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U 275/98

Bundesgericht · 2001-05-31 · Italiano CH
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Assicurazione contro gli infortuni

Sachverhalt

M._________, nato nel 1953, lamenta gli esiti di

tre infortuni professionali intervenuti rispettivamente il

18 dicembre 1989, il 7 novembre 1994 e il 6 ottobre 1995,

nei quali riportò lesioni alle spalle che lo costrinsero,

nel 1997, a cessare l'attività di capo operaio sino ad

allora esercitata presso l'impresa di costruzioni

S._________ SA di G._________.

Mediante decisione 20 settembre 1997, l'Istituto nazionale

svizzero di assicurazione contro gli infortuni

(INSAI) dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità

del 30% dal 1° giugno 1997 e di un'indennità per menomazione

all'integrità del 20%, confermando il provvedimento anche

dopo opposizione, il 27 novembre 1997.

B.- Assistito dal Sindacato Edilizia & Industria

(SEI), M._________ insorse con ricorso al Tribunale delle

assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione

di una rendita per un'invalidità pari almeno al 50%, con

protesta di spese e ripetibili.

Per giudizio 25 agosto 1998 l'autorità giudiziaria

cantonale accolse il gravame, obbligando l'INSAI a versare

all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità del

50%. L'Istituto venne inoltre condannato al pagamento di

ripetibili nella misura di fr. 800.-.

C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Enrico Broggini,

interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo

con cui chiede di stabilire il tasso d'invalidità al

30%, conformemente alla decisione su opposizione litigiosa.

L'assicurato, sempre tramite il SEI, postula la reiezione

del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.

D i r i t t o :

1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente

ricordato le norme di diritto concernenti il tema

oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione

della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.

Il primo giudice ha in particolare esposto come,

giusta l'

art. 18 cpv. 2 LAINF

, il grado d'invalidità

venga determinato paragonando il reddito del lavoro che

l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da

lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con

quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato

invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione,

che al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario

disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da

un lato, come il compito del medico consista nel porre un

giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura

e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro,

dall'altro, come la documentazione medica costituisca

un importante elemento di giudizio per determinare quali

lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.

A questa esposizione non può che essere fatto riferimento

e prestata adesione.

2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente

sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati

nel rapporto 10 febbraio 1997 del dott. C._________, medico

di circondario dell'INSAI, la Corte cantonale ha considerato

che l'assicurato, a dipendenza dei postumi infortunistici

alle spalle, non era più in grado di svolgere l'attività

precedente di capo operaio. Come l'istituto assicuratore,

l'autorità giudiziaria di primo grado ha però ritenuto

l'interessato abile al lavoro in misura completa in

attività sostitutive leggere compatibili con lo stato di

salute. Su tale punto, il Tribunale federale delle assicurazioni

non ha alcun motivo per scostarsi dal giudizio impugnato

(cfr. sull'attendibilità delle valutazioni dei medici

di circondario dell'INSAI,

DTF 122 V 161

in fine; v.

pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).

b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente

attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un

paragone dei redditi, come lo prescrive l'

art. 18 cpv. 2

LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,

il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica

di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo

impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata

in tema di determinazione del salario di riferimento

per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha

ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli

anni dal 1994 al 1997 alla retribuzione annua media conseguibile

sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati

non qualificati con problemi di salute in attività

leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati

su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria

ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata

in

DTF 126 V 75

segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito

da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale

e salariale concreta dell'interessato. Qualora

difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente

alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali. La questione di sapere se

e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici

debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle

circostanze personali e professionali del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni

di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è

tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro.

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da

una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare,

il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo

cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su

un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o

non qualificato in attività confacenti allo stato di salute

è valutato senza particolare riferimento alle circostanze

specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi,

non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova

giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19

aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I

10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio

querelato non può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti

presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando

come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe

in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto

riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di

tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.

49'327.-, arrotondati a fr. 49'000.-. Orbene, il Tribunale

federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione

del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI.

