opencaselaw.ch

BE.2010.6

Bundesstrafgericht · 2010-04-07 · Italiano CH

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Sachverhalt

A. Il 13 gennaio 2010 Swissmedic ha avviato nei confronti di A. e ignoti una procedura penale amministrativa per lesione dell’art. 86 cpv. 1 lett. b ed e- ventualmente dell’art. 87 cpv. 1 lett. f della legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer, RS 812.21), ossia per l’importazione dall’estero di medicinali non omologati. Si tratta, per la precisione, di complessive 16 spedizioni (nell’insieme 8'000 pastiglie) di Viagra a 100 mg di principio attivo provenienti dalla società B. di Mumbai (India), intercettate e trattenute presso la dogana aeroportuale di Zurigo-Kloten tra l’11 e il 14 gennaio 2010.

B. In seguito all’apertura del procedimento, il 28 gennaio 2010 Swissmedic ha proceduto ad una perquisizione presso lo studio legale e l’abitazione di A. Nel corso della perquisizione sono stati posti sotto suggello, ed in seguito sequestrati, quattro classificatori contenenti informazioni sulle due società destinatarie dei medicinali in questione (C. SA e D. SA), un dossier denomi- nato “E.”, nonché numerosi dati digitali provenienti da tre telefoni cellulari e due computer, tutti appartenenti ed in uso all’imputato (v. act. 1.5 e 1.6).

C. Con istanza del 17 febbraio 2010 Swissmedic postula la rimozione dei sigilli apposti il 28 gennaio 2010 e chiede di potere estrapolare ed utilizzare i dati cartacei e digitali sequestrati in occasione della perquisizione (v. act. 1).

D. Con risposta del 22 febbraio 2010 A. postula la reiezione della richiesta di rimozione dei sigilli, asserendo di essere completamente estraneo alla vi- cenda dell’importazione dei medicinali non omologati dall’estero e precisan- do che il proprietario della merce ordinata sarebbe F., suo cliente nonché a- zionista di minoranza delle società C. SA e D. SA. Egli sostiene inoltre che la maggior parte della documentazione posta sotto suggello è coperta dal se- greto professionale dell’avvocato.

E. Nei rispettivi allegati di replica e duplica le due parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie allegazioni e conclusioni (v. act. 5 e 7). Le argomentazioni delle parti saranno riprese – nella misura del necessario – nei considerandi di diritto.

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Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sull’ammissibilità di una perquisizione oggetto di un’opposizione in virtù degli art. 25 cpv. 1 e 50 cpv. 3 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0). La richiesta di levata dei sigilli non è sottoposta ad un termine particolare. La legittimazione per agire della Swissmedic è conferita dall’art. 90 cpv. 1 LATer.

E. 2 Giusta l’art. 50 cpv. 3 DPA, se il detentore si oppone alla perquisizione, le carte vengono suggellate e poste in luogo sicuro. In tal caso, fino al dibatti- mento, la decisione sull’ammissibilità o meno della perquisizione spetta alla I Corte dei reclami penali (art. 25 cpv. 1 DPA). Per contro, durante il dibatti- mento tale decisione è di competenza del tribunale.

E. 2.1 Secondo l’art. 50 DPA, la perquisizione di carte dev’essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si può presumere che contengano scritti impor- tanti per l’inchiesta (cpv. 1). La perquisizione dev’essere fatta in modo da tu- telare il segreto d’ufficio, come anche i segreti confidati, nell’esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari (cpv. 2). Se possibile, il detentore di carte dev’essere messo in grado d’indicarne il con- tenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le car- te devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull’ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (cpv. 3). Giova sottolineare e precisare che, quan- do riceve una richiesta di levata dei sigilli, la Corte dei reclami penali si limita, in un primo momento, a statuire sull’ammissibilità della perquisizione, la de- cisione sulla sorte dei documenti essendo riportata posteriormente alla loro cernita (v. in questo ambito DTF 127 II 151, 154 consid. 4b).

