Obbligo di consegna (art. 265 cpv.3 CPP)
Sachverhalt
A. In seguito a una denuncia penale del 26 giugno 2024 sporta dalla Segreteria di Stato dell’economia SECO (Controlli delle esportazioni e sanzioni), il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato un procedimento penale a carico di A. per infrazione all’art. 14 cpv. 1 lett. b della legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI; RS 946.202) in relazione con l’art. 1 dell’ordinanza sull’esportazione e la media- zione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (OI- CoM; RS 946.202.3).
B. Nell’ambito del suddetto procedimento, il MPC, in data 8 agosto 2024, ha ema- nato un decreto intitolato “Obbligo di consegna (art. 265 CPP)” destinato a B. SA in liquidazione, a Lugano, società di cui A. è amministratore unico nonché liquidatore (v. act. 1.2 e 1.3). Obiettivo di tale misura è, in sostanza, quello di “acquisire a scopo probatorio ogni e qualsiasi documento, su qualsiasi supporto esso si trovi, riferito all’attività in particolare di compravendita, mediazione, esportazione, posta in essere dalla società B. SA, Lugano, avente per oggetto software informatici per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili e la relativa tecnologia associata, al fine di acquisire importanti riscontri in ordine all’ipotesi di reato indagata” (act. 1.3, pag. 2).
C. Il decreto di cui sopra è stato notificato dalla Polizia giudiziaria federale (in se- guito: PGF) a B. SA in liquidazione, e meglio ad A., il 29 agosto seguente, ciò che ha permesso al MPC, contando sulla collaborazione del predetto, di racco- gliere svariati documenti informatici; operazione che ha fatto l’oggetto di un ver- bale di perquisizione (v. act. 1.4).
D. Con scritto del 2 settembre 2024, A. ha chiesto al MPC “di voler mettere la totalità delle informazioni e dei documenti consegnati agli agenti sotto sigillo” precisando che “nelle informazioni e nei documenti consegnati vi sono segreti d’affari e segreti professionali protetti dalla legge, da cui la mia richiesta di voler mettere tutto sotto sigillo” (act. 1.5).
E. Con decreto del 5 settembre 2024, il MPC ha accolto la richiesta in questione, apponendo i sigilli sul reperto n. 1 messo al sicuro dalla PGF (v. act. 1.6).
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F. Con reclamo del 9 settembre 2024, A. è insorto avverso le “modalità di esecu- zione da parte della Polizia giudiziaria federale, delegata all’uopo, dell’Ordine di consegna (art. 265 CPP) datato 8 agosto 2024 ed eseguito il 29 agosto 2024” (act. 1, pag. 1), chiedendo che sia accertato che “il supporto elettronico reper- toriato col n. 1 è stato raccolto in violazione dell’art. 140 cpv. 1 CPP e che esso è inutilizzabile in modo assoluto ai sensi dell’art. 141 cpv. 1 CPP. Di conse- guenza, è fatto ordine al MPC di togliere il supporto elettronico repertoriato col
n. 1 (attualmente sotto sigillo) dal fascicolo penale e di conservarlo sottochiave in separata sede fino alla conclusione del procedimento penale” e che “la Polizia giudiziaria federale, in occasione dell’esecuzione dell’ordine di consegna (art. 265 CPP) datato 8 agosto 2024, svoltasi il 29 agosto 2024, ha intervistato sulla fattispecie l’imputato A. senza fornire le informazioni di cui all’art. 158 cpv. 1 CPP e che le dichiarazioni rilasciate dall’imputato non sono utilizzabili in modo assoluto ai sensi degli art. 158 cpv. 2 e 141 cpv. 1 CPP. Di conseguenza, è fatto ordine al MPC e alla Polizia federale giudiziaria di distruggere e non utilizzare, nemmeno in funzione della raccolta di altri mezzi di prova, eventuali appunti che dovessero essere stati allestiti in formato cartaceo o elettronico in relazione a tali dichiarazioni rese dall’imputato” (act. 1, pag. 2).
G. Con risposta del 23 settembre 2024, il MPC ha postulato la reiezione del re- clamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7).
H. Con replica del 17 ottobre 2024, a firma della sola MLaw C., trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 9), sono state ribadite le conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 8).
Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali della PGF e del MPC.
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Essa esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155 consid. 1.1 e 2011 60; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Straf- prozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
E. 1.2 Sono legittimate a interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). In altre parole la legittimazione ricorsuale è data se il reclamante è toccato nei suoi diritti in maniera concreta, diretta e, di massima, anche attuale (GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozes- sordnung, 2011, n. 232 e segg.; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizeri- schen Strafprozessrechts, 4a ediz. 2023, n. 1458, nonché le sentenze del Tri- bunale federale 1B_669/2012 del 12 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_657/2012 dell’8 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_94/2012 del 2 aprile 2012 consid. 2.1). L’esistenza di un interesse puramente fattuale o la semplice prospettiva di un interesse giuridico futuro non è sufficiente (MACALUSO/GARBARSKI, La receva- bilité du recours contre l’admission d’une partie plaignante, in Heimgart- ner/Thormann/Zufferey [ed.], Tempus fugit, 20 anni del Tribunale penale fede- rale, 2024, pag. 200 con rinvii).
E. 1.3 Contrariamente all’atto ricorsuale, sottoscritto dall’avv. Goran Mazzucchelli (v. act. 1, pag. 9), legale al beneficio di una procura (v. act. 1.1), la replica è stata firmata esclusivamente dalla MLaw C.
L’art. 127 cpv. 5 CPP prevede che la difesa dell’imputato è riservata agli avvo- cati autorizzati a rappresentare le parti in giudizio secondo la legge del 23 giu- gno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61). Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tale di- sposizione non vieta ai Cantoni o alla Confederazione di autorizzare dei prati- canti ad assumere in tutto o in parte la difesa dell'imputato sotto la direzione e la responsabilità dell'avvocato incaricato della difesa (sentenza del Tribunale federale 6B_856/2014 del 10 luglio 2015 consid. 2.1; cfr. anche sentenze del Tribunale federale 1B_104/2023 del 22 febbraio 2023 consid. 2; 1B_62/2023 del 13 febbraio 2023 consid. 2; sentenze del Tribunale penale federale BH.2023.17 del 15 novembre 2023 consid. 1.2; BV.2024.6 del 29 maggio 2024 pag. 3 e seg.; HARARI, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 64 ad art. 127 CPP; LIEBER, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 17 ad art. 127 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2a ediz. 2016, n. 16 ad art. 127 CPP; RUCKSTUHL, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 20 ad art. 127 CPP).
Ora, mancando nella replica la firma dell’avvocato responsabile della difesa, ossia l’avv. Goran Mazzucchelli, ne segue che lo scritto in questione, firmato
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esclusivamente da una praticante, non potrebbe in concreto essere preso in considerazione. Esso, riconfermando in sostanza il contenuto dell’atto ricor- suale, non ha tuttavia autonomo peso specifico, per cui la questione di un’even- tuale applicazione dell’articolo 385 cpv. 2 CPP (di per sé letteralmente e siste- maticamente limitato all’atto di ricorso) può restare indecisa, non da ultimo per ragioni di celerità (art. 5 CPP).
E. 1.4 Il reclamo qui in esame è diretto contro le modalità di esecuzione da parte della PGF di un ordine di consegna ex art. 265 CPP. L’ordine in quanto tale è dell’8 agosto 2024 ma è stato eseguito il 29 agosto 2024 per cui il reclamo è tempestivo (v. art. 396 cpv. 1 CPP).
E. 1.5 Secondo la sistematica della legge (Capitolo 7 del Titolo quarto: “Sequestro”) nonché il senso e lo scopo della norma, la riserva di apporre i sigilli di cui all’art. 264 cpv. 3 CPP si estende anche alle decisioni di edizione secondo l’art. 265 CPP (sentenza del Tribunale federale 1B_320/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 3.2). Qualora l’interessato toccato da una siffatta decisione invochi la facoltà di non rispondere, di non deporre o altri interessi giuridicamente pro- tetti di segretezza, occorre pertanto procedere secondo le regole sull’apposi- zione di sigilli. Di conseguenza, avverso una decisione di edizione giusta l’art. 265 CPP, di massima, non è dato il reclamo ai sensi dell’art. 393 CPP (sentenze del Tribunale federale 1B_320/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 3.2; 1B_477/2012 del 13 febbraio 2013 consid. 2.2; 1B_136/2012 del 25 set- tembre 2012 consid. 3.2 e 4.4; 1B_562/2011 del 2 febbraio 2012 consid. 1.1; TPF 2011 34 consid. 1.3; decisione del Tribunale penale federale BB.2016.281 del 20 luglio 2016 pag. 3). Tale atto non crea ancora un pregiudizio al detentore dei documenti oggetto della misura. Non è infatti possibile a tale stadio sapere se gli stessi sono pertinenti per la procedura in corso e se saranno quindi se- questrati (BERTHOD, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 14 ad art. 265 CPP; KELLER, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 12 ad art. 248 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 29a ad art. 265 CPP). Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che, qualora una persona soggetta a un obbligo di consegna oltre ad addurre motivi legati alla tutela del segreto invochi a titolo accessorio anche altre obiezioni, pure quest’ul- time, segnatamente l’asserita insufficienza di indizi di reato o la carente rile- vanza delle carte o degli oggetti per l’istruzione o ancora questioni inerenti alla proporzionalità, devono essere esaminate nell’ambito della procedura di appo- sizione di sigilli (sentenza 1B_320/2012 consid. 3.3, con riferimenti). Da ciò ha concluso che un reclamo separato contro decisioni di edizione può entrare in linea di conto soltanto quando siano addotte unicamente obiezioni che non con- cernono alcun interesse giuridicamente protetto al mantenimento del segreto. Secondo l’Alta Corte (v. DTF 144 IV 74 consid. 2.3), i mezzi di prova, supporti di dati e altre registrazioni da perquisire secondo gli art. 246-248 e segg. CPP, suscettibili di essere coperti dalla tutela di un segreto e dei quali è chiesto il
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dissigillamento possono essere formalmente sequestrati dal pubblico ministero soltanto dopo il dissigillamento (art. 248 CPP) e la perquisizione (art. 246 CPP).
E. 1.6 In concreto, il reclamante ha sì presentato censure concernenti le modalità di esecuzione da parte della PGF dell’ordine di consegna dell’8 agosto 2024, ma ha nel contempo richiesto l’apposizione di sigilli sul reperto n. 1, ritenendolo quindi mezzo suscettibile di essere coperto dalla tutela di un segreto. Attual- mente il reperto litigioso non è quindi formalmente sequestrato per cui alla luce della giurisprudenza sopraccitata il reclamo risulta prematuro e quindi irricevi- bile. Per quanto riguarda altresì l’asserita violazione dell’art. 158 CPP, con con- testuale inutilizzabilità di dichiarazioni, di cui nell’incarto del MPC non vi è tutta- via alcuna traccia, non si vede come possa configurarsi una raccolta illegale per un mezzo di prova inesistente (quod non est in actis non est in mundo). La relativa censura non merita pertanto ulteriore disamina.
E. 2 Visto quanto precede, il reclamo va respinto nella misura della sua ammissibi- lità.
E. 3 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2’000.– a carico del reclamante.
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Dispositiv
- Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 24 ottobre 2024 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Goran Mazzucchelli,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Obbligo di consegna (art. 265 cpv. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2024.112
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Fatti: A. In seguito a una denuncia penale del 26 giugno 2024 sporta dalla Segreteria di Stato dell’economia SECO (Controlli delle esportazioni e sanzioni), il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato un procedimento penale a carico di A. per infrazione all’art. 14 cpv. 1 lett. b della legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI; RS 946.202) in relazione con l’art. 1 dell’ordinanza sull’esportazione e la media- zione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (OI- CoM; RS 946.202.3).
B. Nell’ambito del suddetto procedimento, il MPC, in data 8 agosto 2024, ha ema- nato un decreto intitolato “Obbligo di consegna (art. 265 CPP)” destinato a B. SA in liquidazione, a Lugano, società di cui A. è amministratore unico nonché liquidatore (v. act. 1.2 e 1.3). Obiettivo di tale misura è, in sostanza, quello di “acquisire a scopo probatorio ogni e qualsiasi documento, su qualsiasi supporto esso si trovi, riferito all’attività in particolare di compravendita, mediazione, esportazione, posta in essere dalla società B. SA, Lugano, avente per oggetto software informatici per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili e la relativa tecnologia associata, al fine di acquisire importanti riscontri in ordine all’ipotesi di reato indagata” (act. 1.3, pag. 2).
C. Il decreto di cui sopra è stato notificato dalla Polizia giudiziaria federale (in se- guito: PGF) a B. SA in liquidazione, e meglio ad A., il 29 agosto seguente, ciò che ha permesso al MPC, contando sulla collaborazione del predetto, di racco- gliere svariati documenti informatici; operazione che ha fatto l’oggetto di un ver- bale di perquisizione (v. act. 1.4).
D. Con scritto del 2 settembre 2024, A. ha chiesto al MPC “di voler mettere la totalità delle informazioni e dei documenti consegnati agli agenti sotto sigillo” precisando che “nelle informazioni e nei documenti consegnati vi sono segreti d’affari e segreti professionali protetti dalla legge, da cui la mia richiesta di voler mettere tutto sotto sigillo” (act. 1.5).
E. Con decreto del 5 settembre 2024, il MPC ha accolto la richiesta in questione, apponendo i sigilli sul reperto n. 1 messo al sicuro dalla PGF (v. act. 1.6).
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F. Con reclamo del 9 settembre 2024, A. è insorto avverso le “modalità di esecu- zione da parte della Polizia giudiziaria federale, delegata all’uopo, dell’Ordine di consegna (art. 265 CPP) datato 8 agosto 2024 ed eseguito il 29 agosto 2024” (act. 1, pag. 1), chiedendo che sia accertato che “il supporto elettronico reper- toriato col n. 1 è stato raccolto in violazione dell’art. 140 cpv. 1 CPP e che esso è inutilizzabile in modo assoluto ai sensi dell’art. 141 cpv. 1 CPP. Di conse- guenza, è fatto ordine al MPC di togliere il supporto elettronico repertoriato col
n. 1 (attualmente sotto sigillo) dal fascicolo penale e di conservarlo sottochiave in separata sede fino alla conclusione del procedimento penale” e che “la Polizia giudiziaria federale, in occasione dell’esecuzione dell’ordine di consegna (art. 265 CPP) datato 8 agosto 2024, svoltasi il 29 agosto 2024, ha intervistato sulla fattispecie l’imputato A. senza fornire le informazioni di cui all’art. 158 cpv. 1 CPP e che le dichiarazioni rilasciate dall’imputato non sono utilizzabili in modo assoluto ai sensi degli art. 158 cpv. 2 e 141 cpv. 1 CPP. Di conseguenza, è fatto ordine al MPC e alla Polizia federale giudiziaria di distruggere e non utilizzare, nemmeno in funzione della raccolta di altri mezzi di prova, eventuali appunti che dovessero essere stati allestiti in formato cartaceo o elettronico in relazione a tali dichiarazioni rese dall’imputato” (act. 1, pag. 2).
G. Con risposta del 23 settembre 2024, il MPC ha postulato la reiezione del re- clamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7).
H. Con replica del 17 ottobre 2024, a firma della sola MLaw C., trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 9), sono state ribadite le conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 8).
Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.
Diritto:
1. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali della PGF e del MPC.
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Essa esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155 consid. 1.1 e 2011 60; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Straf- prozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.2 Sono legittimate a interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). In altre parole la legittimazione ricorsuale è data se il reclamante è toccato nei suoi diritti in maniera concreta, diretta e, di massima, anche attuale (GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozes- sordnung, 2011, n. 232 e segg.; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizeri- schen Strafprozessrechts, 4a ediz. 2023, n. 1458, nonché le sentenze del Tri- bunale federale 1B_669/2012 del 12 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_657/2012 dell’8 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_94/2012 del 2 aprile 2012 consid. 2.1). L’esistenza di un interesse puramente fattuale o la semplice prospettiva di un interesse giuridico futuro non è sufficiente (MACALUSO/GARBARSKI, La receva- bilité du recours contre l’admission d’une partie plaignante, in Heimgart- ner/Thormann/Zufferey [ed.], Tempus fugit, 20 anni del Tribunale penale fede- rale, 2024, pag. 200 con rinvii).
1.3 Contrariamente all’atto ricorsuale, sottoscritto dall’avv. Goran Mazzucchelli (v. act. 1, pag. 9), legale al beneficio di una procura (v. act. 1.1), la replica è stata firmata esclusivamente dalla MLaw C.
L’art. 127 cpv. 5 CPP prevede che la difesa dell’imputato è riservata agli avvo- cati autorizzati a rappresentare le parti in giudizio secondo la legge del 23 giu- gno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61). Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tale di- sposizione non vieta ai Cantoni o alla Confederazione di autorizzare dei prati- canti ad assumere in tutto o in parte la difesa dell'imputato sotto la direzione e la responsabilità dell'avvocato incaricato della difesa (sentenza del Tribunale federale 6B_856/2014 del 10 luglio 2015 consid. 2.1; cfr. anche sentenze del Tribunale federale 1B_104/2023 del 22 febbraio 2023 consid. 2; 1B_62/2023 del 13 febbraio 2023 consid. 2; sentenze del Tribunale penale federale BH.2023.17 del 15 novembre 2023 consid. 1.2; BV.2024.6 del 29 maggio 2024 pag. 3 e seg.; HARARI, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 64 ad art. 127 CPP; LIEBER, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 17 ad art. 127 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2a ediz. 2016, n. 16 ad art. 127 CPP; RUCKSTUHL, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 20 ad art. 127 CPP).
Ora, mancando nella replica la firma dell’avvocato responsabile della difesa, ossia l’avv. Goran Mazzucchelli, ne segue che lo scritto in questione, firmato
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esclusivamente da una praticante, non potrebbe in concreto essere preso in considerazione. Esso, riconfermando in sostanza il contenuto dell’atto ricor- suale, non ha tuttavia autonomo peso specifico, per cui la questione di un’even- tuale applicazione dell’articolo 385 cpv. 2 CPP (di per sé letteralmente e siste- maticamente limitato all’atto di ricorso) può restare indecisa, non da ultimo per ragioni di celerità (art. 5 CPP).
1.4 Il reclamo qui in esame è diretto contro le modalità di esecuzione da parte della PGF di un ordine di consegna ex art. 265 CPP. L’ordine in quanto tale è dell’8 agosto 2024 ma è stato eseguito il 29 agosto 2024 per cui il reclamo è tempestivo (v. art. 396 cpv. 1 CPP).
1.5 Secondo la sistematica della legge (Capitolo 7 del Titolo quarto: “Sequestro”) nonché il senso e lo scopo della norma, la riserva di apporre i sigilli di cui all’art. 264 cpv. 3 CPP si estende anche alle decisioni di edizione secondo l’art. 265 CPP (sentenza del Tribunale federale 1B_320/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 3.2). Qualora l’interessato toccato da una siffatta decisione invochi la facoltà di non rispondere, di non deporre o altri interessi giuridicamente pro- tetti di segretezza, occorre pertanto procedere secondo le regole sull’apposi- zione di sigilli. Di conseguenza, avverso una decisione di edizione giusta l’art. 265 CPP, di massima, non è dato il reclamo ai sensi dell’art. 393 CPP (sentenze del Tribunale federale 1B_320/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 3.2; 1B_477/2012 del 13 febbraio 2013 consid. 2.2; 1B_136/2012 del 25 set- tembre 2012 consid. 3.2 e 4.4; 1B_562/2011 del 2 febbraio 2012 consid. 1.1; TPF 2011 34 consid. 1.3; decisione del Tribunale penale federale BB.2016.281 del 20 luglio 2016 pag. 3). Tale atto non crea ancora un pregiudizio al detentore dei documenti oggetto della misura. Non è infatti possibile a tale stadio sapere se gli stessi sono pertinenti per la procedura in corso e se saranno quindi se- questrati (BERTHOD, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 14 ad art. 265 CPP; KELLER, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 12 ad art. 248 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 29a ad art. 265 CPP). Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che, qualora una persona soggetta a un obbligo di consegna oltre ad addurre motivi legati alla tutela del segreto invochi a titolo accessorio anche altre obiezioni, pure quest’ul- time, segnatamente l’asserita insufficienza di indizi di reato o la carente rile- vanza delle carte o degli oggetti per l’istruzione o ancora questioni inerenti alla proporzionalità, devono essere esaminate nell’ambito della procedura di appo- sizione di sigilli (sentenza 1B_320/2012 consid. 3.3, con riferimenti). Da ciò ha concluso che un reclamo separato contro decisioni di edizione può entrare in linea di conto soltanto quando siano addotte unicamente obiezioni che non con- cernono alcun interesse giuridicamente protetto al mantenimento del segreto. Secondo l’Alta Corte (v. DTF 144 IV 74 consid. 2.3), i mezzi di prova, supporti di dati e altre registrazioni da perquisire secondo gli art. 246-248 e segg. CPP, suscettibili di essere coperti dalla tutela di un segreto e dei quali è chiesto il
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dissigillamento possono essere formalmente sequestrati dal pubblico ministero soltanto dopo il dissigillamento (art. 248 CPP) e la perquisizione (art. 246 CPP).
1.6 In concreto, il reclamante ha sì presentato censure concernenti le modalità di esecuzione da parte della PGF dell’ordine di consegna dell’8 agosto 2024, ma ha nel contempo richiesto l’apposizione di sigilli sul reperto n. 1, ritenendolo quindi mezzo suscettibile di essere coperto dalla tutela di un segreto. Attual- mente il reperto litigioso non è quindi formalmente sequestrato per cui alla luce della giurisprudenza sopraccitata il reclamo risulta prematuro e quindi irricevi- bile. Per quanto riguarda altresì l’asserita violazione dell’art. 158 CPP, con con- testuale inutilizzabilità di dichiarazioni, di cui nell’incarto del MPC non vi è tutta- via alcuna traccia, non si vede come possa configurarsi una raccolta illegale per un mezzo di prova inesistente (quod non est in actis non est in mundo). La relativa censura non merita pertanto ulteriore disamina.
2. Visto quanto precede, il reclamo va respinto nella misura della sua ammissibi- lità.
3. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2’000.– a carico del reclamante.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 25 ottobre 2024
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Goran Mazzucchelli - Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).