Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Il 18 agosto 2016, A. ha inoltrato al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) una querela nei confronti di B. per i reati di diffamazione (art. 173 CP), calunnia (art. 174 CP) e ingiuria (art. 177 CP) e una denuncia, sempre nei confronti di B., per i reati di denuncia mendace (art. 303 CP) e sviamento della giustizia (art. 304 CP). In sostanza, A., costituitosi nel contempo accusatore privato ai sensi dell’art. 118 CPP, ha contestato dichiarazioni rese da B. in oc- casione d’interrogatori effettuati nell’ambito di un procedimento penale SV.14.1675 condotto dal MPC nei confronti di B. per titolo di organizzazione criminale (art. 260ter CP), riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) e infrazione alla legge federale sugli stranieri (art. 118 cpv. 1 LStrI), procedimento esteso a A. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP e infrazione alla legge federale sugli stranieri (art. 118 cpv. 1 LStrI).
B. Con decreto del 25 agosto 2017, il MPC ha sospeso il procedimento penale SV.16.1357 da lui aperto nei confronti di B. a seguito della querela e della de- nuncia di cui sopra, precisando che tale sospensione "è decretata fino alla de- finizione del procedimento n. SV.14.1675". Impugnata da A., tale sospensione è stata confermata dalla presente Corte (v. sentenza del Tribunale penale fe- derale BB.2017.151 dell’11 ottobre 2017).
C. Dopo che le accuse di cui alla causa SV.14.1675 sono state trattate dalla Corte penale del TPF (v. sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017), dal Tribunale federale (v. sentenza 6B_838/2018 del 13 gennaio 2022), di nuovo dalla Corte penale del TPF (v. sentenza SK.2022.2 del 6 giugno 2023) e, infine, dalla Corte d’appello del TPF (v. sentenza CA.2023.28 del 17 giugno 2024), il MPC, in data 3 settembre 2024, accogliendo un’istanza in tal senso presentata da A. il 23 aprile 2024, ha riattivato l’istruzione relativa al procedimento SV.16.1357 (v. atto 01-00-0001 e seg. incarto MPC).
D. Il 5 novembre 2024, il MPC ha decretato l’abbandono del procedimento penale SV.16.1357 a carico di B. (v. act. 1.1).
E. Con reclamo del 18 novembre 2024, A. è insorto avverso il succitato decreto dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF, postulando l'annullamento dello stesso e la trasmissione dell'incarto al MPC, “il quale – esperiti i necessari ap- profondimenti – dovrà procedere nei confronti di B., per avere questi denunciato in maniera mendace il Signor A. per rapporto ad un reato di riciclaggio ex
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art. 305bis cpv. 1 CP, sebbene sapesse il Signor A. essere innocente, sviando, così facendo, l’amministrazione della giustizia” (act. 1, pag. 2).
F. Con risposta del 18 dicembre 2024, il MPC ha chiesto la reiezione integrale del gravame (v. act. 6).
G. Con scritto del 19 dicembre 2024, il reclamante è stato invitato a replicare entro il 3 gennaio 2025 (v. act. 8). Egli ha replicato con scritto datato 3 gennaio 2025 inviato per via elettronica (v. act. 9), sprovvisto delle ricevute d’invio e di rice- zione (v. act. 10; v. infra consid. 1.4).
Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.
Essa esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155 consid. 1.1 e 2011 60; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Straf- prozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
E. 1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impu- gnata, datata 5 novembre 2024, è stata notificata al reclamante il giorno dopo (v. act. 1.3). Il reclamo, interposto il 18 novembre 2024, è pertanto tempestivo.
E. 1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Sono considerate parti l'imputato, l'accusatore privato ed il pubblico ministero (art. 104 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale
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con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo equipa- rata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). In concreto, come evidenzia la decisione impugnata (v. act. 1.1, pag. 1), il reclamante è stato ammesso dal MPC al procedimento quale accusatore privato. Occorre quindi verificare se il medesimo dispone di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata.
E. 1.3.1 Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che la qualità per ricorrere dell'accusatore privato contro un decreto di abbandono o di non luogo a proce- dere è subordinata alla condizione ch'egli sia direttamente toccato dall'infra- zione (v. sentenza 1B_489/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 2.1). Di principio, solo il titolare del bene giuridico protetto dalla disposizione penale infranta può prevalersi di una lesione diretta (DTF 138 IV 258 consid. 2.2-2.4; 129 IV 95 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
E. 1.3.2 In concreto, il reclamante, accusatore privato nella procedura, è direttamente toccato nel suo onore, bene giuridico individuale protetto dalle disposizioni con- cernenti la diffamazione (art. 173 CP), la calunnia (art. 174 CP), l’ingiuria (art. 177 CP) e la denuncia mendace (art. 303 CP) invocate nella sua denun- cia/querela (v. decisione del Tribunale penale federale BB.2013.178 del 26 marzo 2014 consid. 1.3.2; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ediz. 2010, n. 1 ad art. 173 CP, n. 3 ad art. 174 CP, n. 1 ad art. 177 CP e n. 1 ad art. 303 CP). Per questi reati la sua legittimazione ricorsuale è pertanto pa- cifica. Per quanto riguarda invece il reato di sviamento della giustizia, previsto all’art. 304 CP, essa va negata, nella misura in cui tale disposizione protegge esclusivamente la giustizia penale (v. DELNON/RÜDY, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 5 ad art. 303 CP ; CORBOZ, op. cit., n. 1 ad art. 304 CP; DUPUIS/MOREILLON/ PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit com- mentaire, 2a ediz. 2017, n. 1 ad art. 304 CP).
E. 1.3.3 In questi termini, il reclamo è dunque ricevibile in ordine e occorre entrare in materia.
E. 1.4.1 L’art. 2 lett. b dell’ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (OCE-PCPE; RS 272.1) prevede che una piattaforma per la trasmissione sicura (piattaforma di trasmissione) è riconosciuta se rilascia senza indugio una rice- vuta, indicante il momento della ricezione di un atto scritto sulla piattaforma di trasmissione o il momento della consegna al destinatario; su tale ricevuta e sull’indicazione del momento della ricezione, confermato da un sistema marca- tempo sincronizzato, va apposto un sigillo elettronico regolamentato (art. 2 lett. d dell’ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali [OFiEle; RS 943.032]). La piattaforma di
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trasmissione è inoltre riconosciuta se attesta quali documenti sono stati tra- smessi (art. 2 lett. c OCE-PCPE). Giusta l’art. 8b cpv. 1 OCE-PCPE, il momento determinante per il rispetto di un termine è quello in cui la piattaforma di tra- smissione utilizzata dalle parti rilascia la ricevuta che attesta la ricezione dell’atto scritto a destinazione dell’autorità (ricevuta di consegna).
E. 1.4.2 In concreto, la replica datata 3 gennaio 2024 (v. act. 9), trasmessa dal recla- mante raccomandata per via elettronica, non può essere considerata valida, nella misura in cui non sono state rilasciate le ricevute d’invio e di ricezione, ciò che non permette quindi di verificare la tempestività dell’allegato. Quest’ultimo non è stato pertanto nemmeno trasmesso al MPC.
E. 2 La controversia riguarda la correttezza o meno dell’abbandono da parte del MPC del procedimento SV.16.1357 a carico di B. per i reati di diffamazione (art. 173 CP), calunnia (art. 174 CP), ingiuria (art. 177 CP) e denuncia mendace (art. 303 CP).
E. 2.1 Nel suo decreto di abbandono, il MPC, per quanto attiene ai reati di cui agli art. 173 CP, 174 CP e 177 CP, constata “l’intervenuta prescrizione per decor- renza del termine di quattro anni previsto all’art. 178 cpv. 1 CP, essendo l’inter- rogatorio finale di B. stato effettuato dal MPC in data 22 giugno 2017. Anche a voler considerare le ultime dichiarazioni di B. rese in sede di interrogatorio di- battimentale innanzi alla Corte penale del TPF (SK.2017.44) in data 4 dicembre 2017, la prescrizione è comunque intervenuta nel dicembre 2021” (act. 1.1, pag. 4). Per quanto concerne il reato di denuncia mendace (art. 303), l’autorità inqui- rente afferma che “per taluni capi d’imputazione dell’atto d’accusa del 25 agosto 2017 concernenti reati di falsità in documenti ai sensi deIl’art. 251 CP e di in- ganno nei confronti dell’autorità ai sensi deII’art. 118 LStr A. è stato condannato in via definitiva, avendo il TF nella sua sentenza (6B_838/2018) respinto su questi punti il suo ricorso. Per quanto concerne gli ulteriori capi d’accusa og- getto della predetta sentenza di rinvio del TF, si rileva che A. è stato condannato dalla Corte penale del TPF (SK.2022.2) e poi dalla Corte d’appello del TPF (CA.2023.28) per il reato di cui aIl’art. 305ter cpv. 1 CP (in relazione a movimen- tazioni di denaro che coinvolgono B.), per il reato di cui all’art. 251 CP (con riferimento al capo d’accusa relativo al formulario A sottoscritto da A. e in cui egli ha indicato B. quale beneficiano economico del denaro in questione) e per il reato di cui all’art. 118 cpv. 1 LStr (in qualità di complice di B.). Visto quanto precede, dall’analisi non sono emersi elementi tali da poter ritenere che B., sotto il profilo oggettivo e soggettivo degli artt. 303 e 304 CP, abbia denunciato una persona che sapeva innocente o un reato che sapeva non commesso. B. nel corso dell’inchiesta dinnanzi al MPC e nel primo processo dinnanzi al TPF (SK.2017.44) ha fornito la propria versione dei fatti, che inevitabilmente coinvol- geva anche A., ritenuto che questi era presente al momento dei fatti oggetto del
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procedimento SV.14.1675. Non sussistono elementi per sostenere che nel fare ciò B. abbia agito con dolo diretto in punto al “sapere” che gli artt. 303 e 304 CP esigono e neppure che egli – con specifico riferimento all’art. 303 CP – abbia agito con lo scopo di far avviare un procedimento penale nei confronti di A. Si rileva inoltre che la Corte penale e in seguito la Corte d’appello del TPF nelle rispettive sentenze SK.2022.2 e CA.2023.28 hanno pronunciato la condanna di A. basandosi sulle dichiarazioni rese dallo stesso A. nei suoi verbali di interro- gatorio e su altri riscontri dell’indagine e non sulle dichiarazioni rese da B.” (act. 1.1, pag. 4).
E. 2.2 Il reclamante, dal canto suo, sostiene che “con le sue balordaggini, il Denun- ciato e Querelato ha consapevolmente e volontariamente fatto avviare nei con- fronti del qui Reclamante un procedimento per riciclaggio aggravato (305bis CP)
– reato che ha natura differente per rapporto al procedimento (peraltro, resi- duale ed attualmente ancora sub iudice) legato all’ipotesi di carente diligenza ex art. 305ter cpv. 1 CP” (act. 1, pag. 5). Indicando tre precise allegazioni di B. che avrebbero indotto il MPC ad aprire un procedimento nei suoi confronti (v. in- fra consid. 4.2.3), egli afferma che “nessuna delle questioni sollevate dal qui Reclamante è stata oggetto di trattazione nell’ambito del contestato Decreto, emanato dal Ministero Pubblico della Confederazione” (ibidem, pag. 6 e seg.). A suo avviso, la decisione impugnata sarebbe lesiva del disposto di cui all’art. 81 cpv. 3 CPP.
E. 3.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'au- torità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a de- cidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter eserci- tare il controllo sullo stesso (DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb). Per quanto riguarda le decisioni finali in ambito penale esso è concretizzato anche all’art. 81 CPP. L'autorità non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire sepa- ratamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'e- same delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, indi- pendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può tuttavia considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un'istanza di ricorso/reclamo con pieno
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potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d; sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2).
E. 3.2 In concreto, il MPC ha spiegato in maniera sufficiente i motivi che l’hanno por- tato a decidere di abbandonare il procedimento penale a carico di B. (v. supra consid. 2.1), nel rispetto del diritto di essere sentito del reclamante e dell’art. 81 cpv. 3 CPP, ciò che ha permesso al medesimo di contestare con cognizione di causa il decreto in questione. La censura va quindi respinta.
E. 4 L'art. 319 cpv. 1 CPP prevede che il pubblico ministero dispone l'abbandono totale o parziale del procedimento se: non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa (lett. a); non sono adempiuti gli ele- menti costitutivi di un reato (lett. b); cause esimenti impediscono di promuovere l'accusa (lett. c); non possono definitivamente essere adempiuti presupposti processuali o sono intervenuti impedimenti a procedere (lett. d); una disposi- zione legale prevede la possibilità di rinunciare all'azione penale o alla puni- zione (lett. e).
Secondo giurisprudenza costante, la questione di sapere se il pubblico mini- stero può disporre l'abbandono del procedimento deve essere valutata alla luce del principio in dubio pro duriore (sentenze del Tribunale federale 6B_471/2015 del 27 luglio 2015 consid. 3.2.1; 1B_329/2012 e 1B_372/2012 del 18 settembre 2012 consid. 2.1), derivante esso stesso dal principio della legalità (v. art. 5 cpv. 1 Cost e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 319 cpv. 1 e 324 CPP; DTF 138 IV 86 consid. 4.2). Ciò significa che, di principio, il pubblico ministero può di- sporre l'abbandono di un procedimento unicamente quando appare chiara- mente che i fatti non sono punibili o che le condizioni del perseguimento penale non sono adempiute. La procedura deve proseguire quando la condanna ap- pare più verosimile di un'assoluzione o quando le probabilità di assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, a maggior ragione in presenza di infrazioni gravi (DTF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5).
La prescrizione dell'azione penale costituisce un impedimento definitivo a pro- cedere e quindi un motivo di abbandono ai sensi dell'art. 319 cpv. 1 lett. d CPP (v. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commen- taire, 2a ediz., Basilea 2016, n. 17 ad art. 319 CPP; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 8 ad art. 319 CPP; LANDSHUT/BOSSHARD, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 25 ad art. 319 CPP).
E. 4.1 Il reclamante ha querelato B. per i reati di diffamazione (art. 173 CP), calunnia (art. 174 CP) e ingiuria (art. 177 CP). Giusta l’art. 178 cpv. 1 CP, per i delitti contro l’onore, l’azione penale si prescrive in quattro anni. Ora, nella misura in
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cui le dichiarazioni di B. oggetto di querela sono intervenute al più tardi nel di- cembre 2017 (v. act. 1.1, pag. 4), l’azione penale per i summenzionati reati con- tro l’onore, come rilevato dal MPC, risulta palesemente prescritta.
E. 4.2 L’art. 303 CP prevede che chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa inno- cente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pe- cuniaria (n. 1). Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria (n. 2).
E. 4.2.1 Sul piano oggettivo, la denuncia punita dall’art. 303 CP può intervenire in due modi, sia rivolgendosi direttamente all’autorità (art. 303 n. 1 cpv. 1 CP), sia at- traverso mene subdole (art. 303 n. 1 cpv. 2 CP).
Nel primo caso (art. 303 n. 1 cpv. 1 CP), la denuncia deve portare sulla com- missione di un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o di un delitto (art. 10 cpv. 3 CP). Nel secondo caso (art. 303 n. 1 cpv. 2 CP), non vi è una vera e propria denuncia, ma l’autore adotta un comportamento equivalente nelle sue conseguenze (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.38 del 21 ottobre 2015 consid. 4.1).
I due comportamenti puniti dall’art. 303 CP si distinguono per il mezzo usato per la denuncia mendace. Nel primo caso, la persona toccata è denunciata di- rettamente, ossia nominata dal denunciante, mentre che, nel secondo caso, lo stesso ricorre a metodi indiretti e astuti, che hanno lo scopo di far aprire una procedura penale nei confronti di una persona innocente (DTF 132 IV 20 consid. 4.3).
In entrambi i casi la denuncia mendace presuppone che la persona toccata sia innocente. In altre parole, la persona toccata non è colpevole del reato denun- ciato, sia perché esso non è stato mai commesso, sia perché esso è stato com- messo da terzi (DELNON/RÜDY, op. cit., n. 10 ad art. 303 CP; CORBOZ, op. cit.,
n. 13 ad art. 303 CP).
E. 4.2.2 Il reato di denuncia mendace è intenzionale. L’elemento costitutivo soggettivo esige un atto intenzionale e un’accusa deliberatamente falsa da parte dell’au- tore. Il fatto di essere coscienti che l’affermazione può eventualmente rivelarsi inesatta non è sufficiente. L’autore deve al contrario sapere che la persona è innocente, ciò che esclude il dolo eventuale (DTF 136 IV 170 consid. 2.1; DELNON/RÜDY, op. cit., n. 27 ad art. 303 CP; CORBOZ, op. cit., n. 17 ad art. 303 CP). Sapere se l’autore conoscesse l’innocenza della persona denunciate è una
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questione di fatto (DTF 102 IV 103 consid. 1). Inoltre, l’autore deve volere o accettare l’eventualità che il suo comportamento abbia come conseguenza l’apertura di un procedimento penale a carico della vittima. Il dolo eventuale è sufficiente su questo punto (DTF 80 IV 117; CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, 1996, n. 24 ad art. 303 CP; DELNON/RÜDY, op. cit., n. 28 ad art. 303 CP).
E. 4.2.3 In concreto, il reclamante sostiene che, “in linea generale, alle seguenti (false) allegazioni del Denunciato e Querelato, veniva imputata l’apertura di un proce- dimento penale nei confronti del Reclamante: l’allegazione per cui il qui Recla- mante, una volta roteato lo schermo del suo personal computer, avesse pre- sentato al qui Denunciato e Querelato l’esito della asserita ricerca legata al no- minativo C.; l’allegazione per cui il qui Reclamante, al fine di permettere di rici- clare i mezzi patrimoniali di C., avrebbe inserito all’interno della dichiarazione fiscale 2011 del qui Denunciato e Querelato una pretesa inesistente avverso uno dei fratelli di C. – cosicché il qui Denunciato e Querelato si sarebbe venuto a trovare nella condizione di riciclare i mezzi patrimoniali di C.; l’allegazione per cui il qui Reclamante avrebbe partecipato alle trattative relative all’acquisto del fondo D. a Z. – fondo all’interno del quale il qui Denunciato e Querelato avrebbe potuto riciclare i mezzi patrimoniali di C.” (act. 1, pag. 6 e seg.).
In realtà, nel corso dell’inchiesta condotta dal MPC e nel primo processo din- nanzi al TPF (SK.2017.44), B. ha semplicemente fornito la propria versione dei fatti, coinvolgendo certamente il reclamante, ma non si può per questo affer- mare che abbia voluto far aprire – nel caso specifico estendere – un procedi- mento penale nei confronti del reclamante, sapendo che quest’ultimo era inno- cente. Il fatto che il reclamante neghi di avere fatto una ricerca in Internet su C., non significa che B. abbia mentito, ma semplicemente che, in assenza di altri riscontri probatori, le versioni dei fatti divergono. Che il denaro in origine depo- sitato sulla relazione bancaria E. presso la banca F., successivamente oggetto di movimentazioni riconducibili al reclamante, fosse di origine criminale e ricon- ducibile a C. e G., è stato altresì confermato in via definitiva dal Tribunale fede- rale nella sentenza 6B_838/2018 del 13 gennaio 2022 al consid. 3.2.4, per cui l’affermazione di B., secondo cui il credito nei confronti di uno dei fratelli di C. inserito nella dichiarazione fiscale 2011 sarebbe inesistente, è compatibile con questo accertamento. Stesso discorso per quanto riguarda l’affermazione di B. secondo cui il reclamante avrebbe interloquito con la società incaricata di ven- dere l’immobile sito sulla particella n. 1 di Z., come dimostrato dalla documen- tazione agli atti giustamente citata dal MPC nella sua risposta al reclamo (act. 6 pag. 3). Il reclamante si limita in definitiva a contestare talune affermazioni di B., opponendo ad esse la propria versione dei fatti e liquidandole come “balor- daggini” (sic, act. 1, pag. 5), senza in alcun modo dimostrare che B. abbia voluto per questo denunciarlo in maniera mendace. Per tacere del fatto che il recla- mante è stato condannato dalla Corte penale del TPF per carente diligenza in
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operazioni finanziarie (art. 305ter cpv. 1 CP), ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e ripetuto inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStrI) in complicità con B. (v. sentenza SK.2022.2 del 6 giugno 2023), giudizio confermato dalla Corte d’appello con sentenza CA.2023.28 del 17 giugno 2024. La penale responsabilità del reclamante è stata dunque accertata in due gradi di giudizio, ovviamente non solo sulla base delle dichiarazioni di B., ma da ulte- riori riscontri oggettivi, per cui non si vede come si possa incolpare B. di avere denunciato una persona che sapeva innocente. La dottrina sottolinea infatti come la denuncia mendace presuppone che la persona toccata sia innocente, sia perché il reato denunciato non è stato commesso, sia perché esso è stato commesso da terzi (v. supra consid. 4.2.1). Ferma restando la presunzione di innocenza, il fatto che il reclamante, seppur non in via definitiva, sia stato rico- nosciuto colpevole per i suddetti reati, davanti a due Corti con piena compe- tenza in fatto e in diritto, è un dato di fatto di cui non si può ovviamente non tenere conto nel contesto di una procedura per pretesa denuncia mendace, a prescindere dalla qualifica giuridica dei fatti in questione, la quale non deriva pedissequamente dalle affermazioni di B. ma dalla sussunzione che le autorità giudiziarie ne fanno.
In conclusione, la decisione del MPC di escludere il reato di cui all’art. 303 CP a suo carico non presta il fianco a critiche.
E. 5 In definitiva, nella misura della sua ammissibilità, il reclamo deve essere inte- gralmente respinto e la decisione del MPC confermata.
E. 6 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e
E. 8 cpv. 3 RSPPF, ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–. Essa è coperta dall’anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Dispositiv
- Il reclamo è respinto nella misura della sua ammissibilità.
- La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 17 febbraio 2025 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Aron Camponovo,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2024.146
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Fatti: A. Il 18 agosto 2016, A. ha inoltrato al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) una querela nei confronti di B. per i reati di diffamazione (art. 173 CP), calunnia (art. 174 CP) e ingiuria (art. 177 CP) e una denuncia, sempre nei confronti di B., per i reati di denuncia mendace (art. 303 CP) e sviamento della giustizia (art. 304 CP). In sostanza, A., costituitosi nel contempo accusatore privato ai sensi dell’art. 118 CPP, ha contestato dichiarazioni rese da B. in oc- casione d’interrogatori effettuati nell’ambito di un procedimento penale SV.14.1675 condotto dal MPC nei confronti di B. per titolo di organizzazione criminale (art. 260ter CP), riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) e infrazione alla legge federale sugli stranieri (art. 118 cpv. 1 LStrI), procedimento esteso a A. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP e infrazione alla legge federale sugli stranieri (art. 118 cpv. 1 LStrI).
B. Con decreto del 25 agosto 2017, il MPC ha sospeso il procedimento penale SV.16.1357 da lui aperto nei confronti di B. a seguito della querela e della de- nuncia di cui sopra, precisando che tale sospensione "è decretata fino alla de- finizione del procedimento n. SV.14.1675". Impugnata da A., tale sospensione è stata confermata dalla presente Corte (v. sentenza del Tribunale penale fe- derale BB.2017.151 dell’11 ottobre 2017).
C. Dopo che le accuse di cui alla causa SV.14.1675 sono state trattate dalla Corte penale del TPF (v. sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017), dal Tribunale federale (v. sentenza 6B_838/2018 del 13 gennaio 2022), di nuovo dalla Corte penale del TPF (v. sentenza SK.2022.2 del 6 giugno 2023) e, infine, dalla Corte d’appello del TPF (v. sentenza CA.2023.28 del 17 giugno 2024), il MPC, in data 3 settembre 2024, accogliendo un’istanza in tal senso presentata da A. il 23 aprile 2024, ha riattivato l’istruzione relativa al procedimento SV.16.1357 (v. atto 01-00-0001 e seg. incarto MPC).
D. Il 5 novembre 2024, il MPC ha decretato l’abbandono del procedimento penale SV.16.1357 a carico di B. (v. act. 1.1).
E. Con reclamo del 18 novembre 2024, A. è insorto avverso il succitato decreto dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF, postulando l'annullamento dello stesso e la trasmissione dell'incarto al MPC, “il quale – esperiti i necessari ap- profondimenti – dovrà procedere nei confronti di B., per avere questi denunciato in maniera mendace il Signor A. per rapporto ad un reato di riciclaggio ex
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art. 305bis cpv. 1 CP, sebbene sapesse il Signor A. essere innocente, sviando, così facendo, l’amministrazione della giustizia” (act. 1, pag. 2).
F. Con risposta del 18 dicembre 2024, il MPC ha chiesto la reiezione integrale del gravame (v. act. 6).
G. Con scritto del 19 dicembre 2024, il reclamante è stato invitato a replicare entro il 3 gennaio 2025 (v. act. 8). Egli ha replicato con scritto datato 3 gennaio 2025 inviato per via elettronica (v. act. 9), sprovvisto delle ricevute d’invio e di rice- zione (v. act. 10; v. infra consid. 1.4).
Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.
Diritto: 1. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.
Essa esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155 consid. 1.1 e 2011 60; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Straf- prozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impu- gnata, datata 5 novembre 2024, è stata notificata al reclamante il giorno dopo (v. act. 1.3). Il reclamo, interposto il 18 novembre 2024, è pertanto tempestivo.
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Sono considerate parti l'imputato, l'accusatore privato ed il pubblico ministero (art. 104 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale
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con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo equipa- rata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). In concreto, come evidenzia la decisione impugnata (v. act. 1.1, pag. 1), il reclamante è stato ammesso dal MPC al procedimento quale accusatore privato. Occorre quindi verificare se il medesimo dispone di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata.
1.3.1 Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che la qualità per ricorrere dell'accusatore privato contro un decreto di abbandono o di non luogo a proce- dere è subordinata alla condizione ch'egli sia direttamente toccato dall'infra- zione (v. sentenza 1B_489/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 2.1). Di principio, solo il titolare del bene giuridico protetto dalla disposizione penale infranta può prevalersi di una lesione diretta (DTF 138 IV 258 consid. 2.2-2.4; 129 IV 95 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
1.3.2 In concreto, il reclamante, accusatore privato nella procedura, è direttamente toccato nel suo onore, bene giuridico individuale protetto dalle disposizioni con- cernenti la diffamazione (art. 173 CP), la calunnia (art. 174 CP), l’ingiuria (art. 177 CP) e la denuncia mendace (art. 303 CP) invocate nella sua denun- cia/querela (v. decisione del Tribunale penale federale BB.2013.178 del 26 marzo 2014 consid. 1.3.2; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ediz. 2010, n. 1 ad art. 173 CP, n. 3 ad art. 174 CP, n. 1 ad art. 177 CP e n. 1 ad art. 303 CP). Per questi reati la sua legittimazione ricorsuale è pertanto pa- cifica. Per quanto riguarda invece il reato di sviamento della giustizia, previsto all’art. 304 CP, essa va negata, nella misura in cui tale disposizione protegge esclusivamente la giustizia penale (v. DELNON/RÜDY, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 5 ad art. 303 CP ; CORBOZ, op. cit., n. 1 ad art. 304 CP; DUPUIS/MOREILLON/ PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit com- mentaire, 2a ediz. 2017, n. 1 ad art. 304 CP).
1.3.3 In questi termini, il reclamo è dunque ricevibile in ordine e occorre entrare in materia.
1.4
1.4.1 L’art. 2 lett. b dell’ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (OCE-PCPE; RS 272.1) prevede che una piattaforma per la trasmissione sicura (piattaforma di trasmissione) è riconosciuta se rilascia senza indugio una rice- vuta, indicante il momento della ricezione di un atto scritto sulla piattaforma di trasmissione o il momento della consegna al destinatario; su tale ricevuta e sull’indicazione del momento della ricezione, confermato da un sistema marca- tempo sincronizzato, va apposto un sigillo elettronico regolamentato (art. 2 lett. d dell’ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali [OFiEle; RS 943.032]). La piattaforma di
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trasmissione è inoltre riconosciuta se attesta quali documenti sono stati tra- smessi (art. 2 lett. c OCE-PCPE). Giusta l’art. 8b cpv. 1 OCE-PCPE, il momento determinante per il rispetto di un termine è quello in cui la piattaforma di tra- smissione utilizzata dalle parti rilascia la ricevuta che attesta la ricezione dell’atto scritto a destinazione dell’autorità (ricevuta di consegna).
1.4.2 In concreto, la replica datata 3 gennaio 2024 (v. act. 9), trasmessa dal recla- mante raccomandata per via elettronica, non può essere considerata valida, nella misura in cui non sono state rilasciate le ricevute d’invio e di ricezione, ciò che non permette quindi di verificare la tempestività dell’allegato. Quest’ultimo non è stato pertanto nemmeno trasmesso al MPC.
2. La controversia riguarda la correttezza o meno dell’abbandono da parte del MPC del procedimento SV.16.1357 a carico di B. per i reati di diffamazione (art. 173 CP), calunnia (art. 174 CP), ingiuria (art. 177 CP) e denuncia mendace (art. 303 CP).
2.1 Nel suo decreto di abbandono, il MPC, per quanto attiene ai reati di cui agli art. 173 CP, 174 CP e 177 CP, constata “l’intervenuta prescrizione per decor- renza del termine di quattro anni previsto all’art. 178 cpv. 1 CP, essendo l’inter- rogatorio finale di B. stato effettuato dal MPC in data 22 giugno 2017. Anche a voler considerare le ultime dichiarazioni di B. rese in sede di interrogatorio di- battimentale innanzi alla Corte penale del TPF (SK.2017.44) in data 4 dicembre 2017, la prescrizione è comunque intervenuta nel dicembre 2021” (act. 1.1, pag. 4). Per quanto concerne il reato di denuncia mendace (art. 303), l’autorità inqui- rente afferma che “per taluni capi d’imputazione dell’atto d’accusa del 25 agosto 2017 concernenti reati di falsità in documenti ai sensi deIl’art. 251 CP e di in- ganno nei confronti dell’autorità ai sensi deII’art. 118 LStr A. è stato condannato in via definitiva, avendo il TF nella sua sentenza (6B_838/2018) respinto su questi punti il suo ricorso. Per quanto concerne gli ulteriori capi d’accusa og- getto della predetta sentenza di rinvio del TF, si rileva che A. è stato condannato dalla Corte penale del TPF (SK.2022.2) e poi dalla Corte d’appello del TPF (CA.2023.28) per il reato di cui aIl’art. 305ter cpv. 1 CP (in relazione a movimen- tazioni di denaro che coinvolgono B.), per il reato di cui all’art. 251 CP (con riferimento al capo d’accusa relativo al formulario A sottoscritto da A. e in cui egli ha indicato B. quale beneficiano economico del denaro in questione) e per il reato di cui all’art. 118 cpv. 1 LStr (in qualità di complice di B.). Visto quanto precede, dall’analisi non sono emersi elementi tali da poter ritenere che B., sotto il profilo oggettivo e soggettivo degli artt. 303 e 304 CP, abbia denunciato una persona che sapeva innocente o un reato che sapeva non commesso. B. nel corso dell’inchiesta dinnanzi al MPC e nel primo processo dinnanzi al TPF (SK.2017.44) ha fornito la propria versione dei fatti, che inevitabilmente coinvol- geva anche A., ritenuto che questi era presente al momento dei fatti oggetto del
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procedimento SV.14.1675. Non sussistono elementi per sostenere che nel fare ciò B. abbia agito con dolo diretto in punto al “sapere” che gli artt. 303 e 304 CP esigono e neppure che egli – con specifico riferimento all’art. 303 CP – abbia agito con lo scopo di far avviare un procedimento penale nei confronti di A. Si rileva inoltre che la Corte penale e in seguito la Corte d’appello del TPF nelle rispettive sentenze SK.2022.2 e CA.2023.28 hanno pronunciato la condanna di A. basandosi sulle dichiarazioni rese dallo stesso A. nei suoi verbali di interro- gatorio e su altri riscontri dell’indagine e non sulle dichiarazioni rese da B.” (act. 1.1, pag. 4).
2.2 Il reclamante, dal canto suo, sostiene che “con le sue balordaggini, il Denun- ciato e Querelato ha consapevolmente e volontariamente fatto avviare nei con- fronti del qui Reclamante un procedimento per riciclaggio aggravato (305bis CP)
– reato che ha natura differente per rapporto al procedimento (peraltro, resi- duale ed attualmente ancora sub iudice) legato all’ipotesi di carente diligenza ex art. 305ter cpv. 1 CP” (act. 1, pag. 5). Indicando tre precise allegazioni di B. che avrebbero indotto il MPC ad aprire un procedimento nei suoi confronti (v. in- fra consid. 4.2.3), egli afferma che “nessuna delle questioni sollevate dal qui Reclamante è stata oggetto di trattazione nell’ambito del contestato Decreto, emanato dal Ministero Pubblico della Confederazione” (ibidem, pag. 6 e seg.). A suo avviso, la decisione impugnata sarebbe lesiva del disposto di cui all’art. 81 cpv. 3 CPP.
3.
3.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'au- torità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a de- cidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter eserci- tare il controllo sullo stesso (DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb). Per quanto riguarda le decisioni finali in ambito penale esso è concretizzato anche all’art. 81 CPP. L'autorità non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire sepa- ratamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'e- same delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, indi- pendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può tuttavia considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un'istanza di ricorso/reclamo con pieno
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potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d; sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2).
3.2 In concreto, il MPC ha spiegato in maniera sufficiente i motivi che l’hanno por- tato a decidere di abbandonare il procedimento penale a carico di B. (v. supra consid. 2.1), nel rispetto del diritto di essere sentito del reclamante e dell’art. 81 cpv. 3 CPP, ciò che ha permesso al medesimo di contestare con cognizione di causa il decreto in questione. La censura va quindi respinta.
4. L'art. 319 cpv. 1 CPP prevede che il pubblico ministero dispone l'abbandono totale o parziale del procedimento se: non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa (lett. a); non sono adempiuti gli ele- menti costitutivi di un reato (lett. b); cause esimenti impediscono di promuovere l'accusa (lett. c); non possono definitivamente essere adempiuti presupposti processuali o sono intervenuti impedimenti a procedere (lett. d); una disposi- zione legale prevede la possibilità di rinunciare all'azione penale o alla puni- zione (lett. e).
Secondo giurisprudenza costante, la questione di sapere se il pubblico mini- stero può disporre l'abbandono del procedimento deve essere valutata alla luce del principio in dubio pro duriore (sentenze del Tribunale federale 6B_471/2015 del 27 luglio 2015 consid. 3.2.1; 1B_329/2012 e 1B_372/2012 del 18 settembre 2012 consid. 2.1), derivante esso stesso dal principio della legalità (v. art. 5 cpv. 1 Cost e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 319 cpv. 1 e 324 CPP; DTF 138 IV 86 consid. 4.2). Ciò significa che, di principio, il pubblico ministero può di- sporre l'abbandono di un procedimento unicamente quando appare chiara- mente che i fatti non sono punibili o che le condizioni del perseguimento penale non sono adempiute. La procedura deve proseguire quando la condanna ap- pare più verosimile di un'assoluzione o quando le probabilità di assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, a maggior ragione in presenza di infrazioni gravi (DTF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5).
La prescrizione dell'azione penale costituisce un impedimento definitivo a pro- cedere e quindi un motivo di abbandono ai sensi dell'art. 319 cpv. 1 lett. d CPP (v. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commen- taire, 2a ediz., Basilea 2016, n. 17 ad art. 319 CPP; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 8 ad art. 319 CPP; LANDSHUT/BOSSHARD, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 25 ad art. 319 CPP). 4.1 Il reclamante ha querelato B. per i reati di diffamazione (art. 173 CP), calunnia (art. 174 CP) e ingiuria (art. 177 CP). Giusta l’art. 178 cpv. 1 CP, per i delitti contro l’onore, l’azione penale si prescrive in quattro anni. Ora, nella misura in
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cui le dichiarazioni di B. oggetto di querela sono intervenute al più tardi nel di- cembre 2017 (v. act. 1.1, pag. 4), l’azione penale per i summenzionati reati con- tro l’onore, come rilevato dal MPC, risulta palesemente prescritta.
4.2 L’art. 303 CP prevede che chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa inno- cente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pe- cuniaria (n. 1). Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria (n. 2).
4.2.1 Sul piano oggettivo, la denuncia punita dall’art. 303 CP può intervenire in due modi, sia rivolgendosi direttamente all’autorità (art. 303 n. 1 cpv. 1 CP), sia at- traverso mene subdole (art. 303 n. 1 cpv. 2 CP).
Nel primo caso (art. 303 n. 1 cpv. 1 CP), la denuncia deve portare sulla com- missione di un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o di un delitto (art. 10 cpv. 3 CP). Nel secondo caso (art. 303 n. 1 cpv. 2 CP), non vi è una vera e propria denuncia, ma l’autore adotta un comportamento equivalente nelle sue conseguenze (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.38 del 21 ottobre 2015 consid. 4.1).
I due comportamenti puniti dall’art. 303 CP si distinguono per il mezzo usato per la denuncia mendace. Nel primo caso, la persona toccata è denunciata di- rettamente, ossia nominata dal denunciante, mentre che, nel secondo caso, lo stesso ricorre a metodi indiretti e astuti, che hanno lo scopo di far aprire una procedura penale nei confronti di una persona innocente (DTF 132 IV 20 consid. 4.3).
In entrambi i casi la denuncia mendace presuppone che la persona toccata sia innocente. In altre parole, la persona toccata non è colpevole del reato denun- ciato, sia perché esso non è stato mai commesso, sia perché esso è stato com- messo da terzi (DELNON/RÜDY, op. cit., n. 10 ad art. 303 CP; CORBOZ, op. cit.,
n. 13 ad art. 303 CP).
4.2.2 Il reato di denuncia mendace è intenzionale. L’elemento costitutivo soggettivo esige un atto intenzionale e un’accusa deliberatamente falsa da parte dell’au- tore. Il fatto di essere coscienti che l’affermazione può eventualmente rivelarsi inesatta non è sufficiente. L’autore deve al contrario sapere che la persona è innocente, ciò che esclude il dolo eventuale (DTF 136 IV 170 consid. 2.1; DELNON/RÜDY, op. cit., n. 27 ad art. 303 CP; CORBOZ, op. cit., n. 17 ad art. 303 CP). Sapere se l’autore conoscesse l’innocenza della persona denunciate è una
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questione di fatto (DTF 102 IV 103 consid. 1). Inoltre, l’autore deve volere o accettare l’eventualità che il suo comportamento abbia come conseguenza l’apertura di un procedimento penale a carico della vittima. Il dolo eventuale è sufficiente su questo punto (DTF 80 IV 117; CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, 1996, n. 24 ad art. 303 CP; DELNON/RÜDY, op. cit., n. 28 ad art. 303 CP).
4.2.3 In concreto, il reclamante sostiene che, “in linea generale, alle seguenti (false) allegazioni del Denunciato e Querelato, veniva imputata l’apertura di un proce- dimento penale nei confronti del Reclamante: l’allegazione per cui il qui Recla- mante, una volta roteato lo schermo del suo personal computer, avesse pre- sentato al qui Denunciato e Querelato l’esito della asserita ricerca legata al no- minativo C.; l’allegazione per cui il qui Reclamante, al fine di permettere di rici- clare i mezzi patrimoniali di C., avrebbe inserito all’interno della dichiarazione fiscale 2011 del qui Denunciato e Querelato una pretesa inesistente avverso uno dei fratelli di C. – cosicché il qui Denunciato e Querelato si sarebbe venuto a trovare nella condizione di riciclare i mezzi patrimoniali di C.; l’allegazione per cui il qui Reclamante avrebbe partecipato alle trattative relative all’acquisto del fondo D. a Z. – fondo all’interno del quale il qui Denunciato e Querelato avrebbe potuto riciclare i mezzi patrimoniali di C.” (act. 1, pag. 6 e seg.).
In realtà, nel corso dell’inchiesta condotta dal MPC e nel primo processo din- nanzi al TPF (SK.2017.44), B. ha semplicemente fornito la propria versione dei fatti, coinvolgendo certamente il reclamante, ma non si può per questo affer- mare che abbia voluto far aprire – nel caso specifico estendere – un procedi- mento penale nei confronti del reclamante, sapendo che quest’ultimo era inno- cente. Il fatto che il reclamante neghi di avere fatto una ricerca in Internet su C., non significa che B. abbia mentito, ma semplicemente che, in assenza di altri riscontri probatori, le versioni dei fatti divergono. Che il denaro in origine depo- sitato sulla relazione bancaria E. presso la banca F., successivamente oggetto di movimentazioni riconducibili al reclamante, fosse di origine criminale e ricon- ducibile a C. e G., è stato altresì confermato in via definitiva dal Tribunale fede- rale nella sentenza 6B_838/2018 del 13 gennaio 2022 al consid. 3.2.4, per cui l’affermazione di B., secondo cui il credito nei confronti di uno dei fratelli di C. inserito nella dichiarazione fiscale 2011 sarebbe inesistente, è compatibile con questo accertamento. Stesso discorso per quanto riguarda l’affermazione di B. secondo cui il reclamante avrebbe interloquito con la società incaricata di ven- dere l’immobile sito sulla particella n. 1 di Z., come dimostrato dalla documen- tazione agli atti giustamente citata dal MPC nella sua risposta al reclamo (act. 6 pag. 3). Il reclamante si limita in definitiva a contestare talune affermazioni di B., opponendo ad esse la propria versione dei fatti e liquidandole come “balor- daggini” (sic, act. 1, pag. 5), senza in alcun modo dimostrare che B. abbia voluto per questo denunciarlo in maniera mendace. Per tacere del fatto che il recla- mante è stato condannato dalla Corte penale del TPF per carente diligenza in
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operazioni finanziarie (art. 305ter cpv. 1 CP), ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e ripetuto inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStrI) in complicità con B. (v. sentenza SK.2022.2 del 6 giugno 2023), giudizio confermato dalla Corte d’appello con sentenza CA.2023.28 del 17 giugno 2024. La penale responsabilità del reclamante è stata dunque accertata in due gradi di giudizio, ovviamente non solo sulla base delle dichiarazioni di B., ma da ulte- riori riscontri oggettivi, per cui non si vede come si possa incolpare B. di avere denunciato una persona che sapeva innocente. La dottrina sottolinea infatti come la denuncia mendace presuppone che la persona toccata sia innocente, sia perché il reato denunciato non è stato commesso, sia perché esso è stato commesso da terzi (v. supra consid. 4.2.1). Ferma restando la presunzione di innocenza, il fatto che il reclamante, seppur non in via definitiva, sia stato rico- nosciuto colpevole per i suddetti reati, davanti a due Corti con piena compe- tenza in fatto e in diritto, è un dato di fatto di cui non si può ovviamente non tenere conto nel contesto di una procedura per pretesa denuncia mendace, a prescindere dalla qualifica giuridica dei fatti in questione, la quale non deriva pedissequamente dalle affermazioni di B. ma dalla sussunzione che le autorità giudiziarie ne fanno.
In conclusione, la decisione del MPC di escludere il reato di cui all’art. 303 CP a suo carico non presta il fianco a critiche.
5. In definitiva, nella misura della sua ammissibilità, il reclamo deve essere inte- gralmente respinto e la decisione del MPC confermata.
6. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 RSPPF, ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–. Essa è coperta dall’anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto nella misura della sua ammissibilità. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 17 febbraio 2025
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Aron Camponovo - Ministero pubblico della Confederazione - B.
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.