Ricusazione (art. 99 cpv. 1 e cpv. 2 PP in combinazione con l'art. 34 LTF)
Dispositiv
- La domanda di ricusazione è irricevibile.
- Le spese giudiziarie, di fr. 500.--, sono poste a carico del richiedente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza dell’11 luglio 2008 I Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Alex Staub, Presidente, Barbara Ott e Tito Ponti, Cancelliere Lorenzo Egloff
Parti
A., attualmente in detenzione preventiva, rappresentato dall’avv. Daniele Timbal, Richiedente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Opponente
Oggetto
Ricusazione (art. 99 cpv. 1 e cpv. 2 PP in combinazione con l'art. 34 LTF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BP.2008.33 (procedure principali: BH.2008.13-15)
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La I Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto: che, in data 10 giugno 2008, questa Corte ha pronunciato la conferma dell’arresto nei confronti del qui richiedente in ragione dell’esistenza di un peri- colo di collusione (v. TPF BH.2008.13 + BH.2008.14); che, con scritto del 25 giugno 2008, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha presentato alla I Corte dei reclami penali una domanda d’interpretazione della precitata sentenza del 10 giugno 2008 nonché un’istanza (eventuale) di proroga della detenzione ai sensi dell’art. 51 cpv. 3 PP; che, con sentenza del 9 luglio 2008, questa Corte ha respinto la suddetta i- stanza d’interpretazione, dichiarato irricevibile l’istanza di proroga della carce- razione preventiva ed ordinato la liberazione del qui richiedente; che, in data 9 luglio 2008, il MPC ha ordinato la scarcerazione di quest'ultimo; che, sempre il 9 luglio 2008, il MPC ha nuovamente ordinato l’arresto nei con- fronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP, falsi- tà in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP e corruzione di pubblici ufficiali svizzeri e corruzione attiva ai sensi dell’art. 322ter CP, allegando l’esistenza di un pericolo di fuga e di collusione ai sensi dell’art. 44 n. 1 e n. 2 PP; che, con scritto del 10 luglio 2008, A. – per il tramite del suo patrocinatore – ha formulato dinanzi a questa Corte domanda di ricusa del Procuratore federale B. e della Sostituta procuratrice federale C., chiesto l’apertura di un’indagine in merito alla correttezza del comportamento da loro tenuto nonché sollecitato, quale misura provvisionale, la sospensione dei succitati magistrati dalle loro funzioni per quanto riguarda le inchieste di cui ai procedimenti inc. n°1 e inc. n°2; che la Corte dei reclami penali è competente per pronunciarsi sulle domande di ricusazione concernenti i procuratori della Confederazione, i giudici istruttori fe- derali ed i loro cancellieri nella misura in cui queste ultime sono contestate (art. 28 cpv. 1 lett. c LTPF ed art. 99 PP);
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che le domande di ricusazione vanno preliminarmente sottoposte all’autorità contro la quale sono sollevati dei motivi di ricusazione (TPF 2006 323); che la domanda di ricusazione in oggetto è stata presentata per la prima volta direttamente dinanzi a questa Corte nell’ambito della presente procedura e non può, pertanto, essere ritenuta come “contestata” ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. c LTPF (v. TPF BA.2007.5 del 21 giugno 2007); che, di conseguenza, difettando in concreto la presenza di un atto impugnabile, la presente domanda di ricusazione è irricevibile; che, per i medesimi motivi, non si entra nel merito delle ulteriori censure formu- late nell’istanza (apertura di un’indagine nei confronti dei precitati magistrati e loro sospensione dall’inchiesta); che, dicasi per economia di procedura, quando anche la presente domanda fosse ricevibile, non sussiste motivo di ricusazione allorquando il giudice pro- nuncia una decisione sfavorevole per la parte, sostiene un punto di vista che sotto il profilo giuridico non le risulta gradito o ordina misure procedurali sba- gliate o arbitrarie (TPF 2006 323; v. anche, in materia di ordini d’arresto, sen- tenza del Tribunale federale 1P.495/2005 del 14 settembre 2005); che, in considerazione dell’esito della procedura, questa Corte ha rinunciato a procedere ad uno scambio di scritti (art. 219 cpv. 1 PP, prima frase, “a contrario”); che le spese giudiziarie ammontano a fr. 500.- e sono addossate al richiedente quale parte soccombente nella presente procedura (art. 66 cpv. 1 LTF, appli- cabile per rinvio dell’art. 245 PP; art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale, RS.173.711.32).
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La domanda di ricusazione è irricevibile.
2. Le spese giudiziarie, di fr. 500.--, sono poste a carico del richiedente.
Bellinzona, l’11 luglio 2008
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente:
Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Daniele Timbal - Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.