E. 2.2 Nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli giusta l’art. 50 cpv. 3 DPA, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è abilitata a pro- nunciarsi sulla realizzazione dei reati imputati all’accusato; essa si limita a determinare se la perquisizione concernente le carte sigillate è ammissibile, ossia se l’amministrazione può accedervi oppure no (sentenza del Tribunale federale 8G.9/2004 del 23 marzo 2004 consid. 6; DTF 106 IV 413, con- sid. 3). La perquisizione di documenti è ammissibile unicamente se esistono degli indizi sufficienti dell’esistenza di un’infrazione (sentenza 8G.9/2004 precitata, consid. 6; DTF 106 IV 413 precitata, consid. 4). La necessità della perquisizione deve essere giustificata da sospetti precisi e oggettivamente

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fondati e non basarsi su sospetti generali o su una prevenzione puramente soggettiva. L’art. 46 cpv. 1 let. a DPA autorizza il sequestro di oggetti che possono avere importanza come mezzi di prova. L’art. 48 cpv. 1 DPA preve- de in particolare che una perquisizione può essere effettuata nei locali in cui si trovano oggetti soggetti a sequestro. Conformemente all’art. 45 DPA, le misure summenzionate devono rispettare il principio della proporzionalità. L’oggetto della perquisizione deve essere circoscritto in modo preciso affin- ché si possa controllare la sua connessione con il sospetto preciso e oggetti- vamente fondato che grava sull’accusato e controllare ugualmente il rispetto del principio della proporzionalità (sentenza 8G.9/2004 precitata, consid. 6; DTF 104 IV 125, 131 e seg. consid. 3b). È inevitabile che la perquisizione di carte porti ugualmente su documenti che non presentano alcun interesse per l’inchiesta (sentenza 8G.9/2004 precitata, consid. 6; DTF 108 IV 75, 76 con- sid. 5; GAAC 64.52). La Corte dei reclami penali ha fatto peraltro sua la giu- risprudenza del Tribunale federale (cfr. ad esempio sentenze del Tribunale penale federale BE.2009.12-15 del 9 novembre 2009, BE.2008.3 del 24 giu- gno 2008, consid. 3).

E. 3 In concreto l’opponente contesta la propria responsabilità penale, procla- mando la sua totale estraneità alla vicenda oggetto del procedimento penale amministrativo di cui è imputato. Egli afferma di aver già fornito spontanea- mente a Swissmedic tutta la documentazione utile all’accertamento del vero autore del reato, ossia F., il quale avrebbe proceduto all’ordinazione dei me- dicinali non omologati e al suo pagamento presso il fornitore estero. Per tali ragioni, la richiesta di potere accedere indistintamente a tutti i dati sequestra- ti durante la perquisizione del 28 gennaio scorso, ed in particolare a quelli digitali copiati dai suoi computers e dai suoi telefonini, deve essere respinta, in quanto ingiustificata ai fini istruttori e sproporzionata. Egli non si oppone per contro al dissuggellamento dei 4 classificatori contenenti informazioni sulle due società a nome delle quali sono stati comandati i medicinali in que- stione (v. duplica act. 7, pag. 5 in basso).

E. 3.1 Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0). L’attività tipica dell’avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, vol. II, n. 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto professio- nale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presentano un carattere commerciale preponderante, segnatamente quelle che riguarda-

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no l’amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre prestazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale federale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zuri- go/Basilea/Ginevra 2005, n. 31 e segg. ad art. 13 LLCA; OBERHOLZER, Basler Kommentar, Basilea 2003, n. 13 ad art. 321 CP; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n. 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib 112) o nell’amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III 105) non costituiscono attività tipiche dell’avvocato. In questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro.

E. 3.2 Dagli atti di causa si evince che Swissmedic, nel quadro del procedimento aperto nei confronti di A. (e ignoti) e sfociato nella decisione di perquisizione del 28 gennaio 2010, sospetta che le due società destinatarie dei medicinali in questione, peraltro domiciliate presso lo studio legale dell’opponente, pos- sano essere coinvolte in altre spedizioni del medesimo genere. L’autorità ri- chiedente aggiunge inoltre che sia le dichiarazioni rilasciate da F., secondo le quali sarebbe stato lui ad effettuare le comande dei medicinali all’estero, sia la copia dell’effettuato pagamento della spedizione prodotte agli atti non pro- verebbero ancora con sufficiente chiarezza l’estraneità dell’imputato nella vi- cenda in esame (v. replica act. 5, pag. 2).

E. 3.3 Ai sensi della giurisprudenza richiamata in precedenza (v. consid. 3.1, supra), l’amministrazione di società per conto proprio o di un cliente non costituisco- no attività tipiche dell’avvocato e non permettono ad un legale di prevalersi del suo segreto professionale per impedire il sequestro di documenti relativi a queste attività. Dato che le due società per conto delle quali sono state effet- tuate le ordinazioni di medicinali all’estero sono domiciliate presso lo studio legale dell’opponente, e considerato il potenziale interesse della documenta- zione litigiosa ai fini del perseguimento penale − se non altro, come indicato dall’autorità inquirente, per determinare se vi sono state altre ordinazioni simi- li in passato −, i presupposti formali per procedere ad una levata dei sigilli dei quattro classificatori riguardanti la C. SA e la D. SA sono senz’altro adempiu- ti. L’opponente medesimo ammette che in questi classificatori non vi è docu- mentazione coperta dal segreto professionale (v. duplica act. 7, pag. 6 in al- to). Per contro, questa Corte esprime delle riserve con riferimento al rispetto del principio della proporzionalità nonché in relazione all’effettiva rilevanza ai fini dell’inchiesta della restante documentazione messa sotto suggello. Basti qui rilevare che l’oggetto della perquisizione in esame – vale a dire tutta la do-

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cumentazione digitale estrapolata dai computers e dai telefonini utilizzati dall’opponente per la sua quotidiana attività professionale nonché un dossier concernente un cliente dello studio legale denominato “E.” – è invero alquan- to vasto e non appare sufficientemente circoscritto in rapporto al sospetto vantato da Swissmedic, che per sua espressa ammissione intende prima di tutto chiarire l’eventuale coinvolgimento delle due società menzionate in pre- cedenza in altri traffici di medicinali non omologati, rischiando altresì di confi- gurare, segnatamente in mancanza di precisazioni da parte dell’autorità in- quirente sulla rilevanza per l’inchiesta dei documenti suggellati, un’inammissibile ricerca indiscriminata di prove (cosiddetta “fishing expedi- tion”). L’autorità inquirente nemmeno contesta, a ragione, il carattere tipica- mente legale di parte della documentazione suggellata, limitandosi ad osser- vare che in essa potrebbero però celarsi degli atti utili al procedimento. Dal profilo della proporzionalità, si evince inoltre che l’opponente ha già prodotto agli atti, di sua iniziativa, tutta la documentazione relativa alla corrispondenza intercorsa tra lui e F., che risulta essere la persona che ha ordinato e pagato la fornitura di medicinali oggetto della presente infrazione. Certo, dato che le due società domiciliate presso lo studio dell’opponente risultano, almeno formalmente, implicate nell’incriminata fornitura, non si può al momento e- scludere con assoluta certezza un eventuale coinvolgimento attivo di questi nella vicenda; il rispetto del principio della proporzionalità impone però di li- mitare l’oggetto del sequestro alla sola documentazione la cui pertinenza con l’indagine in corso è stata resa perlomeno verosimile dall’autorità inquirente.

E. 4 Ne scende che, per i pregressi motivi, la presente domanda di levata dei sigilli deve essere parzialmente accolta. In applicazione dell’art. 50 cpv. 3 DPA e della giurisprudenza pertinente (DTF 127 II 151 consid. 4b; 101 IV 364 consid. 2; cfr. ugualmente TPF 2004 12), questa Corte ordina a Swis- smedic di procedere alla cernita dei 4 classificatori sequestrati denominati, rispettivamente, “Documenti dipendenti D. SA” (colore verde), “Contabilità C. SA 2009” (colore rosa), “Banca D. SA” (colore blu) e “Cassa D. SA” (colo- re arancione) in presenza del detentore dei documenti o di un suo rappre- sentante. La restante documentazione suggellata – ossia un dossier deno- minato “E.” e i dati digitali provenienti da tre telefoni cellulari e due computer copiati su hard disk all’occasione della perquisizione del 28 gennaio 2010 (v. protocolli di perquisizione e sequestro in act. 1.6) – deve essere riconsegna- ta all’opponente.

E. 5 Visto quanto precede, la richiesta è parzialmente accolta. Conformemente all’art. 66 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), applicabile in virtù dell’esplicito rinvio dell’art. 25 cpv. 4 DPA, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. Nel caso

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concreto, considerato il grado di soccombenza dell’opponente, viene posta a suo carico una tassa di giustizia ridotta di fr. 1’000.--, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32); l’AFC è invece dispensata dal pagamento delle spese processuali in virtù dell’art. 66 cpv. 4 LTF. Per costante giuri- sprudenza, alle parti vincenti (anche parzialmente) non rappresentate da li- beri professionisti non vengono di regola riconosciute ripetibili (DTF 113 Ib 357). Se le circostanze particolari lo giustificano, il Tribunale può accordare alla parte un’adeguata indennità per altre spese indispensabili causate dal processo (art. 1 cpv. 2 del Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimen- ti davanti al Tribunale penale federale del 26 settembre 2006, RS 173.711.31) e ciò anche nei casi in cui un avvocato o una parte proceda per conto proprio (DTF 110 V 134). Ora, in concreto, l’opponente non fa va- lere di aver dovuto far fronte a spese rilevanti o di adempiere i requisiti posti dalla giurisprudenza ai fini del riconoscimento di un’indennità per ripetibili (v. sentenza del Tribunale penale federale BE.2007.14 del 3 marzo 2008, consid. 6.2).

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

Dispositiv
  1. La richiesta è parzialmente accolta. È ordinata la levata dei sigilli da parte di Swissmedic dei classificatori seque- strati denominati “Documenti dipendenti D. SA” (colore verde), “Contabilità C. SA 2009” (colore rosa), “Banca D. SA” (colore blu) e “Cassa D. SA” (colo- re arancione), che sarà effettuata dalla richiedente in presenza del detentore dei documenti o di un suo rappresentante.
  2. I dati digitali provenienti dai tre telefoni cellulari e due computer appartenenti all’imputato copiati su hard disk durante la perquisizione domiciliare del 28 gennaio 2010 (v. act. 1.6) nonché il dossier denominato “E.” sono restituiti all’opponente.
  3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dell’opponente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 7 aprile 2010 I Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Joséphine Contu, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

SWISSMEDIC, Richiedente

contro

A., Opponente

Oggetto

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BE.2010.6

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Fatti: A. Il 13 gennaio 2010 Swissmedic ha avviato nei confronti di A. e ignoti una procedura penale amministrativa per lesione dell’art. 86 cpv. 1 lett. b ed e- ventualmente dell’art. 87 cpv. 1 lett. f della legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer, RS 812.21), ossia per l’importazione dall’estero di medicinali non omologati. Si tratta, per la precisione, di complessive 16 spedizioni (nell’insieme 8'000 pastiglie) di Viagra a 100 mg di principio attivo provenienti dalla società B. di Mumbai (India), intercettate e trattenute presso la dogana aeroportuale di Zurigo-Kloten tra l’11 e il 14 gennaio 2010.

B. In seguito all’apertura del procedimento, il 28 gennaio 2010 Swissmedic ha proceduto ad una perquisizione presso lo studio legale e l’abitazione di A. Nel corso della perquisizione sono stati posti sotto suggello, ed in seguito sequestrati, quattro classificatori contenenti informazioni sulle due società destinatarie dei medicinali in questione (C. SA e D. SA), un dossier denomi- nato “E.”, nonché numerosi dati digitali provenienti da tre telefoni cellulari e due computer, tutti appartenenti ed in uso all’imputato (v. act. 1.5 e 1.6).

C. Con istanza del 17 febbraio 2010 Swissmedic postula la rimozione dei sigilli apposti il 28 gennaio 2010 e chiede di potere estrapolare ed utilizzare i dati cartacei e digitali sequestrati in occasione della perquisizione (v. act. 1).

D. Con risposta del 22 febbraio 2010 A. postula la reiezione della richiesta di rimozione dei sigilli, asserendo di essere completamente estraneo alla vi- cenda dell’importazione dei medicinali non omologati dall’estero e precisan- do che il proprietario della merce ordinata sarebbe F., suo cliente nonché a- zionista di minoranza delle società C. SA e D. SA. Egli sostiene inoltre che la maggior parte della documentazione posta sotto suggello è coperta dal se- greto professionale dell’avvocato.

E. Nei rispettivi allegati di replica e duplica le due parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie allegazioni e conclusioni (v. act. 5 e 7). Le argomentazioni delle parti saranno riprese – nella misura del necessario – nei considerandi di diritto.

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Diritto: 1. La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sull’ammissibilità di una perquisizione oggetto di un’opposizione in virtù degli art. 25 cpv. 1 e 50 cpv. 3 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0). La richiesta di levata dei sigilli non è sottoposta ad un termine particolare. La legittimazione per agire della Swissmedic è conferita dall’art. 90 cpv. 1 LATer.

2. Giusta l’art. 50 cpv. 3 DPA, se il detentore si oppone alla perquisizione, le carte vengono suggellate e poste in luogo sicuro. In tal caso, fino al dibatti- mento, la decisione sull’ammissibilità o meno della perquisizione spetta alla I Corte dei reclami penali (art. 25 cpv. 1 DPA). Per contro, durante il dibatti- mento tale decisione è di competenza del tribunale.

2.1. Secondo l’art. 50 DPA, la perquisizione di carte dev’essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si può presumere che contengano scritti impor- tanti per l’inchiesta (cpv. 1). La perquisizione dev’essere fatta in modo da tu- telare il segreto d’ufficio, come anche i segreti confidati, nell’esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari (cpv. 2). Se possibile, il detentore di carte dev’essere messo in grado d’indicarne il con- tenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le car- te devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull’ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (cpv. 3). Giova sottolineare e precisare che, quan- do riceve una richiesta di levata dei sigilli, la Corte dei reclami penali si limita, in un primo momento, a statuire sull’ammissibilità della perquisizione, la de- cisione sulla sorte dei documenti essendo riportata posteriormente alla loro cernita (v. in questo ambito DTF 127 II 151, 154 consid. 4b).

2.2. Nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli giusta l’art. 50 cpv. 3 DPA, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è abilitata a pro- nunciarsi sulla realizzazione dei reati imputati all’accusato; essa si limita a determinare se la perquisizione concernente le carte sigillate è ammissibile, ossia se l’amministrazione può accedervi oppure no (sentenza del Tribunale federale 8G.9/2004 del 23 marzo 2004 consid. 6; DTF 106 IV 413, con- sid. 3). La perquisizione di documenti è ammissibile unicamente se esistono degli indizi sufficienti dell’esistenza di un’infrazione (sentenza 8G.9/2004 precitata, consid. 6; DTF 106 IV 413 precitata, consid. 4). La necessità della perquisizione deve essere giustificata da sospetti precisi e oggettivamente

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fondati e non basarsi su sospetti generali o su una prevenzione puramente soggettiva. L’art. 46 cpv. 1 let. a DPA autorizza il sequestro di oggetti che possono avere importanza come mezzi di prova. L’art. 48 cpv. 1 DPA preve- de in particolare che una perquisizione può essere effettuata nei locali in cui si trovano oggetti soggetti a sequestro. Conformemente all’art. 45 DPA, le misure summenzionate devono rispettare il principio della proporzionalità. L’oggetto della perquisizione deve essere circoscritto in modo preciso affin- ché si possa controllare la sua connessione con il sospetto preciso e oggetti- vamente fondato che grava sull’accusato e controllare ugualmente il rispetto del principio della proporzionalità (sentenza 8G.9/2004 precitata, consid. 6; DTF 104 IV 125, 131 e seg. consid. 3b). È inevitabile che la perquisizione di carte porti ugualmente su documenti che non presentano alcun interesse per l’inchiesta (sentenza 8G.9/2004 precitata, consid. 6; DTF 108 IV 75, 76 con- sid. 5; GAAC 64.52). La Corte dei reclami penali ha fatto peraltro sua la giu- risprudenza del Tribunale federale (cfr. ad esempio sentenze del Tribunale penale federale BE.2009.12-15 del 9 novembre 2009, BE.2008.3 del 24 giu- gno 2008, consid. 3).

3. In concreto l’opponente contesta la propria responsabilità penale, procla- mando la sua totale estraneità alla vicenda oggetto del procedimento penale amministrativo di cui è imputato. Egli afferma di aver già fornito spontanea- mente a Swissmedic tutta la documentazione utile all’accertamento del vero autore del reato, ossia F., il quale avrebbe proceduto all’ordinazione dei me- dicinali non omologati e al suo pagamento presso il fornitore estero. Per tali ragioni, la richiesta di potere accedere indistintamente a tutti i dati sequestra- ti durante la perquisizione del 28 gennaio scorso, ed in particolare a quelli digitali copiati dai suoi computers e dai suoi telefonini, deve essere respinta, in quanto ingiustificata ai fini istruttori e sproporzionata. Egli non si oppone per contro al dissuggellamento dei 4 classificatori contenenti informazioni sulle due società a nome delle quali sono stati comandati i medicinali in que- stione (v. duplica act. 7, pag. 5 in basso).

3.1. Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0). L’attività tipica dell’avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, vol. II, n. 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto professio- nale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presentano un carattere commerciale preponderante, segnatamente quelle che riguarda-

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no l’amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre prestazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale federale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zuri- go/Basilea/Ginevra 2005, n. 31 e segg. ad art. 13 LLCA; OBERHOLZER, Basler Kommentar, Basilea 2003, n. 13 ad art. 321 CP; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n. 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib 112) o nell’amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III 105) non costituiscono attività tipiche dell’avvocato. In questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro.

3.2. Dagli atti di causa si evince che Swissmedic, nel quadro del procedimento aperto nei confronti di A. (e ignoti) e sfociato nella decisione di perquisizione del 28 gennaio 2010, sospetta che le due società destinatarie dei medicinali in questione, peraltro domiciliate presso lo studio legale dell’opponente, pos- sano essere coinvolte in altre spedizioni del medesimo genere. L’autorità ri- chiedente aggiunge inoltre che sia le dichiarazioni rilasciate da F., secondo le quali sarebbe stato lui ad effettuare le comande dei medicinali all’estero, sia la copia dell’effettuato pagamento della spedizione prodotte agli atti non pro- verebbero ancora con sufficiente chiarezza l’estraneità dell’imputato nella vi- cenda in esame (v. replica act. 5, pag. 2).

3.3. Ai sensi della giurisprudenza richiamata in precedenza (v. consid. 3.1, supra), l’amministrazione di società per conto proprio o di un cliente non costituisco- no attività tipiche dell’avvocato e non permettono ad un legale di prevalersi del suo segreto professionale per impedire il sequestro di documenti relativi a queste attività. Dato che le due società per conto delle quali sono state effet- tuate le ordinazioni di medicinali all’estero sono domiciliate presso lo studio legale dell’opponente, e considerato il potenziale interesse della documenta- zione litigiosa ai fini del perseguimento penale − se non altro, come indicato dall’autorità inquirente, per determinare se vi sono state altre ordinazioni simi- li in passato −, i presupposti formali per procedere ad una levata dei sigilli dei quattro classificatori riguardanti la C. SA e la D. SA sono senz’altro adempiu- ti. L’opponente medesimo ammette che in questi classificatori non vi è docu- mentazione coperta dal segreto professionale (v. duplica act. 7, pag. 6 in al- to). Per contro, questa Corte esprime delle riserve con riferimento al rispetto del principio della proporzionalità nonché in relazione all’effettiva rilevanza ai fini dell’inchiesta della restante documentazione messa sotto suggello. Basti qui rilevare che l’oggetto della perquisizione in esame – vale a dire tutta la do-

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cumentazione digitale estrapolata dai computers e dai telefonini utilizzati dall’opponente per la sua quotidiana attività professionale nonché un dossier concernente un cliente dello studio legale denominato “E.” – è invero alquan- to vasto e non appare sufficientemente circoscritto in rapporto al sospetto vantato da Swissmedic, che per sua espressa ammissione intende prima di tutto chiarire l’eventuale coinvolgimento delle due società menzionate in pre- cedenza in altri traffici di medicinali non omologati, rischiando altresì di confi- gurare, segnatamente in mancanza di precisazioni da parte dell’autorità in- quirente sulla rilevanza per l’inchiesta dei documenti suggellati, un’inammissibile ricerca indiscriminata di prove (cosiddetta “fishing expedi- tion”). L’autorità inquirente nemmeno contesta, a ragione, il carattere tipica- mente legale di parte della documentazione suggellata, limitandosi ad osser- vare che in essa potrebbero però celarsi degli atti utili al procedimento. Dal profilo della proporzionalità, si evince inoltre che l’opponente ha già prodotto agli atti, di sua iniziativa, tutta la documentazione relativa alla corrispondenza intercorsa tra lui e F., che risulta essere la persona che ha ordinato e pagato la fornitura di medicinali oggetto della presente infrazione. Certo, dato che le due società domiciliate presso lo studio dell’opponente risultano, almeno formalmente, implicate nell’incriminata fornitura, non si può al momento e- scludere con assoluta certezza un eventuale coinvolgimento attivo di questi nella vicenda; il rispetto del principio della proporzionalità impone però di li- mitare l’oggetto del sequestro alla sola documentazione la cui pertinenza con l’indagine in corso è stata resa perlomeno verosimile dall’autorità inquirente.

4. Ne scende che, per i pregressi motivi, la presente domanda di levata dei sigilli deve essere parzialmente accolta. In applicazione dell’art. 50 cpv. 3 DPA e della giurisprudenza pertinente (DTF 127 II 151 consid. 4b; 101 IV 364 consid. 2; cfr. ugualmente TPF 2004 12), questa Corte ordina a Swis- smedic di procedere alla cernita dei 4 classificatori sequestrati denominati, rispettivamente, “Documenti dipendenti D. SA” (colore verde), “Contabilità C. SA 2009” (colore rosa), “Banca D. SA” (colore blu) e “Cassa D. SA” (colo- re arancione) in presenza del detentore dei documenti o di un suo rappre- sentante. La restante documentazione suggellata – ossia un dossier deno- minato “E.” e i dati digitali provenienti da tre telefoni cellulari e due computer copiati su hard disk all’occasione della perquisizione del 28 gennaio 2010 (v. protocolli di perquisizione e sequestro in act. 1.6) – deve essere riconsegna- ta all’opponente.

5. Visto quanto precede, la richiesta è parzialmente accolta. Conformemente all’art. 66 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), applicabile in virtù dell’esplicito rinvio dell’art. 25 cpv. 4 DPA, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. Nel caso

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concreto, considerato il grado di soccombenza dell’opponente, viene posta a suo carico una tassa di giustizia ridotta di fr. 1’000.--, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32); l’AFC è invece dispensata dal pagamento delle spese processuali in virtù dell’art. 66 cpv. 4 LTF. Per costante giuri- sprudenza, alle parti vincenti (anche parzialmente) non rappresentate da li- beri professionisti non vengono di regola riconosciute ripetibili (DTF 113 Ib 357). Se le circostanze particolari lo giustificano, il Tribunale può accordare alla parte un’adeguata indennità per altre spese indispensabili causate dal processo (art. 1 cpv. 2 del Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimen- ti davanti al Tribunale penale federale del 26 settembre 2006, RS 173.711.31) e ciò anche nei casi in cui un avvocato o una parte proceda per conto proprio (DTF 110 V 134). Ora, in concreto, l’opponente non fa va- lere di aver dovuto far fronte a spese rilevanti o di adempiere i requisiti posti dalla giurisprudenza ai fini del riconoscimento di un’indennità per ripetibili (v. sentenza del Tribunale penale federale BE.2007.14 del 3 marzo 2008, consid. 6.2).

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta è parzialmente accolta. È ordinata la levata dei sigilli da parte di Swissmedic dei classificatori seque- strati denominati “Documenti dipendenti D. SA” (colore verde), “Contabilità C. SA 2009” (colore rosa), “Banca D. SA” (colore blu) e “Cassa D. SA” (colo- re arancione), che sarà effettuata dalla richiedente in presenza del detentore dei documenti o di un suo rappresentante. 2. I dati digitali provenienti dai tre telefoni cellulari e due computer appartenenti all’imputato copiati su hard disk durante la perquisizione domiciliare del 28 gennaio 2010 (v. act. 1.6) nonché il dossier denominato “E.” sono restituiti all’opponente. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dell’opponente.

Bellinzona, il 9 aprile 2010

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Swissmedic - A.

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).