Completamento d'istruzione; richieste delle parti (art. 119 PP) ed effetto sospensivo (art. 218 PP)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il reclamo è stralciato dai ruoli giacché privo di oggetto.
E. 2 La domanda di effetto sospensivo è senza oggetto.
E. 3 Non si prelevano né tasse né spese.
Bellinzona, il 12 dicembre 2008
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio dei giudici istruttori federali - Avv. Diego Della Casa
Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio di diritto ordinario.
Dispositiv
- Il reclamo è stralciato dai ruoli giacché privo di oggetto.
- La domanda di effetto sospensivo è senza oggetto.
- Non si prelevano né tasse né spese.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 12 dicembre 2008 I Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Tito Ponti e Alex Staub, Cancelliere Stefan Graf
Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Ricorrente
contro
A., rappresentato dall’avv. Diego Della Casa,
Controparte
Autorità che ha reso la decisione impugnata
UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,
Oggetto
Completamento d'istruzione; richieste delle parti (art. 119 PP) ed effetto sospensivo (art. 218 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BB.2008.102 Procedura accessoria: BP.2008.62
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto: - che in seguito ad alcune segnalazioni ricevute dall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), dal 13 marzo 2003 il Ministero pub- blico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce un’indagine preliminare di polizia giudiziaria per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) nei con- fronti di B., C. e D.; - che nel giugno del 2005 il MPC ha esteso la predetta indagine preliminare di polizia a A. e altri compartecipi; - che, su richiesta del MPC, il 28 marzo 2006 l’Ufficio dei giudici istruttori fede- rali (in seguito: UGIF) ha aperto l’istruzione preparatoria nei confronti delle persone oggetto del procedimento; - che in data 23 ottobre 2008 A. ha chiesto all’UGIF di procedere ad alcuni complementi istruttori ai sensi dell’art. 119 cpv. 1 PP, segnatamente l’interrogatorio di alcuni testimoni e l’acquisizione di documentazione presso la parte civile (v. act. 1.2); - che con ordinanza del 12 novembre 2008 l’UGIF ha parzialmente accolto l’istanza in parola, decidendo in particolare di acquisire una certa documenta- zione dalla parte civile E. S.p.A (v. act. 1.7, pag. 3 in basso); - che con successiva decisione del 18 novembre 2008 l’UGIF ha deciso di pro- cedere al sequestro della documentazione in possesso della parte civile men- zionata nell’ordinanza del 12 novembre 2008 (v. act. 1.9, pagg. 2 in basso e 3 in alto); - che, dissentendo da questa decisione, il 24 novembre 2008 il MPC è insorto con reclamo alla I Corte dei reclami penali chiedendo di annullarla e di dichia- rare altresì nulle le misure istruttorie eventualmente esperite sulla base di es- sa (v. act. 1); - che è stato chiesto il conferimento dell’effetto sospensivo al reclamo; - che con sentenza odierna codesta Corte, in accoglimento di un precedente ri- corso del MPC, ha parzialmente annullato l’ordinanza dell’UGIF del 12 no-
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vembre 2008 ed in particolare l’edizione documentale richiesta dalla difesa presso la parte civile E. S.p.A (v. sentenza TPF BB.2008.100); - che di conseguenza anche l’impugnato ordine di sequestro, la cui legittimità è peraltro molto dubbia, non ha più ragione di essere; - che il presente reclamo deve quindi essere stralciato dai ruoli giacché divenu- to privo di oggetto; - che la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo è pure priva di ogget- to; - che visto l’esito della causa - decisa in procedura sommaria ai sensi dell’art. 219 cpv. 1 prima frase “a contrario” PP - non vengono prelevate spese giudiziarie;
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è stralciato dai ruoli giacché privo di oggetto.
2. La domanda di effetto sospensivo è senza oggetto.
3. Non si prelevano né tasse né spese.
Bellinzona, il 12 dicembre 2008
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio dei giudici istruttori federali - Avv. Diego Della Casa
Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio di diritto ordinario.