opencaselaw.ch

BP.2012.14

Bundesstrafgericht · 2012-04-26 · Italiano CH

Effetto sospensivo (art. 28 cpv. 5 DPA).

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 A.,

E. 2 B. SA,

E. 3 C. SA,

E. 4 D. SA,

E. 5 E. SA,

E. 6 F. SA,

tutti rappresentati dall’avv. Fiorenzo Cotti,

Reclamanti

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRI- BUZIONI,

Controparte

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BP.2012.14-19

- 2 -

Oggetto

Effetto sospensivo (art. 28 cpv. 5 DPA)

- 3 -

Il Presidente della Corte dei reclami penali, visti: - l’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. LIFD aperta il 20 febbraio 2012 dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) nei con- fronti di A. e G.;

- la decisione 7 marzo 2012 dell’AFC che ha ordinato il sequestro di tutti gli averi bancari di cui gli imputati sono titolari, aventi diritto economico e dei conti dei quali hanno diritto di firma presso 18 istituti bancari;

- il reclamo presentato il 12 marzo 2012 da A. e cinque società a lui riconducibili e di cui è amministratore unico al direttore dell’AFC, volto ad ottenere in via princi- pale l’annullamento della decisione impugnata, e di conseguenza la levata di tutti i sequestri;

- la richiesta formulata a titolo cautelare e supercautelare (nonché in via subordina- ta) di ordinare il dissequestro di fr. 200'000.- dal conto H. intestato a A. (v. act. 1, pag. 7-8);

- la trasmissione giusta l’art. 26 cpv. 3 DPA del reclamo e delle relative osserva- zioni dell’AFC alla Corte dei reclami penali.

Considerato: - che giusta l’art. 28 cpv. 5 DPA, in quanto la legge non disponga altrimenti, il re- clamo non ha effetto sospensivo, salvo che questo gli sia conferito tramite prov- vedimento cautelare dall’autorità adita o dal suo presidente;

- che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);

- che il reclamante chiede il dissequestro immediato, a titolo cautelare e su- percautelare, di un importo di fr. 200'000.- alfine di garantire il suo sosten- tamento e il pagamento delle spese processuali e legali;

- che il sequestro previsto all’art. 46 DPA è una misura processuale provvisionale che permette di mettere in sicurezza gli oggetti che possono avere importanza quali mezzi di prova, rispettivamente gli oggetti e gli altri beni che saranno pre- sumibilmente confiscati;

- che l’indagine fiscale in oggetto, tuttora nella fase iniziale, si presenta complessa per la sua natura e per il numero di soggetti coinvolti (società);

- 4 -

- che lo scopo dell’indagine è quello di appurare, segnatamente tramite l’esame della copiosa documentazione perquisita e sequestrata, l’esatto ammontare dell’imposta sottratta agli obblighi fiscali da parte degli imputati;

- che la concessione dell’effetto sospensivo tramite un provvedimento cautelare di sblocco di un determinato importo da un conto sequestrato annullerebbe de facto gli effetti provvisori del sequestro e costituirebbe una decisione anticipata del me- rito;

- che nel caso concreto il reclamante nemmeno sostanzia l’eventuale pregiudizio immediato e irreparabile che subirebbe qualora al reclamo non fosse concesso l’effetto sospensivo, limitandosi ad esporre la sua richiesta in modo laconico a pag. 7 in fondo del suo reclamo (v. act. 1);

- che peraltro l’autorità inquirente ha già segnalato nelle proprie osservazioni al reclamo (v. act. 2, pag. 7, dell’incarto BV.2012.3-8) la possibilità – quando avrà a disposizione tutte le informazioni in merito ai beni sequestrati – di procedere a delle levate parziali dei sequestri ordinati per mettere a disposizione dell’imputato i mezzi di sussistenza sufficienti, rispettivamente affinché le società da lui domi- nate possano proseguire la loro attività;

- 5 -

Decreta:

Dispositiv
  1. La domanda di effetto sospensivo a titolo cautelare e supercautelare è re- spinta.
  2. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decreto del 26 aprile 2012 Il Presidente della Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Giampiero Vacalli, cancelliere

