Sequestro (art. 46 DPA).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 luglio 2008, BB.2006.13 del 10 aprile 2006 e i riferimenti ivi citati);
che, premesso quanto sopra, la causa è stralciata dai ruoli; che la parte che ha dichiarato la propria desistenza vale quale parte soc- combente ai sensi dell’art. 245 cpv. 1 PP in combinazione con l’art. 66 cpv. 1 LTF ed è – di regola – tenuta a sopportare le spese giudiziarie; che conformemente all’art. 66 cpv. 2 LTF, applicabile in virtù dell’art. 245 cpv. 1 PP, in caso di desistenza o transazione il Tribunale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie;
che, in concreto, il ritiro del reclamo è il frutto di una transazione con l’AFC, che ha proceduto al dissequestro dei gioielli di proprietà della reclamante il 20 aprile 2010 (v. duplica, act. 10);
che pertanto, vista la particolarità del caso, questa Corte rinuncia eccezio- nalmente a riscuotere le spese giudiziarie;
che non vengono assegnate spese ripetibili, avendo la reclamante espres- samente rinunciato al loro rimborso (v. act. 9);
che alla reclamante è restituito l’anticipo delle spese di fr. 1'500.-- versato in pendenza di causa;
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
Dispositiv
- La causa è stralciata dai ruoli.
- Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano spese ripetibili.
- Alla reclamante viene restituito l’anticipo delle spese di fr. 1'500.-- versato in pendenza di causa.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 30 aprile 2010 I Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Joséphine Contu, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., rappresentata dall’avv. Romina Biaggi,
Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,
Controparte
Oggetto
Sequestro (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BV.2010.10
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La I Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto: che, il 17 febbraio 2010, il capo del Dipartimento federale delle finanze ha ordinato alla Divisione affari penali e inchieste (in seguito: DAPI) dell’Amministrazione federale della contribuzioni (in seguito: AFC) di aprire un’inchiesta fiscale speciale nei confronti di B. ai sensi degli art. 190 e segg. LIFD (v. act. 1.3);
che i sospetti a carico di B. vertono sostanzialmente sulla vendita del capita- le azionario della C. SA, sulla mancata registrazione di una commissione da intermediazione immobiliare e su presunti reati di partecipazione alle sottra- zioni d’imposta commesse da società da lui dominate;
che il 1° marzo 2010 il Direttore dell’AFC ha ordinato ai collaboratori della DAPI di perquisire i locali (inclusi locali accessori, cassette di sicurezza, vei- coli e altri luoghi che si riterrà opportuno) di B. ed A. a Z. (v. act. 1.4) e di sequestrare i documenti o gli oggetti che potevano avere valenza come mezzi di prova nell’ambito dell’inchiesta condotta dall’AFC contro B. e C. SA;
che il 5 marzo 2010 i collaboratori della DAPI hanno eseguito una perquisi- zione presso l’abitazione dei coniugi A. e B. a Z. (v. act. 1.5);
che il medesimo giorno, ritenuto il fondato sospetto della commissione di reati di sottrazione continuata di importanti somme d’imposta e/o frode fisca- le, il collaboratore dell’AFC ha deciso di sequestrare anche tutti i valori pa- trimoniali che si trovano presso A. (v. act. 1.1), compresi diversi gioielli sti- mati circa fr. 250'000.-- (v. act. 1.6);
che l’8 marzo 2010 la reclamante è insorta contro tale decisione dinanzi a questa Corte, per il tramite del Direttore dell’AFC, chiedendo che fosse ordi- nato il dissequestro dei beni di sua esclusiva proprietà (v. act. 1);
che, l’11 marzo 2010, l’AFC ha trasmesso il reclamo a questa Corte, unita- mente alle sue osservazioni con cui chiedeva il rigetto del reclamo (v. act. 2);
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che la reclamante ha versato il richiesto anticipo delle spese di fr. 1'500.-- (v. act. 3, 6 e 7);
che il 15 aprile 2010 la reclamante ha informato questa Corte di ritirare il re- clamo, essendosi l’AFC impegnata a dissequestrare i gioielli, chiedendo di non prelevare spese e di compensare le ripetibili (v. act. 9);
che tramite il ritiro del reclamo l’insorgente ha di fatto proclamato la propria desistenza dal processo;
che la desistenza di una parte giusta l’art. 30 LTPF in combinazione con gli artt. 245 PP, 62 e 71 LTF e 73 cpv. 1 PC mette termine alla controversia (cfr. sentenze del Tribunale penale federale BB.2008.52 e BB.2008.56 del 21 luglio 2008, BB.2006.13 del 10 aprile 2006 e i riferimenti ivi citati);
che, premesso quanto sopra, la causa è stralciata dai ruoli; che la parte che ha dichiarato la propria desistenza vale quale parte soc- combente ai sensi dell’art. 245 cpv. 1 PP in combinazione con l’art. 66 cpv. 1 LTF ed è – di regola – tenuta a sopportare le spese giudiziarie; che conformemente all’art. 66 cpv. 2 LTF, applicabile in virtù dell’art. 245 cpv. 1 PP, in caso di desistenza o transazione il Tribunale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie;
che, in concreto, il ritiro del reclamo è il frutto di una transazione con l’AFC, che ha proceduto al dissequestro dei gioielli di proprietà della reclamante il 20 aprile 2010 (v. duplica, act. 10);
che pertanto, vista la particolarità del caso, questa Corte rinuncia eccezio- nalmente a riscuotere le spese giudiziarie;
che non vengono assegnate spese ripetibili, avendo la reclamante espres- samente rinunciato al loro rimborso (v. act. 9);
che alla reclamante è restituito l’anticipo delle spese di fr. 1'500.-- versato in pendenza di causa;
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano spese ripetibili.
3. Alla reclamante viene restituito l’anticipo delle spese di fr. 1'500.-- versato in pendenza di causa.
Bellinzona, il 4 maggio 2010
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a: - Avv. Romina Biaggi - Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).