Ricusazione del tribunale di primo grado (art. 59 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 56 CPP).
Dispositiv
- La domanda di ricusazione è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dell'istante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 20 ottobre 2015 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Ernesto Ferro,
Istante
contro
B., Tribunale penale federale, Corte penale,
Opponente
Oggetto
Ricusazione del tribunale di primo grado (art. 59 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2015.98
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Visti: - la causa penale pendente dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale fede- rale (in seguito: TPF) che oppone il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) a C., D., E., F. e A. (incarto SK.2015.7); - lo scritto del 15 luglio 2015, mediante il quale il presidente della Corte penale del TPF ha informato le parti che a partire del 1° agosto 2015 B. avrebbe funto da cancelliere nella predetta causa al posto di G. (v. act. 1.1); - lo scritto del 24 settembre 2015, con il quale il presidente della Corte penale del TPF ha informato le parti che la neoassunta cancelliera B. ha operato in pas- sato, prima come praticante e poi come collaboratrice scientifica, presso la Po- lizia giudiziaria federale (in seguito: PGF), precisando che la stessa ha svolto alcune mansioni anche nel caso di cui sopra (v. act. 1.2); - la domanda di ricusa del 28 settembre 2015 presentata da A. sulla base dell'art. 56 lett. b CPP al presidente della Corte penale del TPF (v. act. 1); - la presa di posizione del 2 ottobre 2015, trasmessa all'istante per conoscenza, mediante la quale la cancelliera B. si è opposta alla suddetta domanda (v. act. 2); - lo scritto del 19 ottobre 2015, con il quale l'istante ha confermato la sua do- manda di ricusa (v. act. 4). Considerato: - che, giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza in- dugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a cono- scenza del motivo di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda. - che l'art. 59 cpv. 1 lett. b prevede che se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'art. 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù
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dell'art. 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitiva- mente la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico mi- nistro, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado; - che in concreto, la domanda di ricusa del 29 settembre 2015 riguarda la can- celliera della Corte penale del TPF B., ragione per cui la competenza di questa Corte per la sua trattazione è pacifica; - che A. afferma in sostanza che l'attività svolta dalla predetta cancelliera presso la PGF nella fase istruttoria condotta dal MPC, sfociata nel caso ora pendente davanti alla Corte penale del TPF, renderebbe palese una parvenza di parzialità nella causa (v. act. 1); - che la medesima avrebbe in particolare partecipato alla valutazione delle prove ora presentate al giudice del merito (v. ibidem); - che, secondo l'art. 56 lett. b CPP, chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone; - che in concreto B. ha dapprima svolto un praticantato e poi è stata assunta, a tempo determinato, come collaboratrice scientifica presso la PGF (v. act. 2 pag. 2); - che ella non ha quindi partecipato alla causa né come membro di un'autorità, né come patrocinatore di una parte, né come perito o testimone; - che la partecipazione di cui sopra deve includere la possibilità per la persona toccata di influenzare il risultato della causa concreta mediante la sua facoltà di formulare delle proposte o di prendere delle decisioni (v. MARKUS BOOG, Com- mentario basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 17 ad art. 56 CPP; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Basilea 2013, n. 13 ad art. 56 CPP; v. anche FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2a ediz., Berna 2014, n. 19 ad art. 34 LTF; DOMINIK VOCK, Bundesgericht- gesetz, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 9 ad art. 34 LTF; ISABEL HÄNER, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2011, n. 9 ad art. 34 LTF); - che nell'ambito dell'attività svolta dalla PGF dopo il rinvio dell'accusa dell'incar- tamento EA11.02.0155 denominato "Quatur", avvenuto in data 28 febbraio
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2012, il contributo della predetta sarebbe stato circoscritto alla ricerca di alcuni (circa una dozzina) file audio di intercettazioni di cui le erano stati forniti gli estremi, vale a dire l'utenza intercettata, la data e l'ora (v. ibidem); - che, per quel che concerne il suo apporto in seguito al secondo rinvio dell'ac- cusa, avvenuto in data 23 gennaio 2014, ella avrebbe inizialmente contribuito a elencare le intercettazioni contestate agli imputati in alcuni verbali di interroga- torio e quelle citate in alcuni rapporti di polizia; - che la cernita dei verbali di audizione e dei rapporti di polizia da ritenere, così come la scelta dei criteri secondo i quali sarebbero state suddivise le tabelle Excel da stilare, sarebbe stata effettuata unicamente da terzi; - che la stessa avrebbe in seguito partecipato alla ricerca sistematica di tutti i file audio delle intercettazioni e dei documenti riportanti le relative trascrizioni, prov- vedendo poi all'ascolto di una parte delle intercettazioni per determinare la du- rata e l'idioma parlato, contribuendo infine alla verifica dei collegamenti iperte- stuali contenuti nelle tabelle; - che per svolgere le mansioni appena descritte, della cui veridicità questa Corte non ha motivo di dubitare, l'opponente non ha esercitato nessun potere decisio- nale o propositivo nella causa, limitandosi ad effettuare operazioni di semplice ricerca e compilazioni di tabelle Excel indicategli dai suoi superiori gerarchici; - che, visto quanto precede, non si vede l'utilità di interrogare l'opponente, come richiesto dall'istante; - che non avendo avuto nessuna influenza sulle sorti della causa, occorre con- cludere che non vi sono motivi per ricusarla dalla funzione di cancelliera in seno al collegio giudicante che giudicherà la causa SK.2015.7 pendente attualmente presso la Corte penale del TPF; - che la domanda di ricusazione va quindi respinta; - che giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa;
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- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La domanda di ricusazione è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dell'istante.
Bellinzona, 21 ottobre 2015
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Ernesto Ferro - B., Tribunale penale federale, Corte penale
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico.