Disgiunzione della procedura ed effetto sospensivo (art. 214 cpv. 1 e art. 218 PP).
Sachverhalt
A. A. e B. sono oggetto di un'indagine preliminare di polizia giudiziaria per il titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis del codice penale svizze- ro del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0). L'indagine, avviata nel marzo del 2004, coinvolge in tutto una ventina di persone fisiche e giuridiche ed è con- dotta in lingua italiana dalla sede distaccata di Lugano del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC).
B. Con decisione del 25 maggio 2009 il MPC ha ordinato la disgiunzione dell’istruzione preparatoria avviata nei confronti della banca C., di D. e di E. – la prima istituto di diritto pubblico con sede a Z. e i secondi dipendenti a vario titolo della banca C. – dal procedimento riguardante gli altri co-imputati.
C. Con reclami separati A. e B. sono insorti contro questa decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento. Essi osservano in sintesi che, contrariamente a quanto ripor- tato nella contestata decisione, i fatti loro contestati sono strettamente con- nessi con quelli dei co-imputati oggetto della disgiunzione; quest’ultima – vio- lando il principio dell’indivisibilità del procedimento penale – rappresenta per- tanto un’illecita quanto insanabile limitazione delle loro garanzie processuali. A. postula inoltre la concessione dell’effetto sospensivo al suo gravame.
D. In data 2 giugno 2009, il Presidente della I Corte dei reclami penali ha con- cesso l’effetto sospensivo a titolo supercautelare al reclamo di A. (v. act. 2 dell’annesso incarto BP.2009.33).
E. Con risposte del 25 giugno 2009 il MPC ha chiesto la reiezione dei gravami in epigrafe e la conferma della decisione impugnata. Dal canto loro, con re- pliche del 10 luglio 2009, A. e B. hanno in sostanza ribadito le proprie prece- denti allegazioni e conclusioni.
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Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sotto- posti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1). Vista la sostanziale identità di contenuti e forma delle cause litigiose, che sono dirette contro la medesima decisione e si fondano su una problematica materiale e giuridica dello stesso genere, si giustifica di procedere alla loro riunione e di pronunciarsi con un unico giudi- zio.
E. 1.2 Giusta gli art. 105bis cpv. 2 PP, art. 28 cpv. 1 lett. a LTPF e art. 9 cpv. 2 del Regolamento del 20 giugno 2006 del Tribunale penale federale (RS 173.710) gli atti e le omissioni del Procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tri- bunale penale federale in applicazione delle prescrizioni procedurali degli art. 214 – 219 PP. Il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque perso- na cui l’operazione o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omis- sione in questione (art. 217 PP). La decisione impugnata è stata inviata il 25 maggio 2009 ai patrocinatori di tutte le parti al procedimento, che l’hanno ricevuta il giorno successivo (v. act. 1.1, pag. 4 in fondo). I reclami, introdotti rispettivamente il 29 maggio (BB.2009.55) e 2 giugno 2009 (BB.2009.56), ri- sultano pertanto tempestivi. La legittimazione ricorsuale dei reclamanti, impu- tati nel procedimento penale in esame e destinatari della decisione impugna- ta, è senz’altro data (v. art. 214 cpv. 2 PP).
E. 2 In concreto, con sentenza del 5 agosto 2009 la I Corte dei reclami penali, in accoglimento dei gravami proposti dalla banca C., da D. e da E., ha annulla- to la decisione impugnata dai qui reclamanti, giudicando che la disgiunzione in esame non era giustificata dalle emergenze istruttorie (v. sentenza del Tri- bunale penale federale BB.2009.51 del 5 agosto 2009, alle cui motivazioni si rinvia per economia di giudizio). Pertanto, le presenti procedure sono divenu- te prive d’oggetto, ciò che la I Corte dei reclami penali si limita a costatare (v. sentenza del Tribunale penale federale BV.2005.29 del 30 settembre 2005, consid. 2).
E. 3 Secondo l’art. 72 PCF, la cui applicazione analogica si giustifica in virtù dei rinvii di cui all’art. 245 cpv. 1 PP e 71 LTF, quando una lite diventa
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senz’oggetto o priva d’interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le par- ti, ma senz’ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. Non è dunque necessario esaminare in dettaglio quale sarebbe stato l’esito della procedura, l’autorità giudicante dovendo unicamente procedere, sulla base dell’incarto, a una va- lutazione sommaria della situazione antecedente il fatto che ha messo fine al litigio. Se l’esito probabile può essere determinato, in un caso concreto, uni- camente mediante un esame più approfondito della situazione, le spese giu- diziarie e le indennità ripetibili sono allora in primo luogo messe a carico del- la parte che ha provocato la procedura divenuta priva d’oggetto o presso la quale sono intervenute le cause che hanno condotto a tale situazione, ana- logicamente ai criteri valevoli nella procedura civile (DTF 118 Ia 488 con- sid. 4a, pag. 494; sentenza del Tribunale federale 2A.573/2003 del 30 luglio 2004, consid. 2.7).
E. 3.1 Nella fattispecie, i presenti reclami sono divenuti privi d’oggetto in seguito alla precedente sentenza di codesta Corte, che ha annullato la decisione impu- gnata. Dal momento che le motivazioni contenute nei reclami in epigrafe non si discostano sostanzialmente da quelle esposte nell’ambito delle precedenti procedure (v. incarti BB.2009.51, BB.2009.53, BB.2009.54) e che non vi sono oggi motivi per giudicare diversamente rispetto alla precedente decisione, vi è da supporre che le censure sollevate, e con essa i presenti ricorsi, sarebbero stati accolti.
E. 3.2 Visto l’esito dei reclami, ai reclamanti, che si sono avvalsi del patrocinio dei rispettivi legali, vanno riconosciute adeguate indennità per ripetibili (art. 245 cpv. 1 PP con rinvio all’art. 68 LTF). Secondo l’art. 68 cpv. 1 LTF, statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente. Se la sen- tenza dà ragione al ricorrente, le spese indispensabili causate dalla contesta- zione gli devono essere rimborsate; in concreto è applicabile il Regolamento del 26 settembre 2006 sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS 173.711.31). Giusta il suo art. 3 cpv. 2, se entro l’udienza finale il patrocinatore non fa pervenire la sua nota delle spese, l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento del Tribunale. Nelle pro- cedure davanti alla I Corte dei reclami penali, la data della decisione fa stato e sostituisce quella della chiusura dei dibattimenti. Tenuto conto del presumi- bile e necessario dispendio causato dalla presente causa, in concreto è loro assegnata un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di Fr. 1’500.-- cadauno a titolo di ripetibili, da porre a carico del MPC. Gli anticipi delle spese versati in pen- denza di causa devono invece essere integralmente restituiti ai reclamanti.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
Dispositiv
- I reclami sono privi d’oggetto e le cause sono di conseguenza stralciate dai ruoli.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
- Il MPC verserà ai reclamanti un importo di Fr. 1’500.-- (IVA inclusa) cadauno a titolo di ripetibili della sede federale.
- Ai reclamanti sono restituiti i rispettivi anticipi delle spese di Fr. 1’500.-- ca- dauno versati in pendenza di causa.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 25 agosto 2009 I Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Tito Ponti e Alex Staub , Cancelliere Stefan Graf
Parti
1. A., rappresentato dall’avv. Daniele Timbal,
2. B., rappresentato dall’avv. Anne Schweikert, Reclamanti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Disgiunzione della procedura (art. 214 cpv. 1 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BB.2009.55, BB.2009.56 (Procedura accessoria: BP.2009.33)
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Fatti:
A. A. e B. sono oggetto di un'indagine preliminare di polizia giudiziaria per il titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis del codice penale svizze- ro del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0). L'indagine, avviata nel marzo del 2004, coinvolge in tutto una ventina di persone fisiche e giuridiche ed è con- dotta in lingua italiana dalla sede distaccata di Lugano del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC).
B. Con decisione del 25 maggio 2009 il MPC ha ordinato la disgiunzione dell’istruzione preparatoria avviata nei confronti della banca C., di D. e di E. – la prima istituto di diritto pubblico con sede a Z. e i secondi dipendenti a vario titolo della banca C. – dal procedimento riguardante gli altri co-imputati.
C. Con reclami separati A. e B. sono insorti contro questa decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento. Essi osservano in sintesi che, contrariamente a quanto ripor- tato nella contestata decisione, i fatti loro contestati sono strettamente con- nessi con quelli dei co-imputati oggetto della disgiunzione; quest’ultima – vio- lando il principio dell’indivisibilità del procedimento penale – rappresenta per- tanto un’illecita quanto insanabile limitazione delle loro garanzie processuali. A. postula inoltre la concessione dell’effetto sospensivo al suo gravame.
D. In data 2 giugno 2009, il Presidente della I Corte dei reclami penali ha con- cesso l’effetto sospensivo a titolo supercautelare al reclamo di A. (v. act. 2 dell’annesso incarto BP.2009.33).
E. Con risposte del 25 giugno 2009 il MPC ha chiesto la reiezione dei gravami in epigrafe e la conferma della decisione impugnata. Dal canto loro, con re- pliche del 10 luglio 2009, A. e B. hanno in sostanza ribadito le proprie prece- denti allegazioni e conclusioni.
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Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sotto- posti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1). Vista la sostanziale identità di contenuti e forma delle cause litigiose, che sono dirette contro la medesima decisione e si fondano su una problematica materiale e giuridica dello stesso genere, si giustifica di procedere alla loro riunione e di pronunciarsi con un unico giudi- zio.
1.2. Giusta gli art. 105bis cpv. 2 PP, art. 28 cpv. 1 lett. a LTPF e art. 9 cpv. 2 del Regolamento del 20 giugno 2006 del Tribunale penale federale (RS 173.710) gli atti e le omissioni del Procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tri- bunale penale federale in applicazione delle prescrizioni procedurali degli art. 214 – 219 PP. Il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque perso- na cui l’operazione o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omis- sione in questione (art. 217 PP). La decisione impugnata è stata inviata il 25 maggio 2009 ai patrocinatori di tutte le parti al procedimento, che l’hanno ricevuta il giorno successivo (v. act. 1.1, pag. 4 in fondo). I reclami, introdotti rispettivamente il 29 maggio (BB.2009.55) e 2 giugno 2009 (BB.2009.56), ri- sultano pertanto tempestivi. La legittimazione ricorsuale dei reclamanti, impu- tati nel procedimento penale in esame e destinatari della decisione impugna- ta, è senz’altro data (v. art. 214 cpv. 2 PP).
2. In concreto, con sentenza del 5 agosto 2009 la I Corte dei reclami penali, in accoglimento dei gravami proposti dalla banca C., da D. e da E., ha annulla- to la decisione impugnata dai qui reclamanti, giudicando che la disgiunzione in esame non era giustificata dalle emergenze istruttorie (v. sentenza del Tri- bunale penale federale BB.2009.51 del 5 agosto 2009, alle cui motivazioni si rinvia per economia di giudizio). Pertanto, le presenti procedure sono divenu- te prive d’oggetto, ciò che la I Corte dei reclami penali si limita a costatare (v. sentenza del Tribunale penale federale BV.2005.29 del 30 settembre 2005, consid. 2).
3. Secondo l’art. 72 PCF, la cui applicazione analogica si giustifica in virtù dei rinvii di cui all’art. 245 cpv. 1 PP e 71 LTF, quando una lite diventa
- 4 -
senz’oggetto o priva d’interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le par- ti, ma senz’ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. Non è dunque necessario esaminare in dettaglio quale sarebbe stato l’esito della procedura, l’autorità giudicante dovendo unicamente procedere, sulla base dell’incarto, a una va- lutazione sommaria della situazione antecedente il fatto che ha messo fine al litigio. Se l’esito probabile può essere determinato, in un caso concreto, uni- camente mediante un esame più approfondito della situazione, le spese giu- diziarie e le indennità ripetibili sono allora in primo luogo messe a carico del- la parte che ha provocato la procedura divenuta priva d’oggetto o presso la quale sono intervenute le cause che hanno condotto a tale situazione, ana- logicamente ai criteri valevoli nella procedura civile (DTF 118 Ia 488 con- sid. 4a, pag. 494; sentenza del Tribunale federale 2A.573/2003 del 30 luglio 2004, consid. 2.7).
3.1. Nella fattispecie, i presenti reclami sono divenuti privi d’oggetto in seguito alla precedente sentenza di codesta Corte, che ha annullato la decisione impu- gnata. Dal momento che le motivazioni contenute nei reclami in epigrafe non si discostano sostanzialmente da quelle esposte nell’ambito delle precedenti procedure (v. incarti BB.2009.51, BB.2009.53, BB.2009.54) e che non vi sono oggi motivi per giudicare diversamente rispetto alla precedente decisione, vi è da supporre che le censure sollevate, e con essa i presenti ricorsi, sarebbero stati accolti.
3.2. Visto l’esito dei reclami, ai reclamanti, che si sono avvalsi del patrocinio dei rispettivi legali, vanno riconosciute adeguate indennità per ripetibili (art. 245 cpv. 1 PP con rinvio all’art. 68 LTF). Secondo l’art. 68 cpv. 1 LTF, statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente. Se la sen- tenza dà ragione al ricorrente, le spese indispensabili causate dalla contesta- zione gli devono essere rimborsate; in concreto è applicabile il Regolamento del 26 settembre 2006 sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS 173.711.31). Giusta il suo art. 3 cpv. 2, se entro l’udienza finale il patrocinatore non fa pervenire la sua nota delle spese, l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento del Tribunale. Nelle pro- cedure davanti alla I Corte dei reclami penali, la data della decisione fa stato e sostituisce quella della chiusura dei dibattimenti. Tenuto conto del presumi- bile e necessario dispendio causato dalla presente causa, in concreto è loro assegnata un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di Fr. 1’500.-- cadauno a titolo di ripetibili, da porre a carico del MPC. Gli anticipi delle spese versati in pen- denza di causa devono invece essere integralmente restituiti ai reclamanti.
- 5 -
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. I reclami sono privi d’oggetto e le cause sono di conseguenza stralciate dai ruoli.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Il MPC verserà ai reclamanti un importo di Fr. 1’500.-- (IVA inclusa) cadauno a titolo di ripetibili della sede federale.
4. Ai reclamanti sono restituiti i rispettivi anticipi delle spese di Fr. 1’500.-- ca- dauno versati in pendenza di causa.
Bellinzona, il 25 agosto 2009
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Daniele Timbal - Avv. Anne Schweikert - Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio di diritto ordinario