Parti

1. A., 2. B. SA, 3. C. SA, 4. D. SA,

5. E. SA, 6. F. SA,

tutti rappresentati dall’avv. Fiorenzo Cotti,

Reclamanti

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRI- BUZIONI,

Controparte

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BP.2012.14-19

- 2 -

Oggetto

Effetto sospensivo (art. 28 cpv. 5 DPA)

- 3 -

Il Presidente della Corte dei reclami penali, visti: - l’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. LIFD aperta il 20 febbraio 2012 dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) nei con- fronti di A. e G.;

- la decisione 7 marzo 2012 dell’AFC che ha ordinato il sequestro di tutti gli averi bancari di cui gli imputati sono titolari, aventi diritto economico e dei conti dei quali hanno diritto di firma presso 18 istituti bancari;

- il reclamo presentato il 12 marzo 2012 da A. e cinque società a lui riconducibili e di cui è amministratore unico al direttore dell’AFC, volto ad ottenere in via princi- pale l’annullamento della decisione impugnata, e di conseguenza la levata di tutti i sequestri;

- la richiesta formulata a titolo cautelare e supercautelare (nonché in via subordina- ta) di ordinare il dissequestro di fr. 200'000.- dal conto H. intestato a A. (v. act. 1, pag. 7-8);

- la trasmissione giusta l’art. 26 cpv. 3 DPA del reclamo e delle relative osserva- zioni dell’AFC alla Corte dei reclami penali.

Considerato: - che giusta l’art. 28 cpv. 5 DPA, in quanto la legge non disponga altrimenti, il re- clamo non ha effetto sospensivo, salvo che questo gli sia conferito tramite prov- vedimento cautelare dall’autorità adita o dal suo presidente;

- che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);

- che il reclamante chiede il dissequestro immediato, a titolo cautelare e su- percautelare, di un importo di fr. 200'000.- alfine di garantire il suo sosten- tamento e il pagamento delle spese processuali e legali;

- che il sequestro previsto all’art. 46 DPA è una misura processuale provvisionale che permette di mettere in sicurezza gli oggetti che possono avere importanza quali mezzi di prova, rispettivamente gli oggetti e gli altri beni che saranno pre- sumibilmente confiscati;

- che l’indagine fiscale in oggetto, tuttora nella fase iniziale, si presenta complessa per la sua natura e per il numero di soggetti coinvolti (società);

- 4 -

- che lo scopo dell’indagine è quello di appurare, segnatamente tramite l’esame della copiosa documentazione perquisita e sequestrata, l’esatto ammontare dell’imposta sottratta agli obblighi fiscali da parte degli imputati;

- che la concessione dell’effetto sospensivo tramite un provvedimento cautelare di sblocco di un determinato importo da un conto sequestrato annullerebbe de facto gli effetti provvisori del sequestro e costituirebbe una decisione anticipata del me- rito;

- che nel caso concreto il reclamante nemmeno sostanzia l’eventuale pregiudizio immediato e irreparabile che subirebbe qualora al reclamo non fosse concesso l’effetto sospensivo, limitandosi ad esporre la sua richiesta in modo laconico a pag. 7 in fondo del suo reclamo (v. act. 1);

- che peraltro l’autorità inquirente ha già segnalato nelle proprie osservazioni al reclamo (v. act. 2, pag. 7, dell’incarto BV.2012.3-8) la possibilità – quando avrà a disposizione tutte le informazioni in merito ai beni sequestrati – di procedere a delle levate parziali dei sequestri ordinati per mettere a disposizione dell’imputato i mezzi di sussistenza sufficienti, rispettivamente affinché le società da lui domi- nate possano proseguire la loro attività;

- 5 -

Decreta:

1. La domanda di effetto sospensivo a titolo cautelare e supercautelare è re- spinta.

2. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Bellinzona, il 26 aprile 2012

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a :

- Avv. Fiorenzo Cotti,

- Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico.