Atti procedurali della Corte penale (art. 20 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP)
Sachverhalt
A. Basandosi su una commissione rogatoria presentata nel gennaio 2020 dal Tri- bunale distrettuale del Lussemburgo, che informava le autorità elvetiche della possibile origine illecita dei valori patrimoniali depositati sulla relazione bancaria
n. 1 presso la banca B., a Ginevra, intestata ad A. valori che proverrebbero dal traffico illecito di stupefacenti operato da un’organizzazione criminale che coin- volgerebbe C. marito di A., il Ministero pubblico della Confederazione (in se- guito: MPC), in data 4 novembre 2020, ha avviato una procedura di confisca indipendente ai sensi degli art. 376 e segg. CPP, ordinando il sequestro della relazione in questione.
Con decreto del 23 marzo 2022, l’autorità inquirente svizzera ha confiscato i valori depositati sulla relazione n. 1 presso la banca B., atto nei confronti del quale A., il 4 aprile 2022, ha formulato opposizione. Il 13 aprile 2022, il MPC ha trasmesso alla Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) gli atti per giudizio (v. act. 2, pag. 2).
B. Con ordinanza del 19 luglio 2022, la Corte penale del TPF ha ordinato la confi- sca del saldo attivo della relazione di cui sopra (v. act. 2, pag. 31).
C. Con reclamo del 1° agosto 2022, A. è insorta contro la summenzionata deci- sione di confisca dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF, postulandone l'annullamento, con dissequestro della relazione bancaria (v. act. 1).
D. Con osservazioni del 9 agosto 2022, il MPC ha postulato la reiezione del gra- vame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 4). Con scritto dell’11 agosto 2022, la Corte penale del TPF ha comunicato di rimettersi al giudizio di questa autorità giudicante (v. act. 5).
E. Con replica del 15 settembre 2022, trasmessa al MPC e alla Corte penale del TPF (v. act. 12), la reclamante ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 11).
Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.
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Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Benché il reclamo sia scritto in lingua tedesca, la presente decisione viene re- datta nella lingua del decreto impugnato, ossia l'italiano. Viste del resto le co- noscenze linguistiche del patrocinatore della ricorrente, il quale con il suo re- clamo ha dimostrato di bene comprendere tutte le argomentazioni in fatto e in diritto ivi addotte, non vi è infatti nessun motivo per scostarsi dalla giurispru- denza costante in ambito di lingua della procedura di ricorso (v. decisioni del Tribunale penale federale BB.2018.136+137 del 13 novembre 2018 consid. 1; BB.2015.86 del 22 settembre 2015 consid. 2; BB.2015.81 del 26 gennaio 2016 consid. 1.6; v. anche per la procedura davanti al Tribunale federale art. 54 cpv. 1 LTF, nonché UEBERSAX, Commentario basilese, 3a ediz. 2018, n. 16 e segg. ad art. 54 LTF).
E. 1.2 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. b del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e dell'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe- derale giudica i gravami contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedu- rali della Corte penale; sono eccettuate le decisioni ordinatorie.
E. 1.3 La Corte dei reclami penali esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi- bilità dei ricorsi che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non- ché TPF 2021 97 consid. 1.1 e rinvii).
E. 1.4 Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali dispone di un libero potere d’esame sui fatti e sul diritto (art. 393 cpv. 2 CPP). Mediante il reclamo si pos- sono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento ine- satto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
E. 1.5 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP). Interposto contro una decisione di confisca di beni di pertinenza della reclamante, il gravame, tempestivo, è ri- cevibile in ordine (v. sentenze del Tribunale penale federale BB.2015.77 dell’8 dicembre 2015 consid. 1.4; BB.2011.10-11 del 18 maggio 2011 con- sid. 1.5 con rinvii).
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E. 2 La reclamante contesta la confisca dei suoi valori patrimoniali, nella misura in cui questi, contrariamente a quanto prevede l’art. 72 CP, non apparterrebbero a C., marito dell’insorgente condannato per appartenenza ad un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti. A suo dire, il potere di di- sposizione del predetto sugli averi litigiosi, derivante dalla procura a suo favore sul conto, non sarebbe sufficiente per operare la confisca sulla base della pre- citata disposizione. C. avrebbe dovuto essere titolare del conto o perlomeno avente diritto economico degli averi in questione, ciò che non sarebbe il caso. Eventuali operazioni sul conto effettuate da C. non potrebbero condurre a una conclusione diversa.
E. 2.1 Va innanzitutto rilevato che, sulla base dei fatti constatati, la Corte penale del TPF è giunta alla conclusione che in concreto si applica il diritto previgente, decisione non contestata dalla reclamante (v. act. 2, pag. 6 e segg.) e dalla quale non vi è nessun motivo di discostarsi sulla base dei principi del diritto intertemporale.
E. 2.2 Il vecchio art. 59 n. 3 CP (attuale art. 72 CP) prevede che il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o soste- nuto un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP sono presunti sot- toposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione. Secondo tale disposizione, devono essere confiscati tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha la facoltà di disporre, qualunque sia la loro origine ed il loro precedente utilizzo; non importa, a tal proposito, che si tratti di valori patrimoniali di origine lecita o illecita. Infatti, si tratta di colpire l'organizza- zione criminale anche nell'ambito delle sue attività economiche legali (v. sen- tenze del Tribunale federale 1B_79/2007 del 27 novembre 2007 consid. 4; 1S.16/2005 del 7 giugno 2005 consid. 2.2; SCHMID, in Schmid [ed.], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I, 2a ediz. 2007,
n. 129 ad art. 70-72 CP; SEELMANN/THOMMEN, in Ackermann [ed.], Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen, vol. I, 2018, n. 34, 49 e 50 ad art. 72 CP; BAUMANN, Commentario basilese, vol. I, 4a ediz. 2019, n. 1 ad art. 72 CP).
E. 2.2.1 La facoltà di disporre è da ricollegare alla nozione di disponibilità fattuale. La disponibilità fattuale è definita come il potere effettivo esercitato su una cosa, conformemente alle regole della vita in società; esso presuppone necessaria- mente la possibilità e la volontà di possedere tale cosa. L'organizzazione crimi- nale esercita la propria facoltà di disporre quando ha la disponibilità fattuale dei beni in questione, potendone disporre in qualsiasi momento per raggiungere i suoi obiettivi. La nozione equivale a quella dell'avente diritto economico giusta l'art. 305bis CP, disposizione che punisce il riciclaggio di denaro. Il concetto eco-
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nomico della qualità di avente diritto, il quale include la facoltà effettiva di di- sporre dei valori patrimoniali, è in effetti determinante (HIRSIG-VOUILLOZ, Com- mentario romando, 2a ediz. 2021, n. 22 ad art. 72 CP; della stessa autrice, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice [art. 69 à 72 CP], AJP/PJA 2007, pag. 1376 e segg., 1394 e segg.; SEELMANN/THOMMEN, op. cit., n. 46 ad art. 72 CP con rinvii).
E. 2.2.2 La predetta forma di confisca di valori patrimoniali presuppone quindi che la persona in questione abbia partecipato o apportato il proprio sostegno a un'or- ganizzazione criminale secondo l'art. 260ter CP; il riferimento a quest'ultima di- sposizione indica chiaramente che non è più richiesta la prova di un vincolo con il reato anteriore, ma che la confisca implica comunque un comportamento an- teriore punibile (Messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 1993, FF 1993 III pag. 193 e segg., 227). Punto di partenza è l'idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale sono, d’un canto, con grande probabilità d'origine delittuosa e d'altro canto – fatto poten- zialmente pericoloso – essi serviranno a commettere altri reati, vale a dire che permettono all'organizzazione di proseguire l'attività criminale. A differenza della confisca tradizionale, improntata esclusivamente sulla provenienza dei beni da confiscare, la confisca qui in esame intende piuttosto esplicare un ef- fetto preventivo, privando l'organizzazione criminale della base finanziaria (FF 1993 III pag. 226; v. anche HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n. 21 ad art. 72 CP). Come detto, se una persona, fisica o giuridica, è punibile in virtù dell'art. 260ter CP, la facoltà di disporre dell'organizzazione criminale che fonda il diritto di con- fiscare i suoi valori patrimoniali è presunta per legge. La persona interessata ha però la possibilità di fornire la prova che invalidi tale presunzione. Se la persona interessata è in grado di provare l'assenza del potere o della volontà di disporre dell'organizzazione criminale, la presunzione cade.
E. 2.2.3 Si rende colpevole del reato di partecipazione ad un’organizzazione criminale, ai sensi del vecchio art. 260ter n. 1 cpv. 1 CP, chiunque partecipa a un'organiz- zazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. Com- mette il reato nella forma del sostegno, giusta il vecchio art. 260ter n. 1 cpv. 2 CP, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale. Ri- servato l’art. 3 cpv. 2 CP, è punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera (vecchio art. 260ter n. 3 CP).
E. 2.2.4 L’infrazione si riferisce ad associazioni criminali che presentano un carattere particolarmente pericoloso. La nozione d’organizzazione criminale è più restrit- tiva rispetto a quella di associazione illecita giusta l’art. 275ter CP oppure di banda, sia in ambito di furti o rapine (art. 139 n. 3 e 140 n. 3 CP) che di traffico illecito di stupefacenti (art. 19 n. 2 lett. b LStup). Essa presuppone un gruppo
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strutturato di almeno tre persone, in genere però di più, concepito per durare indipendentemente da una modifica della composizione dei suoi effettivi e ca- ratterizzato dalla sottomissione a determinate regole, da una sistematica ripar- tizione dei compiti, da un approccio professionale a tutti gli stadi della sua atti- vità criminale e dall’opacità verso l’esterno. La mancanza di trasparenza verso l’esterno si manifesta altresì mediante la segretezza delle strutture e degli effet- tivi; non basta tuttavia la discrezione generalmente associata a qualsiasi com- portamento delittuoso: occorre una dissimulazione qualificata e sistematica (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.1). L’organizzazione deve inoltre perseguire lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. L’arricchimento con mezzi criminali presuppone la volontà dell’organizzazione di ottenere vantaggi patrimoniali illegali mediante attività sussumibili sotto la no- zione di crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP, come ad esempio crimini contro il patrimonio o crimini giusta l’art. 19 n. 2 LStup (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 pag. 274). Non è tuttavia necessario che l’attività dell’organizzazione si esauri- sca nella commissione di crimini, a condizione che quest’ultimi costituiscano perlomeno una parte essenziale dell’intera attività (sentenza del Tribunale fe- derale 6P.166/2006 del 23 ottobre 2006 consid. 5.1; TPF 2008 80 con- sid. 4.2.1). Riassumendo, un’organizzazione criminale è caratterizzata da quat- tro elementi: il numero di partecipanti, la struttura organizzativa, la legge dell’omertà e lo scopo criminale (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ediz. 2010, n. 1 ad art. 260ter CP).
Secondo la giurisprudenza corrispondono in particolare alla nozione di organiz- zazione criminale sia le associazioni di stampo mafioso che quelle finalizzate al terrorismo (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1 pag. 82), quest’ultime esplicitamente nominate in seguito alla recente riforma dell’art. 260ter CP (FF 2018 5439; v. anche GARRÉ, Il reato di organizzazione criminale nel diritto penale svizzero dalle origini ad oggi, in RtiD I-2022 pag. 425 e segg.). Anche un gruppo di trafficanti di droga dedito a smerciare importanti quantitativi di stupefacenti può corrispondere a tale definizione (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 e 2.3.2; sentenza 6S.463/1996 del 27 agosto 1996 consid. 4, pub- blicato in SJ 1997 pag. 1 e segg. e riassunto in RStrS/BJP 2000 n. 799).
E. 2.2.5 La variante della partecipazione ai sensi del vecchio art. 260ter n. 1 cpv. 1 CP si applica a tutte le persone funzionalmente integrate nell’organizzazione e con- cretamente attive nel perseguimento degli scopi criminali della stessa. Le atti- vità concrete svolte per l’organizzazione non devono necessariamente inte- grare in sé e per sé fattispecie penali, ma possono costituire operazioni di vario tipo (ad esempio logistico, pianificatorio, organizzativo, finanziario ecc.), co- munque strettamente legate alle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.3). La partecipazione può essere anche di natura informale
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e non presuppone l’esercizio di una funzione di quadro o comunque di partico- lare rilievo all’interno dell’organizzazione (DTF 131 II 235 consid. 2.12.1; 128 II 355 consid. 2.3).
E. 2.2.6 La variante del sostegno ai sensi del vecchio art. 260ter n. 1 cpv. 2 CP si applica per contro nel caso di persone che, nonostante non facciano parte integrante dell’organizzazione, dall’esterno apportano un consapevole contributo a soste- gno delle attività criminali dell’organizzazione. Il reato di sostegno ad un’orga- nizzazione criminale presuppone che gli atti o le omissioni imputate al reo pos- sano essere considerati un sostegno all’attività criminale in quanto tale dell’or- ganizzazione e non come un mero appoggio ad un membro di quest’ultima (CORBOZ, op. cit., n. 8 ad art. 260ter CP e dottrina citata). Il sostegno si distingue dalla partecipazione esclusivamente alla luce della posizione del reo per rap- porto all’organizzazione: non è suo membro ma sostiene dall’esterno la sua azione contribuendo alla realizzazione del suo scopo (TPF 2005 127 consid. 3.1; TRECHSEL/VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch. Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 10 ad art. 260ter CP). Il sostegno ad un’organizzazione criminale è qualificato come crimine nel Codice penale, in questo senso il legislatore lo considera un’infrazione di particolare gravità. Il reato è commesso soltanto se l’autore ha l’intenzione di fornire un fattivo contributo al perseguimento degli scopi criminali dell’organizzazione (DTF 128 II 355 consid. 2.4 pag. 361). Il dolo eventuale è sufficiente per adempiere la fattispecie soggettiva del reato: è dun- que necessario che la persona sappia o perlomeno preveda e accetti la possi- bilità che il suo contributo possa servire al perseguimento delle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.4).
E. 2.3 Nell’ordinanza impugnata, la Corte penale del TPF ha rilevato che “nella fatti- specie, C., marito della qui opponente, è stato condannato dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Roma alla pena di venti anni di reclusione per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di so- stanze stupefacenti o psicotrope e altri reati (act. MPC 18.01 .0511), pena ri- dotta dalla Corte di appello dì Roma a 18 anni di reclusione (act. MPC 18.01.0009.4b pag. 61 e seg.). Con sentenza del 5 dicembre 2011, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso interposto avverso la summenzionata pronun- cia della Corte di appello, confermando in tal guisa, in via definitiva, la condanna inflitta a C. per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefa- centi o psicotrope e altri reati, e ciò dagli anni ‘90 al 2006 (act. MPC 18.01.0009.4c)” (act. 2, pag. 15). Dopo aver ricordato il principio del mutuo ri- conoscimento delle sentenze valido nello Spazio Schengen, al quale la Sviz- zera ha aderito, la medesima Corte è giunta alla conclusione che “alla luce di quanto precede, non vi è ragione per questa Corte di scostarsi dalle considera- zioni espresse dalle autorità italiane nelle sopraccitate sentenze, secondo cui è stata accertata in via definitiva l’appartenenza di C. ad un’associazione di tipo “criminale” ex art. 74 DPR n. 309/1990, essendo egli addirittura a capo della
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medesima” (act. 2, pag. 16). Dopodiché essa ha verificato, approfondendo il contenuto della sentenza italiana, “se ricorra il requisito della doppia punibilità tra l’art. 260ter CP ed i fatti alla base della condanna da parte delle autorità ita- liane per il reato di partecipazione all’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope giusta l’ari. 74 commi 1, 2 e 3 DPR
n. 309/1990 a carico di C.” (act. 2, pag. 16), giungendo alla conclusione che “tutti gli elementi richiesti dal diritto svizzero per ritenere l’esistenza di un’orga- nizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter vCP sono dati in concreto” (act. 2, pag. 23). Quanto precede non è stato contestato dalla reclamante e non vi è nessuna ragione di scostarsi dalle relative conclusioni della Corte penale né sotto il profilo fattuale né sotto quello giuridico, per cui che C. abbia partecipato a un’organizzazione criminale è un fatto assodato.
E. 2.4 Per quanto riguarda la facoltà di disporre dell’organizzazione criminale dei valori depositati sul conto dell’insorgente, la Corte penale del TPF ha rilevato che “nel caso in esame, per ciò che concerne la relazione bancaria in essere presso la banca B. essa è stata originariamente accesa presso la banca D. in Lussem- burgo il 2 agosto 1996 (act. MPC 07.01.0242 e segg.). Al momento dell’apertura del conto quale titolare, l’opponente A. ha concesso al neo marito C. una pro- cura individuale sulla relazione in oggetto (act. MPC 07.01.0242). Il 6 agosto 1996, A. ha dichiarato di essere titolare ed avente diritto economico del conto in questione (act. MPC 07.01.0244). In merito alla documentazione KYC (Know Your Customer), le note interne della banca D., risalenti al 24 aprile 2002, indi- cano che la cliente acquistava immobili all’asta per poi rivenderli; il centro della sua attività sarebbe stato in Italia ma parte della medesima sarebbe stata anche effettuata in Spagna (tramite il marito e procuratore: act. MPC 18.02.G_05 pag. 001535_00022). lI 28 marzo 2008 è stata allestita una nuova scheda KYC, con la medesima descrizione; viene aggiunto l’importo di USD 400’000.– quale somma approssimativa da investire ed è precisato che lo scopo dell’investi- mento era di “generate current income” (act. MPC 18.02.G_05 pag. 001535_00019). Il 3 luglio 2019 viene allestita una terza scheda KYC: la banca precisava che non vi era stata, fino a quel momento, alcuna transazione sospetta che potesse lasciare presupporre riciclaggio di denaro (act. MPC 07.01.0248). Infine, l’ultima scheda KYC data dell’li luglio 2019: la banca sotto- lineava che C. era un membro di alto livello della rete di narcotraffico italiana, che era stato condannato per crimini legati agli stupefacenti, riciclaggio, asso- ciazione criminale e omicidi legati alla mafia, che nei suoi confronti erano stati emessi degli ordini di arresto in Spagna ed a Monaco e che era stato estradato a Roma per scontare 15 anni di detenzione per traffico interno di stupefacenti: in merito all’origine dei fondi, la banca riteneva, in base alle informazioni rac- colte, che i beni derivavano dall’attività immobiliare di C. in Italia; osservava che vi erano due dichiarazioni in merito all’avente diritto economico, una delle quali sembra portare la firma di C., ciò che lascia ricondurre l’origine dei fondi all’at-
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tività criminale dì C. summenzionata (act. MPC 07.01.0249). La documenta- zione del conto non è invece chiara in merito all’identità dell’avente diritto eco- nomico. ll 6 agosto 1996 A. ha dichiarato di essere la titolare del conto e di esserne l’avente diritto economico (act. MPC 07.01.0244). Nella documenta- zione figura poi un secondo formulario, non datato e sottoscritto verosimilmente da C., in cui dichiarava, in quanto titolare del conto, di essere l’avente diritto economico degli averi (act. MPC 07.01.0253). Infine, dalle note allestite dai fun- zionari di banca emerge che non vi era chiarezza in merito alla titolarità econo- mica degli averi depositati sul conto: in effetti, con e-mail deIl’8 dicembre 2021, la banca B. scrive al MPC che la documentazione di apertura del conto men- zionava un solo titolare ed avente diritto economico degli averi, e meglio A., e un procuratore, C.; nella documentazione relativa al conto figura tuttavia un ag- giornamento del profilo cliente nel luglio 2019, secondo cui C. sarebbe avente diritto economico della relazione bancaria e procuratore; vi sarebbe inoltre uno scambio di e-mail tra funzionari di banca D. del gennaio 2019, nei quali si parla dell’aggiunta di C. quale avente diritto economico. A supporto di tale aggiorna- mento, nel dossier cartaceo vi è una “Beneficial Owner Declaration” non datata, sottoscritta da C: sono crociate sia la casella di “titolare” che quella di “avente diritto economico”. Il funzionario di banca B. ha osservato che queste ultime dichiarazioni non sembrano coerenti con l’aggiornamento del profilo cliente, tanto più che, se C. fosse titolare del conto, la sua indicazione quale procuratore sarebbe inutile. Infine, in occasione della migrazione del conto, sono stati ripresi i dati del profilo cliente aggiornati nel luglio 2019, in cui C. risultava avente diritto economico e procuratore (v. scambi di e-mail sub act. MPC 07.01.0240 e segg.)” (act. 2, pag. 26 e seg.). L’istanza precedente aggiunge poi che “va inol- tre ritenuto che sul conto in questione sono state fatte delle operazioni a con- tanti, alcune delle quali effettuate verosimilmente da C. Più precisamente, la Corte rileva che la relazione intestata ad A. è stata alimentata a mezzo di tre versamenti a contanti, fra il 13 agosto 1996 ed il 4 giugno 1998, per il controva- lore di complessivi EUR 364’997.54 (LIT 308’900’000.– accreditati verosimil- mente da A., LIT 180’000’000.– verosimilmente da C. e GBP 80’000.–. a firma sconosciuta). Dal medesimo conto sono in seguito stati prelevati a contanti, tra il 12 aprile 2002 ed il 5 dicembre 2007, complessivamente EUR 365’000.– (EUR 25000.– a firma sconosciuta, EUR 70’000.– a firma verosimilmente di C., EUR 50’000.–, EUR 60’000.– e EUR 60’000.– a firma verosimilmente di A.)” (act. 2, pag. 27).
Orbene, alla luce di quanto precede, la Corte penale ha tratto il convincimento che i valori patrimoniali litigiosi sono stati per svariati anni nella facoltà di di- sporre di C. e quindi dell’organizzazione criminale, nel periodo in cui il predetto partecipava alla stessa, essendone persino il capo. Si tratta di una conclusione che merita tutela. C. disponeva infatti di una procura individuale e aveva quindi una chiara e costante disponibilità fattuale dei beni in questione. Questo è suf- ficiente per applicare il vecchio art. 59 cpv. 3 CP, precisato che dalla scheda
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KYC (Know Your Customer) allestita dalla banca in data 11 luglio 2019 risulta che i fondi sul conto derivavano dall’attività immobiliare di C. in Italia (v. atto 07- 01-0249 incarto MPC) ed è palese che la sua procura gli serviva a gestire diret- tamente questi averi. Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, non occorre nemmeno che C. fosse titolare o formale avente diritto economico del conto, essendo sufficienti, secondo la dottrina, i poteri economici fattuali sui beni (v. SCHMID, op. cit., n. 132 ad art. 70-72 CP; TSCHIGG, Die Einziehung von Vermögenswerten krimineller Organisationen, 2003, pag. 42). In caso contrario, basterebbe infatti intestare un bene a un “uomo di paglia”, che si dichiara sulla formulistica bancaria avente diritto economico dello stesso, per aggirare la norma, la quale, va ricordato, è destinata a colpire tutti i beni, poco importa se di origine lecita o illecita, di cui l’organizzazione criminale può disporre, attra- verso i suoi membri o sostenitori, beneficiari ad esempio di una procura, come nel caso concreto, per garantire la propria esistenza e le proprie attività.
E. 2.5 Per quanto riguarda infine la protezione fornita dall'art. 70 cpv. 2 CP – in sede di replica la reclamante invoca, invero in maniera del tutto generica, una sua buona fede (v. act. 11, pag. 8) –, questa Corte condivide le conclusioni a cui è giunta l'autorità precedente, ossia che gli atti dell'incarto non permettono di af- fermare che la reclamante abbia fornito una controprestazione per i valori giunti sul suo conto provenienti dalle attività del marito. Nessun elemento è del resto emerso atto a provare che la confisca impugnata rappresenti una misura ec- cessivamente severa nei confronti della predetta. La disposizione in questione non è dunque applicabile.
E. 2.6 In definitiva, non essendovi ragione per questa Corte di scostarsi dalle conside- razioni espresse dalle autorità italiane nelle sopraccitate sentenze, mediante le quali è stata accertata l'appartenenza di C. a un'organizzazione criminale, e appurato il potere di disposizione, attraverso il predetto, di un'organizzazione criminale sui beni oggetto della decisione impugnata, si giustifica nella fattispe- cie l'applicazione della presunzione di cui al vecchio art. 59 n. 3 CP, in sostanza corrispondente all’attuale art. 72 CP.
E. 3 Discende da quanto precede che la confisca dei valori patrimoniali depositati sulla relazione n. 1 presso la banca B., Ginevra, intestata ad A. va confermata ed il reclamo respinto.
E. 4 Giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP le parti sostengono le spese della pro- cedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
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indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 2'000.–.
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Dispositiv
- Il reclamo è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico della reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 18 novembre 2022 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentata dall'avv. Linus Jaeggi, Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
TRIBUNALE PENALE FEDERALE, CORTE PENALE, Istanza precedente
Oggetto
Atti procedurali della Corte penale (art. 20 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2022.95
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Fatti:
A. Basandosi su una commissione rogatoria presentata nel gennaio 2020 dal Tri- bunale distrettuale del Lussemburgo, che informava le autorità elvetiche della possibile origine illecita dei valori patrimoniali depositati sulla relazione bancaria
n. 1 presso la banca B., a Ginevra, intestata ad A. valori che proverrebbero dal traffico illecito di stupefacenti operato da un’organizzazione criminale che coin- volgerebbe C. marito di A., il Ministero pubblico della Confederazione (in se- guito: MPC), in data 4 novembre 2020, ha avviato una procedura di confisca indipendente ai sensi degli art. 376 e segg. CPP, ordinando il sequestro della relazione in questione.
Con decreto del 23 marzo 2022, l’autorità inquirente svizzera ha confiscato i valori depositati sulla relazione n. 1 presso la banca B., atto nei confronti del quale A., il 4 aprile 2022, ha formulato opposizione. Il 13 aprile 2022, il MPC ha trasmesso alla Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) gli atti per giudizio (v. act. 2, pag. 2).
B. Con ordinanza del 19 luglio 2022, la Corte penale del TPF ha ordinato la confi- sca del saldo attivo della relazione di cui sopra (v. act. 2, pag. 31).
C. Con reclamo del 1° agosto 2022, A. è insorta contro la summenzionata deci- sione di confisca dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF, postulandone l'annullamento, con dissequestro della relazione bancaria (v. act. 1).
D. Con osservazioni del 9 agosto 2022, il MPC ha postulato la reiezione del gra- vame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 4). Con scritto dell’11 agosto 2022, la Corte penale del TPF ha comunicato di rimettersi al giudizio di questa autorità giudicante (v. act. 5).
E. Con replica del 15 settembre 2022, trasmessa al MPC e alla Corte penale del TPF (v. act. 12), la reclamante ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 11).
Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.
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Diritto:
1.
1.1 Benché il reclamo sia scritto in lingua tedesca, la presente decisione viene re- datta nella lingua del decreto impugnato, ossia l'italiano. Viste del resto le co- noscenze linguistiche del patrocinatore della ricorrente, il quale con il suo re- clamo ha dimostrato di bene comprendere tutte le argomentazioni in fatto e in diritto ivi addotte, non vi è infatti nessun motivo per scostarsi dalla giurispru- denza costante in ambito di lingua della procedura di ricorso (v. decisioni del Tribunale penale federale BB.2018.136+137 del 13 novembre 2018 consid. 1; BB.2015.86 del 22 settembre 2015 consid. 2; BB.2015.81 del 26 gennaio 2016 consid. 1.6; v. anche per la procedura davanti al Tribunale federale art. 54 cpv. 1 LTF, nonché UEBERSAX, Commentario basilese, 3a ediz. 2018, n. 16 e segg. ad art. 54 LTF).
1.2 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. b del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e dell'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe- derale giudica i gravami contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedu- rali della Corte penale; sono eccettuate le decisioni ordinatorie.
1.3 La Corte dei reclami penali esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi- bilità dei ricorsi che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non- ché TPF 2021 97 consid. 1.1 e rinvii).
1.4 Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali dispone di un libero potere d’esame sui fatti e sul diritto (art. 393 cpv. 2 CPP). Mediante il reclamo si pos- sono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento ine- satto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
1.5 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP). Interposto contro una decisione di confisca di beni di pertinenza della reclamante, il gravame, tempestivo, è ri- cevibile in ordine (v. sentenze del Tribunale penale federale BB.2015.77 dell’8 dicembre 2015 consid. 1.4; BB.2011.10-11 del 18 maggio 2011 con- sid. 1.5 con rinvii).
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2. La reclamante contesta la confisca dei suoi valori patrimoniali, nella misura in cui questi, contrariamente a quanto prevede l’art. 72 CP, non apparterrebbero a C., marito dell’insorgente condannato per appartenenza ad un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti. A suo dire, il potere di di- sposizione del predetto sugli averi litigiosi, derivante dalla procura a suo favore sul conto, non sarebbe sufficiente per operare la confisca sulla base della pre- citata disposizione. C. avrebbe dovuto essere titolare del conto o perlomeno avente diritto economico degli averi in questione, ciò che non sarebbe il caso. Eventuali operazioni sul conto effettuate da C. non potrebbero condurre a una conclusione diversa.
2.1 Va innanzitutto rilevato che, sulla base dei fatti constatati, la Corte penale del TPF è giunta alla conclusione che in concreto si applica il diritto previgente, decisione non contestata dalla reclamante (v. act. 2, pag. 6 e segg.) e dalla quale non vi è nessun motivo di discostarsi sulla base dei principi del diritto intertemporale.
2.2 Il vecchio art. 59 n. 3 CP (attuale art. 72 CP) prevede che il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o soste- nuto un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP sono presunti sot- toposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione. Secondo tale disposizione, devono essere confiscati tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha la facoltà di disporre, qualunque sia la loro origine ed il loro precedente utilizzo; non importa, a tal proposito, che si tratti di valori patrimoniali di origine lecita o illecita. Infatti, si tratta di colpire l'organizza- zione criminale anche nell'ambito delle sue attività economiche legali (v. sen- tenze del Tribunale federale 1B_79/2007 del 27 novembre 2007 consid. 4; 1S.16/2005 del 7 giugno 2005 consid. 2.2; SCHMID, in Schmid [ed.], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I, 2a ediz. 2007,
n. 129 ad art. 70-72 CP; SEELMANN/THOMMEN, in Ackermann [ed.], Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen, vol. I, 2018, n. 34, 49 e 50 ad art. 72 CP; BAUMANN, Commentario basilese, vol. I, 4a ediz. 2019, n. 1 ad art. 72 CP).
2.2.1 La facoltà di disporre è da ricollegare alla nozione di disponibilità fattuale. La disponibilità fattuale è definita come il potere effettivo esercitato su una cosa, conformemente alle regole della vita in società; esso presuppone necessaria- mente la possibilità e la volontà di possedere tale cosa. L'organizzazione crimi- nale esercita la propria facoltà di disporre quando ha la disponibilità fattuale dei beni in questione, potendone disporre in qualsiasi momento per raggiungere i suoi obiettivi. La nozione equivale a quella dell'avente diritto economico giusta l'art. 305bis CP, disposizione che punisce il riciclaggio di denaro. Il concetto eco-
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nomico della qualità di avente diritto, il quale include la facoltà effettiva di di- sporre dei valori patrimoniali, è in effetti determinante (HIRSIG-VOUILLOZ, Com- mentario romando, 2a ediz. 2021, n. 22 ad art. 72 CP; della stessa autrice, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice [art. 69 à 72 CP], AJP/PJA 2007, pag. 1376 e segg., 1394 e segg.; SEELMANN/THOMMEN, op. cit., n. 46 ad art. 72 CP con rinvii).
2.2.2 La predetta forma di confisca di valori patrimoniali presuppone quindi che la persona in questione abbia partecipato o apportato il proprio sostegno a un'or- ganizzazione criminale secondo l'art. 260ter CP; il riferimento a quest'ultima di- sposizione indica chiaramente che non è più richiesta la prova di un vincolo con il reato anteriore, ma che la confisca implica comunque un comportamento an- teriore punibile (Messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 1993, FF 1993 III pag. 193 e segg., 227). Punto di partenza è l'idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale sono, d’un canto, con grande probabilità d'origine delittuosa e d'altro canto – fatto poten- zialmente pericoloso – essi serviranno a commettere altri reati, vale a dire che permettono all'organizzazione di proseguire l'attività criminale. A differenza della confisca tradizionale, improntata esclusivamente sulla provenienza dei beni da confiscare, la confisca qui in esame intende piuttosto esplicare un ef- fetto preventivo, privando l'organizzazione criminale della base finanziaria (FF 1993 III pag. 226; v. anche HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n. 21 ad art. 72 CP). Come detto, se una persona, fisica o giuridica, è punibile in virtù dell'art. 260ter CP, la facoltà di disporre dell'organizzazione criminale che fonda il diritto di con- fiscare i suoi valori patrimoniali è presunta per legge. La persona interessata ha però la possibilità di fornire la prova che invalidi tale presunzione. Se la persona interessata è in grado di provare l'assenza del potere o della volontà di disporre dell'organizzazione criminale, la presunzione cade.
2.2.3 Si rende colpevole del reato di partecipazione ad un’organizzazione criminale, ai sensi del vecchio art. 260ter n. 1 cpv. 1 CP, chiunque partecipa a un'organiz- zazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. Com- mette il reato nella forma del sostegno, giusta il vecchio art. 260ter n. 1 cpv. 2 CP, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale. Ri- servato l’art. 3 cpv. 2 CP, è punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera (vecchio art. 260ter n. 3 CP).
2.2.4 L’infrazione si riferisce ad associazioni criminali che presentano un carattere particolarmente pericoloso. La nozione d’organizzazione criminale è più restrit- tiva rispetto a quella di associazione illecita giusta l’art. 275ter CP oppure di banda, sia in ambito di furti o rapine (art. 139 n. 3 e 140 n. 3 CP) che di traffico illecito di stupefacenti (art. 19 n. 2 lett. b LStup). Essa presuppone un gruppo
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strutturato di almeno tre persone, in genere però di più, concepito per durare indipendentemente da una modifica della composizione dei suoi effettivi e ca- ratterizzato dalla sottomissione a determinate regole, da una sistematica ripar- tizione dei compiti, da un approccio professionale a tutti gli stadi della sua atti- vità criminale e dall’opacità verso l’esterno. La mancanza di trasparenza verso l’esterno si manifesta altresì mediante la segretezza delle strutture e degli effet- tivi; non basta tuttavia la discrezione generalmente associata a qualsiasi com- portamento delittuoso: occorre una dissimulazione qualificata e sistematica (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.1). L’organizzazione deve inoltre perseguire lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. L’arricchimento con mezzi criminali presuppone la volontà dell’organizzazione di ottenere vantaggi patrimoniali illegali mediante attività sussumibili sotto la no- zione di crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP, come ad esempio crimini contro il patrimonio o crimini giusta l’art. 19 n. 2 LStup (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 pag. 274). Non è tuttavia necessario che l’attività dell’organizzazione si esauri- sca nella commissione di crimini, a condizione che quest’ultimi costituiscano perlomeno una parte essenziale dell’intera attività (sentenza del Tribunale fe- derale 6P.166/2006 del 23 ottobre 2006 consid. 5.1; TPF 2008 80 con- sid. 4.2.1). Riassumendo, un’organizzazione criminale è caratterizzata da quat- tro elementi: il numero di partecipanti, la struttura organizzativa, la legge dell’omertà e lo scopo criminale (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ediz. 2010, n. 1 ad art. 260ter CP).
Secondo la giurisprudenza corrispondono in particolare alla nozione di organiz- zazione criminale sia le associazioni di stampo mafioso che quelle finalizzate al terrorismo (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1 pag. 82), quest’ultime esplicitamente nominate in seguito alla recente riforma dell’art. 260ter CP (FF 2018 5439; v. anche GARRÉ, Il reato di organizzazione criminale nel diritto penale svizzero dalle origini ad oggi, in RtiD I-2022 pag. 425 e segg.). Anche un gruppo di trafficanti di droga dedito a smerciare importanti quantitativi di stupefacenti può corrispondere a tale definizione (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 e 2.3.2; sentenza 6S.463/1996 del 27 agosto 1996 consid. 4, pub- blicato in SJ 1997 pag. 1 e segg. e riassunto in RStrS/BJP 2000 n. 799).
2.2.5 La variante della partecipazione ai sensi del vecchio art. 260ter n. 1 cpv. 1 CP si applica a tutte le persone funzionalmente integrate nell’organizzazione e con- cretamente attive nel perseguimento degli scopi criminali della stessa. Le atti- vità concrete svolte per l’organizzazione non devono necessariamente inte- grare in sé e per sé fattispecie penali, ma possono costituire operazioni di vario tipo (ad esempio logistico, pianificatorio, organizzativo, finanziario ecc.), co- munque strettamente legate alle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.3). La partecipazione può essere anche di natura informale
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e non presuppone l’esercizio di una funzione di quadro o comunque di partico- lare rilievo all’interno dell’organizzazione (DTF 131 II 235 consid. 2.12.1; 128 II 355 consid. 2.3).
2.2.6 La variante del sostegno ai sensi del vecchio art. 260ter n. 1 cpv. 2 CP si applica per contro nel caso di persone che, nonostante non facciano parte integrante dell’organizzazione, dall’esterno apportano un consapevole contributo a soste- gno delle attività criminali dell’organizzazione. Il reato di sostegno ad un’orga- nizzazione criminale presuppone che gli atti o le omissioni imputate al reo pos- sano essere considerati un sostegno all’attività criminale in quanto tale dell’or- ganizzazione e non come un mero appoggio ad un membro di quest’ultima (CORBOZ, op. cit., n. 8 ad art. 260ter CP e dottrina citata). Il sostegno si distingue dalla partecipazione esclusivamente alla luce della posizione del reo per rap- porto all’organizzazione: non è suo membro ma sostiene dall’esterno la sua azione contribuendo alla realizzazione del suo scopo (TPF 2005 127 consid. 3.1; TRECHSEL/VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch. Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 10 ad art. 260ter CP). Il sostegno ad un’organizzazione criminale è qualificato come crimine nel Codice penale, in questo senso il legislatore lo considera un’infrazione di particolare gravità. Il reato è commesso soltanto se l’autore ha l’intenzione di fornire un fattivo contributo al perseguimento degli scopi criminali dell’organizzazione (DTF 128 II 355 consid. 2.4 pag. 361). Il dolo eventuale è sufficiente per adempiere la fattispecie soggettiva del reato: è dun- que necessario che la persona sappia o perlomeno preveda e accetti la possi- bilità che il suo contributo possa servire al perseguimento delle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.4).
2.3 Nell’ordinanza impugnata, la Corte penale del TPF ha rilevato che “nella fatti- specie, C., marito della qui opponente, è stato condannato dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Roma alla pena di venti anni di reclusione per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di so- stanze stupefacenti o psicotrope e altri reati (act. MPC 18.01 .0511), pena ri- dotta dalla Corte di appello dì Roma a 18 anni di reclusione (act. MPC 18.01.0009.4b pag. 61 e seg.). Con sentenza del 5 dicembre 2011, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso interposto avverso la summenzionata pronun- cia della Corte di appello, confermando in tal guisa, in via definitiva, la condanna inflitta a C. per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefa- centi o psicotrope e altri reati, e ciò dagli anni ‘90 al 2006 (act. MPC 18.01.0009.4c)” (act. 2, pag. 15). Dopo aver ricordato il principio del mutuo ri- conoscimento delle sentenze valido nello Spazio Schengen, al quale la Sviz- zera ha aderito, la medesima Corte è giunta alla conclusione che “alla luce di quanto precede, non vi è ragione per questa Corte di scostarsi dalle considera- zioni espresse dalle autorità italiane nelle sopraccitate sentenze, secondo cui è stata accertata in via definitiva l’appartenenza di C. ad un’associazione di tipo “criminale” ex art. 74 DPR n. 309/1990, essendo egli addirittura a capo della
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medesima” (act. 2, pag. 16). Dopodiché essa ha verificato, approfondendo il contenuto della sentenza italiana, “se ricorra il requisito della doppia punibilità tra l’art. 260ter CP ed i fatti alla base della condanna da parte delle autorità ita- liane per il reato di partecipazione all’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope giusta l’ari. 74 commi 1, 2 e 3 DPR
n. 309/1990 a carico di C.” (act. 2, pag. 16), giungendo alla conclusione che “tutti gli elementi richiesti dal diritto svizzero per ritenere l’esistenza di un’orga- nizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter vCP sono dati in concreto” (act. 2, pag. 23). Quanto precede non è stato contestato dalla reclamante e non vi è nessuna ragione di scostarsi dalle relative conclusioni della Corte penale né sotto il profilo fattuale né sotto quello giuridico, per cui che C. abbia partecipato a un’organizzazione criminale è un fatto assodato.
2.4 Per quanto riguarda la facoltà di disporre dell’organizzazione criminale dei valori depositati sul conto dell’insorgente, la Corte penale del TPF ha rilevato che “nel caso in esame, per ciò che concerne la relazione bancaria in essere presso la banca B. essa è stata originariamente accesa presso la banca D. in Lussem- burgo il 2 agosto 1996 (act. MPC 07.01.0242 e segg.). Al momento dell’apertura del conto quale titolare, l’opponente A. ha concesso al neo marito C. una pro- cura individuale sulla relazione in oggetto (act. MPC 07.01.0242). Il 6 agosto 1996, A. ha dichiarato di essere titolare ed avente diritto economico del conto in questione (act. MPC 07.01.0244). In merito alla documentazione KYC (Know Your Customer), le note interne della banca D., risalenti al 24 aprile 2002, indi- cano che la cliente acquistava immobili all’asta per poi rivenderli; il centro della sua attività sarebbe stato in Italia ma parte della medesima sarebbe stata anche effettuata in Spagna (tramite il marito e procuratore: act. MPC 18.02.G_05 pag. 001535_00022). lI 28 marzo 2008 è stata allestita una nuova scheda KYC, con la medesima descrizione; viene aggiunto l’importo di USD 400’000.– quale somma approssimativa da investire ed è precisato che lo scopo dell’investi- mento era di “generate current income” (act. MPC 18.02.G_05 pag. 001535_00019). Il 3 luglio 2019 viene allestita una terza scheda KYC: la banca precisava che non vi era stata, fino a quel momento, alcuna transazione sospetta che potesse lasciare presupporre riciclaggio di denaro (act. MPC 07.01.0248). Infine, l’ultima scheda KYC data dell’li luglio 2019: la banca sotto- lineava che C. era un membro di alto livello della rete di narcotraffico italiana, che era stato condannato per crimini legati agli stupefacenti, riciclaggio, asso- ciazione criminale e omicidi legati alla mafia, che nei suoi confronti erano stati emessi degli ordini di arresto in Spagna ed a Monaco e che era stato estradato a Roma per scontare 15 anni di detenzione per traffico interno di stupefacenti: in merito all’origine dei fondi, la banca riteneva, in base alle informazioni rac- colte, che i beni derivavano dall’attività immobiliare di C. in Italia; osservava che vi erano due dichiarazioni in merito all’avente diritto economico, una delle quali sembra portare la firma di C., ciò che lascia ricondurre l’origine dei fondi all’at-
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tività criminale dì C. summenzionata (act. MPC 07.01.0249). La documenta- zione del conto non è invece chiara in merito all’identità dell’avente diritto eco- nomico. ll 6 agosto 1996 A. ha dichiarato di essere la titolare del conto e di esserne l’avente diritto economico (act. MPC 07.01.0244). Nella documenta- zione figura poi un secondo formulario, non datato e sottoscritto verosimilmente da C., in cui dichiarava, in quanto titolare del conto, di essere l’avente diritto economico degli averi (act. MPC 07.01.0253). Infine, dalle note allestite dai fun- zionari di banca emerge che non vi era chiarezza in merito alla titolarità econo- mica degli averi depositati sul conto: in effetti, con e-mail deIl’8 dicembre 2021, la banca B. scrive al MPC che la documentazione di apertura del conto men- zionava un solo titolare ed avente diritto economico degli averi, e meglio A., e un procuratore, C.; nella documentazione relativa al conto figura tuttavia un ag- giornamento del profilo cliente nel luglio 2019, secondo cui C. sarebbe avente diritto economico della relazione bancaria e procuratore; vi sarebbe inoltre uno scambio di e-mail tra funzionari di banca D. del gennaio 2019, nei quali si parla dell’aggiunta di C. quale avente diritto economico. A supporto di tale aggiorna- mento, nel dossier cartaceo vi è una “Beneficial Owner Declaration” non datata, sottoscritta da C: sono crociate sia la casella di “titolare” che quella di “avente diritto economico”. Il funzionario di banca B. ha osservato che queste ultime dichiarazioni non sembrano coerenti con l’aggiornamento del profilo cliente, tanto più che, se C. fosse titolare del conto, la sua indicazione quale procuratore sarebbe inutile. Infine, in occasione della migrazione del conto, sono stati ripresi i dati del profilo cliente aggiornati nel luglio 2019, in cui C. risultava avente diritto economico e procuratore (v. scambi di e-mail sub act. MPC 07.01.0240 e segg.)” (act. 2, pag. 26 e seg.). L’istanza precedente aggiunge poi che “va inol- tre ritenuto che sul conto in questione sono state fatte delle operazioni a con- tanti, alcune delle quali effettuate verosimilmente da C. Più precisamente, la Corte rileva che la relazione intestata ad A. è stata alimentata a mezzo di tre versamenti a contanti, fra il 13 agosto 1996 ed il 4 giugno 1998, per il controva- lore di complessivi EUR 364’997.54 (LIT 308’900’000.– accreditati verosimil- mente da A., LIT 180’000’000.– verosimilmente da C. e GBP 80’000.–. a firma sconosciuta). Dal medesimo conto sono in seguito stati prelevati a contanti, tra il 12 aprile 2002 ed il 5 dicembre 2007, complessivamente EUR 365’000.– (EUR 25000.– a firma sconosciuta, EUR 70’000.– a firma verosimilmente di C., EUR 50’000.–, EUR 60’000.– e EUR 60’000.– a firma verosimilmente di A.)” (act. 2, pag. 27).
Orbene, alla luce di quanto precede, la Corte penale ha tratto il convincimento che i valori patrimoniali litigiosi sono stati per svariati anni nella facoltà di di- sporre di C. e quindi dell’organizzazione criminale, nel periodo in cui il predetto partecipava alla stessa, essendone persino il capo. Si tratta di una conclusione che merita tutela. C. disponeva infatti di una procura individuale e aveva quindi una chiara e costante disponibilità fattuale dei beni in questione. Questo è suf- ficiente per applicare il vecchio art. 59 cpv. 3 CP, precisato che dalla scheda
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KYC (Know Your Customer) allestita dalla banca in data 11 luglio 2019 risulta che i fondi sul conto derivavano dall’attività immobiliare di C. in Italia (v. atto 07- 01-0249 incarto MPC) ed è palese che la sua procura gli serviva a gestire diret- tamente questi averi. Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, non occorre nemmeno che C. fosse titolare o formale avente diritto economico del conto, essendo sufficienti, secondo la dottrina, i poteri economici fattuali sui beni (v. SCHMID, op. cit., n. 132 ad art. 70-72 CP; TSCHIGG, Die Einziehung von Vermögenswerten krimineller Organisationen, 2003, pag. 42). In caso contrario, basterebbe infatti intestare un bene a un “uomo di paglia”, che si dichiara sulla formulistica bancaria avente diritto economico dello stesso, per aggirare la norma, la quale, va ricordato, è destinata a colpire tutti i beni, poco importa se di origine lecita o illecita, di cui l’organizzazione criminale può disporre, attra- verso i suoi membri o sostenitori, beneficiari ad esempio di una procura, come nel caso concreto, per garantire la propria esistenza e le proprie attività.
2.5 Per quanto riguarda infine la protezione fornita dall'art. 70 cpv. 2 CP – in sede di replica la reclamante invoca, invero in maniera del tutto generica, una sua buona fede (v. act. 11, pag. 8) –, questa Corte condivide le conclusioni a cui è giunta l'autorità precedente, ossia che gli atti dell'incarto non permettono di af- fermare che la reclamante abbia fornito una controprestazione per i valori giunti sul suo conto provenienti dalle attività del marito. Nessun elemento è del resto emerso atto a provare che la confisca impugnata rappresenti una misura ec- cessivamente severa nei confronti della predetta. La disposizione in questione non è dunque applicabile.
2.6 In definitiva, non essendovi ragione per questa Corte di scostarsi dalle conside- razioni espresse dalle autorità italiane nelle sopraccitate sentenze, mediante le quali è stata accertata l'appartenenza di C. a un'organizzazione criminale, e appurato il potere di disposizione, attraverso il predetto, di un'organizzazione criminale sui beni oggetto della decisione impugnata, si giustifica nella fattispe- cie l'applicazione della presunzione di cui al vecchio art. 59 n. 3 CP, in sostanza corrispondente all’attuale art. 72 CP.
3. Discende da quanto precede che la confisca dei valori patrimoniali depositati sulla relazione n. 1 presso la banca B., Ginevra, intestata ad A. va confermata ed il reclamo respinto.
4. Giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP le parti sostengono le spese della pro- cedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
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indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 2'000.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico della reclamante.
Bellinzona, 18 novembre 2022
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Linus Jaeggi - Ministero pubblico della Confederazione - Tribunale penale federale, Corte penale
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).