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BG.2025.47

Bundesstrafgericht · 2025-08-19 · Italiano CH

Competenza ratione materiae (art. 28 CPP)

Sachverhalt

A. Il 22 aprile 2025, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha trasmesso al Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI), “a ogni fine utile”, una comunicazione spontanea d’informazioni del 19 marzo 2025 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, Direzione Distrettuale Antimafia (in seguito: DDA), inoltratagli dall’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) l’11 aprile seguente (v. rubrica 1 incarto MPC), riguardante un’indagine condotta dalle autorità italiane nei confronti di di- verse persone con “ramificazioni in Asia e in Europa nell’ambito di un’attività dedita all’importazione e commercializzazione di scarpe ed accessori con- traffatti, per un giro d’affari stimato a centinaia di milioni di euro” (rubrica 2 incarto MPC). Secondo il MPC, “dopo attenta analisi dal punto di vista di un’eventuale giurisdizione federale, a fronte anche della circostanza che l’autorità estera non procede per organizzazione criminale (art. 416bis Co- dice penale italiano) bensì per associazione per delinquere (art. 416 Codice penale italiano), quanto segnalato dall’autorità italiana induce a ritenere la presenza di una banda le cui finalità si concentrano sulla contraffazione e vendita di merce di lusso. Non vi sono per contro particolari elementi a so- stegno dell’ipotesi dell’esistenza di un’organizzazione criminale (quali a titolo esemplificativo, l’intercambiabilità dei membri, la realizzazione di reati di va- ria natura, la compartimentazione e la presenza di una struttura di durata). Per tale motivo, nel caso di specie, non appare configurabile una compe- tenza federale. In Svizzera, alla luce delle informazioni attualmente disponi- bili e considerato tutto quanto sopra, possono essere ipotizzati i reati di con- traffazione di merci (art. 155 CP), ricettazione (art. 156 CP [recte: art. 160 CP]) e, in presenza di querela della parte lesa, una violazione della legge federale sulla protezione dei marchi (RS 231.11)” (rubrica 2 incarto MPC).

B. Con scritto del 28 aprile 2025, il MP-TI, ritenendo invece adempiute le con- dizioni per una competenza federale, ha rifiutato l’assunzione del procedi- mento in questione (v. rubrica 3 incarto MPC).

C. Con scritto del 9 luglio 2025, il MPC, dopo aver riesaminato il fascicolo e preso contatto con la DDA della Procura di Firenze per uno scambio di ve- dute, ha confermato la sua posizione (v. rubrica 6 incarto MPC).

D. Con scritto del 10 luglio 2025, il MP-TI, ritenendo che non vi fossero argo- menti nuovi rispetto al precedente scritto del MPC del 22 aprile 2025, ha

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ribadito il proprio rifiuto di assumere il procedimento penale in questione (v. rubrica 7 incarto MPC).

E. Mediante istanza di fissazione del foro del 21 luglio 2025, il MPC chiede a questa Corte di accertare la competenza del MP-TI per il perseguimento dei reati di cui all’incarto SV.25.0613 (v. act. 1).

F. Con risposta del 28 luglio 2025, il MP-TI ha chiesto, in via principale, di di- chiarare irricevibile, in quanto tardiva, l’istanza del MPC del 21 luglio 2025 e, in via subordinata, di respingerla, con la conseguenza in entrambi i casi che il perseguimento penale relativo ai fatti in questione rimane all’autorità fede- rale (v. act. 3).

G. Con replica dell’11 agosto 2025, trasmessa al MP-TI per conoscenza (v. act. 7), il MPC ha confermato la propria posizione (v. act. 6).

Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coin- volte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 La competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a statuire in merito a conflitti di competenza tra il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità penali cantonali discende dai combinati disposti di cui agli art. 28 CPP e 37 cpv. 1 LOAP. In assenza di esplicite disposizioni processuali disciplinanti la materia, la Corte dei reclami penali statuisce se- condo le regole che la legge e la giurisprudenza hanno stabilito per la riso- luzione di conflitti di foro in ambito intercantonale (KIPFER/LUKÁCS, Commen- tario basilese, 3a ediz. 2023, n. 2 ad art. 28 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Inter- kantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 419 e il rinvio alla DTF 128 IV 225 consid. 2.3; TPF 2011 170 consid. 1.1). Con- dizione per adire la presente Corte è, da un lato, l'esistenza di una contesta- zione relativa alla competenza giurisdizionale e, dall'altro, che le parti coin- volte abbiano preso posizione in merito mediante uno scambio di scritti.

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Riguardo alla procedura, nonché al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, si applicano per analogia gli art. 379 e segg. CPP, e fra questi in particolare gli art. 393 e segg. CPP (KIPFER/LUKÁCS, op. cit., n. 2 ad art. 28 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 28 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 3 ad art. 28 CPP). L’art. 396 cpv. 1 CPP prevede che i reclami contro decisioni comuni- cate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.

E. 1.2 Giusta l’art. 42 cpv. 1 prima frase CPP, finché il foro non è determinato in modo definitivo, l’autorità che per prima si è occupata della causa prende i provvedimenti indifferibili. L’idea è che fintanto che il conflitto sul foro non è definitivamente risolto l’autorità adita proceda ai primi atti istruttori, al fine di salvaguardare le prove (v. TPF 2019 62 consid. 4.1; 2017 170 consid. 3.3.2; sentenza del Tribunale penale federale BG.2024.22 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.2; ZUFFEREY, Les conflits intercantonaux de compétence selon le CPP, in forumpoenale 2024, pag. 430; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3a ediz. 2025, n. 3 ad art. 42 CPP; ECHLE/KUHN, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 1 ad art. 42 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 42 CPP;

v. anche l’Allegato II n. 5 alle Raccomandazioni SSK/CMP sul foro). Tale disposizione è espressione del più ampio principio dell’obbligo di procedere previsto all’art. 7 cpv. 1 CPP.

E. 1.3.1 Le autorità legittimate ad agire nell'ambito dello scambio di scritti, nonché nel procedimento dinanzi alla presente Corte, sono determinate secondo le per- tinenti norme in ambito di organizzazione giudiziaria (v. art. 14 cpv. 2 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 564; GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 5 ad art. 40 CPP). Visto l’art. 5 cpv. 2 del regolamento sull’organizzazione e l’ammi- nistrazione del Ministero pubblico della Confederazione (RS 173.712.22) ri- chiamato l’art. 39 cpv. 2 CPP, il Sostituto Procuratore generale della Confe- derazione è abilitato a inoltrare una richiesta come quella in esame. Il pre- gresso scambio di scritti è inoltre avvenuto con un procuratore pubblico abi- litato a prendere posizione in questioni di competenza ratione materiae (v. art. 67 cpv. 6 della legge sull'organizzazione giudiziaria del Cantone Ti- cino del 10 maggio 2006 [LOG; RL TI 177.100]).

E. 1.3.2 Per quanto riguarda la tempestività dell’istanza, si rileva che lo scambio di scritti tra le due autorità si è concluso, come rettamente affermato dal MP- TI, il 28 aprile 2025. Nel suo scritto di tale data, il MP-TI ha infatti concluso che alla luce di quanto ivi esposto, “la richiesta di assunzione del

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procedimento penale è respinta. La presente decisione è definitiva. In caso di disaccordo, l’art. 28 CPP prevede che i conflitti tra il Pubblico Ministero della Confederazione e le Autorità cantonali sono decisi dal Tribunale penale federale” (rubrica 3, pag. 3 e seg.). Nella misura in cui l’ulteriore lettera del MPC del 9 luglio 2025, che si basa in particolare su due scritti della Procura di Firenze datati 5 e 20 maggio 2025 (v. rubriche 4 e 5 incarto MPC), non aggiunge sostanziali novità concernenti l’oggetto dell’inchiesta estera, l’istanza di fissazione del foro inoltrata il 21 luglio 2025 è manifestamente tardiva e pertanto inammissibile. Contrariamente a quanto asserito dal MPC in sede di replica (v. act. 6, pag. 2), il fatto che le autorità italiane non proce- dessero contro un’associazione di tipo mafioso ai sensi dell’art. 416 bis CP/I

– ciò che avrebbe potuto sostanziare una competenza federale (v. art. 24 cpv. 1 CPP e art. 260ter CP) – ma che l’inchiesta riguardasse un’associazione per delinquere giusta l’art. 416 CP/I era già noto, come si rileva dallo scritto del 22 aprile 2025 del MPC, per cui non si vede quali ulteriori accertamenti fossero necessari in materia di competenza giurisdizionale. Motivi per sco- starsi eccezionalmente dalla regola, dettata dall’imperativo di celerità (art. 5 CPP), che il termine per adire la presente Corte è di 10 giorni dalla fine dello scambio degli scritti, non sono ravvisabili (v. TPF 2011 24 consid. 2.2), visto che, senza necessità di entrare nel merito della causa, la giurisdizione fede- rale è perlomeno ipotizzabile ex art. 24 cpv. 2 CPP (v. MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n. 8 ad art. 24 CPP) e non si vede perché il MPC non abbia senza indugio proceduto con i necessari atti istruttori (riservato l’art. 25 cpv. 2 CPP), sia nell’ottica dell’art. 7 cpv. 1 CPP, sia in quella dell’art. 42 cpv. 1 CPP (v. supra consid. 1.2). Essendo basati sull’art. 42 cpv. 1 CPP tali atti non avrebbero avuto conseguenze sul piano del forum praeventionis (v. TPF 2019 62 consid. 4.1) e avrebbero nel contempo assicurato l’efficacia del perseguimento penale.

E. 2 Per la presente decisione non vengono prelevate spese (v. art. 423 cpv. 1 CPP e TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Dispositiv
  1. L’istanza di fissazione del foro è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 19 agosto 2025 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE, Richiedente

contro

CANTONE TICINO, Ministero pubblico, Opponente

Oggetto

Competenza ratione materiae (art. 28 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BG.2025.47

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Fatti:

A. Il 22 aprile 2025, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha trasmesso al Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI), “a ogni fine utile”, una comunicazione spontanea d’informazioni del 19 marzo 2025 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, Direzione Distrettuale Antimafia (in seguito: DDA), inoltratagli dall’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) l’11 aprile seguente (v. rubrica 1 incarto MPC), riguardante un’indagine condotta dalle autorità italiane nei confronti di di- verse persone con “ramificazioni in Asia e in Europa nell’ambito di un’attività dedita all’importazione e commercializzazione di scarpe ed accessori con- traffatti, per un giro d’affari stimato a centinaia di milioni di euro” (rubrica 2 incarto MPC). Secondo il MPC, “dopo attenta analisi dal punto di vista di un’eventuale giurisdizione federale, a fronte anche della circostanza che l’autorità estera non procede per organizzazione criminale (art. 416bis Co- dice penale italiano) bensì per associazione per delinquere (art. 416 Codice penale italiano), quanto segnalato dall’autorità italiana induce a ritenere la presenza di una banda le cui finalità si concentrano sulla contraffazione e vendita di merce di lusso. Non vi sono per contro particolari elementi a so- stegno dell’ipotesi dell’esistenza di un’organizzazione criminale (quali a titolo esemplificativo, l’intercambiabilità dei membri, la realizzazione di reati di va- ria natura, la compartimentazione e la presenza di una struttura di durata). Per tale motivo, nel caso di specie, non appare configurabile una compe- tenza federale. In Svizzera, alla luce delle informazioni attualmente disponi- bili e considerato tutto quanto sopra, possono essere ipotizzati i reati di con- traffazione di merci (art. 155 CP), ricettazione (art. 156 CP [recte: art. 160 CP]) e, in presenza di querela della parte lesa, una violazione della legge federale sulla protezione dei marchi (RS 231.11)” (rubrica 2 incarto MPC).

B. Con scritto del 28 aprile 2025, il MP-TI, ritenendo invece adempiute le con- dizioni per una competenza federale, ha rifiutato l’assunzione del procedi- mento in questione (v. rubrica 3 incarto MPC).

C. Con scritto del 9 luglio 2025, il MPC, dopo aver riesaminato il fascicolo e preso contatto con la DDA della Procura di Firenze per uno scambio di ve- dute, ha confermato la sua posizione (v. rubrica 6 incarto MPC).

D. Con scritto del 10 luglio 2025, il MP-TI, ritenendo che non vi fossero argo- menti nuovi rispetto al precedente scritto del MPC del 22 aprile 2025, ha

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ribadito il proprio rifiuto di assumere il procedimento penale in questione (v. rubrica 7 incarto MPC).

E. Mediante istanza di fissazione del foro del 21 luglio 2025, il MPC chiede a questa Corte di accertare la competenza del MP-TI per il perseguimento dei reati di cui all’incarto SV.25.0613 (v. act. 1).

F. Con risposta del 28 luglio 2025, il MP-TI ha chiesto, in via principale, di di- chiarare irricevibile, in quanto tardiva, l’istanza del MPC del 21 luglio 2025 e, in via subordinata, di respingerla, con la conseguenza in entrambi i casi che il perseguimento penale relativo ai fatti in questione rimane all’autorità fede- rale (v. act. 3).

G. Con replica dell’11 agosto 2025, trasmessa al MP-TI per conoscenza (v. act. 7), il MPC ha confermato la propria posizione (v. act. 6).

Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coin- volte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 La competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a statuire in merito a conflitti di competenza tra il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità penali cantonali discende dai combinati disposti di cui agli art. 28 CPP e 37 cpv. 1 LOAP. In assenza di esplicite disposizioni processuali disciplinanti la materia, la Corte dei reclami penali statuisce se- condo le regole che la legge e la giurisprudenza hanno stabilito per la riso- luzione di conflitti di foro in ambito intercantonale (KIPFER/LUKÁCS, Commen- tario basilese, 3a ediz. 2023, n. 2 ad art. 28 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Inter- kantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 419 e il rinvio alla DTF 128 IV 225 consid. 2.3; TPF 2011 170 consid. 1.1). Con- dizione per adire la presente Corte è, da un lato, l'esistenza di una contesta- zione relativa alla competenza giurisdizionale e, dall'altro, che le parti coin- volte abbiano preso posizione in merito mediante uno scambio di scritti.

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Riguardo alla procedura, nonché al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, si applicano per analogia gli art. 379 e segg. CPP, e fra questi in particolare gli art. 393 e segg. CPP (KIPFER/LUKÁCS, op. cit., n. 2 ad art. 28 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 28 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 3 ad art. 28 CPP). L’art. 396 cpv. 1 CPP prevede che i reclami contro decisioni comuni- cate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.

1.2 Giusta l’art. 42 cpv. 1 prima frase CPP, finché il foro non è determinato in modo definitivo, l’autorità che per prima si è occupata della causa prende i provvedimenti indifferibili. L’idea è che fintanto che il conflitto sul foro non è definitivamente risolto l’autorità adita proceda ai primi atti istruttori, al fine di salvaguardare le prove (v. TPF 2019 62 consid. 4.1; 2017 170 consid. 3.3.2; sentenza del Tribunale penale federale BG.2024.22 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.2; ZUFFEREY, Les conflits intercantonaux de compétence selon le CPP, in forumpoenale 2024, pag. 430; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3a ediz. 2025, n. 3 ad art. 42 CPP; ECHLE/KUHN, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 1 ad art. 42 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 42 CPP;

v. anche l’Allegato II n. 5 alle Raccomandazioni SSK/CMP sul foro). Tale disposizione è espressione del più ampio principio dell’obbligo di procedere previsto all’art. 7 cpv. 1 CPP.

1.3

1.3.1 Le autorità legittimate ad agire nell'ambito dello scambio di scritti, nonché nel procedimento dinanzi alla presente Corte, sono determinate secondo le per- tinenti norme in ambito di organizzazione giudiziaria (v. art. 14 cpv. 2 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 564; GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 5 ad art. 40 CPP). Visto l’art. 5 cpv. 2 del regolamento sull’organizzazione e l’ammi- nistrazione del Ministero pubblico della Confederazione (RS 173.712.22) ri- chiamato l’art. 39 cpv. 2 CPP, il Sostituto Procuratore generale della Confe- derazione è abilitato a inoltrare una richiesta come quella in esame. Il pre- gresso scambio di scritti è inoltre avvenuto con un procuratore pubblico abi- litato a prendere posizione in questioni di competenza ratione materiae (v. art. 67 cpv. 6 della legge sull'organizzazione giudiziaria del Cantone Ti- cino del 10 maggio 2006 [LOG; RL TI 177.100]).

1.3.2 Per quanto riguarda la tempestività dell’istanza, si rileva che lo scambio di scritti tra le due autorità si è concluso, come rettamente affermato dal MP- TI, il 28 aprile 2025. Nel suo scritto di tale data, il MP-TI ha infatti concluso che alla luce di quanto ivi esposto, “la richiesta di assunzione del

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procedimento penale è respinta. La presente decisione è definitiva. In caso di disaccordo, l’art. 28 CPP prevede che i conflitti tra il Pubblico Ministero della Confederazione e le Autorità cantonali sono decisi dal Tribunale penale federale” (rubrica 3, pag. 3 e seg.). Nella misura in cui l’ulteriore lettera del MPC del 9 luglio 2025, che si basa in particolare su due scritti della Procura di Firenze datati 5 e 20 maggio 2025 (v. rubriche 4 e 5 incarto MPC), non aggiunge sostanziali novità concernenti l’oggetto dell’inchiesta estera, l’istanza di fissazione del foro inoltrata il 21 luglio 2025 è manifestamente tardiva e pertanto inammissibile. Contrariamente a quanto asserito dal MPC in sede di replica (v. act. 6, pag. 2), il fatto che le autorità italiane non proce- dessero contro un’associazione di tipo mafioso ai sensi dell’art. 416 bis CP/I

– ciò che avrebbe potuto sostanziare una competenza federale (v. art. 24 cpv. 1 CPP e art. 260ter CP) – ma che l’inchiesta riguardasse un’associazione per delinquere giusta l’art. 416 CP/I era già noto, come si rileva dallo scritto del 22 aprile 2025 del MPC, per cui non si vede quali ulteriori accertamenti fossero necessari in materia di competenza giurisdizionale. Motivi per sco- starsi eccezionalmente dalla regola, dettata dall’imperativo di celerità (art. 5 CPP), che il termine per adire la presente Corte è di 10 giorni dalla fine dello scambio degli scritti, non sono ravvisabili (v. TPF 2011 24 consid. 2.2), visto che, senza necessità di entrare nel merito della causa, la giurisdizione fede- rale è perlomeno ipotizzabile ex art. 24 cpv. 2 CPP (v. MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n. 8 ad art. 24 CPP) e non si vede perché il MPC non abbia senza indugio proceduto con i necessari atti istruttori (riservato l’art. 25 cpv. 2 CPP), sia nell’ottica dell’art. 7 cpv. 1 CPP, sia in quella dell’art. 42 cpv. 1 CPP (v. supra consid. 1.2). Essendo basati sull’art. 42 cpv. 1 CPP tali atti non avrebbero avuto conseguenze sul piano del forum praeventionis (v. TPF 2019 62 consid. 4.1) e avrebbero nel contempo assicurato l’efficacia del perseguimento penale.

2. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (v. art. 423 cpv. 1 CPP e TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. L’istanza di fissazione del foro è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

Bellinzona, 19 agosto 2025

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Ministero pubblico della Confederazione - Ministero pubblico del Cantone Ticino

Informazione sui rimedi giuridici: Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.