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BB.2012.45

Bundesstrafgericht · 2012-05-09 · Italiano CH

Atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione (art. 20 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP). Competenza per statuire sulla validità di un'opposizione ad un decreto d'accusa.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 lett. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2012.45

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Visti: - il decreto d'accusa emanato dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) il 14 febbraio 2012 nei confronti di B.; - l'opposizione al medesimo formulata da A. con scritto del 20 febbraio 2012; - la decisione del 29 febbraio 2012, con la quale il MPC non ha ritenuto valida la suddetta opposizione; - lo scritto dell'8 marzo 2012, attraverso il quale A. ha indicato al MPC l'iter pro- cedurale, da lui ritenuto corretto, da seguire in caso di opposizione ad un de- creto d'accusa; - lo scritto del 9 marzo 2012, mediante il quale il MPC ribadiva a A. la sua deci- sione del 29 febbraio 2012, ritenendo l'opposizione manifestamente irricevibi- le; - lo scritto del 3 aprile 2012 intitolato "Istanza d'intervento", con il quale A. con- testa l'agire del MPC e chiede che l'autorità adita ingiunga al MPC di trasmet- tere l'incarto SV.12.0182-PAS (EAII.04.0025-PAS) al Tribunale penale federa- le (in seguito: TPF) per le sue incombenze; - le osservazioni del 2 maggio 2012, attraverso le quali il MPC, riferendosi al precitato scritto del 3 aprile 2012, postula "la reiezione dell'impugnativa sicco- me irricevibile, inammissibile e comunque infondata". Considerato: - che, secondo l'art. 354 cpv. 1 lett. b CPP, il decreto d'accusa può essere im- pugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero dai di- retti interessati; - che se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmet- te senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedu- ra dibattimentale, caso in cui il decreto in questione è considerato come atto d'accusa (art. 356 cpv. 1 CPP); - che il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP);

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- che se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza pas- sata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP); - che nella fattispecie il MPC, invece di trasmettere l'opposizione formulata da A. alla Corte penale del Tribunale penale federale, ha a torto statuito sulla va- lidità dell'opposizione, emanando quindi una decisione non di sua competenza (v. FRANZ RIKLIN, Commentario basilese, Basilea 2011, n. 17 ad art. 354 CPP); - che una decisione emanata da un'autorità incompetente è nulla (DTF 132 II 342 consid. 2.1; v. anche DTF 136 II 415 consid. 1.2); - che la nullità deve essere rilevata d'ufficio, in qualsiasi momento, da qualsiasi istanza giudicante, potendo la stessa anche essere constatata nell'ambito di una procedura di ricorso (DTF 132 II 342 consid. 2.1, con rinvii giurispruden- ziali); - che la decisione del MPC del 29 febbraio 2012, confermata il 9 marzo 2012, è nulla ed il gravame accolto; - che il MPC è dunque invitato a trasmettere senza indugio gli atti relativi al de- creto d'accusa alla Corte penale del Tribunale penale federale, affinché que- sta statuisca sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione formulata da A.; - che, viste le particolarità del caso, non si prelevano spese processuali; - che un'indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1'000.- è posta a carico del MPC a titolo di spese ripetibili (v. art. 21 del regolamento del Tribunale penale fede- rale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura fe- derale, RSPPF; RS 173.713.162).

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Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al ricorrente un importo di fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 9 maggio 2012 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Pontie Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Atti procedurali del Ministero pubblico della Confedera- zione (art. 20 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2012.45

- 2 -

Visti: - il decreto d'accusa emanato dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) il 14 febbraio 2012 nei confronti di B.; - l'opposizione al medesimo formulata da A. con scritto del 20 febbraio 2012; - la decisione del 29 febbraio 2012, con la quale il MPC non ha ritenuto valida la suddetta opposizione; - lo scritto dell'8 marzo 2012, attraverso il quale A. ha indicato al MPC l'iter pro- cedurale, da lui ritenuto corretto, da seguire in caso di opposizione ad un de- creto d'accusa; - lo scritto del 9 marzo 2012, mediante il quale il MPC ribadiva a A. la sua deci- sione del 29 febbraio 2012, ritenendo l'opposizione manifestamente irricevibi- le; - lo scritto del 3 aprile 2012 intitolato "Istanza d'intervento", con il quale A. con- testa l'agire del MPC e chiede che l'autorità adita ingiunga al MPC di trasmet- tere l'incarto SV.12.0182-PAS (EAII.04.0025-PAS) al Tribunale penale federa- le (in seguito: TPF) per le sue incombenze; - le osservazioni del 2 maggio 2012, attraverso le quali il MPC, riferendosi al precitato scritto del 3 aprile 2012, postula "la reiezione dell'impugnativa sicco- me irricevibile, inammissibile e comunque infondata". Considerato: - che, secondo l'art. 354 cpv. 1 lett. b CPP, il decreto d'accusa può essere im- pugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero dai di- retti interessati; - che se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmet- te senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedu- ra dibattimentale, caso in cui il decreto in questione è considerato come atto d'accusa (art. 356 cpv. 1 CPP); - che il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP);

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- che se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza pas- sata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP); - che nella fattispecie il MPC, invece di trasmettere l'opposizione formulata da A. alla Corte penale del Tribunale penale federale, ha a torto statuito sulla va- lidità dell'opposizione, emanando quindi una decisione non di sua competenza (v. FRANZ RIKLIN, Commentario basilese, Basilea 2011, n. 17 ad art. 354 CPP); - che una decisione emanata da un'autorità incompetente è nulla (DTF 132 II 342 consid. 2.1; v. anche DTF 136 II 415 consid. 1.2); - che la nullità deve essere rilevata d'ufficio, in qualsiasi momento, da qualsiasi istanza giudicante, potendo la stessa anche essere constatata nell'ambito di una procedura di ricorso (DTF 132 II 342 consid. 2.1, con rinvii giurispruden- ziali); - che la decisione del MPC del 29 febbraio 2012, confermata il 9 marzo 2012, è nulla ed il gravame accolto; - che il MPC è dunque invitato a trasmettere senza indugio gli atti relativi al de- creto d'accusa alla Corte penale del Tribunale penale federale, affinché que- sta statuisca sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione formulata da A.; - che, viste le particolarità del caso, non si prelevano spese processuali; - che un'indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1'000.- è posta a carico del MPC a titolo di spese ripetibili (v. art. 21 del regolamento del Tribunale penale fede- rale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura fe- derale, RSPPF; RS 173.713.162).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al ricorrente un importo di fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.

Bellinzona, 9 maggio 2012

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Daniele Timbal - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.