23 aprile 2009 II Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Graziano Mordasini

Parti

A., detenuto presso il penitenziario di Martigny, rappre- sentato dall’Avv. Michel De Palma,

Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte

Oggetto

Estradizione alla Francia

Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2009.111 + RP.2009.6

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Fatti:

A. Il 28 luglio 2006 il viceprocuratore del Tribunal de Grande Instance de Cler- mont Ferrand (Francia) ha spiccato un ordine di arresto nei confronti di A., cittadino italiano domiciliato a Z. (Italia) di professione camionista, per ricet- tazione in banda organizzata. In sostanza, l’interessato è sospettato di ave- re, il 6 febbraio 2002, trasportato oggetti e mobili rubati a Y. (Francia) avendo conoscenza della loro origine illecita.

B. In data 11 marzo 2009 il succitato procuratore ha chiesto alle competenti autorità svizzere l’arresto provvisorio in vista di estradizione di A. (v. act. 1.5).

Il giorno stesso, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha emanato un ordine di arresto provvisorio ai fini di estradizione contro quest’ultimo (v. act. 3.1). Me- diante segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) A. è stato pertanto arrestato e posto in detenzione estradizionale. Nel suo interrogato- rio del 13 marzo 2009 davanti al Giudice istruttore vallesano, egli ha ricono- sciuto di essere la persona ricercata dalla Francia, ma si è opposto alla sua estradizione in via semplificata verso questo Stato.

C. In data 16 marzo 2009 l’UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estra- dizione nei confronti dell’interessato, ordine notificato il 18 marzo 2009 (v. act. 1.3).

D. Con ricorso del 27 marzo 2009 alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, A. chiede l’annullamento del predetto ordine di arresto in vi- sta di estradizione, postulando nel contempo la concessione dell’effetto so- spensivo al suo gravame.

E. Con domanda di scarcerazione del 30 marzo seguente l’interessato ha ri- chiesto all’UFG di essere posto in libertà in ragione dei suoi problemi di salu- te, indicando di soffrire di diabete e di gravi problemi arteriosi e cardiaci che lo obbligano ad assumere la cardio aspirina.

F. Con osservazioni del 3 aprile 2009 l’autorità di prime cure propone di respin- gere il ricorso.

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G. Chiamato ad esprimersi in merito alla situazione di salute di A., con scritto del 7 aprile 2009 il medico curante ha affermato che l’interessato segue un trattamento farmacologico ed è regolarmente controllato e seguito dal perso- nale medico in carcere, precisando nel contempo che il suo stato attuale di salute non crea impedimento alla sua detenzione.

H. Invitato dalla scrivente autorità a presentare una replica, il ricorrente non ha reagito.

Diritto:

1.

1.1. In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), e l’art. 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale fe- derale del 20 giugno 2006 (RS 173.710), la II Corte dei reclami penali è com- petente per statuire sui reclami contro un ordine di arresto in vista di estradi- zione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di ar- resto (art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricor- suale dell’arrestato è pacifica.

1.2. L'estradizione fra la Francia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1) e dall’Accordo del 10 febbraio 2003 tra il Consiglio federale sviz- zero e il Governo della Repubblica francese relativo alla procedura semplifi- cata di estradizione e a complemento della CEEstr (RS 0.353.934.92).

1.3. Il 27 novembre 2008 il Consiglio dell’Unione europea ha deciso la piena ap- plicazione degli accordi bilaterali di associazione della Svizzera allo Spazio Schengen ed allo Spazio Dublino a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008). Secondo giurisprudenza costante, il diritto applicabile all’assistenza internazionale è quello in vigore al momento della decisione. Il carattere amministrativo della procedura di assistenza esclude l’applicazione del principio della non retroat- tività (DTF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; 109 Ib 62 consid 2a, 157 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 1A.96/2003 del 25 giugno 2003, consid. 2.2.; TPF RR.2007.178 del 29 novembre 2007, consid. 4.3). Ne discende che in virtù degli art. 2 cifra 1 e 15 cifra 1 dell’accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità euro- pea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS. 0.360.268.1; di seguito: Accordo di Schengen), in materia di estradizione alla Francia sono anche applicabili gli

- 4 -

art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen del 14 giugno 1985 (di seguito: CAAS) tra i governi degli Stati dell’Unione e- conomica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativi all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (n°CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale L 239/19-62 del 22 settembre 2000).

1.4. Giova infine rammentare che alle questioni che il prevalente diritto internazio- nale contenuto nei trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale, si applica la AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

2. Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr., disposizione che tratta dell'arresto provviso- rio, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competen- ti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita mediante un gravame fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazio- ne in vista di estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; L. MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradi- zione, come pure alla sua infondatezza, devono essere fatte valere esclusi- vamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle condizioni poste dall'art. 84 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), il Tribunale fede- rale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, duran- te tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciai- re internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 348 pag. 324 e seg. nonché n. 197 pag. 210 e seg.; S. HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tut- tavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né

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comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La questione di sapere se i presupposti per annullare un ordine di sequestro e ordinare la scarcerazione siano adempiuti dev'esse- re esaminata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno convenzionale assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di e- stradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite allo Stato richiedente (art. 1 CEEstr.). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

3. Nel suo gravame, l’insorgente afferma in primo luogo che i documenti tra- smessigli dal Giudice istruttore cantonale, in particolare l’ordine di arresto SIRENE, non gli permettono di farsi un’idea in merito ai fatti imputatigli, im- pedendogli pertanto di verificare il rispetto del principio della doppia punibilità di cui all’art. 35 cpv. 1 let. a AIMP. A. rileva inoltre che, a seguito dell’ordine di arresto internazionale emesso nei suoi confronti il 28 luglio 2006, egli era già stato arrestato dalle autorità tedesche, le quali non lo avevano consegna- to a quelle francesi. Nella misura in cui un altro stato membro dell’Unione eu- ropea, oltre al suo Paese d’origine, si era rifiutato di estradarlo permette quindi di concludere che non sussiste un interesse giuridico manifesto a che la Svizzera proceda alla sua estradizione. Egli sostiene infine di soffrire di gravi problemi di salute, in particolare di diabete e di problemi cardiaci.

L'UFG, dal canto suo, ritiene che, secondo le informazioni supplementari fornite da SIRENE Francia in data 11 marzo 2009, l’arrestato è sospettato di aver commesso, almeno a titolo di dolo eventuale, il reato di ricettazione, se non addirittura di riciclaggio, di modo che la condizione della doppia punibili- tà è a prima vista rispettata. L’autorità di prime cure sostiene inoltre che l’eventuale rifiuto di estradizione da parte delle autorità tedesche ed italiane non sono tali da rendere inammissibile la domanda di estradizione francese, precisando nel contempo che il ricorrente non possiede legami con la Sviz- zera, che la sua detenzione non è sproporzionata tenuto conto del fatto che il suo comportamento è suscettibile in Francia di una pena fino a dieci anni di carcere e che il rischio di fuga non può essere escluso.

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4.

4.1. Nella fattispecie A. si prevale di pretese irregolarità formali della domanda di estradizione, e meglio dell’impossibilità di verificare il rispetto del principio della doppia punibilità ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 let. a AIMP, nonché dell’infondatezza della suddetta richiesta in ragione della mancanza di un in- teresse giuridico manifesto a che la Svizzera proceda alla sua estradizione precedentemente negata da due paesi membri dell’Unione europea. Simili censure possono essere fatte valere esclusivamente nell’ambito della proce- dura di estradizione vera e propria (v. supra consid. 2). Esse vanno pertanto disattese.

4.2. L’interessato dichiara inoltre di soffrire di diabete che deve controllare quoti- dianamente, nonché di gravi problemi arteriosi e cardiaci che lo obbligano ad assumere la cardio aspirina. Una simile condizione fisica aggraverebbe il pe- so della carcerazione, ciò che renderebbe tale misura sproporzionata (v. ri- chiesta di scarcerazione del 30 marzo 2009). Ora, come indicato dal medico che lo ha in cura presso il penitenziario di Martigny, questi problemi di salute non escludono la carcerabilità in Svizzera visto che egli può comunque avere accesso, quando necessario, in carcere o in una struttura ospedaliera, alle cure del caso (v. presa di posizione del 7 aprile 2009). Non vi sono dunque i presupposti per adottare misure sostitutive della detenzione giusta l’art. 47 cpv. 2 AIMP.

4.3. A titolo abbondanziale e come giustamente ritenuto dall’autorità intimata nelle sue osservazioni del 3 aprile 2009, dagli atti di causa si deduce che A. non possiede legami con la Svizzera, che la sua detenzione non è sproporzionata e che un pericolo di fuga – vista appunto l’assenza di ogni legame con il no- stro Paese - non può essere escluso.

5. Sulla base degli atti, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione del ricorrente. Non risulta d'altronde nemmeno possibile affermare che l'estradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Si rammenta infatti che, secondo la giurispru- denza, tale disposizione trova applicazione unicamente allorquando una del- le ipotesi previste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dubbio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° febbraio 2007, consid. 4.5), fatto questo che non si verifica nella fattispe- cie.

In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra solu- zione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell’interessato, il provvedimento impugnato non può essere considerato le- sivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di annullare

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l’ordine di arresto in via di estradizione, né di ordinare misure cautelari sosti- tutive. Discende da tutto quanto precede che il ricorso deve essere respinto.

6. Con l’emanazione della presente sentenza, la domanda tendente alla con- cessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.

7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021] ri- chiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli relativi alla determinazione delle tasse di giustizia si fonda sull’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF e sulla relativa giurisprudenza (v. sen- tenze TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 2; RR.2007.6 del 22 feb- braio 2007, consid. 5; RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sul- le tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) ed è fissa- ta nella fattispecie a Fr. 2'000.-.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda tendente alla concessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto. 3. La tassa di giustizia di Fr. 2'000.- è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, il 23 aprile 2009

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Michel De Palma - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).

Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).