opencaselaw.ch

BB.2025.35

Bundesstrafgericht · 2025-07-09 · Italiano CH

Denegata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP)

Sachverhalt

A. A seguito di una segnalazione del 7 giugno 2022 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, e più precisamente della Direzione Distrettuale Antimafia (in seguito: DDA), mediante la quale si faceva stato del coinvolgimento diretto di A. in attività di riciclaggio internazionale di denaro in relazione a truffe fiscali nonché al finanziamento illecito di traffici internazionali di stupefacenti, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), in data 8 giugno 2022, ha avviato un’istruzione penale nei confronti del predetto per titolo di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 e 2 CP), poi estesa al reato di falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e ad altri coimputati (v. atto 01- 00-0001 e segg. incarto MPC).

B. In 27 febbraio 2025, la Polizia giudiziaria federale, su incarico del MPC, ha ef- fettuato svariati atti istruttori, tra questi la perquisizione delle abitazioni ad Arzo e a Zugo di A., sfociata nel sequestro di due telefoni cellulari e di un computer portatile, nonché il fermo, e poi l’arresto, del predetto (v. atti 08-07-0025 e segg., 08-09-0012 e segg.; 08-07-0023 e seg. incarto MPC). Interrogato il medesimo giorno, l’imputato ha chiesto di essere posto al beneficio di un patrocinatore d’ufficio (v. atto 13-04-0018 incarto MPC), istanza ribadita a più riprese, tra il 9 marzo e il 28 aprile 2025, dal medesimo (v. atti 16-03-0009 e segg. incarto MPC).

C. Il 10 aprile 2025, susseguentemente alla sua scarcerazione, A. ha postulato il dissequestro dei suoi due telefoni cellulari e del computer portatile (v. atto 16- 03-0038 e seg. incarto MPC).

D. Con scritto del 9 maggio 2025, A., lamentando un diniego di giustizia, ha pre- sentato reclamo presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede- rale, chiedendo che venga ordinato al MPC di evadere le predette istanze del 27 febbraio e 10 aprile 2025 tese alla nomina dell’avv. Stefano Ferrari quale patrocinatore d’ufficio, risp. al dissequestro dei suoi due telefoni cellulari e del suo computer portatile (v. act. 1, pag. 8).

E. Con risposta del 27 maggio 2025, il MPC ha chiesto che il reclamo venga respinto (v. act. 6).

F. Con replica del 2 giugno 2025, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 10), il reclamante ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 9).

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Le argomentazioni delle parti verranno esposte, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC. Mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere d’apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP). Secondo l’art. 396 cpv. 2 CPP, il reclamo per denegata o ritardata giustizia non è subordinato al rispetto di alcun termine. Esso deve essere interposto in forma scritta (art. 396 cpv. 1 CPP).

E. 1.2 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). La legittimazione ricorsuale va riconosciuta a colui che dispone di un diritto di proprietà o di un diritto reale limitato sul valore sequestrato, nonché al possessore (ai sensi degli art. 919 e segg. CC) di un oggetto; il terzo, che ha solo diritti personali sull'oggetto sequestrato, non ha un interesse giuridicamente protetto a contestare la decisione di sequestro (v. sen- tenza del Tribunale federale 6S.365/2005 dell'8 febbraio 2006 consid. 4.2.1; TPF 2006 307 consid 2.1; sentenza del Tribunale penale federale BB.2014.81 del 23 dicembre 2014 consid. 1.3; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschla- gnahme, 2011, pag. 368 e segg.). In concreto, nella misura in cui il reclamante invoca un diniego di giustizia derivante dall’assenza di una decisione del MPC relativamente alla richiesta di nomina dell’avv. Stefano Ferrari quale suo difen- sore d’ufficio nonché al dissequestro di due telefoni cellulari e un computer portatile di sua proprietà, la legittimazione ricorsuale è data.

E. 2 Il reclamante sostiene che l’assenza di decisioni da parte del MPC relativa- mente alle sue richieste di nomina dell’avv. Ferrari quale difensore d’ufficio e di dissequestro dei due suoi telefoni cellulari e del suo computer portatile costitui- rebbe un caso di denegata giustizia.

E. 2.1 Per censurare con successo la denegata giustizia, le parti devono essere pre- cedentemente intervenute presso l’autorità affinché questa statuisca entro breve termine (DTF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; sentenza

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del Tribunale federale 1B_24/2013 del 12 febbraio 2013 consid. 4; GUIDON, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 17 ad art. 396 CPP).

Vi è denegata giustizia quando l’autorità non prende posizione su una richiesta che le è stata posta nel rispetto dei termini e della forma, malgrado essa fosse tenuta a farlo (DTF 135 I 6 consid. 2.1; 107 Ib 160 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2017.36 del 25 luglio 2017 consid. 1.2.2). Il rifiuto di entrare in materia può essere tacito o esplicito (Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3890; sentenza del Tribunale penale federale BB.2017.173 del 30 maggio 2018 consid. 2.1).

Si è invece di fronte ad un caso di ritardata giustizia quando l’autorità entra in materia, ma non prende una decisione entro un termine ragionevole (DTF 125 V 188 2a; 107 Ib 160 3b; 103 V 190 consid. 3c). Per determinare se un ritardo nel prendere una decisione è ancora ragionevole e non comporta una viola- zione del principio di celerità bisogna considerare l’insieme delle circostanze concrete del caso (DTF 134 I 229 consid. 2.3; 117 Ia 193 consid. 1c; 103 V 190 consid. 3c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2006.11 del 10 maggio 2006 consid. 4.1). In particolare, sono da prendere in considerazione la com- plessità del procedimento, l’interesse che riveste l’istruzione per l’imputato, il suo comportamento nella procedura nonché quello dell’autorità inquirente (DTF 130 I 312 consid. 5.2). Siccome un’autorità non può occuparsi costante- mente di un unico caso, dei “tempi morti” nella procedura sono inevitabili, fin- tanto che nessuno di essi sia di durata eccessiva (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 124 I 139 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2017.173 del 30 maggio 2018 consid. 2.1). Il costante sovraccarico di un’autorità e un’orga- nizzazione inappropriata della stessa non permettono tuttavia di giustificare un caso di ritardata giustizia (v. DTF 107 Ib 160 consid. 3c; 130 I 312 consid. 5.2; sentenza BB.2017.173 consid. 2.1). Giusta l’art. 397 cpv. 4 CPP, se accerta che vi è stata denegata o ritardata giustizia, la giurisdizione di reclamo può impartire istruzioni all’autorità interessata, fissandole termini per sanare la situazione.

E. 2.2 Per quanto riguarda la domanda di nomina del difensore d’ufficio, il MPC ha affermato nella sua risposta al reclamo che «a seguito dell'arresto avvenuto in data 27 febbraio 2025 e della costituzione quale patrocinatore di fiducia, il patrocinatore del ricorrente ha immediatamente formulato istanza di gratuito patrocinio. In data 31 marzo 2025 il rappresentante legale ha trasmesso il formulario per la richiesta di gratuito patrocinio. L'11 aprile 2025 lo stesso patrocinatore ha notificato al MPC la lista delle pendenze esecutive dell'impu- tato A. A fronte della propria grave situazione debitoria, il ricorrente ha dichia- rato nel formulario di richiesta di gratuito patrocinio un salario lordo mensile di CHF 24'000.--, quantificato al netto a CHF 20'100.--. Tuttavia, il reclamante

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stesso, in occasione del suo verbale di interrogatorio del 27 febbraio 2025, aveva dichiarato che "in realtà non sono mai arrivato a prelevare il salario che ho indicato" (pag. 6). Alla luce di tali dichiarazioni la situazione finanziaria del ricorrente non può essere considerata ancora chiarita. In tal senso il MPC ha inviato al patrocinatore del ricorrente uno scritto con il quale vengono richieste complementari informazioni sulla situazione finanziaria del suo assistito. II sot- toscritto ha comunicato telefonicamente al patrocinatore che tali indicazioni ne- cessitavano una approfondita verifica, prima di potersi esprimere sul riconosci- mento del gratuito patrocinio richiesto. Benché consapevole della necessità di fare una valutazione corretta della situazione finanziaria dell'imputato da parte del MPC, il patrocinatore ha scelto di insinuare, in modo del tutto pretestuoso, il presente atto ricorsuale» (act. 6, pag. 5).

