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U_372/1999

della lite è il tema di sapere se

Bundesgericht · 2001-12-27 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

K.________, nato nel 1948, negli anni 1976-1982

lavorò alle dipendenze della ditta S.________, nell'ambito

delle cui attività operò pure a contatto con l'amianto.

Dopo che nella primavera del 1996 venne diagnosticato un

mesotelioma maligno diffuso (tipo bifasico) alla pleura e

al pericardio sinistro comportante tra l'altro la necessità

di un intervento chirurgico di "decorticazione pleurica e

del pericardio, fenestrazione del pericardio e resezione

subsegmentale del lobo superiore sinistro", come pure di

continui cicli chemioterapici, l'Istituto nazionale

svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI),

esperiti i propri accertamenti, assunse il caso come malattia

professionale e corrispose le prestazioni di legge, in

particolare le indennità giornaliere, fino al giorno del

decesso, avvenuto il 9 maggio 1998.

Con decisione 23 luglio 1998, confermata il 3 novembre

successivo in seguito all'opposizione formulata dalla vedova,

V.________ K.________, l'INSAI ha riconosciuto alla

moglie e alle due figlie dell'assicurato il diritto a una

rendita complementare per superstiti, negando per il resto

una indennità per menomazione dell'integrità.

B.- K.________, in rappresentanza della comunione

ereditaria, composta da lei e dalle due figlie S.________ e

T.________, con l'assistenza del Servizio di consulenza

giuridica per persone andicappate è insorta al Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Ticino e ha chiesto

l'assegnazione di una indennità per menomazione

dell'integrità dell'80% ritenendo che, lo stato di salute

dell'assicurato essendosi stabilizzato pochi mesi prima del

decesso e dopo che i medici curanti avevano di fatto

escluso un suo miglioramento e limitato gli interventi a

cure palliative, ne fossero date le premesse.

Con pronunzia 24 settembre 1999 il Tribunale cantonale

delle assicurazioni, accogliendo il gravame e facendo ordine

all'INSAI di rendere un nuovo provvedimento, ha riconosciuto

il principio del diritto a una indennità per menomazione

dell'integrità.

C.- L'INSAI interpone ricorso di diritto amministrativo

al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo

l'annullamento della pronunzia di primo grado e il ripristino

della decisione querelata. Dei motivi dell'ente assicuratore

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi che

seguono.

Il Servizio di consulenza giuridica per persone andicappate,

in rappresentanza degli eredi di K.________,

propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale

delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

D i r i t t o :

1.- Oggetto della lite è il tema di sapere se

W.________ K.________, e, per lui, in forza

dell'universalità della successione (art. 560 segg. CC),

gli eredi possano fare valere una indennità per menomazione

dell'integrità a dipendenza della malattia professionale

che ha colpito l'assicurato, deceduto circa tre mesi dopo

che i medici interrompessero le cure volte a guarire o

comunque migliorare lo stato di salute dell'interessato.

2.- L'art. 24 cpv. 1 LAINF dispone che l'assicurato ha

diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio -

o a malattia professionale, essendo i due eventi parificati

dal profilo del diritto a prestazioni assicurative (art. 6

cpv. 1 LAINF) -, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale. Il cpv. 2 di detto

disposto precisa inoltre, quo al momento della nascita del

diritto alla prestazione, che l'indennità è determinata

simultaneamente alla rendita d'invalidità o al termine della

cura medica se l'assicurato non ha diritto a una rendita.

A norma dell'art. 19 cpv. 1 LAINF, il diritto alla

rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica

non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute

dell'assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti

d'integrazione dell'AI.

Giusta l'art. 36 cpv. 1 OAINF, una menomazione dell'integrità

è considerata durevole se verosimilmente sussisterà

per tutta la vita almeno con identica gravità. Essa

è importante se l'integrità fisica o mentale, indipendentemente

dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente

o grave.

3.- La Corte cantonale, ritenendo che le cure palliative

dispensate al de cuius nell'ultimo periodo - più precisamente

a partire dal 13 febbraio 1998 - prima del decesso

non lasciassero più prevedere un sensibile miglioramento

dello stato di salute di K.________ ai sensi dell'art. 19

cpv. 1 LAINF e imponessero pertanto da parte dell'INSAI una

presa di posizione circa il diritto dell'interessato a una

rendita d'invalidità e, di conseguenza, a un'indennità per

menomazione dell'integrità, ha accolto la richiesta di

prestazione evidenziando che la decisione dell'assicuratore

infortuni di posticipare la chiusura del caso non poteva

tornare di pregiudizio per l'assicurato, rispettivamente

per i suoi eredi.

L'Istituto assicuratore, da parte sua, contesta il diritto

all'indennità. Rileva in particolare che lo stato di

salute dell'assicurato non poteva essere considerato stabilizzato

non essendo le cure mediche mai cessate. Osserva

inoltre che lo scopo della prestazione per menomazione dell'integrità

non può essere quello di riconoscere, via diritto

successorio, un risarcimento agli eredi, contrastando

una siffatta eventualità con lo spirito dell'istituto in

questione, che piuttosto si prefigge di compensare l'assicurato

per il fatto di dovere convivere e sopportare nel

corso degli anni e a tempo indeterminato le conseguenze

della menomazione subita.

4.- a) Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi

in DTF 113 V 218 segg. sulla natura dell'istituto dell'indennità

per menomazione dell'integrità e di rilevare come

esso, al pari della prestazione per torto morale (art. 47 e

49 CO), abbia natura riparatrice, prefiggendosi di compensare

l'infortunato per il danno morale originato dai postumi

di un infortunio, rispettivamente di una malattia professionale.

Questa finalità è condivisa anche dalla dottrina,

la quale osserva che la somma erogata a titolo di indennità

per menomazione dell'integrità, permettendo di

compensare almeno in parte la perdita del piacere di vivere,

deve servire a ritrovare il proprio equilibrio interiore

(Thomas Frei, Die Integritätsentschädigung nach

Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung,

tesi Friborgo 1998, pag. 79 seg.; Gilg/Zollinger, Die

Integritätsentschädigung, pag. 25 e 74; Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, 2a ed., pag. 413). Per il

resto, torto morale e indennità per menomazione dell'integrità

soggiacciono a condizioni e valutazioni diverse, che

non mette conto qui di elencare (per una panoramica della

problematica cfr. Frei, op. cit., pag. 167 segg.).

b) Il legislatore ha fissato all'art. 24 cpv. 1 LAINF

i limiti per riconoscere il diritto a una indennità per menomazione

dell'integrità, specificando che, per potere dar

luogo a una tale prestazione, l'assicurato deve presentare

una menomazione importante e durevole, la stessa dovendo,

giusta l'art. 36 cpv. 1 OAINF, verosimilmente sussistere

per tutta la vita almeno con identica gravità. Tale norma,

ritenuta conforme alla legge da questo Tribunale (DTF 124 V

29, 209) nonostante le critiche sollevate da parte della

dottrina (cfr. Murer/Kind/Binder, in: SAS 1994 pag. 194),

pone pertanto l'accento (anche) sull'elemento della durevolezza

della menomazione.

I materiali legislativi non contengono dichiarazioni

chiare circa l'interpretazione da dare al concetto di durevolezza

dell'integrità. Tuttavia, dagli stessi si deduce la

volontà del legislatore di interpretare in senso restrittivo

il termine (DTF 124 V 38 consid. 4b/bb e riferimenti).

Così, ancora recentemente, in relazione alla trattazione di

disturbi psicogeni consecutivi a infortunio, la giurisprudenza

ha esaminato la questione e stabilito che il diritto

a prestazioni è dato se è possibile formulare una prognosi

a lungo termine che escluda praticamente per tutta la vita

- non bastando invece una semplice prognosi a tempo indeterminato

(DTF 124 V 39 consid. 4c) - una guarigione o un

miglioramento dello stato di salute (DTF 124 V 213). La

prassi non si è invece ancora mai confrontata con il tema

di sapere se adempie i requisiti di legge pure una menomazione

che durerà sì tutta la vita, ma che però sarà ridotta

a un periodo più o meno breve a dipendenza delle limitate

prospettive di vita.

5.- A tale questione deve, perlomeno nel caso che ci

occupa e in considerazione dei principi suesposti, essere

risposto in maniera negativa.

Per quanto comprensibile possa essere, di fronte alla

tragicità dell'evento, la posizione degli eredi, la fattispecie

in esame non consente infatti di istituire un obbligo

a carico dell'assicuratore infortuni, un tale onere ponendosi

in contrasto con lo spirito della legge. Come giustamente

rilevato dall'ente ricorrente, l'istituto dell'indennità

per menomazione dell'integrità si prefigge di alleviare

all'avente diritto, con la prestazione in oggetto, le

conseguenze della menomazione subita e di compensargli, per

il fatto di dovere durevolmente convivere con la grave menomazione,

il diminuito piacere di vivere. In questo modo,

il concetto di durevolezza non si contrappone solo a quello

di transitorietà (cfr. DTF 124 V 37 consid. 4b/aa), bensì

impone anche, conformemente al tenore letterale del termine,

una lunga durata nel tempo della menomazione (ciò che

sembrerebbe riconoscere anche Frei, op. cit., pag. 37, il

quale, pur giungendo in seguito a una diversa conclusione

in merito al diritto all'indennità in questi casi, osserva

che "Der Wortlaut ist nicht eindeutig, kann doch "dauernd"

sowohl als "lebenslänglich" als auch "für längere Zeit"

verstanden werden").

Ora, poiché la prospettiva di vita indicata dai medici

al momento della pretesa stabilizzazione dello stato di salute

- coincidente con la decisione, presa nemmeno tre mesi

prima dell'effettivo decesso, di dispensare solo cure palliative

- era già ex ante assai limitata, lo scopo intrinseco

giustificante una prestazione di indennità per menomazione

dell'integrità è venuto a mancare in partenza, il

fondamento stesso della pretesa, ossia il presupposto di

una durevole menomazione, non potendosi in concreto più

realizzare.

Né l'indennità può essere erogata per altri motivi,

l'istituto non essendo stato inteso - secondo le intenzioni

del legislatore - ad istituire un risarcimento in favore

degli eredi per il fatto che il loro congiunto per un periodo,

per quanto breve fosse, prima di decedere avesse

raggiunto uno stato tale da escludere un qualsiasi miglioramento

della situazione valetudinaria.

Se così non fosse e si seguisse la tesi dei giudici di

prime cure, si giungerebbe a snaturare lo scopo dell'istituto

in parola e a dover per esempio riconoscere una indennità

per menomazione dell'integrità anche all'infortunato

di un incidente stradale, per il quale il personale medico,

già al momento del ricovero in ospedale, esprime una prognosi

certa e (quasi) immediata di morte, intervenendo di

conseguenza sul paziente solo per alleviargli, nel limite

del possibile, i dolori, in attesa del certo e repentino

decesso. Riconoscere, in un tale caso - come sembrerebbe

postulare una parte della dottrina (Duc, Héritiers et

indemnité pour atteinte à l'integrité, in: PJA 2000,

pag. 954 con riferimento alla tesi di Frei, op. cit.,

pag. 58) -, un diritto all'indennità equivarrebbe pertanto

a una incompatibile forzatura della volontà del legislatore.

Diversa, anche nell'evenienza di diagnosi e prognosi

infauste, potrebbe invece essere la valutazione nel caso in

cui, stabilizzatasi la situazione medica, l'assicurato

potrà verosimilmente convivere con la menomazione per un

lungo periodo. Non ponendosi tuttavia tale questione nel

caso di specie, il tema può restare indeciso.

6.- In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso

dell'INSAI si appalesa fondato e deve essere accolto. Facendo

difetto il presupposto della durevolezza, necessario

per il riconoscimento della chiesta prestazione, non mette

invece più conto di esaminare ulteriormente se si imponeva

valutare il diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità

per essere insorto quello a una rendita d'invalidità

(art. 24 cpv. 2 in relazione con l'art. 19 cpv. 1

LAINF). In via abbondanziale si osserva comunque che, come

già ha avuto modo di stabilire questa Corte (DTF 113 V 52

consid. 3b e riferimenti), non necessariamente il diritto

all'indennità per menomazione dell'integrità deve essere

determinato simultaneamente a quello della rendita, potendo

circostanze particolari, segnatamente la prevedibilità di

un aggravamento della menomazione, giustificare una posticipazione

del momento della decisione sull'indennità.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Oggetto della lite è il tema di sapere se

W.________ K.________, e, per lui, in forza

dell'universalità della successione (art. 560 segg. CC),

gli eredi possano fare valere una indennità per menomazione

dell'integrità a dipendenza della malattia professionale

che ha colpito l'assicurato, deceduto circa tre mesi dopo

che i medici interrompessero le cure volte a guarire o

comunque migliorare lo stato di salute dell'interessato.

E. 2 L'art. 24 cpv. 1 LAINF dispone che l'assicurato ha

diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio -

o a malattia professionale, essendo i due eventi parificati

dal profilo del diritto a prestazioni assicurative (art. 6

cpv. 1 LAINF) -, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale. Il cpv. 2 di detto

disposto precisa inoltre, quo al momento della nascita del

diritto alla prestazione, che l'indennità è determinata

simultaneamente alla rendita d'invalidità o al termine della

cura medica se l'assicurato non ha diritto a una rendita.

A norma dell'art. 19 cpv. 1 LAINF, il diritto alla

rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica

non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute

dell'assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti

d'integrazione dell'AI.

Giusta l'art. 36 cpv. 1 OAINF, una menomazione dell'integrità

è considerata durevole se verosimilmente sussisterà

per tutta la vita almeno con identica gravità. Essa

è importante se l'integrità fisica o mentale, indipendentemente

dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente

o grave.

E. 3 La Corte cantonale, ritenendo che le cure palliative

dispensate al de cuius nell'ultimo periodo - più precisamente

a partire dal 13 febbraio 1998 - prima del decesso

non lasciassero più prevedere un sensibile miglioramento

dello stato di salute di K.________ ai sensi dell'art. 19

cpv. 1 LAINF e imponessero pertanto da parte dell'INSAI una

presa di posizione circa il diritto dell'interessato a una

rendita d'invalidità e, di conseguenza, a un'indennità per

menomazione dell'integrità, ha accolto la richiesta di

prestazione evidenziando che la decisione dell'assicuratore

infortuni di posticipare la chiusura del caso non poteva

tornare di pregiudizio per l'assicurato, rispettivamente

per i suoi eredi.

L'Istituto assicuratore, da parte sua, contesta il diritto

all'indennità. Rileva in particolare che lo stato di

salute dell'assicurato non poteva essere considerato stabilizzato

non essendo le cure mediche mai cessate. Osserva

inoltre che lo scopo della prestazione per menomazione dell'integrità

non può essere quello di riconoscere, via diritto

successorio, un risarcimento agli eredi, contrastando

una siffatta eventualità con lo spirito dell'istituto in

questione, che piuttosto si prefigge di compensare l'assicurato

per il fatto di dovere convivere e sopportare nel

corso degli anni e a tempo indeterminato le conseguenze

della menomazione subita.

E. 4 a) Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi

in DTF 113 V 218 segg. sulla natura dell'istituto dell'indennità

per menomazione dell'integrità e di rilevare come

esso, al pari della prestazione per torto morale (art. 47 e

49 CO), abbia natura riparatrice, prefiggendosi di compensare

l'infortunato per il danno morale originato dai postumi

di un infortunio, rispettivamente di una malattia professionale.

Questa finalità è condivisa anche dalla dottrina,

la quale osserva che la somma erogata a titolo di indennità

per menomazione dell'integrità, permettendo di

compensare almeno in parte la perdita del piacere di vivere,

deve servire a ritrovare il proprio equilibrio interiore

(Thomas Frei, Die Integritätsentschädigung nach

Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung,

tesi Friborgo 1998, pag. 79 seg.; Gilg/Zollinger, Die

Integritätsentschädigung, pag. 25 e 74; Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, 2a ed., pag. 413). Per il

resto, torto morale e indennità per menomazione dell'integrità

soggiacciono a condizioni e valutazioni diverse, che

non mette conto qui di elencare (per una panoramica della

problematica cfr. Frei, op. cit., pag. 167 segg.).

b) Il legislatore ha fissato all'art. 24 cpv. 1 LAINF

i limiti per riconoscere il diritto a una indennità per menomazione

dell'integrità, specificando che, per potere dar

luogo a una tale prestazione, l'assicurato deve presentare

una menomazione importante e durevole, la stessa dovendo,

giusta l'art. 36 cpv. 1 OAINF, verosimilmente sussistere

per tutta la vita almeno con identica gravità. Tale norma,

ritenuta conforme alla legge da questo Tribunale (DTF 124 V

29, 209) nonostante le critiche sollevate da parte della

dottrina (cfr. Murer/Kind/Binder, in: SAS 1994 pag. 194),

pone pertanto l'accento (anche) sull'elemento della durevolezza

della menomazione.

I materiali legislativi non contengono dichiarazioni

chiare circa l'interpretazione da dare al concetto di durevolezza

dell'integrità. Tuttavia, dagli stessi si deduce la

volontà del legislatore di interpretare in senso restrittivo

il termine (DTF 124 V 38 consid. 4b/bb e riferimenti).

Così, ancora recentemente, in relazione alla trattazione di

disturbi psicogeni consecutivi a infortunio, la giurisprudenza

ha esaminato la questione e stabilito che il diritto

a prestazioni è dato se è possibile formulare una prognosi

a lungo termine che escluda praticamente per tutta la vita

- non bastando invece una semplice prognosi a tempo indeterminato

(DTF 124 V 39 consid. 4c) - una guarigione o un

miglioramento dello stato di salute (DTF 124 V 213). La

prassi non si è invece ancora mai confrontata con il tema

di sapere se adempie i requisiti di legge pure una menomazione

che durerà sì tutta la vita, ma che però sarà ridotta

a un periodo più o meno breve a dipendenza delle limitate

prospettive di vita.

E. 5 A tale questione deve, perlomeno nel caso che ci

occupa e in considerazione dei principi suesposti, essere

risposto in maniera negativa.

Per quanto comprensibile possa essere, di fronte alla

tragicità dell'evento, la posizione degli eredi, la fattispecie

in esame non consente infatti di istituire un obbligo

a carico dell'assicuratore infortuni, un tale onere ponendosi

in contrasto con lo spirito della legge. Come giustamente

rilevato dall'ente ricorrente, l'istituto dell'indennità

per menomazione dell'integrità si prefigge di alleviare

all'avente diritto, con la prestazione in oggetto, le

conseguenze della menomazione subita e di compensargli, per

il fatto di dovere durevolmente convivere con la grave menomazione,

il diminuito piacere di vivere. In questo modo,

il concetto di durevolezza non si contrappone solo a quello

di transitorietà (cfr. DTF 124 V 37 consid. 4b/aa), bensì

impone anche, conformemente al tenore letterale del termine,

una lunga durata nel tempo della menomazione (ciò che

sembrerebbe riconoscere anche Frei, op. cit., pag. 37, il

quale, pur giungendo in seguito a una diversa conclusione

in merito al diritto all'indennità in questi casi, osserva

che "Der Wortlaut ist nicht eindeutig, kann doch "dauernd"

sowohl als "lebenslänglich" als auch "für längere Zeit"

verstanden werden").

Ora, poiché la prospettiva di vita indicata dai medici

al momento della pretesa stabilizzazione dello stato di salute

- coincidente con la decisione, presa nemmeno tre mesi

prima dell'effettivo decesso, di dispensare solo cure palliative

- era già ex ante assai limitata, lo scopo intrinseco

giustificante una prestazione di indennità per menomazione

dell'integrità è venuto a mancare in partenza, il

fondamento stesso della pretesa, ossia il presupposto di

una durevole menomazione, non potendosi in concreto più

realizzare.

Né l'indennità può essere erogata per altri motivi,

l'istituto non essendo stato inteso - secondo le intenzioni

del legislatore - ad istituire un risarcimento in favore

degli eredi per il fatto che il loro congiunto per un periodo,

per quanto breve fosse, prima di decedere avesse

raggiunto uno stato tale da escludere un qualsiasi miglioramento

della situazione valetudinaria.

Se così non fosse e si seguisse la tesi dei giudici di

prime cure, si giungerebbe a snaturare lo scopo dell'istituto

in parola e a dover per esempio riconoscere una indennità

per menomazione dell'integrità anche all'infortunato

di un incidente stradale, per il quale il personale medico,

già al momento del ricovero in ospedale, esprime una prognosi

certa e (quasi) immediata di morte, intervenendo di

conseguenza sul paziente solo per alleviargli, nel limite

del possibile, i dolori, in attesa del certo e repentino

decesso. Riconoscere, in un tale caso - come sembrerebbe

postulare una parte della dottrina (Duc, Héritiers et

indemnité pour atteinte à l'integrité, in: PJA 2000,

pag. 954 con riferimento alla tesi di Frei, op. cit.,

pag. 58) -, un diritto all'indennità equivarrebbe pertanto

a una incompatibile forzatura della volontà del legislatore.

Diversa, anche nell'evenienza di diagnosi e prognosi

infauste, potrebbe invece essere la valutazione nel caso in

cui, stabilizzatasi la situazione medica, l'assicurato

potrà verosimilmente convivere con la menomazione per un

lungo periodo. Non ponendosi tuttavia tale questione nel

caso di specie, il tema può restare indeciso.

E. 6 In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso

dell'INSAI si appalesa fondato e deve essere accolto. Facendo

difetto il presupposto della durevolezza, necessario

per il riconoscimento della chiesta prestazione, non mette

invece più conto di esaminare ulteriormente se si imponeva

valutare il diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità

per essere insorto quello a una rendita d'invalidità

(art. 24 cpv. 2 in relazione con l'art. 19 cpv. 1

LAINF). In via abbondanziale si osserva comunque che, come

già ha avuto modo di stabilire questa Corte (DTF 113 V 52

consid. 3b e riferimenti), non necessariamente il diritto

all'indennità per menomazione dell'integrità deve essere

determinato simultaneamente a quello della rendita, potendo

circostanze particolari, segnatamente la prevedibilità di

un aggravamento della menomazione, giustificare una posticipazione

del momento della decisione sull'indennità.

Dispositiv
  1. delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio impugnato del 24 settembre 1999 è annullato. II. Non si percepiscono spese giudiziarie. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 27 dicembre 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA 7]

U 372/99 Ws

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e

Kernen; Grisanti, cancelliere

Sentenza del 27 dicembre 2001

nella causa

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli

infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,

contro

Comunione ereditaria K.________, opponente, rappresentata

dal Servizio di consulenza giuridica per persone

andicappate, Via Berta 28, 6512 Giubiasco,

e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

F a t t i :

A.- K.________, nato nel 1948, negli anni 1976-1982

lavorò alle dipendenze della ditta S.________, nell'ambito

delle cui attività operò pure a contatto con l'amianto.

Dopo che nella primavera del 1996 venne diagnosticato un

mesotelioma maligno diffuso (tipo bifasico) alla pleura e

al pericardio sinistro comportante tra l'altro la necessità

di un intervento chirurgico di "decorticazione pleurica e

del pericardio, fenestrazione del pericardio e resezione

subsegmentale del lobo superiore sinistro", come pure di

continui cicli chemioterapici, l'Istituto nazionale

svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI),

esperiti i propri accertamenti, assunse il caso come malattia

professionale e corrispose le prestazioni di legge, in

particolare le indennità giornaliere, fino al giorno del

decesso, avvenuto il 9 maggio 1998.

Con decisione 23 luglio 1998, confermata il 3 novembre

successivo in seguito all'opposizione formulata dalla vedova,

V.________ K.________, l'INSAI ha riconosciuto alla

moglie e alle due figlie dell'assicurato il diritto a una

rendita complementare per superstiti, negando per il resto

una indennità per menomazione dell'integrità.

B.- K.________, in rappresentanza della comunione

ereditaria, composta da lei e dalle due figlie S.________ e

T.________, con l'assistenza del Servizio di consulenza

giuridica per persone andicappate è insorta al Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Ticino e ha chiesto

l'assegnazione di una indennità per menomazione

dell'integrità dell'80% ritenendo che, lo stato di salute

dell'assicurato essendosi stabilizzato pochi mesi prima del

decesso e dopo che i medici curanti avevano di fatto

escluso un suo miglioramento e limitato gli interventi a

cure palliative, ne fossero date le premesse.

Con pronunzia 24 settembre 1999 il Tribunale cantonale

delle assicurazioni, accogliendo il gravame e facendo ordine

all'INSAI di rendere un nuovo provvedimento, ha riconosciuto

il principio del diritto a una indennità per menomazione

dell'integrità.

C.- L'INSAI interpone ricorso di diritto amministrativo

al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo

l'annullamento della pronunzia di primo grado e il ripristino

della decisione querelata. Dei motivi dell'ente assicuratore

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi che

seguono.

Il Servizio di consulenza giuridica per persone andicappate,

in rappresentanza degli eredi di K.________,

propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale

delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

D i r i t t o :

1.- Oggetto della lite è il tema di sapere se

W.________ K.________, e, per lui, in forza

dell'universalità della successione (art. 560 segg. CC),

gli eredi possano fare valere una indennità per menomazione

dell'integrità a dipendenza della malattia professionale

che ha colpito l'assicurato, deceduto circa tre mesi dopo

che i medici interrompessero le cure volte a guarire o

comunque migliorare lo stato di salute dell'interessato.

2.- L'art. 24 cpv. 1 LAINF dispone che l'assicurato ha

diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio -

o a malattia professionale, essendo i due eventi parificati

dal profilo del diritto a prestazioni assicurative (art. 6

cpv. 1 LAINF) -, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale. Il cpv. 2 di detto

disposto precisa inoltre, quo al momento della nascita del

diritto alla prestazione, che l'indennità è determinata

simultaneamente alla rendita d'invalidità o al termine della

cura medica se l'assicurato non ha diritto a una rendita.

A norma dell'art. 19 cpv. 1 LAINF, il diritto alla

rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica

non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute

dell'assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti

d'integrazione dell'AI.

Giusta l'art. 36 cpv. 1 OAINF, una menomazione dell'integrità

è considerata durevole se verosimilmente sussisterà

per tutta la vita almeno con identica gravità. Essa

è importante se l'integrità fisica o mentale, indipendentemente

dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente

o grave.

3.- La Corte cantonale, ritenendo che le cure palliative

dispensate al de cuius nell'ultimo periodo - più precisamente

a partire dal 13 febbraio 1998 - prima del decesso

non lasciassero più prevedere un sensibile miglioramento

dello stato di salute di K.________ ai sensi dell'art. 19

cpv. 1 LAINF e imponessero pertanto da parte dell'INSAI una

presa di posizione circa il diritto dell'interessato a una

rendita d'invalidità e, di conseguenza, a un'indennità per

menomazione dell'integrità, ha accolto la richiesta di

prestazione evidenziando che la decisione dell'assicuratore

infortuni di posticipare la chiusura del caso non poteva

tornare di pregiudizio per l'assicurato, rispettivamente

per i suoi eredi.

L'Istituto assicuratore, da parte sua, contesta il diritto

all'indennità. Rileva in particolare che lo stato di

salute dell'assicurato non poteva essere considerato stabilizzato

non essendo le cure mediche mai cessate. Osserva

inoltre che lo scopo della prestazione per menomazione dell'integrità

non può essere quello di riconoscere, via diritto

successorio, un risarcimento agli eredi, contrastando

una siffatta eventualità con lo spirito dell'istituto in

questione, che piuttosto si prefigge di compensare l'assicurato

per il fatto di dovere convivere e sopportare nel

corso degli anni e a tempo indeterminato le conseguenze

della menomazione subita.

4.- a) Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi

in DTF 113 V 218 segg. sulla natura dell'istituto dell'indennità

per menomazione dell'integrità e di rilevare come

esso, al pari della prestazione per torto morale (art. 47 e

49 CO), abbia natura riparatrice, prefiggendosi di compensare

l'infortunato per il danno morale originato dai postumi

di un infortunio, rispettivamente di una malattia professionale.

Questa finalità è condivisa anche dalla dottrina,

la quale osserva che la somma erogata a titolo di indennità

per menomazione dell'integrità, permettendo di

compensare almeno in parte la perdita del piacere di vivere,

deve servire a ritrovare il proprio equilibrio interiore

(Thomas Frei, Die Integritätsentschädigung nach

Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung,

tesi Friborgo 1998, pag. 79 seg.; Gilg/Zollinger, Die

Integritätsentschädigung, pag. 25 e 74; Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, 2a ed., pag. 413). Per il

resto, torto morale e indennità per menomazione dell'integrità

soggiacciono a condizioni e valutazioni diverse, che

non mette conto qui di elencare (per una panoramica della

problematica cfr. Frei, op. cit., pag. 167 segg.).

b) Il legislatore ha fissato all'art. 24 cpv. 1 LAINF

i limiti per riconoscere il diritto a una indennità per menomazione

dell'integrità, specificando che, per potere dar

luogo a una tale prestazione, l'assicurato deve presentare

una menomazione importante e durevole, la stessa dovendo,

giusta l'art. 36 cpv. 1 OAINF, verosimilmente sussistere

per tutta la vita almeno con identica gravità. Tale norma,

ritenuta conforme alla legge da questo Tribunale (DTF 124 V

29, 209) nonostante le critiche sollevate da parte della

dottrina (cfr. Murer/Kind/Binder, in: SAS 1994 pag. 194),

pone pertanto l'accento (anche) sull'elemento della durevolezza

della menomazione.

I materiali legislativi non contengono dichiarazioni

chiare circa l'interpretazione da dare al concetto di durevolezza

dell'integrità. Tuttavia, dagli stessi si deduce la

volontà del legislatore di interpretare in senso restrittivo

il termine (DTF 124 V 38 consid. 4b/bb e riferimenti).

Così, ancora recentemente, in relazione alla trattazione di

disturbi psicogeni consecutivi a infortunio, la giurisprudenza

ha esaminato la questione e stabilito che il diritto

a prestazioni è dato se è possibile formulare una prognosi

a lungo termine che escluda praticamente per tutta la vita

- non bastando invece una semplice prognosi a tempo indeterminato

(DTF 124 V 39 consid. 4c) - una guarigione o un

miglioramento dello stato di salute (DTF 124 V 213). La

prassi non si è invece ancora mai confrontata con il tema

di sapere se adempie i requisiti di legge pure una menomazione

che durerà sì tutta la vita, ma che però sarà ridotta

a un periodo più o meno breve a dipendenza delle limitate

prospettive di vita.

5.- A tale questione deve, perlomeno nel caso che ci

occupa e in considerazione dei principi suesposti, essere

risposto in maniera negativa.

Per quanto comprensibile possa essere, di fronte alla

tragicità dell'evento, la posizione degli eredi, la fattispecie

in esame non consente infatti di istituire un obbligo

a carico dell'assicuratore infortuni, un tale onere ponendosi

in contrasto con lo spirito della legge. Come giustamente

rilevato dall'ente ricorrente, l'istituto dell'indennità

per menomazione dell'integrità si prefigge di alleviare

all'avente diritto, con la prestazione in oggetto, le

conseguenze della menomazione subita e di compensargli, per

il fatto di dovere durevolmente convivere con la grave menomazione,

il diminuito piacere di vivere. In questo modo,

il concetto di durevolezza non si contrappone solo a quello

di transitorietà (cfr. DTF 124 V 37 consid. 4b/aa), bensì

impone anche, conformemente al tenore letterale del termine,

una lunga durata nel tempo della menomazione (ciò che

sembrerebbe riconoscere anche Frei, op. cit., pag. 37, il

quale, pur giungendo in seguito a una diversa conclusione

in merito al diritto all'indennità in questi casi, osserva

che "Der Wortlaut ist nicht eindeutig, kann doch "dauernd"

sowohl als "lebenslänglich" als auch "für längere Zeit"

verstanden werden").

Ora, poiché la prospettiva di vita indicata dai medici

al momento della pretesa stabilizzazione dello stato di salute

- coincidente con la decisione, presa nemmeno tre mesi

prima dell'effettivo decesso, di dispensare solo cure palliative

- era già ex ante assai limitata, lo scopo intrinseco

giustificante una prestazione di indennità per menomazione

dell'integrità è venuto a mancare in partenza, il

fondamento stesso della pretesa, ossia il presupposto di

una durevole menomazione, non potendosi in concreto più

realizzare.

Né l'indennità può essere erogata per altri motivi,

l'istituto non essendo stato inteso - secondo le intenzioni

del legislatore - ad istituire un risarcimento in favore

degli eredi per il fatto che il loro congiunto per un periodo,

per quanto breve fosse, prima di decedere avesse

raggiunto uno stato tale da escludere un qualsiasi miglioramento

della situazione valetudinaria.

Se così non fosse e si seguisse la tesi dei giudici di

prime cure, si giungerebbe a snaturare lo scopo dell'istituto

in parola e a dover per esempio riconoscere una indennità

per menomazione dell'integrità anche all'infortunato

di un incidente stradale, per il quale il personale medico,

già al momento del ricovero in ospedale, esprime una prognosi

certa e (quasi) immediata di morte, intervenendo di

conseguenza sul paziente solo per alleviargli, nel limite

del possibile, i dolori, in attesa del certo e repentino

decesso. Riconoscere, in un tale caso - come sembrerebbe

postulare una parte della dottrina (Duc, Héritiers et

indemnité pour atteinte à l'integrité, in: PJA 2000,

pag. 954 con riferimento alla tesi di Frei, op. cit.,

pag. 58) -, un diritto all'indennità equivarrebbe pertanto

a una incompatibile forzatura della volontà del legislatore.

Diversa, anche nell'evenienza di diagnosi e prognosi

infauste, potrebbe invece essere la valutazione nel caso in

cui, stabilizzatasi la situazione medica, l'assicurato

potrà verosimilmente convivere con la menomazione per un

lungo periodo. Non ponendosi tuttavia tale questione nel

caso di specie, il tema può restare indeciso.

6.- In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso

dell'INSAI si appalesa fondato e deve essere accolto. Facendo

difetto il presupposto della durevolezza, necessario

per il riconoscimento della chiesta prestazione, non mette

invece più conto di esaminare ulteriormente se si imponeva

valutare il diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità

per essere insorto quello a una rendita d'invalidità

(art. 24 cpv. 2 in relazione con l'art. 19 cpv. 1

LAINF). In via abbondanziale si osserva comunque che, come

già ha avuto modo di stabilire questa Corte (DTF 113 V 52

consid. 3b e riferimenti), non necessariamente il diritto

all'indennità per menomazione dell'integrità deve essere

determinato simultaneamente a quello della rendita, potendo

circostanze particolari, segnatamente la prevedibilità di

un aggravamento della menomazione, giustificare una posticipazione

del momento della decisione sull'indennità.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni

p r o n u n c i a :

I. In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo,

il giudizio impugnato del 24 settembre 1999 è annullato.

II. Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e

all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 27 dicembre 2001

In nome del

Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IVa Camera :

Il Cancelliere :