L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati

statistici sulla struttura dei salari editi dal competente

Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua

media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni

semplici e ripetitive nel settore privato ammontava,

nel 1997, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12

x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza

in

DTF 126 V 75

sopra indicata, le specifiche

circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare

una riduzione del salario statistico fino, realizzate

tutte le premesse, al limite massimo del 25%.

3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità (fr. 70'655.- annui) non

è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione

amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto

a una rendita calcolata su un'invalidità del solo 30%

merita di essere ristabilita.

4.- In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con

l'

art. 135 OG

, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché

esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è

equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF

112 V 49 consid. 3 e rinvio).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 dicembre 1989, il 7 novembre 1994 e il 6 ottobre 1995,

nei quali riportò lesioni alle spalle che lo costrinsero,

nel 1997, a cessare l'attività di capo operaio sino ad

allora esercitata presso l'impresa di costruzioni

S._________ SA di G._________.

Mediante decisione 20 settembre 1997, l'Istituto nazionale

svizzero di assicurazione contro gli infortuni

(INSAI) dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità

del 30% dal 1° giugno 1997 e di un'indennità per menomazione

all'integrità del 20%, confermando il provvedimento anche

dopo opposizione, il 27 novembre 1997.

B.- Assistito dal Sindacato Edilizia & Industria

(SEI), M._________ insorse con ricorso al Tribunale delle

assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione

di una rendita per un'invalidità pari almeno al 50%, con

protesta di spese e ripetibili.

Per giudizio 25 agosto 1998 l'autorità giudiziaria

cantonale accolse il gravame, obbligando l'INSAI a versare

all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità del

50%. L'Istituto venne inoltre condannato al pagamento di

ripetibili nella misura di fr. 800.-.

C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Enrico Broggini,

interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo

con cui chiede di stabilire il tasso d'invalidità al

30%, conformemente alla decisione su opposizione litigiosa.

L'assicurato, sempre tramite il SEI, postula la reiezione

del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.

D i r i t t o :

1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente

ricordato le norme di diritto concernenti il tema

oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione

della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.

Il primo giudice ha in particolare esposto come,

giusta l'

art. 18 cpv. 2 LAINF

, il grado d'invalidità

venga determinato paragonando il reddito del lavoro che

l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da

lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con

quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato

invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione,

che al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario

disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da

un lato, come il compito del medico consista nel porre un

giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura

e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro,

dall'altro, come la documentazione medica costituisca

un importante elemento di giudizio per determinare quali

lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.

A questa esposizione non può che essere fatto riferimento

e prestata adesione.

2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente

sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati

nel rapporto 10 febbraio 1997 del dott. C._________, medico

di circondario dell'INSAI, la Corte cantonale ha considerato

che l'assicurato, a dipendenza dei postumi infortunistici

alle spalle, non era più in grado di svolgere l'attività

precedente di capo operaio. Come l'istituto assicuratore,

l'autorità giudiziaria di primo grado ha però ritenuto

l'interessato abile al lavoro in misura completa in

attività sostitutive leggere compatibili con lo stato di

salute. Su tale punto, il Tribunale federale delle assicurazioni

non ha alcun motivo per scostarsi dal giudizio impugnato

(cfr. sull'attendibilità delle valutazioni dei medici

di circondario dell'INSAI,

DTF 122 V 161

in fine; v.

pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).

b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente

attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un

paragone dei redditi, come lo prescrive l'

art. 18 cpv. 2

LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,

il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica

di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo

impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata

in tema di determinazione del salario di riferimento

per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha

ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli

anni dal 1994 al 1997 alla retribuzione annua media conseguibile

sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati

non qualificati con problemi di salute in attività

leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati

su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria

ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata

in

DTF 126 V 75

segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito

da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale

e salariale concreta dell'interessato. Qualora

difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente

alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali. La questione di sapere se

e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici

debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle

circostanze personali e professionali del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni

di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è

tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro.

