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CA.2023.28

Bundesstrafgericht · 2024-06-17 · Italiano CH

Appello (parziale) del 2 gennaio 2024 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2022.2 del 6 giugno 2023 Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, infrazione alla legge federale sugli stranieri, falsità in documenti

Sachverhalt

A. Cronistoria del processo e sentenza di primo grado A.1 Con decisione del 17 dicembre 2014, il Mistero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un’istruzione penale nei confronti di B. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (MPC pag. 01.01.0001). Il procedimento è stato condotto sub SV.14.1675-REZ. Il procedimento penale traeva origine dall’operazione denominata “C.” condotta dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Milano, che aveva portato all’arresto, in data 16 dicembre 2014, di numerose persone in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano il 5 dicembre 2014 (MPC pag. 03.01.001). A.2 In data 28 aprile 2016, il procedimento penale è stato esteso anche nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP, falsità in documenti giusta l’art. 251 n. 1 CP, nonché infrazione alla Legge fede- rale sugli stranieri, nello specifico, inganno alle autorità ex art. 118 cpv. 1 LStr, come pure nei confronti di D. per falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e riciclag- gio di denaro (art. 305bis n. 1 CP; MPC pag. 01.01.0002 segg.). In seguito, il 28 dicembre 2016, il MPC ha esteso il procedimento penale nei con- fronti di B. pure per titolo di infrazione alla Legge federale sugli stranieri, in parti- colare per titolo di inganno nei confronti delle autorità giusta l’art. 118 cpv. 1 LStr (MPC pag. 01.01.0007 seg.). A.3 Con atto d’accusa del 25 agosto 2017, il MPC ha promosso l’accusa dinanzi alla Corte penale del Tribunale federale (in seguito: TPF) nei confronti dei tre imputati per tutte le ipotesi di reato formulate a loro carico (inc. SK.2017.44, TPF pag. 129.100.001 segg.). In particolare, A. è stato rinviato a giudizio per riciclag- gio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP; capo d’accusa n. 1.2.1 e sottopunti), falsità in documenti e istigazione alla falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP e art. 24 cpv. 1 CP in relazione con l’art. 251 n. 1 CP; capo d’accusa n. 1.2.2 e sottopunti), così come per infrazione alla Legge federale sugli stranieri, inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr; capo d’accusa n. 1.2.3 e sotto- punti). A.4 Durante i pubblici dibattimenti (SK.2017.44), la Corte penale del TPF (in seguito: Corte penale) ha informato le parti di riservarsi, ex art. 344 CPP, di considerare alcuni rimproveri di cui al capo d’accusa 1.2.1 (riciclaggio di denaro aggravato) e

- 3 - 1.2.2 (falsità in documenti) nei confronti di A., nell’ottica dell’ipotesi di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP (inc. SK.2017.44, TPF pag. 129.920.014). A.5 Con sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017 (in seguito: sentenza SK.2017.44) la Corte penale ha riconosciuto A. autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato in relazione a 18 dei 28 relativi capi d’accusa (e meglio capi d’accusa da 1.2.1.2.6 a 12.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27), di ripetuta falsità in documenti in relazione a 4 dei 7 relativi capi d’accusa (e meglio capi d’accusa da 1.2.2.1 a 1.2.2.3 e 1.2.2.7), e di ripetuto inganno nei confronti delle autorità ex art. 118 cpv. 1 LStr (capo d’accusa 1.2.3 e sottocapi 1.2.3.1 e 1.2.3.2). Lo ha, invece, prosciolto dai restanti capi d’imputazione. A. è stato condannato a una pena detentiva di tre anni, nonché a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 420.– ca- dauna, entrambe parzialmente sospese condizionalmente in ragione, rispettiva- mente di 30 mesi e di 150 aliquote giornaliere, per un periodo di prova di due anni. Nei suoi confronti sono state pronunciate delle confische di valori patrimo- niali. Egli è stato condannato a un risarcimento equivalente in favore della Con- federazione di CHF 183'214.--, a garanzia del quale è stato mantenuto il seque- stro del 30% di spettanza di A. dei valori presenti sulla relazione bancaria inte- stata a E. Sagl. A. è stato infine condannato al pagamento delle spese procedu- rali in ragione di CHF 10'000.--, mentre le sue pretese di indennizzo sono state accolte in ragione di CHF 32'600.-- (inc. SK.2017.44, TPF pag. 129.970.010- 121). Con medesimo giudizio, la Corte penale ha riconosciuto B. autore colpevole di partecipazione a un’organizzazione criminale, di ripetuto riciclaggio di denaro, nonché di ripetuto inganno nei confronti delle autorità, condannandolo a una pena detentiva di cinque anni e sei mesi (dedotto il carcere preventivo sofferto). B. non ha impugnato la sentenza emanata nei suoi confronti, che è quindi dive- nuta definitiva (inc. SK.2017.44, TPF pag. 129.992.001). A.6 Contro la summenzionata sentenza A. ha invece interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale, impugnando i capi d’accusa per i quali è stato con- dannato. Con sentenza 6B_838/2018 del 13 gennaio 2022 (in seguito: sentenza 6B_838/2018) l’Alta Corte ha parzialmente accolto il gravame, annullando la sen- tenza impugnata e disponendo il rinvio della causa alla Corte penale affinché venisse esaminato il capo d’accusa 1.2.1 (riciclaggio di denaro aggravato) sotto il profilo dell’ipotesi di reato di carente diligenza in operazioni finanziare e diritto di comunicazione (art. 305ter CP) e, inoltre, affinché venissero effettuati gli ulte- riori necessari accertamenti in relazione ai capi d’imputazione 1.2.2.7 (falsità in documenti) e 1.2.3.1 (inganno nei confronti delle autorità) e venisse resa una

- 4 - nuova decisione. Parimenti, il Tribunale federale ha annullato anche i punti della sentenza impugnata concernenti le pene e le misure pronunciate, nonché quelli riferiti a spese e indennizzi (TPF pag. 131.100.001 segg.). A.7 A seguito del rinvio da parte del Tribunale federale, la Corte penale ha aperto un nuovo procedimento, rubricato sub SK.2022.2. In occasione dell’udienza preliminare, tenutasi il 17 maggio 2022 (TPF pag. 131.710.001 segg.), la Direzione del procedimento ha informato le parti in merito al perimetro oggetto del procedimento penale a seguito della sentenza di rinvio dell’Alta Corte. In particolare, la Presidente del Collegio ha chiesto alle parti se concordavano sul fatto che, con riferimento al capo d’accusa 1.2.1 (riciclaggio di denaro aggravato), l’oggetto del presente procedimento (ovvero esame dell’ipotesi di reato di cui all’art. 305ter CP) concerneva i capi d’accusa da 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27. Mentre per i reati di falsità in documenti e di inganno nei confronti delle autorità, i capi d’accusa interessati erano, rispettivamente, il

n. 1.2.2.7 e il n. 1.2.3.1, di cui all’atto d’accusa di data 25 agosto 2017. Sia il MPC, sia la difesa hanno concordato con quanto esposto dalla Presidente.

In data 8 febbraio 2023, la Direzione del procedimento ha informato le parti che, richiamato quanto ritenuto dal Tribunale federale nella sentenza di rinvio 6B_838/2018 del 13 gennaio 2022 al considerando 5.2.3, in applicazione dell’art. 344 CPP, la Corte, per quanto attiene al capo d’accusa 1.2.3.1 (infra- zione alla Legge federale sugli stranieri, inganno nei confronti della autorità), lad- dove il pubblico ministero indicava il reato commesso in correità, avrebbe esami- nato la fattispecie anche sotto il profilo della complicità ai sensi dell’art. 25 CP (TPF pag. 131.400.018). A.8 Mediante sentenza SK.2022.2 del 6 giugno 2023 (TPF pag. 131.930.001-130), la Corte penale ha assolto A. dai capi d’accusa n. 1.2.1.1, 1.2.1.2.1-1.2.1.2.5, 1.2.1.2.14, 1.2.1.2.17, 1.2.1.2.21, 1.2.1.2.23, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.26, 1.2.1.2.27, 1.2.2.4-1.2.2.6 (dispositivo n. 1). Mentre lo ha riconosciuto autore colpevole di: carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP), in relazione ai capi d’accusa n. 1.2.1.2.6-1.2.1.2.13, 1.2.1.2.15-1.2.1.2.16, 1.2.1.2.18-1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.25 (dispositivo n. 2.1); ripetuta falsità in documenti (art. 251

n. 1 CP), in relazione ai capi d’accusa 1.2.2.1-1.2.2.3 e 1.2.2.7 (dispositivo

n. 2.2); e ripetuto inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr), in relazione ai capi d’accusa 1.2.3.1 (in complicità ex art. 25 CP) e 1.2.3.2 (disposi- tivo n. 2.3). Ha quindi condannato l’imputato a una pena pecuniaria di 270 ali- quote giornaliere, di fr. 310.– cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (dispositivo n. 3). A. è inoltre stato condannato al pagamento

- 5 - delle spese procedurali in ragione di fr. 7’500.–, in relazione al procedimento SK.2017.44, a copertura di tali spese è stata ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo riconosciutegli (dispositivo n. 4.1). Le spese procedurali per il procedimento SK.2022.2 sono invece state poste a carico della Confederazione (dispositivo n. 4.2). Le pretese a titolo di indennizzo sono state accolte in ragione di fr. 66'000.– (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), da dedursi eventuali anticipi già versati (dispositivo n. 5). La Corte penale ha infine ordinato il dissequestro di: quota di comproprietà di 20/100 del fondo n. […] RFD di Chiasso, di spettanza di A. (di- spositivo n. 6.1); 20%, di spettanza di A., dei valori patrimoniali, presenti sulla relazione n. 15 intestata a B., A. e H3. presso NN. SA (dispositivo n. 6.2); 30%, di spettanza di A., dei valori patrimoniali presenti sulla relazione n. 11 intestata a E. Sagl presso NN. SA (dispositivo n. 6.3); così come di eventuali ulteriori beni o valori patrimoniali a lui riconducibili (dispositivo n. 6.4). A.9 Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 6 giu- gno 2023, con succinta motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP e con- segna alle parti del relativo dispositivo (TPF pag. 131.720.015 seg.).

A.10 In data 15 giugno 2023, la difesa ha presentato annuncio d’appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP contro la summenzionata sentenza (TPF pag. 131.940.002). B. Procedura di appello B.1 A seguito della notificazione della sentenza motivata, avvenuta in data 13 dicem- bre 2023, è pervenuta alla Corte d’appello del TPF (in seguito: Corte d’appello), in data 2 gennaio 2024, la dichiarazione d’appello dell’imputato (CAR pag. 1.100.134). B.2 A. (in seguito anche: imputato) ha postulato le seguenti conclusioni (CAR pag. 1.100.134): Sono impugnati i punti 2.1 / 2.2 / 2.3 / 3 / 4.1 / 5 del dispositivo della citata sentenza, con richiesta di annullamento degli stessi. Disposti gli annullamenti appena postulati, si chiede a questa lodevole Corte di appello di (a) assolvere l’imputato dai reati di cui ai punti 2.1 / 2.2 / 2.3; (b) commisurare la pena, con riferimento al punto 3, alla luce delle sole condanne confermate dall’alto Tribunale federale; (c) prescindere dall’accollo delle spese procedurali all’imputato con richiamo al punto 4;

- 6 - (d) accogliere integralmente le pretese d’indennizzo in ordine al punto 5; (e) assegnare l’indennità e le ripetibili in sede di appello. B.3 Con scritto del 12 marzo 2024 le parti sono state invitate a presentare le proprie istanze probatorie e comunicare le eventuali questioni pregiudiziali. È inoltre stata ordinata l’acquisizione agli atti dell’estratto dell’ufficio esecuzioni e fallimenti, del casellario giudiziale svizzero come pure della documentazione fiscale (dichiara- zioni d’imposta, decisioni di tassazione e formulario sulla situazione finanziaria e personale) relativa all’imputato (CAR pag. 4.200.001 seg.). B.4 Con istanza probatoria del 4 aprile 2024 la difesa ha chiesto di sentire quali te- stimoni F., con riferimento all’imputazione 1.2.3.1, e QQ., commercialista di B. (CAR pag. 4.200.005). B.5 Con decreto sulle prove del 17 aprile 2024, il Presidente del Collegio giudicante ha respinto entrambe le istanze probatorie presentate dalla difesa (CAR pag. 4.200.007 seg.). B.6 I pubblici dibattimenti d’appello si sono svolti dal 22 al 23 maggio 2024 a Bellin- zona in presenza dell’imputato e del MPC. Nel corso dei dibattimenti è stato sen- tito l’imputato (CAR pag. 5.300.001 segg.). La difesa ha innanzitutto ripresentato l’istanza probatoria già rigettata in fase predibattimentale, chiedendo di sentire quali testimoni F. e QQ., richiesta a cui il MPC si è opposto e che è stata respinta dalla Corte d’appello (CAR pag. 5.100.003 seg.). Con la propria arringa, la difesa ha quindi formulato le seguenti conclusioni (CAR pag. 5.100.015; CAR pag. 5.200.064 seg.): In via principale l’assoluzione di A. da tutti i reati, salvo quelli già considerati dal Tri- bunale federale, e di prescindere da ogni pena a fronte della violazione del principio di celerità, del lungo tempo trascorso e della mediatizzazione, oppure in applicazione dell’art. 52 CP. In via subordinata, anche nella denegata ipotesi di conferma della condanna per il reato di falsità in documenti avente per oggetto il formulario A, nonché per la violazione deIl’art. 305ter CP, la difesa chiede – per gli stessi motivi di cui sopra – di prescindere da ogni pena. Il MPC ha dal canto postulato quanto segue (CAR pag. 5.200.017; CAR pag. 5.200.169 seg.):

- 7 - La conferma della condanna di A. per tutti i capi d’accusa per cui è stato riconosciuto colpevole con sentenza SK.2022.2 del 6 giugno 2023, e meglio:

• per carente diligenza in operazioni finanziarie giusta l’art. 305ter cpv. 1 CP in rela- zione ai capi d’accusa da 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.13, 1.2.1.2.15 e 1.2.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22 e 1.2.1.2.25.

• per ripetuta falsità in documenti giusta l’art. 251 n. 1 CP in relazione al capo d’ac- cusa 1.2.2.7.

• per ripetuto inganno nei confronti delle autorità giusta l’art. 118 cpv. 1 LStr in rela- zione al capo d’accusa 1.2.3.1 (nella forma della complicità ex art. 25 CP). La conferma della pena a cui A. è stato condannato dalla Corte penale del TPF con la sentenza SK.2022.22, ossia la pena pecuniaria di 270 aliquote giornaliere di CHF 310.-- cadauna sospesa condizionalmente per due anni. La conferma della messa a carico di A. delle spese procedurali per l’importo di CHF 7’500.--, come pure la compensazione con le pretese d’indennizzo riconosciute a quest’ultimo. La messa a carico di A. anche delle spese della presente procedura d’appello e che l’indennizzo riconosciuto a A. venga limitato a quanto la Corte penale gli ha già rico- nosciuto, ossia CHF 66’000.--, ritenuto che l’appello va respinto e pertanto nessun ulteriore indennizzo deve essergli riconosciuto. B.7 Il dispositivo della sentenza è stato notificato per scritto alle parti in data 17 giu- gno 2024.

Erwägungen (101 Absätze)

E. 1 Ricevibilità dell’appello

E. 1.1 Introduzione

- 21 -

E. 1.1.1 Per una maggiore comprensione della fattispecie qui in esame viene innanzitutto esposto un breve riassunto dei fatti alla base del presente procedimento penale, già accertati dal Tribunale federale.

E. 1.1.2 lI 17 gennaio 1995 D., moglie di H3., ha aperto un conto cifrato denominato Q., presso l’allora Banca R. SA, poi divenuta Banca S. (Switzerland) Ltd., quale unica titolare e avente diritto economico, conferendo procura individuale a T., moglie di H2. La relazione è stata alimentata tra il gennaio e l’agosto 1995, sia in lire ita- liane, sia in franchi svizzeri. Tra il 1995 e il 2012, dal conto Q. sono stati, inoltre, pagati i premi di due polizze assicurative stipulate da H2. e H1. presso EE. SA.

E. 1.1.3 Nel 2012 D., accompagnata da H3. e H1., nonché da B., si è rivolta all’imputato, e meglio alla sua società I. SA, per trovare la relazione bancaria di cui nei decenni aveva perso le tracce. La richiesta dell’imputato all’Ombudsman delle banche ha avuto esito negativo. Nel frattempo, anche H1., accompagnato da D., B. e H3., si è rivolto all’imputato per la ricerca di una polizza vita che egli aveva presso la EE. SA. Il 22 maggio 2012 (il giorno dopo la ricezione da parte dell’imputato della risposta negativa dall’Ombudsman, cfr. MPC pag. 07.21.01.03.0008), D. e i suoi accompagnatori si sono ripresentati negli uffici dell’imputato, indicandogli di avere ritrovato autonomamente il conto Q. e due polizze vita. Una volta rintrac- ciato, il conto è stato liquidato e sono altresì state riscattate le due polizze assi- curative di H1. rispettivamente H2., i cui premi erano stati finanziati dal conto Q. Tutti questi attivi sono poi stati fatti confluire su O. Ltd., società di servizi di Dubai, e successivamente in parte sul conto cifrato HH., alle Bahamas – e in seguito su un conto intestato a H3. presso la Banca MM. e poi investito per l’acquisto da parte di quest’ultimo di un immobile a Chiasso – e in parte sulla rubrica B. di un conto intestato a G. SA presso II. SA a Lugano. La struttura che segue la liquida- zione del conto Q. e delle polizze assicurative è stata sviluppata dal qui imputato. Nel dettaglio si dirà meglio in seguito. Il Tribunale federale, nella sentenza di rinvio ha – in modo vincolante per questa Corte – ritenuto accertato che i valori patrimoniali depositati sul conto Q. non fossero di pertinenza di D., e nemmeno del di lei marito H3. – come dichiarato dalla prima (MPC pag. 13.04.009; MPC pag. 13.05.0026 seg.) – bensì di H1. e H2. e che avessero un’origine criminale, essendo appurata da sentenze italiane emanate nei loro confronti l’esistenza di crimini commessi da un’organizzazione criminale, di cui questi ultimi erano membri (consid. 3.2.4).

E. 1.2 Con atto d’accusa del 25 agosto 2017 il MPC rimprovera all’imputato di avere tra il 12 luglio 2012 e il 1° aprile 2014, intenzionalmente compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patri- moniali, in particolare in relazione ai valori patrimoniali depositati sul conto n. 21

- 22 - cifrato Q., di cui D. figurava fittiziamente quale titolare e beneficiario economico presso la banca S. Ltd. a Lugano e riconducibili a H1. e H2., come pure in rela- zione al valore di riscatto delle polizze assicurative intestate a questi ultimi, presso EE. SA, il cui premio è stato pagato con il denaro depositato sul conto cifrato Q. Valori patrimoniali che sapeva o doveva presumere provenivano da un crimine, in particolare quale provento del traffico di stupefacenti commesso da H1. e H2., nel contesto di un’organizzazione criminale di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta (inc. SK 2017.44, TPF pag. 129.100.021).

E. 1.2.1 sotto il profilo dell’art. 305ter CP (v. supra consid. 3.3.3), effettui gli ulteriori accertamenti in relazione ai capi d’imputazione 1.2.2.7 (supra consid. 4.3) e 1.2.3.1 (v. supra consid. 5.2.3), e renda infine una nuova decisione. Per il resto il ricorso è respinto.”. Non è operata distinzione alcuna fra diversi “filoni”. Neppure analizzando le mo- tivazioni della sentenza, si può oggettivamente ritenere che il Tribunale federale abbia operato una scissione in seno ai capi d’accusa oggetto della sentenza della Corte penale del 2017, raggruppati sotto 1.2.1 dell’atto di accusa. In particolare, il Tribunale Federale non è giunto a due conclusioni diverse per gli atti riferibili alla persona di H3. e per gli atti riferibili alla persona di B. Non v’è alcuna distin- zione, al contrario: tutti i capi d’accusa chiaramente indicati dalla Corte penale già in sede di udienza preliminare del 17 maggio 2022 (TPF pag. 131.710.001-

004) sono oggetto della procedura di rinvio. D’altronde non è oggettivamente ipo- tizzabile una distinzione di questi capi d’accusa in due gruppi autonomi, già solo con riferimento al contenuto del considerando 3.3.3 della sentenza del Tribunale federale. Infatti, il quesito di fondo è il corretto accertamento dell’avente diritto economico degli averi originariamente depositati sul conto Q., poi trasferiti sul conto intestato a O. Ltd., Dubai e quindi inviati su due conti bancari in Svizzera, uno riferibile a G. SA rubrica B. e l’altro a H3., e questo in relazione ai capi d’ac- cusa descritti ed elencati al capo d’accusa 1.2.1 oggetto di ricorso al Tribunale federale da parte dell’imputato. Il capo d’accusa inerente al bonifico dal conto O. Ltd. al conto G. SA rubrica B. (n. 1.2.1.2.6), non è che l’esempio più esplicito scelto dal Tribunale federale fra i capi d’accusa, che avrebbe dovuto far sorgere seri dubbi all’imputato circa il reale avente diritto economico di questi beni trasfe- riti all’estero, poi rientrati in Svizzera ma assegnati a due nuovi aventi diritto eco- nomico.

E. 1.2.2 (falsità in documenti) nei confronti dell’imputato, nell’ottica dell’ipotesi di ca- rente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP (inc. SK.2017.44 pag. 129.920.014); tale ipotesi di reato non era poi stata ritenuta dalla Corte nella sentenza del 29 dicembre 2017, ma fatta propria dalla difesa nell’allegato di ricorso al Tribunale Federale quando l’impu- tato ha chiesto “di essere, semmai, condannato per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie ex art. 305ter CP”, postulando in subordine la riforma del dispositivo II/2.1 (inc. SK.2017.44 pag. 129.982.48 seg.); il Tribunale Federale non ha riformato il dispositivo II/2.1, ha però rinviato la causa alla Corte penale affinché esaminasse il capo d’accusa 1.2.1 “sotto il profilo dell'art. 305ter CP, come dallo stesso già prospettato in sede dibattimentale” (cfr. sentenza del

- 20 - Tribunale federale 6B_838/2018 consid. 3.3.3); in tale contesto, l’Alta Corte non ha fatto alcuna riserva né riferimento al principio accusatorio; nell’ambito dell’udienza preliminare, tenutasi il 17 maggio 2022, la Presidente della Corte penale ha chiaramente indicato il perimetro della causa, ossia l’esame dei capi di accusa 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27 nell’ottica dell’art. 305ter CP (TPF pag. 131.710.001 segg.) e la difesa non aveva sollevato opposizione alcuna; du- rante i dibattimenti davanti alla Corte penale la difesa ha sollevato per la prima volta la questione della conformità dell’atto di accusa con il principio accusatorio (TPF pag. 131.721.182 segg.) in sede di arringa; anche durante i dibattimenti d’appello la difesa ha affrontato il tema della conformità dell’atto d’accusa con il principio accusatorio solo durante l’arringa (CAR pag. 5.200.019 segg.); l’impu- tato era comunque a conoscenza della portata e degli obblighi scaturenti dal do- vere di diligenza a lui incombente; G. SA e la I. SA erano iscritte all’OAD FCT (TPF pag. 131.721.009; MPC pag. 12.01.0006), in questa sede ha ribadito che egli era iscritto all’albo dei fiduciari, sia come fiduciario finanziario (dal 2003), sia come fiduciario commercialista (dal 2007-2008), inoltre, era responsabile LRD per entrambe le società e seguiva regolarmente dei corsi di formazione, anche in materia di LRD (CAR pag. 5.300.006 seg.; TPF pag. 131.731.008; inc. SK.2017.44 pag. 129.930.040). Alla luce di quanto precede, non vi può essere spazio alcuno per una violazione del diritto di essere sentito e nemmeno per una violazione dei diritti dell’imputato e della sua difesa. Il principio accusatorio, anche con riguardo alla funzione deli- mitante dell’atto d’accusa, deve essere considerato rispettato e la decisione a tal proposito della Corte penale e le relative motivazioni meritano conferma. Va an- che evidenziato che i fatti contestati sono chiaramente delimitati nell’atto d’ac- cusa il quale, anche se strutturato sul reato di riciclaggio di denaro, indica tutte le operazioni rimproverategli, di modo che l’imputato sapeva quali fossero i fatti im- putatigli. Non vi sono pertanto impedimenti a procedere e si può procedere all’esame nel merito del reato di carente diligenza in operazioni finanziarie con riferimenti ai capi d’accusa n. 1.2.1.2.6-12.1.2.13, 1.2.1.2.15-1.2.1.2.16, 1.2.1.2.18-1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.25 di cui all’atto d’accusa del 25 agosto 2017. II. Considerazioni di diritto materiale 1. Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP)

E. 1.2.2.3 […];

E. 1.3 Il Tribunale federale, nella propria sentenza di rinvio (6B_838/2018 del 13 gen- naio 2022), ha – come già detto – ritenuto accertata l’origine criminosa del denaro depositato sul conto Q., essendo appurata l’esistenza di crimini commessi da un’organizzazione criminale di cui H1. e H2. erano membri, ed essendo altresì accertata la riconduzione dei valori patrimoniali del conto Q. ai predetti, come pure l’assenza di loro fonti legali di reddito (consid. 3.2.3 seg.). Esaminando il dolo, il Tribunale federale ha indicato che i vari elementi evocati dalla Corte pe- nale avrebbero di sicuro dovuto interpellare innanzitutto in merito alla reale tito- larità dei valori patrimoniali; tuttavia, l’autorità precedente non ha indicato alcun elemento che dovesse indurre l’imputato a sospettare che il denaro potesse es- sere frutto di un antefatto penalmente rilevante. Se è vero che la violazione del dovere di diligenza costituisce un elemento da cui può essere dedotto il dolo eventuale, secondo la giurisprudenza, esso è associato alla probabilità nota all’autore della realizzazione del rischio. Essendovi a monte dell’intervento dell’imputato un istituto bancario e una grande compagnia assicurativa – ovvero degli intermediari finanziari sottoposti alla LRD – la probabilità della realizzazione del rischio non poteva apparire all’imputato particolarmente elevata. Il bonifico a favore di B. avrebbe dovuto far sorgere dei dubbi in merito all’identità della con- troparte, rispettivamente dell’avente diritto economico, ma la Corte penale non avrebbe spiegato perché avrebbe dovuto anche farne sorgere “a ritroso” in rela- zione all’origine del denaro, salvo rilevare la gravità della violazione dei doveri di diligenza per non avere accertato il retroscena economico dell’operazione. Il Tri- bunale federale ha quindi concluso che non sussistevano elementi sufficienti per ritenere che l’imputato avesse agito con dolo eventuale. Ha quindi rinviato il caso alla Corte penale affinché procedesse all’esame della fattispecie sotto il profilo dell’art. 305ter CP (carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comuni- cazione), come peraltro già prospettato dalla Corte penale nel 2017 (con- sid. 3.3.3).

E. 1.4 La Corte penale, a seguito del rinvio, ha esaminato le fattispecie di cui ai capi d’accusa n. 1.2.1.2.6–1.2.1.2.16, 1.2.1.2.18-1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25, 1.2.1.2.27 sotto il profilo della carente diligenza in operazioni finan- ziarie. Ad eccezione di tre capi d’accusa – 1.2.1.2.14, 1.2.1.2.24 e 1.2.1.2.27, per

- 23 - cui l’imputato è stato prosciolto – la prima Corte ha ritenuto adempiuti i presup- posti oggettivi e soggettivi dell’art. 305ter CP. L’istanza precedente ha innanzitutto ritenuto che la I. SA e la G. SA, e per esse il qui imputato, fossero intermediari finanziari ai sensi di tale norma, e che svolgessero la loro attività a titolo profes- sionale (conisd. IV.5 e 6). Con il proprio agire l’imputato avrebbe poi prestato aiuto a movimentare rispettivamente trasferire il denaro, senza accertarsi con la diligenza richiesta dalle circostanze dell’avente diritto economico (consid. IV.8 e 9). Egli sarebbe infatti venuto meno al proprio dovere di diligenza, effettuando i trasferimenti di denaro senza verificare il reale titolare dei valori patrimoniali, né per quanto riguarda il filone B. né per quello H3., nonostante la sussistenza di più elementi che avrebbero dovuto insinuargli dei dubbi al riguardo e imporgli le necessarie verifiche. Egli avrebbe agito consapevolmente e volontariamente (consid. IV.10).

E. 1.5 A mente della difesa la Corte penale sarebbe venuta meno ai compiti affidati dal Tribunale federale, limitandosi alle risultanze del precedente dibattimento, rite- nute insufficienti dall’Alta Corte, e non confrontandosi con le censure della difesa. La prima Corte sarebbe caduta nell’arbitrio non effettuando alcun accertamento e fondando il proprio convincimento sul “filone conto Q.” nonostante il Tribunale federale abbia respinto una presenza di dubbio in relazione all’origine del valore patrimoniale collocato da anni presso la S. (CAR pag. 5.200.028 e 043). La difesa ha inoltre nuovamente contestato la possibilità di trasferire un’imputazione a titolo di riciclaggio nell’ambito operativo e strutturale ben diverso dell’art. 305ter CP. L’aspetto nucleare di tale norma, per rimproverare una condotta rilevante sul ver- sante penale, si ricondurrebbe alla procedura di identificazione materiale dell’avente diritto economico (CAR pag. 5.200.037). A tal proposito ha messo in evidenza più elementi per una corretta applicazione dell’art. 305ter CP e a com- prova del fatto che l’imputato poteva e doveva indicare esclusivamente B. quale avente diritto economico (CAR pag. 5.200.037 segg.). La difesa fa poi valere che la prima Corte non avrebbe in alcun modo basato il proprio giudizio sugli art. 3-6 LRD, dove gli obblighi di identificazione sono definiti e regolati. I doveri andreb- bero delineati a dipendenza del foro interno dell’intermediario finanziario. In una situazione di sospetto o di dubbio dovrebbero valere determinate regole, mentre in assenza di ciò vi sarebbe una disciplina ben diversa. I doveri presupporrebbero l’esistenza da parte dell’imputato di sospetti o di dubbi concreti, nel momento in cui ha aperto la rubrica e indicato B. quale avente diritto economico. In concreto non vi sarebbe alcun soggetto al di fuori di B. proponibile quale avente diritto economico. Nel filone rubrica B. la Corte penale non avrebbe sostenuto, con mo- tivazione concludente e convincente, un’alternativa a B. L’autorità penale non sarebbe in grado di escludere l’esistenza del credito di B. nei confronti di H4. L’imputato avrebbe portato indicatori sull’esistenza del credito (non da ultimo la dichiarazione fiscale di B.) rendendolo quanto meno plausibile. Il Tribunale

- 24 - federale ha ritenuto indispensabile un accertamento e un confronto con la posi- zione assunta dall’imputato. Le conclusioni della prima Corte – secondo cui, a fronte dell’entità del debito, la prova dell’esistenza del credito avrebbe dovuto far parte dell’accertamento richiesto all’imputato quale intermediario finanziario; che vi sarebbe un’omissione nella verifica dell’esistenza del debito e che il paga- mento nulla avrebbe a che fare con il conto Q. e le polizze – non troverebbero alcun riscontro nell’ambito della LRD e non sarebbero in linea con le aspettative del Tribunale federale. Per la difesa la sentenza impugnata trascurerebbe pure che l’art. 305ter CP richiede solo di chiarire la titolarità effettiva dei beni, e non la base giuridica di una transazione. L’imputato avrebbe fornito validi indicatori, i documenti agli atti attesterebbero un rapporto economico tra B. e H4., e secondo il diritto privato svizzero, rientra nell’esercizio del diritto che un terzo soddisfi una pretesa economica concernente un rapporto tra creditore e debitore. La difesa fa poi valere che l’Alta Corte non avrebbe rinviato il caso con l’istruzione di pronun- ciare una condanna fondata sull’art. 305ter CP, avrebbe piuttosto dato dei segnali sui compiti di accertamento non posti in essere nella prima sentenza della Corte penale, a cui sarebbe venuta meno anche l’autorità giudicante su rinvio (CAR pag. 5.200.044 segg.). L’imputato contesta poi anche il rimprovero di non avere identificato il beneficiario effettivo dei beni con riferimento al versamento di D. a H3., non essendovi alcun documento che giustifica la ragione del pagamento di tale importo, ossia una donazione. La LRD richiederebbe di chiarire lo scopo di una transazione, solo se appare insolita e la sua legalità non sia riconoscibile. Poiché la titolarità effettiva del conto “Q.” era documentata, i conti offshore O. Ltd. e HH. erano solo dei transiti e gli ordini di trasferimento provenivano da D., l’imputato non avrebbe violato alcun obbligo di diligenza (CAR pag. 5.200.047 seg.). La difesa solleva inoltre che la prima istanza non avrebbe tenuto conto del fatto che il dolo è escluso in caso di errore ex art. 13 CP e non verrebbe spiegato perché ci sarebbe dolo da parte dell’imputato (CAR pag. 5.100.015). Fa infine valere che tema del dibattimento non sarebbe quello di rimproverare all’imputato di avere messo B. e non H1. e H2. quali aventi diritto economico, ma verificare ex ante, se fosse plausibile indicare B. come beneficiario economico della rubrica riferita al conto G. SA (essendo solo questo filone oggetto del rinvio); la Corte penale sarebbe quindi fuori tema (CAR pag. 5.200.049).

E. 1.6 Il MPC dal canto suo si è sostanzialmente allineato alle conclusioni della Corte penale facendo valere che l’imputato non avrebbe fatto alcun accertamento sul reale beneficiario economico con la diligenza che le circostanze concrete gli im- ponevano. Il MPC condivide la conclusione della prima Corte secondo cui, ad ogni modo a far tempo dal 6 agosto 2012 (data del trasferimento dei valori patri- moniali sulla rubrica B.), fossero presenti indicatori che dovevano far sorgere dei dubbi sulla reale titolarità dei fondi e indurlo a effettuare delle verifiche. Ha quindi evidenziato gli elementi, indicati anche dalla prima Corte, dai quali emergerebbe

- 25 - un nesso tra il conto Q. e le polizze assicurative e quindi tra D. e H1. e H2., e che avrebbero dovuto far sorgere dubbi all’imputato rispettivamente farlo riflettere sulla titolarità degli averi depositati sul conto Q. (CAR pag. 5.200.143-164). 2. Giusta l’art. 305ter cpv. 1 CP chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economica- mente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.

E. 2 Oggetto della procedura

E. 2.1 […]

E. 2.1.1 Innanzitutto, si evidenzia che la sentenza oggetto del presente gravame fa se- guito a una decisione di rinvio da parte del Tribunale federale. L'autorità che si occupa del nuovo giudizio giusta l'art. 107 cpv. 2 LTF è vincolata dalle conside- razioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza cassatoria, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (DTF 135 III 334 con- sid. 2.1). A causa dell’effetto vincolante delle decisioni di rinvio, sia il tribunale destinatario del rinvio che le parti non possono ancorare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o non riportate affatto nei considerandi (DTF 143 IV 214 consid. 5.3.3 con rinvii). Questa giurisprudenza si basa sul principio che, in linea di massima, il procedimento penale si conclude con la sentenza dell’istanza cantonale superiore (DTF 117 IV 97 consid. 4a con rinvii). Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti og- getto della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (sentenza del TF 6B_534/2011 del

E. 2.1.2 Con decisione del 29 dicembre 2017 la Corte penale aveva parzialmente assolto A. dall’accusa di riciclaggio di denaro aggravato, e meglio dai capi d’accusa

n. 1.2.1.1, 1.2.1.2.1-1.2.1.2.5, 1.2.1.2.17, 1.2.1.2.21, 1.2.1.2.23, 1.2.1.2.26, così come per la falsità in documenti di cui ai capi d’accusa n. 1.2.2.4-1.2.2.6. Egli era invece stato condannato per riciclaggio di denaro in relazione ai capi d’accusa da 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27; per ripetuta falsità in documenti in relazione ai capi d’ac- cusa da 1.2.2.1 a 1.2.2.3 e 1.2.2.7, nonché per ripetuto inganno nei confronti delle autorità ex art. 118 cpv. 1 Lstr, con riferimento ai capi d’accusa 1.2.3.1 e 1.2.3.2 (inc. SK.2017.44, TPF pag. 129.970.115 seg.).

E. 2.1.3 A seguito del ricorso presentato dal qui imputato – con cui ha sostanzialmente contestato la propria condanna – il Tribunale federale ha annullato la summen- zionata decisione, rinviando il caso alla Corte penale per nuova decisione. Og- getto del rinvio è innanzitutto stata la condanna per riciclaggio di denaro aggra- vato (capi d’accusa da 1.2.1.2.6 a 12.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27), da esaminare sotto il profilo dell’art. 305ter CP (sentenza del TF 6B_838/2018 del 13 gennaio 2022 con- sid. 3.3.3). Per la falsità in documenti il Tribunale federale ha rinviato il caso con riferimento al capo d’accusa 1.2.2.7 (sentenza del TF 6B_838/2018 consid. 4.3), per il resto (capi d’accusa 1.2.2.1-1.2.2.3) la sentenza della Corte penale è stata confermata (sentenza del TF 6B_838/2018 consid. 4.2.2 in fine). Oggetto di rinvio da parte dell’Alta Corte è infine stata la condanna per inganno nei confronti delle autorità con riferimento al capo d’accusa n. 1.2.3.1 (sentenza del TF 6B_838/2018 consid. 5.2.3), la condanna riferita al capo d’accusa n. 1.2.3.2 è invece stata confermata (sentenza del TF 6B_838/2018 consid. 5.3.3). Non og- getto di impugnazione dinnanzi all’Alta Corte e pertanto definitiva, è invece l’as- soluzione di A. dai capi d’accusa n. 1.2.1.1, 1.2.1.2.1-1.2.1.2.5, 1.2.1.2.17, 1.2.1.2.21, 1.2.1.2.23, 1.2.1.2.26, 1.2.2.4-1.2.2.6.

E. 2.1.4 A fronte del rinvio da parte del Tribunale federale, con la decisione qui impugnata la Corte penale, oltre a confermare le assoluzioni già pronunciate nel 2017 – non oggetto di ricorso al Tribunale federale – ha assolto A. anche dai capi d’accusa

n. 1.2.1.2.14, 1.2.1.2.24 e 1.2.1.2.27 (sentenza SK.2022.2 dispositivo n. 1). L’im- putato è invece stato condannato per: carente diligenza in operazioni finanziarie in relazione ai capi d’accusa n. 1.2.1.2.6-12.1.2.13, 1.2.1.2.15-1.2.1.2.16,

- 10 - 1.2.1.2.18-1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.25 (sentenza SK.2022.2 dispositivo

n. 2.1); ripetuta falsità in documenti in relazione ai capi d’accusa n. 1.2.2.1- 1.2.2.3 – condanna già confermata dal Tribunale federale, e non oggetto di rinvio

– e 1.2.2.7 (sentenza SK.2022.2 dispositivo n. 2.2); nonché per ripetuto inganno nei confronti delle autorità, in relazione ai capi d’accusa n. 1.2.3.1 (in complicità) e 1.2.3.2, condanna quest’ultima confermata dal Tribunale federale e non oggetto del rinvio (sentenza SK.2022.2 dispositivo n. 2.3). La Corte penale ha quindi con- dannato l’imputato a una pena pecuniaria di 270 aliquote giornaliere di CHF 310.-

- cadauna (sentenza SK.2022.2 dispositivo n. 3) e al pagamento delle spese pro- cedurali in relazione al procedimento SK.2017.44 in ragione di CHF 7'500.-- (sen- tenza SK.2022.2 dispositivo n. 4.1). Le spese procedurali per il procedimento SK.2022.2 sono invece state poste a carico della Confederazione (sentenza SK.2022.2 dispositivo 4.2). La prima Corte ha poi riconosciuto la pretesa del qui imputato a titolo di indennizzo in ragione di CHF 66'000.-- e ha ordinato il disse- questro dei valori patrimoniali sequestrati riconducibili a A. (sentenza SK.2022.2 dispositivi n. 5 e 6).

E. 2.2 ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), in relazione ai capi d’accusa 1.2.2.1-

E. 2.2.1 Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate; la giurisdizione di se- conda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (DTF 141 IV 244 consid. 1.3.3; 147 IV 409 consid. 5.3; sentenza del TF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1; BÄHLER, op. cit., n. 1 ad art. 398 CPP; ZIMMERLIN, Kommentar zum Schweizeri- schen Strafprozessordnung, 3a ed. 2020, n. 14 seg. ad art. 398 CPP).

E. 2.2.2 In sede di appello l’imputato ha contestato la propria condanna, ad eccezione di quelle già considerate dal Tribunale federale. Egli ha quindi contestato anche la pena, la messa a suo carico delle spese procedurali del procedimento SK.2017.44 e l’indennizzo riconosciutogli. Tali impugnazioni delimitano l’oggetto della presente procedura d’appello (cfr. art. 404 cpv. 1 CPP). Da ciò deriva la cognizione del giudice, limitata nel

- 11 - caso concreto anche dal divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP), avendo presentato appello unicamente l’imputato.

E. 2.2.3 Non contestati, e di conseguenza cresciuti in giudicato (DTF 147 IV 167 con- sid. 1.2 e rinvii), rispettivamente già divenuti definitivi in virtù della sentenza del Tribunale federale, sono pertanto i dispositivi della sentenza SK.2022.2 del 6 giu- gno 2023 n. 1 (assoluzione), 2.2 (limitatamente alla condanna per falsità in do- cumenti in relazione ai capi d’accusa 1.2.2.1-1.2.2.3); 2.3 (limitatamente alla con- danna per inganno nei confronti delle autorità in relazione al capo d’accusa 1.2.3.2); n. 4.2 (spese procedurali del procedimento SK.2022.2); n. 6 (disseque- stro). 3. Diritto applicabile In merito al diritto applicabile, questa Corte rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto rettamente esposto al consid. II.2 dai giudici di prime cure, secondo cui alla pre- sente fattispecie deve essere applicato il diritto vigente all’epoca dei fatti, non essendo il nuovo diritto più favorevole rispetto a quello previgente, ciò che vale anche per il regime sanzionatorio (sentenza SK.2022.2 consid. II.2 e VIII.2). 4. Prescrizione Anche in merito alla prescrizione si rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto esposto al consid. II.3 dalla prima istanza, secondo cui alla data della pronuncia della prima sentenza della Corte penale (SK.2017.44) non era intervenuta la prescri- zione per nessuno dei reati in esame.

E. 2.3 [ripetuto] inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr), in relazione ai capi d’accusa […] 1.2.3.2. 3. […] 4. […] 4.1 […] 4.2 Le spese procedurali per il presente procedimento SK.2022.2 sono poste a carico della Confederazione. 5. […] 6. È ordinato il dissequestro di:

E. 2.4 L’obbligo di identificazione sorge con la conclusione di una relazione d’affari e perdura fino al termine della stessa. L’operatore finanziario, che nell’ambito di una duratura relazione d’affari compie atti di gestione senza accertarsi dell’iden- tità dell’avente economicamente diritto, agisce in modo permanentemente con- trario al diritto. In questo caso, la carente diligenza in operazioni finanziarie si configura come un reato permanente (DTF 134 IV 307 consid. 2.4; sentenza del TF 6B_188/2008 del 26 agosto 2008 consid. 3.3).

E. 2.5 Sotto il profilo soggettivo, il reato presuppone l'intenzione, perlomeno nella forma del dolo eventuale, non invece la negligenza. In quanto reato intenzionale, la fattispecie esige che l'autore conosca i presupposti effettivi dell'obbligo d'identifi- cazione – tra cui sapere di appartenere a una categoria sottoposta all’obbligo di identificazione e di dover provvedere al riguardo in quella situazione concreta – e la possibilità di agire. Secondo le regole generali, la norma penale colpisce però anche chi trascura scientemente i suoi doveri, chi scientemente non vuole vedere. È irrilevante se l'autore ritenga che i valori di cui si tratta siano stati ille- galmente o legalmente ottenuti (FF 1989 II 837 pag. 866). L'agente deve, per- tanto, almeno prospettarsi ed accettare l'eventualità di non avere identificato cor- rettamente l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali. L'intenzione può essere ammessa quand'egli non prende le misure destinate a chiarire l'iden- tità che un intermediario finanziario diligente avrebbe preso sulla base delle cir- costanze concrete (DTF 136 IV 127 consid. 3.1.1; 125 IV 139 consid. 4; sentenza del TF 6B_140/2010 del 16 aprile 2010 consid. 3.1; 6B_189/2008 del 26 agosto 2008 consid. 3.2; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9; CASSANI, op. cit., n. 24 ad art. 305ter CP; PIETH, op. cit., n. 29 ad art. 305ter CP). L'obbligo è assoluto

- 29 - e vige in astratto. Nondimeno, appena la conoscenza del cliente diretto o del vero mandante induca a presumere che i valori patrimoniali sono di origine criminosa, l'operatore finanziario deve astenersi da qualsiasi transazione, pena l'incrimina- zione per riciclaggio intenzionale (FF 1989 II 837 pag. 866).

E. 2.6 Giusta l’art. 13 CP, chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole; se, tuttavia avesse potuto evitare l’errore usando le debite precauzioni, l’autore è punibile per negligenza qualora la legge reprima l’atto come reato colposo. In generale, l’errore è un vizio della volontà, che incide sul processo formativo della stessa, fuorviandola. Si sostanzia in una falsa rappresentazione della realtà. L’er- rore può cadere su una circostanza di fatto, dando luogo all’errore di fatto, ovvero su una circostanza di diritto, determinando un errore di diritto. Non si trova però in situazione di errore la persona che decide volontariamente di “non sapere”. Chi sa di non sapere non commette nessun errore (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.1). Non è tuttavia possibile concludere che l'autore ha preso in considerazione e accettato di commettere, ad esempio, una falsità ideologica in documenti, senza esaminare ciò che egli sapeva. Tra gli elementi da cui è possibile dedurre che l'agente ha preso in considerazione il reato figurano l'importanza dell'esposizione a pericolo di interessi altrui, il rischio concreto che l'evento si realizzi nonché i moventi dell'autore (DTF 135 IV 12, consid. 2.3.3). 3. In primo luogo, va rimarcato che – come già menzionato (cfr. supra consid. I.6.3.3.1) e contrariamente a quanto sollevato dalla difesa – oggetto del rinvio e quindi di esame in questa sede non è unicamente il filone B., ma pure quello relativo a H3., non avendo il Tribunale federale effettuato alcuna distinzione tra i due. 4. In concreto è pacifico che – come rettamente esposto dai giudici di prime cure ai consid. V.5 e V.6, a cui si rinvia ex art. 82 cpv. 4 CPP – le società I. SA – di cui l’imputato era presidente con firma individuale – e G. SA – di cui era membro del consiglio di amministrazione con firma individuale –, e per esse l’imputato, rien- trano nella definizione di intermediari finanziari ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 LRD, ed erano quindi sottoposti agli obblighi derivanti dalla LRD; così come che svolge- vano la loro attività a titolo professionale. Di conseguenza l’imputato rientra nella cerchia degli autori del reato di cui all’art. 305ter cpv. 1 CP. Non contestato è pure che tra l’imputato (e le sue società) e D., B., H3. così come H1. sussistevano delle relazioni d’affari (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. V.7). Nell’ambito di tali relazioni d’affari l’imputato – agendo quale intermediario finanziario, quindi a ti- tolo professionale – ha in particolare aiutato a trasferire valori patrimoniali altrui, come qui in seguito esposto.

- 30 - 4.1 Con l’atto d’accusa vengono in particolare imputati trasferimenti su relazioni ban- carie e prelevamenti in contanti, effettuati dall’imputato stesso rispettivamente dalla sua collaboratrice, su suo incarico (inc. SK.2017.44 pag. 129.930.050). L’aiuto prestato dall’imputato non è di fatto contestato dalla difesa, la quale fa piuttosto valere che non vi sarebbe alcuna violazione del dovere di diligenza. L’istanza precedente ha passato in rassegna i singoli atti rimproverati, ritenendo per tutti i capi d’accusa – al di fuori di tre (n. 1.2.1.2.14, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.27) – dato il presupposto del prendere in custodia rispettivamente aiutare a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui. Le sue conclusioni – qui di seguito rias- sunte, e a cui si rinvia integralmente ex art. 82 cpv. 4 CPP (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. V.8) – non possono che essere confermate. 4.1.1 Per quanto concerne il filone B., l’imputato ha dapprima aperto la rubrica B. sul conto intestato alla sua società G. SA presso II. SA, al momento dell’apertura della rubrica egli era membro con firma individuale di tale società. L’ordine di trasferimento dei valori patrimoniali fa seguito all’istruzione data alla I. SA e fir- mata da D. È stato inoltre l’imputato a fornire alla banca le indicazioni circa l’ori- gine dei fondi (“rimborso prestito erogato dal BO”) e il loro utilizzo, rendendo plau- sibile l’operazione. Pacifico è quindi che egli ha prestato il proprio aiuto sia nell’apertura della rubrica B., sia nel trasferimento dei fondi da O. Ltd. alla rubrica che ha preso in custodia su un conto intestato alla sua società (capo d’accusa 1.2.1.2.6; cfr. sentenza SK.2022.2 consid. V. 8.1.1). Da tale conto sono poi stati effettuati molteplici prelevamenti in contanti, uno per- sonalmente dall’imputato e altri quattro dalla sua assistente, da lui incaricata (capi d’accusa 1.2.1.2.7., 1.2.1.2.8, 1.2.1.2.10, 1.2.1.2.11, 1.2.1.2.12). L’imputato stesso ha indicato di avere effettuato rispettivamente di avere incaricato la sua collaboratrice di effettuare tali prelevamenti su richiesta di B., in quanto quest’ul- timo non aveva potere di firma sul conto e non poteva quindi dare disposizioni (inc. SK.2017.44 pag. 129.930.050 seg.) e di avere poi consegnato il denaro a B. Anche in tal caso egli ha quindi prestato il proprio aiuto a movimentare (prele- vare) i valori patrimoniali. Stesso dicasi per il capo d’accusa 1.2.1.2.9, in cui viene rimproverato all’imputato di avere consegnato CHF 20'000.-- a B., importo che l’imputato aveva prima fatto prelevare in contanti dalla sua collaboratrice, al fine di consegnarlo al notaio avv. CCC. quale caparra dell’immobile a Chiasso. Anche in detta operazione vi è un contributo alla movimentazione dei fondi da parte dell’imputato (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. V. 8.1.2). Sempre dalla rubrica B. sono poi stati bonificati CHF 372'703.25 a favore del conto in franchi n. 6a intestato a B. presso NN. SA (capo d’accusa 1.2.1.2.13). L’ordine di bonifico è firmato dal qui imputato per G. SA (MPC pag. 7.6.3.7.3).

- 31 - Pure per questa movimentazione vi è quindi stato un aiuto dell’imputato nell’ese- cuzione del bonifico (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. V.8.1.3). Vi è poi il trasferimento di EUR 60'000.-- mediante bonifico a debito del conto EUR n. 6b intestato a B. presso NN. SA a favore di un conto intestato alla società N. SA, di cui l’imputato era amministratore unico, e facente parte di un importo complessivo di EUR 100'000.-- trasferito sul predetto conto intestato alla N. SA in base all’ordine di trasferimento firmato da B. (capo d’accusa 1.2.1.2.15), e il susseguente trasferimento di tale importo alla società EEE. srl, Roma (capo d’ac- cusa n. 1.2.1.2.16). L’imputato ha dichiarato che si trattava di un finanziamento che B. aveva fatto in favore della EEE. srl – società che B. aveva ceduto ai figli –, avvenuto tramite N. SA, allo scopo di non far figurare il nome di B. in Italia (MPC pag. 12.01.0031 segg.). In seguito, ha invece riferito che i fondi pervenuti sul conto intestato a N. SA erano di B., e più precisamente quelli ricevuti dalla società GGG., riconducibili ai figli di quest’ultimo (MPC pag. 13.02.0361). Come già indicato dai giudici di prime cure, dal documento denominato “Rapporto d’identificazione del cliente o dell’avente diritto economico” redatto da Banca MM. con riferimento al conto intestato alla N. SA, emerge in particolare che tale so- cietà era utilizzata dalla I. SA per operazioni fiduciarie per conto dei suoi clienti (MPC pag. 07.05.05.03.0002; sentenza SK.2022.2 consid. V. 8.3). Come retta- mente ritenuto dalla prima Corte l’imputato, nella sua veste di intermediario fi- nanziario della I. SA, ha quindi in questo caso aiutato B. a trasferire il menzionato importo, mettendogli a disposizione una sua società di servizi, la N. SA (cfr. sen- tenza SK.2022.2 consid. V.8.3.3). Alla luce di ciò nulla cambia il fatto che – come sollevato dalla difesa – l’ordine di pagamento è firmato personalmente da B. e che non vi sarebbe prova che l’ordine di trasferimento sia stato emesso dall’im- putato, non provando la procura a favore della I. SA alcunché (CAR pag. 5.200.047). L’imputato, per sue stesse dichiarazioni, ha infatti, ad ogni modo, preso temporaneamente in custodia detti valori patrimoniali, sul conto della società sempre a lui riconducibile, N. SA, per poi trasferirli all’EEE. Srl. 4.1.2 Per quanto concerne invece il filone H3., si rileva che i documenti di apertura del conto a lui intestato presso Banca MM., sono stati sottoscritti dallo stesso H3., quale titolare e avente diritto economico, nonché dall’imputato quale consulente (MPC pag. 07.05.02.03.0002 segg.). La I. SA, e per essa l’imputato, aveva una procura amministrativa per gestori patrimoniali. Detto conto è stato alimentato da quattro bonifici provenienti dal conto HH. (capi d’accusa 1.2.1.2.18, 1.2.1.2.19, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.25) sottoscritti da D. L’imputato ha dichiarato di avere di- scusso con D. e H3. la possibilità di rendere gli averi del conto Q. tax compliant, e di avere quindi discusso del trasferimento in Svizzera da parte di H3., separan- dosi fittiziamente dalla moglie, la quale gli avrebbe poi fatto una donazione (inc. SK.2017.44 pag. 129.930.51 seg; TPF pag. 131.731.27 seg; CAR

- 32 - pag. 5.300.031 e 033 seg.). L’imputato stesso ha affermato di avere assistito D. a trasferire gli averi a favore del marito (MPC pag. 13.02.0362-0365 e 0368). A giusta ragione la prima Corte ha quindi ritenuto che l’imputato, nella sua veste di intermediario finanziario della I. SA, ha prestato aiuto sia nell’apertura del conto sia nel trasferimento degli averi patrimoniali (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. V. 8.4.1 segg.). Tali averi sono poi stati in parte (almeno CHF 1'080'000.--) utilizzati per l’acquisto dell’immobile a Chiasso, e versati pertanto su un conto intestato al notaio avv. CCC. (capo d’accusa 1.2.1.2.20). Dalla documentazione bancaria emerge in particolare un documento verificato dalla Banca in cui è indicato “La transa- zione è comprensibile e plausibile. La stessa è stata confermata dal GPE I. SA – Chiasso che gestisce la relazione” (MPC pag. 07.05.02.06.0008). Alla luce di quanto precede è da ritenere che anche in questo caso l’imputato ha prestato il proprio aiuto nel trasferimento di detto importo, rendendo plausibile l’operazione alla banca (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. V.8.4.2.2). 4.1.3 Tenuto conto di quanto precede è da ritenere che l’imputato ha in particolare preso in custodia e aiutato B. rispettivamente H3. a collocare e trasferire valori patrimoniali per tutti i capi d’accusa summenzionati, ciò che rientra senz’altro nel campo di applicazione dell’art. 305ter cpv. 1 CP. 4.2 È quindi ora da esaminare se l’imputato si sia accertato con la diligenza richiesta dalle circostanze dell’avente economicamente diritto. 4.2.1 Come detto, oggetto della presente procedura, e quindi sottoposti all’esame della carente diligenza, sono i capi d’accusa ancora in discussione a partire dal 1.2.2.6, quindi a far tempo 6 agosto 2012, data in cui una parte dei soldi sono stati tra- sferiti dal conto O. Ltd., Dubai, alla rubrica B. presso la banca II. SA. Se da un lato è vero – come sollevato dalla difesa – che per le transazioni precedenti l’im- putato è stato assolto dal reato di riciclaggio di denaro e che esse non sono og- getto di esame in questa sede, è senz’altro necessario contestualizzare ed esa- minare anche con quale tipo di conoscenza l’imputato è arrivato prima di effet- tuare le operazioni rimproverategli. Gli elementi menzionati dalla prima Corte – e ribaditi anche dal MPC – quali campanelli di allarme, che avrebbero dovuto far quantomeno sorgere dei dubbi sul reale beneficiario economico, non possono quindi non venire considerati. Già si è detto che con la sentenza di rinvio, è stato accertato che i valori patrimo- niali sul contro Q. e quindi quelli successivamente confluiti sulla rubrica B. rispet- tivamente sul conto intestato a H3. erano in realtà di H1. e H2. (cfr. sentenza del TF 6B_838/2018 consid. 3.2.3). Lo stesso Tribunale federale ha inoltre rilevato

- 33 - che gli elementi evocati dalla Corte penale nella sentenza SK.2017.44 avrebbero sicuramente dovuto interrogare in merito alla reale titolarità dei valori patrimoniali (sentenza del TF 6B_838/2018 consid. 3.3.3). Tra questi va in primo luogo rimar- cata l’anomalia del fatto che la titolare del conto, D., avrebbe perso le tracce di un proprio conto con un ingente importo di oltre CHF 1.5 milioni – che, secondo il racconto dell’imputato, deriverebbero dal padre, e meglio dalla vendita del Caffè FF. (CAR pag. 5.300.017; SK.2017.44 pag. 129.930.046 seg.; TPF pag. 131.731.010 seg.) – e per anni non se ne è interessata. Lo stesso imputato ha dato atto che era una situazione particolare (TPF pag. 131.731.012). Vi è poi il fatto che D. si è presentata dall’imputato, per rintracciare tale conto, accompa- gnata da più persone, che nulla avevano a che fare con i presunti valori patrimo- niali ricevuti dal padre. L’imputato ha dichiarato di non avere ritenuto strano il fatto che D. si sia presentata all’incontro – per discutere di valori patrimoniali ri- cevuti dal padre – con più persone, in quanto capitava spesso, e che era comun- que sempre D. a parlare durante gli incontri, la quale era la persona più formata essendo una ragioniera (CAR pag. 5.300.016 seg. e 027; TPF pag. 131.731.013; SK.2017.44 pag. 129.930.042). Sulla base dei fatti accertati dall’Alta Corte – e meglio che i soldi erano di H1. e H2. – risulta per questa Corte poco credibile che fosse D. a prendere la parola, trattandosi di valori patrimoniali non suoi. La stessa D. e B. hanno poi dichiarato che a parlare erano gli uomini (MPC pag. 13.04.0041; MPC pag. 13.05.0026 e 0030 seg.; SK.2017.44 pag. 129.930.026; MPC pag. 13.03.0003). A tal proposito, considerato quanto accertato dall’Alta Corte, risultano più credibili questi ultimi rispetto all’imputato. Con particolare riferimento alla credibilità di B. – contestata dall’imputato a fronte dei cambiamenti di versione – si rileva che secondo la giurisprudenza, le dichia- razioni di una persona non devono essere scartate unicamente perché appaiono contraddittorie; spetta al giudice ritenere, senza arbitrio, la versione che consi- dera più convincente e motivare la sua decisione (sentenza del TF 6B_1490/2022 del 1° luglio 2024 consid. 3.1.2). Per questa Corte, non vi è mo- tivo per non ritenere credibili le dichiarazioni di B. fatte a proprio discapito, e ciò a maggior ragione quando, a sostegno delle sue dichiarazioni, vi sono pure ulte- riori elementi. Altro elemento singolare è poi il fatto che sono stati fatti confluire valori patrimoniali riconducibili a tre persone diverse su un unico conto, così come che i premi assicurativi delle polizze – riconducibili a H1. e H2. – erano stati pagati attraverso il conto Q. La tesi dell’imputato, secondo cui egli credeva che D. fosse la beneficiaria in vita delle polizze e quindi si sarebbe trattato di soldi riconducibili unicamente a quest’ultima (CAR pag. 5.300.025 seg.; TPF pag. 131.731.016 seg.; SK.2017.44 pag. 129.930.046; MPC pag. 13.02.0034), non è credibile e nemmeno trova riscontro agli atti. Innanzitutto, si evidenzia che lo stesso impu- tato ha, ancora in questa sede, confermato di non avere mai visto le polizze as- sicurative (CAR pag. 5.300.025 seg.). Nell’interrogatorio d’appello, ha dichiarato di non ricordare se gli fosse stato comunicato che D. era la beneficiaria in vita o

- 34 - se fosse una sua deduzione (CAR pag. 5.300.025). In prima istanza e anche dinnanzi al MPC aveva invece lasciato intendere di averlo dedotto dal solo fatto che quest’ultima pagava i premi (TPF pag. 131.731.017; MPC pag. 13.02.0035; MPC pag. 13.02.0089). Di particolare rilevanza è inoltre il fatto che è stato H1. a essersi personalmente rivolto all’imputato per il ritrovamento e il riscatto antici- pato della polizza, e non D. Se quest’ultima fosse stata la beneficiaria in vita, sarebbe toccato a lei riscattarle. A ciò si aggiunge che, dal momento in cui la consulente KK. di EE. SA ha chiesto ragguagli all’imputato in merito al riscatto delle polizze, chiedendo precisazioni sulla causale da inserire nel pagamento, così come un giustificativo riguardo il beneficiario del pagamento (O. Ltd.), e il legame tra H1. e O. Ltd., indicando inoltre che anche per la pratica del fratello, H2., necessitavano del medesimo giustificativo (MPC pag. 13.02.0049; MPC pag. 12.04.0030), egli non poteva non sapere che le polizze, confluite sul conto O. Ltd., erano due e riconducibili ai fratelli H. e non a D. A tal proposito è in particolare da evidenziare l’e-mail del 6 giugno 2012 di KK. all’imputato, con cui chiedeva copia di un documento attestante tale relazione, in cui è indicato “[…] A questo punto, visto che il mio collega dovrà vedere il fratello H2. e so che il conto è lo stesso, vedremo di richiedere i giustificativi in occasione della prossima visita. […]” (MPC pag. 12.04.0030). L’imputato non poteva quindi non sapere che a confluire sul conto O. Ltd. erano due polizze, riconducibili a H1. e H2., e gli averi del conto Q., con cui erano peraltro stati pagati i premi di tali polizze, e di cui D. risultava – sulla carta – avente diritto economico. Nei precedenti interroga- tori l’imputato ha dato atto del fatto che la causale indicata alla consulente dell’as- sicurazione (rimborso di un prestito contratto con la società O. Ltd.) era fittizia (SK.2017.44 pag. 129.930.074; MPC pag. 13.02.0037). Come a giusta ragione sollevato dal MPC, per la prima volta in questa sede l’imputato ha portato una nuova versione, dichiarando che la causale era veritiera, avendo D. pagato i premi delle polizze, e quindi “prestato” i soldi, che le venivano restituiti (CAR pag. 5.300.027 seg.). Egli non è tuttavia a tal proposito credibile, in particolare perché ha apportato per la prima volta in appello – quindi anni dopo i fatti – tale versione, quando in precedenza aveva ammesso che fosse una causale inven- tata. Per quanto concerne invece l’ulteriore indicatore evidenziato dalla prima Corte e dal MPC, relativo al fatto che sul conto Q. vi fosse una procura in favore della moglie di H2., si rileva che l’imputato ha dichiarato di non essere stato a conoscenza a suo tempo di tale fatto, e di averlo scoperto unicamente in seguito (CAR pag. 5.300.023). Agli atti non vi sono elementi per ritenere il contrario. Tale elemento non può pertanto essere considerato a discapito del qui imputato. La prima Corte ha comunque ritenuto significativa la volontà di liquidare il conto Q., appena ritrovato, in tempi brevi. In merito a ciò l’imputato fa valere che sarebbe stato per ragioni fiscali, per la possibile entrata in vigore degli accordi Rubik ri- spettivamente dello scambio automatico di informazioni, su cui in questa sede ha particolarmente messo l’accento (cfr. CAR pag. 5.300.020, 030 e 033). Si rileva

- 35 - innanzitutto che D. ha dichiarato di non avere alcuna esigenza fiscale, ciò che è stato confermato anche da B. (MPC pag. 13.05.0040 seg.; MPC pag. 13.01.0418 seg.). Inoltre, l’imputato ha riferito di non avere chiesto per quale motivo cercas- sero il conto proprio in quel momento, ma di supporre che l’avessero fatto perché avevano letto qualcosa e fossero preoccupati, e di avere lui reso edotti i clienti in merito ai problemi fiscali (inc. SK.2017.44 pag. 129.930.045). Le asserite ragioni fiscali derivano quindi dall’imputato, e non da una reale esigenza dei clienti. Per questa Corte la motivazione fiscale addotta dall’imputato appare comunque poco plausibile, si tratta infatti di un costrutto alquanto articolato per essere ricondotto unicamente a fini fiscali, e nemmeno è chiaro e coerente per quale ragione una parte degli averi è stata trasferita da Dubai alle Bahamas e poi in Svizzera, men- tre un'altra è tornata direttamente in Svizzera. Tale struttura ha piuttosto per finire condotto al cambiamento degli aventi diritto economico, facendo entrare in scena due ulteriori persone, che nulla avevano a che fare con i valori patrimoniali origi- nari. L’imputato ha sostanzialmente indicato che lo scopo dell’operazione era tra- sferire dapprima i soldi in un paese cooperativo con l’Italia (white listed) – come Dubai –, non permettendo le banche direttamente il trasferimento alle Bahamas, paese non cooperativo (black listed), e in un secondo momento trasferirli quindi su un conto personale alle Bahamas, evitando in tal modo di essere sottoposti agli accordi Rubik/scambio automatico di informazioni (CAR pag. 5.300.030; inc. SK.2017.44 pag. 129.930.045 seg.; MPC pag. 13.02.0085 seg.). Da evidenziare è innanzitutto che, come emerge anche dal parere prodotto dalla difesa in merito alla valutazione sull’applicazione degli accordi Rubik con l’Italia (CAR pag. 5.200.085), con l’Italia non è mai stato sottoscritto un accordo Rubik, unica- mente la stampa avrebbe più volte paventato tale possibilità dopo l’approvazione

– in realtà mai intervenuta – da parte della Germania. Non vi era quindi realmente una fretta in relazione a ciò. Inoltre, per quanto concerne il filone B., i soldi da Dubai sono direttamente tornati, in breve tempo, in Svizzera, ciò che non è in linea con il costrutto indicato dall’imputato. Non è poi chiaro per quale motivo i soldi dal conto Q. non potevano direttamente essere trasferiti a B. in Svizzera per l’asserito credito, essendo egli in quel momento già in possesso del permesso B e di un conto in Svizzera. Così richiesto l’imputato ha dichiarato che la necessità era quella di fare uscire i fondi dalla banca S., e che sì avrebbero potuto andare direttamente sul conto della II. SA, ma di non avere scelto lui, che probabilmente D., H4. e B. si erano accordati solo dopo sui soldi che doveva ricevere e di non essersi mai posto la domanda fino a oggi (CAR pag. 5.300.041). Egli ha pure indicato che la separazione dei due filoni, e meglio l’istruzione circa il pagamento a B. di una parte dell’importo, sarebbe stata decisa in un secondo momento, ri- ferendo dapprima di avere ricevuto l’istruzione quando i soldi erano già a Dubai, mentre poco dopo ha dichiarato di avere ricevuto l’istruzione da D. in data 26 giu- gno 2012 (CAR pag. 5.300.034 e 0038). Da evidenziare è che l’istruzione di tra- sferimento firmata da D. del 26 giugno 2012, da cui emerge la separazione dei

- 36 - due importi (MPC pag. 16.02.1045; CAR pag. 5.300.070, all. 6 al verbale d’inter- rogatorio), è addirittura precedente al trasferimento degli averi del conto Q. su O. Ltd., avvenuta in data 12 luglio 2012 (MPC pag. 07.03.01.10.0013). Già da allora si sapeva quindi del differente destino dei valori patrimoniali: la risposta dell’im- putato con riferimento al mancato trasferimento direttamente in Svizzera non è quindi credibile. Inoltre, il trasferimento da Dubai alla Svizzera è avvenuto appena 20 rispettivamente 10 giorni dopo il trasferimento degli averi del conto Q./del ri- scatto delle polizze assicurative sul conto O. Ltd. Considerato il breve tempo tra- scorso risulta difficile credere che non fosse già pianificato così dal principio. Per quanto concerne invece il filone H3., il trasferimento dalle Bahamas in Svizzera è avvenuto nel 2013 quando di accordi Rubik non si discuteva ormai più. A ciò si aggiunge che, in questa sede, l’imputato ha dichiarato che i valori patrimoniali da Dubai sono stati trasferiti alle Bahamas e non sono tornati direttamente in Ticino perché H3. e D. non erano ancora separati, essendoci voluto del tempo per con- vincere D. (CAR pag. 5.300.037). Tali dichiarazioni non risultano in linea con il costrutto fiscale indicato precedentemente dall’imputato stesso. Si osserva pure che, per rendere i fondi tax compliant non era comunque necessario cambiare gli aventi diritto economico, come invece avvenuto in concreto. A mente di questa Corte è alquanto singolare che tutti i valori patrimoniali siano tornati in Svizzera, dichiarati fiscalmente, ma con due nuovi aventi economicamente diritto, ed in seguito si siano per finire nuovamente riuniti, finendo tutti nel medesimo immo- bile. Alla luce di questi elementi la mera giustificazione fiscale non risulta credi- bile, ciò che non poteva sfuggire all’interessato e che avrebbe dovuto fargli sor- gere dei dubbi. Da sottolineare è infine anche che, come già indicato dalla prima Corte, il fatto che il consulente di S. – secondo quanto dichiarato dall’imputato – gli avrebbe confermato pochi giorni prima dell’ordine di bonifico a favore di O. Ltd. che l’avente diritto economico era D., non è di aiuto all’imputato. Quest’ultimo aveva infatti molte più conoscenze rispetto a tale collaboratore, essendo coinvolto in tutta l’operazione, e non poteva quindi affidarsi unicamente a quello e non con- siderare gli altri segnali. Alla luce di tutto quanto precede, al momento del trasferimento dei valori patri- moniali dal conto O. Ltd. alla rubrica B., rispettivamente dal conto HH. a H3., vi erano pertanto già più campanelli d’allarme atti a sollevare dei dubbi circa il reale beneficiario economico. 4.2.2 Il versamento di CHF 518'521.-- sulla rubrica B. ha poi implicato un cambiamento di titolarità. Tale operazione ha fatto entrare in scena due nuove persone (B. e H4.), diverse da quelle già interessate dai valori patrimoniali oggetto delle varie transizioni. Questo è andato ad aggiungersi ai già presenti campanelli d’allarme

- 37 - summenzionati. L’imputato, ancora in questa sede, fa valere che con tale versa- mento D. avrebbe tacitato, per conto del cognato (H4.), un credito che B. vantava nei suoi confronti, relativo ad attività immobiliari che i due avrebbero svolto in- sieme in Francia e in Liguria (CAR pag. 5.300.040). Ora, anche partendo dal presupposto che gli averi fossero di D. – la quale ha dal canto suo dichiarato che i soldi non erano suoi – doveva per l’imputato comunque essere anomalo che D., ancora una volta – dopo il pagamento delle polizze –, si facesse carico di un pagamento per conto di un altro cognato (H4.), che peraltro nulla aveva a che vedere con il conto Q. e con le polizze assicurative. Non trattandosi di una situa- zione né usuale né ordinaria, l’imputato avrebbe comunque dovuto approfondire la questione, e verificare la plausibilità delle informazioni circa l’avente diritto eco- nomico e dell’operazione. La tesi della difesa secondo cui un terzo può pagare debiti di un altro non porta a nulla, rimane infatti il fatto che, nonostante la sussi- stenza di più elementi sospetti, l’imputato non ha intrapreso alcuna verifica. Per quanto concerne l’asserito credito e il convincimento dell’imputato circa la sussistenza dello stesso va in primo luogo rilevato che agli atti non vi è alcun documento giustificativo a comprova di tale credito, ciò che appare strano consi- derato l’ingente importo dello stesso. Lo stesso imputato ha dichiarato che il cre- dito non gli è stato documentato, ma gli sarebbe stato riferito a voce (MPC pag. 12.01.0108). L’imputato ha poi affermato di avere avuto un incontro nel 2011 con H4. il quale gli avrebbe raccontato della precedente attività svolta con B. e dell’Hotel SS. (inc. SK.2017.44 pag. 129.930.049). Ha inoltre riferito di un incon- tro con B. – alla presenza dei commercialisti PP. e QQ. – in cui gli sarebbe stata riferita la necessità di trasferirsi in Svizzera per potere incassare dei crediti vantati verso terzi, tra cui uno verso H4. (CAR pag. 5.300.008 seg.). A tal proposito va rilevato che da nessuna documentazione agli atti risulta esservi stata una detta- gliata discussione in merito a detti crediti e al loro effettivo ammontare, in parti- colare in merito al presunto credito nei confronti di H4. Lo stesso imputato ha dichiarato che “[…] Quando B. è venuto da me nel 2010 con il suo commercialista non si parlò di casi specifici. […]” (TPF pag. 131.731.023). Inoltre, richiesto in merito alla chiarezza dei crediti e dei loro importi, ha anche affermato “Il signor DDDD. io lo incontrai e seduta stante B. e DDDD. fecero dei calcoli e, sulla base di questi, DDDD. bonificò a B. quanto gli doveva. Per quanto attiene H4., la stessa cosa la devono aver fatta in un appuntamento senza di me, vedasi il foglio che vi ho dato. B. però quando arrivò in Svizzera mi quantificò i crediti che lui aveva, indicativamente su un CHF 1'200'000.--. […]” (CAR pag. 5.200.013). A sostegno della sussistenza e del convincimento da parte dell’imputato dell’esi- stenza di tale credito la difesa – così come il parere di HHHH. da essa prodotta in appello (CAR pag. 5.200.098-108) – si appella alle dichiarazioni di tassazione di B., in cui sono indicati prestiti di CHF 520'000 (MPC pag. 08.01.00576; MPC

- 38 - pag. 05.02.00703). Va anzitutto sottolineato che le dichiarazioni di tassazione non hanno un valore probante elevato, trattandosi di informazioni inserite perso- nalmente, a sostegno di cui non risultano esservi documenti giustificativi allegati. EEEE. che si è occupato della dichiarazione di imposta di B., ha dichiarato che i crediti indicati nella dichiarazione sarebbero prestiti vari evidentemente indicati espressamente da B., altrimenti non li avrebbero inseriti. Con riferimento ai pre- stiti verso terzi, nella dichiarazione del 2011 si evince un prestito attivo di CHF 520'000.-- verso vari, un altro prestito di CHF 100'000.-- sempre verso vari, e uno di CHF 258'000.-- verso la società N. SA (MPC pag. 08.01.00576). Alla domanda se verificasse anche la bontà, il retroscena economico dei crediti o dei debiti, EEEE. ha risposto “Dei debiti e dei crediti bancari evidentemente sì, per- ché si poteva avere una conferma; gli altri crediti no. […] una volta che ci comu- nicava qualcosa, io evidentemente lo prendevo per buono.” (inc. SK.2017.44 pag. 129.930.081-083). Anche la segretaria dell’imputato, la quale ha assistito EEEE. per le dichiarazioni d’imposta di B., richiesta in merito alla documenta- zione da allegare a supporto di un credito/posizione creditoria del cliente, ha di- chiarato “Penso niente. Il cliente dice del credito che ha nei confronti di chi e viene scritto” (inc. SK.2017.44 pag. 129.930.096). Va poi ad ogni modo eviden- ziato che non emerge comunque da alcuna parte che si trattava di un credito nei confronti di H4. Né dalle dichiarazioni di EEEE. né da quelle della segretaria dell’imputato, emerge infatti ciò. Anzi, con riferimento all’importo di CHF 520'000.-- vi è piuttosto la dicitura “PR Vari”, nemmeno risulta quindi trat- tarsi di un unico prestito. Non è pertanto da ciò deducibile la reale sussistenza del credito qui in discussione, non emergendo da nessuna parte che il debitore sia H4., e men che meno è deducibile un convincimento del qui imputato quanto alla veridicità di tale credito. Di ancor più rilevanza è il fatto che la dichiarazione di tassazione, a cui si appella l’imputato, è stata effettuata dopo il trasferimento dei valori patrimoniali sulla rubrica B. Questa risulta infatti essere stata fatta il 27 settembre 2012 – secondo quanto dichiarato dal teste EEEE. (inc. SK.2017.44 pag. 129.930.080) – ed è stata sottoscritta in data 8 novembre 2012, mentre il versamento è del 6 agosto 2012. Contrariamente a quanto indicato nel parere di HHHH. e fatto valere dall’imputato (CAR pag. 5.200.104; TPF pag. 131.731.023), al momento del trasferimento dei fondi sulla rubrica B., egli non era quindi in possesso della dichiarazione fiscale. A ciò si aggiunge anche che nella dichiarazione di tassazione successiva, relativa al 2012 (MPC pag. 05.02.00703), figura ancora il medesimo importo, nonostante teoricamente tale prestito era stato rimborsato, essendo il trasferimento in questione stato fatto in agosto 2012. Le dichiarazioni dell’imputato, secondo cui sarebbe stato fatto per ragioni di ottimizzazione fiscale – ha infatti affermato: “[…] L’anno successivo (dichiarazione fiscale del 2012 fatta l’8 luglio 2013) nei prestiti vari ci sono ancora i fr. 520'000.--. Di fatto però, sulla rubrica G. SA non c’erano più fr. 520'000.--, ma ne erano rimasti fr. 372'000.--. Questa differenza fra fr. 520'000.-- e

- 39 - fr. 372'000.-- era un margine di manovra fiscale che B. avrebbe avuto qualora in futuro avesse venduto degli appartamenti incassando del nero in Italia. […]” (TPF pag. 131.731.024) – dimostrano a maggior ragione che a quanto indicato nelle dichiarazioni fiscali è da dare una rilevanza relativa e che la cifra di CHF 520'000.-- riportata nelle dichiarazioni fiscali era essenzialmente astratta, per nulla unicamente riferibile al presunto credito verso H4. Alla luce di quanto precede, le dichiarazioni di tassazioni nulla comprovano e non sono di alcuna rilevanza per l’esame del convincimento del qui imputato al momento del trasfe- rimento. Di tutto questo evince pure che un’interrogazione di QQ. sarebbe stata del tutto inutile. Nell’interrogatorio d’appello l’imputato ha poi presentato un documento mano- scritto da cui – a suo avviso – emergerebbe un credito di B. nei confronti di H4. (CAR pag. 5.300.059, all. 2 del verbale di interrogatorio). Con riferimento a tale documento si rileva innanzitutto che il nome di H4. non emerge da nessuna parte, non è quindi possibile dedurre da detto documento un rapporto creditorio tra quest’ultimo e B. Inoltre, si evidenzia che l’imputato stesso ha dichiarato di avere preso conoscenza di questo documento solo recentemente, in preparazione ai dibattimenti (CAR pag. 5.100.021 con riferimento a CAR pag. 5.200.194; CAR pag. 5.300.042). Al momento dei fatti, egli non era quindi a conoscenza di tale documento, il quale non ha alcuna valenza probatoria per quanto concerne la convinzione dell’imputato al momento del trasferimento. Pure l’ulteriore docu- mento prodotto dall’imputato nel corso dell’interrogatorio denominato “conteggio di dare avere H4. vs B.”, da cui emerge un debito del primo nei confronti del secondo pari a CHF 528'720.-- (CAR pag. 5.300.060, all. 3 del verbale d’interro- gatorio), non è sicuramente atto a comprovare il summenzionato credito, trattan- dosi di un mero conteggio effettuato dall’imputato a posteriori, nel tentativo di far quadrare i conti – che comunque non quadrano – sulla base del summenzionato documento manoscritto (CAR pag. 5.300.011). Nemmeno è d’aiuto per la tesi dell’imputato, il fatto che H4. e B. possano in passato avere svolto delle attività immobiliari insieme. Questo non è sicuramente sufficiente per convincersi dell’esistenza di un debito del primo nei confronti del secondo. L’imputato non poteva solo sulla base di passate attività tra i due dare per assodata la sussi- stenza del credito. In tal senso, il documento allegato all’arringa (doc. 8; CAR pag. 5.200.111), e meglio un bonifico di H4. a favore di B. nel settembre 2006, apparentemente riferito all’Hotel SS., non è di alcuna rilevanza. Anche l’e-mail del 30 luglio 2012 dell’imputato al collaboratore II. SA al momento dell’apertura della rubrica B., in cui è indicato “[…] Nel merito dei fondi in entrata circa 500'000 CHF questi non sono null’altro che il rimborso di un prestito erogato dal BO. […]” (MPC pag. 12.01.0079), non comprova la sussistenza di tale credito, così come nemmeno il convincimento dell’imputato circa l’esistenza del credito.

- 40 - Da sottolineare è infatti che l’imputato stesso ha dichiarato che la causale “pre- stito” veniva a quei tempi spesso usata, in quanto accettata dalla compliance (inc. SK.2017.44 pag. 129.930.074; MPC pag. 13.02.0037; MPC pag. 13.02.0099). Inoltre, si rileva che dalla ricezione dei soldi in II. SA, nel dettaglio del pagamento figura scritto “commissions” (MPC pag. 07.06.03.10.0001), nemmeno rimborso credito. In virtù di quanto precede, quandanche l’imputato avesse effettivamente ritenuto, fino a quel momento, che gli importi presenti sul conto O. Ltd. fossero di D. – nonostante i già presenti molteplici campanelli d’allarme –, con il nuovo cambia- mento di titolarità, e la giustificazione fornita (comunque negata da D.), avrebbe dovuto accertarsi maggiormente circa la plausibilità delle informazioni ricevute sull’avente diritto economico e la sussistenza dell’asserito credito. Non facendolo egli è venuto meno ai propri doveri ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LRD, non avendo accertato correttamente l’avente diritto economico, come pure dell’art. 7 LRD, in virtù del quale avrebbe dovuto allestire i documenti relativi alle transazioni effet- tuate in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d’affari. Considerate le cir- costanze l’imputato non poteva unicamente affidarsi a quanto apparentemente comunicatogli da B. dinnanzi al suo fiscalista italiano in merito alla sussistenza del credito nei confronti di H4., essendo comunque peculiare che D. si facesse carico – con i soldi appena ritrovati – di un credito di oltre CHF 500'000.-- del cognato nei confronti di B., credito di cui non aveva peraltro alcuna prova. Come a giusta ragione ritenuto dalla prima Corte, a fronte dei campanelli d’allarme già presenti precedentemente, dell’importante importo da trasferire e del cambia- mento di titolarità – senza plausibile e comprovata giustificazione – l’imputato avrebbe dovuto effettuare delle verifiche per accertarsi sulla reale titolarità di tale importo. Egli ha invece piuttosto deciso di non porsi delle domande – né sulla presunta titolarità di D. né su quella di B. - e di non accertare alcunché – basan- dosi su quanto riferito da terzi –, nonostante la sussistenza di più elementi so- spetti. Come rettamente indicato dai giudici di prime cure, secondo la giurispru- denza, un intermediario finanziario commette il reato di carente diligenza in ope- razioni finanziarie ex art. 305ter CP, allorquando si accontenta delle informazioni ricevute da un terzo circa l’identità dell’avente economicamente diritto, senza pro- cedere a ulteriori verifiche (cfr. DTF 125 IV 139 consid. 4). Inoltre, l’intermediario finanziario non può, di principio, delegare i propri doveri di accertamento a terzi (DTF 129 IV 338 consid. 3.2). Si osserva poi che la presunzione secondo cui, di regola, la parte contraente è anche l’avente diritto economico, non trova applica- zione nel caso in cui vi sono elementi atti a metterlo in dubbio, come è il caso nella fattispecie. In tal caso è necessario effettuare delle verifiche, ciò che l’impu- tato non ha fatto (DTF 125 IV 139 consid. 3d; PIETH, op. cit., n. 2 ad art. 305ter CP; LARS SCHLICHTING, Legge sul riciclaggio di denario annotata e commentata,

- 41 - 2011, art. 4 cpv.1 LRD, pag. 28). Di conseguenza egli è venuto meno al proprio obbligo di diligenza. Quanto a un’ulteriore censura della difesa, secondo cui la prima Corte non avrebbe sostenuto, con motivazione concludente e convincente, un’alternativa a B. quale avente diritto economico, essa è infondata. Si rileva infatti che, per rite- nere la violazione dell’art. 305ter CP è sufficiente stabilire che le informazioni for- nite nei formulari A sono errate senza che sia necessario determinare chi real- mente è titolare dei valori patrimoniali (sentenza del TF 6B_249/2008 del 12.09.2008 consid. 2.5). In merito a un’ultima critica sollevata dall’’imputato, secondo cui B. avrebbe uti- lizzato i soldi per sé stesso e per la sua famiglia, ciò che comproverebbe che era effettivamente lui il beneficiario economico (CAR pag. 5.200.037; CAR pag.5.300.040), va in primo luogo rilevato che, a differenza di quanto sembra sostenere anche il parere di HHHH. prodotto dalla difesa (CAR pag. 5.200.103 seg.), la situazione non è da analizzare a ritroso, ma al momento in cui sono state effettuate le operazioni. Nella fattispecie, al momento del primo versamento da O. Ltd. alla rubrica B., l’imputato non era a conoscenza dell’effettivo futuro utilizzo di tali averi, e non può pertanto ora avvalersi di ciò. Si osserva poi che dalla rubrica B. sono stati effettuati in un primo momento molteplici prelievi di contanti di importanti somme di denaro, e meglio tre prelevamenti di EUR/CHF 20'000.-- , uno da EUR 60'000.-- e un ultimo di CHF 4’150.--. Tali prelievi – contrariamenti alla tesi della difesa – non comprovano che B. abbia utilizzato i soldi per sé. Il destino che hanno avuto detti prelevamenti non è infatti chiaro. Tutti questi pre- levamenti in contanti – effettuati peraltro in un breve lasso di tempo e senza una più precisa spiegazione – avrebbero piuttosto dovuto fare sorgere ulteriori dubbi all’imputato. Pertanto, anche tale argomentazione dell’imputato non può essere seguita. Con riferimento a quello che era, se del caso, il convincimento dell’im- putato circa l’utilizzo di detti valori patrimoniali, vi è agli atti un’e-mail del 30 lu- glio 2012 dell’imputato stesso, il quale spiega a II. SA il futuro utilizzo dei fondi, indicando che EUR 100'000.-- sarebbero stati utilizzati per saldare alcune fatture, mentre i rimanenti utilizzati per un acquisto immobiliare (MPC pag. 16.02.1036). Immobile in cui, si ricorda, sono poi confluiti tutti gli averi precedentemente de- positati nel conto O. Ltd. Mai si è quindi parlato di prelievi in contanti. Si osserva poi che gli EUR 100'000.-- corrispondono a quelli trasferiti sul conto intestato alla società N. SA per poi fare rientro in Italia a favore dell’EEE. Srl. Tenuto conto di tutto quanto precede, risulta che (indipendentemente dalla cono- scenza dell’origine criminale di detti averi) sulla base di tutti i menzionati indicatori l’imputato disponeva di sufficienti chiari elementi per dubitare della correttezza delle indicazioni circa l’avente economicamente diritto dei fondi pervenuti da O.

- 42 - Ltd. sulla rubrica B., che a questo proposito non poteva rinunciare a ulteriori scan- dagli appellandosi a una da lui asserita causale e che per tutte le susseguenti movimentazioni di cui ai capi d’accusa 1.2.1.2.7–1.2.1.2.13, e 1.2.1.2.15–16, svolte – come già si è detto (cfr. supra consid. II.4.1.1) – con un contributo da parte del qui imputato, vi è stata da parte di quest’ultimo una violazione dell’ob- bligo di diligenza. Egli ha infatti perseverato nel suo agire, continuando a non verificare e accertare alcunché, dando per scontato che il beneficiario dei fondi fosse B., e ignorando tutte le avvisaglie a lui note. Come menzionato nei consi- derandi precedenti (cfr. supra consid. II.2.4), l’operatore finanziario, che nell’am- bito di una duratura relazione d’affari compie atti di gestione senza accertarsi dell’identità dell’avente economicamente diritto, agisce in modo permanente- mente contrario al diritto. Il qui imputato è quindi da ritenere colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie per tutte le movimentazioni legate al filone B. Con riferimento all’ulteriore documentazione prodotta dall’imputato nel corso del proprio interrogatorio d’appello (CAR pag. 5.300.061-069, all. 4 e 5 al verbale d’interrogatorio), così come al doc. 3 prodotto dal difensore nel corso dell’arringa (CAR pag. 5.200.077), facenti riferimento alla mancata conoscenza dell’imputato circa l’origine criminale del denaro, e alla storia del caffè FF., si evidenzia che – come esposto in precedenza – per la violazione dell’art. 305ter CP non è neces- sario che il denaro sia di origine illecita. Tale documentazione non è pertanto di alcuna rilevanza, non dovendo in questa sede essere esaminata oltre detta que- stione. 4.2.3 Anche per quanto riguarda il filone H3., con i quattro bonifici dal conto HH. al conto intestato a H3. (capi d’accusa 1.2.1.2.18, 1.2.1.2.19, 1.2.1.2.22 e 1.2.1.2.25), è entrata in scena una terza persona – che in precedenza, quando gli averi erano sul conto Q., poi passati al conto O. Ltd. e infine al conto HH., non aveva alcun potere di disporre degli averi – a cui è stato trasferito un ingente importo (oltre 1 milione), e anche in tal caso l’imputato nulla ha verificato. Egli fa valere che aveva organizzato lui la separazione fittizia tra D. e H3., e il trasferi- mento di quest’ultimo in Svizzera per rendere i soldi fiscalmente dichiarabili, e pertanto – sapendo che la separazione non era reale – non si è posto domanda sulla donazione di D. al ex marito e l’utilizzo poi dei soldi per l’acquisto di un immobile a Chiasso (CAR pag. 5.200.174; CAR pag. 5.300.033 seg.; TPF pag. 131.731.028 inc. SK.2017.44 pag. 129.930.051 seg.; MPC pag. 13.02.0130). Si osserva anzitutto che, come per il filone B., anche in questo caso, al momento del trasferimento al marito vi erano già più campanelli d’allarme e indizi circa i reali aventi economicamente diritto – non da ultimo le singolarità nel contesto del trasferimento dell’ingente somma da Dubai a B. avvenuto nel frattempo –, che avrebbero dovuto far sorgere dei dubbi all’imputato ed effettuare ulteriori accertamenti a fronte di un nuovo cambio di titolarità. In secondo luogo,

- 43 - anche volendo seguire la tesi dell’imputato – secondo cui i soldi erano appunto di D., la quale per renderli dichiarabili al fisco li avrebbe donati integralmente al marito – non risulta credibile che un professionista con un pluriennale esperienza nel settore, abbia creduto e non si sia posto delle domande in merito al fatto che D., si liberasse di quell’ingente importo donandolo al marito, perdendone com- pletamente il potere di disposizione. Una tale particolare situazione avrebbe do- vuto fare sorgere delle domande all’imputato e indurlo ad approfondire il reale beneficiario degli averi. Come rettamente evidenziato dalla prima Corte risulta poco plausibile che, al solo fine di rendere i valori patrimoniali tax compliant, una persona accetti già di separarsi fittiziamente, e poi di donare e perdere comple- tamente il potere di disposizione sui propri valori patrimoniali, ricevuti – a detta dell’imputato – dal proprio padre. Da evidenziare è poi che a supporto dell’asse- rita donazione non vi nulla, nessun documento. L’imputato stesso ha dichiarato di non avere mai visto un contratto di donazione tra i coniugi relativo a tali beni (MPC pag. 13.02.0130). La difesa ha in questa sede prodotto dei pareri di avvo- cati italiani, secondo i quali nella fattispecie non sarebbe stato necessario l’atto pubblico, trattandosi di una donazione indiretta, riconosciuta in particolare nei casi di conferimento di denaro da un coniuge all’altro per l’acquisto di un immobile (CAR pag. 5.200.113 segg.). A tal proposito va innanzitutto rilevato che in con- creto si tratta di una donazione avvenuta a seguito di una separazione (fittizia) dei coniugi. Inoltre – anche volendo dare seguito ai pareri prodotti dalla difesa – risulta ad ogni modo poco verosimile che, a fronte di una donazione di oltre un milione di franchi, non vi sia alcunché di scritto. L’imputato, già solo per plausibi- lizzare l’operazione e completare la propria documentazione avrebbe dovuto chiedere più ragguagli a comprova della donazione. Il fatto che – a suo dire – la separazione fosse fittizia non giustifica infatti sicuramente una tale ingente dona- zione, essendovi peraltro tra i coniugi la separazione dei beni (MPC pag. 08.03.00021). Per questa Corte, a fronte dei segnali indicati in precedenza, l’imputato già non poteva realmente credere che gli averi patrimoniali fossero di D., e il fatto che quest’ultima si spossessasse di tutti i propri averi avrebbe ancor di più dovuto insospettirlo circa i reali aventi diritto economico, e portarlo a effet- tuare ulteriori accertamenti, anziché accontentarsi di tale giustificazione. L’impu- tato fa anche valere che operazioni simili erano molto frequenti in quegli anni e considerate normali nel contesto bancario (CAR pag. 5.300.034). A fronte dei più volte menzionati elementi sospetti – scientemente ignorati dall’imputato – nem- meno il richiamo al contesto storico gli è d’aiuto. Va infatti sottolineato che i fatti qui in esame si sono svolti negli anni 2012-2014, periodo in cui gli obblighi LRD vigevano comunque già da parecchi anni. Va anche rilevato che l’imputato, quando richiesto in merito alla situazione patri- moniale di H3. dal consulente della Banca NN. SA, ha fornito un’altra versione. Dall’e-mail del 14 marzo 2013 emerge infatti che gli ha indicato “Il Signor H3. ha

- 44 - accumulato il proprio patrimonio nel corso degli anni. Le attività immobiliari ov- viamente negli anni novanta gli hanno dato importanti soddisfazioni ed i fondi parte del patrimonio è stato accumulato dal 1990 presso la Banca S. di Mendrisio (in seguito trasferitasi a Lugano). Anche l’attività di sviluppo come licenziatario della FF. Spa è stata molto positiva ed ha generato circa 100k EUR annuali di commissioni che sono state accumulate negli anni […]. In ultimo ma non in ordine d'importanza il Signor H3. sta valutando insieme alla moglie (dalla quale è sepa- rato ma in ottimi rapporti) a seguito del suo spostamento in Svizzera di ricevere in donazione dal padre della stessa Signora patrimonio per ulteriori 650'000 EUR nel prossimo anno. […]” (MPC pag. 07.08.04.07.0017). Dinnanzi alla Corte pe- nale nel 2017, richiesto in merito a ciò, l’imputato aveva dichiarato “[…] Devo avere sbagliato. Non so dirle di più. Ho sbagliato a dare istruzioni a NN. SA […]”, mentre nel 2023 ha affermato di aver voluto abbellire la situazione di H3. per permettergli di ricevere l’ipoteca (TPF pag. 131.731.029). Difficile credere che si sia trattato di uno sbaglio – come da lui dichiarato in un primo momento –, avendo egli fornito una spiegazione molto dettagliata, con informazioni mai emerse prima in relazione a tali fondi. A Banca MM. l’imputato ha invece indicato che i soldi provenivano dalla moglie (MPC pag. 07.05.02.06.0004 segg.; cfr. inc. SK.2017.44 pag. 129.930.076 seg.). Tali informazioni divergenti minano innanzitutto la credibilità dell’imputato. A ciò si aggiunge che, a mente di questa Corte, fornendo l’imputato informazioni non veritiere alla banca – avendo egli sempre dichiarato che si sarebbe trattato di una donazione, e di non ritenerla una cosa eccezionale e fuori dall’ordinario – dà atto che egli stesso non credeva a tale donazione. Non si vede infatti se no per quale motivo sarebbe stato necessario “abbellire” la situazione di H3., e non fornire quella che era la reale costituzione del patrimonio, se realmente credeva nella donazione. Sulla base degli elementi agli atti, è in concreto da ritenere che la donazione era fittizia, fatta unicamente allo scopo di cambiare l’avente diritto economico e l’im- putato non poteva non saperlo. Nonostante molteplici indizi, l’imputato ha anche in questo caso preferito chiudere gli occhi e non effettuare alcun accertamento, venendo meno al proprio obbligo di accertamento relativo al reale avente diritto economicamente diritto (art. 4 LRD) e di documentazione (art. 7 LRD), indicando un avente diritto economico sbagliato. Come già indicato per il filone B., pure per il filone H3. l’imputato con la susse- guente movimentazione dei valori patrimoniali, bonificati al notaio per l’acquisto dell’immobile a Chiasso (capo d’accusa 1.2.1.2.20), ha perseverato nel proprio agire, continuando a non verificare alcunché e a ignorare i molteplici segnali so- spetti. Egli ha quindi agito in modo permanentemente contrario al diritto,

- 45 - continuando a violare il proprio obbligo di diligenza, non identificando con la dili- genza richiesta dalle circostanze il reale avente diritto economico. 4.3 Per quanto concerne l’aspetto soggettivo non si può che confermare quanto rite- nuto dai giudici di prima cure (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. V.10). L’imputato, responsabile LRD e con ampia esperienza nel settore finanziario, era consape- vole del proprio obbligo di identificare l’avente diritto economico con la diligenza richiesta dalle circostanze, così come del fatto che i doveri che incombevano alla banca e all’assicurazione non lo svincolavano dai propri doveri quale intermedia- rio finanziario. In concreto egli ha – come esposto nei considerandi che prece- dono – consapevolmente deciso di chiudere gli occhi e non verificare nulla, no- nostante la sussistenza di molteplici fattori che dovevano insospettirlo circa i reali aventi economicamente diritto, e portarlo ad effettuare ulteriori accertamenti. Come summenzionato, commette il reato ex art. 305ter CP anche chi trascura scientemente i propri doveri, chi scientemente non vuole vedere (FF 1989 II 837 pag. 866). Ciò è il caso nella fattispecie. L’imputato ha infatti scientemente igno- rato i vari indizi sussistenti, decidendo di non accertare alcunché. Con tale agire egli ha pertanto accettato la possibilità di non identificare correttamente in B. e H3. i veri aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali che ha preso in custodia rispettivamente aiutato a collocare e trasferire. Egli ha quindi agito in- tenzionalmente. Va infine ancora osservato che, come evidenziato a giusta ragione dal MPC e contrariamente a quanto sollevato dalla difesa, nella fattispecie non vi è alcun errore sui fatti ex art. 13 CP. Un tale errore è infatti escluso quando l’autore agi- sce sapendo di ignorare gli elementi di fatto o giuridici importanti per apprezzare la portata della sua condotta, in particolare quando l’ammissibilità del suo com- portamento è dubbia. Chi sa di non sapere non commette nessun errore (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.1; sentenza del TF 6B_63/2017 del 17 novembre 2017 con- sid. 3.3; 6B_1180/2022 del 15 giugno 2023 consid. 2.1). In concreto, in conside- razione di quanto esposto in precedenza, non può sussistere alcun errore sui fatti, avendo l’imputato deliberatamente deciso di nulla accertare. 4.4 Tenuto conto di tutto quanto precede, l’imputato si è reso colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP) con riferimento ai capi d’accusa da 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.13, 1.2.1.2.15, 1.2.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22 e 1.2.1.2.25.

- 46 - 5. Falsità in documenti (art. 251 CP)

E. 5 Istanze probatorie

E. 5.1 Al capo d’accusa 1.2.2.7, il MPC rimprovera all’imputato di avere, il 27 lu- glio 2012, al fine di procacciare a sé o ad altri (a H1.) un indebito profitto, attestato in un documento, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, e meglio per avere intenzionalmente indicato, contrariamente alla verità, che B. era l’avente diritto economico dei valori patrimoniali depositati sulla relazione n. 4 intestata alla società G. SA, conto rubrica n. 4a B., presso la Banca II. SA, Lu- gano, sottoscrivendo il relativo formulario A (inc. SK.2017.44 pag. 129.100.031).

E. 5.2 La Corte penale, già nella sentenza del 29 dicembre 2017, aveva ritenuto adem- piuti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di falsità in documenti riferito al formulario A concernente il conto rubrica n. 4a B., per il fatto che il qui imputato aveva firmato detto formulario senza effettuare verifiche sul retroscena econo- mico alla base del trasferimento di denaro da O. Ltd. a G., rubrica B. (cfr. sen- tenza SK.2017.44 consid. IV.6.2 e 6.3).

E. 5.2.1 A seguito del ricorso presentato dall’imputato, l’Alta Corte ha rinviato la causa alla Corte penale affinché completasse gli accertamenti di fatto volti a stabilire se l’imputato avesse agito con dolo (eventuale) oppure per negligenza, ritenuto che la Corte penale, nulla aveva accertato in relazione a cosa il ricorrente sapesse, volesse o prendesse in considerazione compilando il formulario A in parola.

E. 5.2.2 La Corte penale, nella sentenza oggetto della presente procedura di appello (sentenza SK 2022.2 consid. VI.1-10), dopo aver accertato che il formulario A costituisce un documento ai sensi dell’art. 110 n 4 CP, che è stato il qui imputato a firmare il formulario menzionato al capo d’accusa 1.2.2.7, e che – come accer- tato anche dal Tribunale federale – beneficiario dei fondi giunti sulla rubrica di G. SA non era B., bensì altre persone, in specie i fratelli H1. e H2., è giunta alla conclusione che i presupposti oggettivi del reato di falsità in documenti sono adempiuti. Passando poi ad analizzare se l’imputato ha agito intenzionalmente (posto che un’eventuale negligenza non è punibile ex art. 251 CP), ha dapprima rilevato che l’imputato ha confermato, in sede dibattimentale, la versione dei fatti già fornita in precedenza agli inquirenti e alla precedente Corte giudicante, se- condo la quale il denaro depositato sul conto Q., come pure i valori di riscatto delle polizze (alimentate con denaro proveniente da Q.), fossero riconducibili a D. e che provenissero dall’attività lavorativa del di lei padre di vendita del caffè FF. Ragione per cui egli non avrebbe scorto particolari problemi quando ha tra- sferito, in base alle indicazioni di D., sulla rubrica B. inserita nel conto di G. SA in II. SA, CHF 518'521.26 provenienti da O. Ltd. (da lui attribuiti a D.), e li ha asse- gnati (quale avente diritto economico della rubrica) a B., compilando il relativo formulario A. L’imputato avrebbe fondato le sue argomentazioni, circa il cambio

- 47 - di titolarità del denaro, su un credito di pari importo che B. avrebbe vantato verso il cognato di D. (H4.), e che la D. si sarebbe prestata a saldare. Richiamando quanto già accertato in relazione alla condanna per il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie, la Corte penale ha in particolare sostenuto che, mal- grado la presenza di diversi indicatori che avrebbero dovuto far insorgere dubbi in merito all’identità dell’avente diritto economico dei fondi, egli si sarebbe accon- tentato di quanto riferitogli dallo stesso B. in presenza della commercialista ita- liano di quest’ultimo. Pertanto, l’imputato avrebbe agito intenzionalmente allor- quando ha indicato B. quale avente diritto economico di questa somma di denaro. Egli infatti aveva sempre sostenuto che questi averi erano di D. e li ha attribuiti a B. sulla base di una causale, ossia un asserito credito, priva di qualsiasi riscontro giustificativo.

E. 5.3 L’interessato anche davanti alla Corte d’appello ha contestato l’imputazione (CAR pag. 5.200.029-035), come già fatto dinnanzi alle precedenti Corti penali nel 2017 (inc. SK.2017.44 pag. 129.920.022) e nel 2023 (TPF pag. 131.721.221). La difesa ha dapprima evidenziato che la Corte penale non avrebbe svolto i com- piti a lei assegnati dal Tribunale federale, in quanto non sono stati eseguiti nuovi accertamenti di fatto con riferimento al capo d’accusa 1.2.2.7 e che, nella proce- dura di rinvio, la Corte penale avrebbe continuato a non confrontarsi con gli ar- gomenti difensivi. Sempre dal profilo giuridico, la difesa ha ribadito che una vio- lazione del dovere di diligenza sarebbe una condotta negligente, improponibile nel contesto dell’applicazione dell’art. 251 cpv.1 CP. Nemmeno una parola sa- rebbe poi stata spesa sul dolo specifico prospettato nell’art. 251 cpv.1 CP. Viene pertanto censurata la carenza di motivazione e l’arbitrio e questo su due versanti: il primo metodologico, in quanto non si potrebbe costruire un valido accertamento con il criterio del “senno di poi”, vale a dire basandosi su elementi emersi solo in un secondo tempo e non a conoscenza dell’imputato al momento dei fatti, e il secondo perché la Corte penale non si sarebbe confrontata con gli argomenti presentati dall’imputato, senza peraltro accertare nuovi fatti essenziali. La difesa è arrivata alla conclusione che mai l’imputato si sarebbe trovato in una situazione diversa dall’errore e questa nella misura in cui credeva, oggettivamente e sog- gettivamente, che D. fosse la titolare del conto Q., posto che solo al termine di una istruttoria e a seguito della sentenza del Tribunale federale, si sarebbe con- cluso che l’avente diritto del conto Q. fosse un altro soggetto giuridico. L’imputato sarebbe quindi vittima di una falsa rappresentazione della realtà e cioè un’igno- ranza dell’errante su di un determinato fatto. Non vi potrebbe di conseguenza essere spazio per una condanna ex art. 251 CP.

E. 5.4 In applicazione dell’art. 251 cifra 1 CP è punito per falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento

- 48 - vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, o attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento (BOOG, Basler Kommentar, 4a ed. 2019, n. 1 segg. ad art. 251 CP). Il reato reprime la falsificazione di un documento (falso materiale) e la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). Nel primo caso, l’art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un titolo ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP, ossia uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e quindi destinato ed atto a provare il fatto falso. Un documento è falso quando il suo vero estensore non coincide con l’autore apparente rispettivamente quando l’atto fa sorgere l’apparenza che esso derivi da un’altra persona rispetto all’autore effet- tivo (sentenza del TF 6B_52/2022 del 16 marzo 2023 consid. 4.1.3.; BOOG, op. cit., n. 2 segg. ad art. 251 CP; TRECHSEL/ERNI, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4a ed. 2021, n. 3 ad art. 251 CP). Nel caso del falso ideologico, la norma penale va applicata restrittivamente: la cosiddetta “menzogna scritta” trascende in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli con- ferisce o per la qualità della persona che lo ha redatto, ovvero unicamente se il documento possiede un’accresciuta capacità persuasiva perché il falso presenta garanzie oggettive della verità del contenuto (sentenza del TF 6B_52/2022 del 16 marzo 2023 consid. 4.1.3.; BOOG, op. cit., n. 64 segg. ad art. 251 CP; TRECH- SEL/ERNI, op. cit., n. 6 segg. ad art. 251 CP). Secondo consolidata dottrina e giurisprudenza, il formulario A va considerato un documento ai sensi dell’art. 251 CP unitamente all’art. 110 cpv. 4 CP (sentenza del TF 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2.7; KINZER, Commentaire ro- mand, 2017, n. 100 ad art. 251 CP). In questo senso, la controparte che, con piena consapevolezza, indica nel formulario A gli estremi di una persona diversa dal veritiero avente diritto economico dei valori patrimoniali in questione si rende colpevole di falso ideologico ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP (sentenza del TF 6B_844/2011 del 18 giugno 2012 consid. 2.2 in fine).

E. 5.4.1 Sotto il profilo soggettivo, la falsità in documenti è punibile solo se commessa intenzionalmente, ritenuto che il dolo eventuale è sufficiente (BOOG, op. cit.,

n. 181 ad art. 251 CP). L’intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi del reato: ciò significa, in particolare, che l’autore vuole o accetta il fatto che il documento contiene un’alterazione della verità e – nei casi di falso ideologico – che esso abbia forza probante relativamente a tale circostanza (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; sentenza del TF 6B_1270/2021 del 2 giugno 2022 consid. 4.1.5;

- 49 - 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3a ed. 2010, n. 172 ad art. 251 CP; BOOG, op. cit., n. 182-184 ad art. 251 CP). L’autore deve, inoltre, agire al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Al proposito non è necessario che l’autore sappia in cosa consiste tale profitto, il cui carattere inde- bito può risultare dallo scopo perseguito o dai mezzi utilizzati (DTF 121 IV 216 consid. 2; sentenza del TF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; COR- BOZ, op. cit., n. 173 e segg. ad art. 251 CP; BOOG, op. cit., n. 185 ad art. 251 CP). L’art. 251 CP presuppone, infine, l’intenzione dell’autore di ingannare qualcuno (DTF 121 IV 216 consid. 4; 101 IV 53 consid. I.3.a; CORBOZ, op. cit., n. 172 ad art. 251 CP). L’intenzione di ingannare è ammessa quando l’autore vuole indurre in errore il destinatario sull’autenticità (o, in caso di falso ideologico, sulla veridi- cità) del documento, con lo scopo di indurlo ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante (BOOG, op. cit., n. 183 ad art. 251 CP). Non è necessario che l'autore intenda usare personalmente il documento per ingannare. È suffi- ciente che voglia o accetti che un terzo ne faccia un uso ingannevole (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; sentenza del TF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; CORBOZ, op. cit., n. 172 ad art. 251 CP; BOOG, op. cit., n. 182-184 ad art. 251 CP). Nel caso dell'intento di arrecare danno, il pregiudizio che si intende arrecare deve essere diretto contro il patrimonio di un'altra persona (DTF 83 IV 75 consid. 3b; 141 IV 369 consid. 7.4). Secondo la giurisprudenza, il fatto di agire con l'inten- zione di ottenere un profitto non è dato solo se l'autore del reato cerca profitti di natura pecuniaria. Qualsiasi vantaggio, sia esso di natura pecuniaria o di altro tipo, è considerato un profitto (DTF 118 IV 254 consid. 5; 141 IV 369 consid. 7.4, ciascuna con riferimenti; TRECHSEL/ERNI, Schweizerisches Strafgesetzbuch Pra- xiskommentar, 4a ed. 2021, n. 15 ad art. 251 CP). Non è inoltre necessario che il profitto vada a scapito di un’altra persona (DTF 103 IV 176 consid. 2b; sentenza del TF 6B_462/2014 del 27 agosto 2015 consid. 7.4 con riferimento). Secondo la giurisprudenza, l’indebito profitto comprende qualsiasi posizione migliore; è per- sino sufficiente che l'autore intenda utilizzare il documento falsificato per far va- lere un diritto di cui è effettivamente titolare (DTF 128 IV 265 consid. 2.2; sen- tenza del TF 6B_116/2017 del 9 giugno 2017 consid. 2.2.3 con riferimenti). Un indebito profitto consiste anche, in particolare, nel miglioramento ingiustificato delle prove in un processo (sentenza del TF 6B_505/2008 del 28 ottobre 2008 consid. 5.3; cfr., sul tutto sentenza del TF 6B_1277/2023 del 26 marzo 2024 con- sid. 2.3.2).

- 50 -

E. 5.5 Tale capo di imputazione è strettamente connesso con il reato di carente dili- genza in operazione finanziarie, per cui l’imputato è in questa sede stato ritenuto colpevole. Oltre a quanto già esposto nei considerandi precedenti in relazione all’art. 305ter CP, a cui si rinvia integralmente (cfr. supra consid. II.4.2.2), va riba- dito ed evidenziato quanto segue.

E. 5.5.1 L’inchiesta ha accertato, come per altro sempre dichiarato dall’imputato in tutti i suoi interrogatori, che è stato quest’ultimo a firmare il formulario A. L’imputato era, infatti all’epoca dei fatti, membro con firma individuale di G. SA e, in tale veste, ha aperto, facendo capo a un conto di G. SA, la rubrica B. indicando quest’ultimo, il quale non aveva nessun diritto di firma su questa rubrica, quale avente diritto economico. B., dal canto suo, ha negato di sapere dell’esistenza di questa rubrica a lui sconosciuta (MPC pag. 13.03.0026).

E. 5.5.2 Pure incontestato è che sul conto rubrica n. 4a B. presso II. SA, Lugano sono confluiti, in data 6 agosto 2012, CHF 518'521.29 provenienti dal conto nr. 22 in CHF presso Banca JJ., intestato a O. Ltd. e gestito da FFFF.. Come accertato dall’inchiesta (cfr. rapporto di Polizia del 2 maggio 2016, MPC pag. 11.01.0001 segg.) questo conto bancario intestato a O. Ltd. serviva all’imputato – già da quando ancora lavorava presso un istituto bancario, e come a lui a tanti altri ope- ratori finanziari in Svizzera e all’estero – a inviare fondi dalla Svizzera verso un Paese “white list”, per poi trasferirli altrove. Una sorta di “conto di passaggio”, allora utilizzato dagli operatori del settore finanziario. Dal profilo formale, proba- bilmente, l’avente diritto economico del conto O. Ltd. è il gestore FFFF., ma non v’è certezza istruttoria a questo proposito. Quel che invece è certo, perché affer- mato da P. – intermediario finanziario attivo negli Emirati Arabi che ha messo a disposizione la offshore O. Ltd. attraverso FFFF. – è che suo unico cliente era il qui imputato, unica persona che gli dava le istruzioni (MPC pag. 12.02.0004- 0019). D., non era sua cliente, benché fosse stato informato dall’imputato del prossimo arrivo di fondi riferiti a quest’ultima, e nemmeno erano suoi clienti H2. e H1., benché P. abbia ricordo che: “Per uno di questi H. ho fatto l’operazione di cui ho detto prima, ricevendo dietro incarico di A., sulla mia offshore, dei denari in provenienza della EE. SA e provvedendo poi a trasferirli con i denari di D.” (MPC pag. 12.02.0009). Più oltre, sempre nell’ambito del medesimo verbale (MPC pag. 12.02.0009 seg.), P., con riferimento ai versamenti effettuati dalla EE. SA, ha riconosciuto di aver fatto due operazioni dello stesso tipo: una per H2. e una per H1., ricordando di aver visto le due carte di identità. Alfine di individuare l’ammontare dei fondi pervenuti su O. Ltd. riferibili all’imputato, è stato convenuto fra le parti il codice AAA1BB. Questo codice si riferiva unicamente al qui imputato, come da lui stesso chiarito (CAR pag. 5.300.028): “[…] Comunque BB vuol dire A., AAA era la sigla che io avevo quando lavoravo in Banca NN. e il 1 non glielo so dire.”. Come già esposto in precedenza, dai documenti agli atti (MPC pag.

- 51 - 12.04.0030), e come riassunto nel rapporto di Polizia del 2 maggio 2016 (MPC pag. 11.01.0063), emerge poi che è stato l’imputato a fornire alla EE. SA il codice che ha permesso il versamento del riscatto della polizza di H1. e, di riflesso – in quanto trattate congiuntamente dall’istituto previdenziale – del riscatto della po- lizza di H2., che erano i due aventi diritto delle rispettive polizze. Ma l’imputato non si è limitato solo a questo, avendo anche indicato alla EE. SA la causale del trasferimento, quando così richiesto (cfr. supra consid. II.4.2.1). P., interrogato a proposito di tale presunto prestito tra O. Ltd. e la famiglia H., ha negato recisa- mente l’esistenza dello stesso. Come già detto, l’imputato ha poi spiegato che la causale “[…] restituzione di un prestito è una tipica causale utilizzata a suo tempo, ma ancora oggi, per soddisfare le necessità della compliance delle varie banche o assicurazioni. […]” (MPC pag. 13.02.0099), ammettendo che tale cau- sale era frutto di una sua invenzione (MPC pag. 13.02.0036), seppure davanti a questa Corte ha invece sostenuto – in maniera per questa Corte non credibile (cfr. supra consid. II.4.2.1) – esattamente l’opposto. Egli ha ripetutamente riba- dito che considerava D. quale beneficiaria in vita delle polizze assicurative. Egli ha dunque ritenuto plausibile che D., nel febbraio del 1995 e cioè all’età di 24 anni avesse autonomamente deciso di prestare ai cognati H1. (classe 1962, di- chiaratamente titolare di un’attività in proprio) e H2., CHF 100'000.-- a testa e questo attingendo a fondi propri, ricevuti in donazione dal di lei padre. Non solo, egli ha pure ritenuto che D. avesse prestato queste somme ai cognati, per poi essere iscritta quale beneficiaria in vita di ambedue le polizze. Eppure, l’imputato sin dal 4 maggio 2012 era al beneficio di una procura generale, firmata da H1. a favore I. SA (cfr. MPC pag. 07.04.01.03-0025), che gli avrebbe permesso di ri- chiedere ogni tipo di documentazione in nome e per conto del suo cliente, se- gnatamente in relazione alla polizza vita presso la EE. SA riscattata (unitamente a quella intestata a H2.) più di due mesi dopo (il 19.07.2012). Ciò che però non ha fatto. L’imputato ritiene che D. sarebbe la beneficiaria delle due polizze vita, anche quando la EE. SA gli comunica che i loro clienti sono H2. e H1. e ancora quando la EE. SA comunica che le polizze sono state riscattate sempre menzio- nando i nominativi dei H. e mai quello di D., ed ancora quando la EE. SA chiede la causale per il versamento dell’ammontare del riscatto della polizza di H1. a O. Ltd. Tutti fatti, questi, che – si ribadisce – avrebbero dovuto generare nell’impu- tato più di un dubbio, assodata anche la sua inattività nella ricerca del beneficiario in vita della polizza riscattata a favore di H1. Come esposto in relazione al reato di carente diligenza in operazioni finanziarie (cfr. supra consid. II.4.2.2), confron- tato a tutti questi fatti, egli ha chiuso gli occhi e tirato dritto. Per l’imputato D. sarebbe la titolare anche dei CHF 89'922.70 della polizza di H1. e dei CHF 89'990.00 della polizza di H2. In totale poco meno di CHF 190'000 --, una cifra comunque ragguardevole, che l’imputato ha sempre tentato di minimizzare. Se però davvero egli riteneva che anche i fondi provenienti delle due polizze fos- sero da ricondurre a D., non si spiega per quale motivo non siano confluiti

- 52 - direttamente sul conto Q. presso S., chiuso il 24 luglio 2012. Da quanto emerge dalle dichiarazioni rese dal consulente della Banca S. (MPC pag. 12.11.0020 seg.), quest’ultima non considerava il conto Q. collegato con le polizze a motivo della diversa titolarità (avente diritto economico) delle stesse. Da qui – con tutta probabilità – la decisione dell’imputato di compiere l’operazione di raggruppa- mento dei fondi ex conto Q. (ADE D.), ex polizza EE. SA vita n° 2 (ADE H1.) ed ex polizza n° 19 (ADE H2.), sul conto O. Ltd. a Dubai. I fondi sono arrivati sca- glionati sul conto O. Ltd.: il 12 luglio 2012 gli averi già depositati sul conto Q. e il 19 luglio 2012 quelli provenienti dal riscatto delle polizze. Come summenzionato, quando escono dal conto O. Ltd., in parte (CHF 518'521.29) per tornare dopo pochi giorni (il 6 agosto 2012) in Svizzera (sulla rubrica B. presso G. SA Chiasso), ed in ragione di CHF 1'199'969.37 alle Bahamas sul conto HH. (il 20 lu- glio 2012), gli aventi diritto economici indicati dall’imputato sono B. e – dopo il ritorno dei soldi dalle Bahamas in Svizzera – H3. (marito di D.). Spariti quindi H1. e H2., che non risultano più quali aventi diritto economico. Il trasferimento sulle due nuove relazioni avviene poi con la causale “commission” (MPC pag. 07.16.01.09.0001; MPC pag. 07.06.03.10.0001) e non corrisponde quindi a quella indicata nel presente procedimento dall’imputato. Infatti, come visto con riferimento all’art. 305ter CP, secondo la versione dell’imputato, D. sarebbe l’avente diritto economico di tutti i fondi pervenuti a O. Ltd., complessivamente CHF 1'735'982.70, che in seguito, su istruzione della stessa, sono stati suddivisi in due versamenti: uno a favore del marito H3. e il rimanente favore di B. Il tra- sferimento sulla rubrica B. di CHF 518'521.29, con relativo cambiamento di avente diritto economico e conseguente firma del formulario A di cui al capo d’ac- cusa 1.2.2.7, è motivato dal qui imputato dalla decisione di D. di prestare a H4. (il terzo fratello di suo marito) questa somma con la compensazione di un credito

– di natura non specificata – di pari importo vantato da B. nei confronti dello stesso H4. Già si è detto che agli atti non vi è alcunché a supporto della sussi- stenza di tale credito, e nemmeno elementi che permettessero all’imputato di convincersi dell’esistenza dello stesso, peraltro negata sia da D. sia da B. (MPC pag. 13.05.0033). A tal proposito, rinviando anche a quanto già esposto sopra in relazione all’art. 305ter CP (cfr. supra consid. II.4.2.2), va ribadito e sottolineato quanto se- gue. B. è diventato cliente dell’imputato a cavallo fra la fine del 2010 e l’inizio del

2011. Come emerge dalle dichiarazioni dell’imputato (CAR pag. 5.300.009 seg. e 012 seg.), B. sarebbe arrivato in Svizzera sostanzialmente privo di liquidità, con lo scopo di incassare dei crediti che non poteva rendere tax compliant in Italia, in quanto frutto di affari non dichiarati al fisco. La prima liquidità gli sarebbe stata fornita dall’incasso di un credito nei confronti di DDDD., anch’esso dell’ammon- tare di ca. CHF 500'000.--, i quali sono versati direttamente su un conto intestato a B. presso Banca NN., come detto dall’imputato stesso (cfr. CAR

- 53 - pag. 5.300.009). Per quel che concerne il presunto credito vantato da B. nei con- fronti di H4., l‘imputato ha dapprima addotto che il riferimento allo stesso era già genericamente emerso quando B. giunse nel suo ufficio, nel 2010, con il suo commercialista, manifestando la necessità di incassare dei crediti maturati in Ita- lia e di renderli fiscalmente dichiarabili, anche se in quel caso non si sarebbe parlato di casi specifici (TPF pag. 131.731.022 seg.). Benché si trattasse di crediti di cui non vi era nessuna traccia documentale né tantomeno fiscale (agli atti non v’è una dichiarazione di B. in Italia), non protocollati in nessuna maniera né dall’imputato né da nessun altro, crediti peraltro nemmeno cifrati nel loro importo (come affermato anche da B.), l’imputato si è assunto l’enorme rischio di consi- derarli reali e validi, senza minimamente dubitare dell’esistenza degli stessi e accertarne l’esatto ammontare. Specificatamente, in merito al presunto credito vantato da B. nei confronti di H4., l’imputato ha inoltre dichiarato che “[…] il fatto che lui lo avesse esposto in di- chiarazione fiscale, il fatto che li ha spesi per sé stesso sono tutti elementi che, ancora oggi, mi fanno pensare che l’operazione fosse trasparente sotto questo punto di vista. […]” (TPF pag. 131.731.023). Ma così non è. Infatti, l’imputato si è così espresso circa l’aspetto fiscale dell’operazione a lui contestata: “Nella di- chiarazione del 2011 (datata 7 novembre 2012) nei prestiti vari c’è una posizione di fr. 520'000.--. Questa equivale a quanto B. aveva incassato sulla rubrica fidu- ciaria. […]” (TPF pag. 131.731.024). Quindi al momento in cui la dichiarazione 2011 è stata firmata, questo credito non esisteva più perché già incassato sulla rubrica denominata B. presso G. Il fatto poi che l’ammontare del presunto credito vantato da B. sia stato determinato solo a posteriori, perché doveva essere equi- valente alla cifra pervenuta sulla rubrica B., conferma che, sino a quel momento non vi era conoscenza della reale consistenza dello stesso. Queste constatazioni portano a dar credito alle dichiarazioni di B., rese ancora a verbale di confronto con lo stesso A., secondo le quali questo credito è stato uno stratagemma trovato da quest’ultimo per giustificare il trasferimento di CHF 518'521.29 sulla rubrica B. presso G. SA, della quale lui dichiara di essere sempre stato all’oscuro (MPC pag. 13.03.0026). Si osserva poi che l’imputato giustifica anche con l’aspetto fiscale la costituzione della rubrica B. presso G. SA, altra particolarità di questa operazione. Si tratta infatti di un passaggio anomalo che, tanto per riferirsi a una fattispecie simile (incasso di presunti crediti) sempre richiamata dall’imputato, e cioè il credito DDDD., non era stato utilizzato. Infatti, quando il 6 agosto 2012 viene aperta la rubrica B., B. disponeva già sia del permesso B sia di due conti bancari a lui intestati: uno alla Banca NN. ed un altro alla II. SA. Ciononostante, i CHF 518'521.29 non sono stati versati su uno dei suoi conti, ma sono rimasti nella piena disponibilità di G. SA e quindi del qui imputato, mentre B. è stato

- 54 - inserito per mano dell’imputato quale avente diritto economico, senza peraltro alcun diritto di firma. L’imputato ha dichiarato che questa “tappa intermedia” sa- rebbe servita per un’”ottimizzazione fiscale”, per “gestire in modo flessibile” la dichiarazione di B. al fisco del Cantone Ticino (TPF pag. 131.731.019 e 023). Le risultanze istruttorie ci dicono però altro e cioè che grazie alla rubrica B., l’impu- tato – principalmente per il tramite di una sua collaboratrice – il quale poteva disporre dei fondi ivi depositati, ha prelevato in contanti ben CHF 145'798.91 nel periodo dall’8 agosto 2012 al 17 settembre 2012, mediante 5 operazioni di im- porti anche importanti, sino a CHF 72'600.00 per volta. Anche in questo caso l’imputato si è assunto un grande rischio: quello di interrompere la tracciabilità di questi fondi, comunque di un certo rilievo. Infatti, come già detto e come ben emerge dal rapporto di Polizia (MPC pag. 11.01.0085), la destinazione di questi fondi non è stata tracciata, nonostante le dichiarazioni dell’imputato che indicano B. – il quale nega – quale destinatario finale. Responsabile di questa situazione del tutto opaca che getta ulteriori ombre sul reale avente diritto economico di quei fondi è però solo e soltanto il qui imputato. Se infatti questi prelievi dovevano andare a B., ci si domanda perché non sono stati fatti dei bonifici a favore di quest’ultimo. Inoltre, visto che le istruzioni (MPC pag. 16.02.1045) presunta- mente date da D. – la quale invece lo nega – all’imputato di versare CHF 1.2 mio a Banca LL. e il residuale (non cifrato) a B., portano – come detto – la data del 26 giugno 2012, quando ancora il conto Q. presso S. era in essere (e le polizze vita non ancora riscattate), si ribadisce la mancata chiarezza del perché non si è proceduto direttamente al versamento del residuale su di uno dei due conti di B. in Svizzera, oppure subito con l’apertura della rubrica B. presso G. SA. Invece l’imputato ha deciso di compiere un’ulteriore operazione che rende ancora più intricato, opaco e dubbioso l’intero contesto nell’ambito del quale sono movimen- tati i fondi, segnatamente con riferimento alla determinazione dell’avente diritto economico dei fondi. Infatti, facendo capo ad un feeder account all’estero (Arabia Saudita) che, per sua natura, fa capo a una lista indeterminata di clienti di diverse nazionalità che operano su uno stesso conto, egli ha creato le condizioni quadro che hanno facilitato e permesso la modifica degli aventi diritto economici, facendo scomparire D. – che assurge anche di più a una figura funzionale a un’operazione a vantaggio di terzi – permettendogli di firmare di suo pugno il formulario A che indica B. quale avente diritto economico di CHF 518'521.29. Tenuto conto di tutto quanto precede, l’imputato era quindi ben consapevole, ri- spettivamente avrebbe dovuto esserlo (nell’ottica del dolo eventuale), del fatto che i soldi pervenuti su detto conto non erano di B., essendoci già diversi indica- tori atti a mettere in dubbio il reale avente diritto economico e non avendo ele- menti per credere alla sussistenza del credito, ma, nonostante ciò, ha comunque

– senza effettuare verifica alcuna – inserito B. quale avente diritto economico nel formulario A.

- 55 -

E. 5.5.3 In conclusione, alla luce di quanto esposto sopra, questa Corte di appello ritiene che l’imputato, nell’allestire il formulario A, indicando (contrariamente al vero) B. quale beneficiario degli averi, abbia agito intenzionalmente e che non vi siano – e nemmeno sono stati forniti dall’imputato – sufficienti elementi a sostegno della tesi difensiva dell’errore. In concreto l’imputato ha agito allo scopo di procacciarsi un indebito profitto. Come detto, qualsiasi vantaggio, sia esso di natura pecunia- ria o di altro tipo, è considerato un profitto (DTF 118 IV 254 consid. 5; 141 IV 369 consid. 7.4, ciascuna con riferimenti; TRECHSEL/ERNI, op. cit., n. 15 ad art. 251 CP). Egli ha agito allo scopo di giustificare un bonifico in entrata sulla rubrica, al fine di mantenere la clientela e continuare il progetto e gli affari insieme a B., che hanno portato al coinvolgimento dell’imputato nell’acquisto dell’immobile di Chiasso.

E. 5.5.4 È pertanto da confermare la condanna del qui imputato per il reato di falsità in documenti in relazione al capo d’accusa 1.2.2.7.

E. 6 Inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr)

E. 6.1 quota di comproprietà di 20/100 del fondo n. […] RFD di Chiasso, di spettanza di A.;

E. 6.2 20%, di spettanza di A., dei valori patrimoniali, presenti sulla relazione n. 15 intestata a B., A. e H3. presso NN. SA;

E. 6.2.1 La Corte penale, dopo aver ripreso i principi applicabili alle sentenze di rinvio del Tribunale federale (cfr. sentenza SK 2022.2 consid. I.1), ha dapprima ritenuto, in merito al principio ne bis in idem, che per quanto concerne le operazioni finan- ziarie descritte ai capi di accusa da 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27, non si sarebbe in pre- senza di un primo procedimento in cui l’imputato è stato condannato o assolto con una decisione definitiva che è cresciuta in giudicato. Infatti, la sentenza della Corte penale del 29 dicembre 2017, sfociata nella condanna dell’imputato per i capi di accusa di cui sopra, è stata annullata dal Tribunale federale, il quale ha rinviato gli atti per nuovo giudizio. Non vi sarebbe dunque pacificamente alcun impedimento a procedere riconducibile al principio del ne bis in idem. Sarebbe

- 14 - altrettanto pacifico che le imputazioni per le quali l’imputato è stato prosciolto dalla precedente Corte non sono oggetto del presente procedimento (cfr. sen- tenza SK.2022.2 consid. II.2).

E. 6.2.2 Il MPC in sede di requisitoria di appello (CAR pag. 5.200.146 seg.), ha affermato che non vi è alcuna violazione del principio ne bis in idem con riferimento ai capi d’accusa concernenti il reato ex art. 305ter CP. Infatti, se il Tribunale federale avesse rilevato una criticità a questo proposito, non avrebbe rinviato la causa per nuovo giudizio alla Corte penale. Per il resto si è allineato alle considerazioni della Corte penale, accertato che la sentenza della Corte penale SK.2017.44 del 29 dicembre 2017 è stata annullata dal Tribunale federale con contestuale rinvio per un nuovo giudizio sotto il profilo dell’art. 305ter CP.

E. 6.2.3 Questa Corte constata che non vi è stata una violazione del principio ne bis in idem da parte della Corte penale. Ciò non toglie che le argomentazioni presen- tate dalla difesa meritano di essere debitamente trattate. In primo luogo, si rileva che l’imputato è stato l’unico a presentare ricorso al Tribunale federale. Ne con- segue che oggetto della decisione del Tribunale federale sono unicamente i capi d’accusa da lui impugnati, esclusa ogni eventuale reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP). Questo significa, in particolare, che i capi d’accusa per i quali è stato assolto dalla Corte penale (SK.2017.44) non possono più essere oggetto di un’eventuale condanna nemmeno in base a una nuova qualificazione giuridica in applicazione dell’art. 344 CPP. Non solo, il principio della presunzione di inno- cenza (art. 10 cpv. 1 CPP) impone una grande prudenza nell’utilizzare degli ele- menti insiti in fattispecie per le quali l’imputato è stato assolto, a maggior ragione allorquando si intende sviluppare delle considerazioni a carico dell’imputato stesso (cfr. VERNIORY, Commentaire romand, 2a ed., 2019, n. 21 ad art. 10 CPP). Con il ricorso in materia penale del 29 agosto 2018 (inc. SK.2017.44 pag. 129.982.003-073), l’imputato ha chiesto in via principale di essere prosciolto dall’imputazione di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 e n. 2 CP), con riferimento al dispositivo II/2.1, in relazione ai capi d’accusa 1.2.1.2.6-1.2.1.2.16, 1.2.1.2.18– 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.1.1.2.25 e 1.2.1.2.27, in via subordinata ha chiesto la riforma del dispositivo II/2.1 postulando la sua condanna per carente diligenza in operazioni finanziarie ex art. 305ter CP con riferimento ai capi d’ac- cusa summenzionati, in via ancora più subordinata ha chiesto di essere pro- sciolto dall’imputazione di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP) in relazione ai capi d’accusa 1.2.1.2.6-1.2.1.2.16, 1.2.1.2.18–1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.1.1.2.25 e 1.2.1.2.27 ed essere condannato per riciclaggio sem- plice.

- 15 - Come correttamente rilevato dalla difesa, il Tribunale federale ha accolto il ricorso annullando la condanna dell’imputato per titolo di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis CP), rinviando la causa alla Corte affinché la esaminasse sotto il pro- filo dell’art. 305ter CP. La sentenza SK.2022.2 oggetto del presente procedi- mento, altro non è che la logica concretizzazione della sentenza del Tribunale federale. Ne consegue che non vi è spazio alcuno per la violazione del principio “ne bis in idem”, posto che i capi d’accusa 1.2.1.2.6-1.2.1.2.16, 1.2.1.2.18– 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.1.1.2.25 e 1.2.1.2.27 non sono material- mente cresciuti in giudicato, in forza del rinvio per nuovo giudizio operato in que- sto caso dal Tribunale federale (cfr. sentenza TF 6B_352/2018, 6B_427/2018, 6B_429/2018, del 27 luglio 2018, consid. 3.2.2).

E. 6.3 30%, di spettanza di A., dei valori patrimoniali presenti sulla relazione n. 11 intestata a E. Sagl presso NN. SA;

E. 6.3.1 In merito alla censurata violazione del principio accusatorio, la Corte penale si è dapprima determinata in relazione alla portata del rinvio da parte del Tribunale federale con riferimento all’art. 305ter CP, affermando che già nell’ambito dei di- battimenti relativi al procedimento SK.2017.44 la Corte penale aveva informato le parti di riservarsi, ex art. 344 CPP, di considerare alcuni rimproveri di cui al capo d’accusa 1.2.1 (riciclaggio di denaro) e 1.2.2 (falsità in documenti), nell’ot- tica dell’ipotesi di carente diligenza in operazioni finanziarie e la difesa nulla aveva eccepito. Inoltre, dinnanzi al Tribunale federale lo stesso imputato ha po- stulato in via subordinata la sua eventuale condanna ex art. 305ter CP. Il Tribu- nale federale ha rinviato la causa alla Corte penale affinché avesse ad esaminare il capo d’accusa 1.2.1 “sotto il profilo dell'art. 305ter CP, come dallo stesso già prospettato in sede dibattimentale”. Tale motivazione vincolerebbe la Corte sia per quanto concerne il nuovo stato di fatto che la nuova qualificazione giuridica. In tale contesto, l’Alta Corte non avrebbe fatto alcuna riserva né riferimento al principio accusatorio, come lo ha invece espressamente fatto per un altro aspetto oggetto del rinvio, ossia la valutazione di una diversa forma di partecipazione per l’infrazione di cui all’art. 118 LStr. A seguito del rinvio, nell’udienza preliminare, la Presidente del Collegio giudicante della Corte penale avrebbe poi delimitato il perimetro della procedura, e la difesa si sarebbe limitata a confermare che i capi d’accusa corrispondevano, senza nulla eccepire sotto il profilo del principio ac- cusatorio. Solamente al dibattimento avrebbe sollevato, per la prima volta, tale questione. La Corte penale è quindi giunta alla conclusione che, ancorché la de- scrizione non fosse inizialmente finalizzata al reato di carente diligenza in opera- zioni finanziarie, la questione non porrebbe problemi rispetto al principio accusa- torio, non potendo per l’imputato sussistere alcun dubbio quanto al fatto che le condotte rimproveratigli – indipendentemente dalla formulazione contenuta nell’atto di accusa – avrebbero riguardato il reato di cui all’art. 305ter CP. L’impu- tato ha potuto far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa in

- 16 - piena cognizione delle contestazioni mossegli. Alla luce della cronistoria de- scritta, la prima Corte, si è anzi chiesta – lasciando poi la questione aperta – se sollevare una tale eccezione solamente nella sede dibattimentale, non fosse, ol- tre che pretestuoso, anche al limite da un punto di vista della buona fede proces- suale (sentenza SK.2022.2 consid. II.3.2).

E. 6.3.2 Il MPC, in sede di arringa di appello, ha sostanzialmente ribadito la posizione e le considerazioni della Corte penale. Ha affermato che la sentenza di rinvio 6B_838/2018 del 13 gennaio 2022 sarebbe chiara nello stabilire che la causa è rinviata al TPF affinché esamini il capo d’imputazione 1.2.1 sotto il profilo dell’art. 305ter CP, come pure esplicitato nell’udienza preliminare del 17 mag- gio 2022, all’esito della quale – tutte le parti concordi – si sarebbe accertato che oggetto del procedimento erano i capi d’accusa contemplati al capo di imputa- zione 1.2.1 per i quali l’imputato era stato condannato dalla precedente Corte penale con sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017. Non vi sarebbero di con- seguenza elementi in grado di alimentare la tesi della difesa, secondo la quale il rinvio sarebbe limitato alle operazioni concernenti la G. SA – rubrica B. ossia i capi d’accusa da 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.8 e da 1.2.1.2.10 a 1.2.1.2.13 (CAR pag. 5.200.143 seg.). Ha inoltre precisato che se l’imputato poteva, sulla base delle circostanze d’insieme, attendersi una nuova qualificazione giuridica – come in concreto – non vi è alcuna violazione dei diritti della difesa. Ha poi evidenziato che il reato di cui all’art. 305ter CP è un reato speciale (“Sonderdelikt”) applicabile agli intermediari finanziari che svolgono tale attività a titolo professionale; a giusta ragione la Corte penale avrebbe quindi ritenuto implicita la conoscenza da parte dell’imputato dei doveri di diligenza relativi all’identificazione dell’avente diritto economico contenuti nella LRD. L’atto d’accusa soddisferebbe i requisiti legali in punto al reato ex art. 305ter cpv. 1 CP. Il MPC fa infine valere che per la giurispru- denza (sentenza TF 7B_11/2021, 7B_204/2022 del 15 agosto 2023 con- sid. 4.3.1) non vi è alcuna violazione del principio accusatorio ed è dunque pos- sibile condannare l’imputato per un reato più lieve che non figura a titolo sussi- diario nell’atto d’accusa in applicazione del principio “in maiore minus” (CAR pag. 5.200.144 segg.).

E. 6.3.3 Questa Corte ritiene che la posizione e la decisione della Corte penale meritino conferma.

E. 6.3.3.1 Per quanto concerne la portata del rinvio si evidenzia infatti che, il tribunale cui il Tribunale Federale rinvia la causa, deve strettamente attenersi ai vincoli imposti dalla sentenza di rinvio. Il contenuto e la portata di questi vincoli si evincono dalle motivazioni della sentenza del Tribunale federale. Ora, al considerando 7 della sentenza di rinvio, il Tribunale federale giunge alla seguente conclusione, tanto chiara da non poter essere interpretata: “Ne consegue che, in quanto

- 17 - ammissibile, il ricorso merita parziale accoglimento. La sentenza impugnata deve essere annullata e la causa rinviata al TPF affinché esamini il capo d’imputazione

E. 6.3.3.2 Con riferimento al principio accusatorio, sancito dall’art. 9 CPP, il quale scaturi- sce dall'art. 29 cpv. 2 (diritto di essere sentito), nonché dall'art. 32 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 3 lett. a CEDU, esso deve permettere all’imputato e alla sua difesa di far valere i propri diritti e di garantire il suo diritto di essere sentito (sentenza del TF 6B_963/2015 del 19 maggio 2016 consid. 1.3.1). A tal proposito, si rileva che l’atto d’accusa ha essenzialmente due funzioni: una funzione informativa nel senso di definire la materia di cui si discuterà nel processo e una funzione deli- mitativa nel senso di delimitare il campo delle accuse in modo tale da permettere una difesa effettiva con pieno esercizio del diritto di essere sentito, potendo con- tare sul fatto che il tribunale è vincolato alle fattispecie descritte nell’atto di accusa (DTF 133 IV 235 consid. 6; 126 I 19 consid. 2a, 120 IV 348 consid. 2 e 3). Tale principio, che già discende dall’art. 9 CPP, è concretizzato all’art. 325 cpv. 1 lett. f

- 18 - CPP, secondo il cui tenore l’atto d’accusa indica in modo quanto possibile suc- cinto, ma preciso, i fatti contestati all’imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi. Non possono essere poste esigenze troppo severe alla motivazione di ogni singolo aspetto dell'accusa, spettando al tribunale eseguire gli accertamenti di fatto vincolanti per il giudizio (DTF 145 IV 407 consid. 3.3.2; 143 IV 63 consid. 2.2). Se l’imputato è condannato per un’in- frazione diversa rispetto a quella descritta nell’atto di accusa o nella decisione di rinvio, occorre quindi esaminare se egli poteva, sulla base delle circostanze di insieme, attendersi tale nuova qualificazione giuridica; in tal caso non vi è alcuna violazione dei diritti della difesa (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; sentenza del TF 6B_731/2009 del 9 novembre 2010 consid. 3.3). L'art. 350 cpv. 1 CPP, che è corollario del principio accusatorio, prevede l'immutabilità dell'atto d'accusa, sta- bilendo che il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto, ma non alla relativa qualificazione. Giusta l'art. 344 CPP, se intende scostarsi dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell'atto d'accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi. Come menzionato in precedenza, a detta della difesa, l’atto d’accusa sarebbe carente in relazione all’elemento delimitante, visto che l’elemento nucleare dell’art. 305ter CP è caratterizzato dalla violazione del dovere di diligenza che, però, non è trattato né delineato nell’atto di accusa. Stando alla difesa, l’esame del capo d’imputazione 1.2.1 sotto il profilo dell’art. 305ter CP non andrebbe ef- fettuato in quanto non rispettoso del principio accusatorio. Tale approccio difensivo non può tuttavia essere seguito. Infatti, un’eventuale lesione del principio accusatorio – nel caso concreto l’assenza dell’elemento de- limitante (mancato rispetto del dovere di diligenza) con riferimento all’art. 305ter CP – precluderebbe ogni considerazione e decisione nel merito, ciò che contrad- direbbe frontalmente la chiara decisione della sentenza di rinvio. Va inoltre os- servato che l’art. 305ter CP è un reato di pericolo astratto (PIETH, Basler Kom- mantar, 4a ed. 2019, n. 6 ad art. 305ter CP; G. ARZT, SJZ 1990, pag.190), che punisce un’azione e non un’omissione. Nel caso dell’art. 305ter CP la fattispecie è adempiuta allorché l’imputato, accetta, prende in custodia aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza aver accertato l’identità dell’avente diritto economico. Si tratta, come già ben rilevato dal Prof G. Arzt (op.cit. pag. 191), di una “Pseudo-Unterlassung” per altro immanente ad ogni reato di pericolo astratto. Non a caso, l’individuazione del corretto avente diritto economico, sca- giona un eventuale imputato da ogni responsabilità, anche se non ha agito con la dovuta diligenza (DTF 129 IV 336 consid. 2.5.4; sentenza TF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011 consid. 3.1). Il punto centrale – è vero, non l’unico – è l’ese- cuzione di operazioni finanziarie, con l’indicazione di una persona che non è l’avente diritto economico dei fondi gestiti, mettendo così in pericolo il bene

- 19 - giuridico collettivo dell’amministrazione della giustizia penale, quindi principal- mente un’azione e non un’omissione, ancorché la discussione in merito a questa distinzione sia – a scanso di ogni equivoco –, nella pratica, priva di significato (ARZT, op. cit., pag.191). Infatti, se anche si volesse dar seguito alla tesi della difesa, che sostanzialmente vede nell’art. 305ter CP un reato commesso per omis- sione, allora si tratterebbe di un reato omissivo proprio (cfr. DONATSCH/THOM- MEN/WOHLERS, Strafrecht IV, n. 1 ad art. 305ter CP) e non improprio, senza quindi la stretta necessità che l’atto d’accusa precisi le circostanze fattuali che permet- tono di concludere ad un obbligo giuridico di agire dell’autore, visto che tale ob- bligo giuridico è codificato (sentenza TF 6B_91/2014 del 31 marzo 2015 con- sid. 4.2 a contrario). L’art 305ter CP, quale reato per commissione, punisce dunque l’intermediario fi- nanziario che compie atti di gestione su valori patrimoniali di cui non ha identifi- cato l’avente diritto economico con la diligenza richiesta dalle circostanze (DTF 133 IV 307, consid.2.4). Il comportamento incriminato consiste, in altri termini, nell'effettuare operazioni finanziarie senza accertarsi dell'identità dell'avente eco- nomicamente diritto, malgrado particolari indizi inducano a ritenere che la con- troparte non corrisponde. Trattandosi di un reato che dal profilo soggettivo non può che essere compiuto intenzionalmente, con implicita violazione dei doveri professionali di vigilanza (cfr. ARZT, op. cit., pag 193; CASSANI, Commentaire Ro- mand, 2017, n. 41 ad art. 305ter CP), taluni elementi inerenti all’aspetto sogget- tivo, possono pertanto essere dedotti dall’atto di accusa, senza che le informa- zioni da esso fornite siano da ritenere insufficienti e in violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (sentenza del TF 6B_38/2021 del 14 febbraio 2022 consid. 2.1). Per completezza, vanno poi ancora messi in luce gli elementi seguenti: già nell’ambito dei pubblici dibattimenti relativi al procedimento SK.2017.44, la Corte penale aveva informato le parti di riservarsi, ex art. 344 CPP, di considerare al- cuni rimproveri di cui al capo d’accusa 1.2.1 (riciclaggio di denaro aggravato) e

E. 6.4 eventuali ulteriori beni o valori patrimoniali a lui riconducibili.

- 81 - II. Nuova sentenza 1. A. è riconosciuto autore colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP) con riferimento ai capi d’accusa 1.2.1.2.6-1.2.1.2.13, 1.2.1.2.15- 1.2.1.2.16, 1.2.1.2.18-1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.25. 2. A. è riconosciuto autore colpevole di falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) con riferimento al capo d’accusa 1.2.2.7. 3. A. è riconosciuto autore colpevole di inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr) con riferimento al capo d’accusa 1.2.3.1 (in complicità ex art. 25 CP). 4. A. è condannato a una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere di CHF 270.-- cadauna. La pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di due anni. 5. Le spese procedurali per il procedimento SK.2017.44 sono poste a carico di A. in ragione di CHF 7'500.--. A copertura delle spese procedurali del procedimento SK.2017.44 viene ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo riconosciute a A. (art. 442 cpv. 4 CPP). 6. A A. viene riconosciuto l’importo di CHF 66'000.--, a titolo di indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) per le procedure di prima istanza SK.2017.44 e SK.2022.2. III. Spese della procedura d’appello

E. 6.5 Premessa sul principio accusatorio Per quanto concerne il principio accusatorio, la Corte penale è giunta alla con- clusione, pienamente condivisa da questa Corte, che nel caso concreto non vi sarebbe alcuna violazione qualora l’imputato venisse ritenuto colpevole. Viene pertanto qui richiamato, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP (cfr. DTF 141 IV 244 consid. 1.2.3) il consid. VII. 2.3 della sentenza impugnata. In particolare, se- condo la giurisprudenza citata dalla prima istanza, questo principio non è disat- teso se l’atto d’accusa qualifica l’imputato come autore principale o correo e il giudice ritiene la forma della complicità, posto che essa appaia come una possi- bilità concreta sulla base dell’esposto dei fatti in esso contenuto.

A mente di questa Corte, nel caso di specie, l’atto d’accusa delinea in maniera sufficientemente chiara le singole azioni che sono contestate all’imputato in

- 57 - qualità di correo, senza dubbio suscettibili di essere valutate anche sotto il profilo della complicità. Tali azioni sono in particolare le seguenti: l’aver fornito dati falsi nella domanda di rilascio del permesso da lui sottoscritta unitamente a B., indi- cando falsamente che B. risiedeva a W. presso i signori KKK. e F. ed allegando alla domanda il relativo contratto di locazione dal contenuto inveritiero (cfr. atto d’accusa). D’altro canto, l’imputato non indica, e nemmeno risulta evidente, in che misura non gli sarebbe stato possibile difendersi efficacemente dalla con- danna per complicità.

E. 6.6 Giusta il vecchio art. 118 cpv. 1 LStr, il cui tenore è identico all'attuale art. 118 LStrI (RS 142.20), si rende colpevole di inganno nei confronti dell'autorità, chiun- que inganna le autorità incaricate dell'esecuzione della LStr fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato. L'art. 90 LStr sancisce un obbligo di collaborare in capo allo straniero e ai terzi che partecipano alla procedura retta dalla LStr nell'accertamento dei fatti determinanti, essendo in particolare tenuti a fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la regola- mentazione del soggiorno.

E. 6.6.1 Secondo la giurisprudenza, i dati forniti o sottaciuti devono riferirsi a fatti essen- ziali, ovvero rilevanti per la decisione. L'inganno deve quindi essere tale che senza di esso la decisione non sarebbe stata presa o non lo sarebbe stata allo stesso modo (sentenza del TF 6B_833/2018 dell'11 febbraio 2019 consid. 1.5.2) e deve dunque essere stato determinante per la regolamentazione del soggiorno (Messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3449). In altri termini, deve sussistere un nesso tra i dati falsi o sottaciuti e la decisione relativa al permesso. Non è necessario che l'inganno sia astuto. Esso va rapportato all'obbligo di collaborazione, di correttezza ed esaustività prescritto dall'art. 90 LStr (NÄGELI/SCHOCH, Ausländische Personen als Straftäter und Straftäterinnen, in Ausländerrecht: eine umfassende Darstellung der Rechtsstel- lung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, 2a ed. 2009, § 22 n. 22.68 pag. 1125; HANS MAURER, in StGB, JStG: Kommentar: mit weiteren Erlas- sen und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 20a ed. 2018, n. 2 ad art. 118 LStrI). Oggetto dell'inganno possono essere solo i fatti, compresi quelli afferenti al foro interiore, anche riferiti al futuro o all'inten- zione presente di fare qualcosa in futuro (VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, in Bun- desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, [AUG], 2010, n. 5 e 8 ad art. 118 LStr). Anche il luogo di residenza rientra nei dati ai sensi dell’art. 118 LStr. Da esso, infatti, dipende il tipo di permesso a cui uno straniero può ambire: in caso di soggiorno effettivo un permesso di dimora, altrimenti un permesso per lavoratore frontaliero (sentenze del TF 6B_838/2018 consid. 5.2.3 e 2C_5/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 3.2 e 3.4).

- 58 - L'inganno nei confronti dell'autorità è un reato intenzionale, il dolo eventuale è sufficiente (NÄGELI/SCHOCH, op. cit., § 22 n. 22.69 pag. 1125; HANS MAURER, op. cit., n. 4 ad art. 118 LStrI; VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, op. cit., n. 9 ad art. 118 LStr).

E. 6.6.2 Secondo l’art. 25 CP, è complice chiunque aiuta intenzionalmente altri a com- mettere un crimine o un delitto. La complicità è una forma di partecipazione ac- cessoria al reato. Oggettivamente, il complice deve fornire all’autore principale un contributo causale alla realizzazione del reato, sicché gli eventi non si sareb- bero svolti nello stesso modo senza di esso. Non è tuttavia necessario che il contributo del complice sia la condicio sine qua non alla realizzazione del reato. Il contributo fornito può essere materiale, intellettuale o consistere in una sem- plice astensione (DTF 121 IV 109 consid. 3a).

Soggettivamente, occorre che il complice sappia o si renda conto che apporta il suo concorso a un atto delittuoso determinato e che lo voglia o quanto meno lo accetti; al riguardo è sufficiente che conosca a grandi linee l’attività delittuosa dell’autore che deve aver già preso la decisione dell’atto. Il dolo eventuale è suf- ficiente (DTF 132 IV 49 consid. 1.1 pag. 52).

E. 6.7 Dalla documentazione agli atti risulta che B., in data 15 febbraio 2011, ha pre- sentato all’Ufficio della migrazione del Cantone Ticino una domanda di rilascio di un permesso di dimora, indicando di risiedere a W. (in via […]) e accludendovi un contratto di locazione e un contratto di lavoro, entrambi recanti la data del 15 febbraio 2011. Il contratto di locazione, redatto su di un modello in uso negli uffici dell’imputato, aveva per oggetto una stanza con diritto d’uso del soggiorno presso l’appartamento dei signori KKK. e F., cognati dell’imputato, a W. Il mede- simo prevedeva una pigione annua di CHF 6'000.--, pagabile in rate mensili di CHF 500.-- l’una, dal 15 febbraio 2011. Sia il contratto di lavoro sia il formulario di richiesta del permesso sono stati sottoscritti dall’imputato in qualità di rappre- sentante della RR. SA e datore di lavoro di B. (MPC pag. 18.11.0199 segg.). Il 21 febbraio 2011 l’autorità preposta ha accolto la presente domanda di rilascio del permesso (MPC pag. 18.11.0193 segg.).

Nella fattispecie risulta accertato – e non contestato – che la firma apposta sul formulario di richiesta del permesso è attribuibile all’imputato e che B. non ha mai risieduto presso l’ente locato, nonostante avesse corrisposto la pigione almeno dall’aprile del 2011 al dicembre dello stesso anno (cfr. consid. VI.8 della sentenza impugnata).

Nel corso dell’interrogatorio del 21 ottobre 2016 dinanzi al MPC, B. ha dichiarato che sarebbe stato il qui imputato a occuparsi dell’allestimento della

- 59 - documentazione necessaria per la domanda e, in particolare, ha affermato quanto segue: “Sono tutti i formulari riempiti da A. che io ho firmato. A. mi ha detto che con questi formulari mi avrebbe fatto la residenza.”. Alla specifica do- manda volta a chiarire se entrambi fossero consapevoli del fatto che non avrebbe mai risieduto presso l’ente locato a W., B. ha risposto in maniera affermativa (MPC pag. 13.01.0574 seg.). In occasione dei dibattimenti di primo grado SK.2017.44, B. ha affermato di avere firmato il contratto di locazione nell’ufficio dell’imputato. Sarebbe stato quest’ultimo a provvedere alla ricerca della sistema- zione abitativa in oggetto, atteso che egli non conosceva personalmente i loca- tori. B. ha altresì dichiarato che, al momento della sottoscrizione del contratto, era già consapevole del fatto che non avrebbe mai preso effettivo possesso dell’ente locato (inc. SK.2017.44 pag. 129.930.017).

L’imputato ha confermato di aver assistito B. nell’identificare uno spazio ade- guato all’ottenimento del permesso in questione. Su questo punto, egli ha in par- ticolare dichiarato: “[…] questo contratto di locazione, che io ho facilitato, serviva a B. per espletare più facilmente la pratica di ottenimento del permesso B.”. Al momento della firma del contratto di locazione, non gli sarebbe stato chiaro se B. avrebbe soggiornato o meno a W. (MPC pag. 13.02.0311 segg.). Nel corso dei dibattimenti SK.2017.44, l’imputato ha ribadito di aver assistito B. nella ricerca della sistemazione locativa in questione, precisando che, al momento della sot- toscrizione del contratto di locazione, l’intenzione di quest’ultimo non gli era chiara e che, in ogni caso, non era compito suo verificare se B. soggiornasse o meno presso l’ente locato (inc. SK.2017.44 pag. 129.930.61 e segg.). In occa- sione dei dibattimenti SK.2022.2, l’imputato ha sostanzialmente confermato le sue precedenti dichiarazioni (TPF pag. 131.731.030). Ai dibattimenti d’appello, egli ha nuovamente dichiarato di avere provveduto personalmente ad individuare la soluzione locativa per B., precisando di aver agito di propria iniziativa “[…] Anche perché lo straniero che viene in Svizzera non sa quali sono le necessità documentali”. L’imputato ha inoltre affermato, a più riprese, che fu solo succes- sivamente alla sottoscrizione del contratto di locazione e dell’inoltro della docu- mentazione necessaria per il rilascio del permesso che B. prese visione dell’ente locato e decise di non soggiornarvi per mancanza di privacy (CAR pag. 5.300.042 segg.; CAR pag. 5.100.020; CAR pag. 5.200.177).

E. 6.8 Sulla scorta delle risultanze agli atti e in particolare di quanto dichiarato dallo stesso imputato, questa Corte ritiene anzitutto che, pur non rivestendo una posi- zione di garante, egli ha sicuramente aiutato B. nella procedura volta all’otteni- mento del permesso di dimora, occupandosi segnatamente della sistemazione abitativa indicata quale residenza nel formulario che ha sottoscritto insieme a lui. Dalle sue dichiarazioni emerge in particolare una significativa dimestichezza con tale procedura, avendo egli riferito, tra le altre cose, dell’importanza di individuare

- 60 - con tempestività uno spazio dove risiedere, per permettere di fare la pratica di immigrazione in Svizzera, nonché di avere, in passato, messo a disposizione ap- partamenti di sua proprietà a tale scopo (“[…] In quegli anni ne ho avuti, a rota- zione, decine di inquilini in quegli appartamenti. Tanto è che a un certo punto il Comune di Chiasso si lamentò, dicendomi che avevamo troppi inquilini […].”; CAR pag. 5.300.043 seg.). Questa Corte è inoltre giunta al convincimento che l’imputato fosse stato fin dall’inizio consapevole del fatto che B. non avrebbe mai soggiornato presso i signori KKK./F. e che, pertanto, la sistemazione da lui indi- viduata per B. fosse meramente strumentale, appositamente predisposta al solo fine di fargli ottenere il permesso. Da un lato, non appare ragionevolmente so- stenibile che B. abbia sottoscritto il contratto di locazione senza avere previa- mente preso visione dell’immobile, se veramente voleva andare ad abitarci. Dall’altro, risulta parimenti difficilmente comprensibile come il locatore abbia po- tuto concludere il medesimo contratto in assenza di un previo contatto diretto con l’inquilino con il quale avrebbe dovuto condividere parte degli spazi abitativi, con- siderazione che, chiaramente, vale anche per il conduttore. In particolare, dallo scritto di F. inviato all’imputato il 16 febbraio 2011, un giorno dopo l’inoltro della domanda in questione, si evince chiaramente l’assenza di un qualsivoglia coin- volgimento del locatore nelle trattative intercorse con l’inquilino (“[…] ieri mi chia- mava già al telefono il controllo abitanti di Mendrisio, ma visto che non ero infor- mata sull’inquilino che arrivava da noi non ho risposto. […]”, MPC pag. 08.08.03334). Per l’imputato non poteva inoltre essere credibile che B., il quale si era presentato come una persona con una situazione finanziaria agiata (cfr. CAR pag. 5.300.009), accettasse di condividere un’abitazione con persone sconosciute. L’argomentazione dell’imputato, secondo cui a quei tempi la situa- zione immobiliare non era come quella attuale (CAR pag. 5.300.047), non è con- vincente. Anche tenendo conto del periodo storico, e la presenza di un minor numero di appartamenti sfitti, risulta poco credibile che non vi fosse anche solo un monolocale a disposizione, in cui B. avrebbe potuto godere della propria pri- vacy e indipendenza, senza dover condividere cucina e salotto con altre persone sconosciute. V’è da chiedersi, infine, per quale motivo l’imputato abbia firmato la domanda di rilascio del permesso recante, quale luogo di residenza, l’indirizzo dei cognati KKK./F., quando le reali intenzioni di B. non gli erano apparse chiare.

Alla luce delle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene che il dato ine- rente alla residenza riportato nel formulario di richiesta del permesso sia falso, così come il relativo contratto di locazione allegato, e che l’imputato ne fosse pienamente consapevole. Queste chiare resultanze probatorie non avrebbero inoltre nemmeno potuto essere scalfite da una deposizione favorevole all'impu- tato da parte di F., tanto meno considerato che si tratta di una sua parente stretta.

- 61 -

Come esposto in precedenza (cfr. supra consid. II.6.6.1), il luogo di residenza, comprovato a mezzo di un contratto di locazione, costituisce un dato ai sensi dell’art. 118 LStr. Da esso, infatti, dipende il tipo di permesso a cui uno straniero può ambire: in caso di soggiorno effettivo un permesso di dimora, altrimenti un permesso per lavoratore frontaliero. Oggetto dell'inganno possono essere fatti afferenti al foro interiore, anche riferiti all'intenzione presente di fare qualcosa in futuro. B. è stato ritenuto colpevole per aver ammesso di aver sottoscritto il con- tratto di locazione in questione senza l’intenzione di soggiornare nell’ente locato (cfr. sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017). Nella sua sentenza di rinvio (6B_838/2018 del 13 gennaio 2022), il Tribunale federale ha avuto modo di pre- cisare che di questo dato (luogo di residenza) ne risponde in primo luogo lo stra- niero stesso e non il suo datore di lavoro, ma che, benché non possa essere considerato autore di inganno nei confronti delle autorità in relazione al luogo di residenza, non è escluso che quest’ultimo possa nondimeno essere considerato complice. A mente di questa Corte, l’imputato non può sottrarsi alle proprie re- sponsabilità affermando che le reali intenzioni future di B. circa l’effettivo utilizzo dell’immobile non lo riguardavano. Egli ha chiaramente predisposto l’alloggio presso dei familiari per aiutare B. nell’ottenimento del permesso richiesto, senza che vi fosse stata la possibilità di organizzare una visita dei locali da parte dell’in- quilino e un incontro conoscitivo tra locatore e conduttore. Pertanto, sebbene non possa essere considerato correo, l’imputato ha quantomeno contribuito a pre- sentare all’autorità della migrazione una situazione non corrispondente alla realtà, inducendola in errore sul luogo di residenza del richiedente e facendo in modo che quest’ultimo ottenesse il permesso richiesto. Va anche osservato che l’imputato, per sue stesse dichiarazioni, si è occupato di diverse pratiche di per- messi B per i suoi clienti, egli era quindi conosciuto dall’autorità di migrazione e

– nonostante non avesse una posizione di garante nei confronti di B. – con la sua firma ha senz’altro rafforzato la credibilità delle informazioni fornite dinnanzi all’Ufficio della migrazione (il quale ha del resto emesso il permesso B in tempi rapidissimi). L’imputato non può nemmeno essere seguito laddove sostiene che sarebbe stato compito dell’autorità della migrazione accertare quale fosse il reale luogo di residenza di B. Infatti, le persone implicate nella procedura di rilascio di un permesso sono tenute a collaborare con l’autorità, segnatamente fornendo indicazioni veritiere (art. 90 LStr).

E. 6.9 Sotto il profilo soggettivo, come già esposto sopra, non vi è alcun dubbio che l’imputato fosse consapevole della necessità di presentare un contratto di loca- zione al fine di permettere a B. di ottenere il permesso richiesto – il cui rilascio presuppone un soggiorno effettivo – e che il luogo di residenza indicato (sia nel contratto di locazione che nel formulario stesso) non fosse rispondente alla realtà. Sottoscrivendo quindi, insieme a B., tale formulario di richiesta contenente dati falsi e rafforzando con la sua firma la credibilità dei dati contenuti, egli ha

- 62 - consapevolmente fornito un contributo all’atto delittuoso volendone la sua realiz- zazione.

E. 6.10 In riferimento al capo d’accusa 1.2.3.1, l’imputato si è quindi reso colpevole di complicità in inganno nei confronti della autorità ai sensi dell’art. 118 cpv. 1 LStr in combinato disposto con l’art. 25 CP.

E. 7 Commisurazione della pena

E. 7.1 Come già esposto in precedenza in concreto è applicabile il diritto vigente al mo- mento dei fatti, prevedendo il regime sanzionario fino al 2018 pene pecuniarie più estese – sino a 360 aliquote giornaliere anziché 180 –, ciò che è più favore- vole per l’imputato, permettendo queste di evitare pene privative della libertà, le quali sono più gravose per l’imputato (DTF 134 IV 82 consid. 7.2.2; sentenza del TF 6B_1308/2020 del 5 maggio 2021 consid. 4.3.2; KELLER, Basler Kommentar, 3a ed. 2023, n. 3a ad art. 391 CPP e riferimenti ivi citati).

E. 7.2 Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, se- condo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la le- sione. Il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezza- mento. Il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facili- tandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza del TF 6B_207/2007 consid. 4.2.3). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di se- guire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronun- ciato (DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6).

E. 7.2.1 Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da con- siderare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

- 63 - reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurispru- denza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 con- sid. 2a; sentenze del TF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del co- dice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; sentenza del TF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

E. 7.2.2 Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collabora- zione all’inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1; sentenze del TF 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.16B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 con- sid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; sentenze del TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;

- 64 - 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostaco- lino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 con- sid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di ese- guire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (sentenze del TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti).

E. 7.2.3 Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, se per uno o più reati risultano adempiute le condi- zioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, rite- nuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al mas- simo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1 CP). La pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell’inasprimento della pena è possibile unica- mente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene dello stesso genere per ognuna delle norme violate; non basta che le disposizioni penali applicabili com- minino (parzialmente) pene dello stesso genere (cfr. a questo proposito DTF 144 IV 217 consid. 3 segg., consid. 3.6; 144 IV 313 consid. 1.1.1 e riferimenti ivi citati; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2a ed. 2019, n. 480 segg.). Il reato più grave è quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso, appare come il più grave dal profilo della colpevolezza (DTF 93 IV 7 consid. 2b). Se devono essere valutati più reati per cui è comminata la medesima pena, è opportuno partire con il reato per il quale nel caso specifico entra in considerazione la pena più elevata (MATHYS, op. cit., n. 485). La deter- minazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l’infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all’adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell’insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare men- talmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del TF 6B_405/2011 e 6B_406/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 5.4; 6B_1048/2010 del 6 giugno 2011 consid. 3.1; 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). Nella misura in cui non sono riferite a uno dei reati commessi, bensì

- 65 - piuttosto a tutti, le circostanze aggravanti e attenuanti legate all’autore sono da prendere in considerazione solo dopo avere determinato la pena complessiva provvisoria (sentenza del TF 6B_265/2017 del 9 febbraio 2018 consid. 4.3; 6B_745/2017 del 12 marzo 2018 consid. 2.7; MATHYS, op. cit., n. 520). Se vi è concorso di reati il giudice ha l’obbligo d’aggravare la pena (DTF 103 IV 225). La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non è possibile (DTF 144 IV 217 consid. 3.5; DTF 6B_559/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 1.4). Anche secondo la recente giuri- sprudenza può essere pronunciata una pena detentiva unitaria (solamente) al- lorquando più infrazioni singole sono strettamente collegate tra loro sia dal punto di vista materiale che temporale, e per nessuno dei reati strettamente connessi tra di loro una pena pecuniaria è indicata per avere un sufficiente effetto preven- tivo sull’imputato (sentenza del TF 6B_244/2021 e 6B_254/2021 del 17 aprile 2023 consid. 5.3.2 e riferimenti ivi citati).

E. 7.3 La prima Corte ha condannato l’imputato a una pena pecuniaria di 270 aliquote giornaliere di CHF 310.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (sentenza SK 2022.2 dispositivo n. 3). Ha valutato per il reato di falsità in documenti la colpa dell’imputato come già non più lieve, ritenendo adeguata come pena ipotetica di base una pena detentiva di 8 mesi (con- sid. VIII.6-6.3) Per gli inganni nei confronti delle autorità (art. 118 LStr) ha invece ritenuto la colpa dell’imputato come lieve, e in virtù dell’inasprimento ha aumen- tato la pena ipotetica di base di un mese (consid. VIII.7.1-7.1.4). Infine, per la carente diligenza in operazioni finanziarie è stato ritenuto un grado di colpevo- lezza grave, con un inasprimento della pena di ulteriori 6 mesi (consid. VIII.7.2- 7.2.3). Ha poi mediamente attenuato la pena (di 6 mesi) per il lungo tempo tra- scorso e la violazione del principio di celerità (consid. VIII.9.1-9.3), mentre non ha riconosciuto un’attenuazione per la mediatizzazione (consid. VIII.10). La Corte penale ha quindi tramutato la complessiva pena detentiva di 9 mesi, in una pena pecuniaria di 270 aliquote giornaliere, ritenendo non necessario pronunciare una pena detentiva per tenere adeguatamente conto della colpevolezza dell’imputato (consid. VIII.11.1).

E. 7.4 La difesa ha chiesto sia per le condanne già confermate dal Tribunale federale sia – in via subordinata – nella denegata ipotesi di condanna per gli ulteriori capi d’imputazione in esame, di prescindere da ogni pena a fronte della violazione del principio di celerità, del lungo tempo trascorso e della mediatizzazione, oppure in applicazione dell’art. 52 CP (CAR pag. 5.200.063 seg.). La difesa contesta in particolare il mancato riconoscimento della violazione del principio di celerità an- che per la prima fase del procedimento, precedente a quella dinnanzi al Tribunale federale, per cui la prima Corte ha invece riconosciuto la violazione di tale prin- cipio. A mente della difesa anche l’attenuazione media per il lungo tempo

- 66 - trascorso sarebbe errata. Viene inoltre anche contestata la conclusione della prima Corte in merito alla sofferenza mediatica, ritenuta non di un’intensità tale da permettere di prescindere dalla pena. La Corte penale non avrebbe tenuto conto dell’effetto attuativo della pressione mediatica, senza spiegare corretta- mente e con possibilità di verifica, i motivi di questa soluzione. Non sarebbe inol- tre stato tenuto conto della documentazione messa a disposizione dall’imputato per dimostrare l’impatto mediatico diffuso e devastante. Secondo l’imputato la prima istanza non avrebbe adeguatamente tenuto presente il concreto e signifi- cativo impatto mediatico e, pure, la memorizzazione e la reperibilità di dati pre- giudizievoli alla sua posizione (CAR pag. 5.200.051 segg.).

E. 7.5 Il MPC dal canto suo ha chiesto la conferma della sentenza di prima istanza (CAR pag. 5.200.170).

E. 7.6 In concreto l’imputato è stato ritenuto autore colpevole di più reati, e meglio di carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP), di falsità in documenti (art. 251 CP) e di inganno nei confronti delle autorità (art. 118 LStr). Come retta- mente evidenziato anche dalla difesa (CAR pag. 5.200.062 seg.), e contraria- mente a quanto fatto dalla prima Corte, va dapprima determinato il tipo di pena che entra in considerazione per i tre reati nella fattispecie in esame. Non può infatti essere seguito il procedere dell’istanza precedente che ha dapprima de- terminato in pena detentiva la pena per ogni reato, per poi tramutarla alla fine in una pena pecuniaria. In concreto, tutti e tre i reati prevedono quale sanzione possibile, la pena detentiva o una pena pecuniaria. Considerando l’entità delle violazioni e le modalità, questa Corte ritiene adeguata e appropriata alla colpa dell’imputato per tutti i reati in esame la pena pecuniaria.

E. 7.7 Per quanto concerne il reato base per la commisurazione della pena si rileva che l’art. 251 CP prevede una pena detentiva sino a cinque anni o la pena pecuniaria, l’art. 305ter cpv. 1 CP una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria, mentre l’art. 118 cpv. 1 LStr prevede una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Sulla base della giurisprudenza summenzionata, il reato più grave da cui partire, alla luce della pena comminata dalla legge, è quindi la falsità in documenti. Come menzionato in precedenza (cfr. supra consid. II.7.2.3), giu- sta l’art. 49 cpv. 1 CP, in caso di concorso di più reati la pena va aumentata in misura adeguata.

E. 7.8 Con riferimento alla falsità in documenti, oltre all’imputazione esaminata in que- sta sede (formulario A), vanno tenute in considerazione anche le altre imputazioni già confermate dal Tribunale federale. Come a giusta ragione indicato dall’istanza precedente, essendo i falsi documentali commessi dall’imputato strettamente collegati tra di loro, sia per il contesto fattuale in cui sono stati

- 67 - commessi, sia dal punto di vista materiale che temporale, si giustifica in concreto di valutare il reato di falsità in documenti nel suo insieme. Sotto il profilo oggettivo va considerato che egli ha falsificato tre fatture e un for- mulario A. Vero è che non si tratta di un ingente numero di documenti – conside- rando anche che sono stati commessi in un lasso di tempo di due anni (tra il 2012 e il 2013) – e che non traspare una spiccata volontà delittuosa. Egli ha tuttavia agito ripetutamente. Inoltre, a gravare sulla colpa dell’imputato è il suo ruolo di intermediario finanziario, con ampia esperienza professionale. Come evidenziato dalla Corte penale, in particolare per il formulario A, egli ha agito quale fiduciario e responsabile LRD di G. SA, falsificando in tale veste un documento destinato a un istituto bancario, approfittando della fiducia che la banca riponeva nel ge- store patrimoniale. La colpa dell’imputato è pertanto oggettivamente da conside- rare come già non più lieve. Stesso dicasi dal profilo soggettivo, egli ha infatti agito intenzionalmente, per fini prettamente egoistici, e meglio evitare un aggra- vio fiscale rispettivamente mantenere la clientela e ottenere guadagni. Egli ha agito in piena libertà decisionale, potendo senz’altro evitare la lesione, non tro- vandosi in una situazione d’emergenza o di tentazione. L’imputato ha quindi più volte liberamente deciso di agire in modo illegale, per arrecarsi un vantaggio. Alla luce di quanto precede questa Corte ritiene adeguata quale pena ipotetica di base una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere.

E. 7.9 Per quanto concerne l’inganno nei confronti dell’autorità, che riguarda due capi d’imputazione – il primo relativo a H3. e il secondo a B. –, contrariamente a quanto ritenuto dall’istanza precedente i due episodi sono da trattare singolar- mente e non nel loro insieme, essendo episodi ben distinti, occorsi a distanza di tempo l’uno dall’altro, e con un grado di coinvolgimento dell’imputato diverso, essendo in un caso unicamente complice.

E. 7.9.1 Con riferimento all’inganno relativo al permesso di dimora di H3. la colpa dell’im- putato è da considerare sia oggettivamente sia soggettivamente come lieve. Vero è che egli ha sfruttato la propria posizione di fiduciario e utilizzato documenti di facciata per consentire a H3. di ottenere il permesso. Tuttavia, come rettamente rilevato dall’istanza precedente, l’inganno è stato di fatto puramente formale, es- sendo l’interessato un cittadino italiano e avendo il permesso di soggiorno per i cittadini UE/AELS unicamente un valore dichiarativo. Egli ha agito in piena libertà decisionale e con il fine egoistico di mantenere il cliente, facilitandolo nell’otteni- mento del permesso di soggiorno. La sua energia criminale non risulta tuttavia particolarmente elevata. Alla luce di quanto precede questa Corte ritiene ade- guata per tale reato una pena ipotetica di 60 aliquote giornaliere. In virtù del

- 68 - principio dell’inasprimento si giustifica un aumento della pena di base di 30 ali- quote giornaliere.

E. 7.9.2 Per l’inganno nei confronti delle autorità relativo al permesso di dimora di B., si può sostanzialmente integralmente rinviare alle considerazioni esposte al consi- derando precedente. Tuttavia, per tale capo d’imputazione l’imputato è stato con- dannato quale complice. Giusta l’art. 25 CP chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto è punito con pena attenuata. Alla luce di ciò essendo in concreto l’imputato unicamente complice ed essendo la sua colpa sia oggettivamente che soggettivamente lieve, si ritiene adeguata una pena ipotetica di 30 aliquote giornaliere. La Corte d’appello ritiene quindi adeguato un inaspri- mento della pena di ulteriori 15 aliquote giornaliere.

E. 7.9.3 Tenuto conto di quanto precede, per il reato di inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 2 Lstr), la pena ipotetica di base va complessivamente inasprita di 45 aliquote giornaliere.

E. 7.10 Per la carente diligenza in operazioni finanziarie, sotto il punto di vista oggettivo, a gravare sulla colpa del qui imputato è il fatto che ha agito ripetutamente, effet- tuando nell’arco di praticamente un anno, molteplici operazioni finanziarie, vio- lando i propri doveri di diligenza. Da considerare è anche l’importante importo (oltre 1.5 milioni) che lui ha fatto rientrare in Svizzera. Oggettivamente la sua colpa è pertanto da ritenere grave. Anche soggettivamente la colpa dell’imputato è grave, avendo egli agito intenzionalmente, per scopi egoistici e – come per i reati precedenti – in piena libertà decisionale. Pure in questo caso egli ha ripetu- tamente liberamente deciso di agire in modo illegale. Come evidenziato dall’istanza precedente, considerando il sistema elaborato messo in atto con i vari trasferimenti, la volontà delittuosa e l’energia criminale dell’imputato è da ritenere di una certa importanza. La pena ipotetica per tale fattispecie è pertanto fissata in 270 aliquote giornaliere. In virtù del principio dell’inasprimento appare adeguato un aumento della pena di base di 180 aliquote giornaliere.

E. 7.11 Visto quanto sopra esposto entrano di principio in considerazione 465 aliquote giornaliere (240 + 45 + 180). Resta ora da esaminare se vi sono delle circostanze aggravanti e attenuanti legate all’autore.

E. 7.12 L’imputato, classe 1975, è laureato in economia politica presso l’Università di Basilea. Nel 2003, dopo avere lavorato per un periodo (dal 1999 al 2003) presso Banca AAAA., conseguendo anche dei diplomi post laurea, è tornato in Ticino, dove ha iniziato a lavorare alle dipendenze di G. SA, Chiasso, per poi costituire la I. SA (poi divenuta J. SA). La situazione sua personale è pressoché invariata rispetto a quella esposta in prima istanza, a cui si rinvia (cfr. sentenza SK.2022.2

- 69 - consid. VIII.8.1). Egli è sposato, ha tre figli di 15, 12 e 8 anni e lavora quale con- tabile presso M. SA a Chiasso. Nel frattempo, non è invece più impiegato di BBBB. AG di Zugo. Il suo patrimonio si compone principalmente di M. SA. Nel corso dell’interrogatorio ha confermato quanto indicato nel formulario sulla sua situazione personale e patrimoniale (CAR pag. 4.401.001-007), precisando di avere un salario annuo – e non mensile, come invece indicato nel formulario – di CHF 91'946.-- nonché ulteriori entrate di CHF 65'000.--, derivanti dai dividendi di M. SA, al netto dell’imposta preventiva. Ha inoltre precisato di avere anche un’en- trata per la sua quota del 50% dell’immobile di St. Moritz di CHF 8'000.-- annui. Per quanto concerne l’immobile di Chiasso ha invece indicato che la redditività negli ultimi anni è scesa moltissimo, e la sua quota potrebbe equivalere a CHF 10'000.--, ciò sarebbe all’incirca il suo 20% al netto dell’interesse pagato sull’ipoteca quota parte. Quali spese correnti mensili, per coprire il fabbisogno di tutta la famiglia, ha indicato un importo di CHF 6'500.--. Egli detiene poi risparmi per circa CHF 200'000.-- così come un terreno a Santo Domingo, il cui valore, stando alle dichiarazioni dell’imputato, potrebbe variare da CHF 0 a 150'000.--, a dipendenza dell’esito di una causa attualmente pendente nella Repubblica Do- minicana (CAR pag. 5.300.003 seg.). Dagli estratti dei casellari giudiziali svizzero e italiano non risultano precedenti penali (CAR pag. 4.401.013) e nemmeno risultano esservi a suo carico esecu- zioni o attestati di carenza beni (CRA pag. 4.401.010).

E. 7.13 Nel complesso, le circostanze legate all’imputato, quindi la vita anteriore, l’incen- suratezza, la sua reputazione così come la sua situazione personale sono in con- creto da valutare neutralmente e non impongono adeguamenti della pena. Anche il suo comportamento durante l’inchiesta è da valutare in modo neutro, essendosi mostrato si collaborativo con le autorità, dando seguito alle citazioni e rispon- dendo ai quesiti postigli, ma non in maniera rilevante tale da ammettere una ri- duzione della pena; ha infatti comunque sempre negato le imputazioni rimprove- rategli e non ha facilitato il procedimento penale (cfr. anche TF 6B_891/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 3.5.2, secondo cui anche in caso di confessione si può rinunciare a una riduzione della pena, se questa non ha facilitato il procedimento penale).

E. 7.14 Di particolare rilevanza è invece il lungo tempo trascorso dai fatti (art. 48 lett. e CP), il quale giustifica senz’altro un’attenuazione della pena. Giusta l'art. 48 lett. e CP, il giudice attenua la pena se quest'ultima ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona con- dotta. Questo motivo di attenuazione della pena procede dal medesimo principio alla base della prescrizione. Il tempo trascorso riduce la necessità di punire e dev'essere preso in considerazione anche ove la prescrizione non sia ancora

- 70 - estinta, se il reato è datato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta. Secondo la giurisprudenza questa condizione temporale è in ogni caso realizzata quando sono raggiunti i due terzi del termine di prescrizione dell'azione penale (DTF 140 IV 145 consid. 3.1; Mathys, op. cit., n. 340). I fatti qui imputati si sono svolti tra il 2011 e il 2013, nel frattempo sono quindi trascorsi oltre 10 anni. Come già rettamente indicato dai giudici di prime cure, per i due episodi di inganno nei confronti delle autorità – risalenti al febbraio 2011 rispettivamente al gennaio 2013 – si è nel frattempo ben oltre il termine di pre- scrizione di 7 anni. Anche per il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie

– i cui fatti per cui è stato condannato si sono svolti tra l’agosto 2012 e l’agosto 2013 – si è oltre il termine di prescrizione. Per quanto riguarda la falsità in docu- menti siamo invece nel frattempo per tutti i fatti oltre i 2/3 del termine di prescri- zione di 15 anni, risalendo i primi fatti imputatigli a luglio 2012 e gli ultimi a di- cembre 2013. In virtù di quanto precede, essendo non solo stati raggiunti i due terzi del termine di prescrizione per tutti i reati in esame, ma essendo – per una parte – addirittura oltre il termine di prescrizione, e avendo dall’epoca dei fatti l’imputato ha tenuto una buona condotta, si giustifica una considerevole attenua- zione della pena.

E. 7.15 Anche la violazione del principio di celerità comporta di regola una riduzione della pena (DTF 143 IV 373 consid. 1.4.1 e rinvii). L'art. 5 CPP e l'art. 29 cpv. 1 Cost. garantiscono a ognuno il diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole. Queste disposizioni consacrano il principio di celerità e proscrivono qualsiasi ri- tardo ingiustificato nel rendere delle decisioni. L'autorità viola questa garanzia ove non renda una decisione che le spetta entro il termine prescritto dalla legge o entro il termine che la natura e le circostanze del caso rendono ragionevole. La valutazione della durata ragionevole del procedimento sfugge a regole rigide (DTF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Nel procedimento, tempi morti sono inevitabili, l'autorità penale non potendo occuparsi costantemente di un solo e unico caso. Se nessuno dei singoli periodi di inattività appare in sé insostenibile, occorre va- lutare il procedimento nel suo complesso: periodi di intensa attività possono dun- que controbilanciare un accantonamento temporaneo del caso nell'ottica di trat- tarne altri. Il principio di celerità può essere disatteso anche in assenza di colpa delle autorità (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3; cfr. sul tutto sentenza del TF 6B_1450/2020 consid. 4.3.2). Laddove sono date le condizioni per applicare sia l'art. 48 lett. e CP sia il principio della celerità occorre tenere conto di entrambi i fattori di riduzione (sentenza del TF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006 consid. 2.2; Mathys, op. cit., n. 380). Questa Corte condivide innanzitutto la conclusione dell’istanza precedente che nella valutazione della durata del procedimento penale, ha considerato come

- 71 - inizio il momento in cui A. è divenuto imputato (aprile 2016), e non già il momento in cui era stato sentito quale persona informata sui fatti (dicembre 2014), come invece sostiene la difesa (CAR pag. 5.200.052 seg.). È infatti da quanto è diven- tato imputato che egli ha un reale interesse alla celerità del procedimento penale e a che la sua causa venga trattata entro un termine ragionevole, e non già prima. A giusta ragione i giudici di prime cure hanno mediamente attenuto la pena per la violazione del principio di celerità, intervenuta nelle more del ricorso dinnanzi al Tribunale federale – come rilevato dal Tribunale federale stesso (sentenza 6B_838/2018 consid. 6) – dove la causa è rimasta pendente per circa 3 anni e mezzo. Una più ampia riduzione, o addirittura un’esenzione dalla pena – come richiesto dalla difesa – non è invece giustificata. Invero, è la pendenza di 3 anni e mezzo dinnanzi al Tribunale federale – per cui è già stata considerata la viola- zione del principio di celerità – ad avere un impatto sulla durata complessiva del presente procedimento di ormai 8 anni, che non risulta eccessiva. Tale durata è infatti dovuta al fatto che inizialmente si trattava di un procedimento con più im- putati, con un legame con l’Italia, e che vi sono state più istanze di giudizio, da cui consegue un allungamento dei tempi della procedura. Va poi evidenziato che dal momento del rinvio da parte del Tribunale federale, il procedimento è stato abbastanza celere e non si ravvedono tempi morti atti a giustificare una maggiore riduzione. È infatti trascorso un anno e mezzo dalla sentenza di rinvio del Tribu- nale federale alla notifica del dispositivo da parte della Corte d’appello. Per la violazione del principio di celerità si giustifica quindi un’attenuazione media, come già ritenuto dai giudici di prime cure.

E. 7.16 Come detto la difesa ha poi in particolare contestato il mancato riconoscimento della sofferenza mediatica quale attenuante.

E. 7.16.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una “pre-condanna” da parte dei media, laddove conduca ad una lesione della personalità dell’autore, può ef- fettivamente essere considerata alla stregua di una circostanza attenuante (cfr. DTF 128 IV 97 consid. 3b; sentenza del TF 9X.1/1998 del 29 ottobre 1999 con- sid. 25b; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, 4a ed., 2019, n. 160 ad art. 47 CP). L’imputato è però tenuto a dimostrare in che misura l’eco mediatica abbia violato la presunzione di innocenza e arrecatogli un pregiudizio (sentenza del TF 6B_1385/2017 del 3 agosto 2018 consid. 2.5.2; MATHYS, Leitfaden Strafzumes- sung, 2a ed. 2019, n. 387 pag. 149). Non è sufficiente invocare una violazione della personalità dovuta a diverse notizie mediatiche uscite durante il procedi- mento (DTF 128 IV 97 consid. 3b; MATHYS, ibidem). La circostanza secondo la quale un caso penale venga riportato dai media, non implica necessariamente una riduzione della pena, anche se la mediatizzazione risulta intensa e sensa- zionale (sentenza del TF 6B_1385/2017 del 3 agosto 2018 consid. 2.5.2 con ri- ferimenti; MATHYS, ibidem). Oltre alla condanna anticipata di tipo mediatica, una

- 72 - mediatizzazione pervasiva, può pesare sull’imputato (e sulle persone a lui vicine) in misura superiore alla media. Anche questo aspetto potrebbe entrare in linea di conto per una riduzione della pena. Tuttavia, in un caso, l’Alta Corte ha ritenuto che, anche a voler considerare la presenza di un forte impatto sull’imputato e la sua famiglia, la pena sarebbe stata solo leggermente attenuata (MATHYS, op. cit.,

n. 388 pag. 149; DTF 128 IV 97 consid. 3b con riferimenti).

E. 7.16.2 Come già indicato dalla prima Corte, si dà atto che a fronte delle imputazioni inizialmente in esame, e meglio il riciclaggio di denaro proveniente da una cosca della ‘ndrangheta, vi è stato un importante riscontro mediatico per il presente procedimento penale. Si trattava infatti di un’importante inchiesta di mafia in cui

– fino al primo processo – era coinvolto anche B., coimputato del qui imputato, il quale è stato accusato e condannato per partecipazione all’organizzazione cri- minale di stampo mafioso. È innegabile che il tema della mafia/’ndrangheta è un tema presente, che attira l’interesse pubblico e dei media stessi, ed è quindi ine- vitabile che i media parlino di una fattispecie penale con una tale connotazione. Si rileva poi che, nonostante il procedimento si sia, a seguito del rinvio del Tribu- nale federale, ridimensionato, essendo l’accusa di riciclaggio di denaro uscita di scena, l’imputato è comunque – anche in questa sede – stato ritenuto colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie, per operazioni coinvolgenti B., H1. e H3., persone condannate per partecipazione a un’organizzazione di stampo mafioso. Oggettivo è poi che dei suoi clienti sono stati condannati per riciclaggio di denaro e partecipazione a un’organizzazione di stampo mafioso.

E. 7.16.3 La difesa, in prima istanza ha allegato tutta una serie di articoli concernenti il presente procedimento (cfr. TPF pag. 131.721.041–118) richiamati anche in que- sta sede e ha fatto valere che digitando il nome del qui imputato in relazione con “mafia”, “riciclaggio” e “’ndrangheta” emergerebbero innumerevoli risultati (CAR pag. 5.200.056 segg.). Ora, contrariamente a quanto sollevato dalla difesa (CAR pag. 5.200.058), la prima Corte si è confrontata con la documentazione prodotta dalla difesa, osservando sostanzialmente che alcuni articoli trattano della proble- matica della mafia in Svizzera in generale, senza riferimento né all’imputato né al caso di specie, mentre altri sono articoli di cronaca giudiziaria riferiti al presente procedimento penale che riportano quanto accaduto, ciò che non giustifica un’at- tenuazione della pena (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. VIII.10.2). Questa Corte non può che confermare le corrette osservazioni dei giudici di prime cure. Si tratta infatti di articoli di stampa intervenuti a ridosso del primo dibattimento, così come a seguito della prima condanna del qui imputato rispettivamente della decisione del Tribunale federale. In tal senso, i media hanno riportato i fatti imputati e la condanna del qui imputato decisa dalla Corte penale nel 2017 rispettivamente la susseguente assoluzione da parte dell’Alta Corte, la quale è vero, è stata anche

- 73 - criticata. Si tratta quindi di articoli di cronaca che riportano gli avvenimenti del procedimento penale. Non si può pertanto nella fattispecie parlare di una situa- zione di pre-condanna da parte dei media, avendo questi riportato i fatti e le de- cisioni prese. È all’ordine del giorno che la stampa riporti le decisioni prese dai tribunali penali, ciò ancor più se trattano temi di particolare interesse pubblico. Inoltre, per quanto concerne il numero di articoli che risultano inserendo il nome del qui imputato in internet legato a “mafia”, “riciclaggio” e “’ndrangheta”, bisogna comunque anche considerare che tra questi vi sono anche quelli facenti seguito alla decisione del Tribunale federale, che riportano quindi il proscioglimento dell’imputato dal riciclaggio di denaro. Come detto in precedenza è inoltre un fatto oggettivo che il qui imputato ha avuto delle relazioni professionali con persone legate alla mafia, anche se non consapevolmente. Vero è poi che in parte degli articoli di stampa prodotti l’imputato viene nominato con nome e cognome; va tuttavia rilevato che questi risultano essere praticamente tutti posteriori ai dibat- timenti pubblici e soprattutto alla sua partecipazione alla trasmissione PPP., a cui egli ha partecipato in prima persona, mettendoci la faccia, per presentare la pro- pria versione dei fatti. In questa sede la difesa ha messo un particolare accento sul servizio televisivo di PPP., a cui l’imputato si sarebbe trovato costretto a prendere parte, per difen- dersi. Ha prodotto una serie di e-mail scambiate con l’avv. GGGG. (CAR pag. 5.200.128-133, all. 11 all’arringa), in cui viene in particolare discusso come porsi in merito al servizio che PPP. intendeva fare sul caso in esame, e per cui è stato deciso di prenderne attivamente parte allo scopo di favorire una rappresen- tazione mediatica equa (CAR pag. 5.200.131). Sulla base di questo scambio di e-mail, è da ritenere che l’imputato ha comunque deciso di propria iniziativa di sottoporsi all’intervista, per raccontare la propria versione dei fatti. Egli non è stato costretto da nessuno a partecipare. Ciò non può nemmeno essere ritenuto per il fatto che PPP. volesse fare un servizio su tale caso, e che dei giornalisti lo abbiano cercato per intervistarlo. Da evidenziare è poi in particolare che nella propria e-mail l’avv. GGGG. indica che “[…] Va da sé che se, nonostante la no- stra disponibilità a interagire, PPP. realizzasse un servizio non conforme agli standard deontologico-legali, conserveremmo ogni possibilità di fare valere le no- stre ragioni (anche interdittivamente). […]” (CAR pag. 5.200.131). A seguito del proprio intervento a PPP., l’imputato non risulta avere intrapreso nulla, ciò a so- stegno del fatto che tale apparizione non è stata per lui lesiva a tal punto da volerlo interdire. Si rileva poi che ancora nel 2022 l’imputato ha rilasciato un’in- tervista sul caso (TPF pag. 131.721.093). Egli stesso si è quindi sottoposto a una certa esposizione mediatica. Da tali articoli prodotti dalla difesa non risulta che, e in che misura, questi abbiano violato il principio della presunzione di innocenza e lo abbiano pregiudicato, ciò

- 74 - che nemmeno viene meglio sostanziato dalla difesa. Nemmeno è poi stato solle- vato e comprovato che i resoconti dei media non erano oggettivi. Questi non rag- giungono quindi gli estremi per ammettere un’attenuazione della pena. Va evi- denziato che si tratta comunque di un’attenuante da ammettere eccezional- mente, in caso di una certa intensità, essendo naturale che un procedimento pe- nale porti con sé anche un determinato interesse mediatico. Il solo fatto che vi siano stati negli anni molteplici articoli in cui sono stati esposti i fatti imputati e i risvolti del procedimento penale non è sufficiente ai sensi della summenzionata giurisprudenza. Questa Corte sottolinea di non mettere in dubbio il fatto che il procedimento pe- nale possa avere avuto delle conseguenze importanti per l’imputato (e la sua famiglia), il quale si sarebbe in particolare trovato costretto a trasferirsi a Zugo, e sarebbe dovuto uscire da vari consigli di amministrazione. A tal proposito si os- serva che ogni procedimento penale comporta comunque carichi aggiuntivi, i quali possono tuttavia essere considerati come circostanze attenuanti solo se superiori alla media (cfr. WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n. 160 ad art. 47 CP e rinvii). Ciò che non è stato comprovato dall’imputato. Non è d’altronde fuori dal comune che un procedimento penale porti con sé altre conseguenze, soprattutto lavorative in caso di reati commessi in ambito professionale, come in concreto. Nella fattispecie non risulta quindi che la mediatizzazione raggiunga la soglia prevista dalla giurisprudenza per ammettere un’attenuazione della pena (cfr. su- pra consid. II.7.16.1). Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto non viene riconosciuta alcuna atte- nuazione della pena per la sofferenza mediatica.

E. 7.17 Alla luce di tutto quanto precede questa Corte ritiene adeguata una riduzione – per il lungo tempo trascorso e la violazione del principio di celerità – di comples- sive 225 aliquote giornaliere. Di conseguenza A. è condannato a una pena pe- cuniaria di 240 aliquote giornaliere.

E. 7.18 Giusta l’art. 34 cpv. 2 CP (nella versione in vigore sino al 1° gennaio 2018) un’ali- quota giornaliera ammonta al massimo a CHF 3'000.--. Il giudice ne fissa l’im- porto secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. Per quanto concerne l’ammontare dell’aliquota giornaliera, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che deve essere fissato par- tendo dal reddito dell’autore definito su scala giornaliera (DTF 134 IV 60 con- sid. 6). Rispetto a quanto ritenuto in prima istanza, secondo quanto indicato dall’imputato in questa sede, il suo reddito mensile è diminuito. Vi è stata infatti

- 75 - una diminuzione dello stipendio (da CHF 8'000.-- indicati in prima sede a CHF 7'600.--), così come dei dividendi (da 100'000.-- a CHF 65'000.--) e delle entrate relative agli immobili di St. Moritz e Chiasso. Per questi ultimi la prima Corte ha ritenuto un importo di CHF 5'200.-- mensili, in questa sede l’imputato ha invece dichiarato di guadagnare per l’immobile di St. Moritz CHF 8'000.-- mentre per quello di Chiasso CHF 10'000.-- annui. Sulla base delle entrate indicate dall’imputato (salario annuo di CHF 91'946, dividendi annui CHF 65'000; reddito anno immobile St. Moritz CHF 8'000, reddito annuo immobile Chiasso CHF 10'000) egli ha pertanto ora un reddito mensile di CHF 14'500.--. Da questi vanno dedotte le spese mensili per il fabbisogno della famiglia di CHF 6'500.--. In virtù di quanto precede è da ritenere adeguata un’aliquota giornaliera di CHF 270.-- cadauna.

E. 7.19 Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria se una pena senza condizionale non sembra necessaria per tratte- nere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni (art. 44 cpv. 1 CP). Nella presente fattispecie, tenuto conto della buona condotta dell’imputato dall’epoca dei fatti, da cui sono trascorsi parecchi anni, e del fatto che non ha precedenti penali, non vi è ragione alcuna di ritenere la sussistenza di una pro- gnosi negativa, e si giustifica pertanto di sospendere l’esecuzione della pena. All’imputato è impartito un periodo di prova di due anni, senz’altro sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della condizio- nale.

E. 7.20 Alla luce di tutto quanto precede l’imputato è condannato a una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere di CHF 270.-- cadauna. La pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di due anni.

E. 8 Misure, confische Con sentenza SK.2022.2 del 6 giugno 2023 la Corte penale ha ordinato il disse- questro della quota di comproprietà di 20/100 del fondo n. […] RFD di Chiasso, di spettanza dell’imputato; del 20% di spettanza del qui imputato, dei valori patri- moniali, presenti sulla relazione n. 15 intestata a B., all’imputato e a H3. presso NN. SA; del 30% di spettanza dell’imputato, dei valori patrimoniali presenti sulla relazione n. 11 intestata a E. Sagl preso NN. SA; e di eventuali ulteriori beni o valori patrimoniali a lui riconducibili (punto 6 del dispositivo).

- 76 - Come già detto, non essendo state impugnate in appello, tali misure sono cre- sciute in giudicato.

E. 9 Spese e indennità

E. 9.1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui pre- valgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 CPP). Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla li- quidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore (art. 428 cpv. 3 CPP).

Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento il calcolo delle spese procedurali, gli emolumenti, le spese ripetibili, le indennità per la difesa d’ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni (art. 73 cpv. 1 LOAP). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 73 cpv. 2 LOAP, cfr. art. 5 Regolamento del Tri- bunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF, RS 173.713.162]). Gli emolumenti variano da un minimo di CHF 200.-- fino a un massimo di CHF 100'000.-- per ognuna delle seguenti procedure: procedura preliminare, procedura di primo grado, pro- cedura di ricorso (art. 73 cpv. 3 LOAP; cfr. art. 6-7bis RSPPF). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di parteci- pazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest’ultima (art. 9 cpv. 1 RSPPF).

E. 9.2 Con la sentenza oggetto del presente gravame la Corte penale ha ridotto le spese a carico dell’imputato a CHF 7'500.-- per quanto attiene alle spese proce- durali cagionate nell’ambito della causa SK.2017.44. A copertura di queste spese, ha ordinato la compensazione con le pretese d’indennizzo riconosciute all’imputato (art. 442 cpv. 4 CPP).

- 77 -

Con riferimento al procedimento SK.2022.2, la prima Corte ha posto l’intero emo- lumento di giustizia di CHF 2'000.-- a carico della Confederazione, considerato che la causa era stata aperta a seguito di un rinvio dell’Alta Corte che ha accolto il ricorso dell’imputato.

Considerate le argomentazioni della Corte penale (cfr. consid. X.5 e 6 della sen- tenza impugnata), che appaiono pienamente fondate, e tenuto conto dell’esito della presente procedura, la decisione sulle spese stabilita in primo grado per i procedimenti SK.2017.44 e SK.2022.2 viene confermata. Non può essere mossa alcuna critica neppure alla decisione di compensare le spese procedurali del pro- cedimento SK.2017.44 con le pretese d’indennizzo riconosciute all’imputato, che viene anch’essa confermata. Infine, la decisione di porre a carico della Confede- razione le spese procedurali per il procedimento SK.2022.2, non essendo stata impugnata, deve considerarsi cresciuta in giudicato.

E. 9.3 Con riguardo agli oneri della presente procedura d’appello (tassa di giustizia e altri disborsi), valutato il grado di difficoltà come medio-basso, questa Corte ri- tiene adeguato un emolumento complessivo di CHF 4'000.--, da porre intera- mente a carico dell’imputato in ragione della sua soccombenza.

E. 10 Indennizzi

E. 10.1 Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, l’imputato, se pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, ha diritto al risar- cimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti pro- cedurali. Le disposizioni previste per la difesa d’ufficio si applicano pure al calcolo dell’in- dennità degli imputati assolti totalmente o parzialmente, alla difesa privata, non- ché all’accusatore privato che ha vinto una causa, del tutto o in parte, oppure a terzi ai sensi dell’articolo 434 CPP (art. 10 RSPPF). Le spese di patrocinio com- prendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche (art. 11 cpv. 1 RSPPF). L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta almeno a CHF 200.- e al massimo a CHF 300.- (art.

E. 10.2 Con riferimento alle procedure di primo grado SK.2017.44 e SK.2022.2, la prima Corte ha riconosciuto all’imputato, tenendo conto del suo grado di prosciogli- mento, l’importo di CHF 66'000.-- a titolo di indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) (cfr. consid. XI.8).

Nel corso dei dibattimenti d’appello, l’avv. Postizzi ha chiesto un aumento della tariffa oraria a CHF 300.--, motivando tale richiesta con la complessità del pro- cesso, “che ha richiesto una particolare attenzione, diligenza e accuratezza”. Egli ha inoltre contestato, in maniera generica, la decisione del giudice di non ricono- scere tutte le ore di lavoro fatte valere in prima istanza, dichiarando infine di non insistere su tale richiesta (CAR pag. 5.200.134 segg.).

Per quanto concerne la tariffa oraria riconosciuta, di CHF 230.--, è da confermare quanto ritenuto dai giudici di prime cure. Anche a mente di questa Corte la pro- cedura in questione non presenta una complessità tale da giustificare l’applica- zione di una tariffa oraria più alta rispetto a quella usuale di CHF 230.--. Da evi- denziare è infatti che a seguito del rinvio da parte del Tribunale federale il proce- dimento è divenuto persino meno complesso. Si osserva poi che per la fissazione delle spese procedurali è stata ritenuta una difficoltà medio-bassa (cfr. supra con- sid. II.9.3). A maggior ragione la tariffa oraria non può quindi essere aumentata per l’asserita complessità del caso. La difesa non fa inoltre nemmeno valere, e neanche si ravvedono, circostanze straordinarie atte a giustificare una tariffa ora- ria maggiore rispetto a quella riconosciuta per prassi.

Con riguardo al dispendio orario fatto valere, non sussistono motivi per disco- starsi dalla ponderata valutazione compiuta dalla Corte penale (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. XI.6 e XI.7). Si osserva inoltre che, in questa sede, il difensore si è limitato a manifestare genericamente il proprio disappunto, senza tuttavia presentare una più precisa e motivata contestazione delle conclusioni esposte dei giudici di prime cure. Ragion per cui non è necessario esaminare oltre tale questione.

La retribuzione di CHF 66'000.-- per le procedure di prima istanza SK.2017.44 e SK.2022.2, visto anche l’esito della presente procedura, viene quindi confermata.

- 79 -

E. 10.3 Considerata la soccombenza dell’imputato nella presente procedura d’appello, la sua richiesta d’indennità (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) presentata nel corso dei dibattimenti d’appello (CAR pag. 5.200.134 e segg.) viene respinta.

- 80 - La Corte d’appello pronuncia: I. Accertamento della crescita in giudicato della sentenza di prima istanza

La sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2022.2 del 6 giugno 2023 è cresciuta in giudicato come segue: 1. A. è assolto dai capi d’accusa 1.2.1.1, 1.2.1.2.1-1.2.1.2.5, 1.2.1.2.14, 1.2.1.2.17, 1.2.1.2.21, 1.2.1.2.23, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.26, 1.2.1.2.27, 1.2.2.4-1.2.2.6. 2. A. è riconosciuto autore colpevole di:

E. 12 cpv. 1 RSPPF). Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi nei limiti degli importi massimi previsti dalla legge (cfr. art. 13 RSPPF). L’imposta sul va- lore aggiunto (IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Nei casi di difficoltà ordinaria (in assenza di circostanze straordinarie), l’indennità oraria degli avvocati ammonta, secondo la prassi costante della Corte penale e della Corte d'appello del TPF, a CHF 230.-- per la causa, nonché a

- 78 - CHF 200.-- all’ora per le trasferte e i tempi d’attesa (cfr. decisioni del TPF BB.2019.45 del 18.09.2019 consid. 3.1 e SK.2018.47 del 26.04.2019 consid. 6.1, entrambe con riferimenti; cfr. anche DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2).

Dispositiv
  1. Le spese della procedura d’appello (tassa di giustizia e altri disborsi), consi- stenti in complessivi CHF 4'000.--, sono poste a carico di A.
  2. La pretesa di A. a titolo di indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) per la presente procedura d’appello è respinta. - 82 - IV. Comunicazione Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti in forma scritta. La sentenza motivata per iscritto verrà notificata alle parti in un secondo tempo.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 17 giugno 2024 Corte d’appello Composizione

Giudici Maurizio Albisetti Bernasconi, Presidente del Collegio giudicante, Katharina Giovannone-Hofmann e Andrea Ermotti, Cancelliera Chiara Rossi Parti

A., nato il […], attinente di […], difeso dall'avv. di fidu- cia Mario Postizzi, appellante / imputato contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappre- sentato dai Procuratori federali Stefano Herold e Davide Francesconi

appellato / pubblica accusa

Oggetto

Appello (parziale) del 2 gennaio 2024 contro la sen- tenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2022.2 del 6 giugno 2023

Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, infrazione alla legge federale sugli stranieri, falsità in documenti

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: CA.2023.28

- 2 - Fatti: A. Cronistoria del processo e sentenza di primo grado A.1 Con decisione del 17 dicembre 2014, il Mistero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un’istruzione penale nei confronti di B. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (MPC pag. 01.01.0001). Il procedimento è stato condotto sub SV.14.1675-REZ. Il procedimento penale traeva origine dall’operazione denominata “C.” condotta dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Milano, che aveva portato all’arresto, in data 16 dicembre 2014, di numerose persone in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano il 5 dicembre 2014 (MPC pag. 03.01.001). A.2 In data 28 aprile 2016, il procedimento penale è stato esteso anche nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP, falsità in documenti giusta l’art. 251 n. 1 CP, nonché infrazione alla Legge fede- rale sugli stranieri, nello specifico, inganno alle autorità ex art. 118 cpv. 1 LStr, come pure nei confronti di D. per falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e riciclag- gio di denaro (art. 305bis n. 1 CP; MPC pag. 01.01.0002 segg.). In seguito, il 28 dicembre 2016, il MPC ha esteso il procedimento penale nei con- fronti di B. pure per titolo di infrazione alla Legge federale sugli stranieri, in parti- colare per titolo di inganno nei confronti delle autorità giusta l’art. 118 cpv. 1 LStr (MPC pag. 01.01.0007 seg.). A.3 Con atto d’accusa del 25 agosto 2017, il MPC ha promosso l’accusa dinanzi alla Corte penale del Tribunale federale (in seguito: TPF) nei confronti dei tre imputati per tutte le ipotesi di reato formulate a loro carico (inc. SK.2017.44, TPF pag. 129.100.001 segg.). In particolare, A. è stato rinviato a giudizio per riciclag- gio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP; capo d’accusa n. 1.2.1 e sottopunti), falsità in documenti e istigazione alla falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP e art. 24 cpv. 1 CP in relazione con l’art. 251 n. 1 CP; capo d’accusa n. 1.2.2 e sottopunti), così come per infrazione alla Legge federale sugli stranieri, inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr; capo d’accusa n. 1.2.3 e sotto- punti). A.4 Durante i pubblici dibattimenti (SK.2017.44), la Corte penale del TPF (in seguito: Corte penale) ha informato le parti di riservarsi, ex art. 344 CPP, di considerare alcuni rimproveri di cui al capo d’accusa 1.2.1 (riciclaggio di denaro aggravato) e

- 3 - 1.2.2 (falsità in documenti) nei confronti di A., nell’ottica dell’ipotesi di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP (inc. SK.2017.44, TPF pag. 129.920.014). A.5 Con sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017 (in seguito: sentenza SK.2017.44) la Corte penale ha riconosciuto A. autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato in relazione a 18 dei 28 relativi capi d’accusa (e meglio capi d’accusa da 1.2.1.2.6 a 12.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27), di ripetuta falsità in documenti in relazione a 4 dei 7 relativi capi d’accusa (e meglio capi d’accusa da 1.2.2.1 a 1.2.2.3 e 1.2.2.7), e di ripetuto inganno nei confronti delle autorità ex art. 118 cpv. 1 LStr (capo d’accusa 1.2.3 e sottocapi 1.2.3.1 e 1.2.3.2). Lo ha, invece, prosciolto dai restanti capi d’imputazione. A. è stato condannato a una pena detentiva di tre anni, nonché a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 420.– ca- dauna, entrambe parzialmente sospese condizionalmente in ragione, rispettiva- mente di 30 mesi e di 150 aliquote giornaliere, per un periodo di prova di due anni. Nei suoi confronti sono state pronunciate delle confische di valori patrimo- niali. Egli è stato condannato a un risarcimento equivalente in favore della Con- federazione di CHF 183'214.--, a garanzia del quale è stato mantenuto il seque- stro del 30% di spettanza di A. dei valori presenti sulla relazione bancaria inte- stata a E. Sagl. A. è stato infine condannato al pagamento delle spese procedu- rali in ragione di CHF 10'000.--, mentre le sue pretese di indennizzo sono state accolte in ragione di CHF 32'600.-- (inc. SK.2017.44, TPF pag. 129.970.010- 121). Con medesimo giudizio, la Corte penale ha riconosciuto B. autore colpevole di partecipazione a un’organizzazione criminale, di ripetuto riciclaggio di denaro, nonché di ripetuto inganno nei confronti delle autorità, condannandolo a una pena detentiva di cinque anni e sei mesi (dedotto il carcere preventivo sofferto). B. non ha impugnato la sentenza emanata nei suoi confronti, che è quindi dive- nuta definitiva (inc. SK.2017.44, TPF pag. 129.992.001). A.6 Contro la summenzionata sentenza A. ha invece interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale, impugnando i capi d’accusa per i quali è stato con- dannato. Con sentenza 6B_838/2018 del 13 gennaio 2022 (in seguito: sentenza 6B_838/2018) l’Alta Corte ha parzialmente accolto il gravame, annullando la sen- tenza impugnata e disponendo il rinvio della causa alla Corte penale affinché venisse esaminato il capo d’accusa 1.2.1 (riciclaggio di denaro aggravato) sotto il profilo dell’ipotesi di reato di carente diligenza in operazioni finanziare e diritto di comunicazione (art. 305ter CP) e, inoltre, affinché venissero effettuati gli ulte- riori necessari accertamenti in relazione ai capi d’imputazione 1.2.2.7 (falsità in documenti) e 1.2.3.1 (inganno nei confronti delle autorità) e venisse resa una

- 4 - nuova decisione. Parimenti, il Tribunale federale ha annullato anche i punti della sentenza impugnata concernenti le pene e le misure pronunciate, nonché quelli riferiti a spese e indennizzi (TPF pag. 131.100.001 segg.). A.7 A seguito del rinvio da parte del Tribunale federale, la Corte penale ha aperto un nuovo procedimento, rubricato sub SK.2022.2. In occasione dell’udienza preliminare, tenutasi il 17 maggio 2022 (TPF pag. 131.710.001 segg.), la Direzione del procedimento ha informato le parti in merito al perimetro oggetto del procedimento penale a seguito della sentenza di rinvio dell’Alta Corte. In particolare, la Presidente del Collegio ha chiesto alle parti se concordavano sul fatto che, con riferimento al capo d’accusa 1.2.1 (riciclaggio di denaro aggravato), l’oggetto del presente procedimento (ovvero esame dell’ipotesi di reato di cui all’art. 305ter CP) concerneva i capi d’accusa da 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27. Mentre per i reati di falsità in documenti e di inganno nei confronti delle autorità, i capi d’accusa interessati erano, rispettivamente, il

n. 1.2.2.7 e il n. 1.2.3.1, di cui all’atto d’accusa di data 25 agosto 2017. Sia il MPC, sia la difesa hanno concordato con quanto esposto dalla Presidente.

In data 8 febbraio 2023, la Direzione del procedimento ha informato le parti che, richiamato quanto ritenuto dal Tribunale federale nella sentenza di rinvio 6B_838/2018 del 13 gennaio 2022 al considerando 5.2.3, in applicazione dell’art. 344 CPP, la Corte, per quanto attiene al capo d’accusa 1.2.3.1 (infra- zione alla Legge federale sugli stranieri, inganno nei confronti della autorità), lad- dove il pubblico ministero indicava il reato commesso in correità, avrebbe esami- nato la fattispecie anche sotto il profilo della complicità ai sensi dell’art. 25 CP (TPF pag. 131.400.018). A.8 Mediante sentenza SK.2022.2 del 6 giugno 2023 (TPF pag. 131.930.001-130), la Corte penale ha assolto A. dai capi d’accusa n. 1.2.1.1, 1.2.1.2.1-1.2.1.2.5, 1.2.1.2.14, 1.2.1.2.17, 1.2.1.2.21, 1.2.1.2.23, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.26, 1.2.1.2.27, 1.2.2.4-1.2.2.6 (dispositivo n. 1). Mentre lo ha riconosciuto autore colpevole di: carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP), in relazione ai capi d’accusa n. 1.2.1.2.6-1.2.1.2.13, 1.2.1.2.15-1.2.1.2.16, 1.2.1.2.18-1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.25 (dispositivo n. 2.1); ripetuta falsità in documenti (art. 251

n. 1 CP), in relazione ai capi d’accusa 1.2.2.1-1.2.2.3 e 1.2.2.7 (dispositivo

n. 2.2); e ripetuto inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr), in relazione ai capi d’accusa 1.2.3.1 (in complicità ex art. 25 CP) e 1.2.3.2 (disposi- tivo n. 2.3). Ha quindi condannato l’imputato a una pena pecuniaria di 270 ali- quote giornaliere, di fr. 310.– cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (dispositivo n. 3). A. è inoltre stato condannato al pagamento

- 5 - delle spese procedurali in ragione di fr. 7’500.–, in relazione al procedimento SK.2017.44, a copertura di tali spese è stata ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo riconosciutegli (dispositivo n. 4.1). Le spese procedurali per il procedimento SK.2022.2 sono invece state poste a carico della Confederazione (dispositivo n. 4.2). Le pretese a titolo di indennizzo sono state accolte in ragione di fr. 66'000.– (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), da dedursi eventuali anticipi già versati (dispositivo n. 5). La Corte penale ha infine ordinato il dissequestro di: quota di comproprietà di 20/100 del fondo n. […] RFD di Chiasso, di spettanza di A. (di- spositivo n. 6.1); 20%, di spettanza di A., dei valori patrimoniali, presenti sulla relazione n. 15 intestata a B., A. e H3. presso NN. SA (dispositivo n. 6.2); 30%, di spettanza di A., dei valori patrimoniali presenti sulla relazione n. 11 intestata a E. Sagl presso NN. SA (dispositivo n. 6.3); così come di eventuali ulteriori beni o valori patrimoniali a lui riconducibili (dispositivo n. 6.4). A.9 Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 6 giu- gno 2023, con succinta motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP e con- segna alle parti del relativo dispositivo (TPF pag. 131.720.015 seg.).

A.10 In data 15 giugno 2023, la difesa ha presentato annuncio d’appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP contro la summenzionata sentenza (TPF pag. 131.940.002). B. Procedura di appello B.1 A seguito della notificazione della sentenza motivata, avvenuta in data 13 dicem- bre 2023, è pervenuta alla Corte d’appello del TPF (in seguito: Corte d’appello), in data 2 gennaio 2024, la dichiarazione d’appello dell’imputato (CAR pag. 1.100.134). B.2 A. (in seguito anche: imputato) ha postulato le seguenti conclusioni (CAR pag. 1.100.134): Sono impugnati i punti 2.1 / 2.2 / 2.3 / 3 / 4.1 / 5 del dispositivo della citata sentenza, con richiesta di annullamento degli stessi. Disposti gli annullamenti appena postulati, si chiede a questa lodevole Corte di appello di (a) assolvere l’imputato dai reati di cui ai punti 2.1 / 2.2 / 2.3; (b) commisurare la pena, con riferimento al punto 3, alla luce delle sole condanne confermate dall’alto Tribunale federale; (c) prescindere dall’accollo delle spese procedurali all’imputato con richiamo al punto 4;

- 6 - (d) accogliere integralmente le pretese d’indennizzo in ordine al punto 5; (e) assegnare l’indennità e le ripetibili in sede di appello. B.3 Con scritto del 12 marzo 2024 le parti sono state invitate a presentare le proprie istanze probatorie e comunicare le eventuali questioni pregiudiziali. È inoltre stata ordinata l’acquisizione agli atti dell’estratto dell’ufficio esecuzioni e fallimenti, del casellario giudiziale svizzero come pure della documentazione fiscale (dichiara- zioni d’imposta, decisioni di tassazione e formulario sulla situazione finanziaria e personale) relativa all’imputato (CAR pag. 4.200.001 seg.). B.4 Con istanza probatoria del 4 aprile 2024 la difesa ha chiesto di sentire quali te- stimoni F., con riferimento all’imputazione 1.2.3.1, e QQ., commercialista di B. (CAR pag. 4.200.005). B.5 Con decreto sulle prove del 17 aprile 2024, il Presidente del Collegio giudicante ha respinto entrambe le istanze probatorie presentate dalla difesa (CAR pag. 4.200.007 seg.). B.6 I pubblici dibattimenti d’appello si sono svolti dal 22 al 23 maggio 2024 a Bellin- zona in presenza dell’imputato e del MPC. Nel corso dei dibattimenti è stato sen- tito l’imputato (CAR pag. 5.300.001 segg.). La difesa ha innanzitutto ripresentato l’istanza probatoria già rigettata in fase predibattimentale, chiedendo di sentire quali testimoni F. e QQ., richiesta a cui il MPC si è opposto e che è stata respinta dalla Corte d’appello (CAR pag. 5.100.003 seg.). Con la propria arringa, la difesa ha quindi formulato le seguenti conclusioni (CAR pag. 5.100.015; CAR pag. 5.200.064 seg.): In via principale l’assoluzione di A. da tutti i reati, salvo quelli già considerati dal Tri- bunale federale, e di prescindere da ogni pena a fronte della violazione del principio di celerità, del lungo tempo trascorso e della mediatizzazione, oppure in applicazione dell’art. 52 CP. In via subordinata, anche nella denegata ipotesi di conferma della condanna per il reato di falsità in documenti avente per oggetto il formulario A, nonché per la violazione deIl’art. 305ter CP, la difesa chiede – per gli stessi motivi di cui sopra – di prescindere da ogni pena. Il MPC ha dal canto postulato quanto segue (CAR pag. 5.200.017; CAR pag. 5.200.169 seg.):

- 7 - La conferma della condanna di A. per tutti i capi d’accusa per cui è stato riconosciuto colpevole con sentenza SK.2022.2 del 6 giugno 2023, e meglio:

• per carente diligenza in operazioni finanziarie giusta l’art. 305ter cpv. 1 CP in rela- zione ai capi d’accusa da 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.13, 1.2.1.2.15 e 1.2.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22 e 1.2.1.2.25.

• per ripetuta falsità in documenti giusta l’art. 251 n. 1 CP in relazione al capo d’ac- cusa 1.2.2.7.

• per ripetuto inganno nei confronti delle autorità giusta l’art. 118 cpv. 1 LStr in rela- zione al capo d’accusa 1.2.3.1 (nella forma della complicità ex art. 25 CP). La conferma della pena a cui A. è stato condannato dalla Corte penale del TPF con la sentenza SK.2022.22, ossia la pena pecuniaria di 270 aliquote giornaliere di CHF 310.-- cadauna sospesa condizionalmente per due anni. La conferma della messa a carico di A. delle spese procedurali per l’importo di CHF 7’500.--, come pure la compensazione con le pretese d’indennizzo riconosciute a quest’ultimo. La messa a carico di A. anche delle spese della presente procedura d’appello e che l’indennizzo riconosciuto a A. venga limitato a quanto la Corte penale gli ha già rico- nosciuto, ossia CHF 66’000.--, ritenuto che l’appello va respinto e pertanto nessun ulteriore indennizzo deve essergli riconosciuto. B.7 Il dispositivo della sentenza è stato notificato per scritto alle parti in data 17 giu- gno 2024. La Corte d’appello considera in diritto: I. Considerazioni di diritto formale 1. Ricevibilità dell’appello 1.1 Sia l’annuncio d’appello sia la dichiarazione d’appello sono stati presentati tem- pestivamente ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 e 3 CPP. L’appello è stato presentato contro la sentenza della Corte penale SK.2022.2 del 6 giugno 2023 che pone fine al procedimento (art. 398 cpv. 1 CPP). 1.2 Il qui imputato è stato riconosciuto autore colpevole di carente diligenza in ope- razioni finanziarie, ripetuta falsità in documenti e ripetuto inganno nei confronti della autorità, ed è stato condannato a una pena pecuniaria di 270 aliquote gior- naliere di CHF 310.-- cadauna. Quale imputato egli è toccato dalla decisione e

- 8 - ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa, ed è pertanto legittimato a ricorrere (art. 104 cpv. 1 lett. b, art. 111 cpv. 1 e art. 382 cpv. 1 CPP). 1.3 Per quanto concerne la competenza federale – come già indicato dall’istanza precedente (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. II.1) – nulla è mai stato eccepito al riguardo e, tenuto anche conto della giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 133 IV 235 consid. 7.1), questa Corte non ha motivo di mettere in discus- sione la propria competenza. 1.4 La Corte d’appello, nella composizione di tre giudici, è competente per giudicare l’appello dell’imputato (art. 21 cpv. 1 lett. a CPP; art. 3 lett. c, art. 38a e art. 38b della Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione [LOAP; RS 173.71]). 1.5 Tenuto conto di quanto precede si può entrare nel merito dell’appello presentato dall’imputato, adempiendo questo tutti i presupposti processuali e non essendovi impedimenti a procedere. 2. Oggetto della procedura 2.1 Perimetro fissato dalla sentenza di rinvio del Tribunale Federale 2.1.1 Innanzitutto, si evidenzia che la sentenza oggetto del presente gravame fa se- guito a una decisione di rinvio da parte del Tribunale federale. L'autorità che si occupa del nuovo giudizio giusta l'art. 107 cpv. 2 LTF è vincolata dalle conside- razioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza cassatoria, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (DTF 135 III 334 con- sid. 2.1). A causa dell’effetto vincolante delle decisioni di rinvio, sia il tribunale destinatario del rinvio che le parti non possono ancorare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o non riportate affatto nei considerandi (DTF 143 IV 214 consid. 5.3.3 con rinvii). Questa giurisprudenza si basa sul principio che, in linea di massima, il procedimento penale si conclude con la sentenza dell’istanza cantonale superiore (DTF 117 IV 97 consid. 4a con rinvii). Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti og- getto della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (sentenza del TF 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 1.2 con rinvii). Se l’Alta Corte accoglie il ricorso e rinvia la causa all’istanza inferiore per nuovo giudizio, in virtù del diritto federale, quest’ultima può trattare unicamente i punti della sentenza che sono stati cassati dal Tribunale federale. Le altre parti della sentenza permangono e devono essere

- 9 - riprese nella nuova decisione. A tal proposito, è decisiva la portata materiale della decisione dell’Alta Corte. La motivazione della sentenza di rinvio fissa il quadro della nuova fattispecie, come pure quello della nuova sussunzione giuridica (DTF 135 III 334 consid. 2; sentenza del TF 6B_1347/2016 del 12 febbraio 2018 consid. 1). 2.1.2 Con decisione del 29 dicembre 2017 la Corte penale aveva parzialmente assolto A. dall’accusa di riciclaggio di denaro aggravato, e meglio dai capi d’accusa

n. 1.2.1.1, 1.2.1.2.1-1.2.1.2.5, 1.2.1.2.17, 1.2.1.2.21, 1.2.1.2.23, 1.2.1.2.26, così come per la falsità in documenti di cui ai capi d’accusa n. 1.2.2.4-1.2.2.6. Egli era invece stato condannato per riciclaggio di denaro in relazione ai capi d’accusa da 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27; per ripetuta falsità in documenti in relazione ai capi d’ac- cusa da 1.2.2.1 a 1.2.2.3 e 1.2.2.7, nonché per ripetuto inganno nei confronti delle autorità ex art. 118 cpv. 1 Lstr, con riferimento ai capi d’accusa 1.2.3.1 e 1.2.3.2 (inc. SK.2017.44, TPF pag. 129.970.115 seg.). 2.1.3 A seguito del ricorso presentato dal qui imputato – con cui ha sostanzialmente contestato la propria condanna – il Tribunale federale ha annullato la summen- zionata decisione, rinviando il caso alla Corte penale per nuova decisione. Og- getto del rinvio è innanzitutto stata la condanna per riciclaggio di denaro aggra- vato (capi d’accusa da 1.2.1.2.6 a 12.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27), da esaminare sotto il profilo dell’art. 305ter CP (sentenza del TF 6B_838/2018 del 13 gennaio 2022 con- sid. 3.3.3). Per la falsità in documenti il Tribunale federale ha rinviato il caso con riferimento al capo d’accusa 1.2.2.7 (sentenza del TF 6B_838/2018 consid. 4.3), per il resto (capi d’accusa 1.2.2.1-1.2.2.3) la sentenza della Corte penale è stata confermata (sentenza del TF 6B_838/2018 consid. 4.2.2 in fine). Oggetto di rinvio da parte dell’Alta Corte è infine stata la condanna per inganno nei confronti delle autorità con riferimento al capo d’accusa n. 1.2.3.1 (sentenza del TF 6B_838/2018 consid. 5.2.3), la condanna riferita al capo d’accusa n. 1.2.3.2 è invece stata confermata (sentenza del TF 6B_838/2018 consid. 5.3.3). Non og- getto di impugnazione dinnanzi all’Alta Corte e pertanto definitiva, è invece l’as- soluzione di A. dai capi d’accusa n. 1.2.1.1, 1.2.1.2.1-1.2.1.2.5, 1.2.1.2.17, 1.2.1.2.21, 1.2.1.2.23, 1.2.1.2.26, 1.2.2.4-1.2.2.6. 2.1.4 A fronte del rinvio da parte del Tribunale federale, con la decisione qui impugnata la Corte penale, oltre a confermare le assoluzioni già pronunciate nel 2017 – non oggetto di ricorso al Tribunale federale – ha assolto A. anche dai capi d’accusa

n. 1.2.1.2.14, 1.2.1.2.24 e 1.2.1.2.27 (sentenza SK.2022.2 dispositivo n. 1). L’im- putato è invece stato condannato per: carente diligenza in operazioni finanziarie in relazione ai capi d’accusa n. 1.2.1.2.6-12.1.2.13, 1.2.1.2.15-1.2.1.2.16,

- 10 - 1.2.1.2.18-1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.25 (sentenza SK.2022.2 dispositivo

n. 2.1); ripetuta falsità in documenti in relazione ai capi d’accusa n. 1.2.2.1- 1.2.2.3 – condanna già confermata dal Tribunale federale, e non oggetto di rinvio

– e 1.2.2.7 (sentenza SK.2022.2 dispositivo n. 2.2); nonché per ripetuto inganno nei confronti delle autorità, in relazione ai capi d’accusa n. 1.2.3.1 (in complicità) e 1.2.3.2, condanna quest’ultima confermata dal Tribunale federale e non oggetto del rinvio (sentenza SK.2022.2 dispositivo n. 2.3). La Corte penale ha quindi con- dannato l’imputato a una pena pecuniaria di 270 aliquote giornaliere di CHF 310.-

- cadauna (sentenza SK.2022.2 dispositivo n. 3) e al pagamento delle spese pro- cedurali in relazione al procedimento SK.2017.44 in ragione di CHF 7'500.-- (sen- tenza SK.2022.2 dispositivo n. 4.1). Le spese procedurali per il procedimento SK.2022.2 sono invece state poste a carico della Confederazione (sentenza SK.2022.2 dispositivo 4.2). La prima Corte ha poi riconosciuto la pretesa del qui imputato a titolo di indennizzo in ragione di CHF 66'000.-- e ha ordinato il disse- questro dei valori patrimoniali sequestrati riconducibili a A. (sentenza SK.2022.2 dispositivi n. 5 e 6). 2.2 Oggetto della procedura d’appello e potere cognitivo della Corte d’appello (divieto della reformatio in peius) 2.2.1 Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate; la giurisdizione di se- conda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (DTF 141 IV 244 consid. 1.3.3; 147 IV 409 consid. 5.3; sentenza del TF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1; BÄHLER, op. cit., n. 1 ad art. 398 CPP; ZIMMERLIN, Kommentar zum Schweizeri- schen Strafprozessordnung, 3a ed. 2020, n. 14 seg. ad art. 398 CPP). 2.2.2 In sede di appello l’imputato ha contestato la propria condanna, ad eccezione di quelle già considerate dal Tribunale federale. Egli ha quindi contestato anche la pena, la messa a suo carico delle spese procedurali del procedimento SK.2017.44 e l’indennizzo riconosciutogli. Tali impugnazioni delimitano l’oggetto della presente procedura d’appello (cfr. art. 404 cpv. 1 CPP). Da ciò deriva la cognizione del giudice, limitata nel

- 11 - caso concreto anche dal divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP), avendo presentato appello unicamente l’imputato. 2.2.3 Non contestati, e di conseguenza cresciuti in giudicato (DTF 147 IV 167 con- sid. 1.2 e rinvii), rispettivamente già divenuti definitivi in virtù della sentenza del Tribunale federale, sono pertanto i dispositivi della sentenza SK.2022.2 del 6 giu- gno 2023 n. 1 (assoluzione), 2.2 (limitatamente alla condanna per falsità in do- cumenti in relazione ai capi d’accusa 1.2.2.1-1.2.2.3); 2.3 (limitatamente alla con- danna per inganno nei confronti delle autorità in relazione al capo d’accusa 1.2.3.2); n. 4.2 (spese procedurali del procedimento SK.2022.2); n. 6 (disseque- stro). 3. Diritto applicabile In merito al diritto applicabile, questa Corte rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto rettamente esposto al consid. II.2 dai giudici di prime cure, secondo cui alla pre- sente fattispecie deve essere applicato il diritto vigente all’epoca dei fatti, non essendo il nuovo diritto più favorevole rispetto a quello previgente, ciò che vale anche per il regime sanzionatorio (sentenza SK.2022.2 consid. II.2 e VIII.2). 4. Prescrizione Anche in merito alla prescrizione si rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto esposto al consid. II.3 dalla prima istanza, secondo cui alla data della pronuncia della prima sentenza della Corte penale (SK.2017.44) non era intervenuta la prescri- zione per nessuno dei reati in esame. 5. Istanze probatorie 5.1 La difesa ha richiesto, quali istanze probatorie, di sentire F. e QQ. in qualità di testimoni. A suo avviso la prima avrebbe potuto riferire in merito all’imputazione

n. 1.2.3.1 (inganno nei confronti delle autorità), che rimprovera all’imputato di avere fornito dati falsi nella domanda di rilascio del permesso di dimora di B., indicando falsamente che quest’ultimo risiedeva presso l’abitazione a W. ricon- ducibile alla signora F. e al di lei allora marito. Anche non avendo firmato il con- tratto di locazione, la teste sarebbe importante per indicare che vi sono stati degli incontri con B. a W., nei quali avrebbe preso visione dello spazio abitativo, e avrebbe discusso del contratto di locazione. Il secondo invece è il commercialista di B., e avrebbe potuto riferire in merito ai crediti che vantava quest’ultimo verso terzi e che non poteva incassare in Italia per motivi fiscali. Un accertamento fon- damentale indicato dal Tribunale federale, riferito alla stesura del formulario A, sarebbe quello di capire la posizione dell’imputato e i suoi convincimenti. L’audi- zione sarebbe utile in tal senso, avendo QQ. partecipato a una riunione

- 12 - importante, nella quale si sarebbero discusse diverse cose, tra cui anche il cre- dito che B. aveva nei confronti di H4. (CAR pag. 4.200.005; CAR pag. 5.100.003 e 005). 5.2 Già in fase predibattimentale e in seguito anche nel corso del dibattimento tali istanze probatorie sono state respinte. Queste sono infatti state ritenute super- flue, in quanto F. – cognata del qui imputato – non avrebbe potuto apportare nulla di rilevante e di utile per far luce sulla fattispecie, disponendo la Corte comunque già delle deposizioni dell’imputato e interrogandolo di nuovo approfonditamente su questo punto. Come già menzionato nel decreto sulle prove si osserva poi che F. non risulta nemmeno firmataria del contratto di locazione della camera affittata a B. Da evidenziare è inoltre che, come già indicato dal MPC e dall’istanza pre- cedente, l’audizione della cognata è stata chiesta per la prima volta nel corso del procedimento di rinvio, quindi a distanza di anni dai fatti (cfr. TPF pag. 131.255.001 seg.). Per quanto concerne QQ. invece, è stato ritenuto che egli non potesse portare elementi rilevanti con riferimento ai presunti crediti van- tati da B. verso terzi, avendo unicamente funto da persona di collegamento fra B. e A. e non essendo stato il commercialista e fiscalista di B. negli anni prece- denti. Inoltre, l’imputato sarebbe comunque ancora stato interrogato anche in merito alla discussione relativa al credito (CAR pag. 4.200.007 seg.; CAR pag. 5.100.006). 6. Ne bis in idem e principio accusatorio e di legalità 6.1 La difesa, dapprima in sede di arringa davanti alla Corte penale (TPF pag. 131.721.205) e in seguito anche davanti alla Corte di appello (CAR pag. 5.200.019-022), ha sollevato la violazione del principio accusatorio e del principio di legalità, che toccano aspetti di diritto costituzionale segnatamente con riferimento al diritto di essere sentito. In particolare, a mente della difesa, l’atto d’accusa sarebbe carente in relazione alla funzione delimitante, visto che l’ele- mento nucleare dell’art. 305ter CP è caratterizzato dalla violazione del dovere di diligenza il quale, però, non è trattato né delineato nell’atto di accusa. Non sareb- bero di conseguenza riscontrabili gli elementi caratterizzanti dell’art. 305ter CP. Secondo la difesa, la riserva di diritto ex art. 344 CPP, non sarebbe atta a sanare una manchevolezza dell’atto di accusa, semmai avrebbe potuto entrare in consi- derazione la procedura di cui all’art. 333 CP. Ne consegue che sarebbe pure stato violato il diritto di essere sentito così come il principio di legalità. La difesa sottolinea inoltre come nell’atto di accusa non vi sia alcuna indicazione relativa all’eventuale posizione di intermediario o garante dell’imputato con riguardo a G. SA, nell’ottica dei fatti presenti nell’atto di accusa, impostato sull’imputazione di riciclaggio. L’unico richiamo, lo si trova con riferimento alla falsità in documenti inerente al formulario A (capo d’accusa n. 1.2.2.7). Questa prospettazione

- 13 - permetterebbe almeno di decifrare una posizione dell’imputato quale intermedia- rio finanziario nella sfera giuridica concernente G. SA, non invece nelle circo- stanze in cui si parla d’altro. Questo a comprova del fatto che l’art. 305ter CP può entrare concretamente in linea di conto soltanto a proposito della rubrica B. sul conto G. SA. A mente della difesa, inoltre, la riserva di diritto fatta dalla Corte penale nel 2017 sarebbe riferita unicamente a G. SA, a fronte della dicitura “con mente alle operazioni interessanti il conto presso II. G. SA” (cfr. CAR pag. 5.100.010). Quest’ultimo argomento, e cioè che solo i capi d’accusa inerenti alla rubrica B. potrebbero essere oggetto dei dibattimenti a seguito del rinvio operato dal Tribu- nale Federale, è esplicitato dalla difesa nella terza parte dell’arringa difensiva, che motiva dapprima l’eccezione di ne bis in idem (CAR pag. 5.200.023-028). Ebbene, la tesi difensiva si basa su una presunta netta separazione operata dal Tribunale federale, che avrebbe di fatto distinto due “filoni”: uno riconducibile alla rubrica B. aperta sul conto della G. SA (che ha permesso il “rimpatrio” in Svizzera di parte dei fondi provenienti dal conto O. Ltd.) e l’altro inerente all’origine dei fondi collocati sul conto Q., ritenuto che per questo secondo filone Q. varrebbe l’eccezione di ne bis in idem, in quanto l’imputato è stato prosciolto da tutti i capi d’accusa ad esso relativi, già con la sentenza della Corte penale del 2017. Non solo, in considerazione di questa distinzione la riserva di diritto (art. 344 CP) si potrebbe focalizzare esclusivamente in ordine al filone rubrica B. A questo pro- posito, la difesa evidenzia ancora che nel procedimento di rinvio (i cui effetti non sarebbero stati indicati con chiarezza dal Tribunale federale), non si afferma che l’atto d’accusa comprova in modo completo ed efficiente la mancanza di diligenza nelle transazioni finanziarie in relazione all’art. 305ter CP; posto che nel procedi- mento di rinvio (riserva di diritto) non sarebbe consentita alcuna modifica dell’atto di accusa. 6.2 Ne bis in idem 6.2.1 La Corte penale, dopo aver ripreso i principi applicabili alle sentenze di rinvio del Tribunale federale (cfr. sentenza SK 2022.2 consid. I.1), ha dapprima ritenuto, in merito al principio ne bis in idem, che per quanto concerne le operazioni finan- ziarie descritte ai capi di accusa da 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27, non si sarebbe in pre- senza di un primo procedimento in cui l’imputato è stato condannato o assolto con una decisione definitiva che è cresciuta in giudicato. Infatti, la sentenza della Corte penale del 29 dicembre 2017, sfociata nella condanna dell’imputato per i capi di accusa di cui sopra, è stata annullata dal Tribunale federale, il quale ha rinviato gli atti per nuovo giudizio. Non vi sarebbe dunque pacificamente alcun impedimento a procedere riconducibile al principio del ne bis in idem. Sarebbe

- 14 - altrettanto pacifico che le imputazioni per le quali l’imputato è stato prosciolto dalla precedente Corte non sono oggetto del presente procedimento (cfr. sen- tenza SK.2022.2 consid. II.2). 6.2.2 Il MPC in sede di requisitoria di appello (CAR pag. 5.200.146 seg.), ha affermato che non vi è alcuna violazione del principio ne bis in idem con riferimento ai capi d’accusa concernenti il reato ex art. 305ter CP. Infatti, se il Tribunale federale avesse rilevato una criticità a questo proposito, non avrebbe rinviato la causa per nuovo giudizio alla Corte penale. Per il resto si è allineato alle considerazioni della Corte penale, accertato che la sentenza della Corte penale SK.2017.44 del 29 dicembre 2017 è stata annullata dal Tribunale federale con contestuale rinvio per un nuovo giudizio sotto il profilo dell’art. 305ter CP. 6.2.3 Questa Corte constata che non vi è stata una violazione del principio ne bis in idem da parte della Corte penale. Ciò non toglie che le argomentazioni presen- tate dalla difesa meritano di essere debitamente trattate. In primo luogo, si rileva che l’imputato è stato l’unico a presentare ricorso al Tribunale federale. Ne con- segue che oggetto della decisione del Tribunale federale sono unicamente i capi d’accusa da lui impugnati, esclusa ogni eventuale reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP). Questo significa, in particolare, che i capi d’accusa per i quali è stato assolto dalla Corte penale (SK.2017.44) non possono più essere oggetto di un’eventuale condanna nemmeno in base a una nuova qualificazione giuridica in applicazione dell’art. 344 CPP. Non solo, il principio della presunzione di inno- cenza (art. 10 cpv. 1 CPP) impone una grande prudenza nell’utilizzare degli ele- menti insiti in fattispecie per le quali l’imputato è stato assolto, a maggior ragione allorquando si intende sviluppare delle considerazioni a carico dell’imputato stesso (cfr. VERNIORY, Commentaire romand, 2a ed., 2019, n. 21 ad art. 10 CPP). Con il ricorso in materia penale del 29 agosto 2018 (inc. SK.2017.44 pag. 129.982.003-073), l’imputato ha chiesto in via principale di essere prosciolto dall’imputazione di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 e n. 2 CP), con riferimento al dispositivo II/2.1, in relazione ai capi d’accusa 1.2.1.2.6-1.2.1.2.16, 1.2.1.2.18– 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.1.1.2.25 e 1.2.1.2.27, in via subordinata ha chiesto la riforma del dispositivo II/2.1 postulando la sua condanna per carente diligenza in operazioni finanziarie ex art. 305ter CP con riferimento ai capi d’ac- cusa summenzionati, in via ancora più subordinata ha chiesto di essere pro- sciolto dall’imputazione di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP) in relazione ai capi d’accusa 1.2.1.2.6-1.2.1.2.16, 1.2.1.2.18–1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.1.1.2.25 e 1.2.1.2.27 ed essere condannato per riciclaggio sem- plice.

- 15 - Come correttamente rilevato dalla difesa, il Tribunale federale ha accolto il ricorso annullando la condanna dell’imputato per titolo di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis CP), rinviando la causa alla Corte affinché la esaminasse sotto il pro- filo dell’art. 305ter CP. La sentenza SK.2022.2 oggetto del presente procedi- mento, altro non è che la logica concretizzazione della sentenza del Tribunale federale. Ne consegue che non vi è spazio alcuno per la violazione del principio “ne bis in idem”, posto che i capi d’accusa 1.2.1.2.6-1.2.1.2.16, 1.2.1.2.18– 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.1.1.2.25 e 1.2.1.2.27 non sono material- mente cresciuti in giudicato, in forza del rinvio per nuovo giudizio operato in que- sto caso dal Tribunale federale (cfr. sentenza TF 6B_352/2018, 6B_427/2018, 6B_429/2018, del 27 luglio 2018, consid. 3.2.2). 6.3 Principio accusatorio e di legalità 6.3.1 In merito alla censurata violazione del principio accusatorio, la Corte penale si è dapprima determinata in relazione alla portata del rinvio da parte del Tribunale federale con riferimento all’art. 305ter CP, affermando che già nell’ambito dei di- battimenti relativi al procedimento SK.2017.44 la Corte penale aveva informato le parti di riservarsi, ex art. 344 CPP, di considerare alcuni rimproveri di cui al capo d’accusa 1.2.1 (riciclaggio di denaro) e 1.2.2 (falsità in documenti), nell’ot- tica dell’ipotesi di carente diligenza in operazioni finanziarie e la difesa nulla aveva eccepito. Inoltre, dinnanzi al Tribunale federale lo stesso imputato ha po- stulato in via subordinata la sua eventuale condanna ex art. 305ter CP. Il Tribu- nale federale ha rinviato la causa alla Corte penale affinché avesse ad esaminare il capo d’accusa 1.2.1 “sotto il profilo dell'art. 305ter CP, come dallo stesso già prospettato in sede dibattimentale”. Tale motivazione vincolerebbe la Corte sia per quanto concerne il nuovo stato di fatto che la nuova qualificazione giuridica. In tale contesto, l’Alta Corte non avrebbe fatto alcuna riserva né riferimento al principio accusatorio, come lo ha invece espressamente fatto per un altro aspetto oggetto del rinvio, ossia la valutazione di una diversa forma di partecipazione per l’infrazione di cui all’art. 118 LStr. A seguito del rinvio, nell’udienza preliminare, la Presidente del Collegio giudicante della Corte penale avrebbe poi delimitato il perimetro della procedura, e la difesa si sarebbe limitata a confermare che i capi d’accusa corrispondevano, senza nulla eccepire sotto il profilo del principio ac- cusatorio. Solamente al dibattimento avrebbe sollevato, per la prima volta, tale questione. La Corte penale è quindi giunta alla conclusione che, ancorché la de- scrizione non fosse inizialmente finalizzata al reato di carente diligenza in opera- zioni finanziarie, la questione non porrebbe problemi rispetto al principio accusa- torio, non potendo per l’imputato sussistere alcun dubbio quanto al fatto che le condotte rimproveratigli – indipendentemente dalla formulazione contenuta nell’atto di accusa – avrebbero riguardato il reato di cui all’art. 305ter CP. L’impu- tato ha potuto far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa in

- 16 - piena cognizione delle contestazioni mossegli. Alla luce della cronistoria de- scritta, la prima Corte, si è anzi chiesta – lasciando poi la questione aperta – se sollevare una tale eccezione solamente nella sede dibattimentale, non fosse, ol- tre che pretestuoso, anche al limite da un punto di vista della buona fede proces- suale (sentenza SK.2022.2 consid. II.3.2). 6.3.2 Il MPC, in sede di arringa di appello, ha sostanzialmente ribadito la posizione e le considerazioni della Corte penale. Ha affermato che la sentenza di rinvio 6B_838/2018 del 13 gennaio 2022 sarebbe chiara nello stabilire che la causa è rinviata al TPF affinché esamini il capo d’imputazione 1.2.1 sotto il profilo dell’art. 305ter CP, come pure esplicitato nell’udienza preliminare del 17 mag- gio 2022, all’esito della quale – tutte le parti concordi – si sarebbe accertato che oggetto del procedimento erano i capi d’accusa contemplati al capo di imputa- zione 1.2.1 per i quali l’imputato era stato condannato dalla precedente Corte penale con sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017. Non vi sarebbero di con- seguenza elementi in grado di alimentare la tesi della difesa, secondo la quale il rinvio sarebbe limitato alle operazioni concernenti la G. SA – rubrica B. ossia i capi d’accusa da 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.8 e da 1.2.1.2.10 a 1.2.1.2.13 (CAR pag. 5.200.143 seg.). Ha inoltre precisato che se l’imputato poteva, sulla base delle circostanze d’insieme, attendersi una nuova qualificazione giuridica – come in concreto – non vi è alcuna violazione dei diritti della difesa. Ha poi evidenziato che il reato di cui all’art. 305ter CP è un reato speciale (“Sonderdelikt”) applicabile agli intermediari finanziari che svolgono tale attività a titolo professionale; a giusta ragione la Corte penale avrebbe quindi ritenuto implicita la conoscenza da parte dell’imputato dei doveri di diligenza relativi all’identificazione dell’avente diritto economico contenuti nella LRD. L’atto d’accusa soddisferebbe i requisiti legali in punto al reato ex art. 305ter cpv. 1 CP. Il MPC fa infine valere che per la giurispru- denza (sentenza TF 7B_11/2021, 7B_204/2022 del 15 agosto 2023 con- sid. 4.3.1) non vi è alcuna violazione del principio accusatorio ed è dunque pos- sibile condannare l’imputato per un reato più lieve che non figura a titolo sussi- diario nell’atto d’accusa in applicazione del principio “in maiore minus” (CAR pag. 5.200.144 segg.). 6.3.3 Questa Corte ritiene che la posizione e la decisione della Corte penale meritino conferma. 6.3.3.1 Per quanto concerne la portata del rinvio si evidenzia infatti che, il tribunale cui il Tribunale Federale rinvia la causa, deve strettamente attenersi ai vincoli imposti dalla sentenza di rinvio. Il contenuto e la portata di questi vincoli si evincono dalle motivazioni della sentenza del Tribunale federale. Ora, al considerando 7 della sentenza di rinvio, il Tribunale federale giunge alla seguente conclusione, tanto chiara da non poter essere interpretata: “Ne consegue che, in quanto

- 17 - ammissibile, il ricorso merita parziale accoglimento. La sentenza impugnata deve essere annullata e la causa rinviata al TPF affinché esamini il capo d’imputazione 1.2.1 sotto il profilo dell’art. 305ter CP (v. supra consid. 3.3.3), effettui gli ulteriori accertamenti in relazione ai capi d’imputazione 1.2.2.7 (supra consid. 4.3) e 1.2.3.1 (v. supra consid. 5.2.3), e renda infine una nuova decisione. Per il resto il ricorso è respinto.”. Non è operata distinzione alcuna fra diversi “filoni”. Neppure analizzando le mo- tivazioni della sentenza, si può oggettivamente ritenere che il Tribunale federale abbia operato una scissione in seno ai capi d’accusa oggetto della sentenza della Corte penale del 2017, raggruppati sotto 1.2.1 dell’atto di accusa. In particolare, il Tribunale Federale non è giunto a due conclusioni diverse per gli atti riferibili alla persona di H3. e per gli atti riferibili alla persona di B. Non v’è alcuna distin- zione, al contrario: tutti i capi d’accusa chiaramente indicati dalla Corte penale già in sede di udienza preliminare del 17 maggio 2022 (TPF pag. 131.710.001-

004) sono oggetto della procedura di rinvio. D’altronde non è oggettivamente ipo- tizzabile una distinzione di questi capi d’accusa in due gruppi autonomi, già solo con riferimento al contenuto del considerando 3.3.3 della sentenza del Tribunale federale. Infatti, il quesito di fondo è il corretto accertamento dell’avente diritto economico degli averi originariamente depositati sul conto Q., poi trasferiti sul conto intestato a O. Ltd., Dubai e quindi inviati su due conti bancari in Svizzera, uno riferibile a G. SA rubrica B. e l’altro a H3., e questo in relazione ai capi d’ac- cusa descritti ed elencati al capo d’accusa 1.2.1 oggetto di ricorso al Tribunale federale da parte dell’imputato. Il capo d’accusa inerente al bonifico dal conto O. Ltd. al conto G. SA rubrica B. (n. 1.2.1.2.6), non è che l’esempio più esplicito scelto dal Tribunale federale fra i capi d’accusa, che avrebbe dovuto far sorgere seri dubbi all’imputato circa il reale avente diritto economico di questi beni trasfe- riti all’estero, poi rientrati in Svizzera ma assegnati a due nuovi aventi diritto eco- nomico. 6.3.3.2 Con riferimento al principio accusatorio, sancito dall’art. 9 CPP, il quale scaturi- sce dall'art. 29 cpv. 2 (diritto di essere sentito), nonché dall'art. 32 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 3 lett. a CEDU, esso deve permettere all’imputato e alla sua difesa di far valere i propri diritti e di garantire il suo diritto di essere sentito (sentenza del TF 6B_963/2015 del 19 maggio 2016 consid. 1.3.1). A tal proposito, si rileva che l’atto d’accusa ha essenzialmente due funzioni: una funzione informativa nel senso di definire la materia di cui si discuterà nel processo e una funzione deli- mitativa nel senso di delimitare il campo delle accuse in modo tale da permettere una difesa effettiva con pieno esercizio del diritto di essere sentito, potendo con- tare sul fatto che il tribunale è vincolato alle fattispecie descritte nell’atto di accusa (DTF 133 IV 235 consid. 6; 126 I 19 consid. 2a, 120 IV 348 consid. 2 e 3). Tale principio, che già discende dall’art. 9 CPP, è concretizzato all’art. 325 cpv. 1 lett. f

- 18 - CPP, secondo il cui tenore l’atto d’accusa indica in modo quanto possibile suc- cinto, ma preciso, i fatti contestati all’imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi. Non possono essere poste esigenze troppo severe alla motivazione di ogni singolo aspetto dell'accusa, spettando al tribunale eseguire gli accertamenti di fatto vincolanti per il giudizio (DTF 145 IV 407 consid. 3.3.2; 143 IV 63 consid. 2.2). Se l’imputato è condannato per un’in- frazione diversa rispetto a quella descritta nell’atto di accusa o nella decisione di rinvio, occorre quindi esaminare se egli poteva, sulla base delle circostanze di insieme, attendersi tale nuova qualificazione giuridica; in tal caso non vi è alcuna violazione dei diritti della difesa (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; sentenza del TF 6B_731/2009 del 9 novembre 2010 consid. 3.3). L'art. 350 cpv. 1 CPP, che è corollario del principio accusatorio, prevede l'immutabilità dell'atto d'accusa, sta- bilendo che il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto, ma non alla relativa qualificazione. Giusta l'art. 344 CPP, se intende scostarsi dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell'atto d'accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi. Come menzionato in precedenza, a detta della difesa, l’atto d’accusa sarebbe carente in relazione all’elemento delimitante, visto che l’elemento nucleare dell’art. 305ter CP è caratterizzato dalla violazione del dovere di diligenza che, però, non è trattato né delineato nell’atto di accusa. Stando alla difesa, l’esame del capo d’imputazione 1.2.1 sotto il profilo dell’art. 305ter CP non andrebbe ef- fettuato in quanto non rispettoso del principio accusatorio. Tale approccio difensivo non può tuttavia essere seguito. Infatti, un’eventuale lesione del principio accusatorio – nel caso concreto l’assenza dell’elemento de- limitante (mancato rispetto del dovere di diligenza) con riferimento all’art. 305ter CP – precluderebbe ogni considerazione e decisione nel merito, ciò che contrad- direbbe frontalmente la chiara decisione della sentenza di rinvio. Va inoltre os- servato che l’art. 305ter CP è un reato di pericolo astratto (PIETH, Basler Kom- mantar, 4a ed. 2019, n. 6 ad art. 305ter CP; G. ARZT, SJZ 1990, pag.190), che punisce un’azione e non un’omissione. Nel caso dell’art. 305ter CP la fattispecie è adempiuta allorché l’imputato, accetta, prende in custodia aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza aver accertato l’identità dell’avente diritto economico. Si tratta, come già ben rilevato dal Prof G. Arzt (op.cit. pag. 191), di una “Pseudo-Unterlassung” per altro immanente ad ogni reato di pericolo astratto. Non a caso, l’individuazione del corretto avente diritto economico, sca- giona un eventuale imputato da ogni responsabilità, anche se non ha agito con la dovuta diligenza (DTF 129 IV 336 consid. 2.5.4; sentenza TF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011 consid. 3.1). Il punto centrale – è vero, non l’unico – è l’ese- cuzione di operazioni finanziarie, con l’indicazione di una persona che non è l’avente diritto economico dei fondi gestiti, mettendo così in pericolo il bene

- 19 - giuridico collettivo dell’amministrazione della giustizia penale, quindi principal- mente un’azione e non un’omissione, ancorché la discussione in merito a questa distinzione sia – a scanso di ogni equivoco –, nella pratica, priva di significato (ARZT, op. cit., pag.191). Infatti, se anche si volesse dar seguito alla tesi della difesa, che sostanzialmente vede nell’art. 305ter CP un reato commesso per omis- sione, allora si tratterebbe di un reato omissivo proprio (cfr. DONATSCH/THOM- MEN/WOHLERS, Strafrecht IV, n. 1 ad art. 305ter CP) e non improprio, senza quindi la stretta necessità che l’atto d’accusa precisi le circostanze fattuali che permet- tono di concludere ad un obbligo giuridico di agire dell’autore, visto che tale ob- bligo giuridico è codificato (sentenza TF 6B_91/2014 del 31 marzo 2015 con- sid. 4.2 a contrario). L’art 305ter CP, quale reato per commissione, punisce dunque l’intermediario fi- nanziario che compie atti di gestione su valori patrimoniali di cui non ha identifi- cato l’avente diritto economico con la diligenza richiesta dalle circostanze (DTF 133 IV 307, consid.2.4). Il comportamento incriminato consiste, in altri termini, nell'effettuare operazioni finanziarie senza accertarsi dell'identità dell'avente eco- nomicamente diritto, malgrado particolari indizi inducano a ritenere che la con- troparte non corrisponde. Trattandosi di un reato che dal profilo soggettivo non può che essere compiuto intenzionalmente, con implicita violazione dei doveri professionali di vigilanza (cfr. ARZT, op. cit., pag 193; CASSANI, Commentaire Ro- mand, 2017, n. 41 ad art. 305ter CP), taluni elementi inerenti all’aspetto sogget- tivo, possono pertanto essere dedotti dall’atto di accusa, senza che le informa- zioni da esso fornite siano da ritenere insufficienti e in violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (sentenza del TF 6B_38/2021 del 14 febbraio 2022 consid. 2.1). Per completezza, vanno poi ancora messi in luce gli elementi seguenti: già nell’ambito dei pubblici dibattimenti relativi al procedimento SK.2017.44, la Corte penale aveva informato le parti di riservarsi, ex art. 344 CPP, di considerare al- cuni rimproveri di cui al capo d’accusa 1.2.1 (riciclaggio di denaro aggravato) e 1.2.2 (falsità in documenti) nei confronti dell’imputato, nell’ottica dell’ipotesi di ca- rente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP (inc. SK.2017.44 pag. 129.920.014); tale ipotesi di reato non era poi stata ritenuta dalla Corte nella sentenza del 29 dicembre 2017, ma fatta propria dalla difesa nell’allegato di ricorso al Tribunale Federale quando l’impu- tato ha chiesto “di essere, semmai, condannato per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie ex art. 305ter CP”, postulando in subordine la riforma del dispositivo II/2.1 (inc. SK.2017.44 pag. 129.982.48 seg.); il Tribunale Federale non ha riformato il dispositivo II/2.1, ha però rinviato la causa alla Corte penale affinché esaminasse il capo d’accusa 1.2.1 “sotto il profilo dell'art. 305ter CP, come dallo stesso già prospettato in sede dibattimentale” (cfr. sentenza del

- 20 - Tribunale federale 6B_838/2018 consid. 3.3.3); in tale contesto, l’Alta Corte non ha fatto alcuna riserva né riferimento al principio accusatorio; nell’ambito dell’udienza preliminare, tenutasi il 17 maggio 2022, la Presidente della Corte penale ha chiaramente indicato il perimetro della causa, ossia l’esame dei capi di accusa 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27 nell’ottica dell’art. 305ter CP (TPF pag. 131.710.001 segg.) e la difesa non aveva sollevato opposizione alcuna; du- rante i dibattimenti davanti alla Corte penale la difesa ha sollevato per la prima volta la questione della conformità dell’atto di accusa con il principio accusatorio (TPF pag. 131.721.182 segg.) in sede di arringa; anche durante i dibattimenti d’appello la difesa ha affrontato il tema della conformità dell’atto d’accusa con il principio accusatorio solo durante l’arringa (CAR pag. 5.200.019 segg.); l’impu- tato era comunque a conoscenza della portata e degli obblighi scaturenti dal do- vere di diligenza a lui incombente; G. SA e la I. SA erano iscritte all’OAD FCT (TPF pag. 131.721.009; MPC pag. 12.01.0006), in questa sede ha ribadito che egli era iscritto all’albo dei fiduciari, sia come fiduciario finanziario (dal 2003), sia come fiduciario commercialista (dal 2007-2008), inoltre, era responsabile LRD per entrambe le società e seguiva regolarmente dei corsi di formazione, anche in materia di LRD (CAR pag. 5.300.006 seg.; TPF pag. 131.731.008; inc. SK.2017.44 pag. 129.930.040). Alla luce di quanto precede, non vi può essere spazio alcuno per una violazione del diritto di essere sentito e nemmeno per una violazione dei diritti dell’imputato e della sua difesa. Il principio accusatorio, anche con riguardo alla funzione deli- mitante dell’atto d’accusa, deve essere considerato rispettato e la decisione a tal proposito della Corte penale e le relative motivazioni meritano conferma. Va an- che evidenziato che i fatti contestati sono chiaramente delimitati nell’atto d’ac- cusa il quale, anche se strutturato sul reato di riciclaggio di denaro, indica tutte le operazioni rimproverategli, di modo che l’imputato sapeva quali fossero i fatti im- putatigli. Non vi sono pertanto impedimenti a procedere e si può procedere all’esame nel merito del reato di carente diligenza in operazioni finanziarie con riferimenti ai capi d’accusa n. 1.2.1.2.6-12.1.2.13, 1.2.1.2.15-1.2.1.2.16, 1.2.1.2.18-1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.25 di cui all’atto d’accusa del 25 agosto 2017. II. Considerazioni di diritto materiale 1. Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP) 1.1 Introduzione

- 21 - 1.1.1 Per una maggiore comprensione della fattispecie qui in esame viene innanzitutto esposto un breve riassunto dei fatti alla base del presente procedimento penale, già accertati dal Tribunale federale. 1.1.2 lI 17 gennaio 1995 D., moglie di H3., ha aperto un conto cifrato denominato Q., presso l’allora Banca R. SA, poi divenuta Banca S. (Switzerland) Ltd., quale unica titolare e avente diritto economico, conferendo procura individuale a T., moglie di H2. La relazione è stata alimentata tra il gennaio e l’agosto 1995, sia in lire ita- liane, sia in franchi svizzeri. Tra il 1995 e il 2012, dal conto Q. sono stati, inoltre, pagati i premi di due polizze assicurative stipulate da H2. e H1. presso EE. SA. 1.1.3 Nel 2012 D., accompagnata da H3. e H1., nonché da B., si è rivolta all’imputato, e meglio alla sua società I. SA, per trovare la relazione bancaria di cui nei decenni aveva perso le tracce. La richiesta dell’imputato all’Ombudsman delle banche ha avuto esito negativo. Nel frattempo, anche H1., accompagnato da D., B. e H3., si è rivolto all’imputato per la ricerca di una polizza vita che egli aveva presso la EE. SA. Il 22 maggio 2012 (il giorno dopo la ricezione da parte dell’imputato della risposta negativa dall’Ombudsman, cfr. MPC pag. 07.21.01.03.0008), D. e i suoi accompagnatori si sono ripresentati negli uffici dell’imputato, indicandogli di avere ritrovato autonomamente il conto Q. e due polizze vita. Una volta rintrac- ciato, il conto è stato liquidato e sono altresì state riscattate le due polizze assi- curative di H1. rispettivamente H2., i cui premi erano stati finanziati dal conto Q. Tutti questi attivi sono poi stati fatti confluire su O. Ltd., società di servizi di Dubai, e successivamente in parte sul conto cifrato HH., alle Bahamas – e in seguito su un conto intestato a H3. presso la Banca MM. e poi investito per l’acquisto da parte di quest’ultimo di un immobile a Chiasso – e in parte sulla rubrica B. di un conto intestato a G. SA presso II. SA a Lugano. La struttura che segue la liquida- zione del conto Q. e delle polizze assicurative è stata sviluppata dal qui imputato. Nel dettaglio si dirà meglio in seguito. Il Tribunale federale, nella sentenza di rinvio ha – in modo vincolante per questa Corte – ritenuto accertato che i valori patrimoniali depositati sul conto Q. non fossero di pertinenza di D., e nemmeno del di lei marito H3. – come dichiarato dalla prima (MPC pag. 13.04.009; MPC pag. 13.05.0026 seg.) – bensì di H1. e H2. e che avessero un’origine criminale, essendo appurata da sentenze italiane emanate nei loro confronti l’esistenza di crimini commessi da un’organizzazione criminale, di cui questi ultimi erano membri (consid. 3.2.4). 1.2 Con atto d’accusa del 25 agosto 2017 il MPC rimprovera all’imputato di avere tra il 12 luglio 2012 e il 1° aprile 2014, intenzionalmente compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patri- moniali, in particolare in relazione ai valori patrimoniali depositati sul conto n. 21

- 22 - cifrato Q., di cui D. figurava fittiziamente quale titolare e beneficiario economico presso la banca S. Ltd. a Lugano e riconducibili a H1. e H2., come pure in rela- zione al valore di riscatto delle polizze assicurative intestate a questi ultimi, presso EE. SA, il cui premio è stato pagato con il denaro depositato sul conto cifrato Q. Valori patrimoniali che sapeva o doveva presumere provenivano da un crimine, in particolare quale provento del traffico di stupefacenti commesso da H1. e H2., nel contesto di un’organizzazione criminale di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta (inc. SK 2017.44, TPF pag. 129.100.021). 1.3 Il Tribunale federale, nella propria sentenza di rinvio (6B_838/2018 del 13 gen- naio 2022), ha – come già detto – ritenuto accertata l’origine criminosa del denaro depositato sul conto Q., essendo appurata l’esistenza di crimini commessi da un’organizzazione criminale di cui H1. e H2. erano membri, ed essendo altresì accertata la riconduzione dei valori patrimoniali del conto Q. ai predetti, come pure l’assenza di loro fonti legali di reddito (consid. 3.2.3 seg.). Esaminando il dolo, il Tribunale federale ha indicato che i vari elementi evocati dalla Corte pe- nale avrebbero di sicuro dovuto interpellare innanzitutto in merito alla reale tito- larità dei valori patrimoniali; tuttavia, l’autorità precedente non ha indicato alcun elemento che dovesse indurre l’imputato a sospettare che il denaro potesse es- sere frutto di un antefatto penalmente rilevante. Se è vero che la violazione del dovere di diligenza costituisce un elemento da cui può essere dedotto il dolo eventuale, secondo la giurisprudenza, esso è associato alla probabilità nota all’autore della realizzazione del rischio. Essendovi a monte dell’intervento dell’imputato un istituto bancario e una grande compagnia assicurativa – ovvero degli intermediari finanziari sottoposti alla LRD – la probabilità della realizzazione del rischio non poteva apparire all’imputato particolarmente elevata. Il bonifico a favore di B. avrebbe dovuto far sorgere dei dubbi in merito all’identità della con- troparte, rispettivamente dell’avente diritto economico, ma la Corte penale non avrebbe spiegato perché avrebbe dovuto anche farne sorgere “a ritroso” in rela- zione all’origine del denaro, salvo rilevare la gravità della violazione dei doveri di diligenza per non avere accertato il retroscena economico dell’operazione. Il Tri- bunale federale ha quindi concluso che non sussistevano elementi sufficienti per ritenere che l’imputato avesse agito con dolo eventuale. Ha quindi rinviato il caso alla Corte penale affinché procedesse all’esame della fattispecie sotto il profilo dell’art. 305ter CP (carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comuni- cazione), come peraltro già prospettato dalla Corte penale nel 2017 (con- sid. 3.3.3). 1.4 La Corte penale, a seguito del rinvio, ha esaminato le fattispecie di cui ai capi d’accusa n. 1.2.1.2.6–1.2.1.2.16, 1.2.1.2.18-1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25, 1.2.1.2.27 sotto il profilo della carente diligenza in operazioni finan- ziarie. Ad eccezione di tre capi d’accusa – 1.2.1.2.14, 1.2.1.2.24 e 1.2.1.2.27, per

- 23 - cui l’imputato è stato prosciolto – la prima Corte ha ritenuto adempiuti i presup- posti oggettivi e soggettivi dell’art. 305ter CP. L’istanza precedente ha innanzitutto ritenuto che la I. SA e la G. SA, e per esse il qui imputato, fossero intermediari finanziari ai sensi di tale norma, e che svolgessero la loro attività a titolo profes- sionale (conisd. IV.5 e 6). Con il proprio agire l’imputato avrebbe poi prestato aiuto a movimentare rispettivamente trasferire il denaro, senza accertarsi con la diligenza richiesta dalle circostanze dell’avente diritto economico (consid. IV.8 e 9). Egli sarebbe infatti venuto meno al proprio dovere di diligenza, effettuando i trasferimenti di denaro senza verificare il reale titolare dei valori patrimoniali, né per quanto riguarda il filone B. né per quello H3., nonostante la sussistenza di più elementi che avrebbero dovuto insinuargli dei dubbi al riguardo e imporgli le necessarie verifiche. Egli avrebbe agito consapevolmente e volontariamente (consid. IV.10). 1.5 A mente della difesa la Corte penale sarebbe venuta meno ai compiti affidati dal Tribunale federale, limitandosi alle risultanze del precedente dibattimento, rite- nute insufficienti dall’Alta Corte, e non confrontandosi con le censure della difesa. La prima Corte sarebbe caduta nell’arbitrio non effettuando alcun accertamento e fondando il proprio convincimento sul “filone conto Q.” nonostante il Tribunale federale abbia respinto una presenza di dubbio in relazione all’origine del valore patrimoniale collocato da anni presso la S. (CAR pag. 5.200.028 e 043). La difesa ha inoltre nuovamente contestato la possibilità di trasferire un’imputazione a titolo di riciclaggio nell’ambito operativo e strutturale ben diverso dell’art. 305ter CP. L’aspetto nucleare di tale norma, per rimproverare una condotta rilevante sul ver- sante penale, si ricondurrebbe alla procedura di identificazione materiale dell’avente diritto economico (CAR pag. 5.200.037). A tal proposito ha messo in evidenza più elementi per una corretta applicazione dell’art. 305ter CP e a com- prova del fatto che l’imputato poteva e doveva indicare esclusivamente B. quale avente diritto economico (CAR pag. 5.200.037 segg.). La difesa fa poi valere che la prima Corte non avrebbe in alcun modo basato il proprio giudizio sugli art. 3-6 LRD, dove gli obblighi di identificazione sono definiti e regolati. I doveri andreb- bero delineati a dipendenza del foro interno dell’intermediario finanziario. In una situazione di sospetto o di dubbio dovrebbero valere determinate regole, mentre in assenza di ciò vi sarebbe una disciplina ben diversa. I doveri presupporrebbero l’esistenza da parte dell’imputato di sospetti o di dubbi concreti, nel momento in cui ha aperto la rubrica e indicato B. quale avente diritto economico. In concreto non vi sarebbe alcun soggetto al di fuori di B. proponibile quale avente diritto economico. Nel filone rubrica B. la Corte penale non avrebbe sostenuto, con mo- tivazione concludente e convincente, un’alternativa a B. L’autorità penale non sarebbe in grado di escludere l’esistenza del credito di B. nei confronti di H4. L’imputato avrebbe portato indicatori sull’esistenza del credito (non da ultimo la dichiarazione fiscale di B.) rendendolo quanto meno plausibile. Il Tribunale

- 24 - federale ha ritenuto indispensabile un accertamento e un confronto con la posi- zione assunta dall’imputato. Le conclusioni della prima Corte – secondo cui, a fronte dell’entità del debito, la prova dell’esistenza del credito avrebbe dovuto far parte dell’accertamento richiesto all’imputato quale intermediario finanziario; che vi sarebbe un’omissione nella verifica dell’esistenza del debito e che il paga- mento nulla avrebbe a che fare con il conto Q. e le polizze – non troverebbero alcun riscontro nell’ambito della LRD e non sarebbero in linea con le aspettative del Tribunale federale. Per la difesa la sentenza impugnata trascurerebbe pure che l’art. 305ter CP richiede solo di chiarire la titolarità effettiva dei beni, e non la base giuridica di una transazione. L’imputato avrebbe fornito validi indicatori, i documenti agli atti attesterebbero un rapporto economico tra B. e H4., e secondo il diritto privato svizzero, rientra nell’esercizio del diritto che un terzo soddisfi una pretesa economica concernente un rapporto tra creditore e debitore. La difesa fa poi valere che l’Alta Corte non avrebbe rinviato il caso con l’istruzione di pronun- ciare una condanna fondata sull’art. 305ter CP, avrebbe piuttosto dato dei segnali sui compiti di accertamento non posti in essere nella prima sentenza della Corte penale, a cui sarebbe venuta meno anche l’autorità giudicante su rinvio (CAR pag. 5.200.044 segg.). L’imputato contesta poi anche il rimprovero di non avere identificato il beneficiario effettivo dei beni con riferimento al versamento di D. a H3., non essendovi alcun documento che giustifica la ragione del pagamento di tale importo, ossia una donazione. La LRD richiederebbe di chiarire lo scopo di una transazione, solo se appare insolita e la sua legalità non sia riconoscibile. Poiché la titolarità effettiva del conto “Q.” era documentata, i conti offshore O. Ltd. e HH. erano solo dei transiti e gli ordini di trasferimento provenivano da D., l’imputato non avrebbe violato alcun obbligo di diligenza (CAR pag. 5.200.047 seg.). La difesa solleva inoltre che la prima istanza non avrebbe tenuto conto del fatto che il dolo è escluso in caso di errore ex art. 13 CP e non verrebbe spiegato perché ci sarebbe dolo da parte dell’imputato (CAR pag. 5.100.015). Fa infine valere che tema del dibattimento non sarebbe quello di rimproverare all’imputato di avere messo B. e non H1. e H2. quali aventi diritto economico, ma verificare ex ante, se fosse plausibile indicare B. come beneficiario economico della rubrica riferita al conto G. SA (essendo solo questo filone oggetto del rinvio); la Corte penale sarebbe quindi fuori tema (CAR pag. 5.200.049). 1.6 Il MPC dal canto suo si è sostanzialmente allineato alle conclusioni della Corte penale facendo valere che l’imputato non avrebbe fatto alcun accertamento sul reale beneficiario economico con la diligenza che le circostanze concrete gli im- ponevano. Il MPC condivide la conclusione della prima Corte secondo cui, ad ogni modo a far tempo dal 6 agosto 2012 (data del trasferimento dei valori patri- moniali sulla rubrica B.), fossero presenti indicatori che dovevano far sorgere dei dubbi sulla reale titolarità dei fondi e indurlo a effettuare delle verifiche. Ha quindi evidenziato gli elementi, indicati anche dalla prima Corte, dai quali emergerebbe

- 25 - un nesso tra il conto Q. e le polizze assicurative e quindi tra D. e H1. e H2., e che avrebbero dovuto far sorgere dubbi all’imputato rispettivamente farlo riflettere sulla titolarità degli averi depositati sul conto Q. (CAR pag. 5.200.143-164). 2. Giusta l’art. 305ter cpv. 1 CP chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economica- mente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria. 2.1 L'art. 305ter cpv. 1 CP sanziona un reato proprio esclusivo, la carente diligenza in operazioni finanziarie potendo essere commessa unicamente da chi, a titolo pro- fessionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori pa- trimoniali altrui (DTF 129 IV 338 consid. 2.3). Trattasi di persone attive nel settore finanziario. Benché entrata in vigore posteriormente all'art. 305ter CP, la LRD co- stituisce uno strumento utile a delimitare il suo campo d'applicazione con riferi- mento sia alle attività del settore finanziario, ossia alle operazioni finanziarie men- zionate nel titolo marginale della norma, sia alla cerchia dei possibili autori del reato (DTF 129 IV 338 consid. 2.3). Ciò vale anche per quanto attiene alla natura professionale dell'attività (sentenza del TF 6B_1490/2022 del 1° luglio 2024 con- sid. 5.1; PIETH, op. cit., n. 13 ad art. 305ter CP; PIETH/SCHULTZE, Praxiskommen- tar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4a ed. 2021, n. 5 ad art. 305ter CP; URSULA CASSANI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 16 e 17 ad art. 305ter CP). Tale norma obbliga chi opera professionalmente nel settore finanziario ad accer- tare l'identità del suo vero cliente. La carente diligenza in operazioni finanziarie è un reato di messa in pericolo astratta dell'amministrazione della giustizia. Il com- portamento incriminato consiste nell'effettuare operazioni finanziarie senza ac- certarsi dell'identità dell'avente economicamente diritto, malgrado particolari in- dizi inducano a ritenere che la controparte non corrisponde all'avente economi- camente diritto dei valori patrimoniali. La violazione dell'obbligo di identificazione è sufficiente. L’art. 305ter CP si limita, dunque, a sanzionare le carenze all’obbligo di identificazione in senso stretto. La questione a sapere se l'avente economica- mente diritto ha acquisito i valori patrimoniali in modo penalmente riprensibile non è di rilievo ai sensi della norma in questione (sentenza del TF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011 consid. 3.1 non pubblicato nella DTF 138 IV 1; DTF 134 IV 307 consid. 2; DTF 129 IV 329 consid. 2.5.3; cfr. anche Messaggio del 12 giugno 1989 a sostegno di una modifica del Codice penale svizzero, Legislazione sul riciclaggio di denaro sporco e sulla carente diligenza in operazioni finanziarie, FF 1989 II 837, pag. 865; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9). L'oggetto del

- 26 - dovere di diligenza previsto dalla norma è quindi l'identificazione dell'avente di- ritto economico, ovvero della persona fisica o giuridica che ha di fatto la possibi- lità di disporre dei valori patrimoniali e dunque colei a cui tali valori appartengono sotto il profilo economico (DTF 136 IV 127 consid. 3.1.1; sentenza del TF 6B_501/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2.1.1; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9). Deve dunque trattarsi di un autore che sia attivo nel settore finanziario: la defini- zione dell'autore è strettamente legata a quella dell'attività. Essa tende ad inglo- bare in quanto branca gli operatori del settore finanziario. Oltre alle banche e agli istituti finanziari (inclusi gli enti parabancari) vi rientrano per esempio i fiduciari, i consulenti in materia di investimenti, gli amministratori finanziari, gli agenti di cambio («money changers»), i commercianti in metalli preziosi e gli avvocati commercialisti (v. Messaggio a sostegno di una modifica del Codice penale sviz- zero [legislazione sul riciclaggio di denaro sporco e sulla carente diligenza in ope- razioni finanziarie] del 12 giugno 1989, FF 1989 II 837 pag. 864; PIETH, op. cit.,

n. 8 ad art. 305ter CP). Pieth reputa giustificato avvalersi dell’art. 2 LRD per inter- pretare l’art. 305ter CP in quanto ai possibili autori, anche se, a suo parere, l’art. 2 LRD non risponde a tutti i dubbi con la necessaria chiarezza. L’art. 2 cpv. 2 LRD si concentra sulle attività tipicamente attribuibili al settore finanziario, l’art. 2 cpv. 3 tratta di un elenco di ulteriori “intermediari finanziari”, la cui lista non è comunque esaustiva. La nozione di intermediario finanziario, come anche quella di commerciante, presuppongono che vengano gestiti o tenuti in deposito averi per conto di terzi; l’art. 2 cpv. 3 lett. c LRD stabilisce comunque che intermediari finanziari sono anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodi- scono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli pre- ziosi, materie prime e valori mobiliari, nonché strumenti derivati. In questo senso, la definizione supera i confini della fornitura di servizi, per espandersi nella sfera della attività di scambio (PIETH, op. cit., n. 9 e segg. ad art. 305ter CP). La carente diligenza in operazioni finanziarie di cui all’art. 305ter CP va esaminata, stando al testo di legge, nell’attività dell’accettare, prendere in custodia, aiutare a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui. Questo elenco non contribuisce tuttavia a contenere ulteriormente la cerchia dei possibili autori (PIETH, op. cit., n. 13 ad art. 305ter CP). L’autore deve agire a titolo professionale: s'intende esercitata a titolo professio- nale l'attività intesa a procurare una fonte d'entrate regolare e pertanto non limi- tata a un singolo caso. Non si richiede che questa sia l'unica fonte con cui

- 27 - l'interessato cerca di provvedere al proprio sostentamento, ma non può nem- meno trattarsi di un cespite d'entrate accessorio e del tutto insignificante (FF 1989 II 837 e segg., 864). 2.2 L’autore è punibile se omette di accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circo- stanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto. L'autore deve adempiere il dovere di identificazione con la diligenza richiesta dalle circostanze. Quest'ul- tima va valutata tenendo conto del principio della proporzionalità che fissa i limiti delle verifiche ragionevolmente esigibili. Il dovere di identificazione dell’avente economicamente diritto di cui all’art. 305ter CP deve essere congruente con gli obblighi di identificazione di cui alla LRD: tale normativa – nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2015 – disciplina la diligenza richiesta in materia di opera- zioni finanziarie (art. 1 in fine LRD). Secondo l'art. 4 cpv. 1 LRD in vigore all’epoca dei fatti, l'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiara- zione scritta indicante l'avente economicamente diritto se non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito (lett. a); se la controparte è una società di domicilio (lett. b); se viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'art. 3 cpv. 2 LRD (lett. c). Se nel corso della relazione sorgono dubbi in merito all'identità dell'avente economi- camente diritto, si deve procedere nuovamente all'accertamento conformemente all'art. 4 LRD (art. 5 cpv. 1 LRD) (sentenza del TF 6B_501/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2.1.2; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9; cfr. Messaggio con- cernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria [GAFI] rivedute nel 2012 del 13 dicembre 2013 [FF 2014 563 e segg., 565, 577, 63]). Secondo il messaggio del Consiglio federale, il processo di identificazione richiede che l'andamento dell'operazione sia fissato per scritto (FF 1989 II 837, pag. 865). Giusta l’art. 7 LRD l’intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla presente legge in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d’affari come pure sull’ottemperanza alle disposizioni della presente legge (cpv. 1). Deve conservare i documenti in modo da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale (cpv. 2). L’inter- mediario finanziario è tenuto a conservare i documenti per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d’affari o dalla conclusione della transa- zione (cpv. 3). L'art. 305ter CP vuole garantire la raccolta di informazioni suscet- tibili di facilitare le inchieste penali sull’origine dei fondi. Tale raccolta deve per- mettere alle autorità, in particolare a quelle di perseguimento penale, di ricosti- tuire il puzzle di transazioni finanziarie e di risalire più facilmente sino ai “cervelli” delle organizzazioni finanziarie. A tal fine l'intermediario finanziario deve conser- vare una traccia scritta dell'identità dei propri clienti e degli aventi diritto

- 28 - economico dei conti, in modo da poter comunicare tali informazioni alle autorità competenti in caso di richiesta. L'obbligo di documentazione concretizza il dovere di identificazione e la sua inosservanza costituisce una violazione dell'art. 305ter cpv. 1 CP (DTF 136 IV 127 consid. 3.1.3.2). 2.3 Secondo la giurisprudenza, chi non identifica l’avente diritto economico sebbene abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta dalle circostanze non è punibile (DTF 134 IV 307 consid. 2.5). La punibilità dell’intermediario finanziario è pure esclusa se questi compie delle verifiche insufficienti, ma se malgrado tutto iden- tifica correttamente l’avente diritto economico (sentenza del TF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011, consid. 3.1; DTF 136 IV 127, consid. 3.1.3.2; DTF 129 IV 329 consid. 2.5, in quest’ultima sentenza si evoca ad ogni modo la possibilità di realizzazione di un reato impossibile, laddove l’autore accetta deliberatamente l’indicazione di un avente diritto economico che crede errata ma che, in realtà, è quella corretta, cfr. consid. 2.6). 2.4 L’obbligo di identificazione sorge con la conclusione di una relazione d’affari e perdura fino al termine della stessa. L’operatore finanziario, che nell’ambito di una duratura relazione d’affari compie atti di gestione senza accertarsi dell’iden- tità dell’avente economicamente diritto, agisce in modo permanentemente con- trario al diritto. In questo caso, la carente diligenza in operazioni finanziarie si configura come un reato permanente (DTF 134 IV 307 consid. 2.4; sentenza del TF 6B_188/2008 del 26 agosto 2008 consid. 3.3). 2.5 Sotto il profilo soggettivo, il reato presuppone l'intenzione, perlomeno nella forma del dolo eventuale, non invece la negligenza. In quanto reato intenzionale, la fattispecie esige che l'autore conosca i presupposti effettivi dell'obbligo d'identifi- cazione – tra cui sapere di appartenere a una categoria sottoposta all’obbligo di identificazione e di dover provvedere al riguardo in quella situazione concreta – e la possibilità di agire. Secondo le regole generali, la norma penale colpisce però anche chi trascura scientemente i suoi doveri, chi scientemente non vuole vedere. È irrilevante se l'autore ritenga che i valori di cui si tratta siano stati ille- galmente o legalmente ottenuti (FF 1989 II 837 pag. 866). L'agente deve, per- tanto, almeno prospettarsi ed accettare l'eventualità di non avere identificato cor- rettamente l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali. L'intenzione può essere ammessa quand'egli non prende le misure destinate a chiarire l'iden- tità che un intermediario finanziario diligente avrebbe preso sulla base delle cir- costanze concrete (DTF 136 IV 127 consid. 3.1.1; 125 IV 139 consid. 4; sentenza del TF 6B_140/2010 del 16 aprile 2010 consid. 3.1; 6B_189/2008 del 26 agosto 2008 consid. 3.2; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9; CASSANI, op. cit., n. 24 ad art. 305ter CP; PIETH, op. cit., n. 29 ad art. 305ter CP). L'obbligo è assoluto

- 29 - e vige in astratto. Nondimeno, appena la conoscenza del cliente diretto o del vero mandante induca a presumere che i valori patrimoniali sono di origine criminosa, l'operatore finanziario deve astenersi da qualsiasi transazione, pena l'incrimina- zione per riciclaggio intenzionale (FF 1989 II 837 pag. 866). 2.6 Giusta l’art. 13 CP, chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole; se, tuttavia avesse potuto evitare l’errore usando le debite precauzioni, l’autore è punibile per negligenza qualora la legge reprima l’atto come reato colposo. In generale, l’errore è un vizio della volontà, che incide sul processo formativo della stessa, fuorviandola. Si sostanzia in una falsa rappresentazione della realtà. L’er- rore può cadere su una circostanza di fatto, dando luogo all’errore di fatto, ovvero su una circostanza di diritto, determinando un errore di diritto. Non si trova però in situazione di errore la persona che decide volontariamente di “non sapere”. Chi sa di non sapere non commette nessun errore (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.1). Non è tuttavia possibile concludere che l'autore ha preso in considerazione e accettato di commettere, ad esempio, una falsità ideologica in documenti, senza esaminare ciò che egli sapeva. Tra gli elementi da cui è possibile dedurre che l'agente ha preso in considerazione il reato figurano l'importanza dell'esposizione a pericolo di interessi altrui, il rischio concreto che l'evento si realizzi nonché i moventi dell'autore (DTF 135 IV 12, consid. 2.3.3). 3. In primo luogo, va rimarcato che – come già menzionato (cfr. supra consid. I.6.3.3.1) e contrariamente a quanto sollevato dalla difesa – oggetto del rinvio e quindi di esame in questa sede non è unicamente il filone B., ma pure quello relativo a H3., non avendo il Tribunale federale effettuato alcuna distinzione tra i due. 4. In concreto è pacifico che – come rettamente esposto dai giudici di prime cure ai consid. V.5 e V.6, a cui si rinvia ex art. 82 cpv. 4 CPP – le società I. SA – di cui l’imputato era presidente con firma individuale – e G. SA – di cui era membro del consiglio di amministrazione con firma individuale –, e per esse l’imputato, rien- trano nella definizione di intermediari finanziari ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 LRD, ed erano quindi sottoposti agli obblighi derivanti dalla LRD; così come che svolge- vano la loro attività a titolo professionale. Di conseguenza l’imputato rientra nella cerchia degli autori del reato di cui all’art. 305ter cpv. 1 CP. Non contestato è pure che tra l’imputato (e le sue società) e D., B., H3. così come H1. sussistevano delle relazioni d’affari (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. V.7). Nell’ambito di tali relazioni d’affari l’imputato – agendo quale intermediario finanziario, quindi a ti- tolo professionale – ha in particolare aiutato a trasferire valori patrimoniali altrui, come qui in seguito esposto.

- 30 - 4.1 Con l’atto d’accusa vengono in particolare imputati trasferimenti su relazioni ban- carie e prelevamenti in contanti, effettuati dall’imputato stesso rispettivamente dalla sua collaboratrice, su suo incarico (inc. SK.2017.44 pag. 129.930.050). L’aiuto prestato dall’imputato non è di fatto contestato dalla difesa, la quale fa piuttosto valere che non vi sarebbe alcuna violazione del dovere di diligenza. L’istanza precedente ha passato in rassegna i singoli atti rimproverati, ritenendo per tutti i capi d’accusa – al di fuori di tre (n. 1.2.1.2.14, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.27) – dato il presupposto del prendere in custodia rispettivamente aiutare a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui. Le sue conclusioni – qui di seguito rias- sunte, e a cui si rinvia integralmente ex art. 82 cpv. 4 CPP (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. V.8) – non possono che essere confermate. 4.1.1 Per quanto concerne il filone B., l’imputato ha dapprima aperto la rubrica B. sul conto intestato alla sua società G. SA presso II. SA, al momento dell’apertura della rubrica egli era membro con firma individuale di tale società. L’ordine di trasferimento dei valori patrimoniali fa seguito all’istruzione data alla I. SA e fir- mata da D. È stato inoltre l’imputato a fornire alla banca le indicazioni circa l’ori- gine dei fondi (“rimborso prestito erogato dal BO”) e il loro utilizzo, rendendo plau- sibile l’operazione. Pacifico è quindi che egli ha prestato il proprio aiuto sia nell’apertura della rubrica B., sia nel trasferimento dei fondi da O. Ltd. alla rubrica che ha preso in custodia su un conto intestato alla sua società (capo d’accusa 1.2.1.2.6; cfr. sentenza SK.2022.2 consid. V. 8.1.1). Da tale conto sono poi stati effettuati molteplici prelevamenti in contanti, uno per- sonalmente dall’imputato e altri quattro dalla sua assistente, da lui incaricata (capi d’accusa 1.2.1.2.7., 1.2.1.2.8, 1.2.1.2.10, 1.2.1.2.11, 1.2.1.2.12). L’imputato stesso ha indicato di avere effettuato rispettivamente di avere incaricato la sua collaboratrice di effettuare tali prelevamenti su richiesta di B., in quanto quest’ul- timo non aveva potere di firma sul conto e non poteva quindi dare disposizioni (inc. SK.2017.44 pag. 129.930.050 seg.) e di avere poi consegnato il denaro a B. Anche in tal caso egli ha quindi prestato il proprio aiuto a movimentare (prele- vare) i valori patrimoniali. Stesso dicasi per il capo d’accusa 1.2.1.2.9, in cui viene rimproverato all’imputato di avere consegnato CHF 20'000.-- a B., importo che l’imputato aveva prima fatto prelevare in contanti dalla sua collaboratrice, al fine di consegnarlo al notaio avv. CCC. quale caparra dell’immobile a Chiasso. Anche in detta operazione vi è un contributo alla movimentazione dei fondi da parte dell’imputato (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. V. 8.1.2). Sempre dalla rubrica B. sono poi stati bonificati CHF 372'703.25 a favore del conto in franchi n. 6a intestato a B. presso NN. SA (capo d’accusa 1.2.1.2.13). L’ordine di bonifico è firmato dal qui imputato per G. SA (MPC pag. 7.6.3.7.3).

- 31 - Pure per questa movimentazione vi è quindi stato un aiuto dell’imputato nell’ese- cuzione del bonifico (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. V.8.1.3). Vi è poi il trasferimento di EUR 60'000.-- mediante bonifico a debito del conto EUR n. 6b intestato a B. presso NN. SA a favore di un conto intestato alla società N. SA, di cui l’imputato era amministratore unico, e facente parte di un importo complessivo di EUR 100'000.-- trasferito sul predetto conto intestato alla N. SA in base all’ordine di trasferimento firmato da B. (capo d’accusa 1.2.1.2.15), e il susseguente trasferimento di tale importo alla società EEE. srl, Roma (capo d’ac- cusa n. 1.2.1.2.16). L’imputato ha dichiarato che si trattava di un finanziamento che B. aveva fatto in favore della EEE. srl – società che B. aveva ceduto ai figli –, avvenuto tramite N. SA, allo scopo di non far figurare il nome di B. in Italia (MPC pag. 12.01.0031 segg.). In seguito, ha invece riferito che i fondi pervenuti sul conto intestato a N. SA erano di B., e più precisamente quelli ricevuti dalla società GGG., riconducibili ai figli di quest’ultimo (MPC pag. 13.02.0361). Come già indicato dai giudici di prime cure, dal documento denominato “Rapporto d’identificazione del cliente o dell’avente diritto economico” redatto da Banca MM. con riferimento al conto intestato alla N. SA, emerge in particolare che tale so- cietà era utilizzata dalla I. SA per operazioni fiduciarie per conto dei suoi clienti (MPC pag. 07.05.05.03.0002; sentenza SK.2022.2 consid. V. 8.3). Come retta- mente ritenuto dalla prima Corte l’imputato, nella sua veste di intermediario fi- nanziario della I. SA, ha quindi in questo caso aiutato B. a trasferire il menzionato importo, mettendogli a disposizione una sua società di servizi, la N. SA (cfr. sen- tenza SK.2022.2 consid. V.8.3.3). Alla luce di ciò nulla cambia il fatto che – come sollevato dalla difesa – l’ordine di pagamento è firmato personalmente da B. e che non vi sarebbe prova che l’ordine di trasferimento sia stato emesso dall’im- putato, non provando la procura a favore della I. SA alcunché (CAR pag. 5.200.047). L’imputato, per sue stesse dichiarazioni, ha infatti, ad ogni modo, preso temporaneamente in custodia detti valori patrimoniali, sul conto della società sempre a lui riconducibile, N. SA, per poi trasferirli all’EEE. Srl. 4.1.2 Per quanto concerne invece il filone H3., si rileva che i documenti di apertura del conto a lui intestato presso Banca MM., sono stati sottoscritti dallo stesso H3., quale titolare e avente diritto economico, nonché dall’imputato quale consulente (MPC pag. 07.05.02.03.0002 segg.). La I. SA, e per essa l’imputato, aveva una procura amministrativa per gestori patrimoniali. Detto conto è stato alimentato da quattro bonifici provenienti dal conto HH. (capi d’accusa 1.2.1.2.18, 1.2.1.2.19, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.25) sottoscritti da D. L’imputato ha dichiarato di avere di- scusso con D. e H3. la possibilità di rendere gli averi del conto Q. tax compliant, e di avere quindi discusso del trasferimento in Svizzera da parte di H3., separan- dosi fittiziamente dalla moglie, la quale gli avrebbe poi fatto una donazione (inc. SK.2017.44 pag. 129.930.51 seg; TPF pag. 131.731.27 seg; CAR

- 32 - pag. 5.300.031 e 033 seg.). L’imputato stesso ha affermato di avere assistito D. a trasferire gli averi a favore del marito (MPC pag. 13.02.0362-0365 e 0368). A giusta ragione la prima Corte ha quindi ritenuto che l’imputato, nella sua veste di intermediario finanziario della I. SA, ha prestato aiuto sia nell’apertura del conto sia nel trasferimento degli averi patrimoniali (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. V. 8.4.1 segg.). Tali averi sono poi stati in parte (almeno CHF 1'080'000.--) utilizzati per l’acquisto dell’immobile a Chiasso, e versati pertanto su un conto intestato al notaio avv. CCC. (capo d’accusa 1.2.1.2.20). Dalla documentazione bancaria emerge in particolare un documento verificato dalla Banca in cui è indicato “La transa- zione è comprensibile e plausibile. La stessa è stata confermata dal GPE I. SA – Chiasso che gestisce la relazione” (MPC pag. 07.05.02.06.0008). Alla luce di quanto precede è da ritenere che anche in questo caso l’imputato ha prestato il proprio aiuto nel trasferimento di detto importo, rendendo plausibile l’operazione alla banca (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. V.8.4.2.2). 4.1.3 Tenuto conto di quanto precede è da ritenere che l’imputato ha in particolare preso in custodia e aiutato B. rispettivamente H3. a collocare e trasferire valori patrimoniali per tutti i capi d’accusa summenzionati, ciò che rientra senz’altro nel campo di applicazione dell’art. 305ter cpv. 1 CP. 4.2 È quindi ora da esaminare se l’imputato si sia accertato con la diligenza richiesta dalle circostanze dell’avente economicamente diritto. 4.2.1 Come detto, oggetto della presente procedura, e quindi sottoposti all’esame della carente diligenza, sono i capi d’accusa ancora in discussione a partire dal 1.2.2.6, quindi a far tempo 6 agosto 2012, data in cui una parte dei soldi sono stati tra- sferiti dal conto O. Ltd., Dubai, alla rubrica B. presso la banca II. SA. Se da un lato è vero – come sollevato dalla difesa – che per le transazioni precedenti l’im- putato è stato assolto dal reato di riciclaggio di denaro e che esse non sono og- getto di esame in questa sede, è senz’altro necessario contestualizzare ed esa- minare anche con quale tipo di conoscenza l’imputato è arrivato prima di effet- tuare le operazioni rimproverategli. Gli elementi menzionati dalla prima Corte – e ribaditi anche dal MPC – quali campanelli di allarme, che avrebbero dovuto far quantomeno sorgere dei dubbi sul reale beneficiario economico, non possono quindi non venire considerati. Già si è detto che con la sentenza di rinvio, è stato accertato che i valori patrimo- niali sul contro Q. e quindi quelli successivamente confluiti sulla rubrica B. rispet- tivamente sul conto intestato a H3. erano in realtà di H1. e H2. (cfr. sentenza del TF 6B_838/2018 consid. 3.2.3). Lo stesso Tribunale federale ha inoltre rilevato

- 33 - che gli elementi evocati dalla Corte penale nella sentenza SK.2017.44 avrebbero sicuramente dovuto interrogare in merito alla reale titolarità dei valori patrimoniali (sentenza del TF 6B_838/2018 consid. 3.3.3). Tra questi va in primo luogo rimar- cata l’anomalia del fatto che la titolare del conto, D., avrebbe perso le tracce di un proprio conto con un ingente importo di oltre CHF 1.5 milioni – che, secondo il racconto dell’imputato, deriverebbero dal padre, e meglio dalla vendita del Caffè FF. (CAR pag. 5.300.017; SK.2017.44 pag. 129.930.046 seg.; TPF pag. 131.731.010 seg.) – e per anni non se ne è interessata. Lo stesso imputato ha dato atto che era una situazione particolare (TPF pag. 131.731.012). Vi è poi il fatto che D. si è presentata dall’imputato, per rintracciare tale conto, accompa- gnata da più persone, che nulla avevano a che fare con i presunti valori patrimo- niali ricevuti dal padre. L’imputato ha dichiarato di non avere ritenuto strano il fatto che D. si sia presentata all’incontro – per discutere di valori patrimoniali ri- cevuti dal padre – con più persone, in quanto capitava spesso, e che era comun- que sempre D. a parlare durante gli incontri, la quale era la persona più formata essendo una ragioniera (CAR pag. 5.300.016 seg. e 027; TPF pag. 131.731.013; SK.2017.44 pag. 129.930.042). Sulla base dei fatti accertati dall’Alta Corte – e meglio che i soldi erano di H1. e H2. – risulta per questa Corte poco credibile che fosse D. a prendere la parola, trattandosi di valori patrimoniali non suoi. La stessa D. e B. hanno poi dichiarato che a parlare erano gli uomini (MPC pag. 13.04.0041; MPC pag. 13.05.0026 e 0030 seg.; SK.2017.44 pag. 129.930.026; MPC pag. 13.03.0003). A tal proposito, considerato quanto accertato dall’Alta Corte, risultano più credibili questi ultimi rispetto all’imputato. Con particolare riferimento alla credibilità di B. – contestata dall’imputato a fronte dei cambiamenti di versione – si rileva che secondo la giurisprudenza, le dichia- razioni di una persona non devono essere scartate unicamente perché appaiono contraddittorie; spetta al giudice ritenere, senza arbitrio, la versione che consi- dera più convincente e motivare la sua decisione (sentenza del TF 6B_1490/2022 del 1° luglio 2024 consid. 3.1.2). Per questa Corte, non vi è mo- tivo per non ritenere credibili le dichiarazioni di B. fatte a proprio discapito, e ciò a maggior ragione quando, a sostegno delle sue dichiarazioni, vi sono pure ulte- riori elementi. Altro elemento singolare è poi il fatto che sono stati fatti confluire valori patrimoniali riconducibili a tre persone diverse su un unico conto, così come che i premi assicurativi delle polizze – riconducibili a H1. e H2. – erano stati pagati attraverso il conto Q. La tesi dell’imputato, secondo cui egli credeva che D. fosse la beneficiaria in vita delle polizze e quindi si sarebbe trattato di soldi riconducibili unicamente a quest’ultima (CAR pag. 5.300.025 seg.; TPF pag. 131.731.016 seg.; SK.2017.44 pag. 129.930.046; MPC pag. 13.02.0034), non è credibile e nemmeno trova riscontro agli atti. Innanzitutto, si evidenzia che lo stesso impu- tato ha, ancora in questa sede, confermato di non avere mai visto le polizze as- sicurative (CAR pag. 5.300.025 seg.). Nell’interrogatorio d’appello, ha dichiarato di non ricordare se gli fosse stato comunicato che D. era la beneficiaria in vita o

- 34 - se fosse una sua deduzione (CAR pag. 5.300.025). In prima istanza e anche dinnanzi al MPC aveva invece lasciato intendere di averlo dedotto dal solo fatto che quest’ultima pagava i premi (TPF pag. 131.731.017; MPC pag. 13.02.0035; MPC pag. 13.02.0089). Di particolare rilevanza è inoltre il fatto che è stato H1. a essersi personalmente rivolto all’imputato per il ritrovamento e il riscatto antici- pato della polizza, e non D. Se quest’ultima fosse stata la beneficiaria in vita, sarebbe toccato a lei riscattarle. A ciò si aggiunge che, dal momento in cui la consulente KK. di EE. SA ha chiesto ragguagli all’imputato in merito al riscatto delle polizze, chiedendo precisazioni sulla causale da inserire nel pagamento, così come un giustificativo riguardo il beneficiario del pagamento (O. Ltd.), e il legame tra H1. e O. Ltd., indicando inoltre che anche per la pratica del fratello, H2., necessitavano del medesimo giustificativo (MPC pag. 13.02.0049; MPC pag. 12.04.0030), egli non poteva non sapere che le polizze, confluite sul conto O. Ltd., erano due e riconducibili ai fratelli H. e non a D. A tal proposito è in particolare da evidenziare l’e-mail del 6 giugno 2012 di KK. all’imputato, con cui chiedeva copia di un documento attestante tale relazione, in cui è indicato “[…] A questo punto, visto che il mio collega dovrà vedere il fratello H2. e so che il conto è lo stesso, vedremo di richiedere i giustificativi in occasione della prossima visita. […]” (MPC pag. 12.04.0030). L’imputato non poteva quindi non sapere che a confluire sul conto O. Ltd. erano due polizze, riconducibili a H1. e H2., e gli averi del conto Q., con cui erano peraltro stati pagati i premi di tali polizze, e di cui D. risultava – sulla carta – avente diritto economico. Nei precedenti interroga- tori l’imputato ha dato atto del fatto che la causale indicata alla consulente dell’as- sicurazione (rimborso di un prestito contratto con la società O. Ltd.) era fittizia (SK.2017.44 pag. 129.930.074; MPC pag. 13.02.0037). Come a giusta ragione sollevato dal MPC, per la prima volta in questa sede l’imputato ha portato una nuova versione, dichiarando che la causale era veritiera, avendo D. pagato i premi delle polizze, e quindi “prestato” i soldi, che le venivano restituiti (CAR pag. 5.300.027 seg.). Egli non è tuttavia a tal proposito credibile, in particolare perché ha apportato per la prima volta in appello – quindi anni dopo i fatti – tale versione, quando in precedenza aveva ammesso che fosse una causale inven- tata. Per quanto concerne invece l’ulteriore indicatore evidenziato dalla prima Corte e dal MPC, relativo al fatto che sul conto Q. vi fosse una procura in favore della moglie di H2., si rileva che l’imputato ha dichiarato di non essere stato a conoscenza a suo tempo di tale fatto, e di averlo scoperto unicamente in seguito (CAR pag. 5.300.023). Agli atti non vi sono elementi per ritenere il contrario. Tale elemento non può pertanto essere considerato a discapito del qui imputato. La prima Corte ha comunque ritenuto significativa la volontà di liquidare il conto Q., appena ritrovato, in tempi brevi. In merito a ciò l’imputato fa valere che sarebbe stato per ragioni fiscali, per la possibile entrata in vigore degli accordi Rubik ri- spettivamente dello scambio automatico di informazioni, su cui in questa sede ha particolarmente messo l’accento (cfr. CAR pag. 5.300.020, 030 e 033). Si rileva

- 35 - innanzitutto che D. ha dichiarato di non avere alcuna esigenza fiscale, ciò che è stato confermato anche da B. (MPC pag. 13.05.0040 seg.; MPC pag. 13.01.0418 seg.). Inoltre, l’imputato ha riferito di non avere chiesto per quale motivo cercas- sero il conto proprio in quel momento, ma di supporre che l’avessero fatto perché avevano letto qualcosa e fossero preoccupati, e di avere lui reso edotti i clienti in merito ai problemi fiscali (inc. SK.2017.44 pag. 129.930.045). Le asserite ragioni fiscali derivano quindi dall’imputato, e non da una reale esigenza dei clienti. Per questa Corte la motivazione fiscale addotta dall’imputato appare comunque poco plausibile, si tratta infatti di un costrutto alquanto articolato per essere ricondotto unicamente a fini fiscali, e nemmeno è chiaro e coerente per quale ragione una parte degli averi è stata trasferita da Dubai alle Bahamas e poi in Svizzera, men- tre un'altra è tornata direttamente in Svizzera. Tale struttura ha piuttosto per finire condotto al cambiamento degli aventi diritto economico, facendo entrare in scena due ulteriori persone, che nulla avevano a che fare con i valori patrimoniali origi- nari. L’imputato ha sostanzialmente indicato che lo scopo dell’operazione era tra- sferire dapprima i soldi in un paese cooperativo con l’Italia (white listed) – come Dubai –, non permettendo le banche direttamente il trasferimento alle Bahamas, paese non cooperativo (black listed), e in un secondo momento trasferirli quindi su un conto personale alle Bahamas, evitando in tal modo di essere sottoposti agli accordi Rubik/scambio automatico di informazioni (CAR pag. 5.300.030; inc. SK.2017.44 pag. 129.930.045 seg.; MPC pag. 13.02.0085 seg.). Da evidenziare è innanzitutto che, come emerge anche dal parere prodotto dalla difesa in merito alla valutazione sull’applicazione degli accordi Rubik con l’Italia (CAR pag. 5.200.085), con l’Italia non è mai stato sottoscritto un accordo Rubik, unica- mente la stampa avrebbe più volte paventato tale possibilità dopo l’approvazione

– in realtà mai intervenuta – da parte della Germania. Non vi era quindi realmente una fretta in relazione a ciò. Inoltre, per quanto concerne il filone B., i soldi da Dubai sono direttamente tornati, in breve tempo, in Svizzera, ciò che non è in linea con il costrutto indicato dall’imputato. Non è poi chiaro per quale motivo i soldi dal conto Q. non potevano direttamente essere trasferiti a B. in Svizzera per l’asserito credito, essendo egli in quel momento già in possesso del permesso B e di un conto in Svizzera. Così richiesto l’imputato ha dichiarato che la necessità era quella di fare uscire i fondi dalla banca S., e che sì avrebbero potuto andare direttamente sul conto della II. SA, ma di non avere scelto lui, che probabilmente D., H4. e B. si erano accordati solo dopo sui soldi che doveva ricevere e di non essersi mai posto la domanda fino a oggi (CAR pag. 5.300.041). Egli ha pure indicato che la separazione dei due filoni, e meglio l’istruzione circa il pagamento a B. di una parte dell’importo, sarebbe stata decisa in un secondo momento, ri- ferendo dapprima di avere ricevuto l’istruzione quando i soldi erano già a Dubai, mentre poco dopo ha dichiarato di avere ricevuto l’istruzione da D. in data 26 giu- gno 2012 (CAR pag. 5.300.034 e 0038). Da evidenziare è che l’istruzione di tra- sferimento firmata da D. del 26 giugno 2012, da cui emerge la separazione dei

- 36 - due importi (MPC pag. 16.02.1045; CAR pag. 5.300.070, all. 6 al verbale d’inter- rogatorio), è addirittura precedente al trasferimento degli averi del conto Q. su O. Ltd., avvenuta in data 12 luglio 2012 (MPC pag. 07.03.01.10.0013). Già da allora si sapeva quindi del differente destino dei valori patrimoniali: la risposta dell’im- putato con riferimento al mancato trasferimento direttamente in Svizzera non è quindi credibile. Inoltre, il trasferimento da Dubai alla Svizzera è avvenuto appena 20 rispettivamente 10 giorni dopo il trasferimento degli averi del conto Q./del ri- scatto delle polizze assicurative sul conto O. Ltd. Considerato il breve tempo tra- scorso risulta difficile credere che non fosse già pianificato così dal principio. Per quanto concerne invece il filone H3., il trasferimento dalle Bahamas in Svizzera è avvenuto nel 2013 quando di accordi Rubik non si discuteva ormai più. A ciò si aggiunge che, in questa sede, l’imputato ha dichiarato che i valori patrimoniali da Dubai sono stati trasferiti alle Bahamas e non sono tornati direttamente in Ticino perché H3. e D. non erano ancora separati, essendoci voluto del tempo per con- vincere D. (CAR pag. 5.300.037). Tali dichiarazioni non risultano in linea con il costrutto fiscale indicato precedentemente dall’imputato stesso. Si osserva pure che, per rendere i fondi tax compliant non era comunque necessario cambiare gli aventi diritto economico, come invece avvenuto in concreto. A mente di questa Corte è alquanto singolare che tutti i valori patrimoniali siano tornati in Svizzera, dichiarati fiscalmente, ma con due nuovi aventi economicamente diritto, ed in seguito si siano per finire nuovamente riuniti, finendo tutti nel medesimo immo- bile. Alla luce di questi elementi la mera giustificazione fiscale non risulta credi- bile, ciò che non poteva sfuggire all’interessato e che avrebbe dovuto fargli sor- gere dei dubbi. Da sottolineare è infine anche che, come già indicato dalla prima Corte, il fatto che il consulente di S. – secondo quanto dichiarato dall’imputato – gli avrebbe confermato pochi giorni prima dell’ordine di bonifico a favore di O. Ltd. che l’avente diritto economico era D., non è di aiuto all’imputato. Quest’ultimo aveva infatti molte più conoscenze rispetto a tale collaboratore, essendo coinvolto in tutta l’operazione, e non poteva quindi affidarsi unicamente a quello e non con- siderare gli altri segnali. Alla luce di tutto quanto precede, al momento del trasferimento dei valori patri- moniali dal conto O. Ltd. alla rubrica B., rispettivamente dal conto HH. a H3., vi erano pertanto già più campanelli d’allarme atti a sollevare dei dubbi circa il reale beneficiario economico. 4.2.2 Il versamento di CHF 518'521.-- sulla rubrica B. ha poi implicato un cambiamento di titolarità. Tale operazione ha fatto entrare in scena due nuove persone (B. e H4.), diverse da quelle già interessate dai valori patrimoniali oggetto delle varie transizioni. Questo è andato ad aggiungersi ai già presenti campanelli d’allarme

- 37 - summenzionati. L’imputato, ancora in questa sede, fa valere che con tale versa- mento D. avrebbe tacitato, per conto del cognato (H4.), un credito che B. vantava nei suoi confronti, relativo ad attività immobiliari che i due avrebbero svolto in- sieme in Francia e in Liguria (CAR pag. 5.300.040). Ora, anche partendo dal presupposto che gli averi fossero di D. – la quale ha dal canto suo dichiarato che i soldi non erano suoi – doveva per l’imputato comunque essere anomalo che D., ancora una volta – dopo il pagamento delle polizze –, si facesse carico di un pagamento per conto di un altro cognato (H4.), che peraltro nulla aveva a che vedere con il conto Q. e con le polizze assicurative. Non trattandosi di una situa- zione né usuale né ordinaria, l’imputato avrebbe comunque dovuto approfondire la questione, e verificare la plausibilità delle informazioni circa l’avente diritto eco- nomico e dell’operazione. La tesi della difesa secondo cui un terzo può pagare debiti di un altro non porta a nulla, rimane infatti il fatto che, nonostante la sussi- stenza di più elementi sospetti, l’imputato non ha intrapreso alcuna verifica. Per quanto concerne l’asserito credito e il convincimento dell’imputato circa la sussistenza dello stesso va in primo luogo rilevato che agli atti non vi è alcun documento giustificativo a comprova di tale credito, ciò che appare strano consi- derato l’ingente importo dello stesso. Lo stesso imputato ha dichiarato che il cre- dito non gli è stato documentato, ma gli sarebbe stato riferito a voce (MPC pag. 12.01.0108). L’imputato ha poi affermato di avere avuto un incontro nel 2011 con H4. il quale gli avrebbe raccontato della precedente attività svolta con B. e dell’Hotel SS. (inc. SK.2017.44 pag. 129.930.049). Ha inoltre riferito di un incon- tro con B. – alla presenza dei commercialisti PP. e QQ. – in cui gli sarebbe stata riferita la necessità di trasferirsi in Svizzera per potere incassare dei crediti vantati verso terzi, tra cui uno verso H4. (CAR pag. 5.300.008 seg.). A tal proposito va rilevato che da nessuna documentazione agli atti risulta esservi stata una detta- gliata discussione in merito a detti crediti e al loro effettivo ammontare, in parti- colare in merito al presunto credito nei confronti di H4. Lo stesso imputato ha dichiarato che “[…] Quando B. è venuto da me nel 2010 con il suo commercialista non si parlò di casi specifici. […]” (TPF pag. 131.731.023). Inoltre, richiesto in merito alla chiarezza dei crediti e dei loro importi, ha anche affermato “Il signor DDDD. io lo incontrai e seduta stante B. e DDDD. fecero dei calcoli e, sulla base di questi, DDDD. bonificò a B. quanto gli doveva. Per quanto attiene H4., la stessa cosa la devono aver fatta in un appuntamento senza di me, vedasi il foglio che vi ho dato. B. però quando arrivò in Svizzera mi quantificò i crediti che lui aveva, indicativamente su un CHF 1'200'000.--. […]” (CAR pag. 5.200.013). A sostegno della sussistenza e del convincimento da parte dell’imputato dell’esi- stenza di tale credito la difesa – così come il parere di HHHH. da essa prodotta in appello (CAR pag. 5.200.098-108) – si appella alle dichiarazioni di tassazione di B., in cui sono indicati prestiti di CHF 520'000 (MPC pag. 08.01.00576; MPC

- 38 - pag. 05.02.00703). Va anzitutto sottolineato che le dichiarazioni di tassazione non hanno un valore probante elevato, trattandosi di informazioni inserite perso- nalmente, a sostegno di cui non risultano esservi documenti giustificativi allegati. EEEE. che si è occupato della dichiarazione di imposta di B., ha dichiarato che i crediti indicati nella dichiarazione sarebbero prestiti vari evidentemente indicati espressamente da B., altrimenti non li avrebbero inseriti. Con riferimento ai pre- stiti verso terzi, nella dichiarazione del 2011 si evince un prestito attivo di CHF 520'000.-- verso vari, un altro prestito di CHF 100'000.-- sempre verso vari, e uno di CHF 258'000.-- verso la società N. SA (MPC pag. 08.01.00576). Alla domanda se verificasse anche la bontà, il retroscena economico dei crediti o dei debiti, EEEE. ha risposto “Dei debiti e dei crediti bancari evidentemente sì, per- ché si poteva avere una conferma; gli altri crediti no. […] una volta che ci comu- nicava qualcosa, io evidentemente lo prendevo per buono.” (inc. SK.2017.44 pag. 129.930.081-083). Anche la segretaria dell’imputato, la quale ha assistito EEEE. per le dichiarazioni d’imposta di B., richiesta in merito alla documenta- zione da allegare a supporto di un credito/posizione creditoria del cliente, ha di- chiarato “Penso niente. Il cliente dice del credito che ha nei confronti di chi e viene scritto” (inc. SK.2017.44 pag. 129.930.096). Va poi ad ogni modo eviden- ziato che non emerge comunque da alcuna parte che si trattava di un credito nei confronti di H4. Né dalle dichiarazioni di EEEE. né da quelle della segretaria dell’imputato, emerge infatti ciò. Anzi, con riferimento all’importo di CHF 520'000.-- vi è piuttosto la dicitura “PR Vari”, nemmeno risulta quindi trat- tarsi di un unico prestito. Non è pertanto da ciò deducibile la reale sussistenza del credito qui in discussione, non emergendo da nessuna parte che il debitore sia H4., e men che meno è deducibile un convincimento del qui imputato quanto alla veridicità di tale credito. Di ancor più rilevanza è il fatto che la dichiarazione di tassazione, a cui si appella l’imputato, è stata effettuata dopo il trasferimento dei valori patrimoniali sulla rubrica B. Questa risulta infatti essere stata fatta il 27 settembre 2012 – secondo quanto dichiarato dal teste EEEE. (inc. SK.2017.44 pag. 129.930.080) – ed è stata sottoscritta in data 8 novembre 2012, mentre il versamento è del 6 agosto 2012. Contrariamente a quanto indicato nel parere di HHHH. e fatto valere dall’imputato (CAR pag. 5.200.104; TPF pag. 131.731.023), al momento del trasferimento dei fondi sulla rubrica B., egli non era quindi in possesso della dichiarazione fiscale. A ciò si aggiunge anche che nella dichiarazione di tassazione successiva, relativa al 2012 (MPC pag. 05.02.00703), figura ancora il medesimo importo, nonostante teoricamente tale prestito era stato rimborsato, essendo il trasferimento in questione stato fatto in agosto 2012. Le dichiarazioni dell’imputato, secondo cui sarebbe stato fatto per ragioni di ottimizzazione fiscale – ha infatti affermato: “[…] L’anno successivo (dichiarazione fiscale del 2012 fatta l’8 luglio 2013) nei prestiti vari ci sono ancora i fr. 520'000.--. Di fatto però, sulla rubrica G. SA non c’erano più fr. 520'000.--, ma ne erano rimasti fr. 372'000.--. Questa differenza fra fr. 520'000.-- e

- 39 - fr. 372'000.-- era un margine di manovra fiscale che B. avrebbe avuto qualora in futuro avesse venduto degli appartamenti incassando del nero in Italia. […]” (TPF pag. 131.731.024) – dimostrano a maggior ragione che a quanto indicato nelle dichiarazioni fiscali è da dare una rilevanza relativa e che la cifra di CHF 520'000.-- riportata nelle dichiarazioni fiscali era essenzialmente astratta, per nulla unicamente riferibile al presunto credito verso H4. Alla luce di quanto precede, le dichiarazioni di tassazioni nulla comprovano e non sono di alcuna rilevanza per l’esame del convincimento del qui imputato al momento del trasfe- rimento. Di tutto questo evince pure che un’interrogazione di QQ. sarebbe stata del tutto inutile. Nell’interrogatorio d’appello l’imputato ha poi presentato un documento mano- scritto da cui – a suo avviso – emergerebbe un credito di B. nei confronti di H4. (CAR pag. 5.300.059, all. 2 del verbale di interrogatorio). Con riferimento a tale documento si rileva innanzitutto che il nome di H4. non emerge da nessuna parte, non è quindi possibile dedurre da detto documento un rapporto creditorio tra quest’ultimo e B. Inoltre, si evidenzia che l’imputato stesso ha dichiarato di avere preso conoscenza di questo documento solo recentemente, in preparazione ai dibattimenti (CAR pag. 5.100.021 con riferimento a CAR pag. 5.200.194; CAR pag. 5.300.042). Al momento dei fatti, egli non era quindi a conoscenza di tale documento, il quale non ha alcuna valenza probatoria per quanto concerne la convinzione dell’imputato al momento del trasferimento. Pure l’ulteriore docu- mento prodotto dall’imputato nel corso dell’interrogatorio denominato “conteggio di dare avere H4. vs B.”, da cui emerge un debito del primo nei confronti del secondo pari a CHF 528'720.-- (CAR pag. 5.300.060, all. 3 del verbale d’interro- gatorio), non è sicuramente atto a comprovare il summenzionato credito, trattan- dosi di un mero conteggio effettuato dall’imputato a posteriori, nel tentativo di far quadrare i conti – che comunque non quadrano – sulla base del summenzionato documento manoscritto (CAR pag. 5.300.011). Nemmeno è d’aiuto per la tesi dell’imputato, il fatto che H4. e B. possano in passato avere svolto delle attività immobiliari insieme. Questo non è sicuramente sufficiente per convincersi dell’esistenza di un debito del primo nei confronti del secondo. L’imputato non poteva solo sulla base di passate attività tra i due dare per assodata la sussi- stenza del credito. In tal senso, il documento allegato all’arringa (doc. 8; CAR pag. 5.200.111), e meglio un bonifico di H4. a favore di B. nel settembre 2006, apparentemente riferito all’Hotel SS., non è di alcuna rilevanza. Anche l’e-mail del 30 luglio 2012 dell’imputato al collaboratore II. SA al momento dell’apertura della rubrica B., in cui è indicato “[…] Nel merito dei fondi in entrata circa 500'000 CHF questi non sono null’altro che il rimborso di un prestito erogato dal BO. […]” (MPC pag. 12.01.0079), non comprova la sussistenza di tale credito, così come nemmeno il convincimento dell’imputato circa l’esistenza del credito.

- 40 - Da sottolineare è infatti che l’imputato stesso ha dichiarato che la causale “pre- stito” veniva a quei tempi spesso usata, in quanto accettata dalla compliance (inc. SK.2017.44 pag. 129.930.074; MPC pag. 13.02.0037; MPC pag. 13.02.0099). Inoltre, si rileva che dalla ricezione dei soldi in II. SA, nel dettaglio del pagamento figura scritto “commissions” (MPC pag. 07.06.03.10.0001), nemmeno rimborso credito. In virtù di quanto precede, quandanche l’imputato avesse effettivamente ritenuto, fino a quel momento, che gli importi presenti sul conto O. Ltd. fossero di D. – nonostante i già presenti molteplici campanelli d’allarme –, con il nuovo cambia- mento di titolarità, e la giustificazione fornita (comunque negata da D.), avrebbe dovuto accertarsi maggiormente circa la plausibilità delle informazioni ricevute sull’avente diritto economico e la sussistenza dell’asserito credito. Non facendolo egli è venuto meno ai propri doveri ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LRD, non avendo accertato correttamente l’avente diritto economico, come pure dell’art. 7 LRD, in virtù del quale avrebbe dovuto allestire i documenti relativi alle transazioni effet- tuate in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d’affari. Considerate le cir- costanze l’imputato non poteva unicamente affidarsi a quanto apparentemente comunicatogli da B. dinnanzi al suo fiscalista italiano in merito alla sussistenza del credito nei confronti di H4., essendo comunque peculiare che D. si facesse carico – con i soldi appena ritrovati – di un credito di oltre CHF 500'000.-- del cognato nei confronti di B., credito di cui non aveva peraltro alcuna prova. Come a giusta ragione ritenuto dalla prima Corte, a fronte dei campanelli d’allarme già presenti precedentemente, dell’importante importo da trasferire e del cambia- mento di titolarità – senza plausibile e comprovata giustificazione – l’imputato avrebbe dovuto effettuare delle verifiche per accertarsi sulla reale titolarità di tale importo. Egli ha invece piuttosto deciso di non porsi delle domande – né sulla presunta titolarità di D. né su quella di B. - e di non accertare alcunché – basan- dosi su quanto riferito da terzi –, nonostante la sussistenza di più elementi so- spetti. Come rettamente indicato dai giudici di prime cure, secondo la giurispru- denza, un intermediario finanziario commette il reato di carente diligenza in ope- razioni finanziarie ex art. 305ter CP, allorquando si accontenta delle informazioni ricevute da un terzo circa l’identità dell’avente economicamente diritto, senza pro- cedere a ulteriori verifiche (cfr. DTF 125 IV 139 consid. 4). Inoltre, l’intermediario finanziario non può, di principio, delegare i propri doveri di accertamento a terzi (DTF 129 IV 338 consid. 3.2). Si osserva poi che la presunzione secondo cui, di regola, la parte contraente è anche l’avente diritto economico, non trova applica- zione nel caso in cui vi sono elementi atti a metterlo in dubbio, come è il caso nella fattispecie. In tal caso è necessario effettuare delle verifiche, ciò che l’impu- tato non ha fatto (DTF 125 IV 139 consid. 3d; PIETH, op. cit., n. 2 ad art. 305ter CP; LARS SCHLICHTING, Legge sul riciclaggio di denario annotata e commentata,

- 41 - 2011, art. 4 cpv.1 LRD, pag. 28). Di conseguenza egli è venuto meno al proprio obbligo di diligenza. Quanto a un’ulteriore censura della difesa, secondo cui la prima Corte non avrebbe sostenuto, con motivazione concludente e convincente, un’alternativa a B. quale avente diritto economico, essa è infondata. Si rileva infatti che, per rite- nere la violazione dell’art. 305ter CP è sufficiente stabilire che le informazioni for- nite nei formulari A sono errate senza che sia necessario determinare chi real- mente è titolare dei valori patrimoniali (sentenza del TF 6B_249/2008 del 12.09.2008 consid. 2.5). In merito a un’ultima critica sollevata dall’’imputato, secondo cui B. avrebbe uti- lizzato i soldi per sé stesso e per la sua famiglia, ciò che comproverebbe che era effettivamente lui il beneficiario economico (CAR pag. 5.200.037; CAR pag.5.300.040), va in primo luogo rilevato che, a differenza di quanto sembra sostenere anche il parere di HHHH. prodotto dalla difesa (CAR pag. 5.200.103 seg.), la situazione non è da analizzare a ritroso, ma al momento in cui sono state effettuate le operazioni. Nella fattispecie, al momento del primo versamento da O. Ltd. alla rubrica B., l’imputato non era a conoscenza dell’effettivo futuro utilizzo di tali averi, e non può pertanto ora avvalersi di ciò. Si osserva poi che dalla rubrica B. sono stati effettuati in un primo momento molteplici prelievi di contanti di importanti somme di denaro, e meglio tre prelevamenti di EUR/CHF 20'000.-- , uno da EUR 60'000.-- e un ultimo di CHF 4’150.--. Tali prelievi – contrariamenti alla tesi della difesa – non comprovano che B. abbia utilizzato i soldi per sé. Il destino che hanno avuto detti prelevamenti non è infatti chiaro. Tutti questi pre- levamenti in contanti – effettuati peraltro in un breve lasso di tempo e senza una più precisa spiegazione – avrebbero piuttosto dovuto fare sorgere ulteriori dubbi all’imputato. Pertanto, anche tale argomentazione dell’imputato non può essere seguita. Con riferimento a quello che era, se del caso, il convincimento dell’im- putato circa l’utilizzo di detti valori patrimoniali, vi è agli atti un’e-mail del 30 lu- glio 2012 dell’imputato stesso, il quale spiega a II. SA il futuro utilizzo dei fondi, indicando che EUR 100'000.-- sarebbero stati utilizzati per saldare alcune fatture, mentre i rimanenti utilizzati per un acquisto immobiliare (MPC pag. 16.02.1036). Immobile in cui, si ricorda, sono poi confluiti tutti gli averi precedentemente de- positati nel conto O. Ltd. Mai si è quindi parlato di prelievi in contanti. Si osserva poi che gli EUR 100'000.-- corrispondono a quelli trasferiti sul conto intestato alla società N. SA per poi fare rientro in Italia a favore dell’EEE. Srl. Tenuto conto di tutto quanto precede, risulta che (indipendentemente dalla cono- scenza dell’origine criminale di detti averi) sulla base di tutti i menzionati indicatori l’imputato disponeva di sufficienti chiari elementi per dubitare della correttezza delle indicazioni circa l’avente economicamente diritto dei fondi pervenuti da O.

- 42 - Ltd. sulla rubrica B., che a questo proposito non poteva rinunciare a ulteriori scan- dagli appellandosi a una da lui asserita causale e che per tutte le susseguenti movimentazioni di cui ai capi d’accusa 1.2.1.2.7–1.2.1.2.13, e 1.2.1.2.15–16, svolte – come già si è detto (cfr. supra consid. II.4.1.1) – con un contributo da parte del qui imputato, vi è stata da parte di quest’ultimo una violazione dell’ob- bligo di diligenza. Egli ha infatti perseverato nel suo agire, continuando a non verificare e accertare alcunché, dando per scontato che il beneficiario dei fondi fosse B., e ignorando tutte le avvisaglie a lui note. Come menzionato nei consi- derandi precedenti (cfr. supra consid. II.2.4), l’operatore finanziario, che nell’am- bito di una duratura relazione d’affari compie atti di gestione senza accertarsi dell’identità dell’avente economicamente diritto, agisce in modo permanente- mente contrario al diritto. Il qui imputato è quindi da ritenere colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie per tutte le movimentazioni legate al filone B. Con riferimento all’ulteriore documentazione prodotta dall’imputato nel corso del proprio interrogatorio d’appello (CAR pag. 5.300.061-069, all. 4 e 5 al verbale d’interrogatorio), così come al doc. 3 prodotto dal difensore nel corso dell’arringa (CAR pag. 5.200.077), facenti riferimento alla mancata conoscenza dell’imputato circa l’origine criminale del denaro, e alla storia del caffè FF., si evidenzia che – come esposto in precedenza – per la violazione dell’art. 305ter CP non è neces- sario che il denaro sia di origine illecita. Tale documentazione non è pertanto di alcuna rilevanza, non dovendo in questa sede essere esaminata oltre detta que- stione. 4.2.3 Anche per quanto riguarda il filone H3., con i quattro bonifici dal conto HH. al conto intestato a H3. (capi d’accusa 1.2.1.2.18, 1.2.1.2.19, 1.2.1.2.22 e 1.2.1.2.25), è entrata in scena una terza persona – che in precedenza, quando gli averi erano sul conto Q., poi passati al conto O. Ltd. e infine al conto HH., non aveva alcun potere di disporre degli averi – a cui è stato trasferito un ingente importo (oltre 1 milione), e anche in tal caso l’imputato nulla ha verificato. Egli fa valere che aveva organizzato lui la separazione fittizia tra D. e H3., e il trasferi- mento di quest’ultimo in Svizzera per rendere i soldi fiscalmente dichiarabili, e pertanto – sapendo che la separazione non era reale – non si è posto domanda sulla donazione di D. al ex marito e l’utilizzo poi dei soldi per l’acquisto di un immobile a Chiasso (CAR pag. 5.200.174; CAR pag. 5.300.033 seg.; TPF pag. 131.731.028 inc. SK.2017.44 pag. 129.930.051 seg.; MPC pag. 13.02.0130). Si osserva anzitutto che, come per il filone B., anche in questo caso, al momento del trasferimento al marito vi erano già più campanelli d’allarme e indizi circa i reali aventi economicamente diritto – non da ultimo le singolarità nel contesto del trasferimento dell’ingente somma da Dubai a B. avvenuto nel frattempo –, che avrebbero dovuto far sorgere dei dubbi all’imputato ed effettuare ulteriori accertamenti a fronte di un nuovo cambio di titolarità. In secondo luogo,

- 43 - anche volendo seguire la tesi dell’imputato – secondo cui i soldi erano appunto di D., la quale per renderli dichiarabili al fisco li avrebbe donati integralmente al marito – non risulta credibile che un professionista con un pluriennale esperienza nel settore, abbia creduto e non si sia posto delle domande in merito al fatto che D., si liberasse di quell’ingente importo donandolo al marito, perdendone com- pletamente il potere di disposizione. Una tale particolare situazione avrebbe do- vuto fare sorgere delle domande all’imputato e indurlo ad approfondire il reale beneficiario degli averi. Come rettamente evidenziato dalla prima Corte risulta poco plausibile che, al solo fine di rendere i valori patrimoniali tax compliant, una persona accetti già di separarsi fittiziamente, e poi di donare e perdere comple- tamente il potere di disposizione sui propri valori patrimoniali, ricevuti – a detta dell’imputato – dal proprio padre. Da evidenziare è poi che a supporto dell’asse- rita donazione non vi nulla, nessun documento. L’imputato stesso ha dichiarato di non avere mai visto un contratto di donazione tra i coniugi relativo a tali beni (MPC pag. 13.02.0130). La difesa ha in questa sede prodotto dei pareri di avvo- cati italiani, secondo i quali nella fattispecie non sarebbe stato necessario l’atto pubblico, trattandosi di una donazione indiretta, riconosciuta in particolare nei casi di conferimento di denaro da un coniuge all’altro per l’acquisto di un immobile (CAR pag. 5.200.113 segg.). A tal proposito va innanzitutto rilevato che in con- creto si tratta di una donazione avvenuta a seguito di una separazione (fittizia) dei coniugi. Inoltre – anche volendo dare seguito ai pareri prodotti dalla difesa – risulta ad ogni modo poco verosimile che, a fronte di una donazione di oltre un milione di franchi, non vi sia alcunché di scritto. L’imputato, già solo per plausibi- lizzare l’operazione e completare la propria documentazione avrebbe dovuto chiedere più ragguagli a comprova della donazione. Il fatto che – a suo dire – la separazione fosse fittizia non giustifica infatti sicuramente una tale ingente dona- zione, essendovi peraltro tra i coniugi la separazione dei beni (MPC pag. 08.03.00021). Per questa Corte, a fronte dei segnali indicati in precedenza, l’imputato già non poteva realmente credere che gli averi patrimoniali fossero di D., e il fatto che quest’ultima si spossessasse di tutti i propri averi avrebbe ancor di più dovuto insospettirlo circa i reali aventi diritto economico, e portarlo a effet- tuare ulteriori accertamenti, anziché accontentarsi di tale giustificazione. L’impu- tato fa anche valere che operazioni simili erano molto frequenti in quegli anni e considerate normali nel contesto bancario (CAR pag. 5.300.034). A fronte dei più volte menzionati elementi sospetti – scientemente ignorati dall’imputato – nem- meno il richiamo al contesto storico gli è d’aiuto. Va infatti sottolineato che i fatti qui in esame si sono svolti negli anni 2012-2014, periodo in cui gli obblighi LRD vigevano comunque già da parecchi anni. Va anche rilevato che l’imputato, quando richiesto in merito alla situazione patri- moniale di H3. dal consulente della Banca NN. SA, ha fornito un’altra versione. Dall’e-mail del 14 marzo 2013 emerge infatti che gli ha indicato “Il Signor H3. ha

- 44 - accumulato il proprio patrimonio nel corso degli anni. Le attività immobiliari ov- viamente negli anni novanta gli hanno dato importanti soddisfazioni ed i fondi parte del patrimonio è stato accumulato dal 1990 presso la Banca S. di Mendrisio (in seguito trasferitasi a Lugano). Anche l’attività di sviluppo come licenziatario della FF. Spa è stata molto positiva ed ha generato circa 100k EUR annuali di commissioni che sono state accumulate negli anni […]. In ultimo ma non in ordine d'importanza il Signor H3. sta valutando insieme alla moglie (dalla quale è sepa- rato ma in ottimi rapporti) a seguito del suo spostamento in Svizzera di ricevere in donazione dal padre della stessa Signora patrimonio per ulteriori 650'000 EUR nel prossimo anno. […]” (MPC pag. 07.08.04.07.0017). Dinnanzi alla Corte pe- nale nel 2017, richiesto in merito a ciò, l’imputato aveva dichiarato “[…] Devo avere sbagliato. Non so dirle di più. Ho sbagliato a dare istruzioni a NN. SA […]”, mentre nel 2023 ha affermato di aver voluto abbellire la situazione di H3. per permettergli di ricevere l’ipoteca (TPF pag. 131.731.029). Difficile credere che si sia trattato di uno sbaglio – come da lui dichiarato in un primo momento –, avendo egli fornito una spiegazione molto dettagliata, con informazioni mai emerse prima in relazione a tali fondi. A Banca MM. l’imputato ha invece indicato che i soldi provenivano dalla moglie (MPC pag. 07.05.02.06.0004 segg.; cfr. inc. SK.2017.44 pag. 129.930.076 seg.). Tali informazioni divergenti minano innanzitutto la credibilità dell’imputato. A ciò si aggiunge che, a mente di questa Corte, fornendo l’imputato informazioni non veritiere alla banca – avendo egli sempre dichiarato che si sarebbe trattato di una donazione, e di non ritenerla una cosa eccezionale e fuori dall’ordinario – dà atto che egli stesso non credeva a tale donazione. Non si vede infatti se no per quale motivo sarebbe stato necessario “abbellire” la situazione di H3., e non fornire quella che era la reale costituzione del patrimonio, se realmente credeva nella donazione. Sulla base degli elementi agli atti, è in concreto da ritenere che la donazione era fittizia, fatta unicamente allo scopo di cambiare l’avente diritto economico e l’im- putato non poteva non saperlo. Nonostante molteplici indizi, l’imputato ha anche in questo caso preferito chiudere gli occhi e non effettuare alcun accertamento, venendo meno al proprio obbligo di accertamento relativo al reale avente diritto economicamente diritto (art. 4 LRD) e di documentazione (art. 7 LRD), indicando un avente diritto economico sbagliato. Come già indicato per il filone B., pure per il filone H3. l’imputato con la susse- guente movimentazione dei valori patrimoniali, bonificati al notaio per l’acquisto dell’immobile a Chiasso (capo d’accusa 1.2.1.2.20), ha perseverato nel proprio agire, continuando a non verificare alcunché e a ignorare i molteplici segnali so- spetti. Egli ha quindi agito in modo permanentemente contrario al diritto,

- 45 - continuando a violare il proprio obbligo di diligenza, non identificando con la dili- genza richiesta dalle circostanze il reale avente diritto economico. 4.3 Per quanto concerne l’aspetto soggettivo non si può che confermare quanto rite- nuto dai giudici di prima cure (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. V.10). L’imputato, responsabile LRD e con ampia esperienza nel settore finanziario, era consape- vole del proprio obbligo di identificare l’avente diritto economico con la diligenza richiesta dalle circostanze, così come del fatto che i doveri che incombevano alla banca e all’assicurazione non lo svincolavano dai propri doveri quale intermedia- rio finanziario. In concreto egli ha – come esposto nei considerandi che prece- dono – consapevolmente deciso di chiudere gli occhi e non verificare nulla, no- nostante la sussistenza di molteplici fattori che dovevano insospettirlo circa i reali aventi economicamente diritto, e portarlo ad effettuare ulteriori accertamenti. Come summenzionato, commette il reato ex art. 305ter CP anche chi trascura scientemente i propri doveri, chi scientemente non vuole vedere (FF 1989 II 837 pag. 866). Ciò è il caso nella fattispecie. L’imputato ha infatti scientemente igno- rato i vari indizi sussistenti, decidendo di non accertare alcunché. Con tale agire egli ha pertanto accettato la possibilità di non identificare correttamente in B. e H3. i veri aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali che ha preso in custodia rispettivamente aiutato a collocare e trasferire. Egli ha quindi agito in- tenzionalmente. Va infine ancora osservato che, come evidenziato a giusta ragione dal MPC e contrariamente a quanto sollevato dalla difesa, nella fattispecie non vi è alcun errore sui fatti ex art. 13 CP. Un tale errore è infatti escluso quando l’autore agi- sce sapendo di ignorare gli elementi di fatto o giuridici importanti per apprezzare la portata della sua condotta, in particolare quando l’ammissibilità del suo com- portamento è dubbia. Chi sa di non sapere non commette nessun errore (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.1; sentenza del TF 6B_63/2017 del 17 novembre 2017 con- sid. 3.3; 6B_1180/2022 del 15 giugno 2023 consid. 2.1). In concreto, in conside- razione di quanto esposto in precedenza, non può sussistere alcun errore sui fatti, avendo l’imputato deliberatamente deciso di nulla accertare. 4.4 Tenuto conto di tutto quanto precede, l’imputato si è reso colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP) con riferimento ai capi d’accusa da 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.13, 1.2.1.2.15, 1.2.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22 e 1.2.1.2.25.

- 46 - 5. Falsità in documenti (art. 251 CP) 5.1 Al capo d’accusa 1.2.2.7, il MPC rimprovera all’imputato di avere, il 27 lu- glio 2012, al fine di procacciare a sé o ad altri (a H1.) un indebito profitto, attestato in un documento, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, e meglio per avere intenzionalmente indicato, contrariamente alla verità, che B. era l’avente diritto economico dei valori patrimoniali depositati sulla relazione n. 4 intestata alla società G. SA, conto rubrica n. 4a B., presso la Banca II. SA, Lu- gano, sottoscrivendo il relativo formulario A (inc. SK.2017.44 pag. 129.100.031). 5.2 La Corte penale, già nella sentenza del 29 dicembre 2017, aveva ritenuto adem- piuti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di falsità in documenti riferito al formulario A concernente il conto rubrica n. 4a B., per il fatto che il qui imputato aveva firmato detto formulario senza effettuare verifiche sul retroscena econo- mico alla base del trasferimento di denaro da O. Ltd. a G., rubrica B. (cfr. sen- tenza SK.2017.44 consid. IV.6.2 e 6.3). 5.2.1 A seguito del ricorso presentato dall’imputato, l’Alta Corte ha rinviato la causa alla Corte penale affinché completasse gli accertamenti di fatto volti a stabilire se l’imputato avesse agito con dolo (eventuale) oppure per negligenza, ritenuto che la Corte penale, nulla aveva accertato in relazione a cosa il ricorrente sapesse, volesse o prendesse in considerazione compilando il formulario A in parola. 5.2.2 La Corte penale, nella sentenza oggetto della presente procedura di appello (sentenza SK 2022.2 consid. VI.1-10), dopo aver accertato che il formulario A costituisce un documento ai sensi dell’art. 110 n 4 CP, che è stato il qui imputato a firmare il formulario menzionato al capo d’accusa 1.2.2.7, e che – come accer- tato anche dal Tribunale federale – beneficiario dei fondi giunti sulla rubrica di G. SA non era B., bensì altre persone, in specie i fratelli H1. e H2., è giunta alla conclusione che i presupposti oggettivi del reato di falsità in documenti sono adempiuti. Passando poi ad analizzare se l’imputato ha agito intenzionalmente (posto che un’eventuale negligenza non è punibile ex art. 251 CP), ha dapprima rilevato che l’imputato ha confermato, in sede dibattimentale, la versione dei fatti già fornita in precedenza agli inquirenti e alla precedente Corte giudicante, se- condo la quale il denaro depositato sul conto Q., come pure i valori di riscatto delle polizze (alimentate con denaro proveniente da Q.), fossero riconducibili a D. e che provenissero dall’attività lavorativa del di lei padre di vendita del caffè FF. Ragione per cui egli non avrebbe scorto particolari problemi quando ha tra- sferito, in base alle indicazioni di D., sulla rubrica B. inserita nel conto di G. SA in II. SA, CHF 518'521.26 provenienti da O. Ltd. (da lui attribuiti a D.), e li ha asse- gnati (quale avente diritto economico della rubrica) a B., compilando il relativo formulario A. L’imputato avrebbe fondato le sue argomentazioni, circa il cambio

- 47 - di titolarità del denaro, su un credito di pari importo che B. avrebbe vantato verso il cognato di D. (H4.), e che la D. si sarebbe prestata a saldare. Richiamando quanto già accertato in relazione alla condanna per il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie, la Corte penale ha in particolare sostenuto che, mal- grado la presenza di diversi indicatori che avrebbero dovuto far insorgere dubbi in merito all’identità dell’avente diritto economico dei fondi, egli si sarebbe accon- tentato di quanto riferitogli dallo stesso B. in presenza della commercialista ita- liano di quest’ultimo. Pertanto, l’imputato avrebbe agito intenzionalmente allor- quando ha indicato B. quale avente diritto economico di questa somma di denaro. Egli infatti aveva sempre sostenuto che questi averi erano di D. e li ha attribuiti a B. sulla base di una causale, ossia un asserito credito, priva di qualsiasi riscontro giustificativo. 5.3 L’interessato anche davanti alla Corte d’appello ha contestato l’imputazione (CAR pag. 5.200.029-035), come già fatto dinnanzi alle precedenti Corti penali nel 2017 (inc. SK.2017.44 pag. 129.920.022) e nel 2023 (TPF pag. 131.721.221). La difesa ha dapprima evidenziato che la Corte penale non avrebbe svolto i com- piti a lei assegnati dal Tribunale federale, in quanto non sono stati eseguiti nuovi accertamenti di fatto con riferimento al capo d’accusa 1.2.2.7 e che, nella proce- dura di rinvio, la Corte penale avrebbe continuato a non confrontarsi con gli ar- gomenti difensivi. Sempre dal profilo giuridico, la difesa ha ribadito che una vio- lazione del dovere di diligenza sarebbe una condotta negligente, improponibile nel contesto dell’applicazione dell’art. 251 cpv.1 CP. Nemmeno una parola sa- rebbe poi stata spesa sul dolo specifico prospettato nell’art. 251 cpv.1 CP. Viene pertanto censurata la carenza di motivazione e l’arbitrio e questo su due versanti: il primo metodologico, in quanto non si potrebbe costruire un valido accertamento con il criterio del “senno di poi”, vale a dire basandosi su elementi emersi solo in un secondo tempo e non a conoscenza dell’imputato al momento dei fatti, e il secondo perché la Corte penale non si sarebbe confrontata con gli argomenti presentati dall’imputato, senza peraltro accertare nuovi fatti essenziali. La difesa è arrivata alla conclusione che mai l’imputato si sarebbe trovato in una situazione diversa dall’errore e questa nella misura in cui credeva, oggettivamente e sog- gettivamente, che D. fosse la titolare del conto Q., posto che solo al termine di una istruttoria e a seguito della sentenza del Tribunale federale, si sarebbe con- cluso che l’avente diritto del conto Q. fosse un altro soggetto giuridico. L’imputato sarebbe quindi vittima di una falsa rappresentazione della realtà e cioè un’igno- ranza dell’errante su di un determinato fatto. Non vi potrebbe di conseguenza essere spazio per una condanna ex art. 251 CP. 5.4 In applicazione dell’art. 251 cifra 1 CP è punito per falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento

- 48 - vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, o attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento (BOOG, Basler Kommentar, 4a ed. 2019, n. 1 segg. ad art. 251 CP). Il reato reprime la falsificazione di un documento (falso materiale) e la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). Nel primo caso, l’art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un titolo ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP, ossia uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e quindi destinato ed atto a provare il fatto falso. Un documento è falso quando il suo vero estensore non coincide con l’autore apparente rispettivamente quando l’atto fa sorgere l’apparenza che esso derivi da un’altra persona rispetto all’autore effet- tivo (sentenza del TF 6B_52/2022 del 16 marzo 2023 consid. 4.1.3.; BOOG, op. cit., n. 2 segg. ad art. 251 CP; TRECHSEL/ERNI, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4a ed. 2021, n. 3 ad art. 251 CP). Nel caso del falso ideologico, la norma penale va applicata restrittivamente: la cosiddetta “menzogna scritta” trascende in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli con- ferisce o per la qualità della persona che lo ha redatto, ovvero unicamente se il documento possiede un’accresciuta capacità persuasiva perché il falso presenta garanzie oggettive della verità del contenuto (sentenza del TF 6B_52/2022 del 16 marzo 2023 consid. 4.1.3.; BOOG, op. cit., n. 64 segg. ad art. 251 CP; TRECH- SEL/ERNI, op. cit., n. 6 segg. ad art. 251 CP). Secondo consolidata dottrina e giurisprudenza, il formulario A va considerato un documento ai sensi dell’art. 251 CP unitamente all’art. 110 cpv. 4 CP (sentenza del TF 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2.7; KINZER, Commentaire ro- mand, 2017, n. 100 ad art. 251 CP). In questo senso, la controparte che, con piena consapevolezza, indica nel formulario A gli estremi di una persona diversa dal veritiero avente diritto economico dei valori patrimoniali in questione si rende colpevole di falso ideologico ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP (sentenza del TF 6B_844/2011 del 18 giugno 2012 consid. 2.2 in fine). 5.4.1 Sotto il profilo soggettivo, la falsità in documenti è punibile solo se commessa intenzionalmente, ritenuto che il dolo eventuale è sufficiente (BOOG, op. cit.,

n. 181 ad art. 251 CP). L’intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi del reato: ciò significa, in particolare, che l’autore vuole o accetta il fatto che il documento contiene un’alterazione della verità e – nei casi di falso ideologico – che esso abbia forza probante relativamente a tale circostanza (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; sentenza del TF 6B_1270/2021 del 2 giugno 2022 consid. 4.1.5;

- 49 - 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3a ed. 2010, n. 172 ad art. 251 CP; BOOG, op. cit., n. 182-184 ad art. 251 CP). L’autore deve, inoltre, agire al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Al proposito non è necessario che l’autore sappia in cosa consiste tale profitto, il cui carattere inde- bito può risultare dallo scopo perseguito o dai mezzi utilizzati (DTF 121 IV 216 consid. 2; sentenza del TF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; COR- BOZ, op. cit., n. 173 e segg. ad art. 251 CP; BOOG, op. cit., n. 185 ad art. 251 CP). L’art. 251 CP presuppone, infine, l’intenzione dell’autore di ingannare qualcuno (DTF 121 IV 216 consid. 4; 101 IV 53 consid. I.3.a; CORBOZ, op. cit., n. 172 ad art. 251 CP). L’intenzione di ingannare è ammessa quando l’autore vuole indurre in errore il destinatario sull’autenticità (o, in caso di falso ideologico, sulla veridi- cità) del documento, con lo scopo di indurlo ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante (BOOG, op. cit., n. 183 ad art. 251 CP). Non è necessario che l'autore intenda usare personalmente il documento per ingannare. È suffi- ciente che voglia o accetti che un terzo ne faccia un uso ingannevole (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; sentenza del TF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; CORBOZ, op. cit., n. 172 ad art. 251 CP; BOOG, op. cit., n. 182-184 ad art. 251 CP). Nel caso dell'intento di arrecare danno, il pregiudizio che si intende arrecare deve essere diretto contro il patrimonio di un'altra persona (DTF 83 IV 75 consid. 3b; 141 IV 369 consid. 7.4). Secondo la giurisprudenza, il fatto di agire con l'inten- zione di ottenere un profitto non è dato solo se l'autore del reato cerca profitti di natura pecuniaria. Qualsiasi vantaggio, sia esso di natura pecuniaria o di altro tipo, è considerato un profitto (DTF 118 IV 254 consid. 5; 141 IV 369 consid. 7.4, ciascuna con riferimenti; TRECHSEL/ERNI, Schweizerisches Strafgesetzbuch Pra- xiskommentar, 4a ed. 2021, n. 15 ad art. 251 CP). Non è inoltre necessario che il profitto vada a scapito di un’altra persona (DTF 103 IV 176 consid. 2b; sentenza del TF 6B_462/2014 del 27 agosto 2015 consid. 7.4 con riferimento). Secondo la giurisprudenza, l’indebito profitto comprende qualsiasi posizione migliore; è per- sino sufficiente che l'autore intenda utilizzare il documento falsificato per far va- lere un diritto di cui è effettivamente titolare (DTF 128 IV 265 consid. 2.2; sen- tenza del TF 6B_116/2017 del 9 giugno 2017 consid. 2.2.3 con riferimenti). Un indebito profitto consiste anche, in particolare, nel miglioramento ingiustificato delle prove in un processo (sentenza del TF 6B_505/2008 del 28 ottobre 2008 consid. 5.3; cfr., sul tutto sentenza del TF 6B_1277/2023 del 26 marzo 2024 con- sid. 2.3.2).

- 50 - 5.5 Tale capo di imputazione è strettamente connesso con il reato di carente dili- genza in operazione finanziarie, per cui l’imputato è in questa sede stato ritenuto colpevole. Oltre a quanto già esposto nei considerandi precedenti in relazione all’art. 305ter CP, a cui si rinvia integralmente (cfr. supra consid. II.4.2.2), va riba- dito ed evidenziato quanto segue. 5.5.1 L’inchiesta ha accertato, come per altro sempre dichiarato dall’imputato in tutti i suoi interrogatori, che è stato quest’ultimo a firmare il formulario A. L’imputato era, infatti all’epoca dei fatti, membro con firma individuale di G. SA e, in tale veste, ha aperto, facendo capo a un conto di G. SA, la rubrica B. indicando quest’ultimo, il quale non aveva nessun diritto di firma su questa rubrica, quale avente diritto economico. B., dal canto suo, ha negato di sapere dell’esistenza di questa rubrica a lui sconosciuta (MPC pag. 13.03.0026). 5.5.2 Pure incontestato è che sul conto rubrica n. 4a B. presso II. SA, Lugano sono confluiti, in data 6 agosto 2012, CHF 518'521.29 provenienti dal conto nr. 22 in CHF presso Banca JJ., intestato a O. Ltd. e gestito da FFFF.. Come accertato dall’inchiesta (cfr. rapporto di Polizia del 2 maggio 2016, MPC pag. 11.01.0001 segg.) questo conto bancario intestato a O. Ltd. serviva all’imputato – già da quando ancora lavorava presso un istituto bancario, e come a lui a tanti altri ope- ratori finanziari in Svizzera e all’estero – a inviare fondi dalla Svizzera verso un Paese “white list”, per poi trasferirli altrove. Una sorta di “conto di passaggio”, allora utilizzato dagli operatori del settore finanziario. Dal profilo formale, proba- bilmente, l’avente diritto economico del conto O. Ltd. è il gestore FFFF., ma non v’è certezza istruttoria a questo proposito. Quel che invece è certo, perché affer- mato da P. – intermediario finanziario attivo negli Emirati Arabi che ha messo a disposizione la offshore O. Ltd. attraverso FFFF. – è che suo unico cliente era il qui imputato, unica persona che gli dava le istruzioni (MPC pag. 12.02.0004- 0019). D., non era sua cliente, benché fosse stato informato dall’imputato del prossimo arrivo di fondi riferiti a quest’ultima, e nemmeno erano suoi clienti H2. e H1., benché P. abbia ricordo che: “Per uno di questi H. ho fatto l’operazione di cui ho detto prima, ricevendo dietro incarico di A., sulla mia offshore, dei denari in provenienza della EE. SA e provvedendo poi a trasferirli con i denari di D.” (MPC pag. 12.02.0009). Più oltre, sempre nell’ambito del medesimo verbale (MPC pag. 12.02.0009 seg.), P., con riferimento ai versamenti effettuati dalla EE. SA, ha riconosciuto di aver fatto due operazioni dello stesso tipo: una per H2. e una per H1., ricordando di aver visto le due carte di identità. Alfine di individuare l’ammontare dei fondi pervenuti su O. Ltd. riferibili all’imputato, è stato convenuto fra le parti il codice AAA1BB. Questo codice si riferiva unicamente al qui imputato, come da lui stesso chiarito (CAR pag. 5.300.028): “[…] Comunque BB vuol dire A., AAA era la sigla che io avevo quando lavoravo in Banca NN. e il 1 non glielo so dire.”. Come già esposto in precedenza, dai documenti agli atti (MPC pag.

- 51 - 12.04.0030), e come riassunto nel rapporto di Polizia del 2 maggio 2016 (MPC pag. 11.01.0063), emerge poi che è stato l’imputato a fornire alla EE. SA il codice che ha permesso il versamento del riscatto della polizza di H1. e, di riflesso – in quanto trattate congiuntamente dall’istituto previdenziale – del riscatto della po- lizza di H2., che erano i due aventi diritto delle rispettive polizze. Ma l’imputato non si è limitato solo a questo, avendo anche indicato alla EE. SA la causale del trasferimento, quando così richiesto (cfr. supra consid. II.4.2.1). P., interrogato a proposito di tale presunto prestito tra O. Ltd. e la famiglia H., ha negato recisa- mente l’esistenza dello stesso. Come già detto, l’imputato ha poi spiegato che la causale “[…] restituzione di un prestito è una tipica causale utilizzata a suo tempo, ma ancora oggi, per soddisfare le necessità della compliance delle varie banche o assicurazioni. […]” (MPC pag. 13.02.0099), ammettendo che tale cau- sale era frutto di una sua invenzione (MPC pag. 13.02.0036), seppure davanti a questa Corte ha invece sostenuto – in maniera per questa Corte non credibile (cfr. supra consid. II.4.2.1) – esattamente l’opposto. Egli ha ripetutamente riba- dito che considerava D. quale beneficiaria in vita delle polizze assicurative. Egli ha dunque ritenuto plausibile che D., nel febbraio del 1995 e cioè all’età di 24 anni avesse autonomamente deciso di prestare ai cognati H1. (classe 1962, di- chiaratamente titolare di un’attività in proprio) e H2., CHF 100'000.-- a testa e questo attingendo a fondi propri, ricevuti in donazione dal di lei padre. Non solo, egli ha pure ritenuto che D. avesse prestato queste somme ai cognati, per poi essere iscritta quale beneficiaria in vita di ambedue le polizze. Eppure, l’imputato sin dal 4 maggio 2012 era al beneficio di una procura generale, firmata da H1. a favore I. SA (cfr. MPC pag. 07.04.01.03-0025), che gli avrebbe permesso di ri- chiedere ogni tipo di documentazione in nome e per conto del suo cliente, se- gnatamente in relazione alla polizza vita presso la EE. SA riscattata (unitamente a quella intestata a H2.) più di due mesi dopo (il 19.07.2012). Ciò che però non ha fatto. L’imputato ritiene che D. sarebbe la beneficiaria delle due polizze vita, anche quando la EE. SA gli comunica che i loro clienti sono H2. e H1. e ancora quando la EE. SA comunica che le polizze sono state riscattate sempre menzio- nando i nominativi dei H. e mai quello di D., ed ancora quando la EE. SA chiede la causale per il versamento dell’ammontare del riscatto della polizza di H1. a O. Ltd. Tutti fatti, questi, che – si ribadisce – avrebbero dovuto generare nell’impu- tato più di un dubbio, assodata anche la sua inattività nella ricerca del beneficiario in vita della polizza riscattata a favore di H1. Come esposto in relazione al reato di carente diligenza in operazioni finanziarie (cfr. supra consid. II.4.2.2), confron- tato a tutti questi fatti, egli ha chiuso gli occhi e tirato dritto. Per l’imputato D. sarebbe la titolare anche dei CHF 89'922.70 della polizza di H1. e dei CHF 89'990.00 della polizza di H2. In totale poco meno di CHF 190'000 --, una cifra comunque ragguardevole, che l’imputato ha sempre tentato di minimizzare. Se però davvero egli riteneva che anche i fondi provenienti delle due polizze fos- sero da ricondurre a D., non si spiega per quale motivo non siano confluiti

- 52 - direttamente sul conto Q. presso S., chiuso il 24 luglio 2012. Da quanto emerge dalle dichiarazioni rese dal consulente della Banca S. (MPC pag. 12.11.0020 seg.), quest’ultima non considerava il conto Q. collegato con le polizze a motivo della diversa titolarità (avente diritto economico) delle stesse. Da qui – con tutta probabilità – la decisione dell’imputato di compiere l’operazione di raggruppa- mento dei fondi ex conto Q. (ADE D.), ex polizza EE. SA vita n° 2 (ADE H1.) ed ex polizza n° 19 (ADE H2.), sul conto O. Ltd. a Dubai. I fondi sono arrivati sca- glionati sul conto O. Ltd.: il 12 luglio 2012 gli averi già depositati sul conto Q. e il 19 luglio 2012 quelli provenienti dal riscatto delle polizze. Come summenzionato, quando escono dal conto O. Ltd., in parte (CHF 518'521.29) per tornare dopo pochi giorni (il 6 agosto 2012) in Svizzera (sulla rubrica B. presso G. SA Chiasso), ed in ragione di CHF 1'199'969.37 alle Bahamas sul conto HH. (il 20 lu- glio 2012), gli aventi diritto economici indicati dall’imputato sono B. e – dopo il ritorno dei soldi dalle Bahamas in Svizzera – H3. (marito di D.). Spariti quindi H1. e H2., che non risultano più quali aventi diritto economico. Il trasferimento sulle due nuove relazioni avviene poi con la causale “commission” (MPC pag. 07.16.01.09.0001; MPC pag. 07.06.03.10.0001) e non corrisponde quindi a quella indicata nel presente procedimento dall’imputato. Infatti, come visto con riferimento all’art. 305ter CP, secondo la versione dell’imputato, D. sarebbe l’avente diritto economico di tutti i fondi pervenuti a O. Ltd., complessivamente CHF 1'735'982.70, che in seguito, su istruzione della stessa, sono stati suddivisi in due versamenti: uno a favore del marito H3. e il rimanente favore di B. Il tra- sferimento sulla rubrica B. di CHF 518'521.29, con relativo cambiamento di avente diritto economico e conseguente firma del formulario A di cui al capo d’ac- cusa 1.2.2.7, è motivato dal qui imputato dalla decisione di D. di prestare a H4. (il terzo fratello di suo marito) questa somma con la compensazione di un credito

– di natura non specificata – di pari importo vantato da B. nei confronti dello stesso H4. Già si è detto che agli atti non vi è alcunché a supporto della sussi- stenza di tale credito, e nemmeno elementi che permettessero all’imputato di convincersi dell’esistenza dello stesso, peraltro negata sia da D. sia da B. (MPC pag. 13.05.0033). A tal proposito, rinviando anche a quanto già esposto sopra in relazione all’art. 305ter CP (cfr. supra consid. II.4.2.2), va ribadito e sottolineato quanto se- gue. B. è diventato cliente dell’imputato a cavallo fra la fine del 2010 e l’inizio del

2011. Come emerge dalle dichiarazioni dell’imputato (CAR pag. 5.300.009 seg. e 012 seg.), B. sarebbe arrivato in Svizzera sostanzialmente privo di liquidità, con lo scopo di incassare dei crediti che non poteva rendere tax compliant in Italia, in quanto frutto di affari non dichiarati al fisco. La prima liquidità gli sarebbe stata fornita dall’incasso di un credito nei confronti di DDDD., anch’esso dell’ammon- tare di ca. CHF 500'000.--, i quali sono versati direttamente su un conto intestato a B. presso Banca NN., come detto dall’imputato stesso (cfr. CAR

- 53 - pag. 5.300.009). Per quel che concerne il presunto credito vantato da B. nei con- fronti di H4., l‘imputato ha dapprima addotto che il riferimento allo stesso era già genericamente emerso quando B. giunse nel suo ufficio, nel 2010, con il suo commercialista, manifestando la necessità di incassare dei crediti maturati in Ita- lia e di renderli fiscalmente dichiarabili, anche se in quel caso non si sarebbe parlato di casi specifici (TPF pag. 131.731.022 seg.). Benché si trattasse di crediti di cui non vi era nessuna traccia documentale né tantomeno fiscale (agli atti non v’è una dichiarazione di B. in Italia), non protocollati in nessuna maniera né dall’imputato né da nessun altro, crediti peraltro nemmeno cifrati nel loro importo (come affermato anche da B.), l’imputato si è assunto l’enorme rischio di consi- derarli reali e validi, senza minimamente dubitare dell’esistenza degli stessi e accertarne l’esatto ammontare. Specificatamente, in merito al presunto credito vantato da B. nei confronti di H4., l’imputato ha inoltre dichiarato che “[…] il fatto che lui lo avesse esposto in di- chiarazione fiscale, il fatto che li ha spesi per sé stesso sono tutti elementi che, ancora oggi, mi fanno pensare che l’operazione fosse trasparente sotto questo punto di vista. […]” (TPF pag. 131.731.023). Ma così non è. Infatti, l’imputato si è così espresso circa l’aspetto fiscale dell’operazione a lui contestata: “Nella di- chiarazione del 2011 (datata 7 novembre 2012) nei prestiti vari c’è una posizione di fr. 520'000.--. Questa equivale a quanto B. aveva incassato sulla rubrica fidu- ciaria. […]” (TPF pag. 131.731.024). Quindi al momento in cui la dichiarazione 2011 è stata firmata, questo credito non esisteva più perché già incassato sulla rubrica denominata B. presso G. Il fatto poi che l’ammontare del presunto credito vantato da B. sia stato determinato solo a posteriori, perché doveva essere equi- valente alla cifra pervenuta sulla rubrica B., conferma che, sino a quel momento non vi era conoscenza della reale consistenza dello stesso. Queste constatazioni portano a dar credito alle dichiarazioni di B., rese ancora a verbale di confronto con lo stesso A., secondo le quali questo credito è stato uno stratagemma trovato da quest’ultimo per giustificare il trasferimento di CHF 518'521.29 sulla rubrica B. presso G. SA, della quale lui dichiara di essere sempre stato all’oscuro (MPC pag. 13.03.0026). Si osserva poi che l’imputato giustifica anche con l’aspetto fiscale la costituzione della rubrica B. presso G. SA, altra particolarità di questa operazione. Si tratta infatti di un passaggio anomalo che, tanto per riferirsi a una fattispecie simile (incasso di presunti crediti) sempre richiamata dall’imputato, e cioè il credito DDDD., non era stato utilizzato. Infatti, quando il 6 agosto 2012 viene aperta la rubrica B., B. disponeva già sia del permesso B sia di due conti bancari a lui intestati: uno alla Banca NN. ed un altro alla II. SA. Ciononostante, i CHF 518'521.29 non sono stati versati su uno dei suoi conti, ma sono rimasti nella piena disponibilità di G. SA e quindi del qui imputato, mentre B. è stato

- 54 - inserito per mano dell’imputato quale avente diritto economico, senza peraltro alcun diritto di firma. L’imputato ha dichiarato che questa “tappa intermedia” sa- rebbe servita per un’”ottimizzazione fiscale”, per “gestire in modo flessibile” la dichiarazione di B. al fisco del Cantone Ticino (TPF pag. 131.731.019 e 023). Le risultanze istruttorie ci dicono però altro e cioè che grazie alla rubrica B., l’impu- tato – principalmente per il tramite di una sua collaboratrice – il quale poteva disporre dei fondi ivi depositati, ha prelevato in contanti ben CHF 145'798.91 nel periodo dall’8 agosto 2012 al 17 settembre 2012, mediante 5 operazioni di im- porti anche importanti, sino a CHF 72'600.00 per volta. Anche in questo caso l’imputato si è assunto un grande rischio: quello di interrompere la tracciabilità di questi fondi, comunque di un certo rilievo. Infatti, come già detto e come ben emerge dal rapporto di Polizia (MPC pag. 11.01.0085), la destinazione di questi fondi non è stata tracciata, nonostante le dichiarazioni dell’imputato che indicano B. – il quale nega – quale destinatario finale. Responsabile di questa situazione del tutto opaca che getta ulteriori ombre sul reale avente diritto economico di quei fondi è però solo e soltanto il qui imputato. Se infatti questi prelievi dovevano andare a B., ci si domanda perché non sono stati fatti dei bonifici a favore di quest’ultimo. Inoltre, visto che le istruzioni (MPC pag. 16.02.1045) presunta- mente date da D. – la quale invece lo nega – all’imputato di versare CHF 1.2 mio a Banca LL. e il residuale (non cifrato) a B., portano – come detto – la data del 26 giugno 2012, quando ancora il conto Q. presso S. era in essere (e le polizze vita non ancora riscattate), si ribadisce la mancata chiarezza del perché non si è proceduto direttamente al versamento del residuale su di uno dei due conti di B. in Svizzera, oppure subito con l’apertura della rubrica B. presso G. SA. Invece l’imputato ha deciso di compiere un’ulteriore operazione che rende ancora più intricato, opaco e dubbioso l’intero contesto nell’ambito del quale sono movimen- tati i fondi, segnatamente con riferimento alla determinazione dell’avente diritto economico dei fondi. Infatti, facendo capo ad un feeder account all’estero (Arabia Saudita) che, per sua natura, fa capo a una lista indeterminata di clienti di diverse nazionalità che operano su uno stesso conto, egli ha creato le condizioni quadro che hanno facilitato e permesso la modifica degli aventi diritto economici, facendo scomparire D. – che assurge anche di più a una figura funzionale a un’operazione a vantaggio di terzi – permettendogli di firmare di suo pugno il formulario A che indica B. quale avente diritto economico di CHF 518'521.29. Tenuto conto di tutto quanto precede, l’imputato era quindi ben consapevole, ri- spettivamente avrebbe dovuto esserlo (nell’ottica del dolo eventuale), del fatto che i soldi pervenuti su detto conto non erano di B., essendoci già diversi indica- tori atti a mettere in dubbio il reale avente diritto economico e non avendo ele- menti per credere alla sussistenza del credito, ma, nonostante ciò, ha comunque

– senza effettuare verifica alcuna – inserito B. quale avente diritto economico nel formulario A.

- 55 - 5.5.3 In conclusione, alla luce di quanto esposto sopra, questa Corte di appello ritiene che l’imputato, nell’allestire il formulario A, indicando (contrariamente al vero) B. quale beneficiario degli averi, abbia agito intenzionalmente e che non vi siano – e nemmeno sono stati forniti dall’imputato – sufficienti elementi a sostegno della tesi difensiva dell’errore. In concreto l’imputato ha agito allo scopo di procacciarsi un indebito profitto. Come detto, qualsiasi vantaggio, sia esso di natura pecunia- ria o di altro tipo, è considerato un profitto (DTF 118 IV 254 consid. 5; 141 IV 369 consid. 7.4, ciascuna con riferimenti; TRECHSEL/ERNI, op. cit., n. 15 ad art. 251 CP). Egli ha agito allo scopo di giustificare un bonifico in entrata sulla rubrica, al fine di mantenere la clientela e continuare il progetto e gli affari insieme a B., che hanno portato al coinvolgimento dell’imputato nell’acquisto dell’immobile di Chiasso. 5.5.4 È pertanto da confermare la condanna del qui imputato per il reato di falsità in documenti in relazione al capo d’accusa 1.2.2.7. 6. Inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr) 6.1 Con atto d’accusa del 25 agosto 2017, l’imputato è stato accusato di inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr) per avere, agendo in correità con B., il 15 febbraio 2011, a Chiasso e Bellinzona, ingannato l’Ufficio della migrazione del Cantone Ticino fornendo dati falsi nella domanda di rilascio di un permesso di dimora B da lui sottoscritta unitamente a B., e meglio indicando falsamente che B. risiedeva in via […] a W. presso KKK. e F. ed allegando alla domanda il relativo contratto di locazione firmato e dal contenuto inveritiero, e ottenendo, in tal modo, per B. in data 21 febbraio 2011 il rilascio del permesso di dimora B (cfr. capo d’accusa 1.2.3.1, inc. SK.2017.44 pag. 129.100.031). 6.2 In relazione al capo d’accusa 1.2.3.1, dopo il rinvio da parte del Tribunale fede- rale, con sentenza SK.2022.2 del 6 giugno 2023 la Corte penale ha riconosciuto l’imputato colpevole di ripetuto inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr) in complicità ex art. 25 CP (cfr. punto 2.3 del dispositivo).

La Corte penale ha in primo luogo accertato che B. non ha mai soggiornato presso la camera locata e che, al momento della sottoscrizione del contratto di locazione, già sapeva che non avrebbe preso possesso dell’ente locato. In riferi- mento al qui imputato, il quale avrebbe assistito B. nel trovare il locale in cui soggiornare, la prima Corte ha ritenuto che egli non poteva ignorare il fatto che quest’ultimo non avrebbe mai risieduto in un appartamento condiviso con estra- nei. Il contributo del qui imputato, a mente dei giudici di prime cure, consisterebbe nell’avere organizzato tale sistemazione fittizia e sottoscritto la domanda di

- 56 - rilascio del permesso recante un’informazione falsa (sentenza SK.2022.2 con- sid. VII.8-13). 6.3 Nel complesso, il MPC condivide le argomentazioni della prima Corte. A suo dire, l’imputato avrebbe agevolato l’allestimento della pratica finalizzata all’inoltro della domanda per il rilascio del permesso, ideando la “soluzione KKK.-F.” e allestendo un falso contratto di locazione da allegare alla domanda da egli sottoscritta. A sostegno della propria tesi, il MPC ha rinviato a una e-mail della signora F. del 16 febbraio 2011, dalla quale si evincerebbe che il locatore non sapeva nulla dell’inquilino che avrebbe avuto in casa. L’urgenza di produrre all’autorità degli stranieri un contratto di locazione avrebbe portato B. a sottoscrivere un contratto di locazione senza nemmeno avere visto l’ente locato. A mente del MPC, sia B. che l’imputato erano consapevoli del carattere meramente fittizio della soluzione abitativa in questione (CAR pag. 5.200.167 e segg.). 6.4 L’imputato contesta anzitutto la violazione del principio accusatorio. A suo avviso, l’atto d’accusa non contiene indicazioni precise sui fatti che lascerebbero sup- porre che l’imputato abbia prestato assistenza al reato. In altre parole, l’atto d’ac- cusa ometterebbe di specificare quale sia il suo “contributo causale”. L’imputato ritiene inoltre che non sarebbe possibile attribuirgli il ruolo di complice per un fatto (il risiedere o non risiedere in un determinato posto) che concerne unicamente il foro interno dell’autore. L’aver posto la propria firma accanto a quella del richie- dente non sarebbe comunque sufficiente a configurare il reato in questione, non ricomprendo l’imputato alcuna posizione di garante. Spettava invece all’autorità della migrazione accertare quale fosse il reale luogo di residenza. Infine, l’impu- tato contesta l’assenza di elementi validi a sostegno del dolo (CAR pag. 5.200.013 e segg.). 6.5 Premessa sul principio accusatorio Per quanto concerne il principio accusatorio, la Corte penale è giunta alla con- clusione, pienamente condivisa da questa Corte, che nel caso concreto non vi sarebbe alcuna violazione qualora l’imputato venisse ritenuto colpevole. Viene pertanto qui richiamato, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP (cfr. DTF 141 IV 244 consid. 1.2.3) il consid. VII. 2.3 della sentenza impugnata. In particolare, se- condo la giurisprudenza citata dalla prima istanza, questo principio non è disat- teso se l’atto d’accusa qualifica l’imputato come autore principale o correo e il giudice ritiene la forma della complicità, posto che essa appaia come una possi- bilità concreta sulla base dell’esposto dei fatti in esso contenuto.

A mente di questa Corte, nel caso di specie, l’atto d’accusa delinea in maniera sufficientemente chiara le singole azioni che sono contestate all’imputato in

- 57 - qualità di correo, senza dubbio suscettibili di essere valutate anche sotto il profilo della complicità. Tali azioni sono in particolare le seguenti: l’aver fornito dati falsi nella domanda di rilascio del permesso da lui sottoscritta unitamente a B., indi- cando falsamente che B. risiedeva a W. presso i signori KKK. e F. ed allegando alla domanda il relativo contratto di locazione dal contenuto inveritiero (cfr. atto d’accusa). D’altro canto, l’imputato non indica, e nemmeno risulta evidente, in che misura non gli sarebbe stato possibile difendersi efficacemente dalla con- danna per complicità. 6.6 Giusta il vecchio art. 118 cpv. 1 LStr, il cui tenore è identico all'attuale art. 118 LStrI (RS 142.20), si rende colpevole di inganno nei confronti dell'autorità, chiun- que inganna le autorità incaricate dell'esecuzione della LStr fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato. L'art. 90 LStr sancisce un obbligo di collaborare in capo allo straniero e ai terzi che partecipano alla procedura retta dalla LStr nell'accertamento dei fatti determinanti, essendo in particolare tenuti a fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la regola- mentazione del soggiorno. 6.6.1 Secondo la giurisprudenza, i dati forniti o sottaciuti devono riferirsi a fatti essen- ziali, ovvero rilevanti per la decisione. L'inganno deve quindi essere tale che senza di esso la decisione non sarebbe stata presa o non lo sarebbe stata allo stesso modo (sentenza del TF 6B_833/2018 dell'11 febbraio 2019 consid. 1.5.2) e deve dunque essere stato determinante per la regolamentazione del soggiorno (Messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3449). In altri termini, deve sussistere un nesso tra i dati falsi o sottaciuti e la decisione relativa al permesso. Non è necessario che l'inganno sia astuto. Esso va rapportato all'obbligo di collaborazione, di correttezza ed esaustività prescritto dall'art. 90 LStr (NÄGELI/SCHOCH, Ausländische Personen als Straftäter und Straftäterinnen, in Ausländerrecht: eine umfassende Darstellung der Rechtsstel- lung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, 2a ed. 2009, § 22 n. 22.68 pag. 1125; HANS MAURER, in StGB, JStG: Kommentar: mit weiteren Erlas- sen und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 20a ed. 2018, n. 2 ad art. 118 LStrI). Oggetto dell'inganno possono essere solo i fatti, compresi quelli afferenti al foro interiore, anche riferiti al futuro o all'inten- zione presente di fare qualcosa in futuro (VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, in Bun- desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, [AUG], 2010, n. 5 e 8 ad art. 118 LStr). Anche il luogo di residenza rientra nei dati ai sensi dell’art. 118 LStr. Da esso, infatti, dipende il tipo di permesso a cui uno straniero può ambire: in caso di soggiorno effettivo un permesso di dimora, altrimenti un permesso per lavoratore frontaliero (sentenze del TF 6B_838/2018 consid. 5.2.3 e 2C_5/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 3.2 e 3.4).

- 58 - L'inganno nei confronti dell'autorità è un reato intenzionale, il dolo eventuale è sufficiente (NÄGELI/SCHOCH, op. cit., § 22 n. 22.69 pag. 1125; HANS MAURER, op. cit., n. 4 ad art. 118 LStrI; VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, op. cit., n. 9 ad art. 118 LStr). 6.6.2 Secondo l’art. 25 CP, è complice chiunque aiuta intenzionalmente altri a com- mettere un crimine o un delitto. La complicità è una forma di partecipazione ac- cessoria al reato. Oggettivamente, il complice deve fornire all’autore principale un contributo causale alla realizzazione del reato, sicché gli eventi non si sareb- bero svolti nello stesso modo senza di esso. Non è tuttavia necessario che il contributo del complice sia la condicio sine qua non alla realizzazione del reato. Il contributo fornito può essere materiale, intellettuale o consistere in una sem- plice astensione (DTF 121 IV 109 consid. 3a).

Soggettivamente, occorre che il complice sappia o si renda conto che apporta il suo concorso a un atto delittuoso determinato e che lo voglia o quanto meno lo accetti; al riguardo è sufficiente che conosca a grandi linee l’attività delittuosa dell’autore che deve aver già preso la decisione dell’atto. Il dolo eventuale è suf- ficiente (DTF 132 IV 49 consid. 1.1 pag. 52). 6.7 Dalla documentazione agli atti risulta che B., in data 15 febbraio 2011, ha pre- sentato all’Ufficio della migrazione del Cantone Ticino una domanda di rilascio di un permesso di dimora, indicando di risiedere a W. (in via […]) e accludendovi un contratto di locazione e un contratto di lavoro, entrambi recanti la data del 15 febbraio 2011. Il contratto di locazione, redatto su di un modello in uso negli uffici dell’imputato, aveva per oggetto una stanza con diritto d’uso del soggiorno presso l’appartamento dei signori KKK. e F., cognati dell’imputato, a W. Il mede- simo prevedeva una pigione annua di CHF 6'000.--, pagabile in rate mensili di CHF 500.-- l’una, dal 15 febbraio 2011. Sia il contratto di lavoro sia il formulario di richiesta del permesso sono stati sottoscritti dall’imputato in qualità di rappre- sentante della RR. SA e datore di lavoro di B. (MPC pag. 18.11.0199 segg.). Il 21 febbraio 2011 l’autorità preposta ha accolto la presente domanda di rilascio del permesso (MPC pag. 18.11.0193 segg.).

Nella fattispecie risulta accertato – e non contestato – che la firma apposta sul formulario di richiesta del permesso è attribuibile all’imputato e che B. non ha mai risieduto presso l’ente locato, nonostante avesse corrisposto la pigione almeno dall’aprile del 2011 al dicembre dello stesso anno (cfr. consid. VI.8 della sentenza impugnata).

