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U 271/98

Bundesgericht · 2001-06-19 · Italiano CH
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Assicurazione contro gli infortuni

Sachverhalt

Per le conseguenze di un infortunio occorsogli il

20 giugno 1988, mentre lavorava come aiuto perforatore per

la ditta S.________ SA e che determinò, in particolare,

fratture del bacino, dell'omero destro e del femore destro,

a P.________, nato nel 1957, venne assegnata dall'Istituto

nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

(INSAI) a decorrere dal 1° novembre 1990 una rendita

d'incapacità lucrativa del 15%.

Un successivo incidente del lavoro ebbe luogo il 25

gennaio 1994, quando P.________ fu colpito all'occhio destro

da uno spruzzo di cemento che comportò una diminuzione

della acuità visiva.

L'INSAI assunse pure questo caso, versando le prestazioni

di legge.

Il 6 novembre 1997 l'assicurato venne licenziato dalla

ditta S.________ SA con effetto al 28 febbraio 1998.

Riuniti i diritti derivanti dai due infortuni, mediante

decisione 19 gennaio 1998, l'INSAI dispose l'ulteriore

erogazione di una rendita d'invalidità del 15% dal 1° luglio

1995, riconoscendo inoltre all'assicurato un'indennità

per menomazione all'integrità del 14% per il danno oculare.

Sollecitato da P.________, l'INSAI rese il 2 marzo

1998 una decisione su opposizione confermante quanto in

precedenza stabilito.

B.- Assistito dal Servizio di consulenza giuridica per

persone andicappate, P.________ insorse con ricorso al

Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo

in sostanza il riconoscimento di una rendita del 36% e di

un'indennità per menomazione all'integrità del 19%.

Per giudizio 25 agosto 1998 l'autorità giudiziaria

cantonale respinse il gravame nella misura in cui riferito

all'indennità per menomazione dell'integrità, mentre per il

resto lo accolse, obbligando l'INSAI a versare all'assicurato

una rendita calcolata su un'invalidità del 35%.

C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto

amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio

querelato e di stabilire il tasso d'invalidità al 15%,

conformemente alla decisione su opposizione litigiosa.

L'assicurato, sempre tramite il Servizio di consulenza

giuridica per persone andicappate, postula implicitamente

la reiezione del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale

delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.

D i r i t t o :

1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente

ricordato le norme di diritto concernenti il tema

oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione

della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.

Il primo giudice ha in particolare esposto come,

giusta l'

art. 18 cpv. 2 LAINF

, il grado d'invalidità

venga determinato paragonando il reddito del lavoro che

l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da

lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con

quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato

invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione,

che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario

disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico

o eventualmente da altri specialisti, precisando, da

un lato, come il compito del medico consista nel porre un

giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura

e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro,

dall'altro, come la documentazione medica costituisca

un importante elemento di giudizio per determinare quali

lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.

A questa esposizione non può che essere fatto riferimento

e prestata adesione.

2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente

sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati

nei rapporti allestiti rispettivamente il 6 settembre 1996

e il 20 ottobre 1997 dalla dott.ssa B.________ e dal dott.

C.________ del servizio medico dell'INSAI, la Corte

cantonale ha considerato che l'assicurato, in particolare a

dipendenza della lesione oculare, non era più in grado di

svolgere, con rendimento lavorativo normale, l'attività di

perforatore esercitata prima dell'infortunio del gennaio

1994. Come l'istituto assicuratore, l'autorità giudiziaria

di primo grado ha però ritenuto l'interessato totalmente

capace di eseguire lavori leggeri compatibili con lo stato

di salute. Su questi punti, del resto incontestati in sede

di ultima istanza, il Tribunale federale delle assicurazioni

non ha alcun motivo per scostarsi dal giudizio impugnato

(cfr. sull'attendibilità dei rapporti medici interni all'amministrazione

e sulla facoltà per il giudice di basare

la sua pronunzia su tali rapporti,

DTF 122 V 161

in fine;

v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).

b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di continuare l'attività

professionale cessata alla fine di febbraio 1998, le

istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi,

come lo prescrive l'

art. 18 cpv. 2 LAINF

, già citato.

Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico

d'invalido, il primo giudice, in modifica di quanto stabilito

nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi

della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione

del salario di riferimento per il calcolo della

capacità di guadagno residua, ha ritenuto l'importo di

fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998

alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del

lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con

problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la

questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui

pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce,

è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale

delle assicurazioni pubblicata in

DTF 126 V 75

segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito

da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale

e salariale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e

ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche

salariali. La questione di sapere se e in quale misura

al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali

e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità

e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come

una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella

medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo

cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su

un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o

non qualificato in attività confacenti allo stato di salute

è valutato senza particolare riferimento alle circostanze

specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi,

non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova

giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19

aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I

10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio

querelato non può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti

presso ben sedici aziende del Cantone Ticino appurando

come in attività leggere, che anche l'interessato

sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto

riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti

di tali ditte percepissero, nel 1997, un reddito annuo medio

pari a fr. 45'255.90. Orbene, il Tribunale federale

delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno

ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo

stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici

sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale

- dati secondo i quali la retribuzione annua media

dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici

e ripetitive nel settore privato ammontava, nel medesimo

anno, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x

100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza

in

DTF 126 V 75

sopra indicata, le specifiche

circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare

una riduzione del salario statistico fino, realizzate

tutte le premesse, al limite massimo del 25%.

3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità (fr. 54'105.70 annui)

non è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione

amministrativa in lite che riconosce all'opponente il

diritto a una rendita sulla base di un'invalidità del 15%

merita di essere ristabilita.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 giugno 1988, mentre lavorava come aiuto perforatore per

la ditta S.________ SA e che determinò, in particolare,

fratture del bacino, dell'omero destro e del femore destro,

a P.________, nato nel 1957, venne assegnata dall'Istituto

nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

(INSAI) a decorrere dal 1° novembre 1990 una rendita

d'incapacità lucrativa del 15%.

Un successivo incidente del lavoro ebbe luogo il 25

gennaio 1994, quando P.________ fu colpito all'occhio destro

da uno spruzzo di cemento che comportò una diminuzione

della acuità visiva.

L'INSAI assunse pure questo caso, versando le prestazioni

di legge.

Il 6 novembre 1997 l'assicurato venne licenziato dalla

ditta S.________ SA con effetto al 28 febbraio 1998.

Riuniti i diritti derivanti dai due infortuni, mediante

decisione 19 gennaio 1998, l'INSAI dispose l'ulteriore

erogazione di una rendita d'invalidità del 15% dal 1° luglio

1995, riconoscendo inoltre all'assicurato un'indennità

per menomazione all'integrità del 14% per il danno oculare.

Sollecitato da P.________, l'INSAI rese il 2 marzo

1998 una decisione su opposizione confermante quanto in

precedenza stabilito.

B.- Assistito dal Servizio di consulenza giuridica per

persone andicappate, P.________ insorse con ricorso al

Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo

in sostanza il riconoscimento di una rendita del 36% e di

un'indennità per menomazione all'integrità del 19%.

Per giudizio 25 agosto 1998 l'autorità giudiziaria

cantonale respinse il gravame nella misura in cui riferito

all'indennità per menomazione dell'integrità, mentre per il

resto lo accolse, obbligando l'INSAI a versare all'assicurato

una rendita calcolata su un'invalidità del 35%.

C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto

amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio

querelato e di stabilire il tasso d'invalidità al 15%,

conformemente alla decisione su opposizione litigiosa.

L'assicurato, sempre tramite il Servizio di consulenza

giuridica per persone andicappate, postula implicitamente

la reiezione del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale

delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.

D i r i t t o :

1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente

ricordato le norme di diritto concernenti il tema

oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione

della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.

Il primo giudice ha in particolare esposto come,

giusta l'

art. 18 cpv. 2 LAINF

, il grado d'invalidità

venga determinato paragonando il reddito del lavoro che

l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da

lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con

quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato

invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione,

che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario

disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico

o eventualmente da altri specialisti, precisando, da

un lato, come il compito del medico consista nel porre un

giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura

e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro,

dall'altro, come la documentazione medica costituisca

un importante elemento di giudizio per determinare quali

lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.

A questa esposizione non può che essere fatto riferimento

e prestata adesione.

2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente

sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati

nei rapporti allestiti rispettivamente il 6 settembre 1996

e il 20 ottobre 1997 dalla dott.ssa B.________ e dal dott.

C.________ del servizio medico dell'INSAI, la Corte

cantonale ha considerato che l'assicurato, in particolare a

dipendenza della lesione oculare, non era più in grado di

svolgere, con rendimento lavorativo normale, l'attività di

perforatore esercitata prima dell'infortunio del gennaio

1994. Come l'istituto assicuratore, l'autorità giudiziaria

di primo grado ha però ritenuto l'interessato totalmente

capace di eseguire lavori leggeri compatibili con lo stato

di salute. Su questi punti, del resto incontestati in sede

di ultima istanza, il Tribunale federale delle assicurazioni

non ha alcun motivo per scostarsi dal giudizio impugnato

(cfr. sull'attendibilità dei rapporti medici interni all'amministrazione

e sulla facoltà per il giudice di basare

la sua pronunzia su tali rapporti,

DTF 122 V 161

in fine;

v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).

b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di continuare l'attività

professionale cessata alla fine di febbraio 1998, le

istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi,

come lo prescrive l'

art. 18 cpv. 2 LAINF

, già citato.

Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico

d'invalido, il primo giudice, in modifica di quanto stabilito

nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi

della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione

del salario di riferimento per il calcolo della

capacità di guadagno residua, ha ritenuto l'importo di

fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998

alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del

lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con

problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la

questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui

pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce,

è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale

delle assicurazioni pubblicata in

DTF 126 V 75

segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito

da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale

e salariale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e

ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche

salariali. La questione di sapere se e in quale misura

al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali

e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità

e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come

una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella

medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo

cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su

un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o

non qualificato in attività confacenti allo stato di salute

è valutato senza particolare riferimento alle circostanze

specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi,

non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova

giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19

aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I

10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio

querelato non può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti

presso ben sedici aziende del Cantone Ticino appurando

come in attività leggere, che anche l'interessato

sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto

riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti

di tali ditte percepissero, nel 1997, un reddito annuo medio

pari a fr. 45'255.90. Orbene, il Tribunale federale

delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno

ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo

stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici

sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale

- dati secondo i quali la retribuzione annua media

dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici

e ripetitive nel settore privato ammontava, nel medesimo

anno, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x

100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza

in

DTF 126 V 75

sopra indicata, le specifiche

circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare

una riduzione del salario statistico fino, realizzate

tutte le premesse, al limite massimo del 25%.

3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità (fr. 54'105.70 annui)

non è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione

amministrativa in lite che riconosce all'opponente il

diritto a una rendita sulla base di un'invalidità del 15%

merita di essere ristabilita.

Dispositiv
  1. delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio querelato 25 agosto 1998 essendo annullato. II. Non si percepiscono spese giudiziarie. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 19 giugno 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 19.06.2001 U 271/98 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 19.06.2001 U 271/98 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 19.06.2001 U 271/98

Assicurazione contro gli infortuni

[AZA 7] U 271/98 Ge IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Schäuble, cancelliere Sentenza del 19 giugno 2001 nella causa Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, contro P._______, opponente, rappresentato dal Servizio di consulenza giuridica per persone andicappate, Via Berta 28, 6512 Giubiasco, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano F a t t i : A.- Per le conseguenze di un infortunio occorsogli il 20 giugno 1988, mentre lavorava come aiuto perforatore per la ditta S.________ SA e che determinò, in particolare, fratture del bacino, dell'omero destro e del femore destro, a P.________, nato nel 1957, venne assegnata dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) a decorrere dal 1° novembre 1990 una rendita d'incapacità lucrativa del 15%. Un successivo incidente del lavoro ebbe luogo il 25 gennaio 1994, quando P.________ fu colpito all'occhio destro da uno spruzzo di cemento che comportò una diminuzione della acuità visiva. L'INSAI assunse pure questo caso, versando le prestazioni di legge. Il 6 novembre 1997 l'assicurato venne licenziato dalla ditta S.________ SA con effetto al 28 febbraio 1998. Riuniti i diritti derivanti dai due infortuni, mediante decisione 19 gennaio 1998, l'INSAI dispose l'ulteriore erogazione di una rendita d'invalidità del 15% dal 1° luglio 1995, riconoscendo inoltre all'assicurato un'indennità per menomazione all'integrità del 14% per il danno oculare. Sollecitato da P.________, l'INSAI rese il 2 marzo 1998 una decisione su opposizione confermante quanto in precedenza stabilito. B.- Assistito dal Servizio di consulenza giuridica per persone andicappate, P.________ insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo in sostanza il riconoscimento di una rendita del 36% e di un'indennità per menomazione all'integrità del 19%. Per giudizio 25 agosto 1998 l'autorità giudiziaria cantonale respinse il gravame nella misura in cui riferito all'indennità per menomazione dell'integrità, mentre per il resto lo accolse, obbligando l'INSAI a versare all'assicurato una rendita calcolata su un'invalidità del 35%. C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio querelato e di stabilire il tasso d'invalidità al 15%, conformemente alla decisione su opposizione litigiosa. L'assicurato, sempre tramite il Servizio di consulenza giuridica per persone andicappate, postula implicitamente la reiezione del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. D i r i t t o : 1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente. Il primo giudice ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa esposizione non può che essere fatto riferimento e prestata adesione. 2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati nei rapporti allestiti rispettivamente il 6 settembre 1996 e il 20 ottobre 1997 dalla dott.ssa B.________ e dal dott. C.________ del servizio medico dell'INSAI, la Corte cantonale ha considerato che l'assicurato, in particolare a dipendenza della lesione oculare, non era più in grado di svolgere, con rendimento lavorativo normale, l'attività di perforatore esercitata prima dell'infortunio del gennaio

1994. Come l'istituto assicuratore, l'autorità giudiziaria di primo grado ha però ritenuto l'interessato totalmente capace di eseguire lavori leggeri compatibili con lo stato di salute. Su questi punti, del resto incontestati in sede di ultima istanza, il Tribunale federale delle assicurazioni non ha alcun motivo per scostarsi dal giudizio impugnato (cfr. sull'attendibilità dei rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti, DTF 122 V 161 in fine;

v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).

b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di continuare l'attività professionale cessata alla fine di febbraio 1998, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti presso ben sedici aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero, nel 1997, un reddito annuo medio pari a fr. 45'255.90. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale

- dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%. 3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 54'105.70 annui) non è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto a una rendita sulla base di un'invalidità del 15% merita di essere ristabilita. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio querelato 25 agosto 1998 essendo annullato. II. Non si percepiscono spese giudiziarie. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 19 giugno 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :