opencaselaw.ch

CA.2021.20

Bundesstrafgericht · 2022-08-09 · Italiano CH

Appelli (parziali) del 25 ottobre 2021 e appello incidentale (parziale) del 30 novembre 2021 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.2 del 25 ottobre 2021 Esercizio di un'attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'art. 10 vLBVM); comunicazione di informazioni false (art. 45 LFINMA)

Sachverhalt

A. Inchiesta penale e sentenza di primo grado A.1 La società D. SA era una società con sede a Lugano, costituita in data 15 aprile 2010 e radiata in seguito a fallimento in data 13 settembre 2018. L’operatività societaria svolta da D. si divideva essenzialmente in due attività: il commercio di valori mobiliari in nome e per conto proprio (acquisto e vendita di titoli obbligazionari) gestito da C. e l’attività in favore di un fondo d’investimento estero (negoziazione di opzioni sui cambi) svolta da B. Oltre a C. e B., altri due collaboratori, J. e K., erano impiegati nel back office. Azionista unico di D. era L. Amministratore unico (con firma individuale) della società, fino al 7 gennaio 2014, era invece A. La contabilità di D. era tenuta da H. SA, Lugano (società della quale all’epoca dei fatti A. era direttore), mentre l’ufficio di revisione della società era P. SA. A.2 Con decisione amministrativa del 24 gennaio 2014, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha tra l’altro constatato che la società D. aveva esercitato a titolo professionale l’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione della FINMA (v. DFF pag. 10.3 e segg.), decisione contro la quale non è stato interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) e che di conseguenza è cresciuta in giudicato. A.3 Il 4 febbraio 2014, la FINMA ha presentato all’indirizzo del DFF una denuncia penale nei confronti dei responsabili della società D. per esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 della Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) in relazione con l’art. 10 della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM; RS 954.1, legge abrogata a far tempo dal 1° gennaio 2020 a seguito dell’entrata in vigore della legge federale sugli istituti finanziari, LIsFi; RS 954.1), nonché per comunicazione di informazioni false in violazione dell’art. 45 LFINMA (DFF pag. 10.1 e segg.). A.4 Parallelamente, in data 12 marzo 2014 la FINMA ha avviato dei procedimenti amministrativi nei confronti di A., B. e C., al fine di stabilire eventuali loro responsabilità. Procedimenti, questi, che si sono conclusi con decisioni della FINMA del 30 aprile 2015 nei confronti di A. (DFF pag. 50.1 e segg.), rispettivamente del 7 maggio 2015 nei confronti di B. (DFF pag. 51.1 e segg.) e C. (DFF pag. 52.1 e segg.). In tutte e tre le decisioni, la FINMA ha constatato una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza da parte degli imputati.

- 4 -

A. e C. non hanno impugnato la decisione emanata nei loro confronti. Il ricorso presentato da B. al TAF è invece stato respinto con sentenza B-3684/2015 del 25 gennaio 2017 che ha confermato la decisone FINMA del 7 maggio 2015 (DFF pag. 30.3014 e segg.). A.5 In data 25 aprile 2019 il DFF ha aperto una procedura penale amministrativa nei confronti di A., B. e C. per sospetto esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione in violazione dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, nonché per sospetto di comunicazione di informazioni false in violazione dell’art. 45 LFINMA (DFF pag. 40.1). A.6 Con processo verbale finale del 17 maggio 2019 (DFF pag. 80.1 e segg. A., pag. 81.1 e segg. B. e pag. 82.1 e segg. C.) il DFF è giunto alla conclusione che gli imputati si sono resi colpevoli di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi all’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, reato commesso dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012, nonché di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 LFINMA, infrazione commessa il 20 luglio 2012, il 18 settembre 2012, il 17 ottobre 2012 e il 19 febbraio 2013 (DFF pag. 80.28).

A. ha preso posizione sul processo verbale finale con osservazioni del 5 luglio 2019, invocando la prescrizione del reato di cui all’art. 44 cpv. 1 LFINMA per quanto concerne il 2011 e postulando una richiesta di attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 lett. d ed e CP per sincero pentimento. L’imputato ha inoltre richiesto l’applicazione dell’art. 54 CP, indicando di essere stato duramente colpito dalle conseguenze dirette dei suoi atti (DFF pag. 80.97 e segg.). Anche B. ha presentato le proprie osservazioni in data 5 luglio 2019, contestando integralmente le ipotesi di reato a suo carico. Per quanto concerne C. invece, l’invio del processo verbale all’ultimo suo domicilio a Milano non è stato ritirato dall’imputato ed è tornato al mittente per compiuta giacenza in data 29 giugno 2019 (DFF pag. 82.40). A.7 Con decreti penali del 15 agosto 2019 ai sensi dell’art. 64 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), il DFF ha riconosciuto A., B. e C. autori colpevoli di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012, nonché di comunicazione di

- 5 - informazioni false ai sensi dell’art. 45 LFINMA, reato commesso in data 20 luglio 2012, 18 settembre 2012, 17 ottobre 2012 e 19 febbraio 2013. A.8 Tutti gli imputati hanno interposto opposizione ai decreti emanati nei loro confronti, chiedendo l’integrale proscioglimento da tutte le imputazioni (opposizione del 16 settembre 2019 di A. [DFF pag. 90.15 e segg.], opposizione del 12 settembre 2019 di B. [DFF pag. 91.16 e segg.] e opposizione del 20 settembre 2019 di C. [DFF pag. 92.18 e segg.]). A.9 Il 20 dicembre 2019 il DFF ha dunque emanato una decisione penale ai sensi dell’art. 70 DPA, nei confronti di ognuno degli imputati.

A. è stato riconosciuto autore colpevole (DFF pag. 100.1 e segg.):

- di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012;

- di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA, infrazione commessa il 20 luglio 2012;

- di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 2 LFINMA, infrazione commessa il 19 febbraio 2013.

Egli è stato condannato: - a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 300.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, per esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA; - a una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di fr. 300.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, per il reato di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA, commesso il 20 luglio 2012; - al pagamento di una multa di fr. 1'000.--, per il reato di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 2 LFINMA, commesso il 19 febbraio 2013; - al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura) per un totale di fr. 3'380.--.

- 6 -

B. è stato riconosciuto autore colpevole (DFF p. 101.1 e segg.):

- di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012;

- di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA, infrazione commessa il 20 luglio 2012 e il 19 febbraio 2013.

Egli è stato condannato: - a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 40.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA; - a una pena pecuniaria di 18 aliquote giornaliere di fr. 40.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA; - al pagamento di un risarcimento equivalente alla Confederazione di fr. 260'004.--; - al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura) per un totale di fr. 3'410.--.

C. è stato riconosciuto autore colpevole (DFF pag. 102.1 e segg.): - di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012; - di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA, infrazione commessa il 20 luglio 2012.

Egli è stato condannato: - a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA;

- 7 - - a una pena pecuniaria di 12 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA; - al pagamento di un risarcimento equivalente alla Confederazione di fr. 249'956.--; - al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura) per un totale di fr. 3'400.--. A.10 Mediante scritti del 28 dicembre 2019 (DFF pag. 100.40 e segg.), del 24 dicembre 2019 (DFF pag. 101.43 e segg.) e del 2 gennaio 2019 (DFF pag. 102.42 e segg.), A., B. e C. hanno chiesto di essere giudicati dal Tribunale penale federale (TPF). Il 31 gennaio 2020 il DFF ha quindi inoltrato l’incartamento al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) (TPF pag. 13.100.3-7, con allegati), il quale, il 6 febbraio 2020, lo ha trasmesso per giudizio al TPF (TPF pag. 13.100.1-2). A.11 Con scritto del 3 agosto 2021, la Corte penale del TPF ha informato le parti che, in applicazione dell’art. 344 CPP, per quanto attiene al reato di cui all’art. 44 LFINMA, avrebbe esaminato l’eventuale responsabilità penale di A., B. e C. sia sotto il profilo dell’art. 6 cpv. 1 DPA che dell’art. 6 cpv. 2 DPA (TPF pag. 13.400.14-15).

In sede dibattimentale di primo grado, in applicazione dell’art. 344 CPP, l’esame dei reati di cui agli art. 44 e 45 LFINMA è stato esteso per tutti e tre gli imputati anche all’ipotesi della negligenza ai sensi dell’art. 44 cpv. 2 LFINMA e art. 45 cpv. 2 LFINMA. A.12 Con sentenza SK.2020.2 del 13 ottobre 2021 (CAR pag. 1.100.010 e segg.) la Corte penale del TPF ha riconosciuto A., B. e C. autori colpevoli di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione, reato commesso per negligenza (art. 44 cpv. 2 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM) e ha prosciolto gli stessi dal reato di comunicazione di informazioni false (art. 45 LFINMA).

A. è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 4'500.-- (da sostituire, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 3 mesi). Le spese procedurali pari a fr. 5'380.--, composte da fr. 3'380.-- quali emolumenti del DFF e da fr. 2'000.-- per la procedura giudiziaria dinanzi alla Corte penale, sono state poste a carico di A. nella misura di fr. 2'152.--. A copertura delle spese procedurali è stata ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo di cui al punto I.

4. del dispositivo. La pretesa a titolo di indennizzo di A. è stata accolta limitatamente a fr. 9'756.--.

- 8 -

B. è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 4'500.-- (da sostituire, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 3 mesi) e di un risarcimento equivalente alla Confederazione di fr. 263'068.--. È stato mantenuto il sequestro degli averi presenti sulla relazione n. 1 intestata a B. presso Banca E., Lugano, fino a concorrenza dell’importo di fr. 260'004.--, a garanzia dell’esecuzione del risarcimento equivalente. Le spese procedurali pari a fr. 5'410.--, composte da fr. 3'410.-- quali emolumenti del DFF e da fr. 2'000.-- per la procedura giudiziaria dinanzi alla Corte penale, sono state poste a carico di B. nella misura di fr. 2'164.--. A copertura delle spese procedurali è stata ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo di cui al punto II. 6. del dispositivo. La pretesa a titolo di indennizzo di B. è accolta limitatamente a fr. 10'642.--.

C. è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 4'500.-- (da sostituire, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 3 mesi) e di un risarcimento equivalente alla Confederazione di fr. 254'492.--. È stato mantenuto il sequestro degli averi presenti sulla relazione n. 2 intestata a C. presso Banca F., Lugano, fino a concorrenza dell’importo di euro 228'120.--, a garanzia dell’esecuzione del risarcimento equivalente. Le spese procedurali pari a fr. 5'400.--, composte da fr. 3'400.-- quali emolumenti del DFF e da fr. 2'000.-- per la procedura giudiziaria dinanzi alla Corte penale, sono state poste a carico di C. nella misura di fr. 2'430.--. A copertura delle spese procedurali è stata ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo di cui al punto III. 6. del dispositivo. La pretesa a titolo di indennizzo di C. è stata accolta limitatamente a fr. 12'246.--. A.13 Contro la summenzionata sentenza tutti e tre gli imputati (B. in data 20 ottobre 2021 [TPF pag. 13.940.001], C. il 21 ottobre 2021 [TPF pag. 13.940.004] e A. il 25 ottobre 2021 [TPF pag. 13.940.006]) hanno presentato annuncio d’appello.

- 9 - B. Procedura dinanzi alla Corte d’appello del Tribunale penale federale B.1 Con dichiarazione d’appello del 25 ottobre 2021 (CAR pag. 1.100.001 e seg.), A. chiede che: - venga prosciolto dal reato di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 cpv. 2 LFINMA combinato con l’art. 10 vLBVM); - le spese procedurali vengano poste a carico dello Stato; - le pretese a titolo di indennizzo vengano integralmente accolte, quantomeno per l’importo fatto valere in primo grado, a cui si aggiungeranno le spese sostenute nel corso della procedura di appello. B.2 Mediante dichiarazione d’appello del 25 ottobre 2021 (CAR pag. 1.100.004 e segg.) B. ha formulato le seguenti domande di giudizio: - si chiede che il Signor B. venga prosciolto dal reato di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 cpv. 2 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM; - si chiede che al Signor B. non venga comminata alcuna pena; - si chiede che il Signor B. non venga condannato al pagamento di un risarcimento equivalente in favore della Confederazione pari a fr. 263'068.-; - si postula pure il dissequestro in favore del qui dichiarante dell’importo attualmente posto sotto sequestro sulla relazione n. 1 presso Banca E., Lugano; - in linea con le richieste di assoluzione e di accoglimento dell’istanza di risarcimento 1° settembre 2021, si chiede che le spese procedurali pari a CHF 5'410.- (composte da CHF 3'410.- quali emolumenti per il DFF e CHF 2'000.- per la procedura giudiziaria) e poste in capo del qui dichiarante in misura di CHF 2'164.- siano interamente poste a carico della Confederazione. In considerazione di quanto appena riferito, si chiede anche l’annullamento del punto del dispositivo in oggetto circa la compensazione tra le pretese di indennizzo riconosciute al qui dichiarante e le spese procedurali appena riferite; - in considerazione della domanda di proscioglimento del Signor B. di cui già surriferito, si postula l’integrale accoglimento dell’istanza concernente le pretese di indennizzo (ex art. 99 DPA) già depositata agli atti durante il dibattimento.

- 10 - B.3 Con dichiarazione d’appello del 25 ottobre 2021 (CAR pag. 1.100.118 e segg.) C. chiede che la sentenza di primo grado sia modificata nel seguente modo:

1.2. C. è prosciolto dal reato di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 cpv. 2 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM).

Di conseguenza, i dispositivi numero 2. e 3. della sentenza di primo grado vengono revocati, ovvero non viene inflitta alcuna condanna e non viene disposto alcun risarcimento equivalente.

2. È ordinato il dissequestro degli averi presenti sulla relazione n. 2 intestata a C. presso Banca F., Lugano.

3. Le spese procedurali pari a fr. 5'400.-, composte da fr. 3'400.- quali emolumenti del DFF e da fr. 2'000.- per la procedura giudiziaria dinanzi alla Corte penale, sono poste a carico dello Stato.

4. La pretesa a titolo di indennizzo di C. presentata alla Corte penale è interamente accolta (ovvero anche per la parte eccedente fr. 12'246.--).

5. Le spese procedurali e eventuali emolumenti per la procedura giudiziaria dinanzi alla Corte d’appello sono poste a carico dello Stato.

6. La pretesa di indennizzo di C. per la procedura giudiziaria dinanzi alla Corte d’appello è interamente accolta. B.4 Con dichiarazione d’appello incidentale del 30 novembre 2021 (CAR pag. 2.100.008 - 016) il DFF ha formulato le seguenti domande di giudizio:

I.

1. A., B. e C. sono riconosciuti autori colpevoli di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre di autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012;

2. A., B. e C. sono riconosciuti autori colpevoli di comunicazione di false informazioni ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA, infrazione commessa il 20 luglio 2012;

II. Di conseguenza

1. A. è condannato

- 11 -

a) a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di CHF 300 cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, per esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione (…);

b) a una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di CHF 300 cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni per comunicazione di false informazioni (…);

c) al pagamento delle spese procedurali fino allo stadio dell’appello, compresi i costi del procedimento penale amministrativo e i costi per sostenere l’accusa, da fissare a CHF 4'380;

2. B. è condannato

a) a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di CHF 40 cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni per esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione (…);

b) a una pena pecuniaria di 12 aliquote giornaliere di CHF 40 cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni per comunicazione di false informazioni (…);

c) al pagamento di un risarcimento equivalente alla Confederazione di CHF 263'068 (a questo proposito, si chiede che il Tribunale d’appello pronunci in ogni caso il mantenimento del sequestro sui fondi come da sentenza di prima istanza);

d) al pagamento delle spese procedurali fino allo stadio dell’appello, compresi i costi del procedimento penale amministrativo e i costi per sostenere l’accusa, da fissare a CHF 4'410;

3. C. è condannato

a) a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di CHF 30 cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni per esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione (…);

b) a una pena pecuniaria di 12 aliquote giornaliere di CHF 30 cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni per comunicazione di false informazioni (…);

- 12 -

c) al pagamento di un risarcimento equivalente alla Confederazione di CHF 254'492 (a questo proposito, si chiede che il Tribunale d’appello pronunci in ogni caso il mantenimento del sequestro sui fondi come da sentenza di prima istanza);

d) al pagamento delle spese procedurali fino allo stadio dell’appello, compresi i costi del procedimento penale amministrativo e i costi per sostenere l’accusa, da fissare a CHF 4'400.

III. Le pretese a titolo di indennizzo (art. 99 DPA) di A. (…), B. (…) e C. (…) vengono interamente respinte. B.5 Con scritti del 25 aprile 2022 (CAR pag. 3.103.001 e segg.) e del 12 maggio 2022 (CAR pag. 3.103.010 e seg.) A. ha chiesto di essere dispensato dal partecipare ai dibattimenti per motivi di salute, senza tuttavia presentare un certificato medico concludente in tal senso. Dopo consultazione delle parti, tale domanda è stata respinta dalla direzione del procedimento, vista la complessità dell’incarto e l’importanza della presenza dell’imputato ai dibattimenti (CAR pag. 3.100.003 e seg.). B.6 In vista dei dibattimenti, questa Corte ha acquisito agli atti i seguenti documenti (CAR pag. 6.302.009 - 012 e 6.400.002 e segg.):

- formulario sulla situazione personale e patrimoniale (B. e C.); - estratto del casellario giudiziale svizzero (A., B. e C.); - estratto del casellario giudiziale italiano (C. e B.); - estratto del registro delle esecuzioni (A., B. e C.); - decisione di tassazione dopo tassazione d’ufficio per mancata presentazione della dichiarazione fiscale 2019 (A.); - documentazione fiscale per gli anni 2014 e 2015 (B. e C.). B.7 I pubblici dibattimenti si sono svolti in presenza degli imputati e del DFF presso la sede della Corte d’appello del Tribunale penale federale a Bellinzona il 1° giugno 2020 (il MPC ha rinunciato a comparire personalmente al dibattimento; CAR pag. 6.302.01). Nel corso dei dibattimenti sono stati sentiti gli imputati A., B. e C. (v. CAR pag. 7.200.004). In sede di requisitoria e arringhe il DFF e gli imputati hanno sostanzialmente confermato le rispettive conclusioni formulate nella dichiarazione d’appello incidentale, rispettivamente nelle dichiarazioni d’appello (v. requisitoria del DFF, CAR pag. 7.300.031 e segg.; arringa della difesa di A., CAR pag. 7.300.046 e segg.; arringa della difesa di B., CAR pag. 7.300.053 e segg.; arringa della difesa di C., CAR pag. 7.300.119 e segg.). Gli imputati hanno rinunciato all’ultima parola (v. CAR pag. 7.200.015 e seg.).

- 13 -

Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi che seguono.

Erwägungen (70 Absätze)

E. 1 Ricevibilità dell’appello

E. 1.1 A. è prosciolto dal reato di comunicazione di informazioni false (art. 45 LFINMA) con riferimento all’infrazione del 20 luglio 2012 di cui al punto 2b del dispositivo della decisione penale del 20 dicembre 2019 emanata dal DFF.

E. 1.1.1 Con decisioni penali del 20 dicembre 2019 emanate dal DFF, che nel caso concreto fungono da atto d’accusa (art. 50 cpv. 2 LFINMA e art. 73 cpv. 2 DPA), A., B. e C. sono stati riconosciuti autori colpevoli di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012 (v. sopra, A.9).

E. 1.1.2 Con sentenza SK.2020.2 del 13 ottobre 2021 (CAR pag. 1.100.010 e segg.) la Corte penale del TPF ha riconosciuto A., B. e C. autori colpevoli del reato di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione, commesso per negligenza (art. 44 cpv. 2 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM).

Il primo giudice ha anzitutto constatato la vincolatività degli accertamenti della FINMA e del TAF nell’ambito delle procedure amministrative condotte nei confronti degli imputati con particolare riferimento al superamento della soglia di assoggettamento di fr. 5 miliardi negli anni 2011 e 2012 per le attività in seno a D. Egli ha poi concluso che C. e B. erano da considerare organi di fatto della società e D. e l’attività svolta da B. a favore del fondo d’investimento estero costituivano un gruppo (e quindi le loro attività inerenti al commercio di valori mobiliari dovevano essere sommate per il calcolo del volume delle transazioni). Dal profilo soggettivo, la prima istanza ha ritenuto che gli imputati avessero agito per negligenza in quanto, visti gli obblighi che incombevano loro quali organi della società, essi avrebbero dovuto dare prova della necessaria diligenza e verificare quale fosse il corretto tasso di cambio da applicare alle transazioni e se l’attività per il comparto estero fosse da sommare a quella del commercio di titoli obbligazionari. Secondo il primo giudice, gli imputati non si sarebbero trovati né in un errore inevitabile sull’illiceità, né in un errore di fatto.

E. 1.2 A. è riconosciuto autore colpevole di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 cpv. 2 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM) con riferimento al punto 2a del dispositivo della decisione penale del 20 dicembre 2019 emanata dal DFF.

E. 1.2.1 A. contesta anzitutto l’applicazione della Circolare FINMA 2008/2, essendo la stessa non sufficientemente chiara per fondarvi una responsabilità penale degli imputati. A suo dire, la nozione di “cambio valido al momento dell’operazione” sarebbe compatibile con quella di “cambio medio” adottata dagli imputati. A

- 18 - sostegno della propria tesi, egli cita in particolare la sentenza SK.2014.36 del 3 marzo 2015, mediante la quale la Corte penale del TPF aveva ritenuto l’utilizzo dei tassi medi annuali corretto e giustificato. Stando a quanto dichiarato da A., dal 2011 esisteva un mandato di consulenza conferito all’avv. AAA., vertente anche sulla questione del tasso di cambio a cui fare capo. I professionisti interpellati, in particolare TT., avrebbero risposto che nel caso di specie poteva essere applicato il cambio medio. A. ritiene quindi di avere fatto tutto quanto ci si poteva attendere da un amministratore diligente. L’assenza di intenzione sarebbe inoltre dimostrata dal fatto che l’avvenuto superamento della soglia avrebbe permesso un aumento del ricavo di soli ca. fr. 30'000.-- (su un utile annuo milionario) (v. arringa della difesa di A., CAR pag. 7.300.046 e segg.).

E. 1.2.2 B. sostiene che non gli si possa imputare alcuna responsabilità penale in base all’art. 6 DPA, dal momento che egli non era organo di fatto di D. Egli ritiene inoltre che non vi sia stato alcun superamento della soglia dei 5 miliardi, in quanto i due comparti della società non sarebbero da considerare un gruppo e i relativi volumi generati non andrebbero quindi sommati. Inoltre, il tasso di cambio applicabile sarebbe quello “medio”. Secondo B., un altro argomento a sostegno della correttezza dell’utilizzo del cambio “medio” oltre a quello – già vagliato in precedenza – dell’applicabilità della lex mitior (v. sopra consid. I.3.2), sarebbe da ricavare dalla giurisprudenza della Corte penale del TPF di cui alle sentenze SK.2014.36 del 3 marzo 2015 e SK.2017.67 del 12 giugno 2018. Dal profilo soggettivo, B. sostiene che non gli si possa addebitare alcuna negligenza dal momento che il controllo delle operazioni, così come tutta la questione concernente la vigilanza della società era demandata a A. Egli afferma di avere preso tutte le precauzioni del caso affinché l’attività di D. fosse svolta in maniera corretta e di essersi rivolto a A. perché era un professionista del settore. Quest’ultimo, a dire di B., riceveva le tabelle dell’operatività svolta da lui e C. e poi applicava il cambio di valuta controllando che l’operatività non superasse la soglia dei 5 miliardi. Compito, questo, che avrebbe dovuto svolgere giornalmente. La chiara volontà di B. che i calcoli fossero eseguiti correttamente sarebbe dimostrata dallo scambio di posta elettronica del 19 luglio 2012 (v. DFF pag. 30.2861) e dalla conversazione Skype intercorsa con C. (DFF pag. 30.2914). Laddove si volesse ritenere che i volumi delle due attività svolte in seno a D. andassero sommate, B. sostiene di essere incorso in un errore sull’illiceità credendo il contrario. Neppure i professionisti interpellati avrebbero mai messo in dubbio che l’attività svolta da B. esulava da quella regolamentata. In via subordinata, egli si avvale di un errore sui fatti (v. arringa della difesa di B., CAR pag. 7.300.053 e segg.).

E. 1.2.3 Anche C. sostiene anzitutto che non vi sia stato alcun superamento della soglia dei 5 miliardi di franchi, siccome il tasso di cambio applicabile sarebbe quello

- 19 - “medio”. In via abbondanziale, egli contesta inoltre il suo ruolo di organo di fatto all’interno di D. e la qualifica di gruppo in relazione ai due comparti della società. Sotto il profilo soggettivo, C. sostiene che non gli possa essere rimproverata alcuna negligenza, ritenuto che egli avrebbe agito per una supposizione erronea e non evitabile delle circostanze di fatto ai sensi dell’art. 13 CP. Egli afferma che non era tenuto a controllare i volumi, compito, questo, che competeva al back office che riceveva gli estratti del conto Q., dati per altro a disposizione anche di A. e della sua fiduciaria. C. disponeva invece dei conteggi Bloomberg, dai quali non sarebbe mai risultato un superamento della soglia per il 2011. Per quanto riguarda invece il 2012, C. non poteva sapere che l’attività eseguita da B. fosse da considerare per il calcolo della soglia, vista anche la complessità della fattispecie (v. arringa della difesa di C., CAR. pag. 7.300.119 e segg.).

E. 1.3 A. è condannato al pagamento di una multa di fr. 4'500.--. In caso di mancato pagamento della multa, viene ordinata una pena detentiva sostitutiva di 3 mesi.

E. 1.4 Le spese procedurali pari a fr. 5'380.--, composte da fr. 3'380.-- quali emolumenti del DFF e da fr. 2'000.-- per la procedura giudiziaria dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale, sono poste a carico di A., nella misura di fr. 2'152.--. A copertura delle spese procedurali viene ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo di cui al punto II. 1.5 del presente dispositivo (art. 442 cpv. 4 CPP).

E. 1.4.1 Giusta l’art. 44 LFINMA in vigore all’epoca dei fatti, chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione un’attività soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il cpv. 2 prevedeva che chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a fr. 250'000.-.

Secondo l’art. 10 LBVM in vigore nello stesso periodo, chi intende esercitare l’attività di commerciante di valori mobiliari deve ottenere un’autorizzazione della FINMA.

Giusta l’art. 2 cpv. 1 lett. d LBVM, per commercianti di valori mobiliari si intendono le persone fisiche o giuridiche o le società di persone che, agendo per proprio conto in vista di una rivendita a breve scadenza, oppure per conto di terzi, acquistano e alienano a titolo professionale valori mobiliari sul mercato secondario, li offrono al pubblico sul mercato primario o creano essi stessi derivati

- 20 - e li offrono al pubblico. L’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari (OBVM; RS 954.11) prevede che sono commercianti per conto proprio i commercianti che negoziano professionalmente per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari.

E. 1.4.2 Nel caso concreto, occorre anzitutto rilevare che sia la decisione amministrativa della FINMA del 24 gennaio 2014 emanata nei confronti di D. (v. sopra, A.2), che quelle del 30 aprile 2015 e del 7 maggio 2015 emanate nei confronti di A., rispettivamente di C., sono cresciute in giudicato (v. sopra, A.4). Si osserva inoltre che anche la sentenza del TAF B-3684/2015 del 25 gennaio 2017 pronunciata nei confronti di B. è cresciuta in giudicato (v. sopra, A.4).

La giurisprudenza del Tribunale federale inerente alla facoltà del giudice penale di esaminare pregiudizialmente la legalità delle decisioni amministrative alla base dell'infrazione penale ha definito tre ipotesi. La prima si verifica quando un tribunale amministrativo si è già pronunciato: in tale caso il giudice penale non può più rivedere la legalità della decisione amministrativa. Nella seconda ipotesi un ricorso al tribunale amministrativo sarebbe stato possibile ma l'accusato non lo ha proposto oppure, se lo avesse fatto, la decisione non è ancora stata emanata: in questo caso, secondo la citata giurisprudenza, l'esame della legalità da parte del giudice penale è possibile, ma è limitato alla violazione manifesta della legge e all'abuso del potere di apprezzamento. Infine il giudice penale sindaca liberamente la legalità, e quindi anche l'abuso del potere d'apprezzamento, quando nessun ricorso ad un tribunale amministrativo è ammesso contro la decisione amministrativa (DTF 121 IV 29 consid. 2a; DTF 98 IV 106 consid. 3).

Alla luce della giurisprudenza sovraesposta, come già rilevato dalla prima Corte, la sentenza emanata dal TAF nei confronti di B. (v. sopra, A.4) è senza dubbio vincolante per il giudice penale. Le decisioni emanate dalla FINMA nei confronti di D., A. e C., contro le quali non è stato interposto ricorso al TAF (v. sopra, A.2 e A.4), sono anch’esse vincolanti per il giudice penale, non ravvisando questa Corte un caso di violazione manifesta della legge o di abuso del potere di apprezzamento, il che peraltro non è stato nemmeno contestato dalle parti.

Ora, tutte le decisioni precedentemente citate concordano sul fatto che il volume delle transazioni effettuate da D. ha superato la soglia di 5 miliardi di franchi sia nel 2011 che nel 2012 (v. decisione FINMA del 24 gennaio 2014, n. 91 [D.]; decisione FINMA del 30 aprile 2015, n. 18 [A.]; decisione FINMA del 7 maggio 2015, n. [C.]; sentenza TAF B-3684/2015 del 25 gennaio 2017 consid. 11.4 [B.]). Accertamento, questo, senza dubbio vincolante per il giudice penale. Nello specifico, i volumi delle transazioni di D. che sono stati accertati dalla FINMA –

- 21 - in maniera vincolante per questa Corte – sulla base del rapporto degli incaricati d’inchiesta del 5 agosto 2013 (v. DFF pag. 30.14 e segg. con allegati) sono i seguenti (v. per es. decisione FINMA del 24 gennaio 2014 concernente D.,

n. 91):

- nel 2011: fr. 5'548'567'349.13

- nel 2012: fr. 5'245'084'416.56

In merito al calcolo dei volumi delle transazioni, v’è da osservare che dapprima la FINMA e il TAF poi hanno ritenuto legalmente corretto l’utilizzo del tasso di cambio giornaliero per i titoli in divisa estera (v. per es. sentenza TAF B- 3684/2015 del 25 gennaio 2017 consid. 11.3). La questione a sapere se le opzioni compravendute da B. fossero da considerare o meno dei valori mobiliari ai sensi della LBVM, è stata esaustivamente vagliata dal TAF, con l’accertamento che le opzioni su cambio compravendute da B. erano dei derivati standardizzati e idonei al commercio su vasta scala, ossia dei valori mobiliari ai sensi della LBVM (sentenza TAF B-3684/2015 del 25 gennaio 2017 consid. 11.1.3). Ciò premesso, il TAF ha quindi ritenuto corretto sommare i volumi di contrattazione delle opzioni realizzati da B. ai volumi di contrattazione delle obbligazioni compravendute in nome e per conto di D. da parte di C. (sentenza TAF B- 3684/2015 del 25 gennaio 2017 consid. 11.2.1).

E. 1.4.3 Alla luce delle considerazioni che precedono, questa Corte non può che constatare che D. ha superato la soglia di 5 miliardi di franchi a partire dal 21 novembre 2011 (v. tabelle Excel allegate al rapporto degli incaricati d’inchiesta del 5 agosto 2013, DFF pag. 32.58 e 32.110) e fino al 31 dicembre 2012.

Di conseguenza, la società necessitava dell’autorizzazione della FINMA ai sensi dell’art. 10 vLBVM al più tardi a partire dal 21 novembre 2011. Non disponendo della necessaria autorizzazione, D. ha pertanto esercitato l’attività di commerciante di valori mobiliari a titolo professionale dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012, adempiendo gli elementi costitutivi oggettivi dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 vLBVM.

E. 1.5 La pretesa a titolo di indennizzo di A. è accolta limitatamente a fr. 9'756.-- (art. 99 DPA).

- 43 - 2. B.

E. 1.6 Responsabilità di B. e C.

In merito a B. e C., entrambi responsabili della direzione operativa di D., la FINMA ha accertato – in maniera vincolante per questa Corte (v. sopra consid. 1.4.2) – la loro qualità di organi di fatto della società (decisione FINMA del 7 maggio 2015,

n. 30 e 31 [B.]; decisione FINMA del 7 maggio 2015, n. 27 e 28 [C.]. Per quanto concerne B., tale ruolo è stato peraltro confermato anche dal TAF (sentenza TAF B-3684/2015 del 25 gennaio 2017 consid. 14). La responsabilità ai sensi dell’art.

E. 1.7 Aspetto soggettivo del reato

E. 1.7.1 Dal profilo soggettivo, si pone la questione di sapere se A., B. e C. abbiano agito intenzionalmente oppure per negligenza.

E. 1.7.2 Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP): in questo caso il reato è commesso con dolo eventuale. La coscienza esatta affinché l’intenzione sia data implica unicamente che l’autore conosca gli elementi oggettivi costitutivi del reato; la consapevolezza dell’illiceità o della punibilità di un atto non è una componente dell’intenzionalità (DTF 115 IV 219 consid. 4; 104 IV 175 consid. 4a).

Per quanto concerne la prova del dolo (come pure del dolo eventuale), il giudice, allorquando l’autore non è reo confesso, può fondarsi unicamente su indizi che egli constata esternamente, nonché sull’esperienza, aspetti che permettono di trarre conclusioni sull’atteggiamento interiore dell’agente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4 con riferimenti). Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande è tale rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si realizzasse (DTF 121 IV 249 consid. 3aa).

Ai sensi dell’art. 12 cpv. 3 CP, commette invece per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. Perché vi sia negligenza occorre innanzitutto che l’autore violi i doveri di prudenza che gli incombevano secondo le circostanze al fine di non eccedere i limiti di un rischio ammissibile. In secondo luogo è necessario che l’autore non abbia prestato la necessaria

- 23 - attenzione, rispettivamente non abbia intrapreso tutti gli sforzi necessari che si potevano esigere da lui per l’adempimento dei propri doveri. Un comportamento viola il dovere di prudenza allorquando l’autore, al momento dei fatti, tenuto conto delle sue conoscenze e capacità, avrebbe potuto scorgere le conseguenze del suo comportamento. La portata del dovere di diligenza viene esaminata in funzione della situazione personale dell’autore, e meglio delle sue conoscenze e capacità. La prevedibilità soggettiva è quindi determinante perché se l’agente dispone di particolari conoscenze, esperienze o capacità, si può a maggior ragione esigere che egli rispetti i doveri di diligenza (RIKLIN, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner TeiI, 3a ediz., n. 51).

E. 1.7.3 Giusta l’art. 13 cpv. 1 CP, chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole. Se, tuttavia, avesse potuto evitare l’errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l’atto come reato colposo (art. 13 cpv. 2 CP).

Tale errore di fatto, o errore sui fatti, può anche essere un errore sugli elementi costitutivi o esclusivi normativi. È irrilevante sapere se questo errore si basa su un’errata interpretazione dei fatti o su un’errata interpretazione della legge. Chiunque – per qualsiasi motivo – si sbaglia sull’esistenza fattuale di un elemento normativo del reato è soggetto a un errore di fatto (v. sentenza del TF 6B_187/2016 del 17 giugno 2016 consid. 3.2, con rinvii).

E. 1.7.4 Nel caso concreto, tutti e tre gli appellanti contestano l’adempimento del reato di cui all’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 vLBVM sotto il profilo soggettivo (v. sopra consid. 1.2).

In occasione dei dibattimenti d’appello, tutti e tre gli appellanti hanno sostanzialmente confermato quanto già dichiarato dinanzi al giudice di primo grado.

A. ha riconosciuto di avere avuto il compito di verificare se ci si avvicinava o meno alla soglia di assoggettamento, precisando che inizialmente le verifiche venivano effettuate “se non giornalmente, settimanalmente” e che con il tempo, avendo preso fiducia nell’attività di C. e B., venivano eseguiti dei controlli settimanali/bisettimanali (due volte al mese) oppure nell’ambito dell’allestimento della contabilità. A suo dire, già in occasione della prima revisione contabile sarebbero sorte delle discussioni con il revisore sul tasso di cambio da applicare, motivo per cui avrebbero richiesto la consulenza di specialisti, e meglio degli avv. AAA., BBB. e TT., per avere delle conferme sulla correttezza del loro modo di agire. A. ha inoltre ribadito di non essere stato a conoscenza della Circolare

- 24 - FINMA 2008/2 (v. verbale d’interrogatorio di A. del 1° giugno 2022, CAR pag. 7.400.004 e segg.).

Secondo quanto dichiarato da B., spettava a H./A. controllare che non venisse superata la soglia di assoggettamento riponendo piena fiducia in loro. I dettagli delle operazioni erano inviati giornalmente ad H. che egli credeva continuasse ad effettuare dei controlli giornalieri. Sempre stando a quanto dichiarato da B., egli non sospettava che si stessero avvicinando alla soglia e neppure conosceva la circolare FINMA secondo la quale andava applicato il tasso di cambio giornaliero. A questo proposito, B. ha precisato di essere stato informato ad un certo punto che erano in atto delle discussioni su quale fosse il cambio utilizzato da Bloomberg. Egli sarebbe comunque sempre stato convinto che la sua attività non andasse conteggiata nel calcolo dei volumi (v. verbale d’interrogatorio di B. del 1° giugno 2022, CAR pag. 7.400.016 e segg.).

Anche C. ha sostenuto di non essere stato a conoscenza della circolare FINMA e che la responsabilità del controllo della soglia fosse in capo ad H. e a A., i quali avrebbero dovuto effettuare dei controlli giornalieri. Egli teneva comunque sotto controllo i volumi tramite il programma Bloomberg i cui dati, a suo dire, sarebbero semmai sovrastimati. C. ha infine dichiarato che non avrebbe mai rischiato di superare la soglia per soli fr. 500.- di bonus (v. verbale d’interrogatorio di C. del 1° giugno 2022, CAR pag. 7.400.028 e segg.).

E. 1.7.5 Tutti e tre gli appellanti hanno insistito nel ritenere di non aver mai voluto superare la soglia di fr. 5 miliardi e ribadito più volte di essersi affidati a Bloomberg, strumento molto utilizzato a livello mondiale nel settore finanziario, dal quale non risultava un superamento della soglia (v. verbali d’interrogatorio di A., B. e C. del 1° giugno 2022). Tali dichiarazioni sono apparse credibili alla Corte d’appello, che come la prima Corte non ha ravvisato alcun elemento oggettivo a comprova del fatto che gli imputati abbiano avuto l’intenzione, anche solo per dolo eventuale, di superare la soglia di fr. 5 miliardi. A mente di questa Corte, pure il fatto che il limite in questione sia stato superato solo di poco (v. sopra consid. 1.4.2) depone chiaramente contro l’ipotesi di dolo eventuale (v. sopra consid 1.7.2).

E. 1.7.6 La Corte ha quindi esaminato se gli imputati abbiano agito con negligenza.

All’epoca dei fatti, non solo A. in qualità di amministratore unico (v. sopra consid. 1.5), ma anche B. e C. quali organi di fatto di D. (v. sopra consid. 1.6), erano responsabili dell’attività operativa della società. Pertanto, tutti e tre gli appellanti, quali organi della società, avevano dei doveri di diligenza ed erano responsabili del non superamento della soglia di fr. 5 miliardi.

- 25 - Ciò premesso, questa Corte ritiene che già il solo fatto che gli appellanti, pur essendo attivi da molti anni in ambito finanziario, non conoscessero la Circolare FINMA 2008/2 – che prevedeva l’applicazione del tasso di cambio valido al momento dell’operazione – costituisca una negligenza. A maggior ragione, ritenuto che la questione del calcolo dei volumi delle transazioni e del tasso di cambio applicabile era stata oggetto di discussione all’interno della società e considerata anche l’asserita complessità della fattispecie, non si giustifica che gli appellanti non si siano debitamente informati sulle regole vigenti in materia di commercio di valori mobiliari. Infatti, nel corso di una conversazione Skype del 22 dicembre 2011 tra C., K. e J., quest’ultimo ha sollevato dei dubbi in merito al calcolo dei volumi precisando che, in base a dei calcoli da lui effettuati, la soglia risultava essere superata (v. DFF pag. 30.2910 - 2913). In seguito, nel corso di una conversazione Skype del 28 dicembre 2011 tra C. e “D.”, B. ha espresso dei dubbi in merito al calcolo dei volumi chiedendo a C. se non andasse applicato il cambio di ogni giorno (v. DFF pag. 30.2914). Tali conversazioni, non solo dimostrano che la questione calcolo dei volumi delle transazioni e del tasso di cambio applicabile era stata oggetto di discussione all’interno della società, ma comprova anche il fatto che non solo A., ma pure B. e C. erano responsabili del non superamento della soglia. Le domande poste in merito al calcolo dei volumi dimostrano che gli appellanti avevano dei dubbi in merito al superamento della soglia. Tuttavia, nemmeno questi dubbi li hanno spinti ad agire con la necessaria diligenza. In ogni caso, come già osservato dalla prima Corte (v. consid. 8.5.2 della sentenza impugnata), le necessarie verifiche circa le norme applicabili andavano fatte per tempo, ovvero prima di iniziare la loro attività presso D. In virtù degli obblighi di diligenza che incombevano loro quali organi della società, tenendo conto delle loro conoscenze e capacità, gli appellanti avrebbero dovuto verificare approfonditamente quali fossero le regole vigenti in materia di commercio di valori mobiliari. Accertamenti, questi, che avrebbero dovuto comprendere non solo il tasso di cambio applicabile, ma anche la possibile inclusione dell’attività di B. nel calcolo del volume delle transazioni. Avendo omesso tali accertamenti, essi hanno senza dubbio agito con negligenza.

E. 1.7.7 Per gli stessi motivi sopra esposti, gli appellanti non possono nemmeno avvalersi di un inevitabile errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 CP.

E. 1.8 Errore sull’illiceità (art. 21 CP)

E. 1.8.1 Questa Corte si è anche chinata sulla questione a sapere se gli imputati fossero incorsi in un errore sull’illiceità ai sensi dell’art. 21 CP. Essi sostengono infatti di non essere stati a conoscenza, all’epoca dei fatti, della Circolare FINMA 2008/2

– secondo cui le transazioni in valuta estera dovevano essere convertite al

- 26 - cambio valido al momento dell’operazione – e dell’inclusione dell’attività di B. nel calcolo del volume delle transazioni. Gli appellanti si sono anche avvalsi della non chiarezza di tale circolare e della complessità della fattispecie, sostenendo di essersi rivolti a dei professionisti per accertarsi di agire in maniera corretta. B. e C. hanno inoltre fatto riferimento alle sentenze SK.2014.36 del 3 marzo 2015 e SK.2017.67 del 12 giugno 2018, nelle quali la Corte penale avrebbe ritenuto corretta l’applicazione del tasso di cambio medio.

E. 1.8.2 Giusta l’art. 21 CP, si trova in stato di errore sull’illiceità chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente; in tale evenienza, l’autore non agisce in modo colpevole. Se l’errore era evitabile, il giudice attenua la pena. A differenza dell’errore sui fatti, l’errore sull’illiceità concerne la situazione nella quale l’autore ha agito avendo conoscenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione, ma essendo convinto di agire in modo lecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1 e 3.2.2; 115 IV 162 consid. 3; sentenze del TF 6S.390/2000 del 5 settembre 2000 consid. 2; 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008 consid. 4.5). L’autore in tal caso agisce in maniera intenzionale e in piena conoscenza di causa, ma considerando a torto il suo comportamento come lecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1).

Il diritto svizzero parte dal presupposto che occorre avere coscienza dell’illiceità di un atto affinché lo stesso sia punibile (DTF 129 IV 238 consid. 3.2.1). L’autore deve tuttavia attivarsi per conoscere la legge. Inoltre, nel caso di settori tecnici o sottoposti ad autorizzazione, l’autore è tenuto ad informarsi presso la competente autorità (sentenza del TF 6B_1035/2009 del 26 agosto 2010 consid. 2.2.3; sentenza del TPF SK.2017.11 del 17 ottobre 2017 consid. 4.9.1). La sua ignoranza gli permette di discolparsi unicamente in casi eccezionali (DTF 129 IV 238 consid. 3.1). L’errore sull’illiceità deve pertanto essere ammesso in maniera restrittiva (THALMANN, Commentaire romand, 2009, n. 9 ad art. 21 CP). Lo stesso non viene riconosciuto allorquando l’autore dubitava, o avrebbe dovuto dubitare dell’illiceità del suo comportamento (sentenza del TPF SK.2017.11 del 17 ottobre 2017 consid. 4.9.1).

E. 1.8.3 Nel caso concreto, nessuno degli appellanti ha prodotto agli atti un parere di esperti attestante la correttezza del loro agire. Non risulta quindi comprovato che essi abbiano ricevuto delle garanzie in merito. Questa Corte non ritiene inoltre credibile che gli appellanti abbiano chiesto il parere di esperti nel settore e che in questo modo non siano venuti a conoscenza della circolare FINMA applicabile alla fattispecie.

Come già osservato dalla prima Corte (v. consid. 8.5.7 e 8.5.8 della sentenza impugnata), dal momento che gli appellanti sostengono di essere stati ignari

- 27 - dell’esistenza della circolare FINMA in questione, essi non possono prevalersi della presunta poco chiarezza della stessa.

Non si può nemmeno riconoscere agli appellanti un errore sull’illiceità sulla base di decisioni che all’epoca dei fatti non erano ancora state emanate.

Gli appellanti, malgrado la loro lunga esperienza nel settore finanziario, non si sono attivati a sufficienza e con la dovuta diligenza per conoscere le regole vigenti in materia di commercio di valori mobiliari. Essi hanno omesso di effettuare le dovute verifiche persino quando sono sorti dei dubbi in merito alla correttezza del calcolo del volume delle transazioni (v. anche sopra consid. 1.7.6). A maggior ragione, ritenuto che gli appellanti consideravano la fattispecie complessa, la prudenza doveva essere d’obbligo ed essi non potevano ritenersi convinti di agire in modo lecito.

Pertanto, considerato inoltre che l’errore sull’illiceità deve essere ammesso in maniera restrittiva e che non può essere riconosciuto quando l’autore dubitava (o avrebbe dovuto dubitare) dell’illiceità del suo comportamento (v. sopra consid. 1.8.2), le condizioni per riconoscere agli appellanti un errore sull’illiceità non sono manifestamente date.

E. 1.8.4 Viste tutte le considerazioni che precedono, A., B. e C. sono riconosciuti autori colpevoli del reato di cui all’art. 44 cpv. 2 LFINMA in combinato disposto con l’art.

E. 2 Oggetto della procedura e potere cognitivo della Corte d’appello / divieto della reformatio in peius

E. 2.1 B. è prosciolto dal reato di comunicazione di informazioni false (art. 45 LFINMA) con riferimento all’infrazione del 20 luglio 2012 di cui al punto 1b del dispositivo della decisione penale del 20 dicembre 2019 emanata dal DFF.

E. 2.2 B. è riconosciuto autore colpevole di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 cpv. 2 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM) con riferimento al punto 1a del dispositivo della decisione penale del 20 dicembre 2019 emanata dal DFF.

E. 2.3 B. è condannato al pagamento di una multa di fr. 4'500.--. In caso di mancato pagamento della multa, viene ordinata una pena detentiva sostitutiva di 3 mesi.

E. 2.4 B. è condannato al pagamento di un risarcimento equivalente alla Confederazione di fr. 263'068.--.

E. 2.4.1 Giusta l’art. 45 LFINMA (in vigore fino al 31 dicembre 2019), chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false alla FINMA, a una società di audit, a un organismo di autodisciplina o a una persona incaricata, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250'000.-- franchi (cpv. 2).

Scopo dell’art. 45 LFINMA è quello di evitare che la FINMA venga ostacolata nello svolgimento della propria attività di vigilanza e si comprometta in tal modo il buon funzionamento del mercato finanziario. Tuttavia il principale bene giuridico protetto dalla norma non è il buon funzionamento del mercato finanziario (svizzero), bensì lo svolgimento dell’attività di vigilanza senza turbativa. L’infrazione di cui all’art. 45 LFINMA è un delitto di messa in pericolo astratta (SCHWOB/WOHLERS, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 45 LFINMA), non richiede infatti che si sia verificata una concreta turbativa del funzionamento dei mercati. Ciò significa che un’informazione falsa è punibile in quanto tale, indipendentemente dal livello di conoscenza dell’autorità. Dal profilo oggettivo, il reato presuppone che vengano fornite informazioni false. Un’informazione è considerata falsa allorquando la stessa non corrisponde alla verità, oppure quando i dati forniti, pur non essendo inveritieri, sono incompleti o rappresentati in maniera che diano un’impressione distorta della realtà (SCHWOB/WOHLERS, op. cit. n. 5 ad art. 45 LFINMA). Conformemente al principio di completezza, le parti sottoposte ad assoggettamento devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari per svolgere i propri compiti. Una volta che sono state fornite informazioni false, le stesse non diventano obsolete se vengono corrette successivamente. L’informazione è considerata come comunicata allorquando il destinatario della stessa ne ha preso conoscenza; tuttavia la soglia del tentativo viene superata quando il soggetto tenuto a fornire le informazioni, le fa uscire dalla sua sfera di influenza, ad esempio mediante invio nel caso di dichiarazioni scritte. Se l’informazione è data verbalmente, la realizzazione del reato coincide con la presa di conoscenza del destinatario della comunicazione orale (SCHWOB/WOHLERS, op. cit. n. 6 ad art. 45 LFINMA). Da ciò si deduce che la comunicazione di informazioni ex art. 45 LFINMA non soggiace ad alcuna forma particolare.

E. 2.4.2 Nel caso concreto, la prima versione della contabilità di D. (bilancio e conto economico da programma contabile al 31 dicembre 2011), presentata brevi manu in data 23 maggio 2012 da H. SA all’ufficio di revisione, indicava un volume di transazioni di euro 4'303'400'227.41, pari a fr. 5'249'115'461.62. In data 20 luglio 2012 H. SA ha trasmesso all’ufficio di revisione la versione definitiva del bilancio

- 30 - e del conto economico 2011, che presentava un volume di transazioni per complessivi fr. 4'995'870'999.66. Tale versione definitiva, a differenza delle versioni precedenti, non presentava il controvalore in euro (v. DFF pag. 30.2902 e seg.; 33.6 e segg.; 33.38 e segg.).

Come esposto in precedenza, tutti e tre gli appellanti hanno spiegato che la contabilità del 2011 era stata oggetto di ricalcoli volti a fare corrispondere il volume delle transazioni a quello risultante dal sistema Bloomberg (v. sopra consid. 2.2), il che risulta comprovato anche dallo scambio di e-mail del 21 giugno

- 19 luglio 2012 tra gli appellanti, N., K., J. e QQ. (responsabile informatico della società) (v. DFF pag. 30.2858 - 2862). Per quanto ciò sia vero, resta il fatto che dalla versione definitiva della contabilità presentata all’ufficio di revisione risulta

– contrariamente al vero (v. sopra consid. 1.4.2) – che la soglia di fr. 5 miliardi non era stata superata. Non si ravvisano inoltre motivi oggettivi per non indicare, come nelle precedenti versioni, il controvalore in euro. Per questo motivo, anche questa Corte non può che considerare tale comunicazione – dal profilo oggettivo

– una falsa informazione ai sensi dell’art. 45 LFINMA.

E. 2.5 È mantenuto il sequestro degli averi presenti sulla relazione n. 1 intestata a B. presso Banca E., Lugano, fino a concorrenza dell’importo di fr. 260'004.--, a garanzia dell’esecuzione del risarcimento equivalente (art. 71 cpv. 3 CP).

E. 2.5.1 Dal profilo soggettivo, l’art. 45 LFINMA è un reato intenzionale, il dolo eventuale è sufficiente. L’intenzione deve portare sulla consapevolezza che delle informazioni false sono fornite a uno dei destinatari indicati nella norma (SCHWOB/WOHLERS, op. cit., n. 11 ad art. 45 LFINMA). La negligenza è prevista al capoverso 2 dell’art. 45 LFINMA.

E. 2.5.2 Nel caso concreto, ritenuto che gli appellanti erano convinti che i dati di Bloomberg fossero corretti (v. sopra consid. 1.7.5), anche questa Corte è giunta al convincimento che, in assenza di prove del contrario, il loro intento era quello di fare combaciare la contabilità ai dati di Bloomberg e non quello di fornire all’ufficio di revisione delle informazioni false.

Per questo motivo, la Corte d’appello ritiene che il reato in questione non sia adempiuto dal profilo soggettivo.

E. 2.5.3 Visto tutto quanto precede, A., B. e C. devono essere prosciolti dal reato di comunicazione di informazioni false (art. 45 LFINMA) con riferimento alla comunicazione del 20 luglio 2012.

- 31 - 3. Commisurazione della pena

E. 2.6 Le spese procedurali pari a fr. 5'410.--, composte da fr. 3'410.-- quali emolumenti del DFF e da fr. 2'000.-- per la procedura giudiziaria dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale, sono poste a carico di B., nella misura di fr. 2'164.--. A copertura delle spese procedurali viene ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo di cui al punto II. 2.7 del presente dispositivo (art. 442 cpv. 4 CPP).

E. 2.7 La pretesa a titolo di indennizzo di B. è accolta limitatamente a fr. 10'642.-- (art. 99 DPA). 3. C.

E. 3 Diritto applicabile

E. 3.1 C. è prosciolto dal reato di comunicazione di informazioni false (art. 45 LFINMA) con riferimento all’infrazione del 20 luglio 2012 di cui al punto 1b del dispositivo della decisione penale del 20 dicembre 2019 emanata dal DFF.

E. 3.2 C. è riconosciuto autore colpevole di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 cpv. 2 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM) con riferimento al punto 1a del dispositivo della decisione penale del 20 dicembre 2019 emanata dal DFF.

- 44 -

E. 3.3 C. è condannato al pagamento di una multa di fr. 4'500.--. In caso di mancato pagamento della multa, viene ordinata una pena detentiva sostitutiva di 3 mesi.

E. 3.4 C. è condannato al pagamento di un risarcimento equivalente alla Confederazione di fr. 254'492.--.

E. 3.5 È mantenuto il sequestro degli averi presenti sulla relazione n. 2 intestata a C. presso Banca F., Lugano, fino a concorrenza dell’importo di euro 228'120.--, a garanzia dell’esecuzione del risarcimento equivalente (art. 71 cpv. 3 CP).

E. 3.6 Le spese procedurali pari a fr. 5'400.--, composte da fr. 3'400.-- quali emolumenti del DFF e da fr. 2'000.-- per la procedura giudiziaria dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale, sono poste a carico di C., nella misura di fr. 2'430.--. A copertura delle spese procedurali viene ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo di cui al punto II. 3.7 del presente dispositivo (art. 442 cpv. 4 CPP).

E. 3.7 La pretesa a titolo di indennizzo di C. è accolta limitatamente a fr. 12'246.-- (art. 99 DPA). III. Spese della procedura d’appello

E. 3.8 Per quanto concerne le circostanze oggettive dell’infrazione, questa Corte rileva anzitutto che l’attività illecita è durata più di un anno (dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012). Tuttavia, la soglia di fr. 5 miliardi è stata superata in maniera esigua, sia nel 2011 che nel 2012. Dal profilo soggettivo, vi è da considerare che gli appellanti hanno omesso di svolgere le dovute verifiche per evitare il superamento del limite in questione, e questo malgrado la loro lunga esperienza nel settore finanziario e i dubbi che erano stati sollevati in merito al calcolo dei volumi delle transazioni (v. sopra consid. 1.7.6).

Tenuto conto delle predette circostanze, anche la Corte d’appello, così come la Corte penale, considera la colpa di A., B. e C. come ancora di lieve entità, ritenendo adeguata per ciascuno di loro una pena pecuniaria di base di fr. 12'000.--.

E. 3.10 L’atteggiamento processuale assunto dagli appellanti, pur indicando una certa tendenza a non assumersi la responsabilità del proprio agire, deve essere considerato in maniera neutra nell’ambito della commisurazione della pena.

Nel complesso, le circostanze legate alla persona di A., B. e C. non impongono nel caso concreto adeguamenti della pena. Tuttavia, considerato il lungo tempo trascorso dai fatti – occorsi fra il 21 novembre 2011 e il 31 dicembre 2012, vale a dire più di 10 anni or sono, durata che addirittura eccede quella del termine di prescrizione dell’azione penale di sette anni – e la buona condotta tenuta dagli imputati da allora, la pena deve essere attenuata in modo considerevole giusta l’art. 48 lett. e CP. Nulla muta la condanna per infrazione aggravata alla Legge federale sulla circolazione stradale del 2014 nei confronti di A., che come già rilevato dalla Corte penale, concerne una tipologia di reato diversa da quella in oggetto e si riferisce a un episodio isolato.

E. 3.11 Infine, questa Corte rileva che tutti e tre gli appellanti dispongono di una cospicua sostanza che gli permette senza dubbio di fare fronte al pagamento di una multa.

E. 3.12 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, anche la Corte d’appello considera adeguata una multa di fr. 4'500.-- per ciascuno degli appellanti. In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore, viene ordinata una pena detentiva sostitutiva di 3 mesi (art. 10 cpv. 3 e 91 cpv. 1 DPA). 4. Spese procedurali

E. 3.19 Per quanto attiene alle circostanze personali legate agli autori, si rileva quanto segue.

A., nel corso dei dibattimenti d’appello, ha dichiarato di essere attualmente senza attività lucrativa e di non essere più iscritto all’Albo dei fiduciari del Canton Ticino. Egli ha inoltre riferito di possedere ancora un immobile a ZZ. che sarebbe ipotecato e in parte di proprietà della moglie. In merito alle sue spese mensili, egli

- 34 - ha dichiarato di vivere dai genitori e di dover pagare solo quelle usuali (cassa malati, assicurazioni, ecc.). Per il resto, la sua situazione sarebbe rimasta immutata rispetto a quanto accertato dal giudice di prima istanza (v. verbale d’interrogatorio di A. del 1° giugno 2022, CAR pag. 7.400.002 - 004). Dall’estratto del registro delle esecuzioni figurano, a suo carico, esecuzioni per un importo complessivo di fr. 4'186'483.80 (v. CAR pag. 6.400.030 - 032). Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero risulta una condanna del 16 giugno 2014 per infrazione grave alla Legge federale sulla circolazione stradale. Tale condanna concerne fatti avvenuti in data 9 marzo 2014 e quindi posteriori a quelli per i quali viene qui condannato e non costituisce pertanto un precedente penale (v. CAR pag. 6.400.016).

B., nel formulario sulla situazione personale e patrimoniale del 25 aprile 2022 ha indicato quale professione “imprenditore agricolo professionale” presso “TTT., Milano, non ancora operativa”. In sede dibattimentale d’appello, egli ha spiegato di avere conseguito un attestato di investitore agricolo professionale e costituito da poco una società agricola. Il suo progetto sarebbe quello di acquistare un agriturismo per svolgere quest’attività. Ha comunque precisato di essere attualmente privo di redditi, ad eccezione di un’entrata di mensili fr. 800.-- che egli percepisce quale canone di locazione per un piccolo ufficio a Milano. La moglie, di professione giornalista, percepisce invece un reddito mensile netto di fr. 3'540.--. B. ha inoltre indicato di possedere una sostanza complessiva di fr. 2'952'358, di cui fr. 2'012'117 provenienti da Banca HH. in liquidazione. Per il resto, la sua situazione sarebbe rimasta invariata rispetto a quanto accertato dalla Corte penale (v. formulario sulla situazione personale e patrimoniale del 25 aprile 2022, CAR pag. 6.302.009 - 011; verbale d’interrogatorio di B. del 1° giugno 2012, CAR pag. 7.400.013 - 015). Dall’estratto del registro delle esecuzioni figurano, a suo carico, esecuzioni per un importo complessivo di fr. 18'693.-- (CAR pag. 6.400.028 - 029). Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero e italiano non risultano precedenti penali a suo carico (v. CAR pag. 6.400.017; 020 - 22).

C. ha dichiarato di essere tuttora disoccupato e di vivere con i risparmi che gli sono pervenuti alla fine del procedimento penale concernente Banca HH. Quale salario mensile netto della convivente, egli ha indicato un importo di fr. 2'000.--. Egli ha inoltre dichiarato di possedere una sostanza di fr. 2'600'000.--, precisando di non aver inserito l’importo di fr. 250'000.-- per il presente processo. Per il resto, la situazione patrimoniale da lui esposta non differisce da quella accertata in prima istanza (v. formulario sulla situazione personale e patrimoniale del

E. 4 Prescrizione

In merito alla prescrizione, questa Corte rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto esposto al consid. 3 dal primo giudice, secondo cui alla data della pronuncia delle decisioni penali del 20 dicembre 2019 l’azione penale non era ancora prescritta.

Ciò premesso, considerato che in sede di appello C. ha riproposto la censura secondo cui la procedura di ricorso concernente B. non avrebbe interrotto il termine di prescrizione anche per quanto concerne la procedura nei suoi confronti (v. arringa della difesa di C., CAR. pag. 7.300.130 e segg.), occorre qui osservare che il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che la sospensione della prescrizione vale nei confronti di tutti gli interessati, e ciò anche nel caso in cui solo uno degli imputati abbia impugnato la decisione penale dell’autorità amministrativa (v. sentenza del TF 6B_679/2009 del 5 novembre 2009 consid. 3.4; DTF 134 IV 328 consid. 3.3).

- 17 - II. Nel merito 1. Attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM)

E. 4.1 Quadro normativo

Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 CPP). Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore (art. 428 cpv. 3 CPP).

Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento il calcolo delle spese procedurali, gli emolumenti, le spese ripetibili, le indennità per la difesa d’ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni (art. 73 cpv. 1 LOAP). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e

- 36 - dell’onere della cancelleria (art. 73 cpv. 2 LOAP, cfr. art. 5 Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF, RS 173.713.162]). Gli emolumenti variano da un minimo di fr. 200.-- fino a un massimo di fr. 100'000.-- per ognuna delle seguenti procedure: procedura preliminare, procedura di primo grado, procedura di ricorso (art. 73 cpv. 3 LOAP; cfr. art. 6-7bis RSPPF).

Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest’ultima (art. 9 cpv. 1 RSPPF).

E. 4.2 Spese d’istruzione e spese procedurali di prima istanza

E. 4.2.1 Con sentenza SK.2020.2 del 13 ottobre 2021 la Corte penale del TPF ha posto a carico degli imputati, tenuto conto del loro parziale proscioglimento, le seguenti spese procedurali (v. sentenza impugnata, consid. 11.8):

- fr. 2'152.--, pari al 40% del totale di fr. 5'380.-- (fr. 3'380.-- quali emolumenti del DFF e fr. 2'000.-- per il procedimento di prima istanza), a carico di A.;

- fr. 2'164.--, pari al 40% del totale di fr. 5'410.-- (fr. 3'410.-- quali emolumenti del DFF e fr. 2'000.-- per il procedimento di prima istanza), a carico di B.;

- fr. 2'430.--, pari al 45% del totale di fr. 5'400.-- (fr. 3'400.-- quali emolumenti del DFF e 2'000.-- per la procedura di prima istanza), a carico di C..

E. 4.2.2 Siccome questa Corte ha confermato la colpevolezza degli appellanti per il reato ritenuto in prima istanza, anche la decisione sulle spese procedurali stabilita dal primo giudice deve essere confermata (cfr. art. 428 cpv. 3 CPP). Non può essere mosso alcun rilievo neppure alla decisione del primo di giudice di compensare le spese procedurali con le pretese d’indennizzo in applicazione dell’art. 442 cpv. 4 CPP, che viene dunque confermata.

- 37 -

E. 4.2.3 Per quanto concerne l’emolumento aggiuntivo chiesto dal DFF (v. dichiarazione d’appello incidentale, CAR pag. 2.100.015 e seg.; v. anche conteggio delle spese sostenute dall’accusa del 1° giugno 2022, CAR pag. 7.300.027), il medesimo non può essere riconosciuto. Anche secondo questa Corte, infatti, le spese per la rappresentazione dell’accusa sono già incluse negli emolumenti fissati dal DFF nelle decisioni penali del 20 dicembre 2019 (v. consid. 11.4 della sentenza impugnata), apparendo gli stessi adeguati al caso concreto quali emolumenti di istruttoria complessivi.

E. 4.3 Spese della procedura d’appello

Per quanto concerne le spese della presente procedura d’appello, richiamata la summenzionata normativa (v. sopra, consid. 4.1), questa Corte ritiene adeguato un emolumento complessivo (tassa di giustizia e altri disborsi) di fr. 3'600.--.

Considerata la parziale soccombenza del DFF, questa Corte ritiene adeguato di porre 2/3 delle spese procedurali a carico dei tre appellanti e 1/3 a carico del DFF. Ne segue che le spese della presente procedura d’appello di fr. 3'600.-- sono poste a carico di A., B. e C. in ragione di fr. 800.-- ciascuno. Le restanti spese della procedura d’appello sono a carico della Confederazione. 5. Ripetibili 5.1 Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Le disposizioni previste per la difesa d’ufficio si applicano pure al calcolo dell’indennità degli imputati assolti totalmente o parzialmente, alla difesa privata, nonché all’accusatore privato che ha vinto una causa, del tutto o in parte, oppure a terzi ai sensi dell’articolo 434 CPP (art. 10 RSPPF). Le spese di patrocinio comprendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche (art. 11 cpv. 1 RSPPF). L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.-- (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi nei limiti degli importi massimi previsti dalla legge (cfr. art. 13 RSPPF). L’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Nei casi di difficoltà ordinaria (in assenza di circostanze straordinarie), l’indennità oraria degli avvocati ammonta, secondo la prassi costante della Corte penale e della Corte d'appello del TPF, a fr. 230.-- per la

- 38 - causa, nonché a fr. 200.-- all’ora per le trasferte e i tempi d’attesa (v. decisioni del TPF BB.2019.45 del 18.09.2019 consid. 3.1 e SK.2018.47 del 26.04.2019 consid. 6.1, entrambe con riferimenti; cfr. anche DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2). 5.2 Sempre in considerazione della parziale soccombenza del DFF, il tribunale di prima istanza ha accolto le pretese degli appellanti a titolo di indennizzo nella misura seguente (v. sentenza impugnata consid. 12.3 - 12.5):

- la pretesa a titolo di indennizzo di A. limitatamente a fr. 9'756.--;

- la pretesa a titolo di indennizzo di B. limitatamente a fr. 10'642.--;

- la pretesa a titolo di indennizzo di C. limitatamente a fr. 12'246.--.

Tale decisione appare a questa Corte senz’altro giustificata. Pertanto, anche su questo punto, la sentenza di primo grado deve essere confermata. 5.3 Nell’ambito della presente procedura d’appello, i patrocinatori degli appellanti hanno chiesto le seguenti indennità per spese legali:

- fr. 8'128.95 (tale somma si compone di un dispendio orario di 18 ore e 55 minuti alla tariffa oraria di fr. 380.--, spese per fr. 359.42 e IVA al 7.7%; v. nota professionale dell’avv. Stauffer, CAR pag. 7.300.028 - 030)

- fr. 13'135.95 (tale somma si compone di un dispendio orario di 28.75 ore alla tariffa oraria di fr. 400.--, spese per fr. 580.80, trasferte per fr. 116.-- e IVA al 7.7%; v. nota professionale dell’avv. Pagliuca, CAR pag. 7.300.015 e seg.)

- fr. 12'477.50 quale dispendio orario di 54.15 ore per la fase predibattimentale alla tariffa oraria di fr. 230.-), fr. 35.- quali spese per la fase predibattimentale, fr. 400.- per le trasferte, fr. 100.- quali spese per la fase dibattimentale e un importo lasciato aperto quale onorario per la fase dibattimentale (v. nota professionale dell’avv. Della Casa, CAR pag. 7.300.025 e seg.) Per quanto concerne anzitutto la nota professionale dell’avv. Stauffer (difensore di fiducia di A.), questa Corte ritiene che le prestazioni fatturate a titolo di onorari e spese siano state correttamente documentate e giustificate. Tuttavia, in casi come il presente che non si contraddistinguono per una complessità particolare, deve essere applicata la tariffa oraria di fr. 230.-- come da prassi. La retribuzione per le prestazioni fatturate dall’avv. Pagliuca a titolo di onorari deve perciò essere quantificata in fr. 4'350.83. Considerato anche il totale delle spese di fr. 387.09,

- 39 - a titolo d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP vengono pertanto riconosciuti complessivi fr. 5'102.74 (IVA inclusa). Quanto alla nota professionale presentata dall’avv. Pagliuca (difensore di fiducia di B.), la Corte d’appello ritiene che le prestazioni fatturate siano state correttamente documentate e giustificate, ad eccezione delle ore indicate per i dibattimenti (trasferte comprese). A mente di questa Corte, occorre infatti aumentare la durata del dibattimento del 1° giugno 2022 da 6.50 a 8 ore. Non vanno invece conteggiate le ore previste per il secondo giorno di dibattimento. Inoltre, anche in questo caso la Corte d’appello ritiene corretto applicare la tariffa oraria di fr. 230.--. Considerate quindi le spese indicate nella nota d’onorario, ad eccezione di quella relativa alle trasferte che è stata ridotta della metà, il totale delle spese riconosciute a titolo d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP è di fr. 6'323.3 (IVA inclusa). Per quanto concerne infine la nota d’onorario dell’avv. Della Casa (difensore di fiducia di C.), questa Corte ritiene che le ore fatte valere per lo studio degli atti d’appello e per la preparazione dell’arringa siano eccessive, motivo per cui viene operata una riduzione complessiva di dieci ore per un totale di 44.15 ore riconosciute per la fase predibattimentale. In merito agli onorari indicati per i dibattimenti del 1° giugno 2022, vengono riconosciute 8 ore complessive. Non sono stati invece conteggiati onorari e spese per il secondo giorno di dibattimenti. A titolo d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, viene quindi riconosciuto un importo complessivo di fr. 13'257.30 (IVA inclusa). Considerata anche la parziale soccombenza del DFF, questa Corte riconosce gli onorari nella misura di 1/3 ciascuno. Pertanto, a A. vengono riconosciute spese per ripetibili per un ammontare complessivo di fr. 1'700.90 (IVA inclusa), a B. per un ammontare complessivo di fr. 2'107.80 (IVA inclusa) e a C. per un ammontare complessivo di fr. 4'419.10 (IVA inclusa), sempre a carico della Confederazione. 6. Risarcimento equivalente

E. 6 DPA è quindi data anche per B. e C.

E. 6.1 Con sentenza SK.2020.2 del 13 ottobre 2021 la Corte penale del TPF ha condannato B. e C. al pagamento di un risarcimento equivalente alla Confederazione di fr. 263'068.--, rispettivamente di fr. 254'492.--.

E. 6.2 Sia B. che C. si oppongono a tale condanna, chiedendo il dissequestro in loro favore degli averi posti sotto sequestro a garanzia dell’esecuzione del risarcimento equivalente (v. dichiarazione d’appello di B. del 25 ottobre 2021, CAR pag. 1.100.007; dichiarazione d’appello di C. del 25 ottobre 2021, CAR pag. 1.100.120).

- 40 -

B. chiede che non gli venga comminata alcuna condanna al pagamento di un risarcimento equivalente, ritenuto che nel caso concreto sarebbe stato possibile confiscare il denaro depositato sui conti della società. In ogni caso, a suo dire, sarebbe da considerare quale provento dell’attività illecita unicamente quanto maturato quale bonus a seguito del superamento della soglia (v. arringa della difesa di B., CAR pag. 7.300.110 e segg.). Tesi, quest’ultima, avanzata anche da C., la cui argomentazione si basa principalmente sulla sentenza del TF 6B_130/2017 (recte: 6B_1304/2017) del 25 giugno 2018 (v. arringa della difesa di C., CAR pag. 7.300.142 e segg.).

E. 6.3 Secondo questa Corte, le critiche mosse da B. e C. riguardo al risarcimento equivalente non reggono.

In primo luogo, come già illustrato dalla Corte penale (v. consid. 13.1 della sentenza impugnata), il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). La confisca presuppone un comportamento che adempia i presupposti oggettivi e soggettivi di un reato e che sia illecito. Deve inoltre esistere un nesso causale tale che l’ottenimento di valori patrimoniali appaia come la conseguenza diretta e immediata dell’infrazione commessa. Costituiscono dei valori patrimoniali confiscabili tutti i vantaggi economici illeciti ottenuti mediante la commissione del reato, che possono essere determinati contabilmente e che prendano la forma di un aumento dell’attivo, una diminuzione del passivo, una non diminuzione dell’attivo o un non aumento del passivo (v. sentenza del TF 1B_554/2017 del 19 aprile 2018 consid. 2.2 con riferimenti). Confiscabili nel caso concreto sarebbero quindi unicamente i vantaggi economici ottenuti da B. e C. mediante la commissione del reato e non il capitale della società. Tuttavia, considerato che tali valori patrimoniali non sono più reperibili, si giustifica di ordinare in favore dello Stato un risarcimento equivalente ai sensi dell’art. 71 cpv. 1 CP.

In secondo luogo, a mente di questa Corte, la sentenza del TF citata da C. avvalora il ragionamento seguito dalla prima istanza che ha ritenuto confiscabili tutti i guadagni conseguiti da C. e B. nel periodo tra il 21 novembre 2011 e il 31 dicembre 2011 (v. consid. 13.4 e 13.5 della sentenza impugnata). Nella sentenza 6B_1304/2017 del 25 giugno 2018 il TF ha avuto modo di precisare che il nesso di causalità nei reati dovuti a mancata autorizzazione vi è unicamente quando i requisiti per la concessione della licenza non sarebbero adempiuti, in modo che l'unico comportamento alternativo lecito sarebbe quello di astenersi completamente dallo svolgere l'attività soggetta all’obbligo di autorizzazione (v. consid. 5.4 con riferimenti). Nel caso concreto, questa Corte

- 41 - rileva anzitutto che la FINMA, nella sua decisione del 24 gennaio 2014 emanata nei confronti di D. e cresciuta in giudicato (v. sopra A.2), ha accertato che la società non presentava i requisiti per ottenere l’autorizzazione. A far tempo dal 21 novembre 2011, superata la soglia di fr. 5 miliardi, sia B. che C. non avrebbero più potuto svolgere la loro attività presso la società in maniera lecita. Pertanto, a mente della Corte d’appello, da quella data in poi l’unico comportamento alternativo lecito degli appellanti sarebbe stato quello di astenersi completamente dallo svolgere l’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione. Anche questa Corte ritiene quindi che il nesso di causalità tra i guadagni percepiti da B. e C. dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012 e l’infrazione da loro commessa sia dato.

E. 6.4 Per quanto concerne l’ammontare dei guadagni conseguiti da B. e C. nel periodo indicato, questa Corte condivide pienamente i calcoli effettuati dalla Corte penale. Vengono pertanto qui richiamati, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, i consid. 13.7 e 13.8 della sentenza impugnata.

In base a tali calcoli, il guadagno di B. soggetto a confisca ammonta a fr. 263'068.--, mentre quello di C. ammonta a fr. 254'492.-.

E. 6.5 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, viene ordinato in favore dello Stato un risarcimento equivalente ai sensi dell’art. 71 cpv. 1 CP di fr. 263'068.-- a carico di B. e di fr. 254'492.-- a carico di C. Ritenuto che entrambi gli imputati dispongono di una cospicua sostanza (v. sopra consid. 3.19), non entra in considerazione l’applicazione dell’art. 71 cpv. 2 CP.

E. 6.6 Visto quanto precede, si giustifica di mantenere il sequestro degli averi sequestrati dal DFF agli imputati, fino a concorrenza di fr. 260'004.-- (B.) e di euro 228'120.-- (C.) in virtù dell’art. 46 cpv. 1 DPA, nonché dei combinati art. 2 DPA e 71 cpv. 3 CP.

- 42 - La Corte d’appello pronuncia: I. Accertamento della crescita in giudicato della sentenza di prima istanza La sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.2 del 13 ottobre 2021 è cresciuta in giudicato in relazione ai punti I 1.1 e II 1.1 del dispositivo con riferimento al reato di comunicazione di false informazioni (art. 45 cpv. 1 LFINMA) del 19 febbraio 2013 di cui alle decisioni penali del 20 dicembre 2019 emanate dal DFF (punto 2c del dispositivo per quanto riguarda A. e punto 1b del dispositivo per quanto riguarda B.). II. Nuova sentenza 1. A.

E. 10 vLBVM.

- 28 - 2. Comunicazione di informazioni false del 20 luglio 2012 (art. 45 LFINMA)

E. 12 maggio 2022, CAR pag. 3.105.002 - 004; verbale d’interrogatorio di C. del 1° giugno 2022, CAR pag. 7.400.026 e seg.). Dall’estratto del registro delle esecuzioni non figurano, a carico di C., esecuzioni o attestati di carenza beni (v.

- 35 - CAR pag. 6.400.027). Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero e italiano non risultano precedenti penali a suo carico (v. CAR pag. 6.400.018; 024 - 26).

Dispositiv
  1. Le spese della procedura d’appello (tassa di giustizia e altri disborsi), consistenti in complessivi fr. 3'600.--, sono posti a carico di A., B. e C. in ragione di fr. 800.- - ciascuno. Le restanti spese della procedura d’appello sono a carico della Confederazione.
  2. A A. vengono riconosciute spese per ripetibili per un ammontare complessivo di fr. 1'700.90 (IVA inclusa), a carico della Confederazione.
  3. Ad B. vengono riconosciute spese per ripetibili per un ammontare complessivo di fr. 2'107.80 (IVA inclusa), a carico della Confederazione.
  4. A C. vengono riconosciute spese per ripetibili per un ammontare complessivo di fr. 4'419.10 (IVA inclusa), a carico della Confederazione. - 45 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 9 agosto 2022 Corte d’appello Composizione

Giudici Maurizio Albisetti Bernasconi, Presidente del Collegio giudicante Maria-Antonella Bino e Andrea Blum Cancelliera Leda Ferretti Parti

1. A., patrocinato dal difensore di fiducia avv. Emanuele Stauffer, appellante / appellato incidentale / imputato

2. B., patrocinato dal difensore di fiducia avv. Maurizio Pagliuca, appellante / appellato incidentale / imputato

3. C., patrocinato dal difensore di fiducia avv. Diego Della Casa, appellante / appellato incidentale / imputato contro

1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dalla Procuratrice federale Lucienne Fauquex appellato / pubblica accusa

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: CA.2021.20

- 2 - 2. DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE, Servizio giuridico DFF, rappresentato dal capo del Servizio diritto penale Christian Heierli appellato / appellante incidentale / autorità inquirente

Oggetto

Appelli (parziali) del 25 ottobre 2021 e appello incidentale (parziale) del 30 novembre 2021 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.2 del 25 ottobre 2021

Esercizio di un'attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM); comunicazione di informazioni false (art. 45 LFINMA)

- 3 - Fatti: A. Inchiesta penale e sentenza di primo grado A.1 La società D. SA era una società con sede a Lugano, costituita in data 15 aprile 2010 e radiata in seguito a fallimento in data 13 settembre 2018. L’operatività societaria svolta da D. si divideva essenzialmente in due attività: il commercio di valori mobiliari in nome e per conto proprio (acquisto e vendita di titoli obbligazionari) gestito da C. e l’attività in favore di un fondo d’investimento estero (negoziazione di opzioni sui cambi) svolta da B. Oltre a C. e B., altri due collaboratori, J. e K., erano impiegati nel back office. Azionista unico di D. era L. Amministratore unico (con firma individuale) della società, fino al 7 gennaio 2014, era invece A. La contabilità di D. era tenuta da H. SA, Lugano (società della quale all’epoca dei fatti A. era direttore), mentre l’ufficio di revisione della società era P. SA. A.2 Con decisione amministrativa del 24 gennaio 2014, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha tra l’altro constatato che la società D. aveva esercitato a titolo professionale l’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione della FINMA (v. DFF pag. 10.3 e segg.), decisione contro la quale non è stato interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) e che di conseguenza è cresciuta in giudicato. A.3 Il 4 febbraio 2014, la FINMA ha presentato all’indirizzo del DFF una denuncia penale nei confronti dei responsabili della società D. per esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 della Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) in relazione con l’art. 10 della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM; RS 954.1, legge abrogata a far tempo dal 1° gennaio 2020 a seguito dell’entrata in vigore della legge federale sugli istituti finanziari, LIsFi; RS 954.1), nonché per comunicazione di informazioni false in violazione dell’art. 45 LFINMA (DFF pag. 10.1 e segg.). A.4 Parallelamente, in data 12 marzo 2014 la FINMA ha avviato dei procedimenti amministrativi nei confronti di A., B. e C., al fine di stabilire eventuali loro responsabilità. Procedimenti, questi, che si sono conclusi con decisioni della FINMA del 30 aprile 2015 nei confronti di A. (DFF pag. 50.1 e segg.), rispettivamente del 7 maggio 2015 nei confronti di B. (DFF pag. 51.1 e segg.) e C. (DFF pag. 52.1 e segg.). In tutte e tre le decisioni, la FINMA ha constatato una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza da parte degli imputati.

- 4 -

A. e C. non hanno impugnato la decisione emanata nei loro confronti. Il ricorso presentato da B. al TAF è invece stato respinto con sentenza B-3684/2015 del 25 gennaio 2017 che ha confermato la decisone FINMA del 7 maggio 2015 (DFF pag. 30.3014 e segg.). A.5 In data 25 aprile 2019 il DFF ha aperto una procedura penale amministrativa nei confronti di A., B. e C. per sospetto esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione in violazione dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, nonché per sospetto di comunicazione di informazioni false in violazione dell’art. 45 LFINMA (DFF pag. 40.1). A.6 Con processo verbale finale del 17 maggio 2019 (DFF pag. 80.1 e segg. A., pag. 81.1 e segg. B. e pag. 82.1 e segg. C.) il DFF è giunto alla conclusione che gli imputati si sono resi colpevoli di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi all’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, reato commesso dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012, nonché di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 LFINMA, infrazione commessa il 20 luglio 2012, il 18 settembre 2012, il 17 ottobre 2012 e il 19 febbraio 2013 (DFF pag. 80.28).

A. ha preso posizione sul processo verbale finale con osservazioni del 5 luglio 2019, invocando la prescrizione del reato di cui all’art. 44 cpv. 1 LFINMA per quanto concerne il 2011 e postulando una richiesta di attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 lett. d ed e CP per sincero pentimento. L’imputato ha inoltre richiesto l’applicazione dell’art. 54 CP, indicando di essere stato duramente colpito dalle conseguenze dirette dei suoi atti (DFF pag. 80.97 e segg.). Anche B. ha presentato le proprie osservazioni in data 5 luglio 2019, contestando integralmente le ipotesi di reato a suo carico. Per quanto concerne C. invece, l’invio del processo verbale all’ultimo suo domicilio a Milano non è stato ritirato dall’imputato ed è tornato al mittente per compiuta giacenza in data 29 giugno 2019 (DFF pag. 82.40). A.7 Con decreti penali del 15 agosto 2019 ai sensi dell’art. 64 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), il DFF ha riconosciuto A., B. e C. autori colpevoli di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012, nonché di comunicazione di

- 5 - informazioni false ai sensi dell’art. 45 LFINMA, reato commesso in data 20 luglio 2012, 18 settembre 2012, 17 ottobre 2012 e 19 febbraio 2013. A.8 Tutti gli imputati hanno interposto opposizione ai decreti emanati nei loro confronti, chiedendo l’integrale proscioglimento da tutte le imputazioni (opposizione del 16 settembre 2019 di A. [DFF pag. 90.15 e segg.], opposizione del 12 settembre 2019 di B. [DFF pag. 91.16 e segg.] e opposizione del 20 settembre 2019 di C. [DFF pag. 92.18 e segg.]). A.9 Il 20 dicembre 2019 il DFF ha dunque emanato una decisione penale ai sensi dell’art. 70 DPA, nei confronti di ognuno degli imputati.

A. è stato riconosciuto autore colpevole (DFF pag. 100.1 e segg.):

- di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012;

- di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA, infrazione commessa il 20 luglio 2012;

- di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 2 LFINMA, infrazione commessa il 19 febbraio 2013.

Egli è stato condannato: - a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 300.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, per esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA; - a una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di fr. 300.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, per il reato di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA, commesso il 20 luglio 2012; - al pagamento di una multa di fr. 1'000.--, per il reato di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 2 LFINMA, commesso il 19 febbraio 2013; - al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura) per un totale di fr. 3'380.--.

- 6 -

B. è stato riconosciuto autore colpevole (DFF p. 101.1 e segg.):

- di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012;

- di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA, infrazione commessa il 20 luglio 2012 e il 19 febbraio 2013.

Egli è stato condannato: - a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 40.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA; - a una pena pecuniaria di 18 aliquote giornaliere di fr. 40.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA; - al pagamento di un risarcimento equivalente alla Confederazione di fr. 260'004.--; - al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura) per un totale di fr. 3'410.--.

C. è stato riconosciuto autore colpevole (DFF pag. 102.1 e segg.): - di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012; - di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA, infrazione commessa il 20 luglio 2012.

Egli è stato condannato: - a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA;

- 7 - - a una pena pecuniaria di 12 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA; - al pagamento di un risarcimento equivalente alla Confederazione di fr. 249'956.--; - al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura) per un totale di fr. 3'400.--. A.10 Mediante scritti del 28 dicembre 2019 (DFF pag. 100.40 e segg.), del 24 dicembre 2019 (DFF pag. 101.43 e segg.) e del 2 gennaio 2019 (DFF pag. 102.42 e segg.), A., B. e C. hanno chiesto di essere giudicati dal Tribunale penale federale (TPF). Il 31 gennaio 2020 il DFF ha quindi inoltrato l’incartamento al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) (TPF pag. 13.100.3-7, con allegati), il quale, il 6 febbraio 2020, lo ha trasmesso per giudizio al TPF (TPF pag. 13.100.1-2). A.11 Con scritto del 3 agosto 2021, la Corte penale del TPF ha informato le parti che, in applicazione dell’art. 344 CPP, per quanto attiene al reato di cui all’art. 44 LFINMA, avrebbe esaminato l’eventuale responsabilità penale di A., B. e C. sia sotto il profilo dell’art. 6 cpv. 1 DPA che dell’art. 6 cpv. 2 DPA (TPF pag. 13.400.14-15).

In sede dibattimentale di primo grado, in applicazione dell’art. 344 CPP, l’esame dei reati di cui agli art. 44 e 45 LFINMA è stato esteso per tutti e tre gli imputati anche all’ipotesi della negligenza ai sensi dell’art. 44 cpv. 2 LFINMA e art. 45 cpv. 2 LFINMA. A.12 Con sentenza SK.2020.2 del 13 ottobre 2021 (CAR pag. 1.100.010 e segg.) la Corte penale del TPF ha riconosciuto A., B. e C. autori colpevoli di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione, reato commesso per negligenza (art. 44 cpv. 2 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM) e ha prosciolto gli stessi dal reato di comunicazione di informazioni false (art. 45 LFINMA).

A. è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 4'500.-- (da sostituire, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 3 mesi). Le spese procedurali pari a fr. 5'380.--, composte da fr. 3'380.-- quali emolumenti del DFF e da fr. 2'000.-- per la procedura giudiziaria dinanzi alla Corte penale, sono state poste a carico di A. nella misura di fr. 2'152.--. A copertura delle spese procedurali è stata ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo di cui al punto I.

4. del dispositivo. La pretesa a titolo di indennizzo di A. è stata accolta limitatamente a fr. 9'756.--.

- 8 -

B. è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 4'500.-- (da sostituire, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 3 mesi) e di un risarcimento equivalente alla Confederazione di fr. 263'068.--. È stato mantenuto il sequestro degli averi presenti sulla relazione n. 1 intestata a B. presso Banca E., Lugano, fino a concorrenza dell’importo di fr. 260'004.--, a garanzia dell’esecuzione del risarcimento equivalente. Le spese procedurali pari a fr. 5'410.--, composte da fr. 3'410.-- quali emolumenti del DFF e da fr. 2'000.-- per la procedura giudiziaria dinanzi alla Corte penale, sono state poste a carico di B. nella misura di fr. 2'164.--. A copertura delle spese procedurali è stata ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo di cui al punto II. 6. del dispositivo. La pretesa a titolo di indennizzo di B. è accolta limitatamente a fr. 10'642.--.

C. è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 4'500.-- (da sostituire, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 3 mesi) e di un risarcimento equivalente alla Confederazione di fr. 254'492.--. È stato mantenuto il sequestro degli averi presenti sulla relazione n. 2 intestata a C. presso Banca F., Lugano, fino a concorrenza dell’importo di euro 228'120.--, a garanzia dell’esecuzione del risarcimento equivalente. Le spese procedurali pari a fr. 5'400.--, composte da fr. 3'400.-- quali emolumenti del DFF e da fr. 2'000.-- per la procedura giudiziaria dinanzi alla Corte penale, sono state poste a carico di C. nella misura di fr. 2'430.--. A copertura delle spese procedurali è stata ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo di cui al punto III. 6. del dispositivo. La pretesa a titolo di indennizzo di C. è stata accolta limitatamente a fr. 12'246.--. A.13 Contro la summenzionata sentenza tutti e tre gli imputati (B. in data 20 ottobre 2021 [TPF pag. 13.940.001], C. il 21 ottobre 2021 [TPF pag. 13.940.004] e A. il 25 ottobre 2021 [TPF pag. 13.940.006]) hanno presentato annuncio d’appello.

- 9 - B. Procedura dinanzi alla Corte d’appello del Tribunale penale federale B.1 Con dichiarazione d’appello del 25 ottobre 2021 (CAR pag. 1.100.001 e seg.), A. chiede che: - venga prosciolto dal reato di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 cpv. 2 LFINMA combinato con l’art. 10 vLBVM); - le spese procedurali vengano poste a carico dello Stato; - le pretese a titolo di indennizzo vengano integralmente accolte, quantomeno per l’importo fatto valere in primo grado, a cui si aggiungeranno le spese sostenute nel corso della procedura di appello. B.2 Mediante dichiarazione d’appello del 25 ottobre 2021 (CAR pag. 1.100.004 e segg.) B. ha formulato le seguenti domande di giudizio: - si chiede che il Signor B. venga prosciolto dal reato di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 cpv. 2 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM; - si chiede che al Signor B. non venga comminata alcuna pena; - si chiede che il Signor B. non venga condannato al pagamento di un risarcimento equivalente in favore della Confederazione pari a fr. 263'068.-; - si postula pure il dissequestro in favore del qui dichiarante dell’importo attualmente posto sotto sequestro sulla relazione n. 1 presso Banca E., Lugano; - in linea con le richieste di assoluzione e di accoglimento dell’istanza di risarcimento 1° settembre 2021, si chiede che le spese procedurali pari a CHF 5'410.- (composte da CHF 3'410.- quali emolumenti per il DFF e CHF 2'000.- per la procedura giudiziaria) e poste in capo del qui dichiarante in misura di CHF 2'164.- siano interamente poste a carico della Confederazione. In considerazione di quanto appena riferito, si chiede anche l’annullamento del punto del dispositivo in oggetto circa la compensazione tra le pretese di indennizzo riconosciute al qui dichiarante e le spese procedurali appena riferite; - in considerazione della domanda di proscioglimento del Signor B. di cui già surriferito, si postula l’integrale accoglimento dell’istanza concernente le pretese di indennizzo (ex art. 99 DPA) già depositata agli atti durante il dibattimento.

- 10 - B.3 Con dichiarazione d’appello del 25 ottobre 2021 (CAR pag. 1.100.118 e segg.) C. chiede che la sentenza di primo grado sia modificata nel seguente modo:

1.2. C. è prosciolto dal reato di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 cpv. 2 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM).

Di conseguenza, i dispositivi numero 2. e 3. della sentenza di primo grado vengono revocati, ovvero non viene inflitta alcuna condanna e non viene disposto alcun risarcimento equivalente.

2. È ordinato il dissequestro degli averi presenti sulla relazione n. 2 intestata a C. presso Banca F., Lugano.

3. Le spese procedurali pari a fr. 5'400.-, composte da fr. 3'400.- quali emolumenti del DFF e da fr. 2'000.- per la procedura giudiziaria dinanzi alla Corte penale, sono poste a carico dello Stato.

4. La pretesa a titolo di indennizzo di C. presentata alla Corte penale è interamente accolta (ovvero anche per la parte eccedente fr. 12'246.--).

5. Le spese procedurali e eventuali emolumenti per la procedura giudiziaria dinanzi alla Corte d’appello sono poste a carico dello Stato.

6. La pretesa di indennizzo di C. per la procedura giudiziaria dinanzi alla Corte d’appello è interamente accolta. B.4 Con dichiarazione d’appello incidentale del 30 novembre 2021 (CAR pag. 2.100.008 - 016) il DFF ha formulato le seguenti domande di giudizio:

I.

1. A., B. e C. sono riconosciuti autori colpevoli di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre di autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012;

2. A., B. e C. sono riconosciuti autori colpevoli di comunicazione di false informazioni ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA, infrazione commessa il 20 luglio 2012;

II. Di conseguenza

1. A. è condannato

- 11 -

a) a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di CHF 300 cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, per esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione (…);

b) a una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di CHF 300 cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni per comunicazione di false informazioni (…);

c) al pagamento delle spese procedurali fino allo stadio dell’appello, compresi i costi del procedimento penale amministrativo e i costi per sostenere l’accusa, da fissare a CHF 4'380;

2. B. è condannato

a) a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di CHF 40 cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni per esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione (…);

b) a una pena pecuniaria di 12 aliquote giornaliere di CHF 40 cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni per comunicazione di false informazioni (…);

c) al pagamento di un risarcimento equivalente alla Confederazione di CHF 263'068 (a questo proposito, si chiede che il Tribunale d’appello pronunci in ogni caso il mantenimento del sequestro sui fondi come da sentenza di prima istanza);

d) al pagamento delle spese procedurali fino allo stadio dell’appello, compresi i costi del procedimento penale amministrativo e i costi per sostenere l’accusa, da fissare a CHF 4'410;

3. C. è condannato

a) a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di CHF 30 cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni per esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione (…);

b) a una pena pecuniaria di 12 aliquote giornaliere di CHF 30 cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni per comunicazione di false informazioni (…);

- 12 -

c) al pagamento di un risarcimento equivalente alla Confederazione di CHF 254'492 (a questo proposito, si chiede che il Tribunale d’appello pronunci in ogni caso il mantenimento del sequestro sui fondi come da sentenza di prima istanza);

d) al pagamento delle spese procedurali fino allo stadio dell’appello, compresi i costi del procedimento penale amministrativo e i costi per sostenere l’accusa, da fissare a CHF 4'400.

III. Le pretese a titolo di indennizzo (art. 99 DPA) di A. (…), B. (…) e C. (…) vengono interamente respinte. B.5 Con scritti del 25 aprile 2022 (CAR pag. 3.103.001 e segg.) e del 12 maggio 2022 (CAR pag. 3.103.010 e seg.) A. ha chiesto di essere dispensato dal partecipare ai dibattimenti per motivi di salute, senza tuttavia presentare un certificato medico concludente in tal senso. Dopo consultazione delle parti, tale domanda è stata respinta dalla direzione del procedimento, vista la complessità dell’incarto e l’importanza della presenza dell’imputato ai dibattimenti (CAR pag. 3.100.003 e seg.). B.6 In vista dei dibattimenti, questa Corte ha acquisito agli atti i seguenti documenti (CAR pag. 6.302.009 - 012 e 6.400.002 e segg.):

- formulario sulla situazione personale e patrimoniale (B. e C.); - estratto del casellario giudiziale svizzero (A., B. e C.); - estratto del casellario giudiziale italiano (C. e B.); - estratto del registro delle esecuzioni (A., B. e C.); - decisione di tassazione dopo tassazione d’ufficio per mancata presentazione della dichiarazione fiscale 2019 (A.); - documentazione fiscale per gli anni 2014 e 2015 (B. e C.). B.7 I pubblici dibattimenti si sono svolti in presenza degli imputati e del DFF presso la sede della Corte d’appello del Tribunale penale federale a Bellinzona il 1° giugno 2020 (il MPC ha rinunciato a comparire personalmente al dibattimento; CAR pag. 6.302.01). Nel corso dei dibattimenti sono stati sentiti gli imputati A., B. e C. (v. CAR pag. 7.200.004). In sede di requisitoria e arringhe il DFF e gli imputati hanno sostanzialmente confermato le rispettive conclusioni formulate nella dichiarazione d’appello incidentale, rispettivamente nelle dichiarazioni d’appello (v. requisitoria del DFF, CAR pag. 7.300.031 e segg.; arringa della difesa di A., CAR pag. 7.300.046 e segg.; arringa della difesa di B., CAR pag. 7.300.053 e segg.; arringa della difesa di C., CAR pag. 7.300.119 e segg.). Gli imputati hanno rinunciato all’ultima parola (v. CAR pag. 7.200.015 e seg.).

- 13 -

Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi che seguono.

La Corte d’appello considera in diritto: I. Considerazioni di diritto formale 1. Ricevibilità dell’appello 1.1 Sia gli annunci d’appello di B. del 20 ottobre 2021 (TPF pag. 13.940.001), che di C. del 21 ottobre 2021 (TPF pag. 13.940.004), oltre che di A. del 25.10.2021 (TPF pag. 13.940.006) sono tempestivi (art. 399 cpv. 1 CPP). Anche le dichiarazioni d’appello del 25 ottobre 2021 di A. (CAR pag. 1.100.001 e seg.), B. (CAR pag. 1.100.004 e segg.) e C. (CAR pag. 1.100.118 e segg.), come pure la dichiarazione d’appello incidentale di data 30 novembre 2021 del DFF (CAR pag. 2.100.008 - 016) sono state presentate tempestivamente (art. 399 cpv. 3 CPP). 1.2 Sia gli appelli che l’appello incidentale sono stati proposti contro la sentenza della Corte penale del TPF SK.2020.2 del 13 ottobre 2021 che pone fine al procedimento (cfr. art. 398 cpv. 1 CPP). Con questa sentenza la Corte penale del TPF ha prosciolto A., B. e C. dal reato di comunicazione di informazioni false (art. 45 LFINMA), mentre li ha riconosciuti colpevoli di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 cpv. 2 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM). A., B. e C. sono stati in particolare condannati al pagamento di una multa di fr. 4'500.-- e al pagamento di una parte delle spese procedurali (cfr. sopra, A.11). Gli imputati sono quindi toccati dalla decisione impugnata e hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Il DFF è invece legittimato a presentare appello incidentale in quanto autorità alla quale compete il perseguimento ed il giudizio del reato oggetto del presente procedimento penale (art. 382 cpv. 1 CPP in relazione con l’art. 50 cpv. 1 LFINMA). 1.3 La giurisdizione federale è data nel presente caso in base all’art. 50 cpv. 2 LFINMA.

La Corte d’appello del TPF, nella composizione di tre giudici, è pertanto competente per giudicare gli appelli presentati dagli imputati e l’appello incidentale del DFF (art. 21 cpv. 1 lett. a CPP; art. 33 lett. c, art. 38a e art. 38b della Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]).

- 14 - 1.4 Tutti i presupposti processuali sono adempiuti e non vi sono impedimenti a procedere. Ne consegue che tutti e tre gli appelli e l’appello incidentale sono ricevibili. 2. Oggetto della procedura e potere cognitivo della Corte d’appello / divieto della reformatio in peius 2.1 Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate; la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013,

n. 7 ad art. 398, pag. 777). 2.2 Nel caso concreto sono stati presentati tre appelli ed un appello incidentale contro la sentenza SK.2020.2 del 13 ottobre 2021 della Corte penale del TPF. Si tratta di appelli parziali, mediante i quali sono stati contestati diversi punti della decisione impugnata. Più precisamente, A. ha impugnato i dispositivi n. I.1.2 e I.2 (concernenti la condanna e la pena), I.3 (concernente le spese procedurali) e I.4 (concernente le pretese di indennizzo); B. ha impugnato i dispositivi n. II.1.2 e II.2 (concernenti la condanna e la pena), II.3 (concernente il risarcimento equivalente), II.4 (concernente il sequestro), II.5 (concernente le spese procedurali) e II.6 (concernente le pretese di indennizzo). C. dal canto suo, ha impugnato i medesimi punti appellati da B., e quindi i dispositivi n. III.1.2, III.2, III.3, III.4, III.5 e III.6. Infine, l’appello incidentale del DFF verte sia sulla condanna che sul proscioglimento degli imputati, oltre che sulla pena, sulle spese procedurali e sulle pretese di indennizzo (sempre in riferimento ai tre imputati). 2.3 Per quando concerne il reato di comunicazione di false informazioni (art. 45 cpv. 1 LFINMA), nell’ambito dei dibattimenti d’appello il DFF ha tuttavia precisato che l’appello incidentale concerne solo la dichiarazione del 20 luglio 2012 (v. verbale d’interrogatorio di A. del 1° giugno 2012, CAR pag. 7.400.011).

- 15 - Pertanto, la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.2 del 13 ottobre 2021 è cresciuta in giudicato in relazione ai punti I 1.1 e II 1.1 del dispositivo con riferimento al reato di comunicazione di false informazioni (art. 45 cpv. 1 LFINMA) del 19 febbraio 2013 di cui alle decisioni penali del 20 dicembre 2019 emanate dal DFF (punto 2c del dispositivo per quanto riguarda A. e punto 1b del dispositivo per quanto riguarda B.). 2.4 Ne segue che tutti i dispositivi della sentenza impugnata tranne i punti I 1.1 e II 1.1 costituiscono l’oggetto della presente procedura d’appello (cfr. 404 cpv. 1 CPP). Da ciò deriva anche la cognizione del giudice. 2.5 Per quanto concerne infine il divieto della reformatio in peius, questo principio non trova applicazione nel contesto di un giudizio da parte di un tribunale in un procedimento penale amministrativo (v. sentenza del TF 6B_1304/2017 del 25 giugno 2018 consid. 5.4 con rinvio). 3. Diritto applicabile 3.1 Per quanto concerne le disposizioni di diritto penale amministrativo alla base delle ipotesi di reato a carico degli imputati e in particolare gli art. 44 e 45 LFINMA e 10 LBVM, la Corte penale è giunta alla conclusione, pienamente condivisa da questa Corte, che alla presente fattispecie deve essere applicato il diritto vigente all’epoca dei fatti. In applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP (cfr. DTF 141 IV 244 consid. 1.2.3), vengono pertanto richiamati i consid. 2.1 - 2.5 della sentenza impugnata, peraltro non contestati dalle parti. È infatti possibile rimandare alla motivazione della giurisdizione inferiore solo per alcune delle disposizioni applicabili al caso concreto. 3.2 Per quanto attiene invece alla questione di sapere in base a quale circolare FINMA debba essere determinato il tasso di cambio da applicare alle transazioni in valuta estera, si rileva quanto segue.

Per il primo giudice, al caso di specie andrebbe applicato il diritto previgente, ovvero la Circolare FINMA 2008/2, in vigore fino al 31 dicembre 2014, secondo cui le transazioni in valuta estera eseguite nel corso dell’esercizio dovevano essere convertite al cambio valido al momento dell’operazione.

In sede di arringhe, sia B. che C. hanno invece sostenuto che alla presente fattispecie debba essere applicata, a valere quale lex mitior, la Circolare FINMA 2015/1, in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2015, che permetterebbe di applicare sia il tasso di cambio giornaliero che quello mensile medio (v. arringa della difesa

- 16 - di B., CAR pag. 7.300.057 e segg.; arringa della difesa di C., CAR pag. 7.300.119 e segg.).

Ora, per le ragioni che verranno più avanti meglio esposte (v. infra consid. 1.4.2), questa Corte ritiene di essere vincolata sia dalla sentenza emanata dal TAF nei confronti di B. che dalle decisioni emanate dalla FINMA nei confronti di D., A. e C. (v. sopra, A.2 e A.4). Per quanto qui d’interesse, questa Corte è in particolare vincolata ai volumi delle transazioni accertati prima dalla FINMA e poi anche dal TAF nelle decisioni appena menzionate e che sono stati calcolati in applicazione del tasso di cambio previsto della Circolare FINMA 2008/2. In special modo il TAF, che ha già avuto modo di chinarsi sulla questione del tasso di cambio, non ha messo in dubbio l’applicabilità di tale circolare (v. sentenza del TAF B-3684/2015 del 25 gennaio 2017, consid. 11.3).

Per questi motivi, la Corte d’appello ritiene che alla presente fattispecie debba essere applicata la circolare FINMA vigente all’epoca dei fatti, ovvero la Circolare FINMA 2008/2, secondo cui le transazioni in valuta estera devono essere convertite al cambio valido al momento dell’operazione 4. Prescrizione

In merito alla prescrizione, questa Corte rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto esposto al consid. 3 dal primo giudice, secondo cui alla data della pronuncia delle decisioni penali del 20 dicembre 2019 l’azione penale non era ancora prescritta.

Ciò premesso, considerato che in sede di appello C. ha riproposto la censura secondo cui la procedura di ricorso concernente B. non avrebbe interrotto il termine di prescrizione anche per quanto concerne la procedura nei suoi confronti (v. arringa della difesa di C., CAR. pag. 7.300.130 e segg.), occorre qui osservare che il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che la sospensione della prescrizione vale nei confronti di tutti gli interessati, e ciò anche nel caso in cui solo uno degli imputati abbia impugnato la decisione penale dell’autorità amministrativa (v. sentenza del TF 6B_679/2009 del 5 novembre 2009 consid. 3.4; DTF 134 IV 328 consid. 3.3).

- 17 - II. Nel merito 1. Attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM) 1.1 Decisioni penali del DFF e sentenza di prima istanza 1.1.1 Con decisioni penali del 20 dicembre 2019 emanate dal DFF, che nel caso concreto fungono da atto d’accusa (art. 50 cpv. 2 LFINMA e art. 73 cpv. 2 DPA), A., B. e C. sono stati riconosciuti autori colpevoli di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012 (v. sopra, A.9). 1.1.2 Con sentenza SK.2020.2 del 13 ottobre 2021 (CAR pag. 1.100.010 e segg.) la Corte penale del TPF ha riconosciuto A., B. e C. autori colpevoli del reato di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione, commesso per negligenza (art. 44 cpv. 2 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM).

Il primo giudice ha anzitutto constatato la vincolatività degli accertamenti della FINMA e del TAF nell’ambito delle procedure amministrative condotte nei confronti degli imputati con particolare riferimento al superamento della soglia di assoggettamento di fr. 5 miliardi negli anni 2011 e 2012 per le attività in seno a D. Egli ha poi concluso che C. e B. erano da considerare organi di fatto della società e D. e l’attività svolta da B. a favore del fondo d’investimento estero costituivano un gruppo (e quindi le loro attività inerenti al commercio di valori mobiliari dovevano essere sommate per il calcolo del volume delle transazioni). Dal profilo soggettivo, la prima istanza ha ritenuto che gli imputati avessero agito per negligenza in quanto, visti gli obblighi che incombevano loro quali organi della società, essi avrebbero dovuto dare prova della necessaria diligenza e verificare quale fosse il corretto tasso di cambio da applicare alle transazioni e se l’attività per il comparto estero fosse da sommare a quella del commercio di titoli obbligazionari. Secondo il primo giudice, gli imputati non si sarebbero trovati né in un errore inevitabile sull’illiceità, né in un errore di fatto. 1.2 Posizione degli appellanti 1.2.1 A. contesta anzitutto l’applicazione della Circolare FINMA 2008/2, essendo la stessa non sufficientemente chiara per fondarvi una responsabilità penale degli imputati. A suo dire, la nozione di “cambio valido al momento dell’operazione” sarebbe compatibile con quella di “cambio medio” adottata dagli imputati. A

- 18 - sostegno della propria tesi, egli cita in particolare la sentenza SK.2014.36 del 3 marzo 2015, mediante la quale la Corte penale del TPF aveva ritenuto l’utilizzo dei tassi medi annuali corretto e giustificato. Stando a quanto dichiarato da A., dal 2011 esisteva un mandato di consulenza conferito all’avv. AAA., vertente anche sulla questione del tasso di cambio a cui fare capo. I professionisti interpellati, in particolare TT., avrebbero risposto che nel caso di specie poteva essere applicato il cambio medio. A. ritiene quindi di avere fatto tutto quanto ci si poteva attendere da un amministratore diligente. L’assenza di intenzione sarebbe inoltre dimostrata dal fatto che l’avvenuto superamento della soglia avrebbe permesso un aumento del ricavo di soli ca. fr. 30'000.-- (su un utile annuo milionario) (v. arringa della difesa di A., CAR pag. 7.300.046 e segg.). 1.2.2 B. sostiene che non gli si possa imputare alcuna responsabilità penale in base all’art. 6 DPA, dal momento che egli non era organo di fatto di D. Egli ritiene inoltre che non vi sia stato alcun superamento della soglia dei 5 miliardi, in quanto i due comparti della società non sarebbero da considerare un gruppo e i relativi volumi generati non andrebbero quindi sommati. Inoltre, il tasso di cambio applicabile sarebbe quello “medio”. Secondo B., un altro argomento a sostegno della correttezza dell’utilizzo del cambio “medio” oltre a quello – già vagliato in precedenza – dell’applicabilità della lex mitior (v. sopra consid. I.3.2), sarebbe da ricavare dalla giurisprudenza della Corte penale del TPF di cui alle sentenze SK.2014.36 del 3 marzo 2015 e SK.2017.67 del 12 giugno 2018. Dal profilo soggettivo, B. sostiene che non gli si possa addebitare alcuna negligenza dal momento che il controllo delle operazioni, così come tutta la questione concernente la vigilanza della società era demandata a A. Egli afferma di avere preso tutte le precauzioni del caso affinché l’attività di D. fosse svolta in maniera corretta e di essersi rivolto a A. perché era un professionista del settore. Quest’ultimo, a dire di B., riceveva le tabelle dell’operatività svolta da lui e C. e poi applicava il cambio di valuta controllando che l’operatività non superasse la soglia dei 5 miliardi. Compito, questo, che avrebbe dovuto svolgere giornalmente. La chiara volontà di B. che i calcoli fossero eseguiti correttamente sarebbe dimostrata dallo scambio di posta elettronica del 19 luglio 2012 (v. DFF pag. 30.2861) e dalla conversazione Skype intercorsa con C. (DFF pag. 30.2914). Laddove si volesse ritenere che i volumi delle due attività svolte in seno a D. andassero sommate, B. sostiene di essere incorso in un errore sull’illiceità credendo il contrario. Neppure i professionisti interpellati avrebbero mai messo in dubbio che l’attività svolta da B. esulava da quella regolamentata. In via subordinata, egli si avvale di un errore sui fatti (v. arringa della difesa di B., CAR pag. 7.300.053 e segg.). 1.2.3 Anche C. sostiene anzitutto che non vi sia stato alcun superamento della soglia dei 5 miliardi di franchi, siccome il tasso di cambio applicabile sarebbe quello

- 19 - “medio”. In via abbondanziale, egli contesta inoltre il suo ruolo di organo di fatto all’interno di D. e la qualifica di gruppo in relazione ai due comparti della società. Sotto il profilo soggettivo, C. sostiene che non gli possa essere rimproverata alcuna negligenza, ritenuto che egli avrebbe agito per una supposizione erronea e non evitabile delle circostanze di fatto ai sensi dell’art. 13 CP. Egli afferma che non era tenuto a controllare i volumi, compito, questo, che competeva al back office che riceveva gli estratti del conto Q., dati per altro a disposizione anche di A. e della sua fiduciaria. C. disponeva invece dei conteggi Bloomberg, dai quali non sarebbe mai risultato un superamento della soglia per il 2011. Per quanto riguarda invece il 2012, C. non poteva sapere che l’attività eseguita da B. fosse da considerare per il calcolo della soglia, vista anche la complessità della fattispecie (v. arringa della difesa di C., CAR. pag. 7.300.119 e segg.). 1.3 Posizione del DFF

Il DFF dal canto suo, ritiene che gli appellanti abbiano commesso intenzionalmente l’infrazione a loro imputata. Non sarebbero inoltre dati i presupposti per ammettere un loro errore sui fatti o sull’illiceità. Infatti, secondo il DFF, gli appellanti avevano perlomeno dei dubbi in merito al tasso di cambio da applicare. In ogni caso, sommando i volumi generati dalle due branche di attività, anche nel 2011 la soglia di assoggettamento sarebbe comunque superata, a prescindere dal tasso di cambio applicato (v. dichiarazione d’appello incidentale, CAR pag. 2.100.008 e segg., requisitoria del DFF, CAR pag. 7.300.031 e segg.). 1.4 Elementi costitutivi oggettivi dell’infrazione 1.4.1 Giusta l’art. 44 LFINMA in vigore all’epoca dei fatti, chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione un’attività soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il cpv. 2 prevedeva che chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a fr. 250'000.-.

Secondo l’art. 10 LBVM in vigore nello stesso periodo, chi intende esercitare l’attività di commerciante di valori mobiliari deve ottenere un’autorizzazione della FINMA.

Giusta l’art. 2 cpv. 1 lett. d LBVM, per commercianti di valori mobiliari si intendono le persone fisiche o giuridiche o le società di persone che, agendo per proprio conto in vista di una rivendita a breve scadenza, oppure per conto di terzi, acquistano e alienano a titolo professionale valori mobiliari sul mercato secondario, li offrono al pubblico sul mercato primario o creano essi stessi derivati

- 20 - e li offrono al pubblico. L’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari (OBVM; RS 954.11) prevede che sono commercianti per conto proprio i commercianti che negoziano professionalmente per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari. 1.4.2 Nel caso concreto, occorre anzitutto rilevare che sia la decisione amministrativa della FINMA del 24 gennaio 2014 emanata nei confronti di D. (v. sopra, A.2), che quelle del 30 aprile 2015 e del 7 maggio 2015 emanate nei confronti di A., rispettivamente di C., sono cresciute in giudicato (v. sopra, A.4). Si osserva inoltre che anche la sentenza del TAF B-3684/2015 del 25 gennaio 2017 pronunciata nei confronti di B. è cresciuta in giudicato (v. sopra, A.4).

La giurisprudenza del Tribunale federale inerente alla facoltà del giudice penale di esaminare pregiudizialmente la legalità delle decisioni amministrative alla base dell'infrazione penale ha definito tre ipotesi. La prima si verifica quando un tribunale amministrativo si è già pronunciato: in tale caso il giudice penale non può più rivedere la legalità della decisione amministrativa. Nella seconda ipotesi un ricorso al tribunale amministrativo sarebbe stato possibile ma l'accusato non lo ha proposto oppure, se lo avesse fatto, la decisione non è ancora stata emanata: in questo caso, secondo la citata giurisprudenza, l'esame della legalità da parte del giudice penale è possibile, ma è limitato alla violazione manifesta della legge e all'abuso del potere di apprezzamento. Infine il giudice penale sindaca liberamente la legalità, e quindi anche l'abuso del potere d'apprezzamento, quando nessun ricorso ad un tribunale amministrativo è ammesso contro la decisione amministrativa (DTF 121 IV 29 consid. 2a; DTF 98 IV 106 consid. 3).

Alla luce della giurisprudenza sovraesposta, come già rilevato dalla prima Corte, la sentenza emanata dal TAF nei confronti di B. (v. sopra, A.4) è senza dubbio vincolante per il giudice penale. Le decisioni emanate dalla FINMA nei confronti di D., A. e C., contro le quali non è stato interposto ricorso al TAF (v. sopra, A.2 e A.4), sono anch’esse vincolanti per il giudice penale, non ravvisando questa Corte un caso di violazione manifesta della legge o di abuso del potere di apprezzamento, il che peraltro non è stato nemmeno contestato dalle parti.

Ora, tutte le decisioni precedentemente citate concordano sul fatto che il volume delle transazioni effettuate da D. ha superato la soglia di 5 miliardi di franchi sia nel 2011 che nel 2012 (v. decisione FINMA del 24 gennaio 2014, n. 91 [D.]; decisione FINMA del 30 aprile 2015, n. 18 [A.]; decisione FINMA del 7 maggio 2015, n. [C.]; sentenza TAF B-3684/2015 del 25 gennaio 2017 consid. 11.4 [B.]). Accertamento, questo, senza dubbio vincolante per il giudice penale. Nello specifico, i volumi delle transazioni di D. che sono stati accertati dalla FINMA –

- 21 - in maniera vincolante per questa Corte – sulla base del rapporto degli incaricati d’inchiesta del 5 agosto 2013 (v. DFF pag. 30.14 e segg. con allegati) sono i seguenti (v. per es. decisione FINMA del 24 gennaio 2014 concernente D.,

n. 91):

- nel 2011: fr. 5'548'567'349.13

- nel 2012: fr. 5'245'084'416.56

In merito al calcolo dei volumi delle transazioni, v’è da osservare che dapprima la FINMA e il TAF poi hanno ritenuto legalmente corretto l’utilizzo del tasso di cambio giornaliero per i titoli in divisa estera (v. per es. sentenza TAF B- 3684/2015 del 25 gennaio 2017 consid. 11.3). La questione a sapere se le opzioni compravendute da B. fossero da considerare o meno dei valori mobiliari ai sensi della LBVM, è stata esaustivamente vagliata dal TAF, con l’accertamento che le opzioni su cambio compravendute da B. erano dei derivati standardizzati e idonei al commercio su vasta scala, ossia dei valori mobiliari ai sensi della LBVM (sentenza TAF B-3684/2015 del 25 gennaio 2017 consid. 11.1.3). Ciò premesso, il TAF ha quindi ritenuto corretto sommare i volumi di contrattazione delle opzioni realizzati da B. ai volumi di contrattazione delle obbligazioni compravendute in nome e per conto di D. da parte di C. (sentenza TAF B- 3684/2015 del 25 gennaio 2017 consid. 11.2.1). 1.4.3 Alla luce delle considerazioni che precedono, questa Corte non può che constatare che D. ha superato la soglia di 5 miliardi di franchi a partire dal 21 novembre 2011 (v. tabelle Excel allegate al rapporto degli incaricati d’inchiesta del 5 agosto 2013, DFF pag. 32.58 e 32.110) e fino al 31 dicembre 2012.

Di conseguenza, la società necessitava dell’autorizzazione della FINMA ai sensi dell’art. 10 vLBVM al più tardi a partire dal 21 novembre 2011. Non disponendo della necessaria autorizzazione, D. ha pertanto esercitato l’attività di commerciante di valori mobiliari a titolo professionale dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012, adempiendo gli elementi costitutivi oggettivi dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 vLBVM. 1.5 Responsabilità di A.

Come risulta dagli atti, A. è sempre stato organo formale di D.; egli è stato dapprima membro, poi presidente del Consiglio di amministrazione ed infine, all’epoca dei fatti, amministratore unico (v. decisione FINMA del 30 aprile 2015 concernente A., n. 20). Pertanto, la sua responsabilità penale ai sensi dell’art. 6 DPA è indubbiamente data.

- 22 - 1.6 Responsabilità di B. e C.

In merito a B. e C., entrambi responsabili della direzione operativa di D., la FINMA ha accertato – in maniera vincolante per questa Corte (v. sopra consid. 1.4.2) – la loro qualità di organi di fatto della società (decisione FINMA del 7 maggio 2015,

n. 30 e 31 [B.]; decisione FINMA del 7 maggio 2015, n. 27 e 28 [C.]. Per quanto concerne B., tale ruolo è stato peraltro confermato anche dal TAF (sentenza TAF B-3684/2015 del 25 gennaio 2017 consid. 14). La responsabilità ai sensi dell’art. 6 DPA è quindi data anche per B. e C. 1.7 Aspetto soggettivo del reato 1.7.1 Dal profilo soggettivo, si pone la questione di sapere se A., B. e C. abbiano agito intenzionalmente oppure per negligenza. 1.7.2 Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP): in questo caso il reato è commesso con dolo eventuale. La coscienza esatta affinché l’intenzione sia data implica unicamente che l’autore conosca gli elementi oggettivi costitutivi del reato; la consapevolezza dell’illiceità o della punibilità di un atto non è una componente dell’intenzionalità (DTF 115 IV 219 consid. 4; 104 IV 175 consid. 4a).

Per quanto concerne la prova del dolo (come pure del dolo eventuale), il giudice, allorquando l’autore non è reo confesso, può fondarsi unicamente su indizi che egli constata esternamente, nonché sull’esperienza, aspetti che permettono di trarre conclusioni sull’atteggiamento interiore dell’agente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4 con riferimenti). Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande è tale rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si realizzasse (DTF 121 IV 249 consid. 3aa).

Ai sensi dell’art. 12 cpv. 3 CP, commette invece per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. Perché vi sia negligenza occorre innanzitutto che l’autore violi i doveri di prudenza che gli incombevano secondo le circostanze al fine di non eccedere i limiti di un rischio ammissibile. In secondo luogo è necessario che l’autore non abbia prestato la necessaria

- 23 - attenzione, rispettivamente non abbia intrapreso tutti gli sforzi necessari che si potevano esigere da lui per l’adempimento dei propri doveri. Un comportamento viola il dovere di prudenza allorquando l’autore, al momento dei fatti, tenuto conto delle sue conoscenze e capacità, avrebbe potuto scorgere le conseguenze del suo comportamento. La portata del dovere di diligenza viene esaminata in funzione della situazione personale dell’autore, e meglio delle sue conoscenze e capacità. La prevedibilità soggettiva è quindi determinante perché se l’agente dispone di particolari conoscenze, esperienze o capacità, si può a maggior ragione esigere che egli rispetti i doveri di diligenza (RIKLIN, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner TeiI, 3a ediz., n. 51). 1.7.3 Giusta l’art. 13 cpv. 1 CP, chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole. Se, tuttavia, avesse potuto evitare l’errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l’atto come reato colposo (art. 13 cpv. 2 CP).

Tale errore di fatto, o errore sui fatti, può anche essere un errore sugli elementi costitutivi o esclusivi normativi. È irrilevante sapere se questo errore si basa su un’errata interpretazione dei fatti o su un’errata interpretazione della legge. Chiunque – per qualsiasi motivo – si sbaglia sull’esistenza fattuale di un elemento normativo del reato è soggetto a un errore di fatto (v. sentenza del TF 6B_187/2016 del 17 giugno 2016 consid. 3.2, con rinvii). 1.7.4 Nel caso concreto, tutti e tre gli appellanti contestano l’adempimento del reato di cui all’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 vLBVM sotto il profilo soggettivo (v. sopra consid. 1.2).

In occasione dei dibattimenti d’appello, tutti e tre gli appellanti hanno sostanzialmente confermato quanto già dichiarato dinanzi al giudice di primo grado.

A. ha riconosciuto di avere avuto il compito di verificare se ci si avvicinava o meno alla soglia di assoggettamento, precisando che inizialmente le verifiche venivano effettuate “se non giornalmente, settimanalmente” e che con il tempo, avendo preso fiducia nell’attività di C. e B., venivano eseguiti dei controlli settimanali/bisettimanali (due volte al mese) oppure nell’ambito dell’allestimento della contabilità. A suo dire, già in occasione della prima revisione contabile sarebbero sorte delle discussioni con il revisore sul tasso di cambio da applicare, motivo per cui avrebbero richiesto la consulenza di specialisti, e meglio degli avv. AAA., BBB. e TT., per avere delle conferme sulla correttezza del loro modo di agire. A. ha inoltre ribadito di non essere stato a conoscenza della Circolare

- 24 - FINMA 2008/2 (v. verbale d’interrogatorio di A. del 1° giugno 2022, CAR pag. 7.400.004 e segg.).

Secondo quanto dichiarato da B., spettava a H./A. controllare che non venisse superata la soglia di assoggettamento riponendo piena fiducia in loro. I dettagli delle operazioni erano inviati giornalmente ad H. che egli credeva continuasse ad effettuare dei controlli giornalieri. Sempre stando a quanto dichiarato da B., egli non sospettava che si stessero avvicinando alla soglia e neppure conosceva la circolare FINMA secondo la quale andava applicato il tasso di cambio giornaliero. A questo proposito, B. ha precisato di essere stato informato ad un certo punto che erano in atto delle discussioni su quale fosse il cambio utilizzato da Bloomberg. Egli sarebbe comunque sempre stato convinto che la sua attività non andasse conteggiata nel calcolo dei volumi (v. verbale d’interrogatorio di B. del 1° giugno 2022, CAR pag. 7.400.016 e segg.).

Anche C. ha sostenuto di non essere stato a conoscenza della circolare FINMA e che la responsabilità del controllo della soglia fosse in capo ad H. e a A., i quali avrebbero dovuto effettuare dei controlli giornalieri. Egli teneva comunque sotto controllo i volumi tramite il programma Bloomberg i cui dati, a suo dire, sarebbero semmai sovrastimati. C. ha infine dichiarato che non avrebbe mai rischiato di superare la soglia per soli fr. 500.- di bonus (v. verbale d’interrogatorio di C. del 1° giugno 2022, CAR pag. 7.400.028 e segg.). 1.7.5 Tutti e tre gli appellanti hanno insistito nel ritenere di non aver mai voluto superare la soglia di fr. 5 miliardi e ribadito più volte di essersi affidati a Bloomberg, strumento molto utilizzato a livello mondiale nel settore finanziario, dal quale non risultava un superamento della soglia (v. verbali d’interrogatorio di A., B. e C. del 1° giugno 2022). Tali dichiarazioni sono apparse credibili alla Corte d’appello, che come la prima Corte non ha ravvisato alcun elemento oggettivo a comprova del fatto che gli imputati abbiano avuto l’intenzione, anche solo per dolo eventuale, di superare la soglia di fr. 5 miliardi. A mente di questa Corte, pure il fatto che il limite in questione sia stato superato solo di poco (v. sopra consid. 1.4.2) depone chiaramente contro l’ipotesi di dolo eventuale (v. sopra consid 1.7.2). 1.7.6 La Corte ha quindi esaminato se gli imputati abbiano agito con negligenza.

All’epoca dei fatti, non solo A. in qualità di amministratore unico (v. sopra consid. 1.5), ma anche B. e C. quali organi di fatto di D. (v. sopra consid. 1.6), erano responsabili dell’attività operativa della società. Pertanto, tutti e tre gli appellanti, quali organi della società, avevano dei doveri di diligenza ed erano responsabili del non superamento della soglia di fr. 5 miliardi.

- 25 - Ciò premesso, questa Corte ritiene che già il solo fatto che gli appellanti, pur essendo attivi da molti anni in ambito finanziario, non conoscessero la Circolare FINMA 2008/2 – che prevedeva l’applicazione del tasso di cambio valido al momento dell’operazione – costituisca una negligenza. A maggior ragione, ritenuto che la questione del calcolo dei volumi delle transazioni e del tasso di cambio applicabile era stata oggetto di discussione all’interno della società e considerata anche l’asserita complessità della fattispecie, non si giustifica che gli appellanti non si siano debitamente informati sulle regole vigenti in materia di commercio di valori mobiliari. Infatti, nel corso di una conversazione Skype del 22 dicembre 2011 tra C., K. e J., quest’ultimo ha sollevato dei dubbi in merito al calcolo dei volumi precisando che, in base a dei calcoli da lui effettuati, la soglia risultava essere superata (v. DFF pag. 30.2910 - 2913). In seguito, nel corso di una conversazione Skype del 28 dicembre 2011 tra C. e “D.”, B. ha espresso dei dubbi in merito al calcolo dei volumi chiedendo a C. se non andasse applicato il cambio di ogni giorno (v. DFF pag. 30.2914). Tali conversazioni, non solo dimostrano che la questione calcolo dei volumi delle transazioni e del tasso di cambio applicabile era stata oggetto di discussione all’interno della società, ma comprova anche il fatto che non solo A., ma pure B. e C. erano responsabili del non superamento della soglia. Le domande poste in merito al calcolo dei volumi dimostrano che gli appellanti avevano dei dubbi in merito al superamento della soglia. Tuttavia, nemmeno questi dubbi li hanno spinti ad agire con la necessaria diligenza. In ogni caso, come già osservato dalla prima Corte (v. consid. 8.5.2 della sentenza impugnata), le necessarie verifiche circa le norme applicabili andavano fatte per tempo, ovvero prima di iniziare la loro attività presso D. In virtù degli obblighi di diligenza che incombevano loro quali organi della società, tenendo conto delle loro conoscenze e capacità, gli appellanti avrebbero dovuto verificare approfonditamente quali fossero le regole vigenti in materia di commercio di valori mobiliari. Accertamenti, questi, che avrebbero dovuto comprendere non solo il tasso di cambio applicabile, ma anche la possibile inclusione dell’attività di B. nel calcolo del volume delle transazioni. Avendo omesso tali accertamenti, essi hanno senza dubbio agito con negligenza. 1.7.7 Per gli stessi motivi sopra esposti, gli appellanti non possono nemmeno avvalersi di un inevitabile errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 CP. 1.8 Errore sull’illiceità (art. 21 CP) 1.8.1 Questa Corte si è anche chinata sulla questione a sapere se gli imputati fossero incorsi in un errore sull’illiceità ai sensi dell’art. 21 CP. Essi sostengono infatti di non essere stati a conoscenza, all’epoca dei fatti, della Circolare FINMA 2008/2

– secondo cui le transazioni in valuta estera dovevano essere convertite al

- 26 - cambio valido al momento dell’operazione – e dell’inclusione dell’attività di B. nel calcolo del volume delle transazioni. Gli appellanti si sono anche avvalsi della non chiarezza di tale circolare e della complessità della fattispecie, sostenendo di essersi rivolti a dei professionisti per accertarsi di agire in maniera corretta. B. e C. hanno inoltre fatto riferimento alle sentenze SK.2014.36 del 3 marzo 2015 e SK.2017.67 del 12 giugno 2018, nelle quali la Corte penale avrebbe ritenuto corretta l’applicazione del tasso di cambio medio. 1.8.2 Giusta l’art. 21 CP, si trova in stato di errore sull’illiceità chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente; in tale evenienza, l’autore non agisce in modo colpevole. Se l’errore era evitabile, il giudice attenua la pena. A differenza dell’errore sui fatti, l’errore sull’illiceità concerne la situazione nella quale l’autore ha agito avendo conoscenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione, ma essendo convinto di agire in modo lecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1 e 3.2.2; 115 IV 162 consid. 3; sentenze del TF 6S.390/2000 del 5 settembre 2000 consid. 2; 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008 consid. 4.5). L’autore in tal caso agisce in maniera intenzionale e in piena conoscenza di causa, ma considerando a torto il suo comportamento come lecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1).

Il diritto svizzero parte dal presupposto che occorre avere coscienza dell’illiceità di un atto affinché lo stesso sia punibile (DTF 129 IV 238 consid. 3.2.1). L’autore deve tuttavia attivarsi per conoscere la legge. Inoltre, nel caso di settori tecnici o sottoposti ad autorizzazione, l’autore è tenuto ad informarsi presso la competente autorità (sentenza del TF 6B_1035/2009 del 26 agosto 2010 consid. 2.2.3; sentenza del TPF SK.2017.11 del 17 ottobre 2017 consid. 4.9.1). La sua ignoranza gli permette di discolparsi unicamente in casi eccezionali (DTF 129 IV 238 consid. 3.1). L’errore sull’illiceità deve pertanto essere ammesso in maniera restrittiva (THALMANN, Commentaire romand, 2009, n. 9 ad art. 21 CP). Lo stesso non viene riconosciuto allorquando l’autore dubitava, o avrebbe dovuto dubitare dell’illiceità del suo comportamento (sentenza del TPF SK.2017.11 del 17 ottobre 2017 consid. 4.9.1). 1.8.3 Nel caso concreto, nessuno degli appellanti ha prodotto agli atti un parere di esperti attestante la correttezza del loro agire. Non risulta quindi comprovato che essi abbiano ricevuto delle garanzie in merito. Questa Corte non ritiene inoltre credibile che gli appellanti abbiano chiesto il parere di esperti nel settore e che in questo modo non siano venuti a conoscenza della circolare FINMA applicabile alla fattispecie.

Come già osservato dalla prima Corte (v. consid. 8.5.7 e 8.5.8 della sentenza impugnata), dal momento che gli appellanti sostengono di essere stati ignari

- 27 - dell’esistenza della circolare FINMA in questione, essi non possono prevalersi della presunta poco chiarezza della stessa.

Non si può nemmeno riconoscere agli appellanti un errore sull’illiceità sulla base di decisioni che all’epoca dei fatti non erano ancora state emanate.

Gli appellanti, malgrado la loro lunga esperienza nel settore finanziario, non si sono attivati a sufficienza e con la dovuta diligenza per conoscere le regole vigenti in materia di commercio di valori mobiliari. Essi hanno omesso di effettuare le dovute verifiche persino quando sono sorti dei dubbi in merito alla correttezza del calcolo del volume delle transazioni (v. anche sopra consid. 1.7.6). A maggior ragione, ritenuto che gli appellanti consideravano la fattispecie complessa, la prudenza doveva essere d’obbligo ed essi non potevano ritenersi convinti di agire in modo lecito.

Pertanto, considerato inoltre che l’errore sull’illiceità deve essere ammesso in maniera restrittiva e che non può essere riconosciuto quando l’autore dubitava (o avrebbe dovuto dubitare) dell’illiceità del suo comportamento (v. sopra consid. 1.8.2), le condizioni per riconoscere agli appellanti un errore sull’illiceità non sono manifestamente date. 1.8.4 Viste tutte le considerazioni che precedono, A., B. e C. sono riconosciuti autori colpevoli del reato di cui all’art. 44 cpv. 2 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM.

- 28 - 2. Comunicazione di informazioni false del 20 luglio 2012 (art. 45 LFINMA) 2.1 Decisioni penali del DFF e sentenza di prima istanza

Con decisioni penali del 20 dicembre 2019 il DFF ha riconosciuto A., B. e C. autori colpevoli di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA, infrazione commessa il 20 luglio 2012 (v. sopra, A.9).

Con sentenza SK.2020.2 del 13 ottobre 2021 la Corte penale del TPF ha invece prosciolto A., B. e C. da questo reato. Il primo giudice ha infatti ritenuto che non vi fosse la prova certa dell’intenzione di voler modificare la contabilità per far apparire i volumi sotto la soglia di fr. 5 miliardi (v. consid. 8.6.3 della sentenza impugnata). 2.2 Posizione degli appellanti

B. sostiene che non vi è alcuna prova del fatto che egli ha in qualche modo partecipato alla redazione della comunicazione ritenuta falsa dal DFF (v. arringa della difesa di B., CAR pag. 7.300.108 e seg.). Anche C. afferma di non essere stato coinvolto nell’allestimento della contabilità del 2011 e di non aver nemmeno saputo della prima e diversa versione inviata alla società di revisione (v. arringa della difesa di C., CAR pag. 7.300.141 e seg.). Tutti e tre gli appellanti hanno contestato l’adempimento del reato sotto il profilo soggettivo, sostenendo di non aver avuto alcuna intenzione di fornire all’ufficio di revisione delle informazioni false. In sede dibattimentale d’appello, essi hanno sostanzialmente confermato tale tesi, precisando che la loro intenzione era solo quella di fare in modo che la contabilità corrispondesse ai dati di Bloomberg. Questo sarebbe stato possibile, come spiegato da C., individuando dapprima il tasso di cambio applicato da Bloomberg e procedendo “a ritroso”. Sia B. che C., hanno inoltre ribadito di non essere stati a conoscenza della prima versione che segnalava il superamento della soglia (v. verbale d’interrogatorio di A., CAR pag. 7.400.009 - 011; verbale d’interrogatorio di B., CAR pag. 7.400.021 e seg.; verbale d’interrogatorio di C., CAR pag. 7.400.035 - 037). 2.3 Posizione del DFF

Il DFF sostiene invece che la versione definitiva del bilancio e del conto economico 2011 trasmessa all’ufficio di revisione, sia stata oggetto di vari tentativi di ricalcolo e aggiustamenti tesi a fare risultare un volume delle transazioni inferiore a fr. 5 miliardi. Secondo il DFF, gli appellanti avrebbero fornito un contributo determinante per l’inoltro di tale versione (v. requisitoria del DFF, CAR pag. 7.300.034 e seg.).

- 29 - 2.4 Elementi costitutivi oggettivi dell’infrazione 2.4.1 Giusta l’art. 45 LFINMA (in vigore fino al 31 dicembre 2019), chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false alla FINMA, a una società di audit, a un organismo di autodisciplina o a una persona incaricata, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250'000.-- franchi (cpv. 2).

Scopo dell’art. 45 LFINMA è quello di evitare che la FINMA venga ostacolata nello svolgimento della propria attività di vigilanza e si comprometta in tal modo il buon funzionamento del mercato finanziario. Tuttavia il principale bene giuridico protetto dalla norma non è il buon funzionamento del mercato finanziario (svizzero), bensì lo svolgimento dell’attività di vigilanza senza turbativa. L’infrazione di cui all’art. 45 LFINMA è un delitto di messa in pericolo astratta (SCHWOB/WOHLERS, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 45 LFINMA), non richiede infatti che si sia verificata una concreta turbativa del funzionamento dei mercati. Ciò significa che un’informazione falsa è punibile in quanto tale, indipendentemente dal livello di conoscenza dell’autorità. Dal profilo oggettivo, il reato presuppone che vengano fornite informazioni false. Un’informazione è considerata falsa allorquando la stessa non corrisponde alla verità, oppure quando i dati forniti, pur non essendo inveritieri, sono incompleti o rappresentati in maniera che diano un’impressione distorta della realtà (SCHWOB/WOHLERS, op. cit. n. 5 ad art. 45 LFINMA). Conformemente al principio di completezza, le parti sottoposte ad assoggettamento devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari per svolgere i propri compiti. Una volta che sono state fornite informazioni false, le stesse non diventano obsolete se vengono corrette successivamente. L’informazione è considerata come comunicata allorquando il destinatario della stessa ne ha preso conoscenza; tuttavia la soglia del tentativo viene superata quando il soggetto tenuto a fornire le informazioni, le fa uscire dalla sua sfera di influenza, ad esempio mediante invio nel caso di dichiarazioni scritte. Se l’informazione è data verbalmente, la realizzazione del reato coincide con la presa di conoscenza del destinatario della comunicazione orale (SCHWOB/WOHLERS, op. cit. n. 6 ad art. 45 LFINMA). Da ciò si deduce che la comunicazione di informazioni ex art. 45 LFINMA non soggiace ad alcuna forma particolare. 2.4.2 Nel caso concreto, la prima versione della contabilità di D. (bilancio e conto economico da programma contabile al 31 dicembre 2011), presentata brevi manu in data 23 maggio 2012 da H. SA all’ufficio di revisione, indicava un volume di transazioni di euro 4'303'400'227.41, pari a fr. 5'249'115'461.62. In data 20 luglio 2012 H. SA ha trasmesso all’ufficio di revisione la versione definitiva del bilancio

- 30 - e del conto economico 2011, che presentava un volume di transazioni per complessivi fr. 4'995'870'999.66. Tale versione definitiva, a differenza delle versioni precedenti, non presentava il controvalore in euro (v. DFF pag. 30.2902 e seg.; 33.6 e segg.; 33.38 e segg.).

Come esposto in precedenza, tutti e tre gli appellanti hanno spiegato che la contabilità del 2011 era stata oggetto di ricalcoli volti a fare corrispondere il volume delle transazioni a quello risultante dal sistema Bloomberg (v. sopra consid. 2.2), il che risulta comprovato anche dallo scambio di e-mail del 21 giugno

- 19 luglio 2012 tra gli appellanti, N., K., J. e QQ. (responsabile informatico della società) (v. DFF pag. 30.2858 - 2862). Per quanto ciò sia vero, resta il fatto che dalla versione definitiva della contabilità presentata all’ufficio di revisione risulta

– contrariamente al vero (v. sopra consid. 1.4.2) – che la soglia di fr. 5 miliardi non era stata superata. Non si ravvisano inoltre motivi oggettivi per non indicare, come nelle precedenti versioni, il controvalore in euro. Per questo motivo, anche questa Corte non può che considerare tale comunicazione – dal profilo oggettivo

– una falsa informazione ai sensi dell’art. 45 LFINMA. 2.5 Aspetto soggettivo del reato 2.5.1 Dal profilo soggettivo, l’art. 45 LFINMA è un reato intenzionale, il dolo eventuale è sufficiente. L’intenzione deve portare sulla consapevolezza che delle informazioni false sono fornite a uno dei destinatari indicati nella norma (SCHWOB/WOHLERS, op. cit., n. 11 ad art. 45 LFINMA). La negligenza è prevista al capoverso 2 dell’art. 45 LFINMA. 2.5.2 Nel caso concreto, ritenuto che gli appellanti erano convinti che i dati di Bloomberg fossero corretti (v. sopra consid. 1.7.5), anche questa Corte è giunta al convincimento che, in assenza di prove del contrario, il loro intento era quello di fare combaciare la contabilità ai dati di Bloomberg e non quello di fornire all’ufficio di revisione delle informazioni false.

Per questo motivo, la Corte d’appello ritiene che il reato in questione non sia adempiuto dal profilo soggettivo. 2.5.3 Visto tutto quanto precede, A., B. e C. devono essere prosciolti dal reato di comunicazione di informazioni false (art. 45 LFINMA) con riferimento alla comunicazione del 20 luglio 2012.

- 31 - 3. Commisurazione della pena 3.1 Per quanto attiene alla commisurazione della pena, questa Corte condivide pienamente la conclusione della Corte penale, secondo cui alla presente fattispecie deve essere applicato il diritto previgente. Viene pertanto qui richiamato, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, il consid. 10.7 della sentenza impugnata. 3.2 Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. Il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento. Il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza del TF 6B_207/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4.2). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (cfr. DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6). 3.3 Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo

- 32 - o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del TF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; sentenza del TF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). 3.4 Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collaborazione all’inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1; sentenze del TF 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.16B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; sentenze del TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere

- 33 - proporzionata alla colpa (sentenze del TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti). 3.5 Giusta l’art. 48 lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto una buona condotta. Questa circostanza attenuante è in ogni caso data se sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell’azione penale (DTF 132 IV 1 consid. 6.2). Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata (art. 48a cpv. 1 CP) e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 2 CP). 3.6 Secondo l’art. 9 DPA, l’art. 68 vCP (ora art. 49 CP) sul concorso di reati o di disposizioni penali non si applica alle multe e alle pene da commutazione. 3.7 Nel caso concreto, A., B. e C. sono stati riconosciuti autori colpevoli di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 2 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM. Reato, questo, punito con una multa sino a fr. 250'000.--. 3.8 Per quanto concerne le circostanze oggettive dell’infrazione, questa Corte rileva anzitutto che l’attività illecita è durata più di un anno (dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012). Tuttavia, la soglia di fr. 5 miliardi è stata superata in maniera esigua, sia nel 2011 che nel 2012. Dal profilo soggettivo, vi è da considerare che gli appellanti hanno omesso di svolgere le dovute verifiche per evitare il superamento del limite in questione, e questo malgrado la loro lunga esperienza nel settore finanziario e i dubbi che erano stati sollevati in merito al calcolo dei volumi delle transazioni (v. sopra consid. 1.7.6).

Tenuto conto delle predette circostanze, anche la Corte d’appello, così come la Corte penale, considera la colpa di A., B. e C. come ancora di lieve entità, ritenendo adeguata per ciascuno di loro una pena pecuniaria di base di fr. 12'000.--. 3.19 Per quanto attiene alle circostanze personali legate agli autori, si rileva quanto segue.

A., nel corso dei dibattimenti d’appello, ha dichiarato di essere attualmente senza attività lucrativa e di non essere più iscritto all’Albo dei fiduciari del Canton Ticino. Egli ha inoltre riferito di possedere ancora un immobile a ZZ. che sarebbe ipotecato e in parte di proprietà della moglie. In merito alle sue spese mensili, egli

- 34 - ha dichiarato di vivere dai genitori e di dover pagare solo quelle usuali (cassa malati, assicurazioni, ecc.). Per il resto, la sua situazione sarebbe rimasta immutata rispetto a quanto accertato dal giudice di prima istanza (v. verbale d’interrogatorio di A. del 1° giugno 2022, CAR pag. 7.400.002 - 004). Dall’estratto del registro delle esecuzioni figurano, a suo carico, esecuzioni per un importo complessivo di fr. 4'186'483.80 (v. CAR pag. 6.400.030 - 032). Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero risulta una condanna del 16 giugno 2014 per infrazione grave alla Legge federale sulla circolazione stradale. Tale condanna concerne fatti avvenuti in data 9 marzo 2014 e quindi posteriori a quelli per i quali viene qui condannato e non costituisce pertanto un precedente penale (v. CAR pag. 6.400.016).

B., nel formulario sulla situazione personale e patrimoniale del 25 aprile 2022 ha indicato quale professione “imprenditore agricolo professionale” presso “TTT., Milano, non ancora operativa”. In sede dibattimentale d’appello, egli ha spiegato di avere conseguito un attestato di investitore agricolo professionale e costituito da poco una società agricola. Il suo progetto sarebbe quello di acquistare un agriturismo per svolgere quest’attività. Ha comunque precisato di essere attualmente privo di redditi, ad eccezione di un’entrata di mensili fr. 800.-- che egli percepisce quale canone di locazione per un piccolo ufficio a Milano. La moglie, di professione giornalista, percepisce invece un reddito mensile netto di fr. 3'540.--. B. ha inoltre indicato di possedere una sostanza complessiva di fr. 2'952'358, di cui fr. 2'012'117 provenienti da Banca HH. in liquidazione. Per il resto, la sua situazione sarebbe rimasta invariata rispetto a quanto accertato dalla Corte penale (v. formulario sulla situazione personale e patrimoniale del 25 aprile 2022, CAR pag. 6.302.009 - 011; verbale d’interrogatorio di B. del 1° giugno 2012, CAR pag. 7.400.013 - 015). Dall’estratto del registro delle esecuzioni figurano, a suo carico, esecuzioni per un importo complessivo di fr. 18'693.-- (CAR pag. 6.400.028 - 029). Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero e italiano non risultano precedenti penali a suo carico (v. CAR pag. 6.400.017; 020 - 22).

C. ha dichiarato di essere tuttora disoccupato e di vivere con i risparmi che gli sono pervenuti alla fine del procedimento penale concernente Banca HH. Quale salario mensile netto della convivente, egli ha indicato un importo di fr. 2'000.--. Egli ha inoltre dichiarato di possedere una sostanza di fr. 2'600'000.--, precisando di non aver inserito l’importo di fr. 250'000.-- per il presente processo. Per il resto, la situazione patrimoniale da lui esposta non differisce da quella accertata in prima istanza (v. formulario sulla situazione personale e patrimoniale del 12 maggio 2022, CAR pag. 3.105.002 - 004; verbale d’interrogatorio di C. del 1° giugno 2022, CAR pag. 7.400.026 e seg.). Dall’estratto del registro delle esecuzioni non figurano, a carico di C., esecuzioni o attestati di carenza beni (v.

- 35 - CAR pag. 6.400.027). Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero e italiano non risultano precedenti penali a suo carico (v. CAR pag. 6.400.018; 024 - 26). 3.10 L’atteggiamento processuale assunto dagli appellanti, pur indicando una certa tendenza a non assumersi la responsabilità del proprio agire, deve essere considerato in maniera neutra nell’ambito della commisurazione della pena.

Nel complesso, le circostanze legate alla persona di A., B. e C. non impongono nel caso concreto adeguamenti della pena. Tuttavia, considerato il lungo tempo trascorso dai fatti – occorsi fra il 21 novembre 2011 e il 31 dicembre 2012, vale a dire più di 10 anni or sono, durata che addirittura eccede quella del termine di prescrizione dell’azione penale di sette anni – e la buona condotta tenuta dagli imputati da allora, la pena deve essere attenuata in modo considerevole giusta l’art. 48 lett. e CP. Nulla muta la condanna per infrazione aggravata alla Legge federale sulla circolazione stradale del 2014 nei confronti di A., che come già rilevato dalla Corte penale, concerne una tipologia di reato diversa da quella in oggetto e si riferisce a un episodio isolato. 3.11 Infine, questa Corte rileva che tutti e tre gli appellanti dispongono di una cospicua sostanza che gli permette senza dubbio di fare fronte al pagamento di una multa. 3.12 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, anche la Corte d’appello considera adeguata una multa di fr. 4'500.-- per ciascuno degli appellanti. In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore, viene ordinata una pena detentiva sostitutiva di 3 mesi (art. 10 cpv. 3 e 91 cpv. 1 DPA). 4. Spese procedurali 4.1 Quadro normativo

Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 CPP). Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore (art. 428 cpv. 3 CPP).

Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento il calcolo delle spese procedurali, gli emolumenti, le spese ripetibili, le indennità per la difesa d’ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni (art. 73 cpv. 1 LOAP). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e

- 36 - dell’onere della cancelleria (art. 73 cpv. 2 LOAP, cfr. art. 5 Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF, RS 173.713.162]). Gli emolumenti variano da un minimo di fr. 200.-- fino a un massimo di fr. 100'000.-- per ognuna delle seguenti procedure: procedura preliminare, procedura di primo grado, procedura di ricorso (art. 73 cpv. 3 LOAP; cfr. art. 6-7bis RSPPF).

Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest’ultima (art. 9 cpv. 1 RSPPF). 4.2 Spese d’istruzione e spese procedurali di prima istanza 4.2.1 Con sentenza SK.2020.2 del 13 ottobre 2021 la Corte penale del TPF ha posto a carico degli imputati, tenuto conto del loro parziale proscioglimento, le seguenti spese procedurali (v. sentenza impugnata, consid. 11.8):

- fr. 2'152.--, pari al 40% del totale di fr. 5'380.-- (fr. 3'380.-- quali emolumenti del DFF e fr. 2'000.-- per il procedimento di prima istanza), a carico di A.;

- fr. 2'164.--, pari al 40% del totale di fr. 5'410.-- (fr. 3'410.-- quali emolumenti del DFF e fr. 2'000.-- per il procedimento di prima istanza), a carico di B.;

- fr. 2'430.--, pari al 45% del totale di fr. 5'400.-- (fr. 3'400.-- quali emolumenti del DFF e 2'000.-- per la procedura di prima istanza), a carico di C.. 4.2.2 Siccome questa Corte ha confermato la colpevolezza degli appellanti per il reato ritenuto in prima istanza, anche la decisione sulle spese procedurali stabilita dal primo giudice deve essere confermata (cfr. art. 428 cpv. 3 CPP). Non può essere mosso alcun rilievo neppure alla decisione del primo di giudice di compensare le spese procedurali con le pretese d’indennizzo in applicazione dell’art. 442 cpv. 4 CPP, che viene dunque confermata.

- 37 - 4.2.3 Per quanto concerne l’emolumento aggiuntivo chiesto dal DFF (v. dichiarazione d’appello incidentale, CAR pag. 2.100.015 e seg.; v. anche conteggio delle spese sostenute dall’accusa del 1° giugno 2022, CAR pag. 7.300.027), il medesimo non può essere riconosciuto. Anche secondo questa Corte, infatti, le spese per la rappresentazione dell’accusa sono già incluse negli emolumenti fissati dal DFF nelle decisioni penali del 20 dicembre 2019 (v. consid. 11.4 della sentenza impugnata), apparendo gli stessi adeguati al caso concreto quali emolumenti di istruttoria complessivi. 4.3 Spese della procedura d’appello

Per quanto concerne le spese della presente procedura d’appello, richiamata la summenzionata normativa (v. sopra, consid. 4.1), questa Corte ritiene adeguato un emolumento complessivo (tassa di giustizia e altri disborsi) di fr. 3'600.--.

Considerata la parziale soccombenza del DFF, questa Corte ritiene adeguato di porre 2/3 delle spese procedurali a carico dei tre appellanti e 1/3 a carico del DFF. Ne segue che le spese della presente procedura d’appello di fr. 3'600.-- sono poste a carico di A., B. e C. in ragione di fr. 800.-- ciascuno. Le restanti spese della procedura d’appello sono a carico della Confederazione. 5. Ripetibili 5.1 Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Le disposizioni previste per la difesa d’ufficio si applicano pure al calcolo dell’indennità degli imputati assolti totalmente o parzialmente, alla difesa privata, nonché all’accusatore privato che ha vinto una causa, del tutto o in parte, oppure a terzi ai sensi dell’articolo 434 CPP (art. 10 RSPPF). Le spese di patrocinio comprendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche (art. 11 cpv. 1 RSPPF). L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.-- (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi nei limiti degli importi massimi previsti dalla legge (cfr. art. 13 RSPPF). L’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Nei casi di difficoltà ordinaria (in assenza di circostanze straordinarie), l’indennità oraria degli avvocati ammonta, secondo la prassi costante della Corte penale e della Corte d'appello del TPF, a fr. 230.-- per la

- 38 - causa, nonché a fr. 200.-- all’ora per le trasferte e i tempi d’attesa (v. decisioni del TPF BB.2019.45 del 18.09.2019 consid. 3.1 e SK.2018.47 del 26.04.2019 consid. 6.1, entrambe con riferimenti; cfr. anche DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2). 5.2 Sempre in considerazione della parziale soccombenza del DFF, il tribunale di prima istanza ha accolto le pretese degli appellanti a titolo di indennizzo nella misura seguente (v. sentenza impugnata consid. 12.3 - 12.5):

- la pretesa a titolo di indennizzo di A. limitatamente a fr. 9'756.--;

- la pretesa a titolo di indennizzo di B. limitatamente a fr. 10'642.--;

- la pretesa a titolo di indennizzo di C. limitatamente a fr. 12'246.--.

Tale decisione appare a questa Corte senz’altro giustificata. Pertanto, anche su questo punto, la sentenza di primo grado deve essere confermata. 5.3 Nell’ambito della presente procedura d’appello, i patrocinatori degli appellanti hanno chiesto le seguenti indennità per spese legali:

- fr. 8'128.95 (tale somma si compone di un dispendio orario di 18 ore e 55 minuti alla tariffa oraria di fr. 380.--, spese per fr. 359.42 e IVA al 7.7%; v. nota professionale dell’avv. Stauffer, CAR pag. 7.300.028 - 030)

- fr. 13'135.95 (tale somma si compone di un dispendio orario di 28.75 ore alla tariffa oraria di fr. 400.--, spese per fr. 580.80, trasferte per fr. 116.-- e IVA al 7.7%; v. nota professionale dell’avv. Pagliuca, CAR pag. 7.300.015 e seg.)

- fr. 12'477.50 quale dispendio orario di 54.15 ore per la fase predibattimentale alla tariffa oraria di fr. 230.-), fr. 35.- quali spese per la fase predibattimentale, fr. 400.- per le trasferte, fr. 100.- quali spese per la fase dibattimentale e un importo lasciato aperto quale onorario per la fase dibattimentale (v. nota professionale dell’avv. Della Casa, CAR pag. 7.300.025 e seg.) Per quanto concerne anzitutto la nota professionale dell’avv. Stauffer (difensore di fiducia di A.), questa Corte ritiene che le prestazioni fatturate a titolo di onorari e spese siano state correttamente documentate e giustificate. Tuttavia, in casi come il presente che non si contraddistinguono per una complessità particolare, deve essere applicata la tariffa oraria di fr. 230.-- come da prassi. La retribuzione per le prestazioni fatturate dall’avv. Pagliuca a titolo di onorari deve perciò essere quantificata in fr. 4'350.83. Considerato anche il totale delle spese di fr. 387.09,

- 39 - a titolo d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP vengono pertanto riconosciuti complessivi fr. 5'102.74 (IVA inclusa). Quanto alla nota professionale presentata dall’avv. Pagliuca (difensore di fiducia di B.), la Corte d’appello ritiene che le prestazioni fatturate siano state correttamente documentate e giustificate, ad eccezione delle ore indicate per i dibattimenti (trasferte comprese). A mente di questa Corte, occorre infatti aumentare la durata del dibattimento del 1° giugno 2022 da 6.50 a 8 ore. Non vanno invece conteggiate le ore previste per il secondo giorno di dibattimento. Inoltre, anche in questo caso la Corte d’appello ritiene corretto applicare la tariffa oraria di fr. 230.--. Considerate quindi le spese indicate nella nota d’onorario, ad eccezione di quella relativa alle trasferte che è stata ridotta della metà, il totale delle spese riconosciute a titolo d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP è di fr. 6'323.3 (IVA inclusa). Per quanto concerne infine la nota d’onorario dell’avv. Della Casa (difensore di fiducia di C.), questa Corte ritiene che le ore fatte valere per lo studio degli atti d’appello e per la preparazione dell’arringa siano eccessive, motivo per cui viene operata una riduzione complessiva di dieci ore per un totale di 44.15 ore riconosciute per la fase predibattimentale. In merito agli onorari indicati per i dibattimenti del 1° giugno 2022, vengono riconosciute 8 ore complessive. Non sono stati invece conteggiati onorari e spese per il secondo giorno di dibattimenti. A titolo d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, viene quindi riconosciuto un importo complessivo di fr. 13'257.30 (IVA inclusa). Considerata anche la parziale soccombenza del DFF, questa Corte riconosce gli onorari nella misura di 1/3 ciascuno. Pertanto, a A. vengono riconosciute spese per ripetibili per un ammontare complessivo di fr. 1'700.90 (IVA inclusa), a B. per un ammontare complessivo di fr. 2'107.80 (IVA inclusa) e a C. per un ammontare complessivo di fr. 4'419.10 (IVA inclusa), sempre a carico della Confederazione. 6. Risarcimento equivalente 6.1 Con sentenza SK.2020.2 del 13 ottobre 2021 la Corte penale del TPF ha condannato B. e C. al pagamento di un risarcimento equivalente alla Confederazione di fr. 263'068.--, rispettivamente di fr. 254'492.--. 6.2 Sia B. che C. si oppongono a tale condanna, chiedendo il dissequestro in loro favore degli averi posti sotto sequestro a garanzia dell’esecuzione del risarcimento equivalente (v. dichiarazione d’appello di B. del 25 ottobre 2021, CAR pag. 1.100.007; dichiarazione d’appello di C. del 25 ottobre 2021, CAR pag. 1.100.120).

- 40 -

B. chiede che non gli venga comminata alcuna condanna al pagamento di un risarcimento equivalente, ritenuto che nel caso concreto sarebbe stato possibile confiscare il denaro depositato sui conti della società. In ogni caso, a suo dire, sarebbe da considerare quale provento dell’attività illecita unicamente quanto maturato quale bonus a seguito del superamento della soglia (v. arringa della difesa di B., CAR pag. 7.300.110 e segg.). Tesi, quest’ultima, avanzata anche da C., la cui argomentazione si basa principalmente sulla sentenza del TF 6B_130/2017 (recte: 6B_1304/2017) del 25 giugno 2018 (v. arringa della difesa di C., CAR pag. 7.300.142 e segg.). 6.3 Secondo questa Corte, le critiche mosse da B. e C. riguardo al risarcimento equivalente non reggono.

In primo luogo, come già illustrato dalla Corte penale (v. consid. 13.1 della sentenza impugnata), il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). La confisca presuppone un comportamento che adempia i presupposti oggettivi e soggettivi di un reato e che sia illecito. Deve inoltre esistere un nesso causale tale che l’ottenimento di valori patrimoniali appaia come la conseguenza diretta e immediata dell’infrazione commessa. Costituiscono dei valori patrimoniali confiscabili tutti i vantaggi economici illeciti ottenuti mediante la commissione del reato, che possono essere determinati contabilmente e che prendano la forma di un aumento dell’attivo, una diminuzione del passivo, una non diminuzione dell’attivo o un non aumento del passivo (v. sentenza del TF 1B_554/2017 del 19 aprile 2018 consid. 2.2 con riferimenti). Confiscabili nel caso concreto sarebbero quindi unicamente i vantaggi economici ottenuti da B. e C. mediante la commissione del reato e non il capitale della società. Tuttavia, considerato che tali valori patrimoniali non sono più reperibili, si giustifica di ordinare in favore dello Stato un risarcimento equivalente ai sensi dell’art. 71 cpv. 1 CP.

In secondo luogo, a mente di questa Corte, la sentenza del TF citata da C. avvalora il ragionamento seguito dalla prima istanza che ha ritenuto confiscabili tutti i guadagni conseguiti da C. e B. nel periodo tra il 21 novembre 2011 e il 31 dicembre 2011 (v. consid. 13.4 e 13.5 della sentenza impugnata). Nella sentenza 6B_1304/2017 del 25 giugno 2018 il TF ha avuto modo di precisare che il nesso di causalità nei reati dovuti a mancata autorizzazione vi è unicamente quando i requisiti per la concessione della licenza non sarebbero adempiuti, in modo che l'unico comportamento alternativo lecito sarebbe quello di astenersi completamente dallo svolgere l'attività soggetta all’obbligo di autorizzazione (v. consid. 5.4 con riferimenti). Nel caso concreto, questa Corte

- 41 - rileva anzitutto che la FINMA, nella sua decisione del 24 gennaio 2014 emanata nei confronti di D. e cresciuta in giudicato (v. sopra A.2), ha accertato che la società non presentava i requisiti per ottenere l’autorizzazione. A far tempo dal 21 novembre 2011, superata la soglia di fr. 5 miliardi, sia B. che C. non avrebbero più potuto svolgere la loro attività presso la società in maniera lecita. Pertanto, a mente della Corte d’appello, da quella data in poi l’unico comportamento alternativo lecito degli appellanti sarebbe stato quello di astenersi completamente dallo svolgere l’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione. Anche questa Corte ritiene quindi che il nesso di causalità tra i guadagni percepiti da B. e C. dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012 e l’infrazione da loro commessa sia dato. 6.4 Per quanto concerne l’ammontare dei guadagni conseguiti da B. e C. nel periodo indicato, questa Corte condivide pienamente i calcoli effettuati dalla Corte penale. Vengono pertanto qui richiamati, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, i consid. 13.7 e 13.8 della sentenza impugnata.

In base a tali calcoli, il guadagno di B. soggetto a confisca ammonta a fr. 263'068.--, mentre quello di C. ammonta a fr. 254'492.-. 6.5 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, viene ordinato in favore dello Stato un risarcimento equivalente ai sensi dell’art. 71 cpv. 1 CP di fr. 263'068.-- a carico di B. e di fr. 254'492.-- a carico di C. Ritenuto che entrambi gli imputati dispongono di una cospicua sostanza (v. sopra consid. 3.19), non entra in considerazione l’applicazione dell’art. 71 cpv. 2 CP. 6.6 Visto quanto precede, si giustifica di mantenere il sequestro degli averi sequestrati dal DFF agli imputati, fino a concorrenza di fr. 260'004.-- (B.) e di euro 228'120.-- (C.) in virtù dell’art. 46 cpv. 1 DPA, nonché dei combinati art. 2 DPA e 71 cpv. 3 CP.

- 42 - La Corte d’appello pronuncia: I. Accertamento della crescita in giudicato della sentenza di prima istanza La sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.2 del 13 ottobre 2021 è cresciuta in giudicato in relazione ai punti I 1.1 e II 1.1 del dispositivo con riferimento al reato di comunicazione di false informazioni (art. 45 cpv. 1 LFINMA) del 19 febbraio 2013 di cui alle decisioni penali del 20 dicembre 2019 emanate dal DFF (punto 2c del dispositivo per quanto riguarda A. e punto 1b del dispositivo per quanto riguarda B.). II. Nuova sentenza 1. A. 1.1 A. è prosciolto dal reato di comunicazione di informazioni false (art. 45 LFINMA) con riferimento all’infrazione del 20 luglio 2012 di cui al punto 2b del dispositivo della decisione penale del 20 dicembre 2019 emanata dal DFF. 1.2 A. è riconosciuto autore colpevole di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 cpv. 2 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM) con riferimento al punto 2a del dispositivo della decisione penale del 20 dicembre 2019 emanata dal DFF. 1.3 A. è condannato al pagamento di una multa di fr. 4'500.--. In caso di mancato pagamento della multa, viene ordinata una pena detentiva sostitutiva di 3 mesi. 1.4 Le spese procedurali pari a fr. 5'380.--, composte da fr. 3'380.-- quali emolumenti del DFF e da fr. 2'000.-- per la procedura giudiziaria dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale, sono poste a carico di A., nella misura di fr. 2'152.--. A copertura delle spese procedurali viene ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo di cui al punto II. 1.5 del presente dispositivo (art. 442 cpv. 4 CPP). 1.5 La pretesa a titolo di indennizzo di A. è accolta limitatamente a fr. 9'756.-- (art. 99 DPA).

- 43 - 2. B. 2.1 B. è prosciolto dal reato di comunicazione di informazioni false (art. 45 LFINMA) con riferimento all’infrazione del 20 luglio 2012 di cui al punto 1b del dispositivo della decisione penale del 20 dicembre 2019 emanata dal DFF. 2.2 B. è riconosciuto autore colpevole di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 cpv. 2 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM) con riferimento al punto 1a del dispositivo della decisione penale del 20 dicembre 2019 emanata dal DFF. 2.3 B. è condannato al pagamento di una multa di fr. 4'500.--. In caso di mancato pagamento della multa, viene ordinata una pena detentiva sostitutiva di 3 mesi. 2.4 B. è condannato al pagamento di un risarcimento equivalente alla Confederazione di fr. 263'068.--. 2.5 È mantenuto il sequestro degli averi presenti sulla relazione n. 1 intestata a B. presso Banca E., Lugano, fino a concorrenza dell’importo di fr. 260'004.--, a garanzia dell’esecuzione del risarcimento equivalente (art. 71 cpv. 3 CP). 2.6 Le spese procedurali pari a fr. 5'410.--, composte da fr. 3'410.-- quali emolumenti del DFF e da fr. 2'000.-- per la procedura giudiziaria dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale, sono poste a carico di B., nella misura di fr. 2'164.--. A copertura delle spese procedurali viene ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo di cui al punto II. 2.7 del presente dispositivo (art. 442 cpv. 4 CPP). 2.7 La pretesa a titolo di indennizzo di B. è accolta limitatamente a fr. 10'642.-- (art. 99 DPA). 3. C. 3.1 C. è prosciolto dal reato di comunicazione di informazioni false (art. 45 LFINMA) con riferimento all’infrazione del 20 luglio 2012 di cui al punto 1b del dispositivo della decisione penale del 20 dicembre 2019 emanata dal DFF. 3.2 C. è riconosciuto autore colpevole di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 cpv. 2 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM) con riferimento al punto 1a del dispositivo della decisione penale del 20 dicembre 2019 emanata dal DFF.

- 44 - 3.3 C. è condannato al pagamento di una multa di fr. 4'500.--. In caso di mancato pagamento della multa, viene ordinata una pena detentiva sostitutiva di 3 mesi. 3.4 C. è condannato al pagamento di un risarcimento equivalente alla Confederazione di fr. 254'492.--. 3.5 È mantenuto il sequestro degli averi presenti sulla relazione n. 2 intestata a C. presso Banca F., Lugano, fino a concorrenza dell’importo di euro 228'120.--, a garanzia dell’esecuzione del risarcimento equivalente (art. 71 cpv. 3 CP). 3.6 Le spese procedurali pari a fr. 5'400.--, composte da fr. 3'400.-- quali emolumenti del DFF e da fr. 2'000.-- per la procedura giudiziaria dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale, sono poste a carico di C., nella misura di fr. 2'430.--. A copertura delle spese procedurali viene ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo di cui al punto II. 3.7 del presente dispositivo (art. 442 cpv. 4 CPP). 3.7 La pretesa a titolo di indennizzo di C. è accolta limitatamente a fr. 12'246.-- (art. 99 DPA). III. Spese della procedura d’appello 1. Le spese della procedura d’appello (tassa di giustizia e altri disborsi), consistenti in complessivi fr. 3'600.--, sono posti a carico di A., B. e C. in ragione di fr. 800.-

- ciascuno. Le restanti spese della procedura d’appello sono a carico della Confederazione. 2. A A. vengono riconosciute spese per ripetibili per un ammontare complessivo di fr. 1'700.90 (IVA inclusa), a carico della Confederazione. 3. Ad B. vengono riconosciute spese per ripetibili per un ammontare complessivo di fr. 2'107.80 (IVA inclusa), a carico della Confederazione. 4. A C. vengono riconosciute spese per ripetibili per un ammontare complessivo di fr. 4'419.10 (IVA inclusa), a carico della Confederazione.

- 45 - In nome della Corte d’appello del Tribunale penale federale

Il Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera

Maurizio Albisetti Bernasconi Leda Ferretti

Intimazione a (atto giudiziale): - Ministero pubblico della Confederazione - Dipartimento federale delle finanze - Avv. Emanuele Stauffer - Avv. Maurizio Pagliuca - Avv. Diego Della Casa

Copia a (brevi manu): - Corte penale del Tribunale penale federale

Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a: - Dipartimento federale delle finanze, - Per gli stranieri: autorità cantonale della migrazione (art. 82 cpv. 1 Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa [OASA, SR 142.201]) Rimedi giuridici

Ricorso al Tribunale federale

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammissibilità sono previsti dagli art. 78-81 e 90 ss. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF). L’atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Secondo l’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF, gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.

L’osservanza del termine per la presentazione del ricorso in Svizzera, all’estero oppure in caso di trasmissione per via elettronica è disciplinata dall’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF.

Spedizione:3 luglio 2023