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U_347/1998

di revisione". Con giudizio 29 ottobre 1998, statuente nella composizione di un giudice unico, l'autorità di

Bundesgericht · 2001-10-10 · Italiano CH
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Sachverhalt

F._________, nato nel 1951, minatore stagionale

alle dipendenze della Ditta G._________ SA di S._________ e

come tale assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero

di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), dopo aver

esercitato la sua professione nell'anno 1994 durante tre

mesi e aver previsto di lavorare altrettanto a lungo

nell'anno 1995, è in data 16 ottobre 1995 rimasto sepolto

sotto una frana di sassi e terriccio, riportando fratture

in diverse parti del corpo. Il caso è stato assunto

dall'INSAI, il quale ha versato le prestazioni assicurative

prendendo a suo carico segnatamente le spese di cura e di

degenza ospedaliera, protrattasi in particolare dal 13 al

27 novembre 1996 presso la Clinica X._________.

Alla chiusura del caso, l'Istituto assicuratore ha assegnato

all'interessato, con decisione 25 luglio 1997, una

rendita d'invalidità del 15 % a contare dal 1° maggio 1997,

calcolata su un guadagno assicurato di fr. 17 677.-, nonché

un'indennità per menomazione dell'integrità fisica, pure

del 15 %. Il provvedimento è stato confermato con decisione

su opposizione del 4 febbraio 1998.

B.- F._________, rappresentato da N._________, è

insorto contro questa decisione con ricorso al Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Ticino. In ordine,

l'insorgente ha in primo luogo censurato il rifiuto di

traduzione di una sentenza richiamata nel provvedimento

impugnato, lamentando un'insufficiente motivazione dello

stesso. Nel merito, ha postulato che la rendita d'invalidità,

ritenuti il proprio statuto di stagionale e l'usuale

durata di attività aziendale praticata dalla ditta che lo

aveva impiegato, venisse calcolata fondandosi su un guadagno

assicurato di fr. 53 031.-, pari a nove mesi di lavoro,

anziché su quello di fr. 17 677.-, dedotto da un periodo

lavorativo di tre mesi. Ha inoltre contestato il grado

d'invalidità stabilito al 15 %, chiedendo che il medesimo

fosse "oggetto di revisione".

Con giudizio 29 ottobre 1998, statuente nella composizione

di un giudice unico, l'autorità di ricorso cantonale

ha respinto il gravame. Il Tribunale ha innanzitutto concluso

che la censura d'ordine formale si appalesava come

manifestamente infondata. Nel merito, ha considerato che

l'Istituto assicuratore aveva correttamente ritenuto, prescindendo

dall'infortunio, essere stata la durata normale

dell'attività svolta dal ricorrente al massimo di tre mesi.

L'impugnativa doveva essere disattesa anche per quel che

atteneva al grado dell'invalidità, osservato che l'INSAI,

fondandosi su accertamenti specialistici circostanziati ed

approfonditi, senza che si fosse rivelato necessario dar

seguito alla richiesta di ulteriori provvedimenti probatori,

aveva chiaramente stabilito essere la capacità lucrativa

esigibile dall'interessato valutabile all'85 %, nonostante

i postumi infortunistici.

C.- Tramite il suo rappresentante, F._________ interpone

al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso

di diritto amministrativo avverso il giudizio cantonale.

Protestate spese, chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza

di un avvocato. In ordine, censura che in sede

cantonale la causa sia stata trattata da un giudice unico e

che ci si sia riferiti a giurisprudenza in lingua tedesca.

Contesta, nel merito, il guadagno assicurato ritenuto dalle

precedenti istanze nonché il tasso d'invalidità da esse applicato.

Conclude pertanto postulando che il giudizio impugnato

sia dichiarato nullo e ritornato al Tribunale cantonale

per nuova pronunzia collegiale, che il guadagno assicurato

sia stabilito prendendo a fondamento un importo di

fr. 53 031.-, pari ad un impiego di nove mesi, e che la

questione del grado d'invalidità, criticata la valutazione

operata dall'INSAI, venga nuovamente sottoposta a quest'ultimo

affinché provveda a rivederla.

L'Istituto assicuratore domanda che il gravame, in

quanto ricevibile, sia integralmente respinto. L'UFAS ha

rinunciato a determinarsi.

D.- Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

indetto un'udienza pubblica, che si è tenuta il 10 ottobre

2001.

D i r i t t o :

1.- a) In ordine, l'insorgente contesta in primo luogo

la composizione del Tribunale cantonale delle assicurazioni,

adducendo che tale Corte avrebbe dovuto statuire collegialmente.

Il ricorso di diritto amministrativo può essere esperito

per violazione del diritto federale, nozione che comprende

anche il diritto costituzionale federale ed i principi

generali di diritto quali quelli della parità di trattamento

e della proporzionalità. Ne deriva che questo ricorso

assume il ruolo del ricorso di diritto pubblico per

quel che concerne la violazione dei diritti costituzionali

commessa da un'autorità cantonale nelle materie sottoposte

al controllo del Tribunale federale delle assicurazioni

quale giudice amministrativo (DTF 121 V 288 consid. 3 e

sentenze ivi citate). Ritenuta la sussidiarità assoluta del

ricorso di diritto pubblico, il ricorso di diritto amministrativo

si sostituisce pertanto a quest'ultimo nella sua

funzione di protezione dei diritti costituzionali dei cittadini

(DTF 118 Ib 62 consid. 1b, 132 consid. 1a, 112 Ia

358 consid. 4a, 110 Ib 257, 110 V 363 consid. 1c, 108 Ib 73

consid. 1a, 104 Ib 120-121; Auer, La juridiction constitutionnelle

en Suisse, pag. 122 no. 212; Grisel, Traité de

droit administratif, tomo II, pag. 908-909; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 92 segg. e 235).

b) Il diritto delle parti ad una composizione regolare

del tribunale discende direttamente dall'art. 30 cpv. 1

Cost. (e in precedenza dall'art. 58 cpv. 1 vCost.), tale

principio imponendo esigenze di base alla procedura cantonale

(DTF 124 I 261 consid. 4a, 118 Ia 285 consid. 3d, 117

Ia 325 consid. 2, 115 V 260 consid. 2a con riferimenti).

Secondo la giurisprudenza, dev'essere annullato d'ufficio

un giudizio reso a torto da un giudice unico in una

vertenza in cui giusta l'ordinamento cantonale è competente

il tribunale (sentenza inedita 6 luglio 1994 in re F., I

56/94).

c) L'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale cantonale ticinese delle assicurazioni

dispone, concretizzando quanto stabilito dall'art.

26 lett. c cpv. 2 LOG, che i membri del Tribunale possono

decidere nella composizione di un giudice unico le cause

che non pongono questioni di principio o che non sono di

rilevante importanza.

Con la riforma legislativa conferente all'autorità

giudiziaria la possibilità di statuire nella composizione

di un giudice unico il legislatore cantonale ticinese intendeva,

prendendo a base il criterio delle cause che non

pongono questioni di principio o che non sono di rilevante

importanza, accelerare la definizione delle pratiche. Avuto

riguardo allo scopo della riforma, esso ha lasciato ad ogni

singola camera del Tribunale di appello la competenza di

definire più precisamente i criteri da rispettare. Nel Messaggio

del 17 febbraio 1998 concernente l'introduzione della

possibilità, per le Camere della Sezione di diritto pubblico

del Tribunale di appello, di decidere nella composizione

di un solo giudice, il Consiglio di Stato ha in particolare

rilevato che la proposta con la quale si persegue

lo scopo di disporre di una delega facoltativa della competenza

a decidere a favore di un solo giudice permette

quale obiettivo principale di migliorare sensibilmente le

condizioni in cui ha luogo il giudizio collegiale nei casi

che realmente meritano di essere esaminati e dibattuti dall'intera

Camera, sgravata a questo punto dall'obbligo di

giudicare nella composizione completa anche le liti ritenute

meno importanti. Infatti, solo alcune decisioni, complesse

o di principio, giustificano una deliberazione in

Camera di consiglio, rispettivamente non tutte le decisioni

meritano approvazione collegiale, fosse anche solo per via

di circolazione. È stato inoltre rilevato che non tutte le

Camere della Sezione di diritto pubblico faranno largo uso

della decisione a giudice unico, in quanto tale soluzione

sarà soprattutto praticata nelle Camere con entrate molto

elevate quali il Tribunale cantonale delle assicurazioni e

il Tribunale cantonale amministrativo. Il Consiglio di Stato

ticinese ha precisato rendersi conto che la delega facoltativa

della competenza a decidere a favore di un solo

giudice poteva apparire relativamente ampia, ma l'ha ritenuta

necessaria, segnatamente nei casi di routine o di

scarsa rilevanza.

