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BP.2010.46

Bundesstrafgericht · 2010-09-28 · Italiano CH

Effetto sospensivo (art. 218 PP).

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 BANCA A., rappresentata dall’avv. Luca Marcellini,

E. 2 B., rappresentata dall’avv. Roberto Macconi,

E. 3 C., rappresentato dall’avv. Luigi Mattei,

E. 4 D., rappresentato dall'avv. Gino Godenzi,

E. 5 E., rappresentato dall'avv. Rossano Pinna, Reclamanti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Fissazione di un termine d'ordine per chiedere di proce- dere ad atti d'indagini (art. 102 PP) ed effetto sospensi- vo (art. 218 PP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numeri degli incarti: BP.2010.46+47+48+49+50 (Procedura principale: BB.2010.82+83+84+85+86)

- 2 -

Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visto:

- i reclami del 15/20 settembre 2010 interposti dalla Banca A. rispettiva- mente da B., C., D. e E. contro la decisione del 7/10 settembre 2010, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha fissato ai reclamanti un termine d'ordine scadente il 30 ottobre 2010 per eventualmente chiedere, con istanza motivata, di procedere a determinati atti d'indagini ai sensi dell'art. 102 cpv. 1 PP;

- le domande di effetto sospensivo contenute nei predetti reclami;

- le osservazioni alle domande di effetto sospensivo presentate dal MPC;

Considerato:

- che il reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo or- dini (art. 218 PP);

- che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle par- ticolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);

- che lo scopo primario di questo provvedimento è la salvaguardia di uno stato di fatto che garantisca l’efficacia di una decisione ulteriore, qua- lunque sia il suo esito;

- che il reclamante deve rendere verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabile legato all’assenza di effetto sospensivo (KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, un aperçu de la pratique, Berna 2004, pag. 59, pto 5.2.6);

- che nella fattispecie i reclamanti fanno valere che il fatto di essere co- stretti ad esaminare un incarto molto voluminoso entro un termine trop- po breve, e ciò in una situazione in cui manca tra l'altro un chiaro orien- tamento sulle accuse loro addebitate, costituirebbe un danno difficil- mente riparabile ai diritti della difesa;

- che essi postulano pertanto la concessione dell'effetto sospensivo;

- 3 -

- che nelle sue osservazioni del 29 gennaio 2010, il MPC afferma che i reclamanti non rendono verosimile un pregiudizio immediato e irrevo- cabile e che le domande di effetto sospensivo devono essere respinte;

- che nella sostanza, per le ragioni espresse dai reclamanti, la mancata concessione dell'effetto sospensivo comprometterebbe l'oggetto stesso della lite;

- che, onde mantenere intatto lo stato di diritto, le domande di concessio- ne dell’effetto sospensivo formulate dalla Banca A., rispettivamente da B., C. e D. vanno accolte;

- che per quanto riguarda E., si osserva ch'egli ha chiesto, in via prelimi- nare, la concessione dell'effetto sospensivo a mezzo di esplicita men- zione nell'intestazione del suo reclamo;

- che tale richiesta non è stata ribadita nel petitum e non è possibile rav- visare nel predetto reclamo una sufficiente motivazione che possa so- stanziare le intenzioni annunciate nell'intestazione del gravame;

- che pur essendo la domanda di E. formulata in modo lacunoso, la stes- sa va ugualmente accolta onde garantire un trattamento uniforme dei cinque reclami giunti a codesta Corte, tenuto conto pure del fatto che anche se la concessione dell'effetto sospensivo fosse negata al recla- mante sopra menzionato la procedura sarebbe comunque sospesa sino all'emanazione della decisione di merito;

- che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

- 4 -

Decreta:

Dispositiv
  1. Le domande di effetto sospensivo sono accolte.
  2. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decreto del 28 settembre 2010 Il Presidente della I Corte dei reclami pe- nali Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Cancelliera Elena Maffei Parti 1. BANCA A., rappresentata dall’avv. Luca Marcellini, 2. B., rappresentata dall’avv. Roberto Macconi, 3. C., rappresentato dall’avv. Luigi Mattei, 4. D., rappresentato dall'avv. Gino Godenzi, 5. E., rappresentato dall'avv. Rossano Pinna, Reclamanti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Fissazione di un termine d'ordine per chiedere di proce- dere ad atti d'indagini (art. 102 PP) ed effetto sospensi- vo (art. 218 PP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numeri degli incarti: BP.2010.46+47+48+49+50 (Procedura principale: BB.2010.82+83+84+85+86)

- 2 -

Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visto:

- i reclami del 15/20 settembre 2010 interposti dalla Banca A. rispettiva- mente da B., C., D. e E. contro la decisione del 7/10 settembre 2010, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha fissato ai reclamanti un termine d'ordine scadente il 30 ottobre 2010 per eventualmente chiedere, con istanza motivata, di procedere a determinati atti d'indagini ai sensi dell'art. 102 cpv. 1 PP;

- le domande di effetto sospensivo contenute nei predetti reclami;

- le osservazioni alle domande di effetto sospensivo presentate dal MPC;

Considerato:

- che il reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo or- dini (art. 218 PP);

- che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle par- ticolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);

- che lo scopo primario di questo provvedimento è la salvaguardia di uno stato di fatto che garantisca l’efficacia di una decisione ulteriore, qua- lunque sia il suo esito;

- che il reclamante deve rendere verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabile legato all’assenza di effetto sospensivo (KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, un aperçu de la pratique, Berna 2004, pag. 59, pto 5.2.6);

- che nella fattispecie i reclamanti fanno valere che il fatto di essere co- stretti ad esaminare un incarto molto voluminoso entro un termine trop- po breve, e ciò in una situazione in cui manca tra l'altro un chiaro orien- tamento sulle accuse loro addebitate, costituirebbe un danno difficil- mente riparabile ai diritti della difesa;

- che essi postulano pertanto la concessione dell'effetto sospensivo;

- 3 -

- che nelle sue osservazioni del 29 gennaio 2010, il MPC afferma che i reclamanti non rendono verosimile un pregiudizio immediato e irrevo- cabile e che le domande di effetto sospensivo devono essere respinte;

- che nella sostanza, per le ragioni espresse dai reclamanti, la mancata concessione dell'effetto sospensivo comprometterebbe l'oggetto stesso della lite;

- che, onde mantenere intatto lo stato di diritto, le domande di concessio- ne dell’effetto sospensivo formulate dalla Banca A., rispettivamente da B., C. e D. vanno accolte;

- che per quanto riguarda E., si osserva ch'egli ha chiesto, in via prelimi- nare, la concessione dell'effetto sospensivo a mezzo di esplicita men- zione nell'intestazione del suo reclamo;

- che tale richiesta non è stata ribadita nel petitum e non è possibile rav- visare nel predetto reclamo una sufficiente motivazione che possa so- stanziare le intenzioni annunciate nell'intestazione del gravame;

- che pur essendo la domanda di E. formulata in modo lacunoso, la stes- sa va ugualmente accolta onde garantire un trattamento uniforme dei cinque reclami giunti a codesta Corte, tenuto conto pure del fatto che anche se la concessione dell'effetto sospensivo fosse negata al recla- mante sopra menzionato la procedura sarebbe comunque sospesa sino all'emanazione della decisione di merito;

- che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

- 4 -

Decreta:

1. Le domande di effetto sospensivo sono accolte.

2. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Bellinzona, il 28 settembre 2010

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Luca Marcellini - Avv. Roberto Macconi - Avv. Luigi Mattei - Avv. Gino Godenzi - Avv. Rossano Pinna - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.