Sospensione del procedimento penale (art.314 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CCP).
Sachverhalt
A. In data 6 aprile 2011 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (in seguito: MROS) ha trasmesso al Ministero pubblico della Confe- derazione (in seguito: MPC) una comunicazione in cui veniva segnalata l’esistenza, presso la banca C. di Ginevra della relazione bancaria n. 1 inte- stata alla B. SA Ginevra, di cui A. è direttore e avente diritto economico. Nel- la comunicazione MROS veniva ipotizzato che sulla relazione bancaria summenzionata sarebbero confluiti – attraverso l’interposizione di una socie- tà lussemburghese controllata da A. – valori patrimoniali di possibile origine criminale. B. Il giorno successivo il MPC ha ordinato l’apertura di un’istruzione per il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP nei confronti di A. ed ignoti, essendo a suo parere ipotizzabile che i valori patrimoniali confluiti sulla rela- zione oggetto di segnalazione siano attinenti ad operazioni dolose commes- se in danno di società cadute in fallimento e connesse con attività corruttive all'estero, precisando che nei confronti dell’interessato sarebbe stata ordina- ta ed eseguita la misura cautelare dell’arresto. Nell’ambito del procedimento elvetico, il giorno stesso il MPC ha inviato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone una comunicazione spontanea di informazioni, giusta gli art. XXVIII dell’Accordo completivo con l’Italia (RS 0.351.945.41) e 67a della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), segnalando l’esistenza del menzionato conto. C. Con decisione del 30 dicembre 2011, il MPC ha ordinato il sequestro di tutti i valori patrimoniali depositati sulla relazione bancaria n. 1 presso la banca C. di Ginevra intestata alla B. SA, nonché l’edizione della documentazione ine- rente il conto. Con reclamo del 16 gennaio 2012 A. e la B. SA sono insorti contro la menzionata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali, postu- landone l’annullamento con conseguente sblocco del conto menzionato. D. In data 23 marzo 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 27 marzo seguente, nell’ambito di un procedimento penale av- viato nei confronti di D., A. e E. per riciclaggio (art. 648-bis Codice penale ita- liano) e per infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 Co- dice civile italiano). L’autorità rogante chiede di individuare le relazioni ban- carie riconducibili agli imputati, di sequestrarne la relativa documentazione, nonché di sequestrare e bloccare relazioni bancarie riferibili a D. e A. presso istituti di credito elvetici. In esecuzione di questa rogatoria, il 4 aprile 2012 il MPC ha decretato un nuovo sequestro a titolo cautelare ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 AIMP del conto n. 1. presso la banca C. SA di Ginevra.
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E. Con decisione dell'8 maggio 2012 (v. incarto BB.2012.6-7) la presente Corte ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato il 16 gennaio 2012 da A. ma accolto quello presentato dalla B. SA, e ordinato l'immediato dissequestro della relazione bancaria sequestrata. F. Il 16 giugno 2012 il MPC ha deciso la sospensione del procedimento penale a carico di A. per titolo di riciclaggio di denaro, ordinando nel contempo il dissequestro con effetto immediato della relazione bancaria n. 1 presso la banca C. SA limitatamente alla procedura federale, precisando tuttavia nei considerandi della decisione che il blocco della relazione decretato nell'ambi- to dell'assistenza giudiziaria internazionale rimaneva in vigore (v. act. 1.1, pto. 16, pag. 3). G. Il 25 giugno 2012 A. e la B. SA sono insorti contro questo decreto di sospen- sione con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali; essi chiedono, in sostanza, l'immediato dissequestro del conto bancario in questione anche nell'ambito del procedimento di assistenza giudiziaria internazionale. A loro dire, la decisione di sospensione del MPC viola la sentenza 8 maggio 2012 del TPF in quanto non provvede alla liberazione immediata e totale del conto bancario sequestrato. H. Nelle proprie osservazioni al reclamo il MPC ribadisce la decisione impugna- ta, osservando che la procedura di assistenza internazionale è distinta da quella nazionale, ora sospesa, e che la decisione dell'8 maggio 2012 della Corte dei reclami penali riguardava solo quest'ultima. Non essendo stata im- pugnata, la decisione di sequestro e blocco della relazione bancaria emessa il 4 aprile 2012 dal MPC in esecuzione della richiesta di assistenza giudizia- ria rimane valida a tutti gli effetti (v. act. 3, pag. 4). I. Con replica del 30 luglio 2012 i ricorrenti hanno in sostanza ribadito le alle- gazioni e conclusioni formulate in sede di reclamo. Le ulteriori argomenta- zioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 - 4 -
E. 1.1 In virtù dell’art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le deci- sioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis- sibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (JdT 2012 IV 5 n. 199 e rife- rimenti).
E. 1.2 Interposto tempestivamente contro una decisione di sospensione del MPC, il reclamo è ricevibile sotto il profilo degli art. 314 cpv. 5 con rinvio all'art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP. La legittimazione di A., destinatario della decisione impugnata, è pacifica (v. art. 321 cpv. 1 lett. a, 322 cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP). La legittimazione a ricorrere contro questa decisione di sospensione deve es- sere riconosciuta pure alla reclamante B. SA: oggetto del gravame in epigrafe è infatti unicamente la questione del dissequestro del conto bancario n. 1 presso la banca C. SA di Ginevra, di cui la reclamante è unica titolare (v. deci- sione BB.2012.6-7 del 8 maggio 2012, consid. 1.4). Essa dispone pertanto di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della de- cisione di sospensione ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP.
E. 2 L'oggetto dell'impugnativa è – come detto – limitato alla questione del mante- nimento del sequestro sul conto n. 1 presso la Banca C. SA di Ginevra, tuttora in vigore in virtù della decisione adottata dal MPC il 4 aprile 2012 nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria internazionale all'Italia di cui al riferi- mento RH.0052-MAS. Ora, giova preliminarmente osservare che il blocco del- la relazione bancaria adottato nell'ambito della procedura di assistenza inter- nazionale esula dalla procedura federale, procedura nella quale è stato adot- tato il contestato decreto di sospensione ai sensi dell'art. 314 CPP; il dispositi- vo del decreto impugnato è peraltro chiaro, laddove indica (v. act. 1.1, pag. 4) che il procedimento penale avviato nei confronti di A. è sospeso e che la rela- zione bancaria intestata alla B. SA è dissequestrata con effetto immediato. Il richiamo ad un blocco della stessa relazione bancaria avvenuto nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale è contenuto solo nei considerandi di fatto del decreto (act. 1.1, pag. 3 in basso, punto 16). Se ne deduce che il presente reclamo, giacché interposto contro un decreto sospen- sivo adottato nell'ambito di una procedura nazionale, è irricevibile nella misura in cui chiede la revoca di una decisione adottata nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale.
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E. 3 A questo nulla cambia anche l'insistente richiamo, nel reclamo, della prece- dente sentenza emessa da questa Corte l'8 maggio 2012 (BB.2012.6-7): tale decisione era stata presa nell'ambito di un reclamo interposto contro il seque- stro adottato nella procedura federale, e le condizioni del mantenimento (o della levata) del sequestro erano state esaminate alla luce dei presupposti vigenti nella procedura penale federale, che, come già evidenziato al con- sid. 4.2 della predetta sentenza, differiscono da quelli vigenti nell'assistenza giudiziaria internazionale (v. DTF 130 II 329 consid. 3; 126 II 462 consid. 5e; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii). Dal momento che non è contestata la deci- sione di sequestro e blocco adottata nella procedura rogatoriale a salvaguar- dia di interessi giuridici minacciati in relazione al procedimento all'estero, non è possibile nemmeno la non meglio precisata congiunzione delle procedure di cui nel reclamo a pag. 9. Essendo quella una decisione incidentale ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, la titolare del conto avrebbe infatti potuto im- pugnare l'ordine di sequestro del 4 aprile 2012 facendo valere l'esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile, ma non l'ha fatto; questo ovviamente non pregiudica la facoltà della B. SA di impugnare la futura decisione di chiusura dell'autorità federale d'esecuzione, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, come previsto dall'art. 80e cpv. 1 AIMP, rispettivamente di domanda- re la revoca del sequestro rogatoriale, provocando così una nuova decisione incidentale impugnabile alle restrittive condizioni poste dall'art. 80e cpv. 2 AIMP (riservata la giurisprudenza di cui in TPF 2007 124).
E. 4 Stante quanto precedentemente esposto, il reclamo deve essere dichiarato irricevibile. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emo- lumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'500.--, in ragione di fr. 750.- cadauno con vincolo di solidarietà fra i due reclamanti.
- 6 -
Dispositiv
- Il reclamo è irricevibile.
- La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dei reclamanti a titolo soli- dale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 3 ottobre 2012 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., B., SA
entrambi rappresentati dall'avv. Giacomo Talleri,
Reclamanti
Contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Sospensione del procedimento penale (art. 314 in rela- zione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2012.99+100
- 2 -
Fatti: A. In data 6 aprile 2011 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (in seguito: MROS) ha trasmesso al Ministero pubblico della Confe- derazione (in seguito: MPC) una comunicazione in cui veniva segnalata l’esistenza, presso la banca C. di Ginevra della relazione bancaria n. 1 inte- stata alla B. SA Ginevra, di cui A. è direttore e avente diritto economico. Nel- la comunicazione MROS veniva ipotizzato che sulla relazione bancaria summenzionata sarebbero confluiti – attraverso l’interposizione di una socie- tà lussemburghese controllata da A. – valori patrimoniali di possibile origine criminale. B. Il giorno successivo il MPC ha ordinato l’apertura di un’istruzione per il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP nei confronti di A. ed ignoti, essendo a suo parere ipotizzabile che i valori patrimoniali confluiti sulla rela- zione oggetto di segnalazione siano attinenti ad operazioni dolose commes- se in danno di società cadute in fallimento e connesse con attività corruttive all'estero, precisando che nei confronti dell’interessato sarebbe stata ordina- ta ed eseguita la misura cautelare dell’arresto. Nell’ambito del procedimento elvetico, il giorno stesso il MPC ha inviato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone una comunicazione spontanea di informazioni, giusta gli art. XXVIII dell’Accordo completivo con l’Italia (RS 0.351.945.41) e 67a della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), segnalando l’esistenza del menzionato conto. C. Con decisione del 30 dicembre 2011, il MPC ha ordinato il sequestro di tutti i valori patrimoniali depositati sulla relazione bancaria n. 1 presso la banca C. di Ginevra intestata alla B. SA, nonché l’edizione della documentazione ine- rente il conto. Con reclamo del 16 gennaio 2012 A. e la B. SA sono insorti contro la menzionata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali, postu- landone l’annullamento con conseguente sblocco del conto menzionato. D. In data 23 marzo 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 27 marzo seguente, nell’ambito di un procedimento penale av- viato nei confronti di D., A. e E. per riciclaggio (art. 648-bis Codice penale ita- liano) e per infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 Co- dice civile italiano). L’autorità rogante chiede di individuare le relazioni ban- carie riconducibili agli imputati, di sequestrarne la relativa documentazione, nonché di sequestrare e bloccare relazioni bancarie riferibili a D. e A. presso istituti di credito elvetici. In esecuzione di questa rogatoria, il 4 aprile 2012 il MPC ha decretato un nuovo sequestro a titolo cautelare ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 AIMP del conto n. 1. presso la banca C. SA di Ginevra.
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E. Con decisione dell'8 maggio 2012 (v. incarto BB.2012.6-7) la presente Corte ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato il 16 gennaio 2012 da A. ma accolto quello presentato dalla B. SA, e ordinato l'immediato dissequestro della relazione bancaria sequestrata. F. Il 16 giugno 2012 il MPC ha deciso la sospensione del procedimento penale a carico di A. per titolo di riciclaggio di denaro, ordinando nel contempo il dissequestro con effetto immediato della relazione bancaria n. 1 presso la banca C. SA limitatamente alla procedura federale, precisando tuttavia nei considerandi della decisione che il blocco della relazione decretato nell'ambi- to dell'assistenza giudiziaria internazionale rimaneva in vigore (v. act. 1.1, pto. 16, pag. 3). G. Il 25 giugno 2012 A. e la B. SA sono insorti contro questo decreto di sospen- sione con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali; essi chiedono, in sostanza, l'immediato dissequestro del conto bancario in questione anche nell'ambito del procedimento di assistenza giudiziaria internazionale. A loro dire, la decisione di sospensione del MPC viola la sentenza 8 maggio 2012 del TPF in quanto non provvede alla liberazione immediata e totale del conto bancario sequestrato. H. Nelle proprie osservazioni al reclamo il MPC ribadisce la decisione impugna- ta, osservando che la procedura di assistenza internazionale è distinta da quella nazionale, ora sospesa, e che la decisione dell'8 maggio 2012 della Corte dei reclami penali riguardava solo quest'ultima. Non essendo stata im- pugnata, la decisione di sequestro e blocco della relazione bancaria emessa il 4 aprile 2012 dal MPC in esecuzione della richiesta di assistenza giudizia- ria rimane valida a tutti gli effetti (v. act. 3, pag. 4). I. Con replica del 30 luglio 2012 i ricorrenti hanno in sostanza ribadito le alle- gazioni e conclusioni formulate in sede di reclamo. Le ulteriori argomenta- zioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1.
- 4 -
1.1. In virtù dell’art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le deci- sioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis- sibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (JdT 2012 IV 5 n. 199 e rife- rimenti).
1.2. Interposto tempestivamente contro una decisione di sospensione del MPC, il reclamo è ricevibile sotto il profilo degli art. 314 cpv. 5 con rinvio all'art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP. La legittimazione di A., destinatario della decisione impugnata, è pacifica (v. art. 321 cpv. 1 lett. a, 322 cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP). La legittimazione a ricorrere contro questa decisione di sospensione deve es- sere riconosciuta pure alla reclamante B. SA: oggetto del gravame in epigrafe è infatti unicamente la questione del dissequestro del conto bancario n. 1 presso la banca C. SA di Ginevra, di cui la reclamante è unica titolare (v. deci- sione BB.2012.6-7 del 8 maggio 2012, consid. 1.4). Essa dispone pertanto di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della de- cisione di sospensione ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP.
2. L'oggetto dell'impugnativa è – come detto – limitato alla questione del mante- nimento del sequestro sul conto n. 1 presso la Banca C. SA di Ginevra, tuttora in vigore in virtù della decisione adottata dal MPC il 4 aprile 2012 nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria internazionale all'Italia di cui al riferi- mento RH.0052-MAS. Ora, giova preliminarmente osservare che il blocco del- la relazione bancaria adottato nell'ambito della procedura di assistenza inter- nazionale esula dalla procedura federale, procedura nella quale è stato adot- tato il contestato decreto di sospensione ai sensi dell'art. 314 CPP; il dispositi- vo del decreto impugnato è peraltro chiaro, laddove indica (v. act. 1.1, pag. 4) che il procedimento penale avviato nei confronti di A. è sospeso e che la rela- zione bancaria intestata alla B. SA è dissequestrata con effetto immediato. Il richiamo ad un blocco della stessa relazione bancaria avvenuto nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale è contenuto solo nei considerandi di fatto del decreto (act. 1.1, pag. 3 in basso, punto 16). Se ne deduce che il presente reclamo, giacché interposto contro un decreto sospen- sivo adottato nell'ambito di una procedura nazionale, è irricevibile nella misura in cui chiede la revoca di una decisione adottata nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale.
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3. A questo nulla cambia anche l'insistente richiamo, nel reclamo, della prece- dente sentenza emessa da questa Corte l'8 maggio 2012 (BB.2012.6-7): tale decisione era stata presa nell'ambito di un reclamo interposto contro il seque- stro adottato nella procedura federale, e le condizioni del mantenimento (o della levata) del sequestro erano state esaminate alla luce dei presupposti vigenti nella procedura penale federale, che, come già evidenziato al con- sid. 4.2 della predetta sentenza, differiscono da quelli vigenti nell'assistenza giudiziaria internazionale (v. DTF 130 II 329 consid. 3; 126 II 462 consid. 5e; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii). Dal momento che non è contestata la deci- sione di sequestro e blocco adottata nella procedura rogatoriale a salvaguar- dia di interessi giuridici minacciati in relazione al procedimento all'estero, non è possibile nemmeno la non meglio precisata congiunzione delle procedure di cui nel reclamo a pag. 9. Essendo quella una decisione incidentale ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, la titolare del conto avrebbe infatti potuto im- pugnare l'ordine di sequestro del 4 aprile 2012 facendo valere l'esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile, ma non l'ha fatto; questo ovviamente non pregiudica la facoltà della B. SA di impugnare la futura decisione di chiusura dell'autorità federale d'esecuzione, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, come previsto dall'art. 80e cpv. 1 AIMP, rispettivamente di domanda- re la revoca del sequestro rogatoriale, provocando così una nuova decisione incidentale impugnabile alle restrittive condizioni poste dall'art. 80e cpv. 2 AIMP (riservata la giurisprudenza di cui in TPF 2007 124).
4. Stante quanto precedentemente esposto, il reclamo deve essere dichiarato irricevibile. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emo- lumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'500.--, in ragione di fr. 750.- cadauno con vincolo di solidarietà fra i due reclamanti.
- 6 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dei reclamanti a titolo soli- dale.
Bellinzona, 4 ottobre 2012
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a: - Avv. Giacomo Talleri - Ministero Pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).