Assicurazione contro gli infortuni
Sachverhalt
L'8 giugno 1993, B.________, nato nel 1964, allora
manovale alle dipendenze della ditta F.________, rimase
vittima di un infortunio non professionale: scivolato su un
sasso, mentre stava pescando, riportò una contusione alla
regione lombosacrale. Indagini eseguite il successivo
21 luglio consentirono l'accertamento di una discopatia
L4/L5 con protrusione discale dorsale e dorsolaterale destra.
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni
di legge.
Dopo aver in precedenza riconosciuto all'assicurato il
diritto a indennità per menomazione all'integrità del
12,5%, l'INSAI, mediante decisione 9 febbraio 1998, dispose
l'erogazione di una rendita d'invalidità del 30% dal 1° dicembre
1997, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,
il 17 aprile 1998.
Nel frattempo il caso era pure stato annunciato all'assicurazione
per l'invalidità.
Per atto amministrativo 15 aprile 1998 l'Ufficio dell'assicurazione
invalidità del Cantone Ticino (UAI) negò
l'assegnazione di una rendita per il motivo che l'assicurato
non presentava un'invalidità attingente il livello pensionabile
del 40%.
B.- Assistito dal Sindacato dell'industria, della costruzione
e dei servizi (FLMO) di Lugano, B.________
produsse ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino sia avverso la decisione dell'INSAI, sia avverso
l'atto dell'UAI. Postulò il riconoscimento di un tasso
d'invalidità del 60% in ambedue i settori assicurativi.
Con giudizio 18 giugno 1999, congiunti i procedimenti,
l'autorità giudiziaria cantonale accolse parzialmente i
gravami, nel senso che condannò l'INSAI a versare, dalla
data stabilita, una rendita del 49%, mentre all'UAI fece
obbligo di accordare un quarto di rendita dal 1° gennaio
1995.
C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di
diritto amministrativo mediante il quale chiede di annullare
la pronunzia querelata e di stabilire il grado d'invalidità
al 30%, conformemente al provvedimento su opposizione
litigioso.
Sempre tramite il sindacato FLMO, l'assicurato propone,
con protesta di tasse, spese e ripetibili, la reiezione
del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali rinuncia a determinarsi.
D.- Pure l'UAI è insorto al Tribunale federale delle
assicurazioni con un ricorso di diritto amministrativo.
L'impugnativa è però stata ritirata e la causa stralciata
dai ruoli il 28 gennaio 2000 (causa I 446/99).
D i r i t t o :
1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
ricordato le norme di diritto concernenti il tema
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
della commisurazione dell'invalidità lamentata da
B.________. L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare
esposto come, giusta l'
art. 18 cpv. 2 LAINF
, il grado
d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del
lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del
lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato,
pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)
è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati
dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando,
da un lato, come il compito del medico consista
nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace
al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica
costituisca un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento
e prestata adesione.
2.- a) Nell'evenienza concreta è incontestato che
l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio del
giugno 1993, non può continuare a svolgere l'attività di
manovale. Pure accertata è la circostanza che in occupazioni
più leggere si può da lui pretendere, dal profilo medico,
un impegno lavorativo a giornata intera, qualora sia
data la possibilità di alternare la posizione seduta a
quella eretta e di effettuare pause regolari di 10 a 15 minuti
ogni ora. Orbene, il Tribunale cantonale delle assicurazioni
ha ritenuto che l'esigenza per l'interessato di dover
effettuare pause regolari ne riduceva la capacità di
eseguire lavori leggeri al 75% circa. L'istituto ricorrente
contesta l'opinione dell'autorità cantonale facendo valere
che sulla base delle indicazioni mediche può tutt'al più
essere ammessa una diminuzione di rendimento del 10% in attività
confacenti. Il Tribunale federale delle assicurazioni
condivide tale valutazione. Essa è fondata sulle chiare
conclusioni - dalle quali non sussiste alcun motivo per
scostarsi - cui è giunto il dott. S.________, specialista
in chirurgia della divisione medica dell'istituto assicuratore,
nel suo apprezzamento del 19 gennaio 1998. Le critiche
sollevate su tal punto dall'intimato non permettono di
pervenire a diverso risultato (cfr. sull'attendibilità dei
rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà
per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti,
DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341
segg.).
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un
paragone dei redditi, come lo prescrive l'
art. 18 cpv. 2
LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,
il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica
di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo
impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata
in tema di determinazione del salario di riferimento
per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha
ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli
anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile
sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività
leggere adeguate, riducendolo del 25% per tenere conto, come
già è stato detto, dell'esigenza per l'intimato di dover
effettuare pause regolari, il che limitava un rendimento
lavorativo normale. Orbene, la questione dei salari medi
fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi
giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una
recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
pubblicata in
DTF 126 V 75
segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
e salariale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
salariali. La questione di sapere se e in quale misura
al caso i salari fondati su dati statistici debbano
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come
una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella
medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto
reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività
confacenti allo stato di salute è valutato senza
particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso
concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente
le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza
precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in
re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30
giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio cantonale querelato
non può quindi essere tutelato anche sotto questo
aspetto.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
l'INSAI ha compiuto degli accertamenti presso
alcune aziende ticinesi appurando come in attività leggere,
che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal
profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali,
i dipendenti di tali ditte percepissero, nel
1997, un reddito annuo medio pari a fr. 39'426.10. Tale importo
è poi stato ridotto del 10% a fr. 35'483.50. Orbene,
il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di
non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido
operata dall'Istituto, sebbene la stessa possa se
del caso apparire favorevole all'assicurato alla luce dei
dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente
Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione
annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi
in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato
ammontava, nel medesimo anno, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- :
40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai
sensi della giurisprudenza in
DTF 126 V 75
sopra indicata,
le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili
di comportare una riduzione del salario statistico fino,
realizzate tutte le premesse, al limite massimo del
25%. Le obiezioni che l'intimato esprime a questo proposito
non inducono a concludere diversamente.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità (fr. 51'001.45 annui)
non è oggetto di litigio, l'atto amministrativo impugnato
che riconosce all'intimato, per le sole conseguenze dell'infortunio,
il diritto a una rendita calcolata sulla base
di un tasso d'invalidità del 30% merita di essere ristabilito.
Ne discende che il gravame dell'INSAI deve essere accolto.
4.- a) La decisione impugnata concerne l'erogazione o
il rifiuto di prestazioni assicurative. La procedura è dunque
gratuita (
art. 134 OG
).
b) Giusta l'
art. 159 cpv. 2 OG
nessuna indennità di
regola è assegnata alle autorità vincenti o agli organismi
con compiti di diritto pubblico. Questo principio vale pure
per l'INSAI (cfr.
DTF 118 V 169
consid. 7, 112 V 49 consid.
3).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 luglio consentirono l'accertamento di una discopatia
L4/L5 con protrusione discale dorsale e dorsolaterale destra.
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni
di legge.
Dopo aver in precedenza riconosciuto all'assicurato il
diritto a indennità per menomazione all'integrità del
12,5%, l'INSAI, mediante decisione 9 febbraio 1998, dispose
l'erogazione di una rendita d'invalidità del 30% dal 1° dicembre
1997, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,
il 17 aprile 1998.
Nel frattempo il caso era pure stato annunciato all'assicurazione
per l'invalidità.
Per atto amministrativo 15 aprile 1998 l'Ufficio dell'assicurazione
invalidità del Cantone Ticino (UAI) negò
l'assegnazione di una rendita per il motivo che l'assicurato
non presentava un'invalidità attingente il livello pensionabile
del 40%.
B.- Assistito dal Sindacato dell'industria, della costruzione
e dei servizi (FLMO) di Lugano, B.________
produsse ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino sia avverso la decisione dell'INSAI, sia avverso
l'atto dell'UAI. Postulò il riconoscimento di un tasso
d'invalidità del 60% in ambedue i settori assicurativi.
Con giudizio 18 giugno 1999, congiunti i procedimenti,
l'autorità giudiziaria cantonale accolse parzialmente i
gravami, nel senso che condannò l'INSAI a versare, dalla
data stabilita, una rendita del 49%, mentre all'UAI fece
obbligo di accordare un quarto di rendita dal 1° gennaio
1995.
C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di
diritto amministrativo mediante il quale chiede di annullare
la pronunzia querelata e di stabilire il grado d'invalidità
al 30%, conformemente al provvedimento su opposizione
litigioso.
Sempre tramite il sindacato FLMO, l'assicurato propone,
con protesta di tasse, spese e ripetibili, la reiezione
del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali rinuncia a determinarsi.
D.- Pure l'UAI è insorto al Tribunale federale delle
assicurazioni con un ricorso di diritto amministrativo.
L'impugnativa è però stata ritirata e la causa stralciata
dai ruoli il 28 gennaio 2000 (causa I 446/99).
D i r i t t o :
1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
ricordato le norme di diritto concernenti il tema
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
della commisurazione dell'invalidità lamentata da
B.________. L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare
esposto come, giusta l'
art. 18 cpv. 2 LAINF
, il grado
d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del
lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del
lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato,
pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)
è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati
dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando,
da un lato, come il compito del medico consista
nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace
al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica
costituisca un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento
e prestata adesione.
2.- a) Nell'evenienza concreta è incontestato che
l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio del
giugno 1993, non può continuare a svolgere l'attività di
manovale. Pure accertata è la circostanza che in occupazioni
più leggere si può da lui pretendere, dal profilo medico,
un impegno lavorativo a giornata intera, qualora sia
data la possibilità di alternare la posizione seduta a
quella eretta e di effettuare pause regolari di 10 a 15 minuti
ogni ora. Orbene, il Tribunale cantonale delle assicurazioni
ha ritenuto che l'esigenza per l'interessato di dover
effettuare pause regolari ne riduceva la capacità di
eseguire lavori leggeri al 75% circa. L'istituto ricorrente
contesta l'opinione dell'autorità cantonale facendo valere
che sulla base delle indicazioni mediche può tutt'al più
essere ammessa una diminuzione di rendimento del 10% in attività
confacenti. Il Tribunale federale delle assicurazioni
condivide tale valutazione. Essa è fondata sulle chiare
conclusioni - dalle quali non sussiste alcun motivo per
scostarsi - cui è giunto il dott. S.________, specialista
in chirurgia della divisione medica dell'istituto assicuratore,
nel suo apprezzamento del 19 gennaio 1998. Le critiche
sollevate su tal punto dall'intimato non permettono di
pervenire a diverso risultato (cfr. sull'attendibilità dei
rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà
per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti,
DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341
segg.).
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un
paragone dei redditi, come lo prescrive l'
art. 18 cpv. 2
LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,
il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica
di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo
impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata
in tema di determinazione del salario di riferimento
per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha
ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli
anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile
sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività
leggere adeguate, riducendolo del 25% per tenere conto, come
già è stato detto, dell'esigenza per l'intimato di dover
effettuare pause regolari, il che limitava un rendimento
lavorativo normale. Orbene, la questione dei salari medi
fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi
giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una
recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
pubblicata in
DTF 126 V 75
segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
e salariale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
salariali. La questione di sapere se e in quale misura
al caso i salari fondati su dati statistici debbano
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come
una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella
medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto
reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività
confacenti allo stato di salute è valutato senza
particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso
concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente
le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza
precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in
re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30
giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio cantonale querelato
non può quindi essere tutelato anche sotto questo
aspetto.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
l'INSAI ha compiuto degli accertamenti presso
alcune aziende ticinesi appurando come in attività leggere,
che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal
profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali,
i dipendenti di tali ditte percepissero, nel
1997, un reddito annuo medio pari a fr. 39'426.10. Tale importo
è poi stato ridotto del 10% a fr. 35'483.50. Orbene,
il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di
non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido
operata dall'Istituto, sebbene la stessa possa se
del caso apparire favorevole all'assicurato alla luce dei
dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente
Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione
annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi
in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato
ammontava, nel medesimo anno, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- :
40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai
sensi della giurisprudenza in
DTF 126 V 75
sopra indicata,
le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili
di comportare una riduzione del salario statistico fino,
realizzate tutte le premesse, al limite massimo del
25%. Le obiezioni che l'intimato esprime a questo proposito
non inducono a concludere diversamente.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità (fr. 51'001.45 annui)
non è oggetto di litigio, l'atto amministrativo impugnato
che riconosce all'intimato, per le sole conseguenze dell'infortunio,
il diritto a una rendita calcolata sulla base
di un tasso d'invalidità del 30% merita di essere ristabilito.
Ne discende che il gravame dell'INSAI deve essere accolto.
4.- a) La decisione impugnata concerne l'erogazione o
il rifiuto di prestazioni assicurative. La procedura è dunque
gratuita (
art. 134 OG
).
b) Giusta l'
art. 159 cpv. 2 OG
nessuna indennità di
regola è assegnata alle autorità vincenti o agli organismi
con compiti di diritto pubblico. Questo principio vale pure
per l'INSAI (cfr.
DTF 118 V 169
consid. 7, 112 V 49 consid.
3).
Dispositiv
- delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio cantonale querelato del 18 giugno 1999 essendo annullato nella misura in cui concerne l'istituto ricorrente. II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennità di parte. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 27 luglio 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : p. Il Cancelliere :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 27.07.2001 U 252/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 27.07.2001 U 252/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 27.07.2001 U 252/99
Assicurazione contro gli infortuni
[AZA 7] U 252/99 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Schäuble, cancelliere Sentenza del 27 luglio 2001 nella causa Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, contro B.________, opponente, rappresentato dal Sindacato FLMO, Via Canonica 3, 6900 Lugano, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano F a t t i : A.- L'8 giugno 1993, B.________, nato nel 1964, allora manovale alle dipendenze della ditta F.________, rimase vittima di un infortunio non professionale: scivolato su un sasso, mentre stava pescando, riportò una contusione alla regione lombosacrale. Indagini eseguite il successivo 21 luglio consentirono l'accertamento di una discopatia L4/L5 con protrusione discale dorsale e dorsolaterale destra. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni di legge. Dopo aver in precedenza riconosciuto all'assicurato il diritto a indennità per menomazione all'integrità del 12,5%, l'INSAI, mediante decisione 9 febbraio 1998, dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità del 30% dal 1° dicembre 1997, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, il 17 aprile 1998. Nel frattempo il caso era pure stato annunciato all'assicurazione per l'invalidità. Per atto amministrativo 15 aprile 1998 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) negò l'assegnazione di una rendita per il motivo che l'assicurato non presentava un'invalidità attingente il livello pensionabile del 40%. B.- Assistito dal Sindacato dell'industria, della costruzione e dei servizi (FLMO) di Lugano, B.________ produsse ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino sia avverso la decisione dell'INSAI, sia avverso l'atto dell'UAI. Postulò il riconoscimento di un tasso d'invalidità del 60% in ambedue i settori assicurativi. Con giudizio 18 giugno 1999, congiunti i procedimenti, l'autorità giudiziaria cantonale accolse parzialmente i gravami, nel senso che condannò l'INSAI a versare, dalla data stabilita, una rendita del 49%, mentre all'UAI fece obbligo di accordare un quarto di rendita dal 1° gennaio 1995. C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo mediante il quale chiede di annullare la pronunzia querelata e di stabilire il grado d'invalidità al 30%, conformemente al provvedimento su opposizione litigioso. Sempre tramite il sindacato FLMO, l'assicurato propone, con protesta di tasse, spese e ripetibili, la reiezione del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. D.- Pure l'UAI è insorto al Tribunale federale delle assicurazioni con un ricorso di diritto amministrativo. L'impugnativa è però stata ritirata e la causa stralciata dai ruoli il 28 gennaio 2000 (causa I 446/99). D i r i t t o : 1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione della commisurazione dell'invalidità lamentata da B.________. L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 2.- a) Nell'evenienza concreta è incontestato che l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio del giugno 1993, non può continuare a svolgere l'attività di manovale. Pure accertata è la circostanza che in occupazioni più leggere si può da lui pretendere, dal profilo medico, un impegno lavorativo a giornata intera, qualora sia data la possibilità di alternare la posizione seduta a quella eretta e di effettuare pause regolari di 10 a 15 minuti ogni ora. Orbene, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto che l'esigenza per l'interessato di dover effettuare pause regolari ne riduceva la capacità di eseguire lavori leggeri al 75% circa. L'istituto ricorrente contesta l'opinione dell'autorità cantonale facendo valere che sulla base delle indicazioni mediche può tutt'al più essere ammessa una diminuzione di rendimento del 10% in attività confacenti. Il Tribunale federale delle assicurazioni condivide tale valutazione. Essa è fondata sulle chiare conclusioni - dalle quali non sussiste alcun motivo per scostarsi - cui è giunto il dott. S.________, specialista in chirurgia della divisione medica dell'istituto assicuratore, nel suo apprezzamento del 19 gennaio 1998. Le critiche sollevate su tal punto dall'intimato non permettono di pervenire a diverso risultato (cfr. sull'attendibilità dei rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti, DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate, riducendolo del 25% per tenere conto, come già è stato detto, dell'esigenza per l'intimato di dover effettuare pause regolari, il che limitava un rendimento lavorativo normale. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio cantonale querelato non può quindi essere tutelato anche sotto questo aspetto.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'INSAI ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi appurando come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero, nel 1997, un reddito annuo medio pari a fr. 39'426.10. Tale importo è poi stato ridotto del 10% a fr. 35'483.50. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'Istituto, sebbene la stessa possa se del caso apparire favorevole all'assicurato alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%. Le obiezioni che l'intimato esprime a questo proposito non inducono a concludere diversamente. 3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 51'001.45 annui) non è oggetto di litigio, l'atto amministrativo impugnato che riconosce all'intimato, per le sole conseguenze dell'infortunio, il diritto a una rendita calcolata sulla base di un tasso d'invalidità del 30% merita di essere ristabilito. Ne discende che il gravame dell'INSAI deve essere accolto. 4.- a) La decisione impugnata concerne l'erogazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. La procedura è dunque gratuita (art. 134 OG).
b) Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG nessuna indennità di regola è assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Questo principio vale pure per l'INSAI (cfr. DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid. 3). Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio cantonale querelato del 18 giugno 1999 essendo annullato nella misura in cui concerne l'istituto ricorrente. II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennità di parte. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 27 luglio 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera :
p. Il Cancelliere :