Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).
Sachverhalt
A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On. Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle con- tribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei con- fronti degli avvocati A. e B., quest’ultima titolare di uno studio legale e notari- le a Z.
B. A. è sospettato di avere commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’art. 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), ossia di avere sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in parti- colare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo “off-shore”. Egli avrebbe inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C. B., dal canto suo, avrebbe partecipato ai reati fiscali commessi dal marito A.
L’inchiesta fiscale riguarda i periodi non ancora prescritti; si tratta quindi degli anni di calcolo tra il 1993 ed il 2002 (compresi).
C. Il 2 e 3 febbraio 2005, nonché il 9 e 10 marzo seguenti la Divisione delle inchieste speciali dell’AFC (in seguito: DIF) ha perquisito lo studio legale e notarile D. a Z. e sequestrato innumerevoli documenti cartacei ed informatici, posti poi sotto suggello in luogo sicuro.
D. Con sentenza dell’8 agosto 2005, confermata dal Tribunale federale in data 6 febbraio 2006 (DTF 132 IV 63), la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha accolto una richiesta di levata dei sigilli presentata l’11 aprile 2005 dall’AFC, stabilendo per la cernita, da effettuare dalla Corte medesima, una procedura in tre fasi. Questa procedura prevede dapprima la separazione dei documenti utili all’inchiesta da quelli che non lo sono, la di- stinzione in seguito di quelli coperti dal segreto professionale dell’avvocato da quelli che non lo sono e, infine, per i documenti restanti e utili all’inchiesta, a protezione dei clienti, la depennazione o la codificazione, se del caso, dei loro nomi, facendo capo, se necessario, alla collaborazione di un esperto.
E. L’8 giugno 2006 le parti ed il giudice delegato, vista la voluminosa documen- tazione sequestrata (126 cartoni), si sono riuniti per definire preliminarmente gli aspetti pratici della levata dei sigilli. Constatate le divergenze insormonta- bili concernenti l’utilità o meno di tutta la documentazione sigillata, al termine dell'udienza del 27 luglio 2006 il giudice delegato ha comunicato alle parti
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che il Tribunale avrebbe statuito autonomamente su tutti gli incarti sequestra- ti. Le parti si sono dichiarate d’accordo con questo approccio, rinunciando quindi espressamente alla procedura in contraddittorio. Con sentenze del 14 settembre 2006, 28 settembre 2006 (con rettifica del 17 ottobre seguente) e 31 ottobre 2006 la I Corte dei reclami penali ha statuito sulla maggior parte della documentazione dissuggellata, decidendo quali incarti erano necessari ai fini dell’inchiesta e quali dovevano essere restituiti, poiché inutili, ai pro- prietari.
F. Con decisione del 20 febbraio 2007 la presenta autorità, ritenendo impossibi- le distinguere i clienti protetti dal segreto professionale dell'avvocato da quelli non protetti, ha accolto la richiesta di versare agli atti tutti i documenti ancora in sospeso concernenti la contabilità dello studio legale. Mediante sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007 il Tribunale federale, ritenuta sbrigativa e superficiale detta tesi, ha accolto, in quanto ammissibile, un ricorso dei co- niugi A. e B. e ha annullato questa decisione. La I Corte dei reclami penali è stata quindi invitata a proseguire con la cernita conformemente alla procedu- ra in tre fasi prestabilita, avvalendosi della collaborazione dei ricorrenti. In seguito la I Corte dei reclami penali ha invitato l’AFC ad esprimersi in merito ai documenti ancora in sospeso: i legali degli opponenti dal canto loro hanno prodotto listati contenenti i nomi dei clienti da loro ritenuti protetti dal segreto professionale.
G. Con sentenza del 20 novembre 2007 la scrivente autorità si è pronunciata su tutti gli incarti che non sono stati presi in considerazione nell’esame di periodi contabili particolari. Rilevato che si tratta di migliaia di atti, nella stragrande maggioranza dei quali figurano nomi di terzi e richiamati i motivi addotti nella sua decisione del 12 novembre 2007 (consid. 3), la I Corte dei reclami penali ha ribadito che la cernita e l’anonimizzazione dei nomi rappresenterebbe un lavoro totalmente sproporzionato, precisando nel contempo che la distinzio- ne tra i documenti da versare agli atti e quelli da restituire agli opponenti de- ve essere effettuata, per ogni incarto, soppesando in maniera ragionevole gli interessi dell’inchiesta e quelli legati alla protezione potenzialmente dovuta a certi clienti degli indagati.
H. L’AFC ha interposto un ricorso in materia penale al Tribunale federale avver- so la suddetta decisione. Essa ha chiesto in via principale di annullare la de- cisione impugnata e, in sostanza, di versare agli atti del procedimento penale in forma integrale e non anonimizzata i libri base (cassa, posta, banca, debi- tori e creditori) per verificare la completezza e la correttezza delle registra- zioni contabili, il libro mastro delle relative registrazioni, le liste delle corri-
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spondenti registrazioni di ogni singolo conto e le pezze giustificative, con il divieto di utilizzare le informazioni riguardanti terzi in altri procedimenti, salvo autorizzazione della I Corte dei reclami penali, postulando inoltre di versare agli atti tutte le fatture concernenti l’attività tipica e atipica dei legali in forma integrale. In via subordinata chiede di versarli in maniera anonimizzata. I co- niugi A. e B. dal canto loro hanno postulato, in via principale, di dichiarare inammissibile il ricorso e, in via subordinata, di respingerlo.
La suddetta decisione è stata impugnata anche da A. e B. (v. sentenza del Tribunale federale 1B_287/2007 del 27 novembre 2008).
I. Con sentenza del 27 novembre 2008 (1B_283/2007), il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell’AFC, annullando la decisione impugnata e rinviando la causa alla I Corte dei reclami penali per nuovo giudizio nel senso dei consi- derandi. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dall’Alta Corte saran- no riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una perqui- sizione, una volta riconosciuta l’ammissibilità di principio di quest’ultima da parte della I Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno l’oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quello di distinguere gli atti che pos- sono essere versati nell’incarto da quelli per i quali l’opposizione risulta giu- stificata. In caso di disaccordo, la I Corte dei reclami penali decide.
E. 2 Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0). L’attività tipica dell’avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, vol. II, n. 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, Le secret profession- nel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto profes- sionale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presen- tano un carattere commerciale preponderante, segnatamente quelle che ri- guardano l’amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre pre- stazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale fe- derale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zuri-
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go/Basilea/Ginevra 2005, n. 31 e segg. ad art. 13 LLCA; OBERHOLZER, Bas- ler Kommentar, Basilea 2003, n. 13 ad art. 321 CP; TRECHSEL, Schweizeri- sches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n. 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib
112) o nell’amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III 105) non costituiscono attività tipiche dell’avvocato. In questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro.
E. 3 Nella sua sentenza 1B_283/2007 del 27 novembre 2008, il Tribunale federa- le ha per l’essenziale ripreso le argomentazioni sviluppate nelle sue decisioni 1B_47/2007 del 28 giugno 2007 e 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, pre- cisando come anche nella fattispecie l’unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato non permettesse più di distinguere chiaramente quanto rientra in ciascun tipo di attività, di modo che il richiamo alla tutela del segreto professionale dell’avvocato è di massima escluso. L’Alta Corte ha sottolineato che, visto il coinvolgimento dei legali nell’inchie- sta e il fatto che gran parte dei documenti concernono attività estranee a quella tipica dell’avvocato e che tale distinzione non può essere operata in maniera chiara, in casu l’interesse pubblico a perseguire le gravi sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale, per di più invocato in modo generico ed essendo peraltro manifesto che A. in nessun caso poteva invocarlo. Essa ha quindi ritenuto che un’eventuale anonimizzazione potreb- be limitarsi a determinati documenti, precisando che rientra comunque nel potere di apprezzamento della I Corte dei reclami penali esprimersi in merito (v. sentenza 1B_288/2007 citata, consid. 3 e 4). Il Tribunale federale ha infi- ne formulato delle osservazioni puntuali in merito ai singoli incarti.
E. 4 Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio saranno fissate mediante decisione ulteriore.
Bellinzona, il 19 agosto 2009
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
Dispositiv
- Nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una perqui- sizione, una volta riconosciuta l’ammissibilità di principio di quest’ultima da parte della I Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno l’oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quello di distinguere gli atti che pos- sono essere versati nell’incarto da quelli per i quali l’opposizione risulta giu- stificata. In caso di disaccordo, la I Corte dei reclami penali decide.
- Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0). L’attività tipica dell’avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, vol. II, n. 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, Le secret profession- nel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto profes- sionale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presen- tano un carattere commerciale preponderante, segnatamente quelle che ri- guardano l’amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre pre- stazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale fe- derale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zuri- - 5 - go/Basilea/Ginevra 2005, n. 31 e segg. ad art. 13 LLCA; OBERHOLZER, Bas- ler Kommentar, Basilea 2003, n. 13 ad art. 321 CP; TRECHSEL, Schweizeri- sches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n. 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib 112) o nell’amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III 105) non costituiscono attività tipiche dell’avvocato. In questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro.
- Nella sua sentenza 1B_283/2007 del 27 novembre 2008, il Tribunale federa- le ha per l’essenziale ripreso le argomentazioni sviluppate nelle sue decisioni 1B_47/2007 del 28 giugno 2007 e 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, pre- cisando come anche nella fattispecie l’unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato non permettesse più di distinguere chiaramente quanto rientra in ciascun tipo di attività, di modo che il richiamo alla tutela del segreto professionale dell’avvocato è di massima escluso. L’Alta Corte ha sottolineato che, visto il coinvolgimento dei legali nell’inchie- sta e il fatto che gran parte dei documenti concernono attività estranee a quella tipica dell’avvocato e che tale distinzione non può essere operata in maniera chiara, in casu l’interesse pubblico a perseguire le gravi sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale, per di più invocato in modo generico ed essendo peraltro manifesto che A. in nessun caso poteva invocarlo. Essa ha quindi ritenuto che un’eventuale anonimizzazione potreb- be limitarsi a determinati documenti, precisando che rientra comunque nel potere di apprezzamento della I Corte dei reclami penali esprimersi in merito (v. sentenza 1B_288/2007 citata, consid. 3 e 4). Il Tribunale federale ha infi- ne formulato delle osservazioni puntuali in merito ai singoli incarti.
- Alla luce di quanto esposto, la I Corte dei reclami penali ha proceduto ad una nuova e dettagliata cernita degli incarti in oggetto ed ha deciso quanto se- gue: S1: esso contiene un centinaio di documenti (liste di prestazioni, time sheets, progetti di note di onorario, ecc.) relativi ad attività svolte dall’Avv. A. tra il 1998 e il 2001. Il Tribunale federale ha rammentato che nella sua precedente sentenza 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 esso aveva stabilito che il legale, indagato nel procedimento in esame, non poteva prevalersi del segreto pro- fessionale (consid. 3.2.1 e 3.3.2), per cui riguardo ai suoi documenti la que- stione dell’anonimizzazione non si pone. L’Alta Corte ha poi ritenuto che l’utilità dei documenti in oggetto non può essere del tutto esclusa, visto che essi potrebbero indicare se del caso da che entità venivano fatturate le sue - 6 - prestazioni. L’integralità della documentazione dell’incarto in oggetto è per- tanto versata agli atti in forma non anonimizzata; spetterà poi all’AFC esami- nare tutti i documenti per verificare se, effettivamente, i conti dello studio le- gale sono completi riguardo ai redditi conseguiti e a quelli dichiarati. Si ram- menta che, ad ogni modo, l’utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre proce- dure, di eventuali documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati è proibito in assenza di un’espressa autorizzazione rilasciata dalla scrivente autorità. S23/24: essi sono composti da un ingente numero di note e di estratti mano- scritti, nonché da documenti diversi, tutti relativi alla gestione degli averi dei clienti presso diverse banche per il periodo dal 1990 al 2002. L’AFC non ha contestato la decisione impugnata con la quale la scrivente autorità ha deci- so che gli incarti in oggetto devono essere versati agli atti, fissando alla ri- chiedente le medesime restrizioni previste per la documentazione relativa ai conti clienti. L’utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di even- tuali documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati è pertanto proibito in assenza di un’espressa autorizzazione rilasciata dalla I Corte dei reclami penali. I documenti riguardanti nella loro totalità gli anni anteriori al 1993, figuranti nell’incarto S24, sono invece restituiti agli indagati. S30: esso contiene una parte dei listati contabili per l’anno 2002, riferibili a un gran numero di clienti, svariate decine di note di onorario, di richiami e di liste concernenti debitori di tali fatture, nonché due serie di documenti ineren- ti un prestito consentito da A. ad una società, rispettivamente alla gestione ed amministrazione di un’altra società. Il Tribunale federale ha affermato che l’interesse per l’inchiesta di tali listati e delle note di onorario, in particolare di quelle legate all’attività d’avvocato, è palese, ritenendo che la documenta- zione in oggetto deve essere pertanto, di massima, versata agli atti. Quest’ultima è in buona parte costituita da listati piuttosto voluminosi in cui gli indagati non hanno operato alcuna distinzione tra i documenti concernenti le attività tipiche dell’avvocato e quelle estranee. Alla luce di quanto esposto, nonché dell’unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato ed il coinvolgimento dei legali nell’inchiesta, la suddetta distin- zione non può essere operata in maniera chiara, a maggior ragione visto che, di massima, non si è più in presenza di un segreto professionale tutela- bile. L’interesse pubblico a perseguire le gravi e sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale. L’integralità dei listati è pertanto versa- ta agli atti dell’inchiesta; spetterà poi all’AFC esaminare tutti i documenti per verificare se, effettivamente, i conti dello studio legale sono completi riguardo ai redditi conseguiti e a quelli dichiarati. Si rammenta che, ad ogni modo, l’utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di eventuali documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati è proibito in assenza di un’espressa autorizzazione rilasciata dalla scrivente autorità. Per quanto at- - 7 - tiene le note di onorario, la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe- derale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte (v. sentenza 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3 e 4), si è limitata ad anonimizzare unicamente quelle che rientrano chiaramente e di primo ac- chito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio. S32: esso contiene decine di fatture indirizzate ad un cliente degli opponenti, secondo una nota manoscritta contenuta nell’incarto, per un totale non paga- to di Fr. 429'362.30. Il Tribunale federale, ribadendo che l’argomento della mole di lavoro non è decisivo e di massima la tutela del segreto professiona- le è esclusa, ha ritenuto che anche le note di onorario, decisive per l’inchiesta, devono, in via generale, essere versate agli atti, di principio in forma non anonimizzata. La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte (v. sentenza 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3 e 4), si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio. S269: esso comprende diversi documenti contabili, segnatamente liste di debitori, note manoscritte e atti concernenti gli esercizi contabili 2003 e 2004. Il Tribunale federale, riprendendo le argomentazioni esposte nel succitato in- carto, ha ritenuto che la documentazione in oggetto deve essere versata agli atti, di massima in forma integrale. Agendo nel rispetto del potere di apprez- zamento riconosciutole dall’Alta Corte, la scrivente autorità ha proceduto ad una minuziosa e dettagliata verifica della documentazione in oggetto. Ciò ha permesso di constatare come, nella stragrande maggioranza, essa sia costi- tuita da listati piuttosto voluminosi nei quali figurano tutte le operazioni relati- ve alle diverse voci contabili e in cui gli indagati non hanno operato alcuna distinzione tra i documenti concernenti le attività tipiche dell’avvocato e quel- le estranee. Alla luce di quanto esposto, nonché dell’unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato ed il coinvolgimento dei legali nell’inchiesta, la suddetta distinzione non può essere operata in maniera chiara, a maggior ragione visto che, di massima, non si è più in pre- senza di un segreto professionale tutelabile. L’interesse pubblico a persegui- re le gravi e sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professiona- le. L’integralità della documentazione dell’incarto in oggetto è pertanto versa- ta agli atti dell’inchiesta; spetterà poi all’AFC esaminare tutti i documenti per verificare se, effettivamente, i conti dello studio legale sono completi riguardo ai redditi conseguiti e a quelli dichiarati. Si rammenta che, ad ogni modo, l’utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di eventuali documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati è proibito in assenza di un’espressa autorizzazione rilasciata dalla scrivente autorità. S364: l’incarto contiene l’accordo di liquidazione concluso in data 29 novem- - 8 - bre 1995 dagli avvocati A. ed E. nonché dei documenti allegati e l’accordo transattivo tra lo studio legale D. e l’Avv. F. del 28 dicembre 1998. L’AFC non ha contestato la decisione impugnata con la quale la scrivente autorità ha deciso di versare agli atti una copia anonimizzata dell’accordo di liquidazione nonché una copia completa dell’accordo transattivo. Gli originali dei suddetti documenti sono invece restituiti agli indagati. S441: l’incarto contiene diversi documenti di svariata natura. L’AFC non ha contestato la decisione impugnata con la quale la scrivente autorità ha deci- so di versare agli atti la documentazione seguente: - un libretto di ricevute di cassa concernente il periodo 1995-1999 relative all’amministrazione dello stabile “PMC 13” - due piccoli classificatori contenenti documenti relativi alla gestione del con- to 1 per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996; - quattro piccoli classificatori estratti dall’incarto S440 e che concernono la gestione del suddetto conto per gli anni dal 1993 al 1995; - un libretto di controllo degli assegni postali relativi al conto 1 per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 giugno 1996; - copie di sei ricevute di cassa riguardanti importi elevati di Fr. 200'000.-, 1'550'000.-, Fr. 600'000.-, Fr. 25'000.- e due ricevute di Fr. 60'000.- e con- cernenti il periodo dal 3 giugno 1992 al 12 luglio 1993; La richiedente non si è inoltre opposta alla decisione della I Corte dei reclami penali di restituire agli indagati la restante documentazione, e meglio: - 16 libretti di ricevute postali attestanti la spedizione di invii raccomandati; - un piccolo classificatore contenente gli avvisi relativi alla gestione del con- to 1 a nome di A. per il periodo dal 6 marzo al 31 dicembre 1992; - un libretto di ricevute di cassa per il periodo dal 4 giugno 1985 al 7 dicem- bre 1993; - un libretto di ricevute di cassa per il periodo dal 3 giugno 1992 al 12 luglio
- Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
- I seguenti incarti devono essere versati agli atti, in parte in forma anonimiz- zata, ai sensi del considerando 4: S1, S23, S24, S30, S32, S269, S364, S441.
- Gli atti concernenti il periodo anteriore al 1993, contenuti nell’incarto S24, gli originali dell’incarto S364 nonché 16 libretti di ricevute postali, un piccolo classificatore contenente gli avvisi relativi alla gestione del conto 1 a nome di A. per il periodo dal 6 marzo al 31 dicembre 1992, un libretto di ricevute di cassa per il periodo dal 4 giugno 1985 al 7 dicembre 1993 e un libretto di ri- cevute di cassa per il periodo dal 3 giugno 1992 al 12 luglio 1993 contenuti nell’incarto S441 sono restituiti agli indagati.
- L’utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di documenti o infor- mazioni concernenti clienti degli indagati provenienti dagli atti di cui al pun- to 1 del presente dispositivo è proibito in assenza di nuove decisioni da parte della I Corte dei reclami penali.
- Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio saranno fissate mediante decisione ulteriore.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 19 agosto 2009 I Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Tito Ponti e Alex Staub , Cancelliere Graziano Mordasini
Parti
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, Richiedente
contro
A., B., entrambi rappresentati dagli Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli, Opponenti
Oggetto
Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BE.2008.18, BE.2008.19
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Fatti:
A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On. Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle con- tribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei con- fronti degli avvocati A. e B., quest’ultima titolare di uno studio legale e notari- le a Z.
B. A. è sospettato di avere commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’art. 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), ossia di avere sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in parti- colare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo “off-shore”. Egli avrebbe inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C. B., dal canto suo, avrebbe partecipato ai reati fiscali commessi dal marito A.
L’inchiesta fiscale riguarda i periodi non ancora prescritti; si tratta quindi degli anni di calcolo tra il 1993 ed il 2002 (compresi).
C. Il 2 e 3 febbraio 2005, nonché il 9 e 10 marzo seguenti la Divisione delle inchieste speciali dell’AFC (in seguito: DIF) ha perquisito lo studio legale e notarile D. a Z. e sequestrato innumerevoli documenti cartacei ed informatici, posti poi sotto suggello in luogo sicuro.
D. Con sentenza dell’8 agosto 2005, confermata dal Tribunale federale in data 6 febbraio 2006 (DTF 132 IV 63), la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha accolto una richiesta di levata dei sigilli presentata l’11 aprile 2005 dall’AFC, stabilendo per la cernita, da effettuare dalla Corte medesima, una procedura in tre fasi. Questa procedura prevede dapprima la separazione dei documenti utili all’inchiesta da quelli che non lo sono, la di- stinzione in seguito di quelli coperti dal segreto professionale dell’avvocato da quelli che non lo sono e, infine, per i documenti restanti e utili all’inchiesta, a protezione dei clienti, la depennazione o la codificazione, se del caso, dei loro nomi, facendo capo, se necessario, alla collaborazione di un esperto.
E. L’8 giugno 2006 le parti ed il giudice delegato, vista la voluminosa documen- tazione sequestrata (126 cartoni), si sono riuniti per definire preliminarmente gli aspetti pratici della levata dei sigilli. Constatate le divergenze insormonta- bili concernenti l’utilità o meno di tutta la documentazione sigillata, al termine dell'udienza del 27 luglio 2006 il giudice delegato ha comunicato alle parti
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che il Tribunale avrebbe statuito autonomamente su tutti gli incarti sequestra- ti. Le parti si sono dichiarate d’accordo con questo approccio, rinunciando quindi espressamente alla procedura in contraddittorio. Con sentenze del 14 settembre 2006, 28 settembre 2006 (con rettifica del 17 ottobre seguente) e 31 ottobre 2006 la I Corte dei reclami penali ha statuito sulla maggior parte della documentazione dissuggellata, decidendo quali incarti erano necessari ai fini dell’inchiesta e quali dovevano essere restituiti, poiché inutili, ai pro- prietari.
F. Con decisione del 20 febbraio 2007 la presenta autorità, ritenendo impossibi- le distinguere i clienti protetti dal segreto professionale dell'avvocato da quelli non protetti, ha accolto la richiesta di versare agli atti tutti i documenti ancora in sospeso concernenti la contabilità dello studio legale. Mediante sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007 il Tribunale federale, ritenuta sbrigativa e superficiale detta tesi, ha accolto, in quanto ammissibile, un ricorso dei co- niugi A. e B. e ha annullato questa decisione. La I Corte dei reclami penali è stata quindi invitata a proseguire con la cernita conformemente alla procedu- ra in tre fasi prestabilita, avvalendosi della collaborazione dei ricorrenti. In seguito la I Corte dei reclami penali ha invitato l’AFC ad esprimersi in merito ai documenti ancora in sospeso: i legali degli opponenti dal canto loro hanno prodotto listati contenenti i nomi dei clienti da loro ritenuti protetti dal segreto professionale.
G. Con sentenza del 20 novembre 2007 la scrivente autorità si è pronunciata su tutti gli incarti che non sono stati presi in considerazione nell’esame di periodi contabili particolari. Rilevato che si tratta di migliaia di atti, nella stragrande maggioranza dei quali figurano nomi di terzi e richiamati i motivi addotti nella sua decisione del 12 novembre 2007 (consid. 3), la I Corte dei reclami penali ha ribadito che la cernita e l’anonimizzazione dei nomi rappresenterebbe un lavoro totalmente sproporzionato, precisando nel contempo che la distinzio- ne tra i documenti da versare agli atti e quelli da restituire agli opponenti de- ve essere effettuata, per ogni incarto, soppesando in maniera ragionevole gli interessi dell’inchiesta e quelli legati alla protezione potenzialmente dovuta a certi clienti degli indagati.
H. L’AFC ha interposto un ricorso in materia penale al Tribunale federale avver- so la suddetta decisione. Essa ha chiesto in via principale di annullare la de- cisione impugnata e, in sostanza, di versare agli atti del procedimento penale in forma integrale e non anonimizzata i libri base (cassa, posta, banca, debi- tori e creditori) per verificare la completezza e la correttezza delle registra- zioni contabili, il libro mastro delle relative registrazioni, le liste delle corri-
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spondenti registrazioni di ogni singolo conto e le pezze giustificative, con il divieto di utilizzare le informazioni riguardanti terzi in altri procedimenti, salvo autorizzazione della I Corte dei reclami penali, postulando inoltre di versare agli atti tutte le fatture concernenti l’attività tipica e atipica dei legali in forma integrale. In via subordinata chiede di versarli in maniera anonimizzata. I co- niugi A. e B. dal canto loro hanno postulato, in via principale, di dichiarare inammissibile il ricorso e, in via subordinata, di respingerlo.
La suddetta decisione è stata impugnata anche da A. e B. (v. sentenza del Tribunale federale 1B_287/2007 del 27 novembre 2008).
I. Con sentenza del 27 novembre 2008 (1B_283/2007), il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell’AFC, annullando la decisione impugnata e rinviando la causa alla I Corte dei reclami penali per nuovo giudizio nel senso dei consi- derandi. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dall’Alta Corte saran- no riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1. Nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una perqui- sizione, una volta riconosciuta l’ammissibilità di principio di quest’ultima da parte della I Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno l’oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quello di distinguere gli atti che pos- sono essere versati nell’incarto da quelli per i quali l’opposizione risulta giu- stificata. In caso di disaccordo, la I Corte dei reclami penali decide.
2. Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0). L’attività tipica dell’avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, vol. II, n. 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, Le secret profession- nel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto profes- sionale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presen- tano un carattere commerciale preponderante, segnatamente quelle che ri- guardano l’amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre pre- stazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale fe- derale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zuri-
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go/Basilea/Ginevra 2005, n. 31 e segg. ad art. 13 LLCA; OBERHOLZER, Bas- ler Kommentar, Basilea 2003, n. 13 ad art. 321 CP; TRECHSEL, Schweizeri- sches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n. 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib
112) o nell’amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III 105) non costituiscono attività tipiche dell’avvocato. In questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro.
3. Nella sua sentenza 1B_283/2007 del 27 novembre 2008, il Tribunale federa- le ha per l’essenziale ripreso le argomentazioni sviluppate nelle sue decisioni 1B_47/2007 del 28 giugno 2007 e 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, pre- cisando come anche nella fattispecie l’unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato non permettesse più di distinguere chiaramente quanto rientra in ciascun tipo di attività, di modo che il richiamo alla tutela del segreto professionale dell’avvocato è di massima escluso. L’Alta Corte ha sottolineato che, visto il coinvolgimento dei legali nell’inchie- sta e il fatto che gran parte dei documenti concernono attività estranee a quella tipica dell’avvocato e che tale distinzione non può essere operata in maniera chiara, in casu l’interesse pubblico a perseguire le gravi sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale, per di più invocato in modo generico ed essendo peraltro manifesto che A. in nessun caso poteva invocarlo. Essa ha quindi ritenuto che un’eventuale anonimizzazione potreb- be limitarsi a determinati documenti, precisando che rientra comunque nel potere di apprezzamento della I Corte dei reclami penali esprimersi in merito (v. sentenza 1B_288/2007 citata, consid. 3 e 4). Il Tribunale federale ha infi- ne formulato delle osservazioni puntuali in merito ai singoli incarti.
4. Alla luce di quanto esposto, la I Corte dei reclami penali ha proceduto ad una nuova e dettagliata cernita degli incarti in oggetto ed ha deciso quanto se- gue:
S1: esso contiene un centinaio di documenti (liste di prestazioni, time sheets, progetti di note di onorario, ecc.) relativi ad attività svolte dall’Avv. A. tra il 1998 e il 2001. Il Tribunale federale ha rammentato che nella sua precedente sentenza 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 esso aveva stabilito che il legale, indagato nel procedimento in esame, non poteva prevalersi del segreto pro- fessionale (consid. 3.2.1 e 3.3.2), per cui riguardo ai suoi documenti la que- stione dell’anonimizzazione non si pone. L’Alta Corte ha poi ritenuto che l’utilità dei documenti in oggetto non può essere del tutto esclusa, visto che essi potrebbero indicare se del caso da che entità venivano fatturate le sue
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prestazioni. L’integralità della documentazione dell’incarto in oggetto è per- tanto versata agli atti in forma non anonimizzata; spetterà poi all’AFC esami- nare tutti i documenti per verificare se, effettivamente, i conti dello studio le- gale sono completi riguardo ai redditi conseguiti e a quelli dichiarati. Si ram- menta che, ad ogni modo, l’utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre proce- dure, di eventuali documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati è proibito in assenza di un’espressa autorizzazione rilasciata dalla scrivente autorità.
S23/24: essi sono composti da un ingente numero di note e di estratti mano- scritti, nonché da documenti diversi, tutti relativi alla gestione degli averi dei clienti presso diverse banche per il periodo dal 1990 al 2002. L’AFC non ha contestato la decisione impugnata con la quale la scrivente autorità ha deci- so che gli incarti in oggetto devono essere versati agli atti, fissando alla ri- chiedente le medesime restrizioni previste per la documentazione relativa ai conti clienti. L’utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di even- tuali documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati è pertanto proibito in assenza di un’espressa autorizzazione rilasciata dalla I Corte dei reclami penali. I documenti riguardanti nella loro totalità gli anni anteriori al 1993, figuranti nell’incarto S24, sono invece restituiti agli indagati.
S30: esso contiene una parte dei listati contabili per l’anno 2002, riferibili a un gran numero di clienti, svariate decine di note di onorario, di richiami e di liste concernenti debitori di tali fatture, nonché due serie di documenti ineren- ti un prestito consentito da A. ad una società, rispettivamente alla gestione ed amministrazione di un’altra società. Il Tribunale federale ha affermato che l’interesse per l’inchiesta di tali listati e delle note di onorario, in particolare di quelle legate all’attività d’avvocato, è palese, ritenendo che la documenta- zione in oggetto deve essere pertanto, di massima, versata agli atti. Quest’ultima è in buona parte costituita da listati piuttosto voluminosi in cui gli indagati non hanno operato alcuna distinzione tra i documenti concernenti le attività tipiche dell’avvocato e quelle estranee. Alla luce di quanto esposto, nonché dell’unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato ed il coinvolgimento dei legali nell’inchiesta, la suddetta distin- zione non può essere operata in maniera chiara, a maggior ragione visto che, di massima, non si è più in presenza di un segreto professionale tutela- bile. L’interesse pubblico a perseguire le gravi e sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale. L’integralità dei listati è pertanto versa- ta agli atti dell’inchiesta; spetterà poi all’AFC esaminare tutti i documenti per verificare se, effettivamente, i conti dello studio legale sono completi riguardo ai redditi conseguiti e a quelli dichiarati. Si rammenta che, ad ogni modo, l’utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di eventuali documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati è proibito in assenza di un’espressa autorizzazione rilasciata dalla scrivente autorità. Per quanto at-
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tiene le note di onorario, la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe- derale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte (v. sentenza 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3 e 4), si è limitata ad anonimizzare unicamente quelle che rientrano chiaramente e di primo ac- chito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio.
S32: esso contiene decine di fatture indirizzate ad un cliente degli opponenti, secondo una nota manoscritta contenuta nell’incarto, per un totale non paga- to di Fr. 429'362.30. Il Tribunale federale, ribadendo che l’argomento della mole di lavoro non è decisivo e di massima la tutela del segreto professiona- le è esclusa, ha ritenuto che anche le note di onorario, decisive per l’inchiesta, devono, in via generale, essere versate agli atti, di principio in forma non anonimizzata. La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte (v. sentenza 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3 e 4), si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio.
S269: esso comprende diversi documenti contabili, segnatamente liste di debitori, note manoscritte e atti concernenti gli esercizi contabili 2003 e 2004. Il Tribunale federale, riprendendo le argomentazioni esposte nel succitato in- carto, ha ritenuto che la documentazione in oggetto deve essere versata agli atti, di massima in forma integrale. Agendo nel rispetto del potere di apprez- zamento riconosciutole dall’Alta Corte, la scrivente autorità ha proceduto ad una minuziosa e dettagliata verifica della documentazione in oggetto. Ciò ha permesso di constatare come, nella stragrande maggioranza, essa sia costi- tuita da listati piuttosto voluminosi nei quali figurano tutte le operazioni relati- ve alle diverse voci contabili e in cui gli indagati non hanno operato alcuna distinzione tra i documenti concernenti le attività tipiche dell’avvocato e quel- le estranee. Alla luce di quanto esposto, nonché dell’unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato ed il coinvolgimento dei legali nell’inchiesta, la suddetta distinzione non può essere operata in maniera chiara, a maggior ragione visto che, di massima, non si è più in pre- senza di un segreto professionale tutelabile. L’interesse pubblico a persegui- re le gravi e sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professiona- le. L’integralità della documentazione dell’incarto in oggetto è pertanto versa- ta agli atti dell’inchiesta; spetterà poi all’AFC esaminare tutti i documenti per verificare se, effettivamente, i conti dello studio legale sono completi riguardo ai redditi conseguiti e a quelli dichiarati. Si rammenta che, ad ogni modo, l’utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di eventuali documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati è proibito in assenza di un’espressa autorizzazione rilasciata dalla scrivente autorità.
S364: l’incarto contiene l’accordo di liquidazione concluso in data 29 novem-
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bre 1995 dagli avvocati A. ed E. nonché dei documenti allegati e l’accordo transattivo tra lo studio legale D. e l’Avv. F. del 28 dicembre 1998. L’AFC non ha contestato la decisione impugnata con la quale la scrivente autorità ha deciso di versare agli atti una copia anonimizzata dell’accordo di liquidazione nonché una copia completa dell’accordo transattivo. Gli originali dei suddetti documenti sono invece restituiti agli indagati.
S441: l’incarto contiene diversi documenti di svariata natura. L’AFC non ha contestato la decisione impugnata con la quale la scrivente autorità ha deci- so di versare agli atti la documentazione seguente:
- un libretto di ricevute di cassa concernente il periodo 1995-1999 relative all’amministrazione dello stabile “PMC 13”
- due piccoli classificatori contenenti documenti relativi alla gestione del con- to 1 per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996;
- quattro piccoli classificatori estratti dall’incarto S440 e che concernono la gestione del suddetto conto per gli anni dal 1993 al 1995;
- un libretto di controllo degli assegni postali relativi al conto 1 per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 giugno 1996;
- copie di sei ricevute di cassa riguardanti importi elevati di Fr. 200'000.-, 1'550'000.-, Fr. 600'000.-, Fr. 25'000.- e due ricevute di Fr. 60'000.- e con- cernenti il periodo dal 3 giugno 1992 al 12 luglio 1993;
La richiedente non si è inoltre opposta alla decisione della I Corte dei reclami penali di restituire agli indagati la restante documentazione, e meglio:
- 16 libretti di ricevute postali attestanti la spedizione di invii raccomandati;
- un piccolo classificatore contenente gli avvisi relativi alla gestione del con- to 1 a nome di A. per il periodo dal 6 marzo al 31 dicembre 1992;
- un libretto di ricevute di cassa per il periodo dal 4 giugno 1985 al 7 dicem- bre 1993;
- un libretto di ricevute di cassa per il periodo dal 3 giugno 1992 al 12 luglio 1993.
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. I seguenti incarti devono essere versati agli atti, in parte in forma anonimiz- zata, ai sensi del considerando 4: S1, S23, S24, S30, S32, S269, S364, S441. 2. Gli atti concernenti il periodo anteriore al 1993, contenuti nell’incarto S24, gli originali dell’incarto S364 nonché 16 libretti di ricevute postali, un piccolo classificatore contenente gli avvisi relativi alla gestione del conto 1 a nome di A. per il periodo dal 6 marzo al 31 dicembre 1992, un libretto di ricevute di cassa per il periodo dal 4 giugno 1985 al 7 dicembre 1993 e un libretto di ri- cevute di cassa per il periodo dal 3 giugno 1992 al 12 luglio 1993 contenuti nell’incarto S441 sono restituiti agli indagati. 3. L’utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di documenti o infor- mazioni concernenti clienti degli indagati provenienti dagli atti di cui al pun- to 1 del presente dispositivo è proibito in assenza di nuove decisioni da parte della I Corte dei reclami penali. 4. Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio saranno fissate mediante decisione ulteriore.
Bellinzona, il 19 agosto 2009
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).