Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile Presenza di funzionari esteri (art. 65a AIMP)
Sachverhalt
A. Il 12 maggio 2006 il Ministero pubblico federale della Repubblica federale del Brasile (Procura della Repubblica nello Stato di Sao Paolo) ha presen- tato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 2 agosto successivo, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A., B. e altri per riciclaggio di denaro, falsità in documenti ed al- tri reati. Questi sarebbero stati commessi nell'ambito della gestione della società C. in Brasile, di cui le persone summenzionate erano degli alti diri- genti. Risulterebbe in particolare che ingenti somme di denaro distratte dal- la società C. sarebbero state riciclate in Brasile ed in altri Paesi, tra i quali la Svizzera. Parte del denaro riciclato sarebbe confluito su conti presso isti- tuti bancari svizzeri riferibili a A. e/o a B..
B. Con decisione di entrata nel merito e incidentale del 26 marzo 2007 il Mini- stero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della domanda, ha accolto la rogatoria, autorizzando in particolare la presenza del magistrato brasiliano titolare dell'inchiesta e dei funzionari di polizia giudiziaria incari- cati delle indagini alla consultazione degli atti e alla cernita della documen- tazione relativa ai conti riferibili a A. presso la banca D..
C. Il 4 aprile 2007 A. ha impugnato la decisione del MPC presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Oltre alla concessione dell'ef- fetto sospensivo, il ricorrente postula, in via principale, l'annullamento del punto 2 del dispositivo mediante il quale l'autorità elvetica ha ammesso la presenza del magistrato e dei funzionari brasiliani alla consultazione e cer- nita dei documenti di cui sopra. In via subordinata, egli chiede che l'esame da parte dell'autorità rogante dei conti bancari riferibili a A. avvenga in con- traddittorio, alla presenza del suo patrocinatore, aggiungendo che, prima di procedere all'esame dei documenti bancari, le autorità brasiliane devono essere invitate a sottoscrivere una dichiarazione mediante la quale esse s'impegnano, tra l'altro, a non prendere appunti o note sul contenuto della documentazione visionata e a non utilizzare nessuna informazione concer- nente la medesima prima della crescita in giudicato della decisione finale dell'autorità rogata. In via ancora più subordinata, il ricorrente chiede che la selezione dei documenti bancari riguardi esclusivamente quelli che si riferi- scono ad operazioni avvenute tra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2002, ad esclusione di due conti, tra conti bancari svizzeri e brasiliani.
D. A conclusione delle sue osservazioni del 4 maggio 2007 il MPC propone la
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reiezione sia della domanda d'effetto sospensivo che del gravame. Dal can- to suo l’UFG, con scritto del medesimo giorno, postula il rifiuto dell'effetto sospensivo nonché l'inammissibilità del ricorso.
E. Il ricorrente, con replica del 18 maggio 2007, oltre a confermare le conclu- sioni espresse nel suo gravame, sollecita la produzione da parte dell'autori- tà rogante di un parere legale che certifichi la compatibilità della dichiara- zione di garanzia sottoscritta con la legislazione brasiliana. Le autorità bra- siliane dovrebbero ugualmente informare l'autorità giudicante circa la validi- tà o meno dell'utilizzazione nel procedimento penale estero di documenti o informazioni acquisiti prima della crescita in giudicato della decisione finale (positiva o negativa) dell'autorità elvetica. Non è stata chiesta una duplica al MPC e all’UFG.
F. In data 5 aprile 2007 il Tribunale penale federale ha concesso l'effetto so- spensivo al ricorso a titolo supercautelare.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71; nuovo testo giusta il n. 14 dell’allegato alla legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini- strativo federale, in vigore dal 1. gennaio 2007) e 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710) la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale.
E. 1.2 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle par- ti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).
E. 1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica fede- rativa del Brasile e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dall'art. XVII del Trattato d'estradizione concluso dai due Paesi il 23 luglio 1932 ed entrato in vigore il 24 febbraio 1934 (RS 0.353.919.8). Giova rilevare, a tito- lo informativo, che un trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra
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i due Stati è stato firmato il 12 maggio 2004 (in seguito: progetto di Trattato) e che il Consiglio federale ha recentemente sottoposto il relativo disegno di decreto federale all'attenzione del Parlamento per l'approvazione (v. Mes- saggio del 28 febbraio 2007, FF 2007 p. 1847 e segg.). Ad ogni modo, alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto nell'unico trattato attualmente in vigore non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale, si applica la legge federale sull'assistenza interna- zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 con- sid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei di- ritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).
E. 1.4 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti; essa esamina liberamente se i presupposti per la concessione del- l'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (v. DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuta, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare d’ufficio la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (v. 123 II 134 consid. 1d; 119 Ib 56 consid. 1d).
E. 1.5 La decisione impugnata, che autorizza la presenza di funzionari dello Stato rogante durante la consultazione e la cernita della documentazione banca- ria in Svizzera costituisce una decisione incidentale. L’art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP dispone che le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio im- mediato e irreparabile mediante la presenza di persone che partecipano al processo all’estero. Analogamente a quanto prevedeva la giurisprudenza del Tribunale federale in applicazione della vecchia procedura ricorsuale, in questi casi il ricorso al Tribunale penale federale è ammissibile solo in via eccezionale (v. DTF 128 II 211 consid. 2.1, 353 consid. 3). Spetta al ricor- rente indicare, sulla base di elementi specifici e concreti, in che cosa consi- sta l'allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sa- nato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la sopravveniente deci- sione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii).
E. 2 Il ricorrente si duole innanzitutto di una presunta violazione del diritto di es- sere sentito, sostenendo che la motivazione della decisione impugnata sia insufficiente.
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E. 2.1 Il diritto di ottenere una decisione motivata deriva dal principio di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. L'art. 35 cpv. 1 PA prevede che le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere de- signate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è in misura di potersi rendere conto della decisione e di contestarla con cognizione di causa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 17; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a, 124 V 180 consid. 1a e giurispru- denza citata; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 2a ediz., Berna 2004, n. 273-1, pag. 320; BENOÎT BOVAY, Pro- cédure administrative, Berne 2000, pag. 266 e segg.). La violazione del di- ritto di essere sentito può tuttavia essere sanata se la persona destinataria della decisione ottiene la motivazione in sede di ricorso, posto che l'autorità di ricorso disponga di un pieno potere d'apprezzamento in fatto e in diritto. Il ricorrente deve aver avuto la possibilità di replicare (v. DTF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 125 I 209 consid. 9a; 124 V 180 consid. 4a p. 183, 389 consid. 5a p. 392; ZIMMERMANN, op. cit., n. 273-1, pag. 320 e giurispruden- za citata; BENOÎT BOVAY, op. cit., pag. 268 e giurisprudenza citata).
E. 2.2 Nella fattispecie, la decisione impugnata – il cui oggetto è ben delimitato - spiega, anche se in maniera concisa, i motivi legati all'ammissione della presenza degli inquirenti esteri (v. soprattutto cifra VIII). Non v'è dubbio che gli elementi ivi contenuti sono stati sufficienti per permettere al ricorrente di comprenderne la portata e di interporre ricorso, ciò che è peraltro dimostra- to dal ben articolato e relativamente lungo atto ricorsuale inoltrato alla pre- sente autorità. In realtà, la questione determinante da chiarire è quella di sapere se la presenza delle autorità inquirenti brasiliane alle misure istrutto- rie previste su suolo elvetico causa o meno un pregiudizio immediato ed ir- reparabile al ricorrente. La motivazione contestata, seppur sintetica, non ha per nulla impedito a quest'ultimo di esprimersi su questo punto. La censura deve dunque essere disattesa. A titolo abbondanziale, si rileva che, quan- d'anche il diritto di essere sentito fosse stato violato da una carente motiva- zione della decisione impugnata, tale pregiudizio sarebbe stato comunque sanato nell'ambito della presente procedura, disponendo questa autorità di un pieno potere d'apprezzamento in fatto e in diritto (v. sentenza TPF RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 3.2) e avendo avuto il ricorrente la possibilità di replicare alle osservazioni del MPC e dell'UFG.
E. 3 Nella decisione impugnata il MPC ha stabilito che, a fronte della complessi- tà del procedimento penale pendente all’estero, la presenza del magistrato e dei funzionari di polizia esteri, che posseggono un’approfondita cono- scenza della vicenda, agevolerà considerevolmente l’esecuzione della do-
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manda di assistenza. Ciò permetterà ugualmente di rispettare il principio della proporzionalità in quanto l'autorità rogante potrà rapidamente pronun- ciarsi sulla pertinenza delle informazioni per le sue indagini. Il ricorrente, dal canto suo, sostiene che il MPC conoscerebbe molto bene i fatti oggetto della rogatoria, vista l'esistenza di una procedura svizzera parallela concer- nente il caso della società C., per cui la presenza di funzionari esteri sareb- be superflua, anche perché gli atti istruttori da eseguire sarebbero semplici. Egli ritiene poi che il requisito del pregiudizio immediato ed irreparabile non può essere interpretato in maniera troppo restrittiva, aggiungendo che le autorità brasiliane avrebbero già in passato violato l'art. 65a AIMP. Nella sua decisione l'autorità rogata non avrebbe inoltre puntualizzato le condi- zioni (rigide) da porre agli inquirenti esteri per la loro presenza. Il ricorrente afferma ugualmente che la dichiarazione di garanzia in lingua italiana sa- rebbe priva di valore, mentre quella in lingua portoghese sarebbe contraria alla giurisprudenza consolidata, visto che permetterebbe ai funzionari brasi- liani di prendere delle note durante gli atti istruttori. Infine, se la presenza dovesse essere concessa, essa dovrebbe essere permessa unicamente al magistrato incaricato dell'inchiesta e non ai funzionari di polizia.
E. 3.1 Di massima, la presenza di funzionari esteri durante una misura di esecu- zione non implica ancora, per l'interessato, un pregiudizio immediato e irre- parabile. Ciò può essere il caso quando sussista il rischio che le autorità estere, con la loro presenza, possano avere conoscenza di fatti inerenti alla sfera segreta prima che l'autorità competente abbia deciso sulla conces- sione e la portata dell'assistenza. Questo rischio, di regola, può tuttavia es- sere evitato, se l'autorità svizzera adotta le misure necessarie atte a impe- dire un'utilizzazione anticipata e prematura delle informazioni nell'ambito del procedimento estero, ad esempio impedendo che i funzionari stranieri prendano appunti su fatti inerenti alla sfera segreta e differendo la conse- gna di copie di atti fino alla crescita in giudicato della decisione di chiusura (DTF 128 II 211 consid. 2.1; 127 II 198 consid. 2b pag. 204; sentenza 1A.217/2004 del 18 ottobre 2004, consid. 2.6, parzialmente pubblicata in RtiD I-2005, n. 42, pag. 162 e segg.). A tal proposito è interessante rilevare il contenuto dell'art. 8 del progetto di Trattato, secondo il quale lo Stato ri- chiesto autorizza, su domanda dello Stato richiedente, i rappresentanti del- le autorità di quest’ultimo e i partecipanti al procedimento, nonché i loro di- fensori, ad assistere all’esecuzione della domanda sul proprio territorio (n. 2); in base alla cifra 4, tale presenza non può avere come conseguenza che le informazioni inerenti a una sfera protetta da segreto siano portate a conoscenza delle persone in questione, prima che l’autorità competente abbia deciso definitivamente sulla concessione e la portata dell’assistenza (v. FF 2007 p. 1872). Sebbene tale disposizione non sia ancora in vigore, essa corrisponde in pratica a quanto prescrive a livello di diritto nazionale
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l'art. 65a cpv. 3 AIMP.
