Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).
Sachverhalt
A. I coniugi A. e B. sono oggetto di un'inchiesta fiscale fondata sull'art. 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11). In tale ambito, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ha proceduto, il 2 e 3 febbraio 2005, nonché il 9 e 10 marzo seguenti, ad una perquisizione dello studio legale nel quale gli interessati esercitavano la loro attività di avvocato e notaio. In quell'occasione l'AFC ha sequestrato una parte importante degli archivi dello studio. Essendosi B. op- posta a tale perquisizione, gli archivi sono stati sigillati.
B. Con sentenza dell'8 agosto 2005, confermata dal Tribunale federale in data 6 febbraio 2006 (DTF 132 IV 63), la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha accolto una richiesta di levata dei sigilli presentata l’11 aprile 2005 dall’AFC, stabilendo per la cernita, da effettuare dalla Corte medesima, una procedura in tre fasi.
C. Constatate le divergenze insormontabili tra le parti quo all’utilità o meno della voluminosa documentazione sigillata (126 cartoni), al termine di un’udienza tenutasi il 27 luglio 2006, il giudice delegato ha comunicato alle parti che il Tribunale avrebbe statuito autonomamente su tutti gli incarti sequestrati. Con sentenze del 14 settembre 2006, 28 settembre 2006 (con rettifica del 17 ot- tobre seguente) e 31 ottobre 2006 la I Corte dei reclami penali ha statuito sulla maggior parte della documentazione dissuggellata, decidendo quali in- carti erano necessari ai fini dell'inchiesta e quali dovevano essere restituiti, poiché inutili, ai proprietari.
D. Con decisione del 20 febbraio 2007, la scrivente autorità, ritenendo impossi- bile distinguere i clienti protetti dal segreto professionale dell’avvocato da quelli non protetti, ha accolto la richiesta di versare agli atti tutti i documenti ancora in sospeso concernenti la contabilità dello studio legale. Mediante sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007 il Tribunale federale ha accolto, in quanto ammissibile, un ricorso dei coniugi A. e B. e ha annullato questa de- cisione. La I Corte dei reclami penali è stata quindi invitata a proseguire con la cernita conformemente alla procedura in tre fasi prestabilita, avvalendosi della collaborazione dei ricorrenti.
E. In data 16 ottobre 2007 la presenta autorità ha statuito su un'ulteriore parte di atti rimasti in sospeso, restituendo agli indagati, in quanto ritenuti inutili per l'inchiesta, una ventina di incarti. Mediante sentenze emesse nel periodo
- 3 -
novembre-dicembre 2007 l'autorità giudicante ha statuito in merito alle mo- dalità di cernita dell’integralità della documentazione, sia cartacea che infor- matica, posta sotto suggello.
F. Chiamato ad esprimersi quo ai ricorsi in materia penale interposti dall’AFC e dagli opponenti avverso le suddette decisioni, con sentenze emesse tra il settembre ed il dicembre 2008, il Tribunale federale ha accolto i gravami dell’autorità fiscale, annullando le decisioni impugnate e rinviando la causa alla I Corte dei reclami penali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi, mentre ha respinto i ricorsi introdotti dai coniugi A. e B.
G. Dando seguito a quanto statuito dall’Alta Corte, con sentenze del 19 agosto 2009 la scrivente autorità si è nuovamente pronunciata in merito alle suddet- te fattispecie, riservando la fissazione delle spese ad una decisione ulteriore, tema che costituisce l'oggetto della presente sentenza.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Benché la procedura di levata dei sigilli consecutiva ad una perquisizione alla quale il detentore di carte si è opposto (art. 50 cpv. 3 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo [DPA; RS 313.0]) non costituisca una procedura di ricorso in senso stretto, ma piuttosto una conte- stazione ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 DPA, il regolamento delle spese relative a tale procedura è nondimeno sottoposto alle medesime regole applicabili in materia di ricorso. In virtù del rinvio previsto all'art. 25 cpv. 4 DPA, le norme applicabili sono dunque quelle previste agli art. 62 – 68 della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Tali disposi- zioni riprendono senza grandi modifiche gli art. 149 – 160 dell’abrogata OG (v. FF 2001 pag. 4103 e seg.), ragione per cui la giurisprudenza sviluppata sulla base delle normative precedentemente in vigore può, in sostanza, es- sere qui ripresa, segnatamente quella che, in tale ambito, riconosce al giudi- ce un largo margine di apprezzamento (v. DTF 126 II 168 consid. 5b/aa).
E. 2 Conformemente all'art. 66 cpv. 1 LTF, le spese giudiziarie, di regola, sono ad- dossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il tribunale può ripartire in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. Alle orga- nizzazioni che, come l'AFC, si rivolgono alla Corte dei reclami penali nell'eser- cizio dei loro compiti di diritto pubblico non possono, di regola, essere addos- sate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF).
- 4 -
Nella fattispecie, il Tribunale federale ha accolto i ricorsi interposti dall’AFC avverso le sentenze emesse dalla scrivente autorità in merito alle modalità di cernita dell’integralità della documentazione, sia cartacea che informatica, posta sotto suggello. Esso ha in sostanza ritenuto che le decisioni della I Corte dei reclami penali impugnate, fondate su una tesi sbrigativa, su un criterio meramente quantitativo e sul fatto che si sarebbe in presenza di do- cumenti potenzialmente soggetti al segreto professionale non potevano es- sere avallate, invitandola nel contempo ad operare un’analisi più dettagliata e precisa della documentazione agli atti. Ne discende che la richiesta di leva- ta dei sigilli formulata dall'AFC era completamente fondata. I coniugi A. e B. vi si sono nondimeno opposti sin dall'inizio della procedura, in un primo tem- po concludendo alla reiezione della richiesta e alla restituzione di tutti i do- cumenti posti sotto sigillo e, successivamente, postulando, in via principale, di dichiarare irricevibili i ricorsi dell’AFC e, in via subordinata, di respingerli. La cernita della documentazione operata dalla Corte ha permesso di consta- tare che gli incarti sequestrati, nella loro stragrande maggioranza, non erano legati ad attività coperte dal segreto professionale dell'avvocato o del notaio, ma concernevano piuttosto mandati nell'ambito commerciale e finan- ziario. Riassumendo, gli indagati soccombono interamente nel merito della causa e sulle modalità della cernita contestata. Un tale esito impone che le spese giudiziarie siano messe a loro carico e che nessuna indennità per spe- se ripetibili sia loro concessa.
E. 3 In assenza di altre spese specifiche, le spese si limitano nella fattispecie ad un emolumento che, giusta l'art. 65 cpv. 2 LTF, deve essere calcolato in fun- zione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del mo- do di condotta processuale nonché della situazione finanziaria delle parti.
E. 3.1 In applicazione degli art. 3 e 4 del regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), la tassa mi- nima ammonta a fr. 200.- e la tassa massima a fr. 50'000.-.
E. 3.2 Sebbene la presente causa non presenti un valore litigioso ben determinato, giova comunque rilevare che l'inchiesta penale contro gli indagati concerne sottrazioni fiscali di svariati milioni di franchi. L'ampiezza della causa è in- dubbiamente eccezionale, avendo dovuto la Corte procedere alla cernita di un numero di incarti molto elevato, la maggior parte dei quali composti da moltissimi documenti. Decine di ore di lavoro sono state consacrate alle ope- razioni di cernita. Tali operazioni si sono rivelate particolarmente difficoltose a causa della mancata distinzione, da parte degli indagati, delle loro attività legate a mandati tipici d'avvocato da quelle commerciali o finanziarie, quest'ultime non protette dal segreto professionale dell'avvocato o del notaio,
- 5 -
segreto invocato costantemente dagli indagati. La situazione finanziaria dei medesimi è eccellente. La procedura ha potuto evidenziare che gli stessi possiedono una fortuna mobiliare ed immobiliare consistente. A ciò si ag- giungono redditi professionali annuali che ammontano a svariate centinaia di migliaia di franchi.
E. 3.3 Visto tutto quanto precede, in concreto si giustificherebbe sicuramente di fissare l'importo massimo previsto all'art. 4 lett. c del regolamento summen- zionato. Tenuto tuttavia conto del fatto che la scrivente autorità ha dovuto procedere alla cernita di un numero di incarti meno elevato rispetto alla pri- ma fase della selezione, con conseguente minor dispendio in termini di ore di lavoro ad essa consacrate, le spese messe a carico degli indagati, con vin- colo di solidarietà, sono fissate a fr. 30'000.-.
- 6 -
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
Dispositiv
- A. e B. sono condannati, in solido, al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 30'000.-.
- Non vengono attribuite indennità per spese ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 19 agosto 2009 I Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Tito Ponti e Alex Staub, Cancelliere Graziano Mordasini
Parti
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, Richiedente
contro
A., B., entrambi patrocinati dagli Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli, Opponenti
Oggetto
Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BE.2009.17
- 2 -
Fatti:
A. I coniugi A. e B. sono oggetto di un'inchiesta fiscale fondata sull'art. 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11). In tale ambito, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ha proceduto, il 2 e 3 febbraio 2005, nonché il 9 e 10 marzo seguenti, ad una perquisizione dello studio legale nel quale gli interessati esercitavano la loro attività di avvocato e notaio. In quell'occasione l'AFC ha sequestrato una parte importante degli archivi dello studio. Essendosi B. op- posta a tale perquisizione, gli archivi sono stati sigillati.
B. Con sentenza dell'8 agosto 2005, confermata dal Tribunale federale in data 6 febbraio 2006 (DTF 132 IV 63), la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha accolto una richiesta di levata dei sigilli presentata l’11 aprile 2005 dall’AFC, stabilendo per la cernita, da effettuare dalla Corte medesima, una procedura in tre fasi.
C. Constatate le divergenze insormontabili tra le parti quo all’utilità o meno della voluminosa documentazione sigillata (126 cartoni), al termine di un’udienza tenutasi il 27 luglio 2006, il giudice delegato ha comunicato alle parti che il Tribunale avrebbe statuito autonomamente su tutti gli incarti sequestrati. Con sentenze del 14 settembre 2006, 28 settembre 2006 (con rettifica del 17 ot- tobre seguente) e 31 ottobre 2006 la I Corte dei reclami penali ha statuito sulla maggior parte della documentazione dissuggellata, decidendo quali in- carti erano necessari ai fini dell'inchiesta e quali dovevano essere restituiti, poiché inutili, ai proprietari.
D. Con decisione del 20 febbraio 2007, la scrivente autorità, ritenendo impossi- bile distinguere i clienti protetti dal segreto professionale dell’avvocato da quelli non protetti, ha accolto la richiesta di versare agli atti tutti i documenti ancora in sospeso concernenti la contabilità dello studio legale. Mediante sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007 il Tribunale federale ha accolto, in quanto ammissibile, un ricorso dei coniugi A. e B. e ha annullato questa de- cisione. La I Corte dei reclami penali è stata quindi invitata a proseguire con la cernita conformemente alla procedura in tre fasi prestabilita, avvalendosi della collaborazione dei ricorrenti.
E. In data 16 ottobre 2007 la presenta autorità ha statuito su un'ulteriore parte di atti rimasti in sospeso, restituendo agli indagati, in quanto ritenuti inutili per l'inchiesta, una ventina di incarti. Mediante sentenze emesse nel periodo
- 3 -
novembre-dicembre 2007 l'autorità giudicante ha statuito in merito alle mo- dalità di cernita dell’integralità della documentazione, sia cartacea che infor- matica, posta sotto suggello.
F. Chiamato ad esprimersi quo ai ricorsi in materia penale interposti dall’AFC e dagli opponenti avverso le suddette decisioni, con sentenze emesse tra il settembre ed il dicembre 2008, il Tribunale federale ha accolto i gravami dell’autorità fiscale, annullando le decisioni impugnate e rinviando la causa alla I Corte dei reclami penali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi, mentre ha respinto i ricorsi introdotti dai coniugi A. e B.
G. Dando seguito a quanto statuito dall’Alta Corte, con sentenze del 19 agosto 2009 la scrivente autorità si è nuovamente pronunciata in merito alle suddet- te fattispecie, riservando la fissazione delle spese ad una decisione ulteriore, tema che costituisce l'oggetto della presente sentenza.
Diritto:
1. Benché la procedura di levata dei sigilli consecutiva ad una perquisizione alla quale il detentore di carte si è opposto (art. 50 cpv. 3 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo [DPA; RS 313.0]) non costituisca una procedura di ricorso in senso stretto, ma piuttosto una conte- stazione ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 DPA, il regolamento delle spese relative a tale procedura è nondimeno sottoposto alle medesime regole applicabili in materia di ricorso. In virtù del rinvio previsto all'art. 25 cpv. 4 DPA, le norme applicabili sono dunque quelle previste agli art. 62 – 68 della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Tali disposi- zioni riprendono senza grandi modifiche gli art. 149 – 160 dell’abrogata OG (v. FF 2001 pag. 4103 e seg.), ragione per cui la giurisprudenza sviluppata sulla base delle normative precedentemente in vigore può, in sostanza, es- sere qui ripresa, segnatamente quella che, in tale ambito, riconosce al giudi- ce un largo margine di apprezzamento (v. DTF 126 II 168 consid. 5b/aa).
2. Conformemente all'art. 66 cpv. 1 LTF, le spese giudiziarie, di regola, sono ad- dossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il tribunale può ripartire in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. Alle orga- nizzazioni che, come l'AFC, si rivolgono alla Corte dei reclami penali nell'eser- cizio dei loro compiti di diritto pubblico non possono, di regola, essere addos- sate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF).
- 4 -
Nella fattispecie, il Tribunale federale ha accolto i ricorsi interposti dall’AFC avverso le sentenze emesse dalla scrivente autorità in merito alle modalità di cernita dell’integralità della documentazione, sia cartacea che informatica, posta sotto suggello. Esso ha in sostanza ritenuto che le decisioni della I Corte dei reclami penali impugnate, fondate su una tesi sbrigativa, su un criterio meramente quantitativo e sul fatto che si sarebbe in presenza di do- cumenti potenzialmente soggetti al segreto professionale non potevano es- sere avallate, invitandola nel contempo ad operare un’analisi più dettagliata e precisa della documentazione agli atti. Ne discende che la richiesta di leva- ta dei sigilli formulata dall'AFC era completamente fondata. I coniugi A. e B. vi si sono nondimeno opposti sin dall'inizio della procedura, in un primo tem- po concludendo alla reiezione della richiesta e alla restituzione di tutti i do- cumenti posti sotto sigillo e, successivamente, postulando, in via principale, di dichiarare irricevibili i ricorsi dell’AFC e, in via subordinata, di respingerli. La cernita della documentazione operata dalla Corte ha permesso di consta- tare che gli incarti sequestrati, nella loro stragrande maggioranza, non erano legati ad attività coperte dal segreto professionale dell'avvocato o del notaio, ma concernevano piuttosto mandati nell'ambito commerciale e finan- ziario. Riassumendo, gli indagati soccombono interamente nel merito della causa e sulle modalità della cernita contestata. Un tale esito impone che le spese giudiziarie siano messe a loro carico e che nessuna indennità per spe- se ripetibili sia loro concessa.
3. In assenza di altre spese specifiche, le spese si limitano nella fattispecie ad un emolumento che, giusta l'art. 65 cpv. 2 LTF, deve essere calcolato in fun- zione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del mo- do di condotta processuale nonché della situazione finanziaria delle parti.
3.1 In applicazione degli art. 3 e 4 del regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), la tassa mi- nima ammonta a fr. 200.- e la tassa massima a fr. 50'000.-.
3.2 Sebbene la presente causa non presenti un valore litigioso ben determinato, giova comunque rilevare che l'inchiesta penale contro gli indagati concerne sottrazioni fiscali di svariati milioni di franchi. L'ampiezza della causa è in- dubbiamente eccezionale, avendo dovuto la Corte procedere alla cernita di un numero di incarti molto elevato, la maggior parte dei quali composti da moltissimi documenti. Decine di ore di lavoro sono state consacrate alle ope- razioni di cernita. Tali operazioni si sono rivelate particolarmente difficoltose a causa della mancata distinzione, da parte degli indagati, delle loro attività legate a mandati tipici d'avvocato da quelle commerciali o finanziarie, quest'ultime non protette dal segreto professionale dell'avvocato o del notaio,
- 5 -
segreto invocato costantemente dagli indagati. La situazione finanziaria dei medesimi è eccellente. La procedura ha potuto evidenziare che gli stessi possiedono una fortuna mobiliare ed immobiliare consistente. A ciò si ag- giungono redditi professionali annuali che ammontano a svariate centinaia di migliaia di franchi.
3.3 Visto tutto quanto precede, in concreto si giustificherebbe sicuramente di fissare l'importo massimo previsto all'art. 4 lett. c del regolamento summen- zionato. Tenuto tuttavia conto del fatto che la scrivente autorità ha dovuto procedere alla cernita di un numero di incarti meno elevato rispetto alla pri- ma fase della selezione, con conseguente minor dispendio in termini di ore di lavoro ad essa consacrate, le spese messe a carico degli indagati, con vin- colo di solidarietà, sono fissate a fr. 30'000.-.
- 6 -
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. A. e B. sono condannati, in solido, al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 30'000.-. 2. Non vengono attribuite indennità per spese ripetibili.
Bellinzona, il 19 agosto 2009
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).