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U 285/98

Bundesgericht · 2001-06-11 · Italiano CH
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Assicurazione contro gli infortuni

Sachverhalt

S._________, nato nel 1963, lavorava come meccanico

presso l'impresa di costruzione D._________ SA di

A._________ quando, il 20 febbraio 1995, fu vittima di un

infortunio professionale. Egli ne riportò una contusione

della spalla destra.

L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro

gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni

di legge.

Mediante decisione 17 ottobre 1997, l'INSAI dispose

l'erogazione di una rendita d'invalidità del 20% dal 1°

febbraio 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità

del 10%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,

il 9 dicembre 1997.

B.- Assistito dal Sindacato Edilizia & Industria

(SEI), S._________ insorse con ricorso al Tribunale delle

assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo, con protesta di

spese e ripetibili, il riconoscimento di una rendita più

elevata di quella aggiudicatagli dall'INSAI.

Per giudizio 28 agosto 1998 l'autorità giudiziaria

cantonale accolse il gravame, obbligando l'INSAI a versare

all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità del

34%. L'Istituto venne inoltre condannato al pagamento di

ripetibili nella misura di fr. 600.-.

C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto

amministrativo con cui chiede di stabilire il tasso

d'invalidità al 20%, conformemente alla decisione su opposizione

litigiosa.

L'assicurato, sempre tramite il SEI, postula la reiezione

del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.

D i r i t t o :

1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente

ricordato le norme di diritto concernenti il tema

oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione

della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.

Il primo giudice ha in particolare esposto come,

giusta l'

art. 18 cpv. 2 LAINF

, il grado d'invalidità

venga determinato paragonando il reddito del lavoro che

l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da

lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con

quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato

invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione,

che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario

disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico

o eventualmente da altri specialisti, precisando, da

un lato, come il compito del medico consista nel porre un

giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura

e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro,

dall'altro, come la documentazione medica costituisca

un importante elemento di giudizio per determinare quali

lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.

A questa esposizione non può che essere fatto riferimento

e prestata adesione.

2.- a) Nell'evenienza concreta dalla documentazione

medica, e in particolare dalle risultanze della visita medica

di chiusura eseguita dal dott. S._________, medico di

circondario dell'INSAI, il 29 novembre 1996, emerge che

l'assicurato, in seguito all'infortunio subito nel 1995, è

limitato nella sua capacità d'esercitare l'attività professionale

precedente nella misura del 33,4%, mentre la capacità

non è limitata in occupazioni sostitutive compatibili

con lo stato di salute. Queste valutazioni - le quali tengono

conto del fatto che l'assicurato ha volontariamente

rinunciato a sottoporsi ad un intervento chirurgico idoneo

a migliorare la sua situazione - non sono sostanzialmente

contestate in sede federale, né questa Corte vede validi

motivi per scostarsene (cfr. sull'attendibilità dei rapporti

medici interni all'amministrazione e sulla facoltà per

il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti, DTF

122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341

segg.).

b) Esaminando le ripercussioni economiche di simile

inabilità, il primo giudice, prevalendosi della propria

giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario

di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno

residua, ha dapprima rilevato che l'assicurato, in

occupazioni compatibili con il suo stato di salute, avrebbe

potuto realizzare, in teoria, un reddito non già di fr.

43'000.-, come stabilito nel provvedimento amministrativo

impugnato, ma bensì di soli fr. 35'000.-, importo questo

corrispondente negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione

annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese

da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute

in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei

salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta

prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto

di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

pubblicata in

DTF 126 V 75

segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito

da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale

e salariale concreta dell'interessato, a condizione

naturalmente che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il

reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente

alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in

quale misura al caso i salari fondati su dati statistici

debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta

a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo,

come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,

nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non

può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a

quello degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo

cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su

un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o

non qualificato in attività confacenti allo stato di salute

è valutato senza particolare riferimento alle circostanze

specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi,

non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova

giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19

aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I

10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Le considerazioni

del giudice cantonale concernenti la retribuzione

conseguibile dall'assicurato nell'esercizio a tempo pieno

di lavori leggeri confacenti si rivelano pertanto insostenibili.

e) Per l'istanza precedente era comunque evidente che

un cambiamento di professione, nel caso di specie, non fosse

proponibile in quanto anche lavorando a tempo pieno e a

rendimento completo in un'attività confacente, il discapito

economico per l'assicurato si elevava al 36%, cioè ad un

tasso superiore all'incapacità di guadagno esistente nel

mestiere abituale, atteso che non erano ravvisabili motivi

per cui all'inabilità del 33,4% accertata in tale ambito

non dovesse corrispondere un'incapacità lucrativa di uguale

grado. Il giudice cantonale ha pertanto concluso graduando

l'invalidità di S._________ al 34%.

f) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti

presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando

come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe

in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto

riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di

tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.

