Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP).
Dispositiv
- Il reclamo è inammissibile.
- La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico della reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 2 settembre 2015 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentata dall'avv. Yasar Ravi,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2015.69
- 2 -
Visti: - il reclamo presentato il 6 luglio 2015 da A. avverso il decreto di non luogo a procedere del 15 giugno 2015 adottato dal Ministero pubblico della confedera- zione (in seguito:MPC) (v. act. 1); - l'invito a versare un anticipo delle spese di franchi 2'000.-- formulato da questa Corte il 7 luglio 2015; - la proroga al 30 luglio 2015 concessa dalla presente autorità del termine di cui sopra; - la concessione di un'ultima proroga al 10 agosto 2015 del summenzionato ter- mine. Considerato: - che giusta l'art. 383 cpv. 1 CPP, chi dirige il procedimento in sede di giurisdi- zione di ricorso può, per le eventuali spese e indennità, imporre all'accusatore privato di prestare cauzione entro un dato termine; - che, se la cauzione non è prestata entro il termine impartito, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito (art. 383 cpv. 2 CPP); - che in base all’art. 3 cpv. 2 in fine del Regolamento del Tribunale penale fede- rale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe- nale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162), se l’anticipo delle spese non è versato entro il termine supplementare fissato il ricorso è dichiarato irricevibile; - che, nella fattispecie, l'invito a versare l’anticipo delle spese indicava chiara- mente che in caso di mancato pagamento nel termine assegnato il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (v. act. 2): - che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel termine fissato (v. act. 5); - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
- 3 -
- che la reclamante, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 CPP); - che una tassa di giustizia minima di fr. 200.- è posta a suo carico; essa è fissata in applicazione degli art. 5 e 8 RSPPF.
- 4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico della reclamante.
Bellinzona, 3 settembre 2015
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Yasar Ravi - Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.