Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP).
Sachverhalt
A. In data 12 giugno 2020 il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP/TI) ha trasmesso al Ministère Public de la République et Canton du Jura (in seguito: MP/JU) una domanda di assunzione del procedimento penale a carico di A. e B., entrambi cittadini rumeni, per furto (art. 139 n. 1 CP), dan- neggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), violazione di domicilio (art. 186 CP) ed entrata illegale (art. 115 cpv. 1 lett. a legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrl; RS 142.20]). Risulta dagli atti che A. e B. sono fortemente sospettati di aver commesso tali reati il 7 marzo 2020 in Ticino, come pure che nei confronti di A. è già pendente un procedimento penale per furto, dan- neggiamento e violazione di domicilio condotto dal MP/JU per fatti commessi tra il 15 e il 16 agosto 2015. La richiesta di assunzione del procedimento si fonda sul fatto che le autorità giurassiane avrebbero eseguito i primi atti di perseguimento giusta gli art. 34 cpv. 1 e 33 cpv. 2 CPP (v. act. 1.1 e 1.2).
B. Con scritto del 3 luglio 2020, il MP/JU ha accettato l’assunzione del procedi- mento nei confronti di A., mentre ha rifiutato di assumere quello nei confronti di B. (v. act. 1.2).
C. Con istanza di determinazione del foro competente del 13 luglio 2020, il MP/TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo che le autorità di perseguimento penale del Canton Giura siano designate quali autorità competenti a perseguire e giu- dicare entrambi i correi (v. act 1).
D. Con risposta del 20 luglio 2020, trasmessa al MP/TI per conoscenza (v. act. 4), il MP/JU ha dichiarato che se le infrazioni commesse in Ticino dovessero essere considerate gravi ai sensi dell’art. 139 n. 3 CP, la compe- tenza spetterebbe alle autorità di perseguimento penale ticinesi. Esso ag- giunge che “la procédure en fixation de for devrait avoir lieu après l’interpel- lation et l’audition de A. ou de l’un des autres auteurs ou participants présu- més” (v. act. 3).
Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coin- volte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.
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Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si co- municano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della pro- mozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché de- cida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione [LOAP; RS 173.71]). Riguardo al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima considera applicabile il termine di 10 giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specifi- care (v. segnatamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'au- torità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 488; GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).
Condizione per adire la presente Corte è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia por- tato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento della scrivente Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BOUVERAT, Commentario ro- mando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkanto- nale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599; FINGERHUTH/LIEBER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ediz. 2014, n. 9 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5).
E. 1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare
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che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'or- ganizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procura- tore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2). Anche per quanto attiene all’au- torità competente del Canton Giura la legge cantonale prevede che compe- tente in materia sia il procuratore pubblico incaricato del procedimento (“Les procureurs agissent à titre indépendent”, art. 43 cpv. 8 della “Loi d’organisa- tion judiciaire” del Canton Giura del 23 febbraio 2000 [LOJ/JU 181.1]). Nella fattispecie, lo scambio di scritti tra la procuratrice pubblica ticinese e il pro- curatore pubblico del Canton Giura è avvenuto tra le autorità competenti. L’istanza di determinazione del foro, presentata in tempo utile dal MP/TI, au- torità che per prima si è occupata della causa, è pertanto ammissibile.
E. 2.1 A mente del MP/TI, i reati oggetto del procedimento penale ticinese a carico di A. e B., dovrebbero essere perseguiti dalle autorità del Canton Giura in virtù degli art. 33 cpv. 2 e 34 cpv. 1 CPP. Avendo il Canton Giura intrapreso i primi atti di perseguimento nei confronti di A. nell’ambito del procedimento giurassiano, esso sarebbe competente per perseguire entrambi i correi.
E. 2.2 Innanzitutto va rilevato che i reati oggetto di indagine davanti al MP/TI e al MP/JU risultano di medesima gravità (v. supra Fatti A.). Ciò posto, occorre verificare quale autorità è competente a perseguire, da un lato, i reati ascritti ad A. e, dall’altro, gli atti imputati a B.
E. 2.2.1 Per quanto concerne A., risulta dal dossier che egli è sospettato di aver com- messo atti penalmente perseguibili sia nel Canton Giura sia sul territorio tici- nese.
E. 2.2.2 Giusta l'art. 34 cpv. 1 CPP, se l'imputato ha commesso più reati in luoghi diversi, il perseguimento e il giudizio di tutti i reati competono alle autorità del luogo in cui è stato commesso il reato punibile con la pena più grave. Se per i diversi reati è comminata la stessa pena, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. È posta come condizione che l'autore sia perseguito simultaneamente nei Cantoni implicati (MOSER/SCHLAPBACH, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 6 ad art. 34 CPP e riferimenti citati; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3a ediz. 2011, n. 376). Questo presupposto non è dato qualora un procedimento avviato in un Cantone si concluda (tramite sentenza, archiviazione, ecc.) prima dell'apertura del procedimento nell'altro Cantone coinvolto (MO-
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SER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 7 ad art. 34 CPP). Vi è perseguimento, indipen- dentemente dalle particolarità organizzative cantonali, non solo di fronte all'apertura formale dell’istruzione ma anche in caso di procedura investiga- tiva della polizia (ibidem). Nel caso concreto la competenza va pertanto determinata in funzione del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.
E. 2.2.3 Le autorità giurassiane non contestano questo ragionamento, anzi dichia- rano espressamente di assumere il perseguimento, in virtù dell’art. 34 cpv. 1 seconda frase CPP, dei reati ascritti ad A. dalle autorità ticinesi. Per contro, rifiutano l’assunzione del procedimento avviato a carico di B.
E. 2.2.4 Per quanto concerne quest’ultimo, applicabile è l'art. 33 cpv. 2 CPP, secondo cui se il reato è stato commesso da più autori, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. Il principio del forum praeventionis ha tuttavia carattere sussidiario rispetto all'art. 34 cpv. 1 prima frase CPP (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2015.7 dell’8 maggio 2015 consid. 2.3.5).
E. 2.2.5 Nel caso concreto, trovando applicazione l'art. 34 cpv. 1 seconda frase CPP e non la prima frase di detto articolo (v. supra consid. 2.2.2), il principio sta- bilito dall'art. 33 cpv. 2 CPP deve essere seguito. Questa Corte ha già giudi- cato che, nel caso in cui uno degli autori abbia compiuto altri reati oltre a quelli commessi in qualità di correo, puniti anch'essi con la medesima pena, la competenza va determinata per tutti gli autori in funzione del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. Ciò anche nell'eventualità in cui oggetto dei primi atti di perseguimento siano i reati commessi singolar- mente da uno dei successivi correi (decisione del Tribunale penale federale BG.2012.11 del 16 aprile 2012 consid. 2.1 e riferimenti citati; MO- SER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 13 ad art. 33 CPP).
E. 2.2.6 Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, è correo chi colla- bora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante nella decisione, pianificazione od esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei protagonisti; al proposito va tenuto conto, in particolare, dell'intensità della volontà delittuosa. Nella correità è presupposta, tra l'altro, una deci- sione comune circa la commissione del reato; ciò non significa tuttavia che tale decisione comune debba essere stata manifestata espressamente; è sufficiente che essa risulti da atti concludenti (DTF 120 IV 17 consid. 2d e riferimenti citati; 115 IV 161 consid. 2).
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Nel caso concreto, risulta dagli atti che B. è perseguito dalle autorità ticinesi per reati commessi assieme ad A. in data 7 marzo 2020, poiché i profili DNA di entrambi gli imputati sono stati rinvenuti sul sasso utilizzato per infrangere uno dei vetri ed accedere alla proprietà in cui si è svolto il furto (v. act. 1.1), per cui la loro correità è pacifica.
Ne discende che, dovendo B. e A. essere considerati correi nell'ambito di reati di medesima gravità e avendo le autorità giurassiane per prime com- piuto atti di perseguimento penale giusta l'art. 33 cpv. 2 CPP, queste ultime sono competenti a perseguire anche i fatti posti a carico di B. Da disattendere è la proposta del MP/JU di attendere l’interrogatorio di A. per avviare la pro- cedura di fissazione del foro. L’eventuale applicabilità dell’art. 139 n. 3 CP ai fatti occorsi in Ticino rimane infatti una mera ipotesi, neppure sostanziata dall’autorità giurassiana.
E. 3 Alla luce di tutto ciò, le autorità penali del Canton Giura vanno considerate competenti per il perseguimento dei reati oggetto della presente procedura.
E. 4 Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).
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Dispositiv
- Le autorità penali del Canton Giura sono competenti per il perseguimento dei reati oggetto della presente procedura.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 23 luglio 2020 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti
CANTONE TICINO, Ministero pubblico,
Richiedente
contro
CANTON DU JURA, Ministère public,
Opponente
Oggetto
Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BG.2020.28
- 2 -
Fatti:
A. In data 12 giugno 2020 il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP/TI) ha trasmesso al Ministère Public de la République et Canton du Jura (in seguito: MP/JU) una domanda di assunzione del procedimento penale a carico di A. e B., entrambi cittadini rumeni, per furto (art. 139 n. 1 CP), dan- neggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), violazione di domicilio (art. 186 CP) ed entrata illegale (art. 115 cpv. 1 lett. a legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrl; RS 142.20]). Risulta dagli atti che A. e B. sono fortemente sospettati di aver commesso tali reati il 7 marzo 2020 in Ticino, come pure che nei confronti di A. è già pendente un procedimento penale per furto, dan- neggiamento e violazione di domicilio condotto dal MP/JU per fatti commessi tra il 15 e il 16 agosto 2015. La richiesta di assunzione del procedimento si fonda sul fatto che le autorità giurassiane avrebbero eseguito i primi atti di perseguimento giusta gli art. 34 cpv. 1 e 33 cpv. 2 CPP (v. act. 1.1 e 1.2).
B. Con scritto del 3 luglio 2020, il MP/JU ha accettato l’assunzione del procedi- mento nei confronti di A., mentre ha rifiutato di assumere quello nei confronti di B. (v. act. 1.2).
C. Con istanza di determinazione del foro competente del 13 luglio 2020, il MP/TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo che le autorità di perseguimento penale del Canton Giura siano designate quali autorità competenti a perseguire e giu- dicare entrambi i correi (v. act 1).
D. Con risposta del 20 luglio 2020, trasmessa al MP/TI per conoscenza (v. act. 4), il MP/JU ha dichiarato che se le infrazioni commesse in Ticino dovessero essere considerate gravi ai sensi dell’art. 139 n. 3 CP, la compe- tenza spetterebbe alle autorità di perseguimento penale ticinesi. Esso ag- giunge che “la procédure en fixation de for devrait avoir lieu après l’interpel- lation et l’audition de A. ou de l’un des autres auteurs ou participants présu- més” (v. act. 3).
Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coin- volte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.
- 3 -
Diritto:
1.
1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si co- municano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della pro- mozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché de- cida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione [LOAP; RS 173.71]). Riguardo al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima considera applicabile il termine di 10 giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specifi- care (v. segnatamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'au- torità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 488; GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).
Condizione per adire la presente Corte è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia por- tato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento della scrivente Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BOUVERAT, Commentario ro- mando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkanto- nale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599; FINGERHUTH/LIEBER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ediz. 2014, n. 9 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5).
1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare
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che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'or- ganizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procura- tore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2). Anche per quanto attiene all’au- torità competente del Canton Giura la legge cantonale prevede che compe- tente in materia sia il procuratore pubblico incaricato del procedimento (“Les procureurs agissent à titre indépendent”, art. 43 cpv. 8 della “Loi d’organisa- tion judiciaire” del Canton Giura del 23 febbraio 2000 [LOJ/JU 181.1]). Nella fattispecie, lo scambio di scritti tra la procuratrice pubblica ticinese e il pro- curatore pubblico del Canton Giura è avvenuto tra le autorità competenti. L’istanza di determinazione del foro, presentata in tempo utile dal MP/TI, au- torità che per prima si è occupata della causa, è pertanto ammissibile.
2.
2.1 A mente del MP/TI, i reati oggetto del procedimento penale ticinese a carico di A. e B., dovrebbero essere perseguiti dalle autorità del Canton Giura in virtù degli art. 33 cpv. 2 e 34 cpv. 1 CPP. Avendo il Canton Giura intrapreso i primi atti di perseguimento nei confronti di A. nell’ambito del procedimento giurassiano, esso sarebbe competente per perseguire entrambi i correi.
2.2 Innanzitutto va rilevato che i reati oggetto di indagine davanti al MP/TI e al MP/JU risultano di medesima gravità (v. supra Fatti A.). Ciò posto, occorre verificare quale autorità è competente a perseguire, da un lato, i reati ascritti ad A. e, dall’altro, gli atti imputati a B.
2.2.1 Per quanto concerne A., risulta dal dossier che egli è sospettato di aver com- messo atti penalmente perseguibili sia nel Canton Giura sia sul territorio tici- nese.
2.2.2 Giusta l'art. 34 cpv. 1 CPP, se l'imputato ha commesso più reati in luoghi diversi, il perseguimento e il giudizio di tutti i reati competono alle autorità del luogo in cui è stato commesso il reato punibile con la pena più grave. Se per i diversi reati è comminata la stessa pena, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. È posta come condizione che l'autore sia perseguito simultaneamente nei Cantoni implicati (MOSER/SCHLAPBACH, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 6 ad art. 34 CPP e riferimenti citati; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3a ediz. 2011, n. 376). Questo presupposto non è dato qualora un procedimento avviato in un Cantone si concluda (tramite sentenza, archiviazione, ecc.) prima dell'apertura del procedimento nell'altro Cantone coinvolto (MO-
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SER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 7 ad art. 34 CPP). Vi è perseguimento, indipen- dentemente dalle particolarità organizzative cantonali, non solo di fronte all'apertura formale dell’istruzione ma anche in caso di procedura investiga- tiva della polizia (ibidem). Nel caso concreto la competenza va pertanto determinata in funzione del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. 2.2.3 Le autorità giurassiane non contestano questo ragionamento, anzi dichia- rano espressamente di assumere il perseguimento, in virtù dell’art. 34 cpv. 1 seconda frase CPP, dei reati ascritti ad A. dalle autorità ticinesi. Per contro, rifiutano l’assunzione del procedimento avviato a carico di B. 2.2.4 Per quanto concerne quest’ultimo, applicabile è l'art. 33 cpv. 2 CPP, secondo cui se il reato è stato commesso da più autori, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. Il principio del forum praeventionis ha tuttavia carattere sussidiario rispetto all'art. 34 cpv. 1 prima frase CPP (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2015.7 dell’8 maggio 2015 consid. 2.3.5). 2.2.5 Nel caso concreto, trovando applicazione l'art. 34 cpv. 1 seconda frase CPP e non la prima frase di detto articolo (v. supra consid. 2.2.2), il principio sta- bilito dall'art. 33 cpv. 2 CPP deve essere seguito. Questa Corte ha già giudi- cato che, nel caso in cui uno degli autori abbia compiuto altri reati oltre a quelli commessi in qualità di correo, puniti anch'essi con la medesima pena, la competenza va determinata per tutti gli autori in funzione del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. Ciò anche nell'eventualità in cui oggetto dei primi atti di perseguimento siano i reati commessi singolar- mente da uno dei successivi correi (decisione del Tribunale penale federale BG.2012.11 del 16 aprile 2012 consid. 2.1 e riferimenti citati; MO- SER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 13 ad art. 33 CPP).
2.2.6 Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, è correo chi colla- bora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante nella decisione, pianificazione od esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei protagonisti; al proposito va tenuto conto, in particolare, dell'intensità della volontà delittuosa. Nella correità è presupposta, tra l'altro, una deci- sione comune circa la commissione del reato; ciò non significa tuttavia che tale decisione comune debba essere stata manifestata espressamente; è sufficiente che essa risulti da atti concludenti (DTF 120 IV 17 consid. 2d e riferimenti citati; 115 IV 161 consid. 2).
- 6 -
Nel caso concreto, risulta dagli atti che B. è perseguito dalle autorità ticinesi per reati commessi assieme ad A. in data 7 marzo 2020, poiché i profili DNA di entrambi gli imputati sono stati rinvenuti sul sasso utilizzato per infrangere uno dei vetri ed accedere alla proprietà in cui si è svolto il furto (v. act. 1.1), per cui la loro correità è pacifica.
Ne discende che, dovendo B. e A. essere considerati correi nell'ambito di reati di medesima gravità e avendo le autorità giurassiane per prime com- piuto atti di perseguimento penale giusta l'art. 33 cpv. 2 CPP, queste ultime sono competenti a perseguire anche i fatti posti a carico di B. Da disattendere è la proposta del MP/JU di attendere l’interrogatorio di A. per avviare la pro- cedura di fissazione del foro. L’eventuale applicabilità dell’art. 139 n. 3 CP ai fatti occorsi in Ticino rimane infatti una mera ipotesi, neppure sostanziata dall’autorità giurassiana.
3. Alla luce di tutto ciò, le autorità penali del Canton Giura vanno considerate competenti per il perseguimento dei reati oggetto della presente procedura.
4. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).
- 7 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Le autorità penali del Canton Giura sono competenti per il perseguimento dei reati oggetto della presente procedura.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Bellinzona, 23 luglio 2020
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ministère public du Canton du Jura
Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.