Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Sachverhalt
A. Il 23 giugno 2005 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudizia- ria, completata in seguito da diverse richieste complementari, in particolare quella del 2 aprile 2008, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C. ed altri per titolo di associazione per delinquere finalizzata al- la corruzione (art. 416 CP italiano), corruzione per un atto contrario ai dove- ri d'ufficio (art. 319 e 321 CP italiano), appropriazione indebita (art. 646 CP italiano) e riciclaggio (art. 648-bis CP italiano), reati che sarebbero stati commessi tra il 1997 ed il 2006. Gli imputati sono accusati in sostanza di aver creato un'organizzazione dedita alla corruzione di agenti di polizia, i quali avrebbero compiuto accertamenti e verifiche illegali a danno di terze persone. Tali investigazioni illecite sarebbero state commissionate dall'a- genzia investigativa D. S.r.l, di cui C. è socio a larga maggioranza, per con- to delle società E. e F., le quali avrebbero versato il compenso per tali pre- stazioni su conti all'estero di pertinenza di società non operative riconduci- bili a membri dell'organizzazione. Una parte di tale denaro sarebbe poi sta- ta riversata, a titolo di commissione sull'ammontare degli incarichi conferiti dalla società F., a G., dirigente di tale società. Mediante il suo complemen- to del 2 aprile 2008, l'autorità rogante ha postulato, tra l'altro, la trasmissio- ne della documentazione bancaria necessaria per identificare i beneficiari dei conti n. 1 presso banca H. a Lugano e n. 2 presso banca I. a Zurigo. Tali conti avrebbero infatti beneficiato di versamenti provenienti dal conto 3 presso la banca J., riconducibile a G..
B. Mediante decisione del 15 aprile 2008, il Ministero pubblico della Confede- razione (MPC), cui l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulla domanda comple- mentare presentata dall'autorità italiana ordinando l'identificazione e la per- quisizione delle citate relazioni presso banca H. a Lugano e banca I. a Zu- rigo, nonché il sequestro della relativa documentazione bancaria (v. act. 8.3-8.5).
C. Con decisione di chiusura del 7 agosto 2008 il MPC ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all'autorità richiedente di varia documentazio- ne bancaria relativa ai conti n. 4 presso la banca banca I. a Lugano, e n. 5 presso la banca banca H., a Lugano, entrambi intestati a A. e B.. Per quan- to concerne il primo conto, l'autorità d'esecuzione ha ordinato la trasmis- sione della documentazione d'apertura, degli estratti conto per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2006 nonché di un avviso di accredito di EUR 150'000.-; per il secondo, della documentazione d'apertura, degli
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estratti conto relativi al periodo dal 30 giugno 2006 al 30 settembre 2006 nonché di un avviso di accredito di EUR 140'000.-. Come indicato nella de- cisione di chiusura, il conto n. 4 sarebbe stato aperto il 2 giugno 1987 pres- so la banca K., a Lugano. Il 1° luglio 2006, nell'ambito della vendita della succursale banca I., esso sarebbe stato trasferito presso la banca H., rice- vendo il n. 5.
D. L'8 settembre 2008 A. e B. hanno impugnato la decisione di cui sopra pres- so la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento della stessa nonché la reiezione della domanda di assisten- za estera del 23 giugno 2005 e del complemento del 2 aprile 2008.
E. Con osservazioni del 10 ottobre 2008, sia il MPC che l'UFG postulano la reiezione del gravame.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento (RS 173.710) la II Corte dei reclami penali è l'autorità di ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di completare e agevolare l’applicazione di questa convenzione multilaterale, Italia e Svizzera hanno altresì concluso un Accordo completivo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul rici- claggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio, si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
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v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). È fatto salvo il ri- spetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrina- li).
E. 1.3 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del Ministero pubblico ticinese (v. art. 80k AIMP), il ricorso, che contro il provvedimento di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP; TPF 2007 79 consid. 1.5), è ricevibile sotto il profilo del- l'art. 80e cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione dei ricorrenti, titolari dei conti oggetto delle criticate misure d'assistenza, è paci- fica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 2 L'insorgente lamenta una violazione del principio della proporzionalità, per avere il Ministero pubblico ticinese ordinato la trasmissione di documenti ir- rilevanti ed inutili per il procedimento estero. I due versamenti provenienti dal conto n. 3 presso la banca J. sarebbero legati ad un regolare contratto di compravendita immobiliare concluso da A. con G. in data 11 ottobre 2005 (v. act. 1.4).
E. 2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applica- to in procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241 consid. 3c; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603; ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., pag. 513 e segg. n. 476), sia manifestamente disat- teso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; TPF RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3, non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda appaia abusi- va, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). È di rilievo, non da ultimo, il principio giurisprudenzialmente consolidato dell'utilità potenzia- le, secondo il quale non vengono trasmessi all'autorità rogante soltanto quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
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E. 2.2 Nella fattispecie, il conto n. 5 presso la banca H. a Lugano, intestato a A. e B., è stato oggetto di due accrediti, uno di EUR 150'000.- in data 23 maggio 2006 e l'altro di EUR 140'000.- in data 31 luglio 2006, provenienti dal conto
n. 3 presso la banca J., riconducibile a G., co-indagato nell'inchiesta italia- na (v. act. 8.2). Risulta dunque del tutto giustificato verificare se gli importi confluiti su tale conto siano di origine criminale e se l'acquisto degli immobi- li appartenenti a A. non costituisca una modalità di riciclaggio di denaro sporco (v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3; sentenza TPF RR.2007.130 del 27 settembre 2007, con- sid. 2.3). L'analisi della documentazione bancaria oggetto della decisione impugnata permetterà inoltre di verificare se esistono altre operazioni che necessitano approfondimenti, documentazione che riguarda altresì un pe- riodo compreso nel quadro temporale del campo d'indagine dell'autorità ro- gante (v. act. 8.1). Giova a tal proposito rilevare che, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari in procedimenti per reati pa- trimoniali o corruttivi, la natura stessa di dette infrazioni rende verosimile la necessità di acquisire l'integralità della documentazione bancaria. Ciò per- ché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone sia pervenuto l'eventuale provento del reato. La trasmissione dell'intera documentazione può evitare altresì l'inoltro di even- tuali domande complementari (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tri- bunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità degli interessati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tri- bunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). Costatata la sufficiente relazione tra le mi- sure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero (DTF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), spetterà al giudice estero del merito valutare l'effettiva connessione tra la documentazione bancaria sequestrata e i fatti perseguiti all'estero. Riassu- mendo, la decisione impugnata non viola il principio della proporzionalità.
E. 3 Discende da quanto precede che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i detta- gli relativi alla determinazione delle tasse di giustizia si fonda sull’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF e sulla relativa giurisprudenza (v. sentenze TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 2; RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5; RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4). La tassa di giustizia è calcolata conformemente all’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia
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del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.- per ogni ricorrente, per un totale di fr. 6'000.-.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia complessiva di fr. 6'000.- è posta a carico dei ricor- renti in misura di fr. 3'000.- ciascuno. Essa è coperta dagli anticipi delle spese già versati.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza dell'11 dicembre 2008 II Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Andreas J. Keller, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., B.,
entrambi rappresentati dall'avv. Elio Brunetti,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2008.223-224
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Fatti:
A. Il 23 giugno 2005 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudizia- ria, completata in seguito da diverse richieste complementari, in particolare quella del 2 aprile 2008, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C. ed altri per titolo di associazione per delinquere finalizzata al- la corruzione (art. 416 CP italiano), corruzione per un atto contrario ai dove- ri d'ufficio (art. 319 e 321 CP italiano), appropriazione indebita (art. 646 CP italiano) e riciclaggio (art. 648-bis CP italiano), reati che sarebbero stati commessi tra il 1997 ed il 2006. Gli imputati sono accusati in sostanza di aver creato un'organizzazione dedita alla corruzione di agenti di polizia, i quali avrebbero compiuto accertamenti e verifiche illegali a danno di terze persone. Tali investigazioni illecite sarebbero state commissionate dall'a- genzia investigativa D. S.r.l, di cui C. è socio a larga maggioranza, per con- to delle società E. e F., le quali avrebbero versato il compenso per tali pre- stazioni su conti all'estero di pertinenza di società non operative riconduci- bili a membri dell'organizzazione. Una parte di tale denaro sarebbe poi sta- ta riversata, a titolo di commissione sull'ammontare degli incarichi conferiti dalla società F., a G., dirigente di tale società. Mediante il suo complemen- to del 2 aprile 2008, l'autorità rogante ha postulato, tra l'altro, la trasmissio- ne della documentazione bancaria necessaria per identificare i beneficiari dei conti n. 1 presso banca H. a Lugano e n. 2 presso banca I. a Zurigo. Tali conti avrebbero infatti beneficiato di versamenti provenienti dal conto 3 presso la banca J., riconducibile a G..
B. Mediante decisione del 15 aprile 2008, il Ministero pubblico della Confede- razione (MPC), cui l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulla domanda comple- mentare presentata dall'autorità italiana ordinando l'identificazione e la per- quisizione delle citate relazioni presso banca H. a Lugano e banca I. a Zu- rigo, nonché il sequestro della relativa documentazione bancaria (v. act. 8.3-8.5).
C. Con decisione di chiusura del 7 agosto 2008 il MPC ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all'autorità richiedente di varia documentazio- ne bancaria relativa ai conti n. 4 presso la banca banca I. a Lugano, e n. 5 presso la banca banca H., a Lugano, entrambi intestati a A. e B.. Per quan- to concerne il primo conto, l'autorità d'esecuzione ha ordinato la trasmis- sione della documentazione d'apertura, degli estratti conto per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2006 nonché di un avviso di accredito di EUR 150'000.-; per il secondo, della documentazione d'apertura, degli
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estratti conto relativi al periodo dal 30 giugno 2006 al 30 settembre 2006 nonché di un avviso di accredito di EUR 140'000.-. Come indicato nella de- cisione di chiusura, il conto n. 4 sarebbe stato aperto il 2 giugno 1987 pres- so la banca K., a Lugano. Il 1° luglio 2006, nell'ambito della vendita della succursale banca I., esso sarebbe stato trasferito presso la banca H., rice- vendo il n. 5.
D. L'8 settembre 2008 A. e B. hanno impugnato la decisione di cui sopra pres- so la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento della stessa nonché la reiezione della domanda di assisten- za estera del 23 giugno 2005 e del complemento del 2 aprile 2008.
E. Con osservazioni del 10 ottobre 2008, sia il MPC che l'UFG postulano la reiezione del gravame.
Diritto:
1. 1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento (RS 173.710) la II Corte dei reclami penali è l'autorità di ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di completare e agevolare l’applicazione di questa convenzione multilaterale, Italia e Svizzera hanno altresì concluso un Accordo completivo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul rici- claggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio, si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
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v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). È fatto salvo il ri- spetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrina- li). 1.3 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del Ministero pubblico ticinese (v. art. 80k AIMP), il ricorso, che contro il provvedimento di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP; TPF 2007 79 consid. 1.5), è ricevibile sotto il profilo del- l'art. 80e cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione dei ricorrenti, titolari dei conti oggetto delle criticate misure d'assistenza, è paci- fica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. L'insorgente lamenta una violazione del principio della proporzionalità, per avere il Ministero pubblico ticinese ordinato la trasmissione di documenti ir- rilevanti ed inutili per il procedimento estero. I due versamenti provenienti dal conto n. 3 presso la banca J. sarebbero legati ad un regolare contratto di compravendita immobiliare concluso da A. con G. in data 11 ottobre 2005 (v. act. 1.4).
2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applica- to in procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241 consid. 3c; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603; ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., pag. 513 e segg. n. 476), sia manifestamente disat- teso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; TPF RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3, non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda appaia abusi- va, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). È di rilievo, non da ultimo, il principio giurisprudenzialmente consolidato dell'utilità potenzia- le, secondo il quale non vengono trasmessi all'autorità rogante soltanto quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
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2.2 Nella fattispecie, il conto n. 5 presso la banca H. a Lugano, intestato a A. e B., è stato oggetto di due accrediti, uno di EUR 150'000.- in data 23 maggio 2006 e l'altro di EUR 140'000.- in data 31 luglio 2006, provenienti dal conto
n. 3 presso la banca J., riconducibile a G., co-indagato nell'inchiesta italia- na (v. act. 8.2). Risulta dunque del tutto giustificato verificare se gli importi confluiti su tale conto siano di origine criminale e se l'acquisto degli immobi- li appartenenti a A. non costituisca una modalità di riciclaggio di denaro sporco (v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3; sentenza TPF RR.2007.130 del 27 settembre 2007, con- sid. 2.3). L'analisi della documentazione bancaria oggetto della decisione impugnata permetterà inoltre di verificare se esistono altre operazioni che necessitano approfondimenti, documentazione che riguarda altresì un pe- riodo compreso nel quadro temporale del campo d'indagine dell'autorità ro- gante (v. act. 8.1). Giova a tal proposito rilevare che, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari in procedimenti per reati pa- trimoniali o corruttivi, la natura stessa di dette infrazioni rende verosimile la necessità di acquisire l'integralità della documentazione bancaria. Ciò per- ché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone sia pervenuto l'eventuale provento del reato. La trasmissione dell'intera documentazione può evitare altresì l'inoltro di even- tuali domande complementari (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tri- bunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità degli interessati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tri- bunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). Costatata la sufficiente relazione tra le mi- sure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero (DTF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), spetterà al giudice estero del merito valutare l'effettiva connessione tra la documentazione bancaria sequestrata e i fatti perseguiti all'estero. Riassu- mendo, la decisione impugnata non viola il principio della proporzionalità.
3. Discende da quanto precede che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i detta- gli relativi alla determinazione delle tasse di giustizia si fonda sull’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF e sulla relativa giurisprudenza (v. sentenze TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 2; RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5; RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4). La tassa di giustizia è calcolata conformemente all’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia
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del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.- per ogni ricorrente, per un totale di fr. 6'000.-.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia complessiva di fr. 6'000.- è posta a carico dei ricor- renti in misura di fr. 3'000.- ciascuno. Essa è coperta dagli anticipi delle spese già versati.
Bellinzona, 11 dicembre 2008
In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Elio Brunetti - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).