opencaselaw.ch

BE.2009.1

Bundesstrafgericht · 2009-08-19 · Italiano CH

Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).

Sachverhalt

A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On. Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle con- tribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei con- fronti degli avvocati A. e B., quest’ultima titolare di uno studio legale e notari- le a Z.

B. A. è sospettato di avere commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’art. 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), ossia di avere sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in parti- colare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo “off-shore”. Egli avrebbe inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C. B., dal canto suo, avrebbe partecipato ai reati fiscali commessi dal marito A.

L’inchiesta fiscale riguarda i periodi non ancora prescritti; si tratta quindi degli anni di calcolo tra il 1993 ed il 2002 (compresi).

C. Il 2 e 3 febbraio 2005, nonché il 9 e 10 marzo seguenti la Divisione delle inchieste speciali dell’AFC (in seguito: DIF) ha perquisito lo studio legale e notarile D. a Z. e sequestrato innumerevoli documenti cartacei ed informatici, posti poi sotto suggello in luogo sicuro.

D. Con sentenza dell’8 agosto 2005, confermata dal Tribunale federale in data 6 febbraio 2006 (DTF 132 IV 63), la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha accolto una richiesta di levata dei sigilli presentata l’11 aprile 2005 dall’AFC, stabilendo per la cernita, da effettuare dalla Corte medesima, una procedura in tre fasi. Questa procedura prevede dapprima la separazione dei documenti utili all’inchiesta da quelli che non lo sono, la di- stinzione in seguito di quelli coperti dal segreto professionale dell’avvocato da quelli che non lo sono e, infine, per i documenti restanti e utili all’inchiesta, a protezione dei clienti, la depennazione o la codificazione, se del caso, dei loro nomi, facendo capo, se necessario, alla collaborazione di un esperto.

E. L’8 giugno 2006 le parti ed il giudice delegato, vista la voluminosa documen- tazione sequestrata (126 cartoni), si sono riuniti per definire preliminarmente gli aspetti pratici della levata dei sigilli. Constatate le divergenze insormonta- bili concernenti l’utilità o meno di tutta la documentazione sigillata, al termine dell'udienza del 27 luglio 2006 il giudice delegato ha comunicato alle parti

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che il Tribunale avrebbe statuito autonomamente su tutti gli incarti sequestra- ti. Le parti si sono dichiarate d’accordo con questo approccio, rinunciando quindi espressamente alla procedura in contraddittorio. Con sentenze del 14 settembre 2006, 28 settembre 2006 (con rettifica del 17 ottobre seguente) e 31 ottobre 2006 la I Corte dei reclami penali ha statuito sulla maggior parte della documentazione dissuggellata, decidendo quali incarti erano necessari ai fini dell’inchiesta e quali dovevano essere restituiti, poiché inutili, ai pro- prietari.

F. Con decisione del 20 febbraio 2007 la presenta autorità, ritenendo impossibi- le distinguere i clienti protetti dal segreto professionale dell'avvocato da quelli non protetti, ha accolto la richiesta di versare agli atti tutti i documenti ancora in sospeso concernenti la contabilità dello studio legale. Mediante sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007 il Tribunale federale, ritenuta sbrigativa e superficiale detta tesi, ha accolto, in quanto ammissibile, un ricorso dei co- niugi A. e B. e ha annullato questa decisione. La I Corte dei reclami penali è stata quindi invitata a proseguire con la cernita conformemente alla procedu- ra in tre fasi prestabilita, avvalendosi della collaborazione dei ricorrenti. In seguito la I Corte dei reclami penali ha invitato l’AFC ad esprimersi in merito ai documenti ancora in sospeso: i legali degli opponenti dal canto loro hanno prodotto listati contenenti i nomi dei clienti da loro ritenuti protetti dal segreto professionale.

G. Con sentenza del 3 dicembre 2007 la scrivente autorità si è pronunciata sui dati informatici sequestrati dall’AFC nello studio legale degli indagati registra- ti su 2 CD (S4 e S5). Rilevato che quest’ultimi constano di svariate centinaia di documenti, nella stragrande maggioranza dei quali figurano nomi di terzi e richiamati i motivi addotti nella sua decisione del 12 novembre 2007 (consid. 3), la I Corte dei reclami penali ha ribadito che la cernita dei nomi da oscurare e l’esecuzione concreta di tale anonimizzazione rappresenterebbe un lavoro totalmente sproporzionato, precisando nel contempo che la distin- zione tra i documenti da versare agli atti e quelli da restituire agli opponenti deve essere effettuata, per ogni incarto, soppesando in maniera ragionevole gli interessi dell’inchiesta e quelli legati alla protezione potenzialmente dovu- ta a certi clienti degli indagati.

H. L’AFC ha interposto un ricorso in materia penale al Tribunale federale avver- so la suddetta decisione. Essa ha chiesto in via principale di annullare la de- cisione impugnata e di ordinare alla I Corte dei reclami penali di versare agli atti dell’incarto penale in forma integrale, non anonimizzata e con il divieto di utilizzare per altri procedimenti le informazioni riguardanti terzi e meglio: i

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messaggi di posta elettronica, la lista dei siti più frequentemente visitati, la corrispondenza, la documentazione contabile, le fatture, tutta la restante do- cumentazione contenuta nei due CD nonché la corrispondenza riguardante la gestione societaria ad opera degli opponenti, con l’ausilio di persone di ri- ferimento all’estero, documenti per i quali il versamento degli atti è già stato stabilito con la sentenza impugnata al dispositivo n. 2. In via subordinata chiede di versare agli atti la citata lista e la menzionata corrispondenza in forma integrale, il resto in forma anonimizzata. I coniugi A. e B. dal canto loro hanno postulato, in via principale, di dichiarare irricevibile il ricorso e, in via subordinata, di respingerlo.

I. Con sentenza del 18 dicembre 2008 (1B_303/2007), il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell’AFC, annullando la decisione impugnata e rinviando la causa alla I Corte dei reclami penali per nuovo giudizio nel senso dei consi- derandi. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dall’Alta Corte saran- no riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una perqui- sizione, una volta riconosciuta l’ammissibilità di principio di quest’ultima da parte della I Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno l’oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quello di distinguere gli atti che pos- sono essere versati nell’incarto da quelli per i quali l’opposizione risulta giu- stificata. In caso di disaccordo, la I Corte dei reclami penali decide.

E. 2 Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0). L’attività tipica dell’avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, vol. II, n. 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, Le secret profession- nel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto profes- sionale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presen- tano un carattere commerciale preponderante, segnatamente quelle che ri- guardano l’amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre pre- stazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale fe- derale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zuri-

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go/Basilea/Ginevra 2005, n. 31 e segg. ad art. 13 LLCA; OBERHOLZER, Bas- ler Kommentar, Basilea 2003, n. 13 ad art. 321 CP; TRECHSEL, Schweizeri- sches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n. 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib

112) o nell’amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III 105) non costituiscono attività tipiche dell’avvocato. In questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro.

E. 3 Nella sua sentenza 1B_303/2007 del 18 dicembre 2008, il Tribunale federale ha per l’essenziale ripreso le argomentazioni sviluppate nelle sue decisioni 1B_47/2007 del 28 giugno 2007 e 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, pre- cisando come anche nella fattispecie l’unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato non permettesse più di distinguere chiaramente quanto rientra in ciascun tipo di attività, di modo che il richiamo alla tutela del segreto professionale dell’avvocato è di massima escluso. L’Alta Corte ha sottolineato che, visto il coinvolgimento dei legali nell’inchiesta e il fatto che gran parte dei documenti concernono attività estranee a quella tipica dell’avvocato e che tale distinzione non può essere operata in maniera chiara, in casu l’interesse pubblico a perseguire le gravi sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale, per di più invocato in modo generico ed essendo peraltro manifesto che A. in nessun caso poteva invocarlo. Essa ha quindi ritenuto che un’eventuale anonimizza- zione potrebbe limitarsi a determinati documenti, precisando che rientra co- munque nel potere di apprezzamento della I Corte dei reclami penali espri- mersi in merito (v. sentenza 1B_288/2007 citata, consid. 3 e 4). Il Tribunale federale ha infine formulato delle osservazioni puntuali in merito ad entrambi i CD.

E. 4 L’utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di documenti o infor- mazioni concernenti clienti degli indagati provenienti dagli atti di cui al pun- to 2 del presente dispositivo è proibito in assenza di nuove decisioni da parte della I Corte dei reclami penali.

