Sequestro (art. 65 PP)
Sachverhalt
A. Nell’ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria a- perta nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305Pbis P CP, l’8 ottobre 2007 il Ministero pubblico della Confederazione (in se- guito: MPC) ha ordinato alla banca B. l’identificazione di tutte le relazioni bancarie di cui il precitato risulta essere titolare, avente diritto economico e/o beneficiario di una procura (comprese le relazioni bancarie estinte), la per- quisizione della relazione bancaria cifrata n. 1 e dei relativi conti correlati in- testati a quest’ultimo, nonché il sequestro (con il blocco dei saldi attivi) di tut- te le precitate relazioni bancarie e dei relativi conti correlati. Infine, il MPC ha contestualmente disposto l’edizione della relativa documentazione.
Il divieto d’informazione del provvedimento inizialmente imposto alla banca è stato revocato con ordine scritto del procuratore federale il 9 ottobre 2007.
B. Dissentendo da tale decisione, il 16 ottobre 2007 A. è insorto dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale censurando il prov- vedimento impugnato limitatamente al sequestro dei fondi di sua pertinenza. Per contro, non si è opposto al sequestro ed alla trasmissione della relativa documentazione bancaria.
C. Invitato a versare l’anticipo delle spese di Fr. 5'000.-, il reclamante, con scrit- to del 31 ottobre 2007, ha dichiarato il ritiro del proprio gravame.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 La procedura penale federale non prevede una normativa specifica in mate- ria di ritiro di un reclamo. Quanto alla legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), applicabile in virtù del rinvio esplicito dell’art. 245 PP, essa non regolamenta direttamente la questione: l’art. 66 cpv. 2 LTF (che ha sostanzialmente il medesimo tenore dell’abrogato art. 153 cpv. 2 OG) preve- de unicamente che le spese giudiziarie possono essere ridotte in caso di de- sistenza, alla quale il ritiro può essere assimilato (DTF 111 V 156 consid. 3a; 107 V 246 consid. 1a). L’art. 73 PC, applicabile in virtù dell’art. 71 LTF, pre- cisa che la desistenza di una parte pone fine al processo (cpv. 1) e che essa è esecutiva come la sentenza (cpv. 4). Nella prassi, il ritiro di un ricorso vie- ne esplicitato mediante una dichiarazione del ricorrente, la quale, oltre a non poter essere accompagnata da condizioni, è irrevocabile, fatto salvo un vizio
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della volontà (DTF 111 V 156 consid. 3a, 58 consid. 1; 109 V 234 consid. 3; 105 Ia 115). Sovente una tale dichiarazione è contenuta in una lettera che il ricorrente invia spontaneamente all’autorità di ricorso (DTF 111 V 156 con- sid. 3a).
E. 1.2 Nella fattispecie, il reclamante ha ritirato il proprio gravame mediante scritto del 31 ottobre 2007 adducendo di non voler, a questo stadio della procedura, provvedere al versamento dell’anticipo spese richiesto. La I Corte dei reclami penali prende atto di quanto precede e stralcia dunque la presente causa dai ruoli.
E. 2 Conformemente all’art. 66 cpv. 1 LTF, le spese processuali sono poste, di regola, a carico della parte soccombente. In caso di ritiro di un ricorso, le spese legate al gravame sono poste a carico del ricorrente, parte considera- ta soccombente (DTF 91 II 146 consid. 2; POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 2 ad art. 153 OG e
n. 6 ad art. 156 OG, le cui considerazioni possono essere riprese per l’applicazione dell’art. 66 LTF). L’autorità giudicante può rinunciare, in tutto o in parte, alla riscossione delle spese processuali (art. 66 cpv. 2 LTF). In con- creto, tenuto conto dello stadio della procedura, il prelevamento di una tassa di giustizia di Fr. 500.--, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell’11 feb- braio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), appare appropriata.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
Dispositiv
- Visto il ritiro del reclamo, la causa è stralciata dai ruoli.