Il legislativo ticinese ha approvato la norma sulla

questione oggetto del presente esame nel tenore proposto

nel Rapporto della Commissione della legislazione sul messaggio

17 aprile 1998. Riferitasi a quanto esposto dall'Esecutivo

cantonale, la Commissione si era sostanzialmente

limitata, determinandosi su modifiche puntuali del disegno

di legge, a esprimere il parere secondo cui meritava di essere

stralciata, in quanto inutile e ridondante, la seconda

parte della frase del cpv. 2 dell'art. 26quater LOG, in cui

si era inizialmente riservata la facoltà per ogni giudice

di chiedere che la sentenza venisse emessa dalle Camere

nella loro composizione completa, parere ritenuto nel testo

finale.

Vero è che la Commissione della legislazione ha nel

summenzionato rapporto indicato essere il sistema della

delega facoltativa comunque riservata ad una ristretta cerchia

di casi di scarsa rilevanza. Orbene, in questa asserzione

non può essere ravvisata l'intenzione di volersi scostare

dalle chiare linee direttrici, come formulate dal

Consiglio di Stato. Prescindendo dal fatto che l'affermazione

è riferita all'insieme delle sezioni di diritto pubblico

del Tribunale d'appello e non specificatamente al

Tribunale cantonale delle assicurazioni, non se ne capirebbe

bene la portata dal momento che la Commissione ha

dato piena adesione al testo presentato dall'esecutivo, il

quale verteva a snellire la procedura presso esse sezioni e

segnatamente presso il Tribunale delle assicurazioni. La

medesima, intesa nel suo senso letterale, apparirebbe tantomeno

spiegabile quando si ricordi che con l'unica sostanziale

modifica proposta, quella di sopprimere il surricordato

passaggio del capoverso 2 dell'art. 26quater LOG, la

Commissione ha, nei confronti della versione del Consiglio

di Stato, accresciuto il potere del giudice delegato di

optare per una decisione monocratica. Da un profilo più

generale infine, non si vede bene, quantomeno per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni, che principalmente

necessitava di misure di alleggerimento, quale sarebbe il

senso della riforma legislativa, avuto riguardo al fatto

che nel suo precedente tenore l'art. 2 cpv. 1 della legge

di procedura già consentiva a detta autorità di statuire

con giudice unico limitatamente alle cause di minor rilievo.

Nell'ambito della presente lite il Tribunale delle assicurazioni

del Cantone Ticino è stato invitato da questa

Corte a determinarsi sull'interpretazione data all'art. 2

cpv. 1 della legge di procedura in discussione, in particolare

circa i criteri applicati per decidere quando una causa

non ponga questioni di principio e quando essa non sia

di rilevante importanza. Nella sua determinazione del 25

giugno 2001 la Corte cantonale ha essenzialmente esposto di

ritenere, nell'ottica degli intenti del legislatore, non

porre questioni di principio o di rilevante importanza le

cause nelle quali il tema giuridico è già risolto da consolidata

giurisprudenza federale, quelle che non presentano

particolari difficoltà nell'apprezzamento delle prove (ad

esempio allorché i fatti sono stati chiariti in modo convincente

dopo una perizia medica) o quelle nelle quali il

valore di causa è estremamente ridotto.

Emerge da quanto suesposto che i criteri indicati dal

Tribunale delle Assicurazioni del Cantone Ticino nella sua

risposta del 25 giugno 2001 sono conformi all'intenzione

del legislatore cantonale. Ne deriva essenzialmente che

l'importanza di una procedura va riferita all'aspetto giuridico

o istruttorio della medesima, mentre tale importanza

non può dipendere dal valore della causa né dall'interesse

che la causa soggettivamente rappresenta per la parte. Giova

rilevare di transenna, per quanto attiene ai criteri

adottati, che essi corrispondono in larga misura a quelli

predisposti dalla, non più vigente, ODCR, per la quale, all'art.

22 cpv. 2, solo i ricorsi che sollevavano questioni

difficili di fatto o d'apprezzamento o questioni di diritto

non elucidate venivano sottoposti alla competenza di un

collegio di tre giudici.

Dalle considerazioni che precedono si deduce poi che i

criteri posti dalla novella legislativa si applicano indistintamente

a tutte le materie rientranti nell'ambito di

competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, ragione

per cui alle sentenze con le quali il Tribunale federale

delle assicurazioni ha da questo profilo discriminato

certe materie o, meglio, certe tematiche nei confronti di

altre non deve essere fatto riferimento.

d) Alla luce di quanto suesposto non può essere affermato

che l'autorità giudiziaria cantonale, statuendo con

giudizio 29 ottobre 1998 ed esprimendosi dopo essere stata

invitata da questa Corte a determinarsi sul tema in discussione,

abbia dato all'art. 2 cpv. 1 della legge di procedura

in parola un'interpretazione non conforme all'art. 30

cpv. 1 Cost. e all'art. 6 CEDU . In particolare non è sostenibile

che in tale disposto di procedura cantonale, il quale

non espone specifici criteri suscettibili di stabilire

quali siano le cause di non rilevante importanza, difetti

la base legale delegante al giudice unico la competenza per

determinarli. Né può essere affermato che detta norma sia

lesiva del principio della parità di trattamento in quanto

disciplinerebbe in modo discriminante la procedura praticata

dal Tribunale cantonale delle assicurazioni rispetto alla

soluzione adottata per quel che riguarda le altre sezioni

di diritto pubblico del Tribunale d'appello. Ne deriva

che dev'essere disattesa anche la censura secondo la quale

la norma in discussione sarebbe, nel suo tenore medesimo,

viziata da arbitrio.

e) In concreto, dal momento che si trattava di calcolare

il guadagno assicurato e di valutare l'invalidità sulla

base della giurisprudenza del Tribunale federale delle

assicurazioni, il caso poteva pertanto essere evaso da un

giudice unico; né la causa presentava particolari difficoltà

nell'apprezzamento delle prove. Non si giustificava

quindi un giudizio reso da una Camera di tre giudici.

Discende da quanto precede che su questo punto il ricorso

dev'essere respinto, il giudizio impugnato non essendo

viziato da un'arbitraria interpretazione e applicazione

del diritto processuale cantonale.

2.- Il ricorrente censura altresì, sempre in ordine,

il fatto che le precedenti autorità si siano richiamate a

precetti di giurisprudenza in lingua tedesca. A questo proposto,

il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto

modo di affermare come, in difetto di norme al riguardo, un

istante non abbia il diritto di chiedere la traduzione della

documentazione che lo concerne (RCC 1983 pag. 392 consid.

1, con riferimento a Marti-Rolli, La liberté de la

langue en droit suisse, tesi Losanna 1978). A maggior ragione

ciò deve valere per quanto riguarda la giurisprudenza

(cfr., nello stesso senso di Marti-Rolli, Viletta, Grundlage

des Sprachenrechts, tesi Zurigo 1978, pag. 141 segg. e

Malinverni, La liberté de la langue, in Commentaire de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse, IV, ad

art. 116 Cost.).

Discende da quanto precede che anche questa censura

dev'essere disattesa.

3.- Nel merito, la lite verte innanzitutto sul tema di

sapere se sia stato correttamente stabilito il guadagno assicurato

in base al quale venne calcolata la rendita d'invalidità.

a) L'art. 15 LAINF dispone che le rendite sono calcolate

in base al guadagno assicurato (cpv. 1) e che, per il

calcolo delle stesse, è considerato guadagno assicurato il

salario riscosso durante l'anno precedente l'infortunio

(cpv. 2). Ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 LAINF, il Consiglio

federale emana disposizioni inerenti al guadagno assicurato

in circostanze particolari, segnatamente qualora l'assicurato

sia occupato in modo irregolare. Facendo uso di questa

delega di competenza normativa, l'esecutivo federale ha

emanato l'art. 22 cpv. 4 OAINF, il quale disciplina che se

il rapporto di lavoro non è durato un anno intero, il salario

ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno

salario annuo. Nel caso di un'attività temporanea la conversione

è limitata alla durata prevista. Nella giurisprudenza

sviluppata in merito a quest'ultimo disposto, il Tribunale

federale delle assicurazioni ha riconosciuto la conformità

a legge di tale norma (DTF 118 V 301, 112 V 315;

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in SBVR, n.

56).

b) Nel caso di specie, l'autorità di ricorso cantonale

ha correttamente applicato i suesposti principi, rilevando

a ragione che il ricorrente aveva lavorato durante tre mesi

nell'anno 1994 e che datore di lavoro e dipendente avevano

preso le necessarie disposizioni affinché le relazioni contrattuali

e quelle di permesso di dimora consentissero di

dedicarsi ad un identico impiego anche nel 1995. Dette

considerazioni appaiono pertinenti sotto ogni aspetto e non

danno luogo a censura alcuna.

Nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente

nulla asserisce che possa rimettere in forse quanto stabilito

dalle precedenti istanze. In particolare, non è ravvisabile

in quale modo, come lo asserisce il ricorrente,

un'assicurazione complementare avesse potuto incidere sul

guadagno assicurato preso in considerazione, né come il lavoro

svolto anteriormente all'anno 1994 potesse influire su

detta entità di calcolo.

Deriva da quanto precede che anche su questo punto il

gravame si appalesa infondato.

4.- a) Il ricorrente rimprovera poi all'INSAI di aver

stabilito in modo errato il grado d'invalidità. A sostegno

delle proprie censure si limita però ad ipotizzare, senza

fornire il benché minimo elemento di carattere medicoscientifico

o economico, che i rilievi richiamati dall'Istituto

assicuratore sarebbero poco attendibili, oppure che

egli avrebbe subito un graduale e importante peggioramento

della sua capacità lavorativa. Conclude che tale fattispecie

dovrebbe dar luogo ad una revisione della rendita da

parte dell'INSAI.

b) Nell'impugnato giudizio la precedente istanza ha

debitamente rammentato che ai sensi dell'art. 18 cpv. 1

LAINF è considerato invalido chi è presumibilmente alterato

nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un

periodo rilevante. Essa ha pure esposto i principi di giurisprudenza

sviluppati in questo contesto e li ha applicati

in modo pertinente al caso di specie.

F._________, a seguito dell'infortunio occorsogli in

data 16 ottobre 1995, ha riportato fratture plurime. Egli è

stato esaminato dai medici di circondario dell'INSAI, in un

primo tempo dal dott. K._________ in data 19 febbraio 1996

ed in secondo luogo dal dott. C._________ il 4 aprile 1996.

L'assicurato è poi stato visitato dal dott. P._________, e,

durante il periodo dal 13 al 27 novembre 1996, ha

soggiornato presso la Clinica X._________. Una visita

medica di chiusura è stata eseguita dal summenzionato dott.

C._________ in data 4 febbraio 1997. Il 27 marzo 1997,

l'assicurato, unitamente al suo datore di lavoro, è stato

sentito dall'ispettore dell'INSAI, il quale ha valutato

l'incapacità lavorativa attorno al 10-15 %, ritenendo che

l'interessato potesse continuare ad esercitare l'attività

di minatore con un leggero discapito di rendimento. Questo

parere ha ottenuto il benestare dell'anzidetto medico di

circondario. Ravvisata un'apparente contraddizione fra

diversi atti all'inserto, anche il Tribunale cantonale si è

rivolto al dott. C._________, il quale ha confermato il suo

punto di vista in un circostanziato parere espresso in un

referto del 2 ottobre 1998.

Le surricordate indagini permettevano senz'altro di

determinare chiaramente la residua capacità lavorativa dell'infortunato

e di dedurne un'incapacità di guadagno del

15 %. Il ricorrente, anche con il gravame interposto in

questa sede, pretende di aver diritto ad una rendita d'invalidità

di grado maggiore senza addurre qualsiasi riscontro

oggettivo. Le sue censure, con le quali nulla fa valere

che possa inficiare il parere delle precedenti istanze, non

sono pertanto suscettibili di sovvertire le convincenti

conclusioni cui sono giunti l'INSAI ed il Tribunale cantonale.

Ne deriva che il grado d'invalidità dell'assicurato è

stato valutato in modo corretto e che anche da questo profilo

il giudizio impugnato merita conferma.

5.- In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso

dev'essere respinto.

6.- La procedura è gratuita (art. 134 OG). Il ricorrente

ha implicitamente domandato la concessione del gratuito

patrocinio.

A norma di legge (art. 152 OG) e secondo la giurisprudenza,

i presupposti per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono di massima adempiuti se il richiedente si

trova nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano dover

avere esito sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è

necessaria o perlomeno indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a e

372 consid. 5b, ambedue con riferimenti). Ora, a prescindere

dal quesito di sapere se il ricorrente si trovi nel bisogno,

non può essere asserito che le sue conclusioni riguardanti

l'addebito relativo alla composizione della Corte

di prima istanza (consid. 1) dovessero avere senz'altro esito

sfavorevole. Tuttavia, trattandosi di un tema che il

Tribunale federale delle assicurazioni esamina d'ufficio,

l'intervento di un patrocinatore non si sarebbe comunque

giustificato nel caso di specie. Viceversa, per quel che

concerne le censure di merito, attinenti al guadagno assicurato

ed al grado d'invalidità, le conclusioni del ricorrente

risultavano sprovviste di ogni probabilità di esito

favorevole, per cui la richiesta di gratuito patrocinio

dev'essere respinta per tale motivo, i requisiti posti

dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione con l'art. 135 OG non

apparendo adempiuti in concreto (RAMI 1994 n. U 184 pag. 78

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 119 Ia 253

consid. 3b e sentenza 14 settembre 2001 in re M., I

616/00). Infine, nella misura in cui la concessione del

gratuito patrocinio fosse stata richiesta per l'intervento

di N._________, la stessa dev'essere negata in quanto il

rappresentante dell'insorgente non poteva assumerne gli

interessi in qualità di avvocato. In tali circostanze la

richiesta di gratuito patrocinio va quindi respinta.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 27 novembre 1996 presso la Clinica X._________.

Alla chiusura del caso, l'Istituto assicuratore ha assegnato

all'interessato, con decisione 25 luglio 1997, una

rendita d'invalidità del 15 % a contare dal 1° maggio 1997,

calcolata su un guadagno assicurato di fr. 17 677.-, nonché

un'indennità per menomazione dell'integrità fisica, pure

del 15 %. Il provvedimento è stato confermato con decisione

su opposizione del 4 febbraio 1998.

B.- F._________, rappresentato da N._________, è

insorto contro questa decisione con ricorso al Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Ticino. In ordine,

l'insorgente ha in primo luogo censurato il rifiuto di

traduzione di una sentenza richiamata nel provvedimento

impugnato, lamentando un'insufficiente motivazione dello

stesso. Nel merito, ha postulato che la rendita d'invalidità,

ritenuti il proprio statuto di stagionale e l'usuale

durata di attività aziendale praticata dalla ditta che lo

aveva impiegato, venisse calcolata fondandosi su un guadagno

assicurato di fr. 53 031.-, pari a nove mesi di lavoro,

anziché su quello di fr. 17 677.-, dedotto da un periodo

lavorativo di tre mesi. Ha inoltre contestato il grado

d'invalidità stabilito al 15 %, chiedendo che il medesimo

fosse "oggetto di revisione".

Con giudizio 29 ottobre 1998, statuente nella composizione

di un giudice unico, l'autorità di ricorso cantonale

ha respinto il gravame. Il Tribunale ha innanzitutto concluso

che la censura d'ordine formale si appalesava come

manifestamente infondata. Nel merito, ha considerato che

l'Istituto assicuratore aveva correttamente ritenuto, prescindendo

dall'infortunio, essere stata la durata normale

dell'attività svolta dal ricorrente al massimo di tre mesi.

L'impugnativa doveva essere disattesa anche per quel che

atteneva al grado dell'invalidità, osservato che l'INSAI,

fondandosi su accertamenti specialistici circostanziati ed

approfonditi, senza che si fosse rivelato necessario dar

seguito alla richiesta di ulteriori provvedimenti probatori,

aveva chiaramente stabilito essere la capacità lucrativa

esigibile dall'interessato valutabile all'85 %, nonostante

i postumi infortunistici.

C.- Tramite il suo rappresentante, F._________ interpone

al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso

di diritto amministrativo avverso il giudizio cantonale.

Protestate spese, chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza

di un avvocato. In ordine, censura che in sede

cantonale la causa sia stata trattata da un giudice unico e

che ci si sia riferiti a giurisprudenza in lingua tedesca.

Contesta, nel merito, il guadagno assicurato ritenuto dalle

precedenti istanze nonché il tasso d'invalidità da esse applicato.

Conclude pertanto postulando che il giudizio impugnato

sia dichiarato nullo e ritornato al Tribunale cantonale

per nuova pronunzia collegiale, che il guadagno assicurato

sia stabilito prendendo a fondamento un importo di

fr. 53 031.-, pari ad un impiego di nove mesi, e che la

questione del grado d'invalidità, criticata la valutazione

operata dall'INSAI, venga nuovamente sottoposta a quest'ultimo

affinché provveda a rivederla.

L'Istituto assicuratore domanda che il gravame, in

quanto ricevibile, sia integralmente respinto. L'UFAS ha

rinunciato a determinarsi.

D.- Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

indetto un'udienza pubblica, che si è tenuta il 10 ottobre

2001.

D i r i t t o :

1.- a) In ordine, l'insorgente contesta in primo luogo

la composizione del Tribunale cantonale delle assicurazioni,

adducendo che tale Corte avrebbe dovuto statuire collegialmente.

Il ricorso di diritto amministrativo può essere esperito

per violazione del diritto federale, nozione che comprende

anche il diritto costituzionale federale ed i principi

generali di diritto quali quelli della parità di trattamento

e della proporzionalità. Ne deriva che questo ricorso

assume il ruolo del ricorso di diritto pubblico per

quel che concerne la violazione dei diritti costituzionali

commessa da un'autorità cantonale nelle materie sottoposte

al controllo del Tribunale federale delle assicurazioni

quale giudice amministrativo (DTF 121 V 288 consid. 3 e

sentenze ivi citate). Ritenuta la sussidiarità assoluta del

ricorso di diritto pubblico, il ricorso di diritto amministrativo

si sostituisce pertanto a quest'ultimo nella sua

funzione di protezione dei diritti costituzionali dei cittadini

(DTF 118 Ib 62 consid. 1b, 132 consid. 1a, 112 Ia

358 consid. 4a, 110 Ib 257, 110 V 363 consid. 1c, 108 Ib 73

consid. 1a, 104 Ib 120-121; Auer, La juridiction constitutionnelle

en Suisse, pag. 122 no. 212; Grisel, Traité de

droit administratif, tomo II, pag. 908-909; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 92 segg. e 235).

b) Il diritto delle parti ad una composizione regolare

del tribunale discende direttamente dall'art. 30 cpv. 1

Cost. (e in precedenza dall'art. 58 cpv. 1 vCost.), tale

principio imponendo esigenze di base alla procedura cantonale

(DTF 124 I 261 consid. 4a, 118 Ia 285 consid. 3d, 117

Ia 325 consid. 2, 115 V 260 consid. 2a con riferimenti).

Secondo la giurisprudenza, dev'essere annullato d'ufficio

un giudizio reso a torto da un giudice unico in una

vertenza in cui giusta l'ordinamento cantonale è competente

il tribunale (sentenza inedita 6 luglio 1994 in re F., I

56/94).

c) L'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale cantonale ticinese delle assicurazioni

dispone, concretizzando quanto stabilito dall'art.

26 lett. c cpv. 2 LOG, che i membri del Tribunale possono

decidere nella composizione di un giudice unico le cause

che non pongono questioni di principio o che non sono di

rilevante importanza.

Con la riforma legislativa conferente all'autorità

giudiziaria la possibilità di statuire nella composizione

di un giudice unico il legislatore cantonale ticinese intendeva,

prendendo a base il criterio delle cause che non

pongono questioni di principio o che non sono di rilevante

importanza, accelerare la definizione delle pratiche. Avuto

riguardo allo scopo della riforma, esso ha lasciato ad ogni

singola camera del Tribunale di appello la competenza di

definire più precisamente i criteri da rispettare. Nel Messaggio

del 17 febbraio 1998 concernente l'introduzione della

possibilità, per le Camere della Sezione di diritto pubblico

del Tribunale di appello, di decidere nella composizione

di un solo giudice, il Consiglio di Stato ha in particolare

rilevato che la proposta con la quale si persegue

lo scopo di disporre di una delega facoltativa della competenza

a decidere a favore di un solo giudice permette

quale obiettivo principale di migliorare sensibilmente le

condizioni in cui ha luogo il giudizio collegiale nei casi

che realmente meritano di essere esaminati e dibattuti dall'intera

Camera, sgravata a questo punto dall'obbligo di

giudicare nella composizione completa anche le liti ritenute

meno importanti. Infatti, solo alcune decisioni, complesse

o di principio, giustificano una deliberazione in

Camera di consiglio, rispettivamente non tutte le decisioni

meritano approvazione collegiale, fosse anche solo per via

di circolazione. È stato inoltre rilevato che non tutte le

Camere della Sezione di diritto pubblico faranno largo uso

della decisione a giudice unico, in quanto tale soluzione

sarà soprattutto praticata nelle Camere con entrate molto

elevate quali il Tribunale cantonale delle assicurazioni e

il Tribunale cantonale amministrativo. Il Consiglio di Stato

ticinese ha precisato rendersi conto che la delega facoltativa

della competenza a decidere a favore di un solo

giudice poteva apparire relativamente ampia, ma l'ha ritenuta

necessaria, segnatamente nei casi di routine o di

scarsa rilevanza.

Il legislativo ticinese ha approvato la norma sulla

questione oggetto del presente esame nel tenore proposto

nel Rapporto della Commissione della legislazione sul messaggio

17 aprile 1998. Riferitasi a quanto esposto dall'Esecutivo

cantonale, la Commissione si era sostanzialmente

limitata, determinandosi su modifiche puntuali del disegno

di legge, a esprimere il parere secondo cui meritava di essere

stralciata, in quanto inutile e ridondante, la seconda

parte della frase del cpv. 2 dell'art. 26quater LOG, in cui

si era inizialmente riservata la facoltà per ogni giudice

di chiedere che la sentenza venisse emessa dalle Camere

nella loro composizione completa, parere ritenuto nel testo

finale.

Vero è che la Commissione della legislazione ha nel

summenzionato rapporto indicato essere il sistema della

delega facoltativa comunque riservata ad una ristretta cerchia

di casi di scarsa rilevanza. Orbene, in questa asserzione

non può essere ravvisata l'intenzione di volersi scostare

dalle chiare linee direttrici, come formulate dal

Consiglio di Stato. Prescindendo dal fatto che l'affermazione

è riferita all'insieme delle sezioni di diritto pubblico

del Tribunale d'appello e non specificatamente al

Tribunale cantonale delle assicurazioni, non se ne capirebbe

bene la portata dal momento che la Commissione ha

dato piena adesione al testo presentato dall'esecutivo, il

quale verteva a snellire la procedura presso esse sezioni e

segnatamente presso il Tribunale delle assicurazioni. La

medesima, intesa nel suo senso letterale, apparirebbe tantomeno

spiegabile quando si ricordi che con l'unica sostanziale

modifica proposta, quella di sopprimere il surricordato

passaggio del capoverso 2 dell'art. 26quater LOG, la

Commissione ha, nei confronti della versione del Consiglio

di Stato, accresciuto il potere del giudice delegato di

optare per una decisione monocratica. Da un profilo più

generale infine, non si vede bene, quantomeno per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni, che principalmente

necessitava di misure di alleggerimento, quale sarebbe il

senso della riforma legislativa, avuto riguardo al fatto

che nel suo precedente tenore l'art. 2 cpv. 1 della legge

di procedura già consentiva a detta autorità di statuire

con giudice unico limitatamente alle cause di minor rilievo.

Nell'ambito della presente lite il Tribunale delle assicurazioni

del Cantone Ticino è stato invitato da questa

Corte a determinarsi sull'interpretazione data all'art. 2

cpv. 1 della legge di procedura in discussione, in particolare

circa i criteri applicati per decidere quando una causa

non ponga questioni di principio e quando essa non sia

di rilevante importanza. Nella sua determinazione del 25

giugno 2001 la Corte cantonale ha essenzialmente esposto di

ritenere, nell'ottica degli intenti del legislatore, non

porre questioni di principio o di rilevante importanza le

cause nelle quali il tema giuridico è già risolto da consolidata

giurisprudenza federale, quelle che non presentano

particolari difficoltà nell'apprezzamento delle prove (ad

esempio allorché i fatti sono stati chiariti in modo convincente

dopo una perizia medica) o quelle nelle quali il

valore di causa è estremamente ridotto.