E. 5 Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio saranno fissate mediante decisione ulteriore.

Bellinzona, il 19 agosto 2009

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

Dispositiv
  1. Nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una perqui- sizione, una volta riconosciuta l’ammissibilità di principio di quest’ultima da parte della I Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno l’oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quello di distinguere gli atti che pos- sono essere versati nell’incarto da quelli per i quali l’opposizione risulta giu- stificata. In caso di disaccordo, la I Corte dei reclami penali decide.
  2. Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0). L’attività tipica dell’avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, vol. II, n. 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, Le secret profession- nel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto profes- sionale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presen- tano un carattere commerciale preponderante, segnatamente quelle che ri- guardano l’amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre pre- stazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale fe- derale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zuri- - 5 - go/Basilea/Ginevra 2005, n. 31 e segg. ad art. 13 LLCA; OBERHOLZER, Bas- ler Kommentar, Basilea 2003, n. 13 ad art. 321 CP; TRECHSEL, Schweizeri- sches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n. 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib 112) o nell’amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III 105) non costituiscono attività tipiche dell’avvocato. In questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro.
  3. Nella sua sentenza 1B_303/2007 del 18 dicembre 2008, il Tribunale federale ha per l’essenziale ripreso le argomentazioni sviluppate nelle sue decisioni 1B_47/2007 del 28 giugno 2007 e 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, pre- cisando come anche nella fattispecie l’unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato non permettesse più di distinguere chiaramente quanto rientra in ciascun tipo di attività, di modo che il richiamo alla tutela del segreto professionale dell’avvocato è di massima escluso. L’Alta Corte ha sottolineato che, visto il coinvolgimento dei legali nell’inchiesta e il fatto che gran parte dei documenti concernono attività estranee a quella tipica dell’avvocato e che tale distinzione non può essere operata in maniera chiara, in casu l’interesse pubblico a perseguire le gravi sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale, per di più invocato in modo generico ed essendo peraltro manifesto che A. in nessun caso poteva invocarlo. Essa ha quindi ritenuto che un’eventuale anonimizza- zione potrebbe limitarsi a determinati documenti, precisando che rientra co- munque nel potere di apprezzamento della I Corte dei reclami penali espri- mersi in merito (v. sentenza 1B_288/2007 citata, consid. 3 e 4). Il Tribunale federale ha infine formulato delle osservazioni puntuali in merito ad entrambi i CD.
  4. Alla luce di quanto esposto, la I Corte dei reclami penali ha proceduto ad una nuova e dettagliata analisi dei due CD in oggetto, decidendo quanto segue: S4: esso contiene centinaia di messaggi di posta elettronica (Outlook), non- ché un elenco dei siti Internet consultati dallo studio legale. La corrisponden- za elettronica concerne svariati ambiti, segnatamente: l’attività di un’asso- ciazione di bibliofili, della quale parrebbero far parte gli opponenti; la succes- sione di una persona defunta, della quale si è occupato lo studio legale; la gestione societaria da parte degli indagati con l’ausilio di persone di riferi- mento all’estero e l’assistenza fornita da una ditta di informatica relativamen- te al programma di fatturazione dello studio legale. Il Tribunale federale ha affermato che non si può escludere che sul CD si trovino note di onorario utili - 6 - per l’inchiesta, quali ad esempio quelle relative alla menzionata successione, documentazione che deve chiaramente essere versata agli atti: spetterà se del caso alla I Corte dei reclami penali verificare se tali documenti siano già stati versati agli atti in forma cartacea. Ciò permetterà all’AFC di poter esa- minare tutti gli atti rilevanti per l’inchiesta, così da verificare se i conti dello studio legale sono completi riguardo ai redditi conseguiti e a quelli dichiarati. Per i motivi suesposti, l’Alta Corte ha pertanto ritenuto che i documenti che non sembrano manifestamente inutili per l’inchiesta devono essere versati agli atti, di massima, in forma non anonimizzata; al contrario, gli atti che esu- lano dal periodo dell’inchiesta possono essere restituiti agli opponenti. Per quanto attiene in particolare i messaggi di posta elettronica, tenuto conto del fatto che essi concernerono “svariati ambiti”, il Tribunale federale ha invitato la scrivente autorità a riesaminare l’utilità di queste informazioni, restituendo agli indagati soltanto quelle manifestamente estranee all’inchiesta. Alla luce di tutto quanto esposto, la I Corte dei reclami penali ha proceduto ad una minuziosa e dettagliata verifica della documentazione in oggetto. Ciò ha permesso di constatare come l’incarto S4 sia composto da tre cartelle di documenti (Cookies; Outlook e Temporar), a loro volta suddivise in più sotto- cartelle con vario contenuto e meglio:
  5. COOKIES: Si tratta di files utilizzati dai programmi di navigazione in internet (ex. internet explorer, firefox, etc) che memorizzano le impostazioni predefinite per un utente in relazione ai siti visitati e non contengono di regola dati determinanti in merito a quanto il fruitore di internet ha fatto. Per quanto attiene in partico- lare la rubrica IndexDAT essa costituisce una specie di cronologia la quale non fornisce informazioni sul contenuto delle pagine internet visitate. L’integralità delle informazioni contenute in questa cartella non sono utili per stabilire i redditi degli opponenti e non rivestono dunque importanza alcuna per l’inchiesta.
  6. OUTLOOK: Esso contiene centinaia di messaggi di posta elettronica suddivisi in quattro sottocartelle e più precisamente: A. OUTLOOK.PST Questa sottocartella è a sua volta suddivisa nelle seguenti rubriche: -100 amici: - 7 - I messaggi contenuti in questa rubrica concernono gli anni 2004 e 2005. Essi esulano dal periodo dell’inchiesta (1993-2002 compresi) e devono pertanto essere restituiti agli opponenti. Si rileva ad ogni modo che la documentazio- ne in oggetto si riferisce all’attività di un’associazione di bibliofili, non è utile per stabilire i redditi degli indagati e non riveste dunque importanza alcuna per l’inchiesta. - Attività: Questa rubrica non contiene alcun documento. - Calendario: Questa rubrica non contiene alcun documento. - E.: I messaggi contenuti in questa rubrica concernono il 2004. Essi esulano dal periodo dell’inchiesta (1993-2002 compresi) e devono pertanto essere resti- tuiti agli opponenti. Si rileva ad ogni modo che la documentazione in oggetto è costituita da numerosi scambi di messaggi di posta elettronica tra l’Avv. A., una cliente ed altri legali in vista della conclusione di un accordo tra gli eredi e non contiene alcun conteggio o nota professionale. Questi atti non sono utili per stabilire i redditi degli opponenti e non rivestono dunque importanza alcuna per l’inchiesta. - Diario: Questa rubrica non contiene alcun documento. - Esami GDP: Questa rubrica non contiene alcun documento. - Formulari Fiducenter: Questa rubrica contiene un messaggio con cinque allegati del 2004. Esso esula dal periodo dell’inchiesta (1993-2002 compresi) e deve pertanto esse- re restituito agli opponenti. Si rileva ad ogni modo che la documentazione in oggetto, sebbene costituita da atti relativi ad attività di gestione societaria, esulante quindi dall’attività tipica dell’avvocato protetta dal segreto professio- nale, non contiene alcun conteggio o nota professionale. Questi atti non so- no utili per stabilire i redditi degli indagati e non rivestono dunque importanza alcuna per l’inchiesta. - 8 - - Posta eliminata: Questa rubrica contiene un messaggio del 2004. Esso esula dal periodo dell’inchiesta (1993-2002 compresi) e deve pertanto essere restituito agli op- ponenti. Si rileva ad ogni modo che il messaggio di posta elettronica in og- getto si riferisce ad informazioni trasmesse da un collega degli indagati in vi- sta di un esame, non è utile per stabilire i redditi degli indagati e non riveste dunque importanza alcuna per l’inchiesta. - Posta inviata: Questa rubrica non contiene alcun documento. B. ARCHIVE.PST Questa sottocartella è a sua volta suddivisa nelle seguenti rubriche: - Attività: Questa rubrica non contiene alcun documento. - Calendario: Questa rubrica non contiene alcun documento. - Diario: Questa rubrica non contiene alcun documento. - Gelöschte Objekte: Questa rubrica non contiene alcun documento. - Posta eliminata: Questa rubrica non contiene alcun documento. - Posta inviata: Questa rubrica non contiene alcun documento. - 9 - C. BACKUP.PST Essa costituisce una copia di salvataggio dei dati contenuti nella rubrica Out- look.pst. Si rinvia pertanto alle considerazioni ivi esposte. D. EXTEND.DAT Questa sottocartella è costituita da parametri che garantiscono la gestione, l’esecuzione ed il funzionamento dei programmi informatici. Essa non con- tiene quindi alcun dato utile per stabilire i redditi degli opponenti e non riveste pertanto importanza alcuna per l’inchiesta.
  7. TEMPORAR: Esso contiene centinaia di documenti suddivisi in tre sottocartelle e più pre- cisamente: A. CONTENT Questa sottocartella è a sua volta suddivisa nelle seguenti rubriche: - 8XE3C1MN: I documenti contenuti in questa rubrica concernono il 2005. Essi esulano dal periodo dell’inchiesta (1993-2002 compresi) e devono pertanto essere resti- tuiti agli opponenti. Si rileva ad ogni modo che la documentazione in oggetto è costituita da alcuni files immagini nonché da documenti temporanei di ac- cesso a pagine internet e non contengono alcun conteggio o nota professio- nale. Questi atti non sono utili per stabilire i redditi degli opponenti e non ri- vestono dunque importanza alcuna per l’inchiesta. - OPUFC56B: Questa rubrica contiene decine di documenti relativi al 2005. Essi esulano dal periodo dell’inchiesta (1993-2002 compresi) e devono pertanto essere restituiti agli opponenti. Si rileva ad ogni modo che la documentazione in og- getto è costituita da decine di files immagini nonché da decine di documenti temporanei di accesso a pagine internet e non contengono alcun conteggio o nota professionale. Questi atti non sono utili per stabilire i redditi degli oppo- nenti e non rivestono dunque importanza alcuna per l’inchiesta. - 10 - - T9TA1615: Questa rubrica contiene centinaia di documenti relativi al 2005. Essi esulano dal periodo dell’inchiesta (1993-2002 compresi) e devono pertanto essere restituiti agli opponenti. Si rileva ad ogni modo che la documentazione in og- getto è costituita da decine di files immagini nonché da decine di documenti temporanei di accesso a pagine internet e non contengono alcun conteggio o nota professionale. Questi atti non sono utili per stabilire i redditi degli oppo- nenti e non rivestono dunque importanza alcuna per l’inchiesta. - DESKTOP.INI: Questa rubrica contiene codici di configurazione del sistema operativo e non riveste pertanto importanza alcuna per l’inchiesta. - INDEX.DAT: Questa rubrica contiene parametri illeggibili del sistema operativo e non rive- ste pertanto importanza alcuna per l’inchiesta. B. CONTENT2 Questa sottocartella non contiene alcun documento. C. OLKE2 Questa sottocartella contiene quattro documenti Word relativi al 2005. Essi esulano dal periodo dell’inchiesta (1993-2002 compresi) e devono pertanto essere restituiti agli opponenti. Due di essi costituiscono dei documenti prov- visori che non possono essere visualizzati, mentre gli altri due contengono una Schadloserklärung, rispettivamente un Geschäftsführvertrag. Questi atti non sono utili per stabilire i redditi degli opponenti e non rivestono dunque importanza alcuna per l’inchiesta. Essa contiene inoltre una rubrica denominata DGAL00_ZIP. Si tratta di un fi- le eseguibile di installazione di un programma o di un programma vero e proprio il quale non riveste pertanto importanza alcuna per l’inchiesta. In conclusione, alla luce di tutto quanto esposto, l’integralità del contenuto dell’incarto S4, inutile ai fini dell’inchiesta, deve essere restituito agli oppo- nenti. - 11 - S5: esso contiene 645 documenti di varia natura, in particolare corrispon- denza, documentazione contabile, fatture, rapporti di revisione, reclami, ver- bali, ecc. Il Tribunale federale ha affermato che, vista l’insussistenza attuale, di massima, del segreto professionale, la decisione impugnata, fondata su una tesi sbrigativa, su un criterio meramente quantitativo e sul fatto che si sarebbe in presenza di documenti potenzialmente soggetti al segreto profes- sionale non può essere avallata, precisando nel contempo che un semplice accenno al fatto che da un’analisi “sommaria” la quasi totalità dei documenti sussisterebbe anche in forma cartacea non è sufficiente, in quanto sul CD potrebbero trovarsi documenti determinanti per l’inchiesta non reperibili nella forma cartacea. I documenti in oggetto devono pertanto essere, di massima, versati agli atti senza anonimizzazione. L’Alta Corte ha ritenuto decisiva la circostanza che essa ha annullato le precedenti decisioni con le quali la I Corte dei reclami penali aveva statuito sugli incarti nei quali si troverebbero in forma cartacea i documenti memorizzati sul CD, ordinando peraltro la re- stituzione di gran parte di detti atti agli opponenti (v. sentenze del Tribunale federale 1B_281-293/2007). Esso ha inoltre sottolineato come nella decisio- ne in esame la I Corte dei reclami penali non abbia indicato di quali incarti si tratterebbe, per cui non è possibile sapere se i documenti litigiosi siano o no già stati versati agli atti in forma cartacea, spetterà semmai alla scrivente au- torità procedere ad un’eventuale anonimizzazione di eventuali documenti (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 citata, consid. 4.2). Giova in primo luogo sottolineare come l’incarto S5 contenga un numero molto rilevante di documenti che si riferiscono ad attività degli indagati esu- lanti dal periodo dell’inchiesta (1993-2002 compresi), nonché molta docu- mentazione che, pur rientrando in tale periodo, non è pertinente ed utile ai fi- ni della stessa. L’integralità di questi documenti deve pertanto essere restitui- ta agli opponenti. Il CD in oggetto consta inoltre di alcuni listati piuttosto vo- luminosi nei quali figurano tutte le operazioni relative alle diverse voci conta- bili e in cui gli indagati non hanno operato alcuna distinzione tra i documenti concernenti le attività tipiche dell’avvocato e quelle estranee. Alla luce di quanto esposto, nonché dell’unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato ed il coinvolgimento dei legali nell’inchiesta, la suddetta distinzione non può essere operata in maniera chiara, a maggior ragione visto che, di massima, non si è più in presenza di un segreto profes- sionale tutelabile. L’interesse pubblico a perseguire le gravi e sospettate in- frazioni prevale sulla tutela del segreto professionale. L’integralità dei listati contenuti nell’incarto S5 è pertanto versata agli atti dell’inchiesta; spetterà poi all’AFC esaminare tutti i documenti per verificare se, effettivamente, i conti dello studio legale sono completi riguardo ai redditi conseguiti e a quelli dichiarati. La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, nel ri- spetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è pertan- to limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramen- - 12 - te e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio, i quali, unitamente alla restante documentazione utile ai fini dell’inchiesta, deve essere versata agli atti. Si rammenta che, ad ogni modo, l’utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di eventuali documenti o informa- zioni concernenti clienti degli indagati è proibito in assenza di un’espressa autorizzazione rilasciata dalla scrivente autorità. L’incarto S5 contiene infine una cartella denominata HS.ZIP, costituita da un numero molto elevato di indicazioni contabili in cui i clienti degli opponenti sono designati con delle sigle. Essa contiene poi un file data-base nel quale ad ogni nome vengono accostate le generalità del cliente in questione. La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, nel limite del potere di apprezzamento concessale, ha provveduto all’eliminazione del file data base. Tutto il resto della cartella in oggetto è versato agli atti dell’inchiesta. - 13 - Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
  8. L’incarto S4 deve essere restituito agli indagati ai sensi del considerando 4.
  9. L’incarto S5 deve essere versato agli atti, in parte in forma anonimizzata, ai sensi del considerando 4.
  10. I documenti che si riferiscono ad attività degli indagati esulanti dal periodo dell’inchiesta, nonché quelli che, pur rientrando in tale periodo, non sono per- tinenti e utili ai fini della stessa e contenuti nell’incarto S5 devono essere re- stituiti agli indagati ai sensi del considerando 4.
  11. L’utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di documenti o infor- mazioni concernenti clienti degli indagati provenienti dagli atti di cui al pun- to 2 del presente dispositivo è proibito in assenza di nuove decisioni da parte della I Corte dei reclami penali.
  12. Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio saranno fissate mediante decisione ulteriore.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 19 agosto 2009 I Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Tito Ponti e Alex Staub, Cancelliere Graziano Mordasini