43'000.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni

può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido

operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile

alla luce dei dati statistici sulla struttura dei

salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo

i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso

maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel

settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.- (fr.

4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri

come, ai sensi della giurisprudenza in

DTF 126 V 75

sopra

indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano

suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico

fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo

del 25%.

3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità (fr. 54'691.- annui) non

è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione

amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto

a una rendita calcolata in base a un grado di invalidità

arrotondato del 20% merita di essere ristabilita.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente. Il primo giudice ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa esposizione non può che essere fatto riferimento e prestata adesione.

E. 2 a) Nell'evenienza concreta dalla documentazione

medica, e in particolare dalle risultanze della visita medica

di chiusura eseguita dal dott. S._________, medico di

circondario dell'INSAI, il 29 novembre 1996, emerge che

l'assicurato, in seguito all'infortunio subito nel 1995, è

limitato nella sua capacità d'esercitare l'attività professionale

precedente nella misura del 33,4%, mentre la capacità

non è limitata in occupazioni sostitutive compatibili

con lo stato di salute. Queste valutazioni - le quali tengono

conto del fatto che l'assicurato ha volontariamente

rinunciato a sottoporsi ad un intervento chirurgico idoneo

a migliorare la sua situazione - non sono sostanzialmente

contestate in sede federale, né questa Corte vede validi

motivi per scostarsene (cfr. sull'attendibilità dei rapporti

medici interni all'amministrazione e sulla facoltà per

il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti, DTF

122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341

segg.).

b) Esaminando le ripercussioni economiche di simile

inabilità, il primo giudice, prevalendosi della propria

giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario

di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno

residua, ha dapprima rilevato che l'assicurato, in

occupazioni compatibili con il suo stato di salute, avrebbe

potuto realizzare, in teoria, un reddito non già di fr.

43'000.-, come stabilito nel provvedimento amministrativo

impugnato, ma bensì di soli fr. 35'000.-, importo questo

corrispondente negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione

annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese

da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute

in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei

salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta

prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto

di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

pubblicata in

DTF 126 V 75

segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito

da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale

e salariale concreta dell'interessato, a condizione

naturalmente che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il

reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente

alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in

quale misura al caso i salari fondati su dati statistici

debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta

a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo,

come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,

nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non

può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a

quello degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo

cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su

un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o

non qualificato in attività confacenti allo stato di salute

è valutato senza particolare riferimento alle circostanze

specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi,

non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova

giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19

aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I

10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Le considerazioni

del giudice cantonale concernenti la retribuzione

conseguibile dall'assicurato nell'esercizio a tempo pieno

di lavori leggeri confacenti si rivelano pertanto insostenibili.

e) Per l'istanza precedente era comunque evidente che

un cambiamento di professione, nel caso di specie, non fosse

proponibile in quanto anche lavorando a tempo pieno e a

rendimento completo in un'attività confacente, il discapito

economico per l'assicurato si elevava al 36%, cioè ad un

tasso superiore all'incapacità di guadagno esistente nel

mestiere abituale, atteso che non erano ravvisabili motivi

per cui all'inabilità del 33,4% accertata in tale ambito

non dovesse corrispondere un'incapacità lucrativa di uguale

grado. Il giudice cantonale ha pertanto concluso graduando

l'invalidità di S._________ al 34%.

f) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti

presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando

come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe

in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto

riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di

tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.

43'000.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni

può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido

operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile

alla luce dei dati statistici sulla struttura dei

salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo

i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso

maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel

settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.- (fr.

4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri

come, ai sensi della giurisprudenza in

DTF 126 V 75

sopra

indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano

suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico

fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo

del 25%.

E. 3 In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 54'691.- annui) non è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto a una rendita calcolata in base a un grado di invalidità arrotondato del 20% merita di essere ristabilita.

Dispositiv
  1. delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio querelato 28 agosto 1998 essendo annullato. II. Non si percepiscono spese giudiziarie. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 11 giugno 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 11.06.2001 U 285/98 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 11.06.2001 U 285/98 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 11.06.2001 U 285/98

Assicurazione contro gli infortuni

[AZA 7] U 285/98 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Schäuble, cancelliere Sentenza dell'11 giugno 2001 nella causa Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, contro S._________, Italia, opponente, rappresentato dal Sindacato Edilizia & Industria, Via Industria, 6814 Lamone, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano F a t t i : A.- S._________, nato nel 1963, lavorava come meccanico presso l'impresa di costruzione D._________ SA di A._________ quando, il 20 febbraio 1995, fu vittima di un infortunio professionale. Egli ne riportò una contusione della spalla destra. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni di legge. Mediante decisione 17 ottobre 1997, l'INSAI dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità del 20% dal 1° febbraio 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità del 10%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, il 9 dicembre 1997. B.- Assistito dal Sindacato Edilizia & Industria (SEI), S._________ insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo, con protesta di spese e ripetibili, il riconoscimento di una rendita più elevata di quella aggiudicatagli dall'INSAI. Per giudizio 28 agosto 1998 l'autorità giudiziaria cantonale accolse il gravame, obbligando l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità del 34%. L'Istituto venne inoltre condannato al pagamento di ripetibili nella misura di fr. 600.-. C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede di stabilire il tasso d'invalidità al 20%, conformemente alla decisione su opposizione litigiosa. L'assicurato, sempre tramite il SEI, postula la reiezione del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. D i r i t t o : 1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente. Il primo giudice ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa esposizione non può che essere fatto riferimento e prestata adesione. 2.- a) Nell'evenienza concreta dalla documentazione medica, e in particolare dalle risultanze della visita medica di chiusura eseguita dal dott. S._________, medico di circondario dell'INSAI, il 29 novembre 1996, emerge che l'assicurato, in seguito all'infortunio subito nel 1995, è limitato nella sua capacità d'esercitare l'attività professionale precedente nella misura del 33,4%, mentre la capacità non è limitata in occupazioni sostitutive compatibili con lo stato di salute. Queste valutazioni - le quali tengono conto del fatto che l'assicurato ha volontariamente rinunciato a sottoporsi ad un intervento chirurgico idoneo a migliorare la sua situazione - non sono sostanzialmente contestate in sede federale, né questa Corte vede validi motivi per scostarsene (cfr. sull'attendibilità dei rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti, DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).

b) Esaminando le ripercussioni economiche di simile inabilità, il primo giudice, prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha dapprima rilevato che l'assicurato, in occupazioni compatibili con il suo stato di salute, avrebbe potuto realizzare, in teoria, un reddito non già di fr. 43'000.-, come stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato, ma bensì di soli fr. 35'000.-, importo questo corrispondente negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione naturalmente che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Le considerazioni del giudice cantonale concernenti la retribuzione conseguibile dall'assicurato nell'esercizio a tempo pieno di lavori leggeri confacenti si rivelano pertanto insostenibili.

e) Per l'istanza precedente era comunque evidente che un cambiamento di professione, nel caso di specie, non fosse proponibile in quanto anche lavorando a tempo pieno e a rendimento completo in un'attività confacente, il discapito economico per l'assicurato si elevava al 36%, cioè ad un tasso superiore all'incapacità di guadagno esistente nel mestiere abituale, atteso che non erano ravvisabili motivi per cui all'inabilità del 33,4% accertata in tale ambito non dovesse corrispondere un'incapacità lucrativa di uguale grado. Il giudice cantonale ha pertanto concluso graduando l'invalidità di S._________ al 34%.

f) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr. 43'000.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%. 3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 54'691.- annui) non è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto a una rendita calcolata in base a un grado di invalidità arrotondato del 20% merita di essere ristabilita. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio querelato 28 agosto 1998 essendo annullato. II. Non si percepiscono spese giudiziarie. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 11 giugno 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :