Ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 settem- bre 2011 per allestire un rapporto finale nei suoi confronti (v. act. 1);
- che a suo modo di vedere, ritenuto che già a fine marzo 2011 le indagini erano ad uno stadio avanzato e che si sarebbe potuto procedere al suo interrogatorio finale appena conclusa un’attività rogatoriale in Bolivia (terminata verso metà giugno 2011), un periodo di quasi tre mesi per l’allestimento di un rapporto finale da parte della PGF, limitato alla sua posizione, sarebbe eccessivo;
- che in data 16 settembre 2011 il GPC ha trasmesso per competenza l’impugnativa in questione alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. act. 2);
- che con decisione BP.2011.39 del 4 ottobre 2011, lo scrivente Tribunale ha respinto una domanda di assistenza giudiziaria formulata da A., inti- mandogli di versare un anticipo delle spese di fr. 1'500.-- entro il 13 otto- bre seguente (v. act. 4);
- che il 13 ottobre 2011 il patrocinatore dell’interessato ha invitato il Tribu- nale a rivedere la sua decisione alla luce di un errore nell’esposizione del reddito del suo assistito, precisando nel contempo di avere perso- nalmente proceduto al versamento dell’importo richiesto (v. act. 5);
- che con scritto del 26 ottobre 2011 A. ha dichiarato di ritirare il suo re- clamo dell’8 settembre 2011, chiedendo a questa Corte di porre even- tuali spese a carico del MPC o, subordinatamente, di esonerarlo, data la sua particolare situazione (v. act. 5), dal pagamento di tasse e spese (act. 8);
- 3 -
- che il giorno successivo il MPC ha respinto ogni addebito di spese, evi- denziando al contrario la temerarietà del reclamo in oggetto (v. act. 9);
- che in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e l’art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tri- bunale penale federale (ROTPF, RS 173.713.161), la I Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali della po- lizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
- che i reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP).
- che, a norma dell'art. 386 cpv. 2 lett. b CPP, chi ha interposto ricorso può ritirarlo entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o degli atti, se la procedura è scritta;
- che la rinuncia e il ritiro sono definitivi, eccetto che l'interessato vi sia stato indotto mediante inganno, reato o errata informazione da parte di un'autorità (art. 386 cpv. 3 CPP);
- che, premesso quanto sopra, la causa è stralciata dai ruoli;
- che, a norma dell'art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (1a frase), con la precisazione che è ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel meri- to (2a frase);
- che, avendo il reclamante ritirato la sua impugnativa, egli deve essere considerato quale parte soccombente;
- che la scrivente Corte ha rifiutato a A. la concessione dell’assistenza giudiziaria sulla base dei documenti da esso forniti e successivamente completati (v. act. 4), diniego che deve essere confermato anche alla lu- ce dello scritto del 13 ottobre 2011 (v. act. 5);
- che, conformemente alla prassi della I Corte dei reclami penali (v. sentenza TPF BB.2009.29 del 9 settembre 2009 e sentenza del Tri- bunale penale federale BP.2009.50 del 9 novembre 2009), le istanze di riconsiderazione di decisioni in materia di assistenza giudiziaria sono esaminate alla stregua di nuove domande di assistenza giudiziaria gra-
- 4 -
tuita. Il richiedente può presentare tale richiesta ad ogni stadio del pro- cedimento penale, e ciò indipendentemente dall’esistenza o meno di motivi di revisione ai sensi degli art. 121 e segg. della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110);
- che nella fattispecie tuttavia le precisazioni fornite dal reclamante il 13 ottobre 2011 (v. act. 5) non permettono di determinare con certezza la sua reale ed attuale situazione finanziaria. A. si è limitato a dichiarare di non beneficiare, né personalmente, né tramite la sua compagna, di al- cuna entrata, eccezione fatta per una rendita annuale erogata dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) per complessivi € 5'378.--, precisando nel contempo di non dovere sopportare spese mensili. Tali indicazioni sono manifestamente incomplete e non permet- tono quindi di accertare compiutamente l’eventuale situazione di indi- genza del richiedente, attualmente in stato di detenzione, ritenuto pure l’aiuto finanziario che la famiglia riceve dalla sorella della compagna;
- che non può essere formulato alcun addebito nei confronti del MPC in merito all’attività di inchiesta da esso svolta;
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 8 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emo- lumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);
- che, nella fattispecie, la dichiarazione di ritiro del reclamo è avvenuta al- lo stadio intermedio della procedura, la quale ha già cagionato dei costi processuali (v. act. 4) e delle spese di cancelleria, per cui si giustifica il prelievo di una tassa di giustizia ridotta che viene fissata a fr. 400.--;
- 5 -
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
Dispositiv
- A seguito del ritiro del reclamo, la causa è stralciata dai ruoli.
- La tassa di giustizia di fr. 400.-- è posta a carico del reclamante. Tenuto con- to dell’anticipo delle spese di fr. 1'500.-- già pervenuto, la cassa del Tribuna- le penale federale restituirà al reclamante l’importo di fr. 1'100.--.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 7 novembre 2011 I Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Josephine Contu e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., rappresentato dall’avv. Matteo Quadranti, Reclamante
Contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BB.2011.90 (BP.2011.39)
- 2 -
La I Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto: - che il 24 marzo 2010 A. è stato arrestato nell’ambito di un procedimento penale cantonale;
- che il 16 agosto seguente il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha assunto il procedimento e disposto la carcerazione preventiva dell’interessato, il quale, su richiesta del suo patrocinatore, è stato posto in esecuzione anticipata di pena dal 29 settembre 2010;
- che l’8 settembre 2011 A. ha presentato un reclamo per denegata giusti- zia davanti al Giudice dei provvedimenti coercitivi (in seguito: GPC), vol- to ad ottenere la fissazione alla Polizia Giudiziaria federale (in seguito: PGF) di un termine scadente al più tardi il 30 settem- bre 2011 per allestire un rapporto finale nei suoi confronti (v. act. 1);
- che a suo modo di vedere, ritenuto che già a fine marzo 2011 le indagini erano ad uno stadio avanzato e che si sarebbe potuto procedere al suo interrogatorio finale appena conclusa un’attività rogatoriale in Bolivia (terminata verso metà giugno 2011), un periodo di quasi tre mesi per l’allestimento di un rapporto finale da parte della PGF, limitato alla sua posizione, sarebbe eccessivo;
- che in data 16 settembre 2011 il GPC ha trasmesso per competenza l’impugnativa in questione alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. act. 2);
- che con decisione BP.2011.39 del 4 ottobre 2011, lo scrivente Tribunale ha respinto una domanda di assistenza giudiziaria formulata da A., inti- mandogli di versare un anticipo delle spese di fr. 1'500.-- entro il 13 otto- bre seguente (v. act. 4);
- che il 13 ottobre 2011 il patrocinatore dell’interessato ha invitato il Tribu- nale a rivedere la sua decisione alla luce di un errore nell’esposizione del reddito del suo assistito, precisando nel contempo di avere perso- nalmente proceduto al versamento dell’importo richiesto (v. act. 5);
- che con scritto del 26 ottobre 2011 A. ha dichiarato di ritirare il suo re- clamo dell’8 settembre 2011, chiedendo a questa Corte di porre even- tuali spese a carico del MPC o, subordinatamente, di esonerarlo, data la sua particolare situazione (v. act. 5), dal pagamento di tasse e spese (act. 8);
- 3 -
- che il giorno successivo il MPC ha respinto ogni addebito di spese, evi- denziando al contrario la temerarietà del reclamo in oggetto (v. act. 9);
- che in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e l’art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tri- bunale penale federale (ROTPF, RS 173.713.161), la I Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali della po- lizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
- che i reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP).
- che, a norma dell'art. 386 cpv. 2 lett. b CPP, chi ha interposto ricorso può ritirarlo entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o degli atti, se la procedura è scritta;
- che la rinuncia e il ritiro sono definitivi, eccetto che l'interessato vi sia stato indotto mediante inganno, reato o errata informazione da parte di un'autorità (art. 386 cpv. 3 CPP);
- che, premesso quanto sopra, la causa è stralciata dai ruoli;
- che, a norma dell'art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (1a frase), con la precisazione che è ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel meri- to (2a frase);
- che, avendo il reclamante ritirato la sua impugnativa, egli deve essere considerato quale parte soccombente;
- che la scrivente Corte ha rifiutato a A. la concessione dell’assistenza giudiziaria sulla base dei documenti da esso forniti e successivamente completati (v. act. 4), diniego che deve essere confermato anche alla lu- ce dello scritto del 13 ottobre 2011 (v. act. 5);
- che, conformemente alla prassi della I Corte dei reclami penali (v. sentenza TPF BB.2009.29 del 9 settembre 2009 e sentenza del Tri- bunale penale federale BP.2009.50 del 9 novembre 2009), le istanze di riconsiderazione di decisioni in materia di assistenza giudiziaria sono esaminate alla stregua di nuove domande di assistenza giudiziaria gra-
- 4 -
tuita. Il richiedente può presentare tale richiesta ad ogni stadio del pro- cedimento penale, e ciò indipendentemente dall’esistenza o meno di motivi di revisione ai sensi degli art. 121 e segg. della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110);
- che nella fattispecie tuttavia le precisazioni fornite dal reclamante il 13 ottobre 2011 (v. act. 5) non permettono di determinare con certezza la sua reale ed attuale situazione finanziaria. A. si è limitato a dichiarare di non beneficiare, né personalmente, né tramite la sua compagna, di al- cuna entrata, eccezione fatta per una rendita annuale erogata dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) per complessivi € 5'378.--, precisando nel contempo di non dovere sopportare spese mensili. Tali indicazioni sono manifestamente incomplete e non permet- tono quindi di accertare compiutamente l’eventuale situazione di indi- genza del richiedente, attualmente in stato di detenzione, ritenuto pure l’aiuto finanziario che la famiglia riceve dalla sorella della compagna;
- che non può essere formulato alcun addebito nei confronti del MPC in merito all’attività di inchiesta da esso svolta;
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 8 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emo- lumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);
- che, nella fattispecie, la dichiarazione di ritiro del reclamo è avvenuta al- lo stadio intermedio della procedura, la quale ha già cagionato dei costi processuali (v. act. 4) e delle spese di cancelleria, per cui si giustifica il prelievo di una tassa di giustizia ridotta che viene fissata a fr. 400.--;
- 5 -
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. A seguito del ritiro del reclamo, la causa è stralciata dai ruoli. 2. La tassa di giustizia di fr. 400.-- è posta a carico del reclamante. Tenuto con- to dell’anticipo delle spese di fr. 1'500.-- già pervenuto, la cassa del Tribuna- le penale federale restituirà al reclamante l’importo di fr. 1'100.--.
Bellinzona, il 9 novembre 2011
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a: - Avv. Matteo Quadranti, - Ministero pubblico della Confederazione,
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).