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da

una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare,

il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo

cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su

un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o

non qualificato in attività confacenti allo stato di salute

è valutato senza particolare riferimento alle circostanze

specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi,

non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova

giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19

aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I

10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio

querelato non può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti

presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando

come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe

in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto

riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di

tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.

49'327.-, arrotondati a fr. 49'000.-. Orbene, il Tribunale

federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione

del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI.

L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati

statistici sulla struttura dei salari editi dal competente

Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua

media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni

semplici e ripetitive nel settore privato ammontava,

nel 1997, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12

x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza

in

DTF 126 V 75

sopra indicata, le specifiche

circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare

una riduzione del salario statistico fino, realizzate

tutte le premesse, al limite massimo del 25%.

3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità (fr. 70'655.- annui) non

è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione

amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto

a una rendita calcolata su un'invalidità del solo 30%

merita di essere ristabilita.

4.- In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con

l'

art. 135 OG

, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché

esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è

equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF

112 V 49 consid. 3 e rinvio).

Dispositiv
  1. delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio querelato 25 agosto 1998 essendo annullato. II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennità di parte. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 31 maggio 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 31.05.2001 U 275/98 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 31.05.2001 U 275/98 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 31.05.2001 U 275/98

Assicurazione contro gli infortuni

[AZA 7] U 275/98 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Schäuble, cancelliere Sentenza del 31 maggio 2001 nella causa Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, contro M._________, opponente, rappresentato dal Sindacato Edilizia & Industria, Via Industria, 6814 Lamone, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano F a t t i : A.- M._________, nato nel 1953, lamenta gli esiti di tre infortuni professionali intervenuti rispettivamente il 18 dicembre 1989, il 7 novembre 1994 e il 6 ottobre 1995, nei quali riportò lesioni alle spalle che lo costrinsero, nel 1997, a cessare l'attività di capo operaio sino ad allora esercitata presso l'impresa di costruzioni S._________ SA di G._________. Mediante decisione 20 settembre 1997, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità del 30% dal 1° giugno 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità del 20%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, il 27 novembre 1997. B.- Assistito dal Sindacato Edilizia & Industria (SEI), M._________ insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione di una rendita per un'invalidità pari almeno al 50%, con protesta di spese e ripetibili. Per giudizio 25 agosto 1998 l'autorità giudiziaria cantonale accolse il gravame, obbligando l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità del 50%. L'Istituto venne inoltre condannato al pagamento di ripetibili nella misura di fr. 800.-. C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Enrico Broggini, interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede di stabilire il tasso d'invalidità al 30%, conformemente alla decisione su opposizione litigiosa. L'assicurato, sempre tramite il SEI, postula la reiezione del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. D i r i t t o : 1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente. Il primo giudice ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa esposizione non può che essere fatto riferimento e prestata adesione. 2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati nel rapporto 10 febbraio 1997 del dott. C._________, medico di circondario dell'INSAI, la Corte cantonale ha considerato che l'assicurato, a dipendenza dei postumi infortunistici alle spalle, non era più in grado di svolgere l'attività precedente di capo operaio. Come l'istituto assicuratore, l'autorità giudiziaria di primo grado ha però ritenuto l'interessato abile al lavoro in misura completa in attività sostitutive leggere compatibili con lo stato di salute. Su tale punto, il Tribunale federale delle assicurazioni non ha alcun motivo per scostarsi dal giudizio impugnato (cfr. sull'attendibilità delle valutazioni dei medici di circondario dell'INSAI, DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).

b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1997 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr. 49'327.-, arrotondati a fr. 49'000.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%. 3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 70'655.- annui) non è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto a una rendita calcolata su un'invalidità del solo 30% merita di essere ristabilita. 4.- In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF 112 V 49 consid. 3 e rinvio). Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio querelato 25 agosto 1998 essendo annullato. II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennità di parte. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 31 maggio 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :