Indennizzo dell'imputato in caso di abbandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP); ritiro del reclamo (art. 386 CPP)
Dispositiv
- La causa è stralciata dal ruolo.
- La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 12 settembre 2024 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.,
rappresentato dall'avv. Stefan La Ragione,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Indennizzo dell'imputato in caso di abbandono del proce- dimento (art. 429 e segg. CPP)
Ritiro del reclamo (art. 386 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2024.102
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Visti: - il reclamo presentato l’8 agosto 2024 da A. avverso la decisione di abbandono ex art. 319 CPP del procedimento penale avviato nei suoi confronti dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) nel 2017 per titolo di sostegno e/o appartenenza a un’organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP (v. act. 1); - la risposta del 27 agosto 2024, con la quale il MPC ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 4); - lo scritto del 7 settembre 2024, con cui A. dichiara di ritirare il suo reclamo (v. act. 7). Considerato: - che, a norma dell'art. 386 cpv. 2 lett. b CPP, chi ha interposto ricorso può ritirarlo entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o degli atti, se la procedura è scritta; - che la rinuncia e il ritiro sono definitivi, eccetto che l'interessato vi sia stato in- dotto mediante inganno, reato o errata informazione da parte di un'autorità (art. 386 cpv. 3 CPP); - che, a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 7 settembre 2024, questo Tribunale prende atto del ritiro del reclamo; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che, a norma dell'art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della proce- dura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (1a frase), con la precisazione che è ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito (2a frase);
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- che, avendo il reclamante ritirato la sua impugnativa, egli deve essere conside- rato quale parte soccombente; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162); - che, nella fattispecie, la dichiarazione di ritiro del reclamo è avvenuta ad uno stadio avanzato della procedura, dopo l’invio della risposta da parte del MPC, cagionando oneri di lavoro a carico della Cancelleria del Tribunale, per cui si giustifica il prelievo di una tassa di giustizia di fr. 500.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La causa è stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 13 settembre 2024
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Stefan La Ragione - Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.