Ora, alla luce della contraddizione legata agli atti di carenza beni emessi dall’Uf- ficio esecuzione e fallimenti ticinese (UEF) nei confronti del reclamante e il red- dito netto da questi dichiarato di fr. 20'000.–, accompagnata da affermazioni poco chiare del medesimo, è a giusta ragione che il MPC ha dovuto procedere a ulteriori approfondimenti che hanno necessitato del tempo e che hanno rallentato il processo decisionale. Ciò non toglie che, una volta proceduto alle verifiche in questione, detta autorità avrebbe dovuto decidere celermente, visto che la domanda di nomina del difensore d’ufficio è stata presentata a fine feb- braio 2025, al momento dell’arresto del reclamante. Un lasso di tempo di più di due mesi senza statuire sulla questione risulta in concreto eccessivo, per cui la censura in questo ambito va accolta. Il MPC è pertanto invitato a statuire senza indugio sulla domanda di nomina del difensore d’ufficio presentata dal recla- mante.

E. 2.3 Per quanto riguarda la richiesta di dissequestro dei cellulari e del computer por- tatile, il MPC ha affermato che “nel corso delle perquisizioni effettuate il 27 feb- braio 2025, sono stati perquisiti diversi luoghi ed è stata parallelamente requisita molta documentazione cartacea ed informatica. Occorre altresì considerare che gli imputati hanno fatto uso sui propri telefoni di applicazioni di messagistica istantanea che, nonostante le misure di sorveglianza in corso, non hanno potuto essere intercettate, solo con l'analisi dei telefoni e ora possibile acquisire questa messagistica. La polizia giudiziaria federale (PGF), ed in particolare il commis- sariato IFC2, è stato incaricato dal sottoscritto di effettuare le copie forensi di tutti i supporti informatici requisiti. Solo ad ultimazione di questa attività, con- trassegnata dalla consegna dei relativi rapporti d'esecuzione da parte della PGF, il sottoscritto potrà valutare se decretare la restituzione dei supporti elet- tronici. In tal senso, il MPC ha sollecitato il commissariato IFC2 che, con e-mail del 22 maggio 2025, ha informato il sottoscritto che i rapporti sono in corso di esecuzione e i ritardi sono essenzialmente dovuti al carico di lavoro a cui è stato sottoposto in questo ultimo periodo” (act. 6, pag. 5).

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Orbene, preso atto della complessità del procedimento, ben illustrata dal MPC in sede di risposta (v. act. 6, pag. 2 e segg.), legata a truffe fiscali internazionali, al finanziamento di traffici internazionali di stupefacenti e alla conseguente vasta attività di riciclaggio di denaro, con la costituzione di più squadre investi- gative comuni con le autorità penali italiane, il fatto che il MPC non abbia ancora statuito sulla richiesta di dissequestro, presentata il 10 aprile 2025, di due tele- foni cellulari e di un computer portatile rinvenuti in occasione della perquisizione domiciliare intervenuta il 27 febbraio 2025, non può essere considerata una denegata giustizia. Il MPC ha dovuto infatti procedere a tutta una serie di atti istruttori, anche a seguito di rogatorie italiane, che hanno necessitato del tempo nonché un’approfondita analisi delle relative risultanze, al fine di assicurare l’avanzamento delle indagini, sia in Svizzera che in Italia. A questo si è aggiunto anche un sovraccarico di lavoro dell’autorità, ossia la Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF), che si occupa di effettuare le copie forensi del contenuto degli apparecchi litigiosi e di redigere i relativi rapporti, autorità preposta a tale attività (v. DTF 148 IV 221 consid. 2.5 e 2.6) che è stata peraltro pertinentemente sollecitata dal MPC il 22 maggio scorso. Preso atto di tutto quanto precede e del fatto che i suddetti rapporti sono in corso di esecuzione, nulla può, per il momento, essere rimproverato al MPC, per cui tale censura va respinta.

E. 3 Viste le considerazioni che precedono, il reclamo è parzialmente accolto.

E. 4.1 Conformemente all’art. 428 cpv. 1 CPP, le spese della procedura di ricorso sono sostenute dalle parti nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Visto l’esito del reclamo, le spese giudiziarie di fr. 1’000.–, calcolate in applica- zione degli art. 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), vengono messe a carico del reclamante.

E. 4.2 L'insorgente si è avvalso del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili per le spese sostenute ai fini di un adeguato eserci- zio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l'onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fatti- specie, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto, tenuto conto del parziale grado di soccombenza e dell'attività presumibilmente svolta dal suo difensore, un onorario di fr. 2’000.– (IVA compresa) appare

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giustificato. L'indennità per ripetibili è messa a carico del MPC in applicazione dell'art. 21 cpv. 1 RSPPF richiamato l'art. 75 cpv. 1 LOAP.

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Dispositiv
  1. Il reclamo è accolto limitatamente alla mancata evasione dell’istanza del 27 febbraio 2025 tesa alla nomina dell’avv. Stefano Ferrari quale difensore d’ufficio.
  2. Il Ministero pubblico della Confederazione è invitato a statuire senza indugio sull’istanza di nomina del difensore d’ufficio del 27 febbraio 2025.
  3. Per il resto, il reclamo è respinto.
  4. La tassa di giustizia di fr. 1'000.– è posta a carico del reclamante.
  5. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al reclamante un importo di fr. 2’000.– a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 9 luglio 2025 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,

rappresentato dall'avv. Stefano Ferrari, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Denegata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2025.35

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Fatti: A. A seguito di una segnalazione del 7 giugno 2022 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, e più precisamente della Direzione Distrettuale Antimafia (in seguito: DDA), mediante la quale si faceva stato del coinvolgimento diretto di A. in attività di riciclaggio internazionale di denaro in relazione a truffe fiscali nonché al finanziamento illecito di traffici internazionali di stupefacenti, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), in data 8 giugno 2022, ha avviato un’istruzione penale nei confronti del predetto per titolo di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 e 2 CP), poi estesa al reato di falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e ad altri coimputati (v. atto 01- 00-0001 e segg. incarto MPC).

B. In 27 febbraio 2025, la Polizia giudiziaria federale, su incarico del MPC, ha ef- fettuato svariati atti istruttori, tra questi la perquisizione delle abitazioni ad Arzo e a Zugo di A., sfociata nel sequestro di due telefoni cellulari e di un computer portatile, nonché il fermo, e poi l’arresto, del predetto (v. atti 08-07-0025 e segg., 08-09-0012 e segg.; 08-07-0023 e seg. incarto MPC). Interrogato il medesimo giorno, l’imputato ha chiesto di essere posto al beneficio di un patrocinatore d’ufficio (v. atto 13-04-0018 incarto MPC), istanza ribadita a più riprese, tra il 9 marzo e il 28 aprile 2025, dal medesimo (v. atti 16-03-0009 e segg. incarto MPC).

C. Il 10 aprile 2025, susseguentemente alla sua scarcerazione, A. ha postulato il dissequestro dei suoi due telefoni cellulari e del computer portatile (v. atto 16- 03-0038 e seg. incarto MPC).

D. Con scritto del 9 maggio 2025, A., lamentando un diniego di giustizia, ha pre- sentato reclamo presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede- rale, chiedendo che venga ordinato al MPC di evadere le predette istanze del 27 febbraio e 10 aprile 2025 tese alla nomina dell’avv. Stefano Ferrari quale patrocinatore d’ufficio, risp. al dissequestro dei suoi due telefoni cellulari e del suo computer portatile (v. act. 1, pag. 8).

E. Con risposta del 27 maggio 2025, il MPC ha chiesto che il reclamo venga respinto (v. act. 6).

F. Con replica del 2 giugno 2025, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 10), il reclamante ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 9).

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Le argomentazioni delle parti verranno esposte, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC. Mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere d’apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP). Secondo l’art. 396 cpv. 2 CPP, il reclamo per denegata o ritardata giustizia non è subordinato al rispetto di alcun termine. Esso deve essere interposto in forma scritta (art. 396 cpv. 1 CPP).

1.2 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). La legittimazione ricorsuale va riconosciuta a colui che dispone di un diritto di proprietà o di un diritto reale limitato sul valore sequestrato, nonché al possessore (ai sensi degli art. 919 e segg. CC) di un oggetto; il terzo, che ha solo diritti personali sull'oggetto sequestrato, non ha un interesse giuridicamente protetto a contestare la decisione di sequestro (v. sen- tenza del Tribunale federale 6S.365/2005 dell'8 febbraio 2006 consid. 4.2.1; TPF 2006 307 consid 2.1; sentenza del Tribunale penale federale BB.2014.81 del 23 dicembre 2014 consid. 1.3; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschla- gnahme, 2011, pag. 368 e segg.). In concreto, nella misura in cui il reclamante invoca un diniego di giustizia derivante dall’assenza di una decisione del MPC relativamente alla richiesta di nomina dell’avv. Stefano Ferrari quale suo difen- sore d’ufficio nonché al dissequestro di due telefoni cellulari e un computer portatile di sua proprietà, la legittimazione ricorsuale è data.

2. Il reclamante sostiene che l’assenza di decisioni da parte del MPC relativa- mente alle sue richieste di nomina dell’avv. Ferrari quale difensore d’ufficio e di dissequestro dei due suoi telefoni cellulari e del suo computer portatile costitui- rebbe un caso di denegata giustizia.

2.1 Per censurare con successo la denegata giustizia, le parti devono essere pre- cedentemente intervenute presso l’autorità affinché questa statuisca entro breve termine (DTF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; sentenza

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del Tribunale federale 1B_24/2013 del 12 febbraio 2013 consid. 4; GUIDON, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 17 ad art. 396 CPP).

Vi è denegata giustizia quando l’autorità non prende posizione su una richiesta che le è stata posta nel rispetto dei termini e della forma, malgrado essa fosse tenuta a farlo (DTF 135 I 6 consid. 2.1; 107 Ib 160 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2017.36 del 25 luglio 2017 consid. 1.2.2). Il rifiuto di entrare in materia può essere tacito o esplicito (Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3890; sentenza del Tribunale penale federale BB.2017.173 del 30 maggio 2018 consid. 2.1).

Si è invece di fronte ad un caso di ritardata giustizia quando l’autorità entra in materia, ma non prende una decisione entro un termine ragionevole (DTF 125 V 188 2a; 107 Ib 160 3b; 103 V 190 consid. 3c). Per determinare se un ritardo nel prendere una decisione è ancora ragionevole e non comporta una viola- zione del principio di celerità bisogna considerare l’insieme delle circostanze concrete del caso (DTF 134 I 229 consid. 2.3; 117 Ia 193 consid. 1c; 103 V 190 consid. 3c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2006.11 del 10 maggio 2006 consid. 4.1). In particolare, sono da prendere in considerazione la com- plessità del procedimento, l’interesse che riveste l’istruzione per l’imputato, il suo comportamento nella procedura nonché quello dell’autorità inquirente (DTF 130 I 312 consid. 5.2). Siccome un’autorità non può occuparsi costante- mente di un unico caso, dei “tempi morti” nella procedura sono inevitabili, fin- tanto che nessuno di essi sia di durata eccessiva (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 124 I 139 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2017.173 del 30 maggio 2018 consid. 2.1). Il costante sovraccarico di un’autorità e un’orga- nizzazione inappropriata della stessa non permettono tuttavia di giustificare un caso di ritardata giustizia (v. DTF 107 Ib 160 consid. 3c; 130 I 312 consid. 5.2; sentenza BB.2017.173 consid. 2.1). Giusta l’art. 397 cpv. 4 CPP, se accerta che vi è stata denegata o ritardata giustizia, la giurisdizione di reclamo può impartire istruzioni all’autorità interessata, fissandole termini per sanare la situazione.

2.2 Per quanto riguarda la domanda di nomina del difensore d’ufficio, il MPC ha affermato nella sua risposta al reclamo che «a seguito dell'arresto avvenuto in data 27 febbraio 2025 e della costituzione quale patrocinatore di fiducia, il patrocinatore del ricorrente ha immediatamente formulato istanza di gratuito patrocinio. In data 31 marzo 2025 il rappresentante legale ha trasmesso il formulario per la richiesta di gratuito patrocinio. L'11 aprile 2025 lo stesso patrocinatore ha notificato al MPC la lista delle pendenze esecutive dell'impu- tato A. A fronte della propria grave situazione debitoria, il ricorrente ha dichia- rato nel formulario di richiesta di gratuito patrocinio un salario lordo mensile di CHF 24'000.--, quantificato al netto a CHF 20'100.--. Tuttavia, il reclamante

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stesso, in occasione del suo verbale di interrogatorio del 27 febbraio 2025, aveva dichiarato che "in realtà non sono mai arrivato a prelevare il salario che ho indicato" (pag. 6). Alla luce di tali dichiarazioni la situazione finanziaria del ricorrente non può essere considerata ancora chiarita. In tal senso il MPC ha inviato al patrocinatore del ricorrente uno scritto con il quale vengono richieste complementari informazioni sulla situazione finanziaria del suo assistito. II sot- toscritto ha comunicato telefonicamente al patrocinatore che tali indicazioni ne- cessitavano una approfondita verifica, prima di potersi esprimere sul riconosci- mento del gratuito patrocinio richiesto. Benché consapevole della necessità di fare una valutazione corretta della situazione finanziaria dell'imputato da parte del MPC, il patrocinatore ha scelto di insinuare, in modo del tutto pretestuoso, il presente atto ricorsuale» (act. 6, pag. 5).

Ora, alla luce della contraddizione legata agli atti di carenza beni emessi dall’Uf- ficio esecuzione e fallimenti ticinese (UEF) nei confronti del reclamante e il red- dito netto da questi dichiarato di fr. 20'000.–, accompagnata da affermazioni poco chiare del medesimo, è a giusta ragione che il MPC ha dovuto procedere a ulteriori approfondimenti che hanno necessitato del tempo e che hanno rallentato il processo decisionale. Ciò non toglie che, una volta proceduto alle verifiche in questione, detta autorità avrebbe dovuto decidere celermente, visto che la domanda di nomina del difensore d’ufficio è stata presentata a fine feb- braio 2025, al momento dell’arresto del reclamante. Un lasso di tempo di più di due mesi senza statuire sulla questione risulta in concreto eccessivo, per cui la censura in questo ambito va accolta. Il MPC è pertanto invitato a statuire senza indugio sulla domanda di nomina del difensore d’ufficio presentata dal recla- mante.

2.3 Per quanto riguarda la richiesta di dissequestro dei cellulari e del computer por- tatile, il MPC ha affermato che “nel corso delle perquisizioni effettuate il 27 feb- braio 2025, sono stati perquisiti diversi luoghi ed è stata parallelamente requisita molta documentazione cartacea ed informatica. Occorre altresì considerare che gli imputati hanno fatto uso sui propri telefoni di applicazioni di messagistica istantanea che, nonostante le misure di sorveglianza in corso, non hanno potuto essere intercettate, solo con l'analisi dei telefoni e ora possibile acquisire questa messagistica. La polizia giudiziaria federale (PGF), ed in particolare il commis- sariato IFC2, è stato incaricato dal sottoscritto di effettuare le copie forensi di tutti i supporti informatici requisiti. Solo ad ultimazione di questa attività, con- trassegnata dalla consegna dei relativi rapporti d'esecuzione da parte della PGF, il sottoscritto potrà valutare se decretare la restituzione dei supporti elet- tronici. In tal senso, il MPC ha sollecitato il commissariato IFC2 che, con e-mail del 22 maggio 2025, ha informato il sottoscritto che i rapporti sono in corso di esecuzione e i ritardi sono essenzialmente dovuti al carico di lavoro a cui è stato sottoposto in questo ultimo periodo” (act. 6, pag. 5).

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Orbene, preso atto della complessità del procedimento, ben illustrata dal MPC in sede di risposta (v. act. 6, pag. 2 e segg.), legata a truffe fiscali internazionali, al finanziamento di traffici internazionali di stupefacenti e alla conseguente vasta attività di riciclaggio di denaro, con la costituzione di più squadre investi- gative comuni con le autorità penali italiane, il fatto che il MPC non abbia ancora statuito sulla richiesta di dissequestro, presentata il 10 aprile 2025, di due tele- foni cellulari e di un computer portatile rinvenuti in occasione della perquisizione domiciliare intervenuta il 27 febbraio 2025, non può essere considerata una denegata giustizia. Il MPC ha dovuto infatti procedere a tutta una serie di atti istruttori, anche a seguito di rogatorie italiane, che hanno necessitato del tempo nonché un’approfondita analisi delle relative risultanze, al fine di assicurare l’avanzamento delle indagini, sia in Svizzera che in Italia. A questo si è aggiunto anche un sovraccarico di lavoro dell’autorità, ossia la Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF), che si occupa di effettuare le copie forensi del contenuto degli apparecchi litigiosi e di redigere i relativi rapporti, autorità preposta a tale attività (v. DTF 148 IV 221 consid. 2.5 e 2.6) che è stata peraltro pertinentemente sollecitata dal MPC il 22 maggio scorso. Preso atto di tutto quanto precede e del fatto che i suddetti rapporti sono in corso di esecuzione, nulla può, per il momento, essere rimproverato al MPC, per cui tale censura va respinta.

3. Viste le considerazioni che precedono, il reclamo è parzialmente accolto.

4.

4.1 Conformemente all’art. 428 cpv. 1 CPP, le spese della procedura di ricorso sono sostenute dalle parti nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Visto l’esito del reclamo, le spese giudiziarie di fr. 1’000.–, calcolate in applica- zione degli art. 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), vengono messe a carico del reclamante.

4.2 L'insorgente si è avvalso del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili per le spese sostenute ai fini di un adeguato eserci- zio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l'onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fatti- specie, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto, tenuto conto del parziale grado di soccombenza e dell'attività presumibilmente svolta dal suo difensore, un onorario di fr. 2’000.– (IVA compresa) appare

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giustificato. L'indennità per ripetibili è messa a carico del MPC in applicazione dell'art. 21 cpv. 1 RSPPF richiamato l'art. 75 cpv. 1 LOAP.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è accolto limitatamente alla mancata evasione dell’istanza del 27 febbraio 2025 tesa alla nomina dell’avv. Stefano Ferrari quale difensore d’ufficio. 2. Il Ministero pubblico della Confederazione è invitato a statuire senza indugio sull’istanza di nomina del difensore d’ufficio del 27 febbraio 2025. 3. Per il resto, il reclamo è respinto. 4. La tassa di giustizia di fr. 1'000.– è posta a carico del reclamante. 5. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al reclamante un importo di fr. 2’000.– a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 10 luglio 2025

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Stefano Ferrari - Ministero pubblico della Confederazione - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

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Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).