Nel corso dell’interrogatorio del 21 ottobre 2016 dinanzi al MPC, B. ha dichiarato che sarebbe stato il qui imputato a occuparsi dell’allestimento della

- 59 - documentazione necessaria per la domanda e, in particolare, ha affermato quanto segue: “Sono tutti i formulari riempiti da A. che io ho firmato. A. mi ha detto che con questi formulari mi avrebbe fatto la residenza.”. Alla specifica do- manda volta a chiarire se entrambi fossero consapevoli del fatto che non avrebbe mai risieduto presso l’ente locato a W., B. ha risposto in maniera affermativa (MPC pag. 13.01.0574 seg.). In occasione dei dibattimenti di primo grado SK.2017.44, B. ha affermato di avere firmato il contratto di locazione nell’ufficio dell’imputato. Sarebbe stato quest’ultimo a provvedere alla ricerca della sistema- zione abitativa in oggetto, atteso che egli non conosceva personalmente i loca- tori. B. ha altresì dichiarato che, al momento della sottoscrizione del contratto, era già consapevole del fatto che non avrebbe mai preso effettivo possesso dell’ente locato (inc. SK.2017.44 pag. 129.930.017).

L’imputato ha confermato di aver assistito B. nell’identificare uno spazio ade- guato all’ottenimento del permesso in questione. Su questo punto, egli ha in par- ticolare dichiarato: “[…] questo contratto di locazione, che io ho facilitato, serviva a B. per espletare più facilmente la pratica di ottenimento del permesso B.”. Al momento della firma del contratto di locazione, non gli sarebbe stato chiaro se B. avrebbe soggiornato o meno a W. (MPC pag. 13.02.0311 segg.). Nel corso dei dibattimenti SK.2017.44, l’imputato ha ribadito di aver assistito B. nella ricerca della sistemazione locativa in questione, precisando che, al momento della sot- toscrizione del contratto di locazione, l’intenzione di quest’ultimo non gli era chiara e che, in ogni caso, non era compito suo verificare se B. soggiornasse o meno presso l’ente locato (inc. SK.2017.44 pag. 129.930.61 e segg.). In occa- sione dei dibattimenti SK.2022.2, l’imputato ha sostanzialmente confermato le sue precedenti dichiarazioni (TPF pag. 131.731.030). Ai dibattimenti d’appello, egli ha nuovamente dichiarato di avere provveduto personalmente ad individuare la soluzione locativa per B., precisando di aver agito di propria iniziativa “[…] Anche perché lo straniero che viene in Svizzera non sa quali sono le necessità documentali”. L’imputato ha inoltre affermato, a più riprese, che fu solo succes- sivamente alla sottoscrizione del contratto di locazione e dell’inoltro della docu- mentazione necessaria per il rilascio del permesso che B. prese visione dell’ente locato e decise di non soggiornarvi per mancanza di privacy (CAR pag. 5.300.042 segg.; CAR pag. 5.100.020; CAR pag. 5.200.177). 6.8 Sulla scorta delle risultanze agli atti e in particolare di quanto dichiarato dallo stesso imputato, questa Corte ritiene anzitutto che, pur non rivestendo una posi- zione di garante, egli ha sicuramente aiutato B. nella procedura volta all’otteni- mento del permesso di dimora, occupandosi segnatamente della sistemazione abitativa indicata quale residenza nel formulario che ha sottoscritto insieme a lui. Dalle sue dichiarazioni emerge in particolare una significativa dimestichezza con tale procedura, avendo egli riferito, tra le altre cose, dell’importanza di individuare

- 60 - con tempestività uno spazio dove risiedere, per permettere di fare la pratica di immigrazione in Svizzera, nonché di avere, in passato, messo a disposizione ap- partamenti di sua proprietà a tale scopo (“[…] In quegli anni ne ho avuti, a rota- zione, decine di inquilini in quegli appartamenti. Tanto è che a un certo punto il Comune di Chiasso si lamentò, dicendomi che avevamo troppi inquilini […].”; CAR pag. 5.300.043 seg.). Questa Corte è inoltre giunta al convincimento che l’imputato fosse stato fin dall’inizio consapevole del fatto che B. non avrebbe mai soggiornato presso i signori KKK./F. e che, pertanto, la sistemazione da lui indi- viduata per B. fosse meramente strumentale, appositamente predisposta al solo fine di fargli ottenere il permesso. Da un lato, non appare ragionevolmente so- stenibile che B. abbia sottoscritto il contratto di locazione senza avere previa- mente preso visione dell’immobile, se veramente voleva andare ad abitarci. Dall’altro, risulta parimenti difficilmente comprensibile come il locatore abbia po- tuto concludere il medesimo contratto in assenza di un previo contatto diretto con l’inquilino con il quale avrebbe dovuto condividere parte degli spazi abitativi, con- siderazione che, chiaramente, vale anche per il conduttore. In particolare, dallo scritto di F. inviato all’imputato il 16 febbraio 2011, un giorno dopo l’inoltro della domanda in questione, si evince chiaramente l’assenza di un qualsivoglia coin- volgimento del locatore nelle trattative intercorse con l’inquilino (“[…] ieri mi chia- mava già al telefono il controllo abitanti di Mendrisio, ma visto che non ero infor- mata sull’inquilino che arrivava da noi non ho risposto. […]”, MPC pag. 08.08.03334). Per l’imputato non poteva inoltre essere credibile che B., il quale si era presentato come una persona con una situazione finanziaria agiata (cfr. CAR pag. 5.300.009), accettasse di condividere un’abitazione con persone sconosciute. L’argomentazione dell’imputato, secondo cui a quei tempi la situa- zione immobiliare non era come quella attuale (CAR pag. 5.300.047), non è con- vincente. Anche tenendo conto del periodo storico, e la presenza di un minor numero di appartamenti sfitti, risulta poco credibile che non vi fosse anche solo un monolocale a disposizione, in cui B. avrebbe potuto godere della propria pri- vacy e indipendenza, senza dover condividere cucina e salotto con altre persone sconosciute. V’è da chiedersi, infine, per quale motivo l’imputato abbia firmato la domanda di rilascio del permesso recante, quale luogo di residenza, l’indirizzo dei cognati KKK./F., quando le reali intenzioni di B. non gli erano apparse chiare.

Alla luce delle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene che il dato ine- rente alla residenza riportato nel formulario di richiesta del permesso sia falso, così come il relativo contratto di locazione allegato, e che l’imputato ne fosse pienamente consapevole. Queste chiare resultanze probatorie non avrebbero inoltre nemmeno potuto essere scalfite da una deposizione favorevole all'impu- tato da parte di F., tanto meno considerato che si tratta di una sua parente stretta.

- 61 -

Come esposto in precedenza (cfr. supra consid. II.6.6.1), il luogo di residenza, comprovato a mezzo di un contratto di locazione, costituisce un dato ai sensi dell’art. 118 LStr. Da esso, infatti, dipende il tipo di permesso a cui uno straniero può ambire: in caso di soggiorno effettivo un permesso di dimora, altrimenti un permesso per lavoratore frontaliero. Oggetto dell'inganno possono essere fatti afferenti al foro interiore, anche riferiti all'intenzione presente di fare qualcosa in futuro. B. è stato ritenuto colpevole per aver ammesso di aver sottoscritto il con- tratto di locazione in questione senza l’intenzione di soggiornare nell’ente locato (cfr. sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017). Nella sua sentenza di rinvio (6B_838/2018 del 13 gennaio 2022), il Tribunale federale ha avuto modo di pre- cisare che di questo dato (luogo di residenza) ne risponde in primo luogo lo stra- niero stesso e non il suo datore di lavoro, ma che, benché non possa essere considerato autore di inganno nei confronti delle autorità in relazione al luogo di residenza, non è escluso che quest’ultimo possa nondimeno essere considerato complice. A mente di questa Corte, l’imputato non può sottrarsi alle proprie re- sponsabilità affermando che le reali intenzioni future di B. circa l’effettivo utilizzo dell’immobile non lo riguardavano. Egli ha chiaramente predisposto l’alloggio presso dei familiari per aiutare B. nell’ottenimento del permesso richiesto, senza che vi fosse stata la possibilità di organizzare una visita dei locali da parte dell’in- quilino e un incontro conoscitivo tra locatore e conduttore. Pertanto, sebbene non possa essere considerato correo, l’imputato ha quantomeno contribuito a pre- sentare all’autorità della migrazione una situazione non corrispondente alla realtà, inducendola in errore sul luogo di residenza del richiedente e facendo in modo che quest’ultimo ottenesse il permesso richiesto. Va anche osservato che l’imputato, per sue stesse dichiarazioni, si è occupato di diverse pratiche di per- messi B per i suoi clienti, egli era quindi conosciuto dall’autorità di migrazione e

– nonostante non avesse una posizione di garante nei confronti di B. – con la sua firma ha senz’altro rafforzato la credibilità delle informazioni fornite dinnanzi all’Ufficio della migrazione (il quale ha del resto emesso il permesso B in tempi rapidissimi). L’imputato non può nemmeno essere seguito laddove sostiene che sarebbe stato compito dell’autorità della migrazione accertare quale fosse il reale luogo di residenza di B. Infatti, le persone implicate nella procedura di rilascio di un permesso sono tenute a collaborare con l’autorità, segnatamente fornendo indicazioni veritiere (art. 90 LStr). 6.9 Sotto il profilo soggettivo, come già esposto sopra, non vi è alcun dubbio che l’imputato fosse consapevole della necessità di presentare un contratto di loca- zione al fine di permettere a B. di ottenere il permesso richiesto – il cui rilascio presuppone un soggiorno effettivo – e che il luogo di residenza indicato (sia nel contratto di locazione che nel formulario stesso) non fosse rispondente alla realtà. Sottoscrivendo quindi, insieme a B., tale formulario di richiesta contenente dati falsi e rafforzando con la sua firma la credibilità dei dati contenuti, egli ha

- 62 - consapevolmente fornito un contributo all’atto delittuoso volendone la sua realiz- zazione. 6.10 In riferimento al capo d’accusa 1.2.3.1, l’imputato si è quindi reso colpevole di complicità in inganno nei confronti della autorità ai sensi dell’art. 118 cpv. 1 LStr in combinato disposto con l’art. 25 CP. 7. Commisurazione della pena 7.1 Come già esposto in precedenza in concreto è applicabile il diritto vigente al mo- mento dei fatti, prevedendo il regime sanzionario fino al 2018 pene pecuniarie più estese – sino a 360 aliquote giornaliere anziché 180 –, ciò che è più favore- vole per l’imputato, permettendo queste di evitare pene privative della libertà, le quali sono più gravose per l’imputato (DTF 134 IV 82 consid. 7.2.2; sentenza del TF 6B_1308/2020 del 5 maggio 2021 consid. 4.3.2; KELLER, Basler Kommentar, 3a ed. 2023, n. 3a ad art. 391 CPP e riferimenti ivi citati). 7.2 Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, se- condo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la le- sione. Il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezza- mento. Il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facili- tandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza del TF 6B_207/2007 consid. 4.2.3). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di se- guire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronun- ciato (DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6). 7.2.1 Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da con- siderare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

- 63 - reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurispru- denza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 con- sid. 2a; sentenze del TF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del co- dice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; sentenza del TF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). 7.2.2 Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collabora- zione all’inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1; sentenze del TF 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.16B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 con- sid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; sentenze del TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;

- 64 - 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostaco- lino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 con- sid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di ese- guire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (sentenze del TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti). 7.2.3 Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, se per uno o più reati risultano adempiute le condi- zioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, rite- nuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al mas- simo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1 CP). La pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell’inasprimento della pena è possibile unica- mente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene dello stesso genere per ognuna delle norme violate; non basta che le disposizioni penali applicabili com- minino (parzialmente) pene dello stesso genere (cfr. a questo proposito DTF 144 IV 217 consid. 3 segg., consid. 3.6; 144 IV 313 consid. 1.1.1 e riferimenti ivi citati; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2a ed. 2019, n. 480 segg.). Il reato più grave è quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso, appare come il più grave dal profilo della colpevolezza (DTF 93 IV 7 consid. 2b). Se devono essere valutati più reati per cui è comminata la medesima pena, è opportuno partire con il reato per il quale nel caso specifico entra in considerazione la pena più elevata (MATHYS, op. cit., n. 485). La deter- minazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l’infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all’adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell’insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare men- talmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del TF 6B_405/2011 e 6B_406/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 5.4; 6B_1048/2010 del 6 giugno 2011 consid. 3.1; 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). Nella misura in cui non sono riferite a uno dei reati commessi, bensì

- 65 - piuttosto a tutti, le circostanze aggravanti e attenuanti legate all’autore sono da prendere in considerazione solo dopo avere determinato la pena complessiva provvisoria (sentenza del TF 6B_265/2017 del 9 febbraio 2018 consid. 4.3; 6B_745/2017 del 12 marzo 2018 consid. 2.7; MATHYS, op. cit., n. 520). Se vi è concorso di reati il giudice ha l’obbligo d’aggravare la pena (DTF 103 IV 225). La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non è possibile (DTF 144 IV 217 consid. 3.5; DTF 6B_559/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 1.4). Anche secondo la recente giuri- sprudenza può essere pronunciata una pena detentiva unitaria (solamente) al- lorquando più infrazioni singole sono strettamente collegate tra loro sia dal punto di vista materiale che temporale, e per nessuno dei reati strettamente connessi tra di loro una pena pecuniaria è indicata per avere un sufficiente effetto preven- tivo sull’imputato (sentenza del TF 6B_244/2021 e 6B_254/2021 del 17 aprile 2023 consid. 5.3.2 e riferimenti ivi citati). 7.3 La prima Corte ha condannato l’imputato a una pena pecuniaria di 270 aliquote giornaliere di CHF 310.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (sentenza SK 2022.2 dispositivo n. 3). Ha valutato per il reato di falsità in documenti la colpa dell’imputato come già non più lieve, ritenendo adeguata come pena ipotetica di base una pena detentiva di 8 mesi (con- sid. VIII.6-6.3) Per gli inganni nei confronti delle autorità (art. 118 LStr) ha invece ritenuto la colpa dell’imputato come lieve, e in virtù dell’inasprimento ha aumen- tato la pena ipotetica di base di un mese (consid. VIII.7.1-7.1.4). Infine, per la carente diligenza in operazioni finanziarie è stato ritenuto un grado di colpevo- lezza grave, con un inasprimento della pena di ulteriori 6 mesi (consid. VIII.7.2- 7.2.3). Ha poi mediamente attenuato la pena (di 6 mesi) per il lungo tempo tra- scorso e la violazione del principio di celerità (consid. VIII.9.1-9.3), mentre non ha riconosciuto un’attenuazione per la mediatizzazione (consid. VIII.10). La Corte penale ha quindi tramutato la complessiva pena detentiva di 9 mesi, in una pena pecuniaria di 270 aliquote giornaliere, ritenendo non necessario pronunciare una pena detentiva per tenere adeguatamente conto della colpevolezza dell’imputato (consid. VIII.11.1). 7.4 La difesa ha chiesto sia per le condanne già confermate dal Tribunale federale sia – in via subordinata – nella denegata ipotesi di condanna per gli ulteriori capi d’imputazione in esame, di prescindere da ogni pena a fronte della violazione del principio di celerità, del lungo tempo trascorso e della mediatizzazione, oppure in applicazione dell’art. 52 CP (CAR pag. 5.200.063 seg.). La difesa contesta in particolare il mancato riconoscimento della violazione del principio di celerità an- che per la prima fase del procedimento, precedente a quella dinnanzi al Tribunale federale, per cui la prima Corte ha invece riconosciuto la violazione di tale prin- cipio. A mente della difesa anche l’attenuazione media per il lungo tempo

- 66 - trascorso sarebbe errata. Viene inoltre anche contestata la conclusione della prima Corte in merito alla sofferenza mediatica, ritenuta non di un’intensità tale da permettere di prescindere dalla pena. La Corte penale non avrebbe tenuto conto dell’effetto attuativo della pressione mediatica, senza spiegare corretta- mente e con possibilità di verifica, i motivi di questa soluzione. Non sarebbe inol- tre stato tenuto conto della documentazione messa a disposizione dall’imputato per dimostrare l’impatto mediatico diffuso e devastante. Secondo l’imputato la prima istanza non avrebbe adeguatamente tenuto presente il concreto e signifi- cativo impatto mediatico e, pure, la memorizzazione e la reperibilità di dati pre- giudizievoli alla sua posizione (CAR pag. 5.200.051 segg.). 7.5 Il MPC dal canto suo ha chiesto la conferma della sentenza di prima istanza (CAR pag. 5.200.170). 7.6 In concreto l’imputato è stato ritenuto autore colpevole di più reati, e meglio di carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP), di falsità in documenti (art. 251 CP) e di inganno nei confronti delle autorità (art. 118 LStr). Come retta- mente evidenziato anche dalla difesa (CAR pag. 5.200.062 seg.), e contraria- mente a quanto fatto dalla prima Corte, va dapprima determinato il tipo di pena che entra in considerazione per i tre reati nella fattispecie in esame. Non può infatti essere seguito il procedere dell’istanza precedente che ha dapprima de- terminato in pena detentiva la pena per ogni reato, per poi tramutarla alla fine in una pena pecuniaria. In concreto, tutti e tre i reati prevedono quale sanzione possibile, la pena detentiva o una pena pecuniaria. Considerando l’entità delle violazioni e le modalità, questa Corte ritiene adeguata e appropriata alla colpa dell’imputato per tutti i reati in esame la pena pecuniaria. 7.7 Per quanto concerne il reato base per la commisurazione della pena si rileva che l’art. 251 CP prevede una pena detentiva sino a cinque anni o la pena pecuniaria, l’art. 305ter cpv. 1 CP una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria, mentre l’art. 118 cpv. 1 LStr prevede una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Sulla base della giurisprudenza summenzionata, il reato più grave da cui partire, alla luce della pena comminata dalla legge, è quindi la falsità in documenti. Come menzionato in precedenza (cfr. supra consid. II.7.2.3), giu- sta l’art. 49 cpv. 1 CP, in caso di concorso di più reati la pena va aumentata in misura adeguata. 7.8 Con riferimento alla falsità in documenti, oltre all’imputazione esaminata in que- sta sede (formulario A), vanno tenute in considerazione anche le altre imputazioni già confermate dal Tribunale federale. Come a giusta ragione indicato dall’istanza precedente, essendo i falsi documentali commessi dall’imputato strettamente collegati tra di loro, sia per il contesto fattuale in cui sono stati

- 67 - commessi, sia dal punto di vista materiale che temporale, si giustifica in concreto di valutare il reato di falsità in documenti nel suo insieme. Sotto il profilo oggettivo va considerato che egli ha falsificato tre fatture e un for- mulario A. Vero è che non si tratta di un ingente numero di documenti – conside- rando anche che sono stati commessi in un lasso di tempo di due anni (tra il 2012 e il 2013) – e che non traspare una spiccata volontà delittuosa. Egli ha tuttavia agito ripetutamente. Inoltre, a gravare sulla colpa dell’imputato è il suo ruolo di intermediario finanziario, con ampia esperienza professionale. Come evidenziato dalla Corte penale, in particolare per il formulario A, egli ha agito quale fiduciario e responsabile LRD di G. SA, falsificando in tale veste un documento destinato a un istituto bancario, approfittando della fiducia che la banca riponeva nel ge- store patrimoniale. La colpa dell’imputato è pertanto oggettivamente da conside- rare come già non più lieve. Stesso dicasi dal profilo soggettivo, egli ha infatti agito intenzionalmente, per fini prettamente egoistici, e meglio evitare un aggra- vio fiscale rispettivamente mantenere la clientela e ottenere guadagni. Egli ha agito in piena libertà decisionale, potendo senz’altro evitare la lesione, non tro- vandosi in una situazione d’emergenza o di tentazione. L’imputato ha quindi più volte liberamente deciso di agire in modo illegale, per arrecarsi un vantaggio. Alla luce di quanto precede questa Corte ritiene adeguata quale pena ipotetica di base una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere. 7.9 Per quanto concerne l’inganno nei confronti dell’autorità, che riguarda due capi d’imputazione – il primo relativo a H3. e il secondo a B. –, contrariamente a quanto ritenuto dall’istanza precedente i due episodi sono da trattare singolar- mente e non nel loro insieme, essendo episodi ben distinti, occorsi a distanza di tempo l’uno dall’altro, e con un grado di coinvolgimento dell’imputato diverso, essendo in un caso unicamente complice. 7.9.1 Con riferimento all’inganno relativo al permesso di dimora di H3. la colpa dell’im- putato è da considerare sia oggettivamente sia soggettivamente come lieve. Vero è che egli ha sfruttato la propria posizione di fiduciario e utilizzato documenti di facciata per consentire a H3. di ottenere il permesso. Tuttavia, come rettamente rilevato dall’istanza precedente, l’inganno è stato di fatto puramente formale, es- sendo l’interessato un cittadino italiano e avendo il permesso di soggiorno per i cittadini UE/AELS unicamente un valore dichiarativo. Egli ha agito in piena libertà decisionale e con il fine egoistico di mantenere il cliente, facilitandolo nell’otteni- mento del permesso di soggiorno. La sua energia criminale non risulta tuttavia particolarmente elevata. Alla luce di quanto precede questa Corte ritiene ade- guata per tale reato una pena ipotetica di 60 aliquote giornaliere. In virtù del

- 68 - principio dell’inasprimento si giustifica un aumento della pena di base di 30 ali- quote giornaliere. 7.9.2 Per l’inganno nei confronti delle autorità relativo al permesso di dimora di B., si può sostanzialmente integralmente rinviare alle considerazioni esposte al consi- derando precedente. Tuttavia, per tale capo d’imputazione l’imputato è stato con- dannato quale complice. Giusta l’art. 25 CP chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto è punito con pena attenuata. Alla luce di ciò essendo in concreto l’imputato unicamente complice ed essendo la sua colpa sia oggettivamente che soggettivamente lieve, si ritiene adeguata una pena ipotetica di 30 aliquote giornaliere. La Corte d’appello ritiene quindi adeguato un inaspri- mento della pena di ulteriori 15 aliquote giornaliere. 7.9.3 Tenuto conto di quanto precede, per il reato di inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 2 Lstr), la pena ipotetica di base va complessivamente inasprita di 45 aliquote giornaliere. 7.10 Per la carente diligenza in operazioni finanziarie, sotto il punto di vista oggettivo, a gravare sulla colpa del qui imputato è il fatto che ha agito ripetutamente, effet- tuando nell’arco di praticamente un anno, molteplici operazioni finanziarie, vio- lando i propri doveri di diligenza. Da considerare è anche l’importante importo (oltre 1.5 milioni) che lui ha fatto rientrare in Svizzera. Oggettivamente la sua colpa è pertanto da ritenere grave. Anche soggettivamente la colpa dell’imputato è grave, avendo egli agito intenzionalmente, per scopi egoistici e – come per i reati precedenti – in piena libertà decisionale. Pure in questo caso egli ha ripetu- tamente liberamente deciso di agire in modo illegale. Come evidenziato dall’istanza precedente, considerando il sistema elaborato messo in atto con i vari trasferimenti, la volontà delittuosa e l’energia criminale dell’imputato è da ritenere di una certa importanza. La pena ipotetica per tale fattispecie è pertanto fissata in 270 aliquote giornaliere. In virtù del principio dell’inasprimento appare adeguato un aumento della pena di base di 180 aliquote giornaliere. 7.11 Visto quanto sopra esposto entrano di principio in considerazione 465 aliquote giornaliere (240 + 45 + 180). Resta ora da esaminare se vi sono delle circostanze aggravanti e attenuanti legate all’autore. 7.12 L’imputato, classe 1975, è laureato in economia politica presso l’Università di Basilea. Nel 2003, dopo avere lavorato per un periodo (dal 1999 al 2003) presso Banca AAAA., conseguendo anche dei diplomi post laurea, è tornato in Ticino, dove ha iniziato a lavorare alle dipendenze di G. SA, Chiasso, per poi costituire la I. SA (poi divenuta J. SA). La situazione sua personale è pressoché invariata rispetto a quella esposta in prima istanza, a cui si rinvia (cfr. sentenza SK.2022.2

- 69 - consid. VIII.8.1). Egli è sposato, ha tre figli di 15, 12 e 8 anni e lavora quale con- tabile presso M. SA a Chiasso. Nel frattempo, non è invece più impiegato di BBBB. AG di Zugo. Il suo patrimonio si compone principalmente di M. SA. Nel corso dell’interrogatorio ha confermato quanto indicato nel formulario sulla sua situazione personale e patrimoniale (CAR pag. 4.401.001-007), precisando di avere un salario annuo – e non mensile, come invece indicato nel formulario – di CHF 91'946.-- nonché ulteriori entrate di CHF 65'000.--, derivanti dai dividendi di M. SA, al netto dell’imposta preventiva. Ha inoltre precisato di avere anche un’en- trata per la sua quota del 50% dell’immobile di St. Moritz di CHF 8'000.-- annui. Per quanto concerne l’immobile di Chiasso ha invece indicato che la redditività negli ultimi anni è scesa moltissimo, e la sua quota potrebbe equivalere a CHF 10'000.--, ciò sarebbe all’incirca il suo 20% al netto dell’interesse pagato sull’ipoteca quota parte. Quali spese correnti mensili, per coprire il fabbisogno di tutta la famiglia, ha indicato un importo di CHF 6'500.--. Egli detiene poi risparmi per circa CHF 200'000.-- così come un terreno a Santo Domingo, il cui valore, stando alle dichiarazioni dell’imputato, potrebbe variare da CHF 0 a 150'000.--, a dipendenza dell’esito di una causa attualmente pendente nella Repubblica Do- minicana (CAR pag. 5.300.003 seg.). Dagli estratti dei casellari giudiziali svizzero e italiano non risultano precedenti penali (CAR pag. 4.401.013) e nemmeno risultano esservi a suo carico esecu- zioni o attestati di carenza beni (CRA pag. 4.401.010). 7.13 Nel complesso, le circostanze legate all’imputato, quindi la vita anteriore, l’incen- suratezza, la sua reputazione così come la sua situazione personale sono in con- creto da valutare neutralmente e non impongono adeguamenti della pena. Anche il suo comportamento durante l’inchiesta è da valutare in modo neutro, essendosi mostrato si collaborativo con le autorità, dando seguito alle citazioni e rispon- dendo ai quesiti postigli, ma non in maniera rilevante tale da ammettere una ri- duzione della pena; ha infatti comunque sempre negato le imputazioni rimprove- rategli e non ha facilitato il procedimento penale (cfr. anche TF 6B_891/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 3.5.2, secondo cui anche in caso di confessione si può rinunciare a una riduzione della pena, se questa non ha facilitato il procedimento penale). 7.14 Di particolare rilevanza è invece il lungo tempo trascorso dai fatti (art. 48 lett. e CP), il quale giustifica senz’altro un’attenuazione della pena. Giusta l'art. 48 lett. e CP, il giudice attenua la pena se quest'ultima ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona con- dotta. Questo motivo di attenuazione della pena procede dal medesimo principio alla base della prescrizione. Il tempo trascorso riduce la necessità di punire e dev'essere preso in considerazione anche ove la prescrizione non sia ancora

- 70 - estinta, se il reato è datato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta. Secondo la giurisprudenza questa condizione temporale è in ogni caso realizzata quando sono raggiunti i due terzi del termine di prescrizione dell'azione penale (DTF 140 IV 145 consid. 3.1; Mathys, op. cit., n. 340). I fatti qui imputati si sono svolti tra il 2011 e il 2013, nel frattempo sono quindi trascorsi oltre 10 anni. Come già rettamente indicato dai giudici di prime cure, per i due episodi di inganno nei confronti delle autorità – risalenti al febbraio 2011 rispettivamente al gennaio 2013 – si è nel frattempo ben oltre il termine di pre- scrizione di 7 anni. Anche per il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie

– i cui fatti per cui è stato condannato si sono svolti tra l’agosto 2012 e l’agosto 2013 – si è oltre il termine di prescrizione. Per quanto riguarda la falsità in docu- menti siamo invece nel frattempo per tutti i fatti oltre i 2/3 del termine di prescri- zione di 15 anni, risalendo i primi fatti imputatigli a luglio 2012 e gli ultimi a di- cembre 2013. In virtù di quanto precede, essendo non solo stati raggiunti i due terzi del termine di prescrizione per tutti i reati in esame, ma essendo – per una parte – addirittura oltre il termine di prescrizione, e avendo dall’epoca dei fatti l’imputato ha tenuto una buona condotta, si giustifica una considerevole attenua- zione della pena. 7.15 Anche la violazione del principio di celerità comporta di regola una riduzione della pena (DTF 143 IV 373 consid. 1.4.1 e rinvii). L'art. 5 CPP e l'art. 29 cpv. 1 Cost. garantiscono a ognuno il diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole. Queste disposizioni consacrano il principio di celerità e proscrivono qualsiasi ri- tardo ingiustificato nel rendere delle decisioni. L'autorità viola questa garanzia ove non renda una decisione che le spetta entro il termine prescritto dalla legge o entro il termine che la natura e le circostanze del caso rendono ragionevole. La valutazione della durata ragionevole del procedimento sfugge a regole rigide (DTF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Nel procedimento, tempi morti sono inevitabili, l'autorità penale non potendo occuparsi costantemente di un solo e unico caso. Se nessuno dei singoli periodi di inattività appare in sé insostenibile, occorre va- lutare il procedimento nel suo complesso: periodi di intensa attività possono dun- que controbilanciare un accantonamento temporaneo del caso nell'ottica di trat- tarne altri. Il principio di celerità può essere disatteso anche in assenza di colpa delle autorità (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3; cfr. sul tutto sentenza del TF 6B_1450/2020 consid. 4.3.2). Laddove sono date le condizioni per applicare sia l'art. 48 lett. e CP sia il principio della celerità occorre tenere conto di entrambi i fattori di riduzione (sentenza del TF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006 consid. 2.2; Mathys, op. cit., n. 380). Questa Corte condivide innanzitutto la conclusione dell’istanza precedente che nella valutazione della durata del procedimento penale, ha considerato come

- 71 - inizio il momento in cui A. è divenuto imputato (aprile 2016), e non già il momento in cui era stato sentito quale persona informata sui fatti (dicembre 2014), come invece sostiene la difesa (CAR pag. 5.200.052 seg.). È infatti da quanto è diven- tato imputato che egli ha un reale interesse alla celerità del procedimento penale e a che la sua causa venga trattata entro un termine ragionevole, e non già prima. A giusta ragione i giudici di prime cure hanno mediamente attenuto la pena per la violazione del principio di celerità, intervenuta nelle more del ricorso dinnanzi al Tribunale federale – come rilevato dal Tribunale federale stesso (sentenza 6B_838/2018 consid. 6) – dove la causa è rimasta pendente per circa 3 anni e mezzo. Una più ampia riduzione, o addirittura un’esenzione dalla pena – come richiesto dalla difesa – non è invece giustificata. Invero, è la pendenza di 3 anni e mezzo dinnanzi al Tribunale federale – per cui è già stata considerata la viola- zione del principio di celerità – ad avere un impatto sulla durata complessiva del presente procedimento di ormai 8 anni, che non risulta eccessiva. Tale durata è infatti dovuta al fatto che inizialmente si trattava di un procedimento con più im- putati, con un legame con l’Italia, e che vi sono state più istanze di giudizio, da cui consegue un allungamento dei tempi della procedura. Va poi evidenziato che dal momento del rinvio da parte del Tribunale federale, il procedimento è stato abbastanza celere e non si ravvedono tempi morti atti a giustificare una maggiore riduzione. È infatti trascorso un anno e mezzo dalla sentenza di rinvio del Tribu- nale federale alla notifica del dispositivo da parte della Corte d’appello. Per la violazione del principio di celerità si giustifica quindi un’attenuazione media, come già ritenuto dai giudici di prime cure. 7.16 Come detto la difesa ha poi in particolare contestato il mancato riconoscimento della sofferenza mediatica quale attenuante. 7.16.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una “pre-condanna” da parte dei media, laddove conduca ad una lesione della personalità dell’autore, può ef- fettivamente essere considerata alla stregua di una circostanza attenuante (cfr. DTF 128 IV 97 consid. 3b; sentenza del TF 9X.1/1998 del 29 ottobre 1999 con- sid. 25b; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, 4a ed., 2019, n. 160 ad art. 47 CP). L’imputato è però tenuto a dimostrare in che misura l’eco mediatica abbia violato la presunzione di innocenza e arrecatogli un pregiudizio (sentenza del TF 6B_1385/2017 del 3 agosto 2018 consid. 2.5.2; MATHYS, Leitfaden Strafzumes- sung, 2a ed. 2019, n. 387 pag. 149). Non è sufficiente invocare una violazione della personalità dovuta a diverse notizie mediatiche uscite durante il procedi- mento (DTF 128 IV 97 consid. 3b; MATHYS, ibidem). La circostanza secondo la quale un caso penale venga riportato dai media, non implica necessariamente una riduzione della pena, anche se la mediatizzazione risulta intensa e sensa- zionale (sentenza del TF 6B_1385/2017 del 3 agosto 2018 consid. 2.5.2 con ri- ferimenti; MATHYS, ibidem). Oltre alla condanna anticipata di tipo mediatica, una

- 72 - mediatizzazione pervasiva, può pesare sull’imputato (e sulle persone a lui vicine) in misura superiore alla media. Anche questo aspetto potrebbe entrare in linea di conto per una riduzione della pena. Tuttavia, in un caso, l’Alta Corte ha ritenuto che, anche a voler considerare la presenza di un forte impatto sull’imputato e la sua famiglia, la pena sarebbe stata solo leggermente attenuata (MATHYS, op. cit.,

n. 388 pag. 149; DTF 128 IV 97 consid. 3b con riferimenti). 7.16.2 Come già indicato dalla prima Corte, si dà atto che a fronte delle imputazioni inizialmente in esame, e meglio il riciclaggio di denaro proveniente da una cosca della ‘ndrangheta, vi è stato un importante riscontro mediatico per il presente procedimento penale. Si trattava infatti di un’importante inchiesta di mafia in cui

– fino al primo processo – era coinvolto anche B., coimputato del qui imputato, il quale è stato accusato e condannato per partecipazione all’organizzazione cri- minale di stampo mafioso. È innegabile che il tema della mafia/’ndrangheta è un tema presente, che attira l’interesse pubblico e dei media stessi, ed è quindi ine- vitabile che i media parlino di una fattispecie penale con una tale connotazione. Si rileva poi che, nonostante il procedimento si sia, a seguito del rinvio del Tribu- nale federale, ridimensionato, essendo l’accusa di riciclaggio di denaro uscita di scena, l’imputato è comunque – anche in questa sede – stato ritenuto colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie, per operazioni coinvolgenti B., H1. e H3., persone condannate per partecipazione a un’organizzazione di stampo mafioso. Oggettivo è poi che dei suoi clienti sono stati condannati per riciclaggio di denaro e partecipazione a un’organizzazione di stampo mafioso. 7.16.3 La difesa, in prima istanza ha allegato tutta una serie di articoli concernenti il presente procedimento (cfr. TPF pag. 131.721.041–118) richiamati anche in que- sta sede e ha fatto valere che digitando il nome del qui imputato in relazione con “mafia”, “riciclaggio” e “’ndrangheta” emergerebbero innumerevoli risultati (CAR pag. 5.200.056 segg.). Ora, contrariamente a quanto sollevato dalla difesa (CAR pag. 5.200.058), la prima Corte si è confrontata con la documentazione prodotta dalla difesa, osservando sostanzialmente che alcuni articoli trattano della proble- matica della mafia in Svizzera in generale, senza riferimento né all’imputato né al caso di specie, mentre altri sono articoli di cronaca giudiziaria riferiti al presente procedimento penale che riportano quanto accaduto, ciò che non giustifica un’at- tenuazione della pena (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. VIII.10.2). Questa Corte non può che confermare le corrette osservazioni dei giudici di prime cure. Si tratta infatti di articoli di stampa intervenuti a ridosso del primo dibattimento, così come a seguito della prima condanna del qui imputato rispettivamente della decisione del Tribunale federale. In tal senso, i media hanno riportato i fatti imputati e la condanna del qui imputato decisa dalla Corte penale nel 2017 rispettivamente la susseguente assoluzione da parte dell’Alta Corte, la quale è vero, è stata anche

- 73 - criticata. Si tratta quindi di articoli di cronaca che riportano gli avvenimenti del procedimento penale. Non si può pertanto nella fattispecie parlare di una situa- zione di pre-condanna da parte dei media, avendo questi riportato i fatti e le de- cisioni prese. È all’ordine del giorno che la stampa riporti le decisioni prese dai tribunali penali, ciò ancor più se trattano temi di particolare interesse pubblico. Inoltre, per quanto concerne il numero di articoli che risultano inserendo il nome del qui imputato in internet legato a “mafia”, “riciclaggio” e “’ndrangheta”, bisogna comunque anche considerare che tra questi vi sono anche quelli facenti seguito alla decisione del Tribunale federale, che riportano quindi il proscioglimento dell’imputato dal riciclaggio di denaro. Come detto in precedenza è inoltre un fatto oggettivo che il qui imputato ha avuto delle relazioni professionali con persone legate alla mafia, anche se non consapevolmente. Vero è poi che in parte degli articoli di stampa prodotti l’imputato viene nominato con nome e cognome; va tuttavia rilevato che questi risultano essere praticamente tutti posteriori ai dibat- timenti pubblici e soprattutto alla sua partecipazione alla trasmissione PPP., a cui egli ha partecipato in prima persona, mettendoci la faccia, per presentare la pro- pria versione dei fatti. In questa sede la difesa ha messo un particolare accento sul servizio televisivo di PPP., a cui l’imputato si sarebbe trovato costretto a prendere parte, per difen- dersi. Ha prodotto una serie di e-mail scambiate con l’avv. GGGG. (CAR pag. 5.200.128-133, all. 11 all’arringa), in cui viene in particolare discusso come porsi in merito al servizio che PPP. intendeva fare sul caso in esame, e per cui è stato deciso di prenderne attivamente parte allo scopo di favorire una rappresen- tazione mediatica equa (CAR pag. 5.200.131). Sulla base di questo scambio di e-mail, è da ritenere che l’imputato ha comunque deciso di propria iniziativa di sottoporsi all’intervista, per raccontare la propria versione dei fatti. Egli non è stato costretto da nessuno a partecipare. Ciò non può nemmeno essere ritenuto per il fatto che PPP. volesse fare un servizio su tale caso, e che dei giornalisti lo abbiano cercato per intervistarlo. Da evidenziare è poi in particolare che nella propria e-mail l’avv. GGGG. indica che “[…] Va da sé che se, nonostante la no- stra disponibilità a interagire, PPP. realizzasse un servizio non conforme agli standard deontologico-legali, conserveremmo ogni possibilità di fare valere le no- stre ragioni (anche interdittivamente). […]” (CAR pag. 5.200.131). A seguito del proprio intervento a PPP., l’imputato non risulta avere intrapreso nulla, ciò a so- stegno del fatto che tale apparizione non è stata per lui lesiva a tal punto da volerlo interdire. Si rileva poi che ancora nel 2022 l’imputato ha rilasciato un’in- tervista sul caso (TPF pag. 131.721.093). Egli stesso si è quindi sottoposto a una certa esposizione mediatica. Da tali articoli prodotti dalla difesa non risulta che, e in che misura, questi abbiano violato il principio della presunzione di innocenza e lo abbiano pregiudicato, ciò

- 74 - che nemmeno viene meglio sostanziato dalla difesa. Nemmeno è poi stato solle- vato e comprovato che i resoconti dei media non erano oggettivi. Questi non rag- giungono quindi gli estremi per ammettere un’attenuazione della pena. Va evi- denziato che si tratta comunque di un’attenuante da ammettere eccezional- mente, in caso di una certa intensità, essendo naturale che un procedimento pe- nale porti con sé anche un determinato interesse mediatico. Il solo fatto che vi siano stati negli anni molteplici articoli in cui sono stati esposti i fatti imputati e i risvolti del procedimento penale non è sufficiente ai sensi della summenzionata giurisprudenza. Questa Corte sottolinea di non mettere in dubbio il fatto che il procedimento pe- nale possa avere avuto delle conseguenze importanti per l’imputato (e la sua famiglia), il quale si sarebbe in particolare trovato costretto a trasferirsi a Zugo, e sarebbe dovuto uscire da vari consigli di amministrazione. A tal proposito si os- serva che ogni procedimento penale comporta comunque carichi aggiuntivi, i quali possono tuttavia essere considerati come circostanze attenuanti solo se superiori alla media (cfr. WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n. 160 ad art. 47 CP e rinvii). Ciò che non è stato comprovato dall’imputato. Non è d’altronde fuori dal comune che un procedimento penale porti con sé altre conseguenze, soprattutto lavorative in caso di reati commessi in ambito professionale, come in concreto. Nella fattispecie non risulta quindi che la mediatizzazione raggiunga la soglia prevista dalla giurisprudenza per ammettere un’attenuazione della pena (cfr. su- pra consid. II.7.16.1). Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto non viene riconosciuta alcuna atte- nuazione della pena per la sofferenza mediatica. 7.17 Alla luce di tutto quanto precede questa Corte ritiene adeguata una riduzione – per il lungo tempo trascorso e la violazione del principio di celerità – di comples- sive 225 aliquote giornaliere. Di conseguenza A. è condannato a una pena pe- cuniaria di 240 aliquote giornaliere. 7.18 Giusta l’art. 34 cpv. 2 CP (nella versione in vigore sino al 1° gennaio 2018) un’ali- quota giornaliera ammonta al massimo a CHF 3'000.--. Il giudice ne fissa l’im- porto secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. Per quanto concerne l’ammontare dell’aliquota giornaliera, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che deve essere fissato par- tendo dal reddito dell’autore definito su scala giornaliera (DTF 134 IV 60 con- sid. 6). Rispetto a quanto ritenuto in prima istanza, secondo quanto indicato dall’imputato in questa sede, il suo reddito mensile è diminuito. Vi è stata infatti

- 75 - una diminuzione dello stipendio (da CHF 8'000.-- indicati in prima sede a CHF 7'600.--), così come dei dividendi (da 100'000.-- a CHF 65'000.--) e delle entrate relative agli immobili di St. Moritz e Chiasso. Per questi ultimi la prima Corte ha ritenuto un importo di CHF 5'200.-- mensili, in questa sede l’imputato ha invece dichiarato di guadagnare per l’immobile di St. Moritz CHF 8'000.-- mentre per quello di Chiasso CHF 10'000.-- annui. Sulla base delle entrate indicate dall’imputato (salario annuo di CHF 91'946, dividendi annui CHF 65'000; reddito anno immobile St. Moritz CHF 8'000, reddito annuo immobile Chiasso CHF 10'000) egli ha pertanto ora un reddito mensile di CHF 14'500.--. Da questi vanno dedotte le spese mensili per il fabbisogno della famiglia di CHF 6'500.--. In virtù di quanto precede è da ritenere adeguata un’aliquota giornaliera di CHF 270.-- cadauna. 7.19 Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria se una pena senza condizionale non sembra necessaria per tratte- nere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni (art. 44 cpv. 1 CP). Nella presente fattispecie, tenuto conto della buona condotta dell’imputato dall’epoca dei fatti, da cui sono trascorsi parecchi anni, e del fatto che non ha precedenti penali, non vi è ragione alcuna di ritenere la sussistenza di una pro- gnosi negativa, e si giustifica pertanto di sospendere l’esecuzione della pena. All’imputato è impartito un periodo di prova di due anni, senz’altro sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della condizio- nale. 7.20 Alla luce di tutto quanto precede l’imputato è condannato a una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere di CHF 270.-- cadauna. La pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di due anni. 8. Misure, confische Con sentenza SK.2022.2 del 6 giugno 2023 la Corte penale ha ordinato il disse- questro della quota di comproprietà di 20/100 del fondo n. […] RFD di Chiasso, di spettanza dell’imputato; del 20% di spettanza del qui imputato, dei valori patri- moniali, presenti sulla relazione n. 15 intestata a B., all’imputato e a H3. presso NN. SA; del 30% di spettanza dell’imputato, dei valori patrimoniali presenti sulla relazione n. 11 intestata a E. Sagl preso NN. SA; e di eventuali ulteriori beni o valori patrimoniali a lui riconducibili (punto 6 del dispositivo).

- 76 - Come già detto, non essendo state impugnate in appello, tali misure sono cre- sciute in giudicato. 9. Spese e indennità 9.1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui pre- valgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 CPP). Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla li- quidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore (art. 428 cpv. 3 CPP).

Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento il calcolo delle spese procedurali, gli emolumenti, le spese ripetibili, le indennità per la difesa d’ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni (art. 73 cpv. 1 LOAP). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 73 cpv. 2 LOAP, cfr. art. 5 Regolamento del Tri- bunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF, RS 173.713.162]). Gli emolumenti variano da un minimo di CHF 200.-- fino a un massimo di CHF 100'000.-- per ognuna delle seguenti procedure: procedura preliminare, procedura di primo grado, pro- cedura di ricorso (art. 73 cpv. 3 LOAP; cfr. art. 6-7bis RSPPF). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di parteci- pazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest’ultima (art. 9 cpv. 1 RSPPF). 9.2 Con la sentenza oggetto del presente gravame la Corte penale ha ridotto le spese a carico dell’imputato a CHF 7'500.-- per quanto attiene alle spese proce- durali cagionate nell’ambito della causa SK.2017.44. A copertura di queste spese, ha ordinato la compensazione con le pretese d’indennizzo riconosciute all’imputato (art. 442 cpv. 4 CPP).

- 77 -

Con riferimento al procedimento SK.2022.2, la prima Corte ha posto l’intero emo- lumento di giustizia di CHF 2'000.-- a carico della Confederazione, considerato che la causa era stata aperta a seguito di un rinvio dell’Alta Corte che ha accolto il ricorso dell’imputato.

Considerate le argomentazioni della Corte penale (cfr. consid. X.5 e 6 della sen- tenza impugnata), che appaiono pienamente fondate, e tenuto conto dell’esito della presente procedura, la decisione sulle spese stabilita in primo grado per i procedimenti SK.2017.44 e SK.2022.2 viene confermata. Non può essere mossa alcuna critica neppure alla decisione di compensare le spese procedurali del pro- cedimento SK.2017.44 con le pretese d’indennizzo riconosciute all’imputato, che viene anch’essa confermata. Infine, la decisione di porre a carico della Confede- razione le spese procedurali per il procedimento SK.2022.2, non essendo stata impugnata, deve considerarsi cresciuta in giudicato. 9.3 Con riguardo agli oneri della presente procedura d’appello (tassa di giustizia e altri disborsi), valutato il grado di difficoltà come medio-basso, questa Corte ri- tiene adeguato un emolumento complessivo di CHF 4'000.--, da porre intera- mente a carico dell’imputato in ragione della sua soccombenza. 10. Indennizzi 10.1 Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, l’imputato, se pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, ha diritto al risar- cimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti pro- cedurali. Le disposizioni previste per la difesa d’ufficio si applicano pure al calcolo dell’in- dennità degli imputati assolti totalmente o parzialmente, alla difesa privata, non- ché all’accusatore privato che ha vinto una causa, del tutto o in parte, oppure a terzi ai sensi dell’articolo 434 CPP (art. 10 RSPPF). Le spese di patrocinio com- prendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche (art. 11 cpv. 1 RSPPF). L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta almeno a CHF 200.- e al massimo a CHF 300.- (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi nei limiti degli importi massimi previsti dalla legge (cfr. art. 13 RSPPF). L’imposta sul va- lore aggiunto (IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Nei casi di difficoltà ordinaria (in assenza di circostanze straordinarie), l’indennità oraria degli avvocati ammonta, secondo la prassi costante della Corte penale e della Corte d'appello del TPF, a CHF 230.-- per la causa, nonché a

- 78 - CHF 200.-- all’ora per le trasferte e i tempi d’attesa (cfr. decisioni del TPF BB.2019.45 del 18.09.2019 consid. 3.1 e SK.2018.47 del 26.04.2019 consid. 6.1, entrambe con riferimenti; cfr. anche DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2). 10.2 Con riferimento alle procedure di primo grado SK.2017.44 e SK.2022.2, la prima Corte ha riconosciuto all’imputato, tenendo conto del suo grado di prosciogli- mento, l’importo di CHF 66'000.-- a titolo di indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) (cfr. consid. XI.8).

Nel corso dei dibattimenti d’appello, l’avv. Postizzi ha chiesto un aumento della tariffa oraria a CHF 300.--, motivando tale richiesta con la complessità del pro- cesso, “che ha richiesto una particolare attenzione, diligenza e accuratezza”. Egli ha inoltre contestato, in maniera generica, la decisione del giudice di non ricono- scere tutte le ore di lavoro fatte valere in prima istanza, dichiarando infine di non insistere su tale richiesta (CAR pag. 5.200.134 segg.).

Per quanto concerne la tariffa oraria riconosciuta, di CHF 230.--, è da confermare quanto ritenuto dai giudici di prime cure. Anche a mente di questa Corte la pro- cedura in questione non presenta una complessità tale da giustificare l’applica- zione di una tariffa oraria più alta rispetto a quella usuale di CHF 230.--. Da evi- denziare è infatti che a seguito del rinvio da parte del Tribunale federale il proce- dimento è divenuto persino meno complesso. Si osserva poi che per la fissazione delle spese procedurali è stata ritenuta una difficoltà medio-bassa (cfr. supra con- sid. II.9.3). A maggior ragione la tariffa oraria non può quindi essere aumentata per l’asserita complessità del caso. La difesa non fa inoltre nemmeno valere, e neanche si ravvedono, circostanze straordinarie atte a giustificare una tariffa ora- ria maggiore rispetto a quella riconosciuta per prassi.

Con riguardo al dispendio orario fatto valere, non sussistono motivi per disco- starsi dalla ponderata valutazione compiuta dalla Corte penale (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. XI.6 e XI.7). Si osserva inoltre che, in questa sede, il difensore si è limitato a manifestare genericamente il proprio disappunto, senza tuttavia presentare una più precisa e motivata contestazione delle conclusioni esposte dei giudici di prime cure. Ragion per cui non è necessario esaminare oltre tale questione.

La retribuzione di CHF 66'000.-- per le procedure di prima istanza SK.2017.44 e SK.2022.2, visto anche l’esito della presente procedura, viene quindi confermata.

- 79 - 10.3 Considerata la soccombenza dell’imputato nella presente procedura d’appello, la sua richiesta d’indennità (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) presentata nel corso dei dibattimenti d’appello (CAR pag. 5.200.134 e segg.) viene respinta.

- 80 - La Corte d’appello pronuncia: I. Accertamento della crescita in giudicato della sentenza di prima istanza

La sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2022.2 del 6 giugno 2023 è cresciuta in giudicato come segue: 1. A. è assolto dai capi d’accusa 1.2.1.1, 1.2.1.2.1-1.2.1.2.5, 1.2.1.2.14, 1.2.1.2.17, 1.2.1.2.21, 1.2.1.2.23, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.26, 1.2.1.2.27, 1.2.2.4-1.2.2.6. 2. A. è riconosciuto autore colpevole di: 2.1 […] 2.2 ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), in relazione ai capi d’accusa 1.2.2.1- 1.2.2.3 […]; 2.3 [ripetuto] inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr), in relazione ai capi d’accusa […] 1.2.3.2. 3. […] 4. […] 4.1 […] 4.2 Le spese procedurali per il presente procedimento SK.2022.2 sono poste a carico della Confederazione. 5. […] 6. È ordinato il dissequestro di: 6.1 quota di comproprietà di 20/100 del fondo n. […] RFD di Chiasso, di spettanza di A.; 6.2 20%, di spettanza di A., dei valori patrimoniali, presenti sulla relazione n. 15 intestata a B., A. e H3. presso NN. SA; 6.3 30%, di spettanza di A., dei valori patrimoniali presenti sulla relazione n. 11 intestata a E. Sagl presso NN. SA; 6.4 eventuali ulteriori beni o valori patrimoniali a lui riconducibili.

- 81 - II. Nuova sentenza 1. A. è riconosciuto autore colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP) con riferimento ai capi d’accusa 1.2.1.2.6-1.2.1.2.13, 1.2.1.2.15- 1.2.1.2.16, 1.2.1.2.18-1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.25. 2. A. è riconosciuto autore colpevole di falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) con riferimento al capo d’accusa 1.2.2.7. 3. A. è riconosciuto autore colpevole di inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr) con riferimento al capo d’accusa 1.2.3.1 (in complicità ex art. 25 CP). 4. A. è condannato a una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere di CHF 270.-- cadauna. La pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di due anni. 5. Le spese procedurali per il procedimento SK.2017.44 sono poste a carico di A. in ragione di CHF 7'500.--. A copertura delle spese procedurali del procedimento SK.2017.44 viene ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo riconosciute a A. (art. 442 cpv. 4 CPP). 6. A A. viene riconosciuto l’importo di CHF 66'000.--, a titolo di indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) per le procedure di prima istanza SK.2017.44 e SK.2022.2. III. Spese della procedura d’appello 1. Le spese della procedura d’appello (tassa di giustizia e altri disborsi), consi- stenti in complessivi CHF 4'000.--, sono poste a carico di A. 2. La pretesa di A. a titolo di indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) per la presente procedura d’appello è respinta.

- 82 - IV. Comunicazione Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti in forma scritta. La sentenza motivata per iscritto verrà notificata alle parti in un secondo tempo. In nome della Corte d’appello del Tribunale penale federale

Il Presidente del Collegio giudicante La cancelliera

Maurizio Albisetti Bernasconi Chiara Rossi

Notificazione del dispositivo a (raccomandata) - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratori federali Stefano Herold e Davide Francesconi - Avv. Mario Postizzi, (in due esemplari, per lui stesso e all’attenzione dell’imputato A.) - Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) - Segreteria di Stato della Migrazione SEM - Tribunale penale federale, Corte penale (brevi manu)

Notificazione della sentenza motivata a (atto giudiziale) - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratori federali Stefano Herold e Davide Francesconi - Avv. Mario Postizzi (in due esemplari, per lui stesso e all’attenzione dell’imputato A.) - Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) - Segreteria di Stato della Migrazione SEM - Tribunale penale federale, Corte penale (brevi manu) Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a - Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze (per l’esecu- zione) - Ufficio federale di giustizia, Ambito direzionale Diritto penale, Settore Casellario giudi- ziale svizzero - Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) - Segreteria di Stato della Migrazione SEM

- 83 - Rimedi giuridici

Ricorso al Tribunale federale

La presente sentenza può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammis- sibilità sono previsti dagli art. 78-81 e 90 ss. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF). L’atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14.

L’osservanza del termine per la presentazione del ricorso in Svizzera, all’estero oppure in caso di trasmissione per via elettronica è disciplinata dall’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF.

Spedizione: 2 luglio 2025