Revisione (art. 410 CPP).
Sachverhalt
Ministero pubblico della Confederazione - Tribunale penale federale, Segretariato generale (brevi manu)
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
Dispositiv
- L'istanza di revisione è inammissibile.
- La richiesta di indicare il partito politico dei giudici penali federali Giorgio Bo- mio-Giovanascini, Tito Ponti e Roy Garré viene inoltrata per competenza al Segretariato generale del Tribunale penale federale.
- La tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico dell’istante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 12 marzo 2018 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., Istante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Revisione (art. 410 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2018.33
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Visti: - il gravame interposto il 17 febbraio 2018 da A. dinanzi a questa Corte (act. 1); - la decisione del 27 febbraio 2018, mediante la quale questa Corte ha dichiarato inammissibile il suddetto reclamo (v. sentenza BB.2018.21); - l'istanza di revisione di tale decisione del 7 marzo 2018 presentata da A. (act. 1); - la richiesta al Tribunale penale federale, contenuta nella summenzionata istanza, di indicare il partito politico dei giudici penali federali Giorgio Bomio- Giovanascini, Tito Ponti e Roy Garré. Considerato: - che, giusta il testo chiaro della legge, la revisione può essere richiesta da chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella proce- dura indipendente in materia di misure (v. art. 410 cpv. 1 CPP); - che la revisione di decisioni emanate nella forma dell'ordinanza o del decreto non è ammessa (v. DTF 141 IV 269 consid. 2.2.2; TPF 2011 115 consid. 2 e rinvii; sentenza del Tribunale penale federale BB.2017.155 del 19 settembre 2017, con riferimenti; cfr. anche JOSITSCH/ SCHMID, Handbuch des schweizeri- schen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 1587); - che la decisione di cui l'istante richiede la revisione costituisce materialmente un'ordinanza (v. art. 80 cpv. 1 CPP); - che la presente istanza è dunque manifestamente inammissibile, ragione per cui questa Corte ha rinunciato allo scambio degli scritti (v. art. 390 cpv. 2 CPP e contrario); - che l'istante non fa peraltro valere nessun motivo previsto all'art. 410 CPP, per cui anche sotto questo profilo la sua domanda risulterebbe irricevibile;
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- che la richiesta di indicare il partito politico dei giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Tito Ponti e Roy Garré è di competenza del Segretariato generale del Tribunale penale federale, Servizio al quale la richiesta viene per- tanto inoltrata (art. 10 cpv. 2 lett. d del regolamento sull’organizzazione del Tri- bunale penale federale [RS 173.713.161; ROTPF] in relazione all’art. 2 cpv. 2 del regolamento del Tribunale penale federale su principi dell’informazione del 24 gennaio 2012 [RS 173.711.33], in relazione con l’art. 8 della legge federale sulla procedura amministrativa [RS 172.021; PA]); - che, visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie sono addossate all’istante (v. art. 428 cpv. 1 CPP); - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (RS 173.71; LOAP) nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RS 173.713.162; RSPPF), ed è fissata nella fattispecie a fr. 200.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. L'istanza di revisione è inammissibile. 2. La richiesta di indicare il partito politico dei giudici penali federali Giorgio Bo- mio-Giovanascini, Tito Ponti e Roy Garré viene inoltrata per competenza al Segretariato generale del Tribunale penale federale. 3. La tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico dell’istante.
Bellinzona, 12 marzo 2018
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a: - A. - Ministero pubblico della Confederazione - Tribunale penale federale, Segretariato generale (brevi manu)
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.