Parti

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, Richiedente

contro

A., B., entrambi patrocinati dagli Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli, Opponenti

Oggetto

Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BE.2009.1, BE.2009.2

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Fatti:

A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On. Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle con- tribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei con- fronti degli avvocati A. e B., quest’ultima titolare di uno studio legale e notari- le a Z.

B. A. è sospettato di avere commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’art. 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), ossia di avere sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in parti- colare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo “off-shore”. Egli avrebbe inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C. B., dal canto suo, avrebbe partecipato ai reati fiscali commessi dal marito A.

L’inchiesta fiscale riguarda i periodi non ancora prescritti; si tratta quindi degli anni di calcolo tra il 1993 ed il 2002 (compresi).

C. Il 2 e 3 febbraio 2005, nonché il 9 e 10 marzo seguenti la Divisione delle inchieste speciali dell’AFC (in seguito: DIF) ha perquisito lo studio legale e notarile D. a Z. e sequestrato innumerevoli documenti cartacei ed informatici, posti poi sotto suggello in luogo sicuro.

D. Con sentenza dell’8 agosto 2005, confermata dal Tribunale federale in data 6 febbraio 2006 (DTF 132 IV 63), la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha accolto una richiesta di levata dei sigilli presentata l’11 aprile 2005 dall’AFC, stabilendo per la cernita, da effettuare dalla Corte medesima, una procedura in tre fasi. Questa procedura prevede dapprima la separazione dei documenti utili all’inchiesta da quelli che non lo sono, la di- stinzione in seguito di quelli coperti dal segreto professionale dell’avvocato da quelli che non lo sono e, infine, per i documenti restanti e utili all’inchiesta, a protezione dei clienti, la depennazione o la codificazione, se del caso, dei loro nomi, facendo capo, se necessario, alla collaborazione di un esperto.

E. L’8 giugno 2006 le parti ed il giudice delegato, vista la voluminosa documen- tazione sequestrata (126 cartoni), si sono riuniti per definire preliminarmente gli aspetti pratici della levata dei sigilli. Constatate le divergenze insormonta- bili concernenti l’utilità o meno di tutta la documentazione sigillata, al termine dell'udienza del 27 luglio 2006 il giudice delegato ha comunicato alle parti

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che il Tribunale avrebbe statuito autonomamente su tutti gli incarti sequestra- ti. Le parti si sono dichiarate d’accordo con questo approccio, rinunciando quindi espressamente alla procedura in contraddittorio. Con sentenze del 14 settembre 2006, 28 settembre 2006 (con rettifica del 17 ottobre seguente) e 31 ottobre 2006 la I Corte dei reclami penali ha statuito sulla maggior parte della documentazione dissuggellata, decidendo quali incarti erano necessari ai fini dell’inchiesta e quali dovevano essere restituiti, poiché inutili, ai pro- prietari.

F. Con decisione del 20 febbraio 2007 la presenta autorità, ritenendo impossibi- le distinguere i clienti protetti dal segreto professionale dell'avvocato da quelli non protetti, ha accolto la richiesta di versare agli atti tutti i documenti ancora in sospeso concernenti la contabilità dello studio legale. Mediante sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007 il Tribunale federale, ritenuta sbrigativa e superficiale detta tesi, ha accolto, in quanto ammissibile, un ricorso dei co- niugi A. e B. e ha annullato questa decisione. La I Corte dei reclami penali è stata quindi invitata a proseguire con la cernita conformemente alla procedu- ra in tre fasi prestabilita, avvalendosi della collaborazione dei ricorrenti. In seguito la I Corte dei reclami penali ha invitato l’AFC ad esprimersi in merito ai documenti ancora in sospeso: i legali degli opponenti dal canto loro hanno prodotto listati contenenti i nomi dei clienti da loro ritenuti protetti dal segreto professionale.

G. Con sentenza del 3 dicembre 2007 la scrivente autorità si è pronunciata sui dati informatici sequestrati dall’AFC nello studio legale degli indagati registra- ti su 2 CD (S4 e S5). Rilevato che quest’ultimi constano di svariate centinaia di documenti, nella stragrande maggioranza dei quali figurano nomi di terzi e richiamati i motivi addotti nella sua decisione del 12 novembre 2007 (consid. 3), la I Corte dei reclami penali ha ribadito che la cernita dei nomi da oscurare e l’esecuzione concreta di tale anonimizzazione rappresenterebbe un lavoro totalmente sproporzionato, precisando nel contempo che la distin- zione tra i documenti da versare agli atti e quelli da restituire agli opponenti deve essere effettuata, per ogni incarto, soppesando in maniera ragionevole gli interessi dell’inchiesta e quelli legati alla protezione potenzialmente dovu- ta a certi clienti degli indagati.

H. L’AFC ha interposto un ricorso in materia penale al Tribunale federale avver- so la suddetta decisione. Essa ha chiesto in via principale di annullare la de- cisione impugnata e di ordinare alla I Corte dei reclami penali di versare agli atti dell’incarto penale in forma integrale, non anonimizzata e con il divieto di utilizzare per altri procedimenti le informazioni riguardanti terzi e meglio: i

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messaggi di posta elettronica, la lista dei siti più frequentemente visitati, la corrispondenza, la documentazione contabile, le fatture, tutta la restante do- cumentazione contenuta nei due CD nonché la corrispondenza riguardante la gestione societaria ad opera degli opponenti, con l’ausilio di persone di ri- ferimento all’estero, documenti per i quali il versamento degli atti è già stato stabilito con la sentenza impugnata al dispositivo n. 2. In via subordinata chiede di versare agli atti la citata lista e la menzionata corrispondenza in forma integrale, il resto in forma anonimizzata. I coniugi A. e B. dal canto loro hanno postulato, in via principale, di dichiarare irricevibile il ricorso e, in via subordinata, di respingerlo.

I. Con sentenza del 18 dicembre 2008 (1B_303/2007), il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell’AFC, annullando la decisione impugnata e rinviando la causa alla I Corte dei reclami penali per nuovo giudizio nel senso dei consi- derandi. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dall’Alta Corte saran- no riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1. Nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una perqui- sizione, una volta riconosciuta l’ammissibilità di principio di quest’ultima da parte della I Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno l’oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quello di distinguere gli atti che pos- sono essere versati nell’incarto da quelli per i quali l’opposizione risulta giu- stificata. In caso di disaccordo, la I Corte dei reclami penali decide.

2. Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0). L’attività tipica dell’avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, vol. II, n. 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, Le secret profession- nel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto profes- sionale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presen- tano un carattere commerciale preponderante, segnatamente quelle che ri- guardano l’amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre pre- stazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale fe- derale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zuri-

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go/Basilea/Ginevra 2005, n. 31 e segg. ad art. 13 LLCA; OBERHOLZER, Bas- ler Kommentar, Basilea 2003, n. 13 ad art. 321 CP; TRECHSEL, Schweizeri- sches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n. 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib

112) o nell’amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III 105) non costituiscono attività tipiche dell’avvocato. In questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro.

3. Nella sua sentenza 1B_303/2007 del 18 dicembre 2008, il Tribunale federale ha per l’essenziale ripreso le argomentazioni sviluppate nelle sue decisioni 1B_47/2007 del 28 giugno 2007 e 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, pre- cisando come anche nella fattispecie l’unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato non permettesse più di distinguere chiaramente quanto rientra in ciascun tipo di attività, di modo che il richiamo alla tutela del segreto professionale dell’avvocato è di massima escluso. L’Alta Corte ha sottolineato che, visto il coinvolgimento dei legali nell’inchiesta e il fatto che gran parte dei documenti concernono attività estranee a quella tipica dell’avvocato e che tale distinzione non può essere operata in maniera chiara, in casu l’interesse pubblico a perseguire le gravi sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale, per di più invocato in modo generico ed essendo peraltro manifesto che A. in nessun caso poteva invocarlo. Essa ha quindi ritenuto che un’eventuale anonimizza- zione potrebbe limitarsi a determinati documenti, precisando che rientra co- munque nel potere di apprezzamento della I Corte dei reclami penali espri- mersi in merito (v. sentenza 1B_288/2007 citata, consid. 3 e 4). Il Tribunale federale ha infine formulato delle osservazioni puntuali in merito ad entrambi i CD.

4. Alla luce di quanto esposto, la I Corte dei reclami penali ha proceduto ad una nuova e dettagliata analisi dei due CD in oggetto, decidendo quanto segue:

S4: esso contiene centinaia di messaggi di posta elettronica (Outlook), non- ché un elenco dei siti Internet consultati dallo studio legale. La corrisponden- za elettronica concerne svariati ambiti, segnatamente: l’attività di un’asso- ciazione di bibliofili, della quale parrebbero far parte gli opponenti; la succes- sione di una persona defunta, della quale si è occupato lo studio legale; la gestione societaria da parte degli indagati con l’ausilio di persone di riferi- mento all’estero e l’assistenza fornita da una ditta di informatica relativamen- te al programma di fatturazione dello studio legale. Il Tribunale federale ha affermato che non si può escludere che sul CD si trovino note di onorario utili

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per l’inchiesta, quali ad esempio quelle relative alla menzionata successione, documentazione che deve chiaramente essere versata agli atti: spetterà se del caso alla I Corte dei reclami penali verificare se tali documenti siano già stati versati agli atti in forma cartacea. Ciò permetterà all’AFC di poter esa- minare tutti gli atti rilevanti per l’inchiesta, così da verificare se i conti dello studio legale sono completi riguardo ai redditi conseguiti e a quelli dichiarati. Per i motivi suesposti, l’Alta Corte ha pertanto ritenuto che i documenti che non sembrano manifestamente inutili per l’inchiesta devono essere versati agli atti, di massima, in forma non anonimizzata; al contrario, gli atti che esu- lano dal periodo dell’inchiesta possono essere restituiti agli opponenti. Per quanto attiene in particolare i messaggi di posta elettronica, tenuto conto del fatto che essi concernerono “svariati ambiti”, il Tribunale federale ha invitato la scrivente autorità a riesaminare l’utilità di queste informazioni, restituendo agli indagati soltanto quelle manifestamente estranee all’inchiesta.

Alla luce di tutto quanto esposto, la I Corte dei reclami penali ha proceduto ad una minuziosa e dettagliata verifica della documentazione in oggetto. Ciò ha permesso di constatare come l’incarto S4 sia composto da tre cartelle di documenti (Cookies; Outlook e Temporar), a loro volta suddivise in più sotto- cartelle con vario contenuto e meglio:

1. COOKIES:

Si tratta di files utilizzati dai programmi di navigazione in internet (ex. internet explorer, firefox, etc) che memorizzano le impostazioni predefinite per un utente in relazione ai siti visitati e non contengono di regola dati determinanti in merito a quanto il fruitore di internet ha fatto. Per quanto attiene in partico- lare la rubrica IndexDAT essa costituisce una specie di cronologia la quale non fornisce informazioni sul contenuto delle pagine internet visitate.

L’integralità delle informazioni contenute in questa cartella non sono utili per stabilire i redditi degli opponenti e non rivestono dunque importanza alcuna per l’inchiesta.

2. OUTLOOK:

Esso contiene centinaia di messaggi di posta elettronica suddivisi in quattro sottocartelle e più precisamente:

A. OUTLOOK.PST

Questa sottocartella è a sua volta suddivisa nelle seguenti rubriche: -100 amici:

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I messaggi contenuti in questa rubrica concernono gli anni 2004 e 2005. Essi esulano dal periodo dell’inchiesta (1993-2002 compresi) e devono pertanto essere restituiti agli opponenti. Si rileva ad ogni modo che la documentazio- ne in oggetto si riferisce all’attività di un’associazione di bibliofili, non è utile per stabilire i redditi degli indagati e non riveste dunque importanza alcuna per l’inchiesta.

- Attività:

Questa rubrica non contiene alcun documento.

- Calendario:

Questa rubrica non contiene alcun documento.

- E.:

I messaggi contenuti in questa rubrica concernono il 2004. Essi esulano dal periodo dell’inchiesta (1993-2002 compresi) e devono pertanto essere resti- tuiti agli opponenti. Si rileva ad ogni modo che la documentazione in oggetto è costituita da numerosi scambi di messaggi di posta elettronica tra l’Avv. A., una cliente ed altri legali in vista della conclusione di un accordo tra gli eredi e non contiene alcun conteggio o nota professionale. Questi atti non sono utili per stabilire i redditi degli opponenti e non rivestono dunque importanza alcuna per l’inchiesta.

- Diario:

Questa rubrica non contiene alcun documento.

- Esami GDP:

Questa rubrica non contiene alcun documento.

- Formulari Fiducenter:

Questa rubrica contiene un messaggio con cinque allegati del 2004. Esso esula dal periodo dell’inchiesta (1993-2002 compresi) e deve pertanto esse- re restituito agli opponenti. Si rileva ad ogni modo che la documentazione in oggetto, sebbene costituita da atti relativi ad attività di gestione societaria, esulante quindi dall’attività tipica dell’avvocato protetta dal segreto professio- nale, non contiene alcun conteggio o nota professionale. Questi atti non so- no utili per stabilire i redditi degli indagati e non rivestono dunque importanza alcuna per l’inchiesta.

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- Posta eliminata:

Questa rubrica contiene un messaggio del 2004. Esso esula dal periodo dell’inchiesta (1993-2002 compresi) e deve pertanto essere restituito agli op- ponenti. Si rileva ad ogni modo che il messaggio di posta elettronica in og- getto si riferisce ad informazioni trasmesse da un collega degli indagati in vi- sta di un esame, non è utile per stabilire i redditi degli indagati e non riveste dunque importanza alcuna per l’inchiesta.

- Posta inviata:

Questa rubrica non contiene alcun documento.

B. ARCHIVE.PST

Questa sottocartella è a sua volta suddivisa nelle seguenti rubriche:

- Attività:

Questa rubrica non contiene alcun documento.

- Calendario:

Questa rubrica non contiene alcun documento.

- Diario:

Questa rubrica non contiene alcun documento.

- Gelöschte Objekte:

Questa rubrica non contiene alcun documento.

- Posta eliminata:

Questa rubrica non contiene alcun documento.

- Posta inviata:

Questa rubrica non contiene alcun documento.

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C. BACKUP.PST

Essa costituisce una copia di salvataggio dei dati contenuti nella rubrica Out- look.pst. Si rinvia pertanto alle considerazioni ivi esposte.

D. EXTEND.DAT

Questa sottocartella è costituita da parametri che garantiscono la gestione, l’esecuzione ed il funzionamento dei programmi informatici. Essa non con- tiene quindi alcun dato utile per stabilire i redditi degli opponenti e non riveste pertanto importanza alcuna per l’inchiesta.

3. TEMPORAR:

Esso contiene centinaia di documenti suddivisi in tre sottocartelle e più pre- cisamente:

A. CONTENT

Questa sottocartella è a sua volta suddivisa nelle seguenti rubriche:

- 8XE3C1MN:

I documenti contenuti in questa rubrica concernono il 2005. Essi esulano dal periodo dell’inchiesta (1993-2002 compresi) e devono pertanto essere resti- tuiti agli opponenti. Si rileva ad ogni modo che la documentazione in oggetto è costituita da alcuni files immagini nonché da documenti temporanei di ac- cesso a pagine internet e non contengono alcun conteggio o nota professio- nale. Questi atti non sono utili per stabilire i redditi degli opponenti e non ri- vestono dunque importanza alcuna per l’inchiesta.

- OPUFC56B:

Questa rubrica contiene decine di documenti relativi al 2005. Essi esulano dal periodo dell’inchiesta (1993-2002 compresi) e devono pertanto essere restituiti agli opponenti. Si rileva ad ogni modo che la documentazione in og- getto è costituita da decine di files immagini nonché da decine di documenti temporanei di accesso a pagine internet e non contengono alcun conteggio o nota professionale. Questi atti non sono utili per stabilire i redditi degli oppo- nenti e non rivestono dunque importanza alcuna per l’inchiesta.

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- T9TA1615:

Questa rubrica contiene centinaia di documenti relativi al 2005. Essi esulano dal periodo dell’inchiesta (1993-2002 compresi) e devono pertanto essere restituiti agli opponenti. Si rileva ad ogni modo che la documentazione in og- getto è costituita da decine di files immagini nonché da decine di documenti temporanei di accesso a pagine internet e non contengono alcun conteggio o nota professionale. Questi atti non sono utili per stabilire i redditi degli oppo- nenti e non rivestono dunque importanza alcuna per l’inchiesta.

- DESKTOP.INI:

Questa rubrica contiene codici di configurazione del sistema operativo e non riveste pertanto importanza alcuna per l’inchiesta.

- INDEX.DAT:

Questa rubrica contiene parametri illeggibili del sistema operativo e non rive- ste pertanto importanza alcuna per l’inchiesta.

B. CONTENT2

Questa sottocartella non contiene alcun documento.

C. OLKE2

Questa sottocartella contiene quattro documenti Word relativi al 2005. Essi esulano dal periodo dell’inchiesta (1993-2002 compresi) e devono pertanto essere restituiti agli opponenti. Due di essi costituiscono dei documenti prov- visori che non possono essere visualizzati, mentre gli altri due contengono una Schadloserklärung, rispettivamente un Geschäftsführvertrag. Questi atti non sono utili per stabilire i redditi degli opponenti e non rivestono dunque importanza alcuna per l’inchiesta.

Essa contiene inoltre una rubrica denominata DGAL00_ZIP. Si tratta di un fi- le eseguibile di installazione di un programma o di un programma vero e proprio il quale non riveste pertanto importanza alcuna per l’inchiesta.

In conclusione, alla luce di tutto quanto esposto, l’integralità del contenuto dell’incarto S4, inutile ai fini dell’inchiesta, deve essere restituito agli oppo- nenti.

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S5: esso contiene 645 documenti di varia natura, in particolare corrispon- denza, documentazione contabile, fatture, rapporti di revisione, reclami, ver- bali, ecc. Il Tribunale federale ha affermato che, vista l’insussistenza attuale, di massima, del segreto professionale, la decisione impugnata, fondata su una tesi sbrigativa, su un criterio meramente quantitativo e sul fatto che si sarebbe in presenza di documenti potenzialmente soggetti al segreto profes- sionale non può essere avallata, precisando nel contempo che un semplice accenno al fatto che da un’analisi “sommaria” la quasi totalità dei documenti sussisterebbe anche in forma cartacea non è sufficiente, in quanto sul CD potrebbero trovarsi documenti determinanti per l’inchiesta non reperibili nella forma cartacea. I documenti in oggetto devono pertanto essere, di massima, versati agli atti senza anonimizzazione. L’Alta Corte ha ritenuto decisiva la circostanza che essa ha annullato le precedenti decisioni con le quali la I Corte dei reclami penali aveva statuito sugli incarti nei quali si troverebbero in forma cartacea i documenti memorizzati sul CD, ordinando peraltro la re- stituzione di gran parte di detti atti agli opponenti (v. sentenze del Tribunale federale 1B_281-293/2007). Esso ha inoltre sottolineato come nella decisio- ne in esame la I Corte dei reclami penali non abbia indicato di quali incarti si tratterebbe, per cui non è possibile sapere se i documenti litigiosi siano o no già stati versati agli atti in forma cartacea, spetterà semmai alla scrivente au- torità procedere ad un’eventuale anonimizzazione di eventuali documenti (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 citata, consid. 4.2).

Giova in primo luogo sottolineare come l’incarto S5 contenga un numero molto rilevante di documenti che si riferiscono ad attività degli indagati esu- lanti dal periodo dell’inchiesta (1993-2002 compresi), nonché molta docu- mentazione che, pur rientrando in tale periodo, non è pertinente ed utile ai fi- ni della stessa. L’integralità di questi documenti deve pertanto essere restitui- ta agli opponenti. Il CD in oggetto consta inoltre di alcuni listati piuttosto vo- luminosi nei quali figurano tutte le operazioni relative alle diverse voci conta- bili e in cui gli indagati non hanno operato alcuna distinzione tra i documenti concernenti le attività tipiche dell’avvocato e quelle estranee. Alla luce di quanto esposto, nonché dell’unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato ed il coinvolgimento dei legali nell’inchiesta, la suddetta distinzione non può essere operata in maniera chiara, a maggior ragione visto che, di massima, non si è più in presenza di un segreto profes- sionale tutelabile. L’interesse pubblico a perseguire le gravi e sospettate in- frazioni prevale sulla tutela del segreto professionale. L’integralità dei listati contenuti nell’incarto S5 è pertanto versata agli atti dell’inchiesta; spetterà poi all’AFC esaminare tutti i documenti per verificare se, effettivamente, i conti dello studio legale sono completi riguardo ai redditi conseguiti e a quelli dichiarati. La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, nel ri- spetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è pertan- to limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramen-

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te e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio, i quali, unitamente alla restante documentazione utile ai fini dell’inchiesta, deve essere versata agli atti. Si rammenta che, ad ogni modo, l’utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di eventuali documenti o informa- zioni concernenti clienti degli indagati è proibito in assenza di un’espressa autorizzazione rilasciata dalla scrivente autorità.

L’incarto S5 contiene infine una cartella denominata HS.ZIP, costituita da un numero molto elevato di indicazioni contabili in cui i clienti degli opponenti sono designati con delle sigle. Essa contiene poi un file data-base nel quale ad ogni nome vengono accostate le generalità del cliente in questione. La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, nel limite del potere di apprezzamento concessale, ha provveduto all’eliminazione del file data base. Tutto il resto della cartella in oggetto è versato agli atti dell’inchiesta.

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. L’incarto S4 deve essere restituito agli indagati ai sensi del considerando 4. 2. L’incarto S5 deve essere versato agli atti, in parte in forma anonimizzata, ai sensi del considerando 4. 3. I documenti che si riferiscono ad attività degli indagati esulanti dal periodo dell’inchiesta, nonché quelli che, pur rientrando in tale periodo, non sono per- tinenti e utili ai fini della stessa e contenuti nell’incarto S5 devono essere re- stituiti agli indagati ai sensi del considerando 4. 4. L’utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di documenti o infor- mazioni concernenti clienti degli indagati provenienti dagli atti di cui al pun- to 2 del presente dispositivo è proibito in assenza di nuove decisioni da parte della I Corte dei reclami penali. 5. Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio saranno fissate mediante decisione ulteriore.

Bellinzona, il 19 agosto 2009

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).