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BB.2019.125

Bundesstrafgericht · 2019-07-17 · Italiano CH

Sequestro (art. 263 e segg. CPP).

Dispositiv
  1. Il reclamo è inammissibile.
  2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico della reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 17 luglio 2019 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Andreas J. Keller e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. LTD rappresentata dagli avv. Pierluigi Pasi e Ema- nuele Ganser,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 263 e segg. CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2019.125

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Visti: - il decreto del 29 maggio 2019 con il quale il Ministero pubblico della Confede- razione (in seguito: MPC) ha respinto l’istanza di dissequestro formulata da B. nell'ambito di un procedimento penale a suo carico, relativa a tutte le relazioni bancarie di cui egli è titolare, contitolare, beneficiario economico o avente diritto di firma (v. act. 1.2); - il reclamo dell’11 giugno 2019 interposto dalla società A. Ltd dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso il suddetto decreto (v. act. 1); - l’invito del 12 giugno 2019 ad inoltrare a questa Corte l’estratto del registro di commercio e la documentazione attestante i poteri di rappresentanza in seno alla società reclamante entro il 24 giugno seguente (v. act. 2); - la richiesta di proroga del 14 giugno 2019, alla quale la presente autorità ha dato seguito favorevolmente, fissando un nuovo termine al 4 luglio 2019 (v. act. 3); - la seconda richiesta di proroga del 1° luglio 2019 accolta da questa Corte, la quale, specificando che tale proroga sarebbe stata l’ultima, ha fissato il nuovo termine al 10 luglio 2019 (v. act. 4). Considerato: - che, in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione; - che mediante reclamo si possono segnatamente censurare le violazioni del di- ritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP); - che sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP); - che, interposto nel termine di 10 giorni di cui all’art. 396 cpv. 1 CPP, il reclamo è tempestivo;

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- che il gravame concerne la relazione n. 1 presso la banca C., Zurigo, della quale la reclamante asserisce di essere titolare, ciò che implicherebbe la sua legitti- mazione ricorsuale (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi citati); - che il reclamo e i suoi allegati non permettono di verificare quanto precede, ma la questione non necessita di ulteriori approfondimenti, nella misura in cui il gra- vame deve comunque essere dichiarato inammissibile per i motivi che seguono; - che, a norma dell’art. 385 cpv. 1 CPP, un ricorso motivato deve indicare con precisone i punti della decisione impugnata, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati; - che, giusta l’art. 385 cpv. 2 prima frase CPP, se l’atto di ricorso non soddisfa tali requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio; - che se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del ter- mine suppletorio, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito (v. art. 385 cpv. 2 seconda frase CPP); - che quanto precede si applica anche in caso di assenza di una procura valida (v. LIEBER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, StPO Kommentar, 2a ediz. 2014,

n. 5 ad art. 385; ZIEGLER/KELLER, Basler Kommentar, 2a ediz. 2014, n. 3 ad art. 385); - che, con scritto del 12 giugno 2019, questa Corte ha invitato la reclamante a produrre l’estratto del registro di commercio e la documentazione attestante i poteri di rappresentanza in seno alla società, rendendola attenta che in caso di mancato inoltro di tali documenti nel termine impartito, il reclamo sarebbe stato dichiarato inammissibile (v. act. 2); - che la reclamante, alla quale sono state concesse due proroghe (v. act. 3 e 4), non ha inoltrato quanto richiesto; - che il reclamo deve quindi essere dichiarato inammissibile; - che la reclamante, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 CPP);

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- che una tassa di giustizia di fr. 500.–, fissata in applicazione degli art. 5 e 8 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162), è posta a suo carico.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico della reclamante.

Bellinzona, 18 luglio 2019

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Pierluigi Pasi e Emanuele Ganser - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).