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CR.2021.9

Bundesstrafgericht · 2021-09-13 · Italiano CH

Domanda di ricusazione (art. 56 cpv. 1 lett. f CPP); Domanda di accertamento della nullità della decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale BB.2021.157 del 24 giugno 2021

Dispositiv
  1. La domanda di ricusazione è irricevibile.
  2. La domanda di accertamento della nullità della decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale BB.2021.157 del 24 giugno 2021 è irricevi- bile.
  3. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del richiedente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordinanza del 13 settembre 2021 Corte d’appello Composizione

Giudici Maria-Antonella Bino, Presidente del Collegio giudicante, Jean-Marc Verniory e Katharina Giovannone-Hofmann, Cancelliere Paride Destefani Parti

A.,

Richiedente

contro

B., Corte dei reclami penali, Tribunale penale federale,

Opponente

Oggetto

Domanda di ricusazione (art. 56 cpv. 1 lett. f CPP); Domanda di accertamento della nullità della decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede- rale BB.2021.157 del 24 giugno 2021 B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell'incarto: CR.2021.9

- 2 - Visti: - il reclamo del 3 giugno 2021, interposto dinanzi la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dall’avv. Xenia Peran a nome e per conto di A. contro “gli atti/provvedi- menti procedurali apparentemente concepiti dal PP federale C. (che risulta aver firmato a caratteri digitali), ma con firma autografa appartenente ad altri soggetti (due/tre firme di- verse non identificate), segnatamente quello deI 18/26 maggio 2021, e, rispettivamente i verbali redatti in modo partigiano e parziale dalla Commissaria poliziotta federale in data 19 maggio 2021” (v. act. 1, incarto BB.2021.157); - lo scritto del 7 giugno 2021, mediante il quale la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha invitato l’ex patrocinatrice del richiedente, con comminatoria di inam- missibilità, da una parte, a versare, entro il 18 giugno 2021, un anticipo delle spese di fr. 2000.--, e dall’altra, a produrre, entro il medesimo termine, una procura debitamente datata e firmata (v. act. 2, incarto BB.2021.157); - il versamento dell’anticipo spese per la procedura di reclamo di fr. 2'000.-- intervenuto il 18 giugno 2021 (v. act. 4, incarto BB.2021.157); - la decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale BB.2021.157 del 24 giugno 2021 (v. CAR 1.100.015 e segg.), che ha dichiarato irricevibile il reclamo del richiedente; - la domanda di ricusazione datata 3 agosto 2021 e spedita il 5 agosto 2021 dell’avv. Xenia Peran, interposta per nome e conto del suo ex assistito A., con la quale quest’ultimo do- manda segnatamente “la ricusazione del giudice B.” (ex art. 56 cpv. lett. f CPP) e “l’orga- nizzazione di una pubblica udienza ai sensi dell’art. 6 CEDU”, così come l’accertamento della nullità della sopramenzionata decisione BB.2021.157, e “a cascata dall’altra parte, parimenti del procedimento penale SV.21.0510-HER ” (v. CAR 1.100.001 e segg.); - le osservazioni del ricusando del 6 agosto 2021 (v. CAR 1.100.028), mediante le quali egli rileva come “la domanda si basa su affermazioni prive di qualsiasi fondamento e quindi non vi è nessun motivo di ricusazione”; - la comunicazione dell’avv. Peran del 30 agosto 2021 (v. CAR 3.102.001 e seg.), perve- nuta alla Corte d’appello del Tribunale federale il 31 agosto 2021, mediante la quale ha indicato al Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), con copia unica- mente alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e al proprio ex assistito, la disdetta immediata del mandato in difesa degli interessi del Signor A. nell’ambito del procedimento SV.21.0510-HER; - lo scritto del 1° settembre 2021 (v. CAR 3.102.003), mediante il quale la Corte d’appello del Tribunale penale federale ha invitato l’avv. Peran a confermare entro il 7 settembre

- 3 - 2021 di essere ancora la patrocinatrice del signor A. nell’ambito del presente procedi- mento di ricusazione, precisando che in caso di silenzio questa Corte avrebbe considerato che il mandato con il sig. A. è stato disdetto anche per il procedimento CR.2021.9; - l’assenza di risposta entro il termine impartito al suddetto scritto del 1° settembre 2021;

le ulteriori argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto neces- sario, nei considerandi sottoesposti;

ritenuto e considerato che: - giusta l’art. 59 cpv. 1 lett. c CPP, se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’articolo 56 lett. f decide, dopo una determinazione del ricusando (ex art. 58 cpv. 2 CPP), senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente il tribunale d’appello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo; - ai sensi dell’art. 56 lett. f CPP, chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa se per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. Questa disposizione ha la portata di una clausola generale che copre tutti i motivi di contestazione non espressa- mente previsti nelle altre lettere dell’art. 56 CPP; - la garanzia di un giudice e di un tribunale imparziale e indipendente, sancita dagli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, consente alle parti di esigere la ricusazione di un giudice la cui situazione o il cui comportamento siano di natura tali da far sorgere dubbi sulla sua imparzialità. Essa vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte (v. DTF 143 IV 69 consid. 3.2); - la semplice affermazione della parzialità, basata su sentimenti soggettivi, e le impressioni puramente individuali di una delle parti in causa non sono sufficienti per fondare un dubbio legittimo, solo le circostanze oggettivamente accertate devono essere prese in conside- razione. La ricusa riveste infatti un carattere eccezionale (v. DTF 141 IV 178, consid. 3.2.1; 138 IV 142, consid 3.2.2; 131 I 24 consid. 1.1); - la garanzia di un giudice indipendente e imparziale non consente di massima di ricusare un giudice per il semplice fatto che in un procedimento anteriore ha deciso a sfavore del richiedente (v. DTF 143 IV 69 consid. 3.1-3.3; 129 III 445 consid. 4.2.2.2 pag. 466; 114 Ia 278 consid. 1); - giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda

- 4 - a chi dirige il procedimento, non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione, e deve rendere verosimili i fatti su cui fonda l'istanza. La giurisprudenza indica a questo proposito che, anche se la legge non prevede un termine particolare, la domanda di ricusa deve essere presentata immediatamente, cioè entro pochi giorni dalla conoscenza della causa di ricusazione. Il Tribunale federale ha in merito stabilito che la domanda di ricusa deve essere presentata di regola entro sei/sette giorni, e che – in ogni caso – una domanda presentata due o tre settimane dopo la conoscenza del motivo di ricusazione è tardiva. Anche la dottrina considera tardiva una domanda di ricusazione interposta oltre i 10 giorni dalla conoscenza del motivo di ricusazione (v. sentenze del Tribunale federale 1B_499/2012 del 7 novembre 2012 consid. 2.3; 1B_277/2008 del 13 novembre 2008 con- sid. 2.3; VERNIORY, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 8 ad art. 58 CPP); - la tardività della domanda ne comporta l’irricevibilità (cfr. art. 58 cpv. 1 CPP) e la deca- denza del diritto di prevalersi ulteriormente del motivo di ricusa invocato (v. DTF 140 I 271 consid. 8.4.3 e rinvii; v. anche sentenza del Tribunale federale 1B_277/2008 del 13 no- vembre 2008 consid. 2.3; VERNIORY, op. cit, n. 8 ad art. 58 CPP). È infatti contrario alle regole della buona fede mantenerlo in riserva per farlo valere solo successivamente, qua- lora l'esito della procedura sia sfavorevole o l'interessato si renda conto che l'istruzione non segue il corso desiderato (v. DTF 139 III 120 consid. 3.2.1; sentenza del Tribunale federale 1B_43/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 3.2; sui motivi giustificanti la ricusa vedi DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1 pag. 179); - nella fattispecie, occorre rilevare che il richiedente invoca la ricusazione del B. segnata- mente “per manifesta provocazione, prevenzione, parzialità, acredine ostentata e per ipo- tesi di corruzione per appartenenza a una loggia massonica deviata segreta capeggiata da mastro D. (corruttore, falsario, contraffattore (di sentenze TF) e frodatore seriale, pro- babile assassino del giudice TF E., tra molto altro), che si avvale della forza di intimida- zione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati, in casu per aggiustare e pilotare le sentenze e i procedimenti penali con il fine di nuocere e danneggiare Xenia Peran” (v. CAR 1.100.001); - il fattore scatenante della domanda di ricusazione parrebbe essere la decisione di inam- missibilità del reclamo del richiedente del 3 giugno 2021, decisione BB.2021.157 del 24 giugno 2021, la quale ha rilevato come il richiedente non abbia trasmesso una procura entro lo scadere del termine suppletorio comminato dalla Corte dei reclami penali del Tri- bunale penale federale. Decisione che pone altresì a carico dell’ex patrocinatrice del ri- chiedente le spese della procedura, in compensazione con il suo credito derivante dall’an- ticipo delle spese, come chiaramente indicato nel suo dispositivo (v. CAR 1.100.018); - a sostegno della domanda di ricusazione, l’ex patrocinatrice si dilunga anche in maniera scurrile nell’esposizione di presunte cospirazioni politiche e giudiziarie nei suoi confronti,

- 5 - che avrebbero portato a una lunga lista di sentenze e decisioni a lei avverse. La magistra- tura federale sarebbe inoltre “totalmente controllata dal potere politico-lobbistico che non le permette di essere indipendente ed imparziale” e il sistema di nomine politiche dei ma- gistrati metterebbe a dubbio l’indipendenza e imparzialità dei giudici federali. Sostanzial- mente, per il richiedente e la sua ex patrocinatrice la nomina dei giudici, così come dell’in- tero apparato giudiziario, sarebbe pilotata, in quanto oggetto di lobbysmo e pressioni con- tinue (v. in particolare CAR 1.100.008, 010 e 012). - a titolo preliminare e abbondanziale, occorre rilevare che queste ultime critiche, le quali paiono peraltro essere conosciute dall’ex patrocinatrice del richiedente ben prima del pro- cedimento BB.2021.157 ma unicamente sollevate in questa sede, sarebbero già di per sé manifestamente inammissibili, in quanto non ne viene dimostrata la sussistenza. Il sem- plice fatto che nel quadro di cause anteriori – alle quali avrebbe partecipato il giudice ricusando – gli atti dell’ex patrocinatrice siano stati respinti o dichiarati inammissibili non è decisivo per il presente procedimento di ricusazione (v. DTF 143 IV 69 consid. 3.1; 141 IV 178, consid. 3.2.1); - tuttavia, non è necessario approfondire la disamina della fondatezza degli eventuali motivi di ricusazione invocati. L’ultimo tra questi risulta essere – in ordine temporale – la com- pensazione del credito di fr. 1'500.-- dell’ex patrocinatrice del richiedente con debiti pree- sistenti nei confronti della Corte dei reclami penali, giusta l’art. 120 CO e segg.. Ciò costi- tuirebbe una provocazione volta a “far perdere le staffe” all’ex patrocinatrice del richie- dente (v. CAR 1.100.004-005 e 027); - sebbene a mente di questa Corte una tale compensazione non pare censurabile, una sua disamina non si rileva necessaria, in quanto il richiedente e la sua ex patrocinatrice indi- cano esserne venuti a conoscenza tramite scritto del 19 luglio 2021 e conversazione te- lefonica del 21 luglio 2021 (v. CAR 1.100.004-005, 024, 025 e 027); - invocati nella domanda di ricusazione datata 3 agosto ma spedita il 5 agosto 2021, i motivi per la ricusazione del giudice in questione appaiono dunque addotti in maniera manifesta- mente tardiva, oltre che unicamente in risposta all’esito sfavorevole al richiedente della procedura di reclamo (v. DTF 140 I 271 consid. 8.4.3 e rinvii; 139 III 120 consid. 3.2.1; v. anche sentenza del Tribunale federale 1B_277/2008 del 13 novembre 2008 consid. 2.3; VERNIORY, op. cit, n. 8 ad art. 58 CPP); - tale tardività implica pertanto l’irricevibilità della domanda di ricusazione del 5 agosto 2021; - ne deriva che anche la richiesta di accertamento della nullità della decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale BB.2021.157 del 24 giugno 2021 è irrice- vibile (cfr. art. 60 cpv. 1 CPP a contrario);

- 6 - - il richiedente, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, deve soppor- tare le spese processuali cagionate (cfr. art. 59 cpv. 4 CPP); - visti gli art. 5 e 7bis del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolu- menti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162), la tassa di giustizia è fissata a fr. 1’000.--, a carico del richie- dente.

- 7 - La Corte pronuncia: 1. La domanda di ricusazione è irricevibile. 2. La domanda di accertamento della nullità della decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale BB.2021.157 del 24 giugno 2021 è irricevi- bile. 3. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del richiedente. In nome della Corte d’appello del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante Il Cancelliere

Intimazione a: − A. (atto giudiziario) − B., Corte dei reclami penali, Tribunale penale federale (brevi manu) Copia a (brevi manu) − Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze e gestione dei beni (per l’esecuzione)

- 8 -

Informazione sui rimedi giuridici Ricorso al Tribunale federale La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammis- sibilità sono previsti dagli art. 78-81 e 90 ss. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF). L’atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Giusta l’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF, Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indi- rizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.

Data di spedizione: 13 settembre 2021