Indennizzo dell'imputato in caso di assoluzione o di abbandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP): mancato versamenteo dell'anticipo delle spese.
Dispositiv
- Il reclamo è inammissibile.
- Una tassa di giustizia di fr. 200.- è messa a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 17 gennaio 2012 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Tito Ponti, giudice presidente, Emanuel Hochstrasser e Joséphine Contu, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall’avv. Paolo Caratti,
Reclamante
Contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Indennizzo dell'imputato in caso di assoluzione o di abbandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BK.2011.22
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Visto: - il reclamo presentato il 27 ottobre 2011 da A. (v. act. 1) presso la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro il decreto di abban- dono emesso nei suoi confronti dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) il 14 ottobre 2011, riguardante il procedimento penale per i titoli di organizzazione criminale (art. 260ter CP), favoreggiamento (art. 305 CP) e infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cifra 1 e 2 LStup) (v. act. 1.1);
- la decisione del 17 novembre 2011 con la quale la presente Corte ha re- spinto la domanda di assistenza giudiziaria formulata in calce al reclamo, ed invitava quindi l’insorgente a versare entro il termine scadente il 28 no- vembre 2011 un anticipo delle spese di fr. 1'500.- (v. act. 2);
- lo scritto del 2 dicembre 2011 al patrocinatore del reclamante, mediante il quale la presente autorità ha invitato l'insorgente a versare, entro il termine ultimo e non prorogabile del 15 dicembre 2011, l’anticipo spese richiesto, avvertendolo nel contempo che, in caso di mancato pagamento nel termine suppletorio assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gra- vame, il mancato pagamento dell’anticipo delle spese non valendo quale ri- tiro (v. act. 3);
Considerato: - che in base all’art. 3 cpv. 2 „in fine“ del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della proce- dura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162), se l’anticipo delle spese non è versato entro il termine supplementare fissato il ricorso è dichiarato irricevibile;
- che, nella fattispecie, il secondo invito a versare l’anticipo delle spese indi- cava chiaramente che in caso di mancato pagamento nel termine assegna- to il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (v. act. 3);
- che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel termine fissa- to;
- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
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- che il reclamante, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gra- vame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 CPP);
- che una tassa di giustizia minima di fr. 200.- è posta a suo carico; essa è fissata in applicazione degli art. 5 e 8 RSPPF.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Una tassa di giustizia di fr. 200.- è messa a carico del reclamante.
Bellinzona, 18 gennaio 2012
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- avv. Paolo Caratti, - Ministero pubblico della Confederazione,
Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.