E. 3.2 Nella fattispecie, il ricorrente si limita ad affermare in maniera vaga che la presenza di funzionari esteri durante le perquisizioni e le consultazioni degli atti comporterebbe un danno immediato e irreparabile, nella misura in cui ogni informazione che un funzionario brasiliano presente a misure di assi- stenza potrà memorizzare diventerebbe un’informazione trasmessa all’autorità rogante prima della decisione di chiusura della procedura di as- sistenza. Essendo in corso diverse inchieste parallele in vari Paesi concer- nenti il dissesto C., nell'ambito delle quali avrebbero luogo numerose riu- nioni di coordinamento tra le autorità inquirenti, il rischio di fughe di notizie sarebbe altissimo. Se le informazioni bancarie dovessero pervenire alle parti civili, il ricorrente si troverebbe esposto al pericolo immediato di se- questro dei suoi averi patrimoniali su territorio elvetico o altrove (v. replica pag. 2 e seg.). L’assunto non regge già per il fatto che, così come è generi- camente formulato, vanificherebbe eo ipso qualsiasi applicazione concreta dell'art. 65a AIMP, dato che per l'autorità d'esecuzione è difficilmente verifi- cabile quanto e quali informazioni i funzionari esteri memorizzino in tali o- perazioni. Ciò che conta tuttavia non è l'asserita memorizzazione di dati, o anche la semplice presa di conoscenza di essi, quanto un loro eventuale u- tilizzo anticipato rispetto alla decisione di chiusura (v. anche PASCAL DE PREUX/CHRISTOPHE WILHELM, La présence du magistrat étranger en Suisse dans la procédure d’entraide internationale en matière pénale, in SJZ 102/2006, pag. 97). Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, la pre- senza dei funzionari in questione non è orientata a carpire in maniera abu- siva informazioni da utilizzare anticipatamente nella procedura all’estero, ma semplicemente ad agevolare in maniera considerevole l’esecuzione della domanda di assistenza come pure il procedimento penale stesso. Come sottolinea giustamente il MPC nella decisione impugnata e nelle proprie osservazioni, a fronte della complessità e della portata della stessa procedura penale, la loro presenza è molto utile perché essi soltanto di- spongono di un’approfondita conoscenza della vicenda. Orbene, l’art. 65a cpv. 2 AIMP prevede in maniera esplicita che la presenza di partecipanti al processo all’estero può essere ammessa qualora possa agevolare conside- revolmente l’esecuzione della domanda o il procedimento penale all’estero, come appunto nel caso concreto. Alle persone in questione è tuttavia fatto divieto, in virtù della sopraccitata disposizione nazionale, di utilizzare in maniera anticipata delle informazioni nel procedimento estero. La cifra 9 della decisione litigiosa ribadisce questo divieto, premettendo che la pre- senza deve rimanere puramente passiva (in ossequio alla giurisprudenza pubblicata in DTF 118 Ib 547 consid. 6c; 117 Ib 51 consid. 5a; 113 Ib 157 7c). Non da ultimo l’autorità rogante ha sottoscritto formalmente, in data 22/23 marzo 2007, una dichiarazione di garanzia, in italiano e portoghese,
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nella quale si obbliga a non utilizzare le eventuali informazioni risultanti dall’assunzione delle prove, prima che la decisione di chiusura sia definiti- va. In base al principio della buona fede nelle relazioni tra Stato e Stato (su questo principio v. DTF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Commen- taire romand, Basilea 2004, n. 223 e segg. dell’introduzione generale; ZIMMERMANN, op. cit., n. 86, 87-1, pag. 91 e segg.; PETER POPP, Grundzü- ge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, n. 52 e segg., pag. 39 e segg.), l’autorità rogante è tenuta a rispettare in maniera fedele e leale un simile impegno e non vi sono ragioni per credere che non lo farà (v. anche, con riferimento alla giurisprudenza relativa all'art. 80p AIMP, ROBERT ZIMMERMANN, Communication d'informations et de reinsei- gnements pour les besoins de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, in AJP/PJA 1/2007, pag. 63). In questo senso il rischio di abusi a- dombrato nel gravame si rivela privo di consistenza. Per quanto attiene alla asserita possibilità per i funzionari esteri di prendere note scritte in occa- sione della consultazioni degli atti, va sottolineato, a scanso di equivoci, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il testo portoghese della dichiarazione di garanzia non può essere compreso come autorizza- zione in tal senso, come se si fosse scritto "tomar notas" (al plurale) rispet- tivamente "escrever notas" o anche "pegar notas". L'espressione "tomar nota", nel contesto in cui è inserita, può essere solo tradotta con "prendere conoscenza" e non "prendere delle note scritte" (v. Dizionario completo Ita- liano – portoghese [brasiliano] e portoghese [brasiliano] – italiano, Parte seconda, ed. Ulrico Hoepli Milano, pag. 968 e 706) e quindi come divieto di usare anticipatamente eventuali informazioni di cui in funzionari esteri ve- nissero a conoscenza. Il testo in italiano della dichiarazione conferma pe- raltro tale interpretazione. Ad ogni modo, l'autorità rogata dovrà assicurarsi che l'atteggiamento dei partecipanti al procedimento estero rimanga effetti- vamente passivo. Essa verificherà ulteriormente che il magistrato ed i fun- zionari di polizia esteri abbiano effettivamente compreso tale obbligo, adot- tando inoltre tutte le misure indicate dalla giurisprudenza per impedire un'u- tilizzazione anticipata e prematura delle informazioni nell'ambito del proce- dimento estero. Ne consegue che, contrariamente alla tesi ricorsuale, non vi sono elementi per ritenere che la decisione impugnata sia atta a cagiona- re all’insorgente un pregiudizio immediato e irreparabile. Nella fattispecie non è dunque adempiuto il tassativo requisito di ammissibilità di cui all’art. 80e cpv. 2 prima frase AIMP.
E. 3.3 Per il resto il ricorrente si diffonde in censure di merito sulla procedura di assistenza nel suo complesso, come se si trovasse già di fronte ad una de- cisione di chiusura, omettendo così di considerare che, nell’ambito di un ri- corso incidentale, il principio della celerità, recepito all'art. 17a AIMP (v.
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MAURO MINI, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza de- vianza. Studi in onore di Marco Borghi, Bellinzona/Basilea 2006, pag. 533) impone di risolvere unicamente le questioni suscettibili di comportare un pregiudizio immediato e irreparabile, come appunto in concreto la presenza di funzionari esteri. Le altre questioni potranno essere invece sollevate, se del caso, in relazione a una decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza 1A.172/1999 del 29 settembre 1999, consid. 3e, pubblicata in Pra 2000 Nr. 38, pag. 204 e seg.).
E. 3.4 Le considerazioni appena espresse si applicano ugualmente alle richieste formulate dal ricorrente tese a richiamare l'intero incarto relativo alla proce- dura penale svizzera, tutti gli atti concernenti le rogatorie avvenute o in cor- so concernenti il dissesto società C. nonché quelli inerenti la vicenda E.. Tale documentazione non è atta a chiarire l'unico aspetto qui determinante, ossia l'esistenza o meno, nella fattispecie, di un danno immediato ed irre- parabile derivante dalla presenza degli inquirenti brasiliani alla consultazio- ni degli atti concernenti i conti bancari del ricorrente. Analogo discorso per quanto riguarda le nuove richieste, formulate peraltro solo in sede di replica e quindi di per sé tardive (v. art. 80k AIMP), di pretendere dall'autorità ro- gante un parere legale relativo alla compatibilità o meno alla legislazione brasiliana della dichiarazione di garanzia sottoscritta e di essere informati sulla sorte delle informazioni utilizzate prima della decisione di chiusura. Si ribadisce che il quadro legislativo nazionale, unitamente alla dichiarazione di garanzia già sottoscritta dalle autorità brasiliane, permettono di affermare che nulla osta alla presenza sia del magistrato che conduce l'inchiesta che dei funzionari di polizia giudiziaria esteri. Non vi è altresì ragione alcuna per escludere quest'ultimi dalla cernita della documentazione bancaria concer- nente il ricorrente (v. Messaggio del 29 marzo 1995, FF 1995 III pag. 23; ZIMMERMANN, op. cit., n. 231, pag. 254). Infine, va rilevato come il Consiglio federale, nel sopraccitato Messaggio del 28 febbraio 2007, non abbia rav- visato nessuna incompatibilità in questo ambito con la legislazione brasilia- na (v. in part. FF 2007 pag. 1856 e seg.).
E. 4 Visto quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella sua integralità. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA ri- chiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.-. La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli relativi alla determi- nazione delle tasse di giustizia, pur non essendo esplicitamente riservata all’art. 63 cpv. 5 PA, si fonda sull’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF. Nello stesso Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria
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federale, del 28 febbraio 2001, veniva del resto riconosciuta l’autonomia amministrativa dell’autorità giudiziaria federale nel calcolo delle tasse di giustizia, delle spese ripetibili accordate alle parti e nella determinazione degli onorari e delle spese in caso di patrocinio gratuito (v. FF 2001 pag. 3962), mentre non risulta dai dibattiti parlamentari che il legislatore, attri- buendo la competenza in ambito di AIMP al Tribunale penale federale in- vece che al Tribunale amministrativo federale come originariamente previ- sto dal Consiglio federale, abbia voluto scostarsi in questo ambito dal prin- cipio dell’autonomia dell’autorità giudiziaria (v. Boll. Uff. 2004 CN pag. 1570 e segg.; 2005 CSt pag. 117 e segg., CN pag. 643 e segg.). Ne consegue che la riserva di cui all’art. 63 cpv. 5 PA va interpretata analogicamente come riserva anche nei confronti dell’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- La domanda d'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
- La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico del ricorrente. Essa è coper- ta dall'anticipo dei costi già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 29 maggio 2007 II Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Bernard Bertossa, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Raffaele Bernasconi,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile
Presenza di funzionari esteri (art. 65a AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2007.51
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Fatti:
A. Il 12 maggio 2006 il Ministero pubblico federale della Repubblica federale del Brasile (Procura della Repubblica nello Stato di Sao Paolo) ha presen- tato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 2 agosto successivo, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A., B. e altri per riciclaggio di denaro, falsità in documenti ed al- tri reati. Questi sarebbero stati commessi nell'ambito della gestione della società C. in Brasile, di cui le persone summenzionate erano degli alti diri- genti. Risulterebbe in particolare che ingenti somme di denaro distratte dal- la società C. sarebbero state riciclate in Brasile ed in altri Paesi, tra i quali la Svizzera. Parte del denaro riciclato sarebbe confluito su conti presso isti- tuti bancari svizzeri riferibili a A. e/o a B..
B. Con decisione di entrata nel merito e incidentale del 26 marzo 2007 il Mini- stero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della domanda, ha accolto la rogatoria, autorizzando in particolare la presenza del magistrato brasiliano titolare dell'inchiesta e dei funzionari di polizia giudiziaria incari- cati delle indagini alla consultazione degli atti e alla cernita della documen- tazione relativa ai conti riferibili a A. presso la banca D..
C. Il 4 aprile 2007 A. ha impugnato la decisione del MPC presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Oltre alla concessione dell'ef- fetto sospensivo, il ricorrente postula, in via principale, l'annullamento del punto 2 del dispositivo mediante il quale l'autorità elvetica ha ammesso la presenza del magistrato e dei funzionari brasiliani alla consultazione e cer- nita dei documenti di cui sopra. In via subordinata, egli chiede che l'esame da parte dell'autorità rogante dei conti bancari riferibili a A. avvenga in con- traddittorio, alla presenza del suo patrocinatore, aggiungendo che, prima di procedere all'esame dei documenti bancari, le autorità brasiliane devono essere invitate a sottoscrivere una dichiarazione mediante la quale esse s'impegnano, tra l'altro, a non prendere appunti o note sul contenuto della documentazione visionata e a non utilizzare nessuna informazione concer- nente la medesima prima della crescita in giudicato della decisione finale dell'autorità rogata. In via ancora più subordinata, il ricorrente chiede che la selezione dei documenti bancari riguardi esclusivamente quelli che si riferi- scono ad operazioni avvenute tra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2002, ad esclusione di due conti, tra conti bancari svizzeri e brasiliani.
D. A conclusione delle sue osservazioni del 4 maggio 2007 il MPC propone la
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reiezione sia della domanda d'effetto sospensivo che del gravame. Dal can- to suo l’UFG, con scritto del medesimo giorno, postula il rifiuto dell'effetto sospensivo nonché l'inammissibilità del ricorso.
E. Il ricorrente, con replica del 18 maggio 2007, oltre a confermare le conclu- sioni espresse nel suo gravame, sollecita la produzione da parte dell'autori- tà rogante di un parere legale che certifichi la compatibilità della dichiara- zione di garanzia sottoscritta con la legislazione brasiliana. Le autorità bra- siliane dovrebbero ugualmente informare l'autorità giudicante circa la validi- tà o meno dell'utilizzazione nel procedimento penale estero di documenti o informazioni acquisiti prima della crescita in giudicato della decisione finale (positiva o negativa) dell'autorità elvetica. Non è stata chiesta una duplica al MPC e all’UFG.
F. In data 5 aprile 2007 il Tribunale penale federale ha concesso l'effetto so- spensivo al ricorso a titolo supercautelare.
Diritto:
1. 1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71; nuovo testo giusta il n. 14 dell’allegato alla legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini- strativo federale, in vigore dal 1. gennaio 2007) e 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710) la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale.
1.2 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle par- ti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).
1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica fede- rativa del Brasile e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dall'art. XVII del Trattato d'estradizione concluso dai due Paesi il 23 luglio 1932 ed entrato in vigore il 24 febbraio 1934 (RS 0.353.919.8). Giova rilevare, a tito- lo informativo, che un trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra
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i due Stati è stato firmato il 12 maggio 2004 (in seguito: progetto di Trattato) e che il Consiglio federale ha recentemente sottoposto il relativo disegno di decreto federale all'attenzione del Parlamento per l'approvazione (v. Mes- saggio del 28 febbraio 2007, FF 2007 p. 1847 e segg.). Ad ogni modo, alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto nell'unico trattato attualmente in vigore non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale, si applica la legge federale sull'assistenza interna- zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 con- sid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei di- ritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).
1.4 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti; essa esamina liberamente se i presupposti per la concessione del- l'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (v. DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuta, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare d’ufficio la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (v. 123 II 134 consid. 1d; 119 Ib 56 consid. 1d).
1.5 La decisione impugnata, che autorizza la presenza di funzionari dello Stato rogante durante la consultazione e la cernita della documentazione banca- ria in Svizzera costituisce una decisione incidentale. L’art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP dispone che le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio im- mediato e irreparabile mediante la presenza di persone che partecipano al processo all’estero. Analogamente a quanto prevedeva la giurisprudenza del Tribunale federale in applicazione della vecchia procedura ricorsuale, in questi casi il ricorso al Tribunale penale federale è ammissibile solo in via eccezionale (v. DTF 128 II 211 consid. 2.1, 353 consid. 3). Spetta al ricor- rente indicare, sulla base di elementi specifici e concreti, in che cosa consi- sta l'allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sa- nato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la sopravveniente deci- sione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii).
2. Il ricorrente si duole innanzitutto di una presunta violazione del diritto di es- sere sentito, sostenendo che la motivazione della decisione impugnata sia insufficiente.
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2.1 Il diritto di ottenere una decisione motivata deriva dal principio di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. L'art. 35 cpv. 1 PA prevede che le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere de- signate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è in misura di potersi rendere conto della decisione e di contestarla con cognizione di causa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 17; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a, 124 V 180 consid. 1a e giurispru- denza citata; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 2a ediz., Berna 2004, n. 273-1, pag. 320; BENOÎT BOVAY, Pro- cédure administrative, Berne 2000, pag. 266 e segg.). La violazione del di- ritto di essere sentito può tuttavia essere sanata se la persona destinataria della decisione ottiene la motivazione in sede di ricorso, posto che l'autorità di ricorso disponga di un pieno potere d'apprezzamento in fatto e in diritto. Il ricorrente deve aver avuto la possibilità di replicare (v. DTF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 125 I 209 consid. 9a; 124 V 180 consid. 4a p. 183, 389 consid. 5a p. 392; ZIMMERMANN, op. cit., n. 273-1, pag. 320 e giurispruden- za citata; BENOÎT BOVAY, op. cit., pag. 268 e giurisprudenza citata).
2.2 Nella fattispecie, la decisione impugnata – il cui oggetto è ben delimitato - spiega, anche se in maniera concisa, i motivi legati all'ammissione della presenza degli inquirenti esteri (v. soprattutto cifra VIII). Non v'è dubbio che gli elementi ivi contenuti sono stati sufficienti per permettere al ricorrente di comprenderne la portata e di interporre ricorso, ciò che è peraltro dimostra- to dal ben articolato e relativamente lungo atto ricorsuale inoltrato alla pre- sente autorità. In realtà, la questione determinante da chiarire è quella di sapere se la presenza delle autorità inquirenti brasiliane alle misure istrutto- rie previste su suolo elvetico causa o meno un pregiudizio immediato ed ir- reparabile al ricorrente. La motivazione contestata, seppur sintetica, non ha per nulla impedito a quest'ultimo di esprimersi su questo punto. La censura deve dunque essere disattesa. A titolo abbondanziale, si rileva che, quan- d'anche il diritto di essere sentito fosse stato violato da una carente motiva- zione della decisione impugnata, tale pregiudizio sarebbe stato comunque sanato nell'ambito della presente procedura, disponendo questa autorità di un pieno potere d'apprezzamento in fatto e in diritto (v. sentenza TPF RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 3.2) e avendo avuto il ricorrente la possibilità di replicare alle osservazioni del MPC e dell'UFG.
3. Nella decisione impugnata il MPC ha stabilito che, a fronte della complessi- tà del procedimento penale pendente all’estero, la presenza del magistrato e dei funzionari di polizia esteri, che posseggono un’approfondita cono- scenza della vicenda, agevolerà considerevolmente l’esecuzione della do-
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manda di assistenza. Ciò permetterà ugualmente di rispettare il principio della proporzionalità in quanto l'autorità rogante potrà rapidamente pronun- ciarsi sulla pertinenza delle informazioni per le sue indagini. Il ricorrente, dal canto suo, sostiene che il MPC conoscerebbe molto bene i fatti oggetto della rogatoria, vista l'esistenza di una procedura svizzera parallela concer- nente il caso della società C., per cui la presenza di funzionari esteri sareb- be superflua, anche perché gli atti istruttori da eseguire sarebbero semplici. Egli ritiene poi che il requisito del pregiudizio immediato ed irreparabile non può essere interpretato in maniera troppo restrittiva, aggiungendo che le autorità brasiliane avrebbero già in passato violato l'art. 65a AIMP. Nella sua decisione l'autorità rogata non avrebbe inoltre puntualizzato le condi- zioni (rigide) da porre agli inquirenti esteri per la loro presenza. Il ricorrente afferma ugualmente che la dichiarazione di garanzia in lingua italiana sa- rebbe priva di valore, mentre quella in lingua portoghese sarebbe contraria alla giurisprudenza consolidata, visto che permetterebbe ai funzionari brasi- liani di prendere delle note durante gli atti istruttori. Infine, se la presenza dovesse essere concessa, essa dovrebbe essere permessa unicamente al magistrato incaricato dell'inchiesta e non ai funzionari di polizia.
3.1 Di massima, la presenza di funzionari esteri durante una misura di esecu- zione non implica ancora, per l'interessato, un pregiudizio immediato e irre- parabile. Ciò può essere il caso quando sussista il rischio che le autorità estere, con la loro presenza, possano avere conoscenza di fatti inerenti alla sfera segreta prima che l'autorità competente abbia deciso sulla conces- sione e la portata dell'assistenza. Questo rischio, di regola, può tuttavia es- sere evitato, se l'autorità svizzera adotta le misure necessarie atte a impe- dire un'utilizzazione anticipata e prematura delle informazioni nell'ambito del procedimento estero, ad esempio impedendo che i funzionari stranieri prendano appunti su fatti inerenti alla sfera segreta e differendo la conse- gna di copie di atti fino alla crescita in giudicato della decisione di chiusura (DTF 128 II 211 consid. 2.1; 127 II 198 consid. 2b pag. 204; sentenza 1A.217/2004 del 18 ottobre 2004, consid. 2.6, parzialmente pubblicata in RtiD I-2005, n. 42, pag. 162 e segg.). A tal proposito è interessante rilevare il contenuto dell'art. 8 del progetto di Trattato, secondo il quale lo Stato ri- chiesto autorizza, su domanda dello Stato richiedente, i rappresentanti del- le autorità di quest’ultimo e i partecipanti al procedimento, nonché i loro di- fensori, ad assistere all’esecuzione della domanda sul proprio territorio (n. 2); in base alla cifra 4, tale presenza non può avere come conseguenza che le informazioni inerenti a una sfera protetta da segreto siano portate a conoscenza delle persone in questione, prima che l’autorità competente abbia deciso definitivamente sulla concessione e la portata dell’assistenza (v. FF 2007 p. 1872). Sebbene tale disposizione non sia ancora in vigore, essa corrisponde in pratica a quanto prescrive a livello di diritto nazionale
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l'art. 65a cpv. 3 AIMP.
3.2 Nella fattispecie, il ricorrente si limita ad affermare in maniera vaga che la presenza di funzionari esteri durante le perquisizioni e le consultazioni degli atti comporterebbe un danno immediato e irreparabile, nella misura in cui ogni informazione che un funzionario brasiliano presente a misure di assi- stenza potrà memorizzare diventerebbe un’informazione trasmessa all’autorità rogante prima della decisione di chiusura della procedura di as- sistenza. Essendo in corso diverse inchieste parallele in vari Paesi concer- nenti il dissesto C., nell'ambito delle quali avrebbero luogo numerose riu- nioni di coordinamento tra le autorità inquirenti, il rischio di fughe di notizie sarebbe altissimo. Se le informazioni bancarie dovessero pervenire alle parti civili, il ricorrente si troverebbe esposto al pericolo immediato di se- questro dei suoi averi patrimoniali su territorio elvetico o altrove (v. replica pag. 2 e seg.). L’assunto non regge già per il fatto che, così come è generi- camente formulato, vanificherebbe eo ipso qualsiasi applicazione concreta dell'art. 65a AIMP, dato che per l'autorità d'esecuzione è difficilmente verifi- cabile quanto e quali informazioni i funzionari esteri memorizzino in tali o- perazioni. Ciò che conta tuttavia non è l'asserita memorizzazione di dati, o anche la semplice presa di conoscenza di essi, quanto un loro eventuale u- tilizzo anticipato rispetto alla decisione di chiusura (v. anche PASCAL DE PREUX/CHRISTOPHE WILHELM, La présence du magistrat étranger en Suisse dans la procédure d’entraide internationale en matière pénale, in SJZ 102/2006, pag. 97). Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, la pre- senza dei funzionari in questione non è orientata a carpire in maniera abu- siva informazioni da utilizzare anticipatamente nella procedura all’estero, ma semplicemente ad agevolare in maniera considerevole l’esecuzione della domanda di assistenza come pure il procedimento penale stesso. Come sottolinea giustamente il MPC nella decisione impugnata e nelle proprie osservazioni, a fronte della complessità e della portata della stessa procedura penale, la loro presenza è molto utile perché essi soltanto di- spongono di un’approfondita conoscenza della vicenda. Orbene, l’art. 65a cpv. 2 AIMP prevede in maniera esplicita che la presenza di partecipanti al processo all’estero può essere ammessa qualora possa agevolare conside- revolmente l’esecuzione della domanda o il procedimento penale all’estero, come appunto nel caso concreto. Alle persone in questione è tuttavia fatto divieto, in virtù della sopraccitata disposizione nazionale, di utilizzare in maniera anticipata delle informazioni nel procedimento estero. La cifra 9 della decisione litigiosa ribadisce questo divieto, premettendo che la pre- senza deve rimanere puramente passiva (in ossequio alla giurisprudenza pubblicata in DTF 118 Ib 547 consid. 6c; 117 Ib 51 consid. 5a; 113 Ib 157 7c). Non da ultimo l’autorità rogante ha sottoscritto formalmente, in data 22/23 marzo 2007, una dichiarazione di garanzia, in italiano e portoghese,
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nella quale si obbliga a non utilizzare le eventuali informazioni risultanti dall’assunzione delle prove, prima che la decisione di chiusura sia definiti- va. In base al principio della buona fede nelle relazioni tra Stato e Stato (su questo principio v. DTF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Commen- taire romand, Basilea 2004, n. 223 e segg. dell’introduzione generale; ZIMMERMANN, op. cit., n. 86, 87-1, pag. 91 e segg.; PETER POPP, Grundzü- ge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, n. 52 e segg., pag. 39 e segg.), l’autorità rogante è tenuta a rispettare in maniera fedele e leale un simile impegno e non vi sono ragioni per credere che non lo farà (v. anche, con riferimento alla giurisprudenza relativa all'art. 80p AIMP, ROBERT ZIMMERMANN, Communication d'informations et de reinsei- gnements pour les besoins de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, in AJP/PJA 1/2007, pag. 63). In questo senso il rischio di abusi a- dombrato nel gravame si rivela privo di consistenza. Per quanto attiene alla asserita possibilità per i funzionari esteri di prendere note scritte in occa- sione della consultazioni degli atti, va sottolineato, a scanso di equivoci, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il testo portoghese della dichiarazione di garanzia non può essere compreso come autorizza- zione in tal senso, come se si fosse scritto "tomar notas" (al plurale) rispet- tivamente "escrever notas" o anche "pegar notas". L'espressione "tomar nota", nel contesto in cui è inserita, può essere solo tradotta con "prendere conoscenza" e non "prendere delle note scritte" (v. Dizionario completo Ita- liano – portoghese [brasiliano] e portoghese [brasiliano] – italiano, Parte seconda, ed. Ulrico Hoepli Milano, pag. 968 e 706) e quindi come divieto di usare anticipatamente eventuali informazioni di cui in funzionari esteri ve- nissero a conoscenza. Il testo in italiano della dichiarazione conferma pe- raltro tale interpretazione. Ad ogni modo, l'autorità rogata dovrà assicurarsi che l'atteggiamento dei partecipanti al procedimento estero rimanga effetti- vamente passivo. Essa verificherà ulteriormente che il magistrato ed i fun- zionari di polizia esteri abbiano effettivamente compreso tale obbligo, adot- tando inoltre tutte le misure indicate dalla giurisprudenza per impedire un'u- tilizzazione anticipata e prematura delle informazioni nell'ambito del proce- dimento estero. Ne consegue che, contrariamente alla tesi ricorsuale, non vi sono elementi per ritenere che la decisione impugnata sia atta a cagiona- re all’insorgente un pregiudizio immediato e irreparabile. Nella fattispecie non è dunque adempiuto il tassativo requisito di ammissibilità di cui all’art. 80e cpv. 2 prima frase AIMP.
3.3 Per il resto il ricorrente si diffonde in censure di merito sulla procedura di assistenza nel suo complesso, come se si trovasse già di fronte ad una de- cisione di chiusura, omettendo così di considerare che, nell’ambito di un ri- corso incidentale, il principio della celerità, recepito all'art. 17a AIMP (v.
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MAURO MINI, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza de- vianza. Studi in onore di Marco Borghi, Bellinzona/Basilea 2006, pag. 533) impone di risolvere unicamente le questioni suscettibili di comportare un pregiudizio immediato e irreparabile, come appunto in concreto la presenza di funzionari esteri. Le altre questioni potranno essere invece sollevate, se del caso, in relazione a una decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza 1A.172/1999 del 29 settembre 1999, consid. 3e, pubblicata in Pra 2000 Nr. 38, pag. 204 e seg.).
3.4 Le considerazioni appena espresse si applicano ugualmente alle richieste formulate dal ricorrente tese a richiamare l'intero incarto relativo alla proce- dura penale svizzera, tutti gli atti concernenti le rogatorie avvenute o in cor- so concernenti il dissesto società C. nonché quelli inerenti la vicenda E.. Tale documentazione non è atta a chiarire l'unico aspetto qui determinante, ossia l'esistenza o meno, nella fattispecie, di un danno immediato ed irre- parabile derivante dalla presenza degli inquirenti brasiliani alla consultazio- ni degli atti concernenti i conti bancari del ricorrente. Analogo discorso per quanto riguarda le nuove richieste, formulate peraltro solo in sede di replica e quindi di per sé tardive (v. art. 80k AIMP), di pretendere dall'autorità ro- gante un parere legale relativo alla compatibilità o meno alla legislazione brasiliana della dichiarazione di garanzia sottoscritta e di essere informati sulla sorte delle informazioni utilizzate prima della decisione di chiusura. Si ribadisce che il quadro legislativo nazionale, unitamente alla dichiarazione di garanzia già sottoscritta dalle autorità brasiliane, permettono di affermare che nulla osta alla presenza sia del magistrato che conduce l'inchiesta che dei funzionari di polizia giudiziaria esteri. Non vi è altresì ragione alcuna per escludere quest'ultimi dalla cernita della documentazione bancaria concer- nente il ricorrente (v. Messaggio del 29 marzo 1995, FF 1995 III pag. 23; ZIMMERMANN, op. cit., n. 231, pag. 254). Infine, va rilevato come il Consiglio federale, nel sopraccitato Messaggio del 28 febbraio 2007, non abbia rav- visato nessuna incompatibilità in questo ambito con la legislazione brasilia- na (v. in part. FF 2007 pag. 1856 e seg.).
4. Visto quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella sua integralità. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA ri- chiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.-. La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli relativi alla determi- nazione delle tasse di giustizia, pur non essendo esplicitamente riservata all’art. 63 cpv. 5 PA, si fonda sull’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF. Nello stesso Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria
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federale, del 28 febbraio 2001, veniva del resto riconosciuta l’autonomia amministrativa dell’autorità giudiziaria federale nel calcolo delle tasse di giustizia, delle spese ripetibili accordate alle parti e nella determinazione degli onorari e delle spese in caso di patrocinio gratuito (v. FF 2001 pag. 3962), mentre non risulta dai dibattiti parlamentari che il legislatore, attri- buendo la competenza in ambito di AIMP al Tribunale penale federale in- vece che al Tribunale amministrativo federale come originariamente previ- sto dal Consiglio federale, abbia voluto scostarsi in questo ambito dal prin- cipio dell’autonomia dell’autorità giudiziaria (v. Boll. Uff. 2004 CN pag. 1570 e segg.; 2005 CSt pag. 117 e segg., CN pag. 643 e segg.). Ne consegue che la riserva di cui all’art. 63 cpv. 5 PA va interpretata analogicamente come riserva anche nei confronti dell’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La domanda d'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico del ricorrente. Essa è coper- ta dall'anticipo dei costi già versato.
Bellinzona, 30 maggio 2007
In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Raffaele Bernasconi - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria, (B 147'265 DEM)
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente sentenza non è dato alcun rimedio giuridico (v. art. 93 cpv. 2 LTF)