Emerge da quanto suesposto che i criteri indicati dal

Tribunale delle Assicurazioni del Cantone Ticino nella sua

risposta del 25 giugno 2001 sono conformi all'intenzione

del legislatore cantonale. Ne deriva essenzialmente che

l'importanza di una procedura va riferita all'aspetto giuridico

o istruttorio della medesima, mentre tale importanza

non può dipendere dal valore della causa né dall'interesse

che la causa soggettivamente rappresenta per la parte. Giova

rilevare di transenna, per quanto attiene ai criteri

adottati, che essi corrispondono in larga misura a quelli

predisposti dalla, non più vigente, ODCR, per la quale, all'art.

22 cpv. 2, solo i ricorsi che sollevavano questioni

difficili di fatto o d'apprezzamento o questioni di diritto

non elucidate venivano sottoposti alla competenza di un

collegio di tre giudici.

Dalle considerazioni che precedono si deduce poi che i

criteri posti dalla novella legislativa si applicano indistintamente

a tutte le materie rientranti nell'ambito di

competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, ragione

per cui alle sentenze con le quali il Tribunale federale

delle assicurazioni ha da questo profilo discriminato

certe materie o, meglio, certe tematiche nei confronti di

altre non deve essere fatto riferimento.

d) Alla luce di quanto suesposto non può essere affermato

che l'autorità giudiziaria cantonale, statuendo con

giudizio 29 ottobre 1998 ed esprimendosi dopo essere stata

invitata da questa Corte a determinarsi sul tema in discussione,

abbia dato all'art. 2 cpv. 1 della legge di procedura

in parola un'interpretazione non conforme all'art. 30

cpv. 1 Cost. e all'art. 6 CEDU . In particolare non è sostenibile

che in tale disposto di procedura cantonale, il quale

non espone specifici criteri suscettibili di stabilire

quali siano le cause di non rilevante importanza, difetti

la base legale delegante al giudice unico la competenza per

determinarli. Né può essere affermato che detta norma sia

lesiva del principio della parità di trattamento in quanto

disciplinerebbe in modo discriminante la procedura praticata

dal Tribunale cantonale delle assicurazioni rispetto alla

soluzione adottata per quel che riguarda le altre sezioni

di diritto pubblico del Tribunale d'appello. Ne deriva

che dev'essere disattesa anche la censura secondo la quale

la norma in discussione sarebbe, nel suo tenore medesimo,

viziata da arbitrio.

e) In concreto, dal momento che si trattava di calcolare

il guadagno assicurato e di valutare l'invalidità sulla

base della giurisprudenza del Tribunale federale delle

assicurazioni, il caso poteva pertanto essere evaso da un

giudice unico; né la causa presentava particolari difficoltà

nell'apprezzamento delle prove. Non si giustificava

quindi un giudizio reso da una Camera di tre giudici.

Discende da quanto precede che su questo punto il ricorso

dev'essere respinto, il giudizio impugnato non essendo

viziato da un'arbitraria interpretazione e applicazione

del diritto processuale cantonale.

2.- Il ricorrente censura altresì, sempre in ordine,

il fatto che le precedenti autorità si siano richiamate a

precetti di giurisprudenza in lingua tedesca. A questo proposto,

il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto

modo di affermare come, in difetto di norme al riguardo, un

istante non abbia il diritto di chiedere la traduzione della

documentazione che lo concerne (RCC 1983 pag. 392 consid.

1, con riferimento a Marti-Rolli, La liberté de la

langue en droit suisse, tesi Losanna 1978). A maggior ragione

ciò deve valere per quanto riguarda la giurisprudenza

(cfr., nello stesso senso di Marti-Rolli, Viletta, Grundlage

des Sprachenrechts, tesi Zurigo 1978, pag. 141 segg. e

Malinverni, La liberté de la langue, in Commentaire de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse, IV, ad

art. 116 Cost.).

Discende da quanto precede che anche questa censura

dev'essere disattesa.

3.- Nel merito, la lite verte innanzitutto sul tema di

sapere se sia stato correttamente stabilito il guadagno assicurato

in base al quale venne calcolata la rendita d'invalidità.

a) L'art. 15 LAINF dispone che le rendite sono calcolate

in base al guadagno assicurato (cpv. 1) e che, per il

calcolo delle stesse, è considerato guadagno assicurato il

salario riscosso durante l'anno precedente l'infortunio

(cpv. 2). Ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 LAINF, il Consiglio

federale emana disposizioni inerenti al guadagno assicurato

in circostanze particolari, segnatamente qualora l'assicurato

sia occupato in modo irregolare. Facendo uso di questa

delega di competenza normativa, l'esecutivo federale ha

emanato l'art. 22 cpv. 4 OAINF, il quale disciplina che se

il rapporto di lavoro non è durato un anno intero, il salario

ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno

salario annuo. Nel caso di un'attività temporanea la conversione

è limitata alla durata prevista. Nella giurisprudenza

sviluppata in merito a quest'ultimo disposto, il Tribunale

federale delle assicurazioni ha riconosciuto la conformità

a legge di tale norma (DTF 118 V 301, 112 V 315;

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in SBVR, n.

56).

b) Nel caso di specie, l'autorità di ricorso cantonale

ha correttamente applicato i suesposti principi, rilevando

a ragione che il ricorrente aveva lavorato durante tre mesi

nell'anno 1994 e che datore di lavoro e dipendente avevano

preso le necessarie disposizioni affinché le relazioni contrattuali

e quelle di permesso di dimora consentissero di

dedicarsi ad un identico impiego anche nel 1995. Dette

considerazioni appaiono pertinenti sotto ogni aspetto e non

danno luogo a censura alcuna.

Nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente

nulla asserisce che possa rimettere in forse quanto stabilito

dalle precedenti istanze. In particolare, non è ravvisabile

in quale modo, come lo asserisce il ricorrente,

un'assicurazione complementare avesse potuto incidere sul

guadagno assicurato preso in considerazione, né come il lavoro

svolto anteriormente all'anno 1994 potesse influire su

detta entità di calcolo.

Deriva da quanto precede che anche su questo punto il

gravame si appalesa infondato.

4.- a) Il ricorrente rimprovera poi all'INSAI di aver

stabilito in modo errato il grado d'invalidità. A sostegno

delle proprie censure si limita però ad ipotizzare, senza

fornire il benché minimo elemento di carattere medicoscientifico

o economico, che i rilievi richiamati dall'Istituto

assicuratore sarebbero poco attendibili, oppure che

egli avrebbe subito un graduale e importante peggioramento

della sua capacità lavorativa. Conclude che tale fattispecie

dovrebbe dar luogo ad una revisione della rendita da

parte dell'INSAI.

b) Nell'impugnato giudizio la precedente istanza ha

debitamente rammentato che ai sensi dell'art. 18 cpv. 1

LAINF è considerato invalido chi è presumibilmente alterato

nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un

periodo rilevante. Essa ha pure esposto i principi di giurisprudenza

sviluppati in questo contesto e li ha applicati

in modo pertinente al caso di specie.

F._________, a seguito dell'infortunio occorsogli in

data 16 ottobre 1995, ha riportato fratture plurime. Egli è

stato esaminato dai medici di circondario dell'INSAI, in un

primo tempo dal dott. K._________ in data 19 febbraio 1996

ed in secondo luogo dal dott. C._________ il 4 aprile 1996.

L'assicurato è poi stato visitato dal dott. P._________, e,

durante il periodo dal 13 al 27 novembre 1996, ha

soggiornato presso la Clinica X._________. Una visita

medica di chiusura è stata eseguita dal summenzionato dott.

C._________ in data 4 febbraio 1997. Il 27 marzo 1997,

l'assicurato, unitamente al suo datore di lavoro, è stato

sentito dall'ispettore dell'INSAI, il quale ha valutato

l'incapacità lavorativa attorno al 10-15 %, ritenendo che

l'interessato potesse continuare ad esercitare l'attività

di minatore con un leggero discapito di rendimento. Questo

parere ha ottenuto il benestare dell'anzidetto medico di

circondario. Ravvisata un'apparente contraddizione fra

diversi atti all'inserto, anche il Tribunale cantonale si è

rivolto al dott. C._________, il quale ha confermato il suo

punto di vista in un circostanziato parere espresso in un

referto del 2 ottobre 1998.

Le surricordate indagini permettevano senz'altro di

determinare chiaramente la residua capacità lavorativa dell'infortunato

e di dedurne un'incapacità di guadagno del

15 %. Il ricorrente, anche con il gravame interposto in

questa sede, pretende di aver diritto ad una rendita d'invalidità

di grado maggiore senza addurre qualsiasi riscontro

oggettivo. Le sue censure, con le quali nulla fa valere

che possa inficiare il parere delle precedenti istanze, non

sono pertanto suscettibili di sovvertire le convincenti

conclusioni cui sono giunti l'INSAI ed il Tribunale cantonale.

Ne deriva che il grado d'invalidità dell'assicurato è

stato valutato in modo corretto e che anche da questo profilo

il giudizio impugnato merita conferma.

5.- In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso

dev'essere respinto.

6.- La procedura è gratuita (art. 134 OG). Il ricorrente

ha implicitamente domandato la concessione del gratuito

patrocinio.

A norma di legge (art. 152 OG) e secondo la giurisprudenza,

i presupposti per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono di massima adempiuti se il richiedente si

trova nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano dover

avere esito sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è

necessaria o perlomeno indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a e

372 consid. 5b, ambedue con riferimenti). Ora, a prescindere

dal quesito di sapere se il ricorrente si trovi nel bisogno,

non può essere asserito che le sue conclusioni riguardanti

l'addebito relativo alla composizione della Corte

di prima istanza (consid. 1) dovessero avere senz'altro esito

sfavorevole. Tuttavia, trattandosi di un tema che il

Tribunale federale delle assicurazioni esamina d'ufficio,

l'intervento di un patrocinatore non si sarebbe comunque

giustificato nel caso di specie. Viceversa, per quel che

concerne le censure di merito, attinenti al guadagno assicurato

ed al grado d'invalidità, le conclusioni del ricorrente

risultavano sprovviste di ogni probabilità di esito

favorevole, per cui la richiesta di gratuito patrocinio

dev'essere respinta per tale motivo, i requisiti posti

dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione con l'art. 135 OG non

apparendo adempiuti in concreto (RAMI 1994 n. U 184 pag. 78

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 119 Ia 253

consid. 3b e sentenza 14 settembre 2001 in re M., I

616/00). Infine, nella misura in cui la concessione del

gratuito patrocinio fosse stata richiesta per l'intervento

di N._________, la stessa dev'essere negata in quanto il

rappresentante dell'insorgente non poteva assumerne gli

interessi in qualità di avvocato. In tali circostanze la

richiesta di gratuito patrocinio va quindi respinta.

Dispositiv
  1. delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. II. La domanda di gratuito patrocinio è respinta. III. Non si percepiscono spese giudiziarie. IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 10 ottobre 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della Ia Camera : Il Cancelliere :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA 7]

U 347/98 Ws

Ia Camera

composta dei giudici federali Lustenberger, Presidente,

Schön, Borella, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere

Sentenza del 10 ottobre 2001

nella causa

F._________, Italia, ricorrente, rappresentato da

N._________,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli

infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,

e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

F a t t i :

A.- F._________, nato nel 1951, minatore stagionale

alle dipendenze della Ditta G._________ SA di S._________ e

come tale assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero

di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), dopo aver

esercitato la sua professione nell'anno 1994 durante tre

mesi e aver previsto di lavorare altrettanto a lungo

nell'anno 1995, è in data 16 ottobre 1995 rimasto sepolto

sotto una frana di sassi e terriccio, riportando fratture

in diverse parti del corpo. Il caso è stato assunto

dall'INSAI, il quale ha versato le prestazioni assicurative

prendendo a suo carico segnatamente le spese di cura e di

degenza ospedaliera, protrattasi in particolare dal 13 al

27 novembre 1996 presso la Clinica X._________.

Alla chiusura del caso, l'Istituto assicuratore ha assegnato

all'interessato, con decisione 25 luglio 1997, una

rendita d'invalidità del 15 % a contare dal 1° maggio 1997,

calcolata su un guadagno assicurato di fr. 17 677.-, nonché

un'indennità per menomazione dell'integrità fisica, pure

del 15 %. Il provvedimento è stato confermato con decisione

su opposizione del 4 febbraio 1998.

B.- F._________, rappresentato da N._________, è

insorto contro questa decisione con ricorso al Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Ticino. In ordine,

l'insorgente ha in primo luogo censurato il rifiuto di

traduzione di una sentenza richiamata nel provvedimento

impugnato, lamentando un'insufficiente motivazione dello

stesso. Nel merito, ha postulato che la rendita d'invalidità,

ritenuti il proprio statuto di stagionale e l'usuale

durata di attività aziendale praticata dalla ditta che lo

aveva impiegato, venisse calcolata fondandosi su un guadagno

assicurato di fr. 53 031.-, pari a nove mesi di lavoro,

anziché su quello di fr. 17 677.-, dedotto da un periodo

lavorativo di tre mesi. Ha inoltre contestato il grado

d'invalidità stabilito al 15 %, chiedendo che il medesimo

fosse "oggetto di revisione".

Con giudizio 29 ottobre 1998, statuente nella composizione

di un giudice unico, l'autorità di ricorso cantonale

ha respinto il gravame. Il Tribunale ha innanzitutto concluso

che la censura d'ordine formale si appalesava come

manifestamente infondata. Nel merito, ha considerato che

l'Istituto assicuratore aveva correttamente ritenuto, prescindendo

dall'infortunio, essere stata la durata normale

dell'attività svolta dal ricorrente al massimo di tre mesi.

L'impugnativa doveva essere disattesa anche per quel che

atteneva al grado dell'invalidità, osservato che l'INSAI,

fondandosi su accertamenti specialistici circostanziati ed

approfonditi, senza che si fosse rivelato necessario dar

seguito alla richiesta di ulteriori provvedimenti probatori,

aveva chiaramente stabilito essere la capacità lucrativa

esigibile dall'interessato valutabile all'85 %, nonostante

i postumi infortunistici.

C.- Tramite il suo rappresentante, F._________ interpone

al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso

di diritto amministrativo avverso il giudizio cantonale.

Protestate spese, chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza

di un avvocato. In ordine, censura che in sede

cantonale la causa sia stata trattata da un giudice unico e

che ci si sia riferiti a giurisprudenza in lingua tedesca.

Contesta, nel merito, il guadagno assicurato ritenuto dalle

precedenti istanze nonché il tasso d'invalidità da esse applicato.

Conclude pertanto postulando che il giudizio impugnato

sia dichiarato nullo e ritornato al Tribunale cantonale

per nuova pronunzia collegiale, che il guadagno assicurato

sia stabilito prendendo a fondamento un importo di

fr. 53 031.-, pari ad un impiego di nove mesi, e che la

questione del grado d'invalidità, criticata la valutazione

operata dall'INSAI, venga nuovamente sottoposta a quest'ultimo

affinché provveda a rivederla.

L'Istituto assicuratore domanda che il gravame, in

quanto ricevibile, sia integralmente respinto. L'UFAS ha

rinunciato a determinarsi.

D.- Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

indetto un'udienza pubblica, che si è tenuta il 10 ottobre

2001.

D i r i t t o :

1.- a) In ordine, l'insorgente contesta in primo luogo

la composizione del Tribunale cantonale delle assicurazioni,

adducendo che tale Corte avrebbe dovuto statuire collegialmente.

Il ricorso di diritto amministrativo può essere esperito

per violazione del diritto federale, nozione che comprende

anche il diritto costituzionale federale ed i principi

generali di diritto quali quelli della parità di trattamento

e della proporzionalità. Ne deriva che questo ricorso

assume il ruolo del ricorso di diritto pubblico per

quel che concerne la violazione dei diritti costituzionali

commessa da un'autorità cantonale nelle materie sottoposte

al controllo del Tribunale federale delle assicurazioni

quale giudice amministrativo (DTF 121 V 288 consid. 3 e

sentenze ivi citate). Ritenuta la sussidiarità assoluta del

ricorso di diritto pubblico, il ricorso di diritto amministrativo

si sostituisce pertanto a quest'ultimo nella sua

funzione di protezione dei diritti costituzionali dei cittadini

(DTF 118 Ib 62 consid. 1b, 132 consid. 1a, 112 Ia

358 consid. 4a, 110 Ib 257, 110 V 363 consid. 1c, 108 Ib 73

consid. 1a, 104 Ib 120-121; Auer, La juridiction constitutionnelle

en Suisse, pag. 122 no. 212; Grisel, Traité de

droit administratif, tomo II, pag. 908-909; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 92 segg. e 235).

b) Il diritto delle parti ad una composizione regolare

del tribunale discende direttamente dall'art. 30 cpv. 1

Cost. (e in precedenza dall'art. 58 cpv. 1 vCost.), tale

principio imponendo esigenze di base alla procedura cantonale

(DTF 124 I 261 consid. 4a, 118 Ia 285 consid. 3d, 117

Ia 325 consid. 2, 115 V 260 consid. 2a con riferimenti).

Secondo la giurisprudenza, dev'essere annullato d'ufficio

un giudizio reso a torto da un giudice unico in una

vertenza in cui giusta l'ordinamento cantonale è competente

il tribunale (sentenza inedita 6 luglio 1994 in re F., I

56/94).

c) L'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale cantonale ticinese delle assicurazioni

dispone, concretizzando quanto stabilito dall'art.

26 lett. c cpv. 2 LOG, che i membri del Tribunale possono

decidere nella composizione di un giudice unico le cause

che non pongono questioni di principio o che non sono di

rilevante importanza.

Con la riforma legislativa conferente all'autorità

giudiziaria la possibilità di statuire nella composizione

di un giudice unico il legislatore cantonale ticinese intendeva,

prendendo a base il criterio delle cause che non

pongono questioni di principio o che non sono di rilevante

importanza, accelerare la definizione delle pratiche. Avuto

riguardo allo scopo della riforma, esso ha lasciato ad ogni

singola camera del Tribunale di appello la competenza di

definire più precisamente i criteri da rispettare. Nel Messaggio

del 17 febbraio 1998 concernente l'introduzione della

possibilità, per le Camere della Sezione di diritto pubblico

del Tribunale di appello, di decidere nella composizione

di un solo giudice, il Consiglio di Stato ha in particolare

rilevato che la proposta con la quale si persegue

lo scopo di disporre di una delega facoltativa della competenza

a decidere a favore di un solo giudice permette

quale obiettivo principale di migliorare sensibilmente le

condizioni in cui ha luogo il giudizio collegiale nei casi

che realmente meritano di essere esaminati e dibattuti dall'intera

Camera, sgravata a questo punto dall'obbligo di

giudicare nella composizione completa anche le liti ritenute

meno importanti. Infatti, solo alcune decisioni, complesse

o di principio, giustificano una deliberazione in

Camera di consiglio, rispettivamente non tutte le decisioni

meritano approvazione collegiale, fosse anche solo per via

di circolazione. È stato inoltre rilevato che non tutte le

Camere della Sezione di diritto pubblico faranno largo uso

della decisione a giudice unico, in quanto tale soluzione

sarà soprattutto praticata nelle Camere con entrate molto

elevate quali il Tribunale cantonale delle assicurazioni e

il Tribunale cantonale amministrativo. Il Consiglio di Stato

ticinese ha precisato rendersi conto che la delega facoltativa

della competenza a decidere a favore di un solo

giudice poteva apparire relativamente ampia, ma l'ha ritenuta

necessaria, segnatamente nei casi di routine o di

scarsa rilevanza.

Il legislativo ticinese ha approvato la norma sulla

questione oggetto del presente esame nel tenore proposto

nel Rapporto della Commissione della legislazione sul messaggio

17 aprile 1998. Riferitasi a quanto esposto dall'Esecutivo

cantonale, la Commissione si era sostanzialmente

limitata, determinandosi su modifiche puntuali del disegno

di legge, a esprimere il parere secondo cui meritava di essere

stralciata, in quanto inutile e ridondante, la seconda

parte della frase del cpv. 2 dell'art. 26quater LOG, in cui

si era inizialmente riservata la facoltà per ogni giudice

di chiedere che la sentenza venisse emessa dalle Camere

nella loro composizione completa, parere ritenuto nel testo

finale.

Vero è che la Commissione della legislazione ha nel

summenzionato rapporto indicato essere il sistema della

delega facoltativa comunque riservata ad una ristretta cerchia

di casi di scarsa rilevanza. Orbene, in questa asserzione

non può essere ravvisata l'intenzione di volersi scostare

dalle chiare linee direttrici, come formulate dal

Consiglio di Stato. Prescindendo dal fatto che l'affermazione

è riferita all'insieme delle sezioni di diritto pubblico

del Tribunale d'appello e non specificatamente al

Tribunale cantonale delle assicurazioni, non se ne capirebbe

bene la portata dal momento che la Commissione ha

dato piena adesione al testo presentato dall'esecutivo, il

quale verteva a snellire la procedura presso esse sezioni e

segnatamente presso il Tribunale delle assicurazioni. La

medesima, intesa nel suo senso letterale, apparirebbe tantomeno

spiegabile quando si ricordi che con l'unica sostanziale

modifica proposta, quella di sopprimere il surricordato

passaggio del capoverso 2 dell'art. 26quater LOG, la

Commissione ha, nei confronti della versione del Consiglio

di Stato, accresciuto il potere del giudice delegato di

optare per una decisione monocratica. Da un profilo più

generale infine, non si vede bene, quantomeno per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni, che principalmente

necessitava di misure di alleggerimento, quale sarebbe il

senso della riforma legislativa, avuto riguardo al fatto

che nel suo precedente tenore l'art. 2 cpv. 1 della legge

di procedura già consentiva a detta autorità di statuire

con giudice unico limitatamente alle cause di minor rilievo.

Nell'ambito della presente lite il Tribunale delle assicurazioni

del Cantone Ticino è stato invitato da questa

Corte a determinarsi sull'interpretazione data all'art. 2

cpv. 1 della legge di procedura in discussione, in particolare

circa i criteri applicati per decidere quando una causa

non ponga questioni di principio e quando essa non sia

di rilevante importanza. Nella sua determinazione del 25

giugno 2001 la Corte cantonale ha essenzialmente esposto di

ritenere, nell'ottica degli intenti del legislatore, non

porre questioni di principio o di rilevante importanza le

cause nelle quali il tema giuridico è già risolto da consolidata

giurisprudenza federale, quelle che non presentano

particolari difficoltà nell'apprezzamento delle prove (ad

esempio allorché i fatti sono stati chiariti in modo convincente

dopo una perizia medica) o quelle nelle quali il

valore di causa è estremamente ridotto.

Emerge da quanto suesposto che i criteri indicati dal

Tribunale delle Assicurazioni del Cantone Ticino nella sua

risposta del 25 giugno 2001 sono conformi all'intenzione

del legislatore cantonale. Ne deriva essenzialmente che

l'importanza di una procedura va riferita all'aspetto giuridico

o istruttorio della medesima, mentre tale importanza

non può dipendere dal valore della causa né dall'interesse

che la causa soggettivamente rappresenta per la parte. Giova

rilevare di transenna, per quanto attiene ai criteri

adottati, che essi corrispondono in larga misura a quelli

predisposti dalla, non più vigente, ODCR, per la quale, all'art.

22 cpv. 2, solo i ricorsi che sollevavano questioni

difficili di fatto o d'apprezzamento o questioni di diritto

non elucidate venivano sottoposti alla competenza di un

collegio di tre giudici.

Dalle considerazioni che precedono si deduce poi che i

criteri posti dalla novella legislativa si applicano indistintamente

a tutte le materie rientranti nell'ambito di

competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, ragione

per cui alle sentenze con le quali il Tribunale federale

delle assicurazioni ha da questo profilo discriminato

certe materie o, meglio, certe tematiche nei confronti di

altre non deve essere fatto riferimento.

d) Alla luce di quanto suesposto non può essere affermato

che l'autorità giudiziaria cantonale, statuendo con

giudizio 29 ottobre 1998 ed esprimendosi dopo essere stata

invitata da questa Corte a determinarsi sul tema in discussione,

abbia dato all'art. 2 cpv. 1 della legge di procedura

in parola un'interpretazione non conforme all'art. 30

cpv. 1 Cost. e all'art. 6 CEDU . In particolare non è sostenibile

che in tale disposto di procedura cantonale, il quale

non espone specifici criteri suscettibili di stabilire

quali siano le cause di non rilevante importanza, difetti

la base legale delegante al giudice unico la competenza per

determinarli. Né può essere affermato che detta norma sia

lesiva del principio della parità di trattamento in quanto

disciplinerebbe in modo discriminante la procedura praticata

dal Tribunale cantonale delle assicurazioni rispetto alla

soluzione adottata per quel che riguarda le altre sezioni

di diritto pubblico del Tribunale d'appello. Ne deriva

che dev'essere disattesa anche la censura secondo la quale

la norma in discussione sarebbe, nel suo tenore medesimo,

viziata da arbitrio.

e) In concreto, dal momento che si trattava di calcolare

il guadagno assicurato e di valutare l'invalidità sulla

base della giurisprudenza del Tribunale federale delle

assicurazioni, il caso poteva pertanto essere evaso da un

giudice unico; né la causa presentava particolari difficoltà

nell'apprezzamento delle prove. Non si giustificava

quindi un giudizio reso da una Camera di tre giudici.

Discende da quanto precede che su questo punto il ricorso

dev'essere respinto, il giudizio impugnato non essendo

viziato da un'arbitraria interpretazione e applicazione

del diritto processuale cantonale.

2.- Il ricorrente censura altresì, sempre in ordine,

il fatto che le precedenti autorità si siano richiamate a

precetti di giurisprudenza in lingua tedesca. A questo proposto,

il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto

modo di affermare come, in difetto di norme al riguardo, un

istante non abbia il diritto di chiedere la traduzione della

documentazione che lo concerne (RCC 1983 pag. 392 consid.

1, con riferimento a Marti-Rolli, La liberté de la

langue en droit suisse, tesi Losanna 1978). A maggior ragione

ciò deve valere per quanto riguarda la giurisprudenza

(cfr., nello stesso senso di Marti-Rolli, Viletta, Grundlage

des Sprachenrechts, tesi Zurigo 1978, pag. 141 segg. e

Malinverni, La liberté de la langue, in Commentaire de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse, IV, ad

art. 116 Cost.).

Discende da quanto precede che anche questa censura

dev'essere disattesa.

3.- Nel merito, la lite verte innanzitutto sul tema di

sapere se sia stato correttamente stabilito il guadagno assicurato

in base al quale venne calcolata la rendita d'invalidità.

a) L'art. 15 LAINF dispone che le rendite sono calcolate

in base al guadagno assicurato (cpv. 1) e che, per il

calcolo delle stesse, è considerato guadagno assicurato il

salario riscosso durante l'anno precedente l'infortunio

(cpv. 2). Ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 LAINF, il Consiglio

federale emana disposizioni inerenti al guadagno assicurato

in circostanze particolari, segnatamente qualora l'assicurato

sia occupato in modo irregolare. Facendo uso di questa

delega di competenza normativa, l'esecutivo federale ha

emanato l'art. 22 cpv. 4 OAINF, il quale disciplina che se

il rapporto di lavoro non è durato un anno intero, il salario

ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno

salario annuo. Nel caso di un'attività temporanea la conversione

è limitata alla durata prevista. Nella giurisprudenza

sviluppata in merito a quest'ultimo disposto, il Tribunale

federale delle assicurazioni ha riconosciuto la conformità

a legge di tale norma (DTF 118 V 301, 112 V 315;

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in SBVR, n.

56).

b) Nel caso di specie, l'autorità di ricorso cantonale

ha correttamente applicato i suesposti principi, rilevando

a ragione che il ricorrente aveva lavorato durante tre mesi

nell'anno 1994 e che datore di lavoro e dipendente avevano

preso le necessarie disposizioni affinché le relazioni contrattuali

e quelle di permesso di dimora consentissero di

dedicarsi ad un identico impiego anche nel 1995. Dette

considerazioni appaiono pertinenti sotto ogni aspetto e non

danno luogo a censura alcuna.

Nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente

nulla asserisce che possa rimettere in forse quanto stabilito

dalle precedenti istanze. In particolare, non è ravvisabile

in quale modo, come lo asserisce il ricorrente,

un'assicurazione complementare avesse potuto incidere sul

guadagno assicurato preso in considerazione, né come il lavoro

svolto anteriormente all'anno 1994 potesse influire su

detta entità di calcolo.

Deriva da quanto precede che anche su questo punto il

gravame si appalesa infondato.

4.- a) Il ricorrente rimprovera poi all'INSAI di aver

stabilito in modo errato il grado d'invalidità. A sostegno

delle proprie censure si limita però ad ipotizzare, senza

fornire il benché minimo elemento di carattere medicoscientifico

o economico, che i rilievi richiamati dall'Istituto

assicuratore sarebbero poco attendibili, oppure che

egli avrebbe subito un graduale e importante peggioramento

della sua capacità lavorativa. Conclude che tale fattispecie

dovrebbe dar luogo ad una revisione della rendita da

parte dell'INSAI.

b) Nell'impugnato giudizio la precedente istanza ha

debitamente rammentato che ai sensi dell'art. 18 cpv. 1

LAINF è considerato invalido chi è presumibilmente alterato

nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un

periodo rilevante. Essa ha pure esposto i principi di giurisprudenza

sviluppati in questo contesto e li ha applicati

in modo pertinente al caso di specie.

F._________, a seguito dell'infortunio occorsogli in

data 16 ottobre 1995, ha riportato fratture plurime. Egli è

stato esaminato dai medici di circondario dell'INSAI, in un

primo tempo dal dott. K._________ in data 19 febbraio 1996

ed in secondo luogo dal dott. C._________ il 4 aprile 1996.

L'assicurato è poi stato visitato dal dott. P._________, e,

durante il periodo dal 13 al 27 novembre 1996, ha

soggiornato presso la Clinica X._________. Una visita

medica di chiusura è stata eseguita dal summenzionato dott.

C._________ in data 4 febbraio 1997. Il 27 marzo 1997,

l'assicurato, unitamente al suo datore di lavoro, è stato

sentito dall'ispettore dell'INSAI, il quale ha valutato

l'incapacità lavorativa attorno al 10-15 %, ritenendo che

l'interessato potesse continuare ad esercitare l'attività

di minatore con un leggero discapito di rendimento. Questo

parere ha ottenuto il benestare dell'anzidetto medico di

circondario. Ravvisata un'apparente contraddizione fra

diversi atti all'inserto, anche il Tribunale cantonale si è

rivolto al dott. C._________, il quale ha confermato il suo

punto di vista in un circostanziato parere espresso in un

referto del 2 ottobre 1998.

Le surricordate indagini permettevano senz'altro di

determinare chiaramente la residua capacità lavorativa dell'infortunato

e di dedurne un'incapacità di guadagno del

15 %. Il ricorrente, anche con il gravame interposto in

questa sede, pretende di aver diritto ad una rendita d'invalidità

di grado maggiore senza addurre qualsiasi riscontro

oggettivo. Le sue censure, con le quali nulla fa valere

che possa inficiare il parere delle precedenti istanze, non

sono pertanto suscettibili di sovvertire le convincenti

conclusioni cui sono giunti l'INSAI ed il Tribunale cantonale.

Ne deriva che il grado d'invalidità dell'assicurato è

stato valutato in modo corretto e che anche da questo profilo

il giudizio impugnato merita conferma.

5.- In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso

dev'essere respinto.

6.- La procedura è gratuita (art. 134 OG). Il ricorrente

ha implicitamente domandato la concessione del gratuito

patrocinio.

A norma di legge (art. 152 OG) e secondo la giurisprudenza,

i presupposti per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono di massima adempiuti se il richiedente si

trova nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano dover

avere esito sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è

necessaria o perlomeno indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a e

372 consid. 5b, ambedue con riferimenti). Ora, a prescindere

dal quesito di sapere se il ricorrente si trovi nel bisogno,

non può essere asserito che le sue conclusioni riguardanti

l'addebito relativo alla composizione della Corte

di prima istanza (consid. 1) dovessero avere senz'altro esito

sfavorevole. Tuttavia, trattandosi di un tema che il

Tribunale federale delle assicurazioni esamina d'ufficio,

l'intervento di un patrocinatore non si sarebbe comunque

giustificato nel caso di specie. Viceversa, per quel che

concerne le censure di merito, attinenti al guadagno assicurato

ed al grado d'invalidità, le conclusioni del ricorrente

risultavano sprovviste di ogni probabilità di esito

favorevole, per cui la richiesta di gratuito patrocinio

dev'essere respinta per tale motivo, i requisiti posti

dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione con l'art. 135 OG non

apparendo adempiuti in concreto (RAMI 1994 n. U 184 pag. 78

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 119 Ia 253

consid. 3b e sentenza 14 settembre 2001 in re M., I

616/00). Infine, nella misura in cui la concessione del

gratuito patrocinio fosse stata richiesta per l'intervento

di N._________, la stessa dev'essere negata in quanto il

rappresentante dell'insorgente non poteva assumerne gli

interessi in qualità di avvocato. In tali circostanze la

richiesta di gratuito patrocinio va quindi respinta.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni

p r o n u n c i a :

I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

II. La domanda di gratuito patrocinio è respinta.

III. Non si percepiscono spese giudiziarie.

IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale

cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 10 ottobre 2001

In nome del

Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della Ia Camera :

Il Cancelliere :