- La tassa di giustizia di Fr. 500.- è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BB.2007.60
Sentenza del 13 novembre 2007 I Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Barbara Ott e Tito Ponti, Cancelliere Lorenzo Egloff
Parti
A., rappresentato dall’avv. Anne Schweikert,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Sequestro (art. 65 PP)
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Fatti:
A. Nell’ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria a- perta nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305Pbis P CP, l’8 ottobre 2007 il Ministero pubblico della Confederazione (in se- guito: MPC) ha ordinato alla banca B. l’identificazione di tutte le relazioni bancarie di cui il precitato risulta essere titolare, avente diritto economico e/o beneficiario di una procura (comprese le relazioni bancarie estinte), la per- quisizione della relazione bancaria cifrata n. 1 e dei relativi conti correlati in- testati a quest’ultimo, nonché il sequestro (con il blocco dei saldi attivi) di tut- te le precitate relazioni bancarie e dei relativi conti correlati. Infine, il MPC ha contestualmente disposto l’edizione della relativa documentazione.
Il divieto d’informazione del provvedimento inizialmente imposto alla banca è stato revocato con ordine scritto del procuratore federale il 9 ottobre 2007.
B. Dissentendo da tale decisione, il 16 ottobre 2007 A. è insorto dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale censurando il prov- vedimento impugnato limitatamente al sequestro dei fondi di sua pertinenza. Per contro, non si è opposto al sequestro ed alla trasmissione della relativa documentazione bancaria.
C. Invitato a versare l’anticipo delle spese di Fr. 5'000.-, il reclamante, con scrit- to del 31 ottobre 2007, ha dichiarato il ritiro del proprio gravame.
Diritto: 1. 1.1 La procedura penale federale non prevede una normativa specifica in mate- ria di ritiro di un reclamo. Quanto alla legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), applicabile in virtù del rinvio esplicito dell’art. 245 PP, essa non regolamenta direttamente la questione: l’art. 66 cpv. 2 LTF (che ha sostanzialmente il medesimo tenore dell’abrogato art. 153 cpv. 2 OG) preve- de unicamente che le spese giudiziarie possono essere ridotte in caso di de- sistenza, alla quale il ritiro può essere assimilato (DTF 111 V 156 consid. 3a; 107 V 246 consid. 1a). L’art. 73 PC, applicabile in virtù dell’art. 71 LTF, pre- cisa che la desistenza di una parte pone fine al processo (cpv. 1) e che essa è esecutiva come la sentenza (cpv. 4). Nella prassi, il ritiro di un ricorso vie- ne esplicitato mediante una dichiarazione del ricorrente, la quale, oltre a non poter essere accompagnata da condizioni, è irrevocabile, fatto salvo un vizio
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della volontà (DTF 111 V 156 consid. 3a, 58 consid. 1; 109 V 234 consid. 3; 105 Ia 115). Sovente una tale dichiarazione è contenuta in una lettera che il ricorrente invia spontaneamente all’autorità di ricorso (DTF 111 V 156 con- sid. 3a).
1.2 Nella fattispecie, il reclamante ha ritirato il proprio gravame mediante scritto del 31 ottobre 2007 adducendo di non voler, a questo stadio della procedura, provvedere al versamento dell’anticipo spese richiesto. La I Corte dei reclami penali prende atto di quanto precede e stralcia dunque la presente causa dai ruoli.
2. Conformemente all’art. 66 cpv. 1 LTF, le spese processuali sono poste, di regola, a carico della parte soccombente. In caso di ritiro di un ricorso, le spese legate al gravame sono poste a carico del ricorrente, parte considera- ta soccombente (DTF 91 II 146 consid. 2; POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 2 ad art. 153 OG e
n. 6 ad art. 156 OG, le cui considerazioni possono essere riprese per l’applicazione dell’art. 66 LTF). L’autorità giudicante può rinunciare, in tutto o in parte, alla riscossione delle spese processuali (art. 66 cpv. 2 LTF). In con- creto, tenuto conto dello stadio della procedura, il prelevamento di una tassa di giustizia di Fr. 500.--, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell’11 feb- braio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), appare appropriata.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Visto il ritiro del reclamo, la causa è stralciata dai ruoli. 2. La tassa di giustizia di Fr. 500.- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, il 14 novembre 2007
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Anne Schweikert - Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
A.