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U_252/1999

della lite, la quale verte unicamente sulla questione

Bundesgericht · 2001-07-27 · Italiano CH
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Sachverhalt

L'8 giugno 1993, B.________, nato nel 1964, allora

manovale alle dipendenze della ditta F.________, rimase

vittima di un infortunio non professionale: scivolato su un

sasso, mentre stava pescando, riportò una contusione alla

regione lombosacrale. Indagini eseguite il successivo

21 luglio consentirono l'accertamento di una discopatia

L4/L5 con protrusione discale dorsale e dorsolaterale destra.

L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro

gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni

di legge.

Dopo aver in precedenza riconosciuto all'assicurato il

diritto a indennità per menomazione all'integrità del

12,5%, l'INSAI, mediante decisione 9 febbraio 1998, dispose

l'erogazione di una rendita d'invalidità del 30% dal 1° dicembre

1997, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,

il 17 aprile 1998.

Nel frattempo il caso era pure stato annunciato all'assicurazione

per l'invalidità.

Per atto amministrativo 15 aprile 1998 l'Ufficio dell'assicurazione

invalidità del Cantone Ticino (UAI) negò

l'assegnazione di una rendita per il motivo che l'assicurato

non presentava un'invalidità attingente il livello pensionabile

del 40%.

B.- Assistito dal Sindacato dell'industria, della costruzione

e dei servizi (FLMO) di Lugano, B.________

produsse ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone

Ticino sia avverso la decisione dell'INSAI, sia avverso

l'atto dell'UAI. Postulò il riconoscimento di un tasso

d'invalidità del 60% in ambedue i settori assicurativi.

Con giudizio 18 giugno 1999, congiunti i procedimenti,

l'autorità giudiziaria cantonale accolse parzialmente i

gravami, nel senso che condannò l'INSAI a versare, dalla

data stabilita, una rendita del 49%, mentre all'UAI fece

obbligo di accordare un quarto di rendita dal 1° gennaio

1995.

C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di

diritto amministrativo mediante il quale chiede di annullare

la pronunzia querelata e di stabilire il grado d'invalidità

al 30%, conformemente al provvedimento su opposizione

litigioso.

Sempre tramite il sindacato FLMO, l'assicurato propone,

con protesta di tasse, spese e ripetibili, la reiezione

del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali rinuncia a determinarsi.

D.- Pure l'UAI è insorto al Tribunale federale delle

assicurazioni con un ricorso di diritto amministrativo.

L'impugnativa è però stata ritirata e la causa stralciata

dai ruoli il 28 gennaio 2000 (causa I 446/99).

D i r i t t o :

1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente

ricordato le norme di diritto concernenti il tema

oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione

della commisurazione dell'invalidità lamentata da

B.________. L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare

esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado

d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del

lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali

provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del

lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse

diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato,

pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)

è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati

dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando,

da un lato, come il compito del medico consista

nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace

al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica

costituisca un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento

e prestata adesione.

2.- a) Nell'evenienza concreta è incontestato che

l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio del

giugno 1993, non può continuare a svolgere l'attività di

manovale. Pure accertata è la circostanza che in occupazioni

più leggere si può da lui pretendere, dal profilo medico,

un impegno lavorativo a giornata intera, qualora sia

data la possibilità di alternare la posizione seduta a

quella eretta e di effettuare pause regolari di 10 a 15 minuti

ogni ora. Orbene, il Tribunale cantonale delle assicurazioni

ha ritenuto che l'esigenza per l'interessato di dover

effettuare pause regolari ne riduceva la capacità di

eseguire lavori leggeri al 75% circa. L'istituto ricorrente

contesta l'opinione dell'autorità cantonale facendo valere

che sulla base delle indicazioni mediche può tutt'al più

essere ammessa una diminuzione di rendimento del 10% in attività

confacenti. Il Tribunale federale delle assicurazioni

condivide tale valutazione. Essa è fondata sulle chiare

conclusioni - dalle quali non sussiste alcun motivo per

scostarsi - cui è giunto il dott. S.________, specialista

in chirurgia della divisione medica dell'istituto assicuratore,

nel suo apprezzamento del 19 gennaio 1998. Le critiche

sollevate su tal punto dall'intimato non permettono di

pervenire a diverso risultato (cfr. sull'attendibilità dei

rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà

per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti,

DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341

segg.).

b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente

attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un

paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2

LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,

il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica

di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo

impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata

in tema di determinazione del salario di riferimento

per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha

ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli

anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile

sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati

non qualificati con problemi di salute in attività

leggere adeguate, riducendolo del 25% per tenere conto, come

già è stato detto, dell'esigenza per l'intimato di dover

effettuare pause regolari, il che limitava un rendimento

lavorativo normale. Orbene, la questione dei salari medi

fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi

giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una

recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

pubblicata in DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito

da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale

e salariale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e

ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche

salariali. La questione di sapere se e in quale misura

al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali

e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità

e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come

una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella

medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto

reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro

equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività

confacenti allo stato di salute è valutato senza

particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso

concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente

le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza

precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in

re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30

giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio cantonale querelato

non può quindi essere tutelato anche sotto questo

aspetto.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'INSAI ha compiuto degli accertamenti presso

alcune aziende ticinesi appurando come in attività leggere,

che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal

profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali,

i dipendenti di tali ditte percepissero, nel

1997, un reddito annuo medio pari a fr. 39'426.10. Tale importo

è poi stato ridotto del 10% a fr. 35'483.50. Orbene,

il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di

non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido

operata dall'Istituto, sebbene la stessa possa se

del caso apparire favorevole all'assicurato alla luce dei

dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente

Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione

annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi

in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato

ammontava, nel medesimo anno, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- :

40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai

sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata,

le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili

di comportare una riduzione del salario statistico fino,

realizzate tutte le premesse, al limite massimo del

25%. Le obiezioni che l'intimato esprime a questo proposito

non inducono a concludere diversamente.

3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità (fr. 51'001.45 annui)

non è oggetto di litigio, l'atto amministrativo impugnato

che riconosce all'intimato, per le sole conseguenze dell'infortunio,

il diritto a una rendita calcolata sulla base

di un tasso d'invalidità del 30% merita di essere ristabilito.

Ne discende che il gravame dell'INSAI deve essere accolto.

4.- a) La decisione impugnata concerne l'erogazione o

il rifiuto di prestazioni assicurative. La procedura è dunque

gratuita (art. 134 OG).

b) Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG nessuna indennità di

regola è assegnata alle autorità vincenti o agli organismi

con compiti di diritto pubblico. Questo principio vale pure

per l'INSAI (cfr. DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid.

3).

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente

ricordato le norme di diritto concernenti il tema

oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione

della commisurazione dell'invalidità lamentata da

B.________. L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare

esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado

d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del

lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali

provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del

lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse

diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato,

pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)

è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati

dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando,

da un lato, come il compito del medico consista

nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace

al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica

costituisca un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento

e prestata adesione.

E. 2 a) Nell'evenienza concreta è incontestato che

l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio del

giugno 1993, non può continuare a svolgere l'attività di

manovale. Pure accertata è la circostanza che in occupazioni

più leggere si può da lui pretendere, dal profilo medico,

un impegno lavorativo a giornata intera, qualora sia

data la possibilità di alternare la posizione seduta a

quella eretta e di effettuare pause regolari di 10 a 15 minuti

ogni ora. Orbene, il Tribunale cantonale delle assicurazioni

ha ritenuto che l'esigenza per l'interessato di dover

effettuare pause regolari ne riduceva la capacità di

eseguire lavori leggeri al 75% circa. L'istituto ricorrente

contesta l'opinione dell'autorità cantonale facendo valere

che sulla base delle indicazioni mediche può tutt'al più

essere ammessa una diminuzione di rendimento del 10% in attività

confacenti. Il Tribunale federale delle assicurazioni

condivide tale valutazione. Essa è fondata sulle chiare

conclusioni - dalle quali non sussiste alcun motivo per

scostarsi - cui è giunto il dott. S.________, specialista

in chirurgia della divisione medica dell'istituto assicuratore,

nel suo apprezzamento del 19 gennaio 1998. Le critiche

sollevate su tal punto dall'intimato non permettono di

pervenire a diverso risultato (cfr. sull'attendibilità dei

rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà

per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti,

DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341

segg.).

b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente

attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un

paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2

LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,

il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica

di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo

impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata

in tema di determinazione del salario di riferimento

per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha

ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli

anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile

sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati

non qualificati con problemi di salute in attività

leggere adeguate, riducendolo del 25% per tenere conto, come

già è stato detto, dell'esigenza per l'intimato di dover

effettuare pause regolari, il che limitava un rendimento

lavorativo normale. Orbene, la questione dei salari medi

fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi

giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una

recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

pubblicata in DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito

da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale

e salariale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e

ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche

salariali. La questione di sapere se e in quale misura

al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali

e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità

e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come

una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella

medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto

reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro

equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività

confacenti allo stato di salute è valutato senza

particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso

concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente

le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza

precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in

re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30

giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio cantonale querelato

non può quindi essere tutelato anche sotto questo

aspetto.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'INSAI ha compiuto degli accertamenti presso

alcune aziende ticinesi appurando come in attività leggere,

che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal

profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali,

i dipendenti di tali ditte percepissero, nel

1997, un reddito annuo medio pari a fr. 39'426.10. Tale importo

è poi stato ridotto del 10% a fr. 35'483.50. Orbene,

il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di

non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido

operata dall'Istituto, sebbene la stessa possa se

del caso apparire favorevole all'assicurato alla luce dei

dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente

Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione

annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi

in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato

ammontava, nel medesimo anno, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- :

40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai

sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata,

le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili

di comportare una riduzione del salario statistico fino,

realizzate tutte le premesse, al limite massimo del

25%. Le obiezioni che l'intimato esprime a questo proposito

non inducono a concludere diversamente.

E. 2a Nell'evenienza concreta è incontestato che

l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio del

giugno 1993, non può continuare a svolgere l'attività di

manovale. Pure accertata è la circostanza che in occupazioni

più leggere si può da lui pretendere, dal profilo medico,

un impegno lavorativo a giornata intera, qualora sia

data la possibilità di alternare la posizione seduta a

quella eretta e di effettuare pause regolari di 10 a 15 minuti

ogni ora. Orbene, il Tribunale cantonale delle assicurazioni

ha ritenuto che l'esigenza per l'interessato di dover

effettuare pause regolari ne riduceva la capacità di

eseguire lavori leggeri al 75% circa. L'istituto ricorrente

contesta l'opinione dell'autorità cantonale facendo valere

che sulla base delle indicazioni mediche può tutt'al più

essere ammessa una diminuzione di rendimento del 10% in attività

confacenti. Il Tribunale federale delle assicurazioni

condivide tale valutazione. Essa è fondata sulle chiare

conclusioni - dalle quali non sussiste alcun motivo per

scostarsi - cui è giunto il dott. S.________, specialista

in chirurgia della divisione medica dell'istituto assicuratore,

nel suo apprezzamento del 19 gennaio 1998. Le critiche

sollevate su tal punto dall'intimato non permettono di

pervenire a diverso risultato (cfr. sull'attendibilità dei

rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà

per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti,

DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341

segg.).

E. 2b Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente

attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un

paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2

LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,

il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica

di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo

impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata

in tema di determinazione del salario di riferimento

per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha

ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli

anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile

sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati

non qualificati con problemi di salute in attività

leggere adeguate, riducendolo del 25% per tenere conto, come

già è stato detto, dell'esigenza per l'intimato di dover

effettuare pause regolari, il che limitava un rendimento

lavorativo normale. Orbene, la questione dei salari medi

fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi

giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una

recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

pubblicata in DTF 126 V 75 segg.

E. 2c In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito

da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale

e salariale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e

ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche

salariali. La questione di sapere se e in quale misura

al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali

e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità

e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come

una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella

medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

E. 2d Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto

reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro

equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività

confacenti allo stato di salute è valutato senza

particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso

concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente

le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza

precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in

re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30

giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio cantonale querelato

non può quindi essere tutelato anche sotto questo

aspetto.

E. 2e Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'INSAI ha compiuto degli accertamenti presso

alcune aziende ticinesi appurando come in attività leggere,

che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal

profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali,

i dipendenti di tali ditte percepissero, nel

1997, un reddito annuo medio pari a fr. 39'426.10. Tale importo

è poi stato ridotto del 10% a fr. 35'483.50. Orbene,

il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di

non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido

operata dall'Istituto, sebbene la stessa possa se

del caso apparire favorevole all'assicurato alla luce dei

dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente

Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione

annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi

in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato

ammontava, nel medesimo anno, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- :

40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai

sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata,

le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili

di comportare una riduzione del salario statistico fino,

realizzate tutte le premesse, al limite massimo del

25%. Le obiezioni che l'intimato esprime a questo proposito

non inducono a concludere diversamente.

E. 3 In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità (fr. 51'001.45 annui)

non è oggetto di litigio, l'atto amministrativo impugnato

che riconosce all'intimato, per le sole conseguenze dell'infortunio,

il diritto a una rendita calcolata sulla base

di un tasso d'invalidità del 30% merita di essere ristabilito.

Ne discende che il gravame dell'INSAI deve essere accolto.

E. 4 a) La decisione impugnata concerne l'erogazione o

il rifiuto di prestazioni assicurative. La procedura è dunque

gratuita (art. 134 OG).

b) Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG nessuna indennità di

regola è assegnata alle autorità vincenti o agli organismi

con compiti di diritto pubblico. Questo principio vale pure

per l'INSAI (cfr. DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid.

3).

E. 4a La decisione impugnata concerne l'erogazione o

il rifiuto di prestazioni assicurative. La procedura è dunque

gratuita (art. 134 OG).

E. 4b Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG nessuna indennità di

regola è assegnata alle autorità vincenti o agli organismi

con compiti di diritto pubblico. Questo principio vale pure

per l'INSAI (cfr. DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid.

3).

Dispositiv
  1. delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio cantonale querelato del 18 giugno 1999 essendo annullato nella misura in cui concerne l'istituto ricorrente. II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennità di parte. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 27 luglio 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : p. Il Cancelliere :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA 7]

U 252/99 Ws

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;

Schäuble, cancelliere

Sentenza del 27 luglio 2001

nella causa

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli

infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,

contro

B.________, opponente, rappresentato dal Sindacato FLMO,

Via Canonica 3, 6900 Lugano,

e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano

F a t t i :

A.- L'8 giugno 1993, B.________, nato nel 1964, allora

manovale alle dipendenze della ditta F.________, rimase

vittima di un infortunio non professionale: scivolato su un

sasso, mentre stava pescando, riportò una contusione alla

regione lombosacrale. Indagini eseguite il successivo

21 luglio consentirono l'accertamento di una discopatia

L4/L5 con protrusione discale dorsale e dorsolaterale destra.

L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro

gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni

di legge.

Dopo aver in precedenza riconosciuto all'assicurato il

diritto a indennità per menomazione all'integrità del

12,5%, l'INSAI, mediante decisione 9 febbraio 1998, dispose

l'erogazione di una rendita d'invalidità del 30% dal 1° dicembre

1997, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,

il 17 aprile 1998.

Nel frattempo il caso era pure stato annunciato all'assicurazione

per l'invalidità.

Per atto amministrativo 15 aprile 1998 l'Ufficio dell'assicurazione

invalidità del Cantone Ticino (UAI) negò

l'assegnazione di una rendita per il motivo che l'assicurato

non presentava un'invalidità attingente il livello pensionabile

del 40%.

B.- Assistito dal Sindacato dell'industria, della costruzione

e dei servizi (FLMO) di Lugano, B.________

produsse ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone

Ticino sia avverso la decisione dell'INSAI, sia avverso

l'atto dell'UAI. Postulò il riconoscimento di un tasso

d'invalidità del 60% in ambedue i settori assicurativi.

Con giudizio 18 giugno 1999, congiunti i procedimenti,

l'autorità giudiziaria cantonale accolse parzialmente i

gravami, nel senso che condannò l'INSAI a versare, dalla

data stabilita, una rendita del 49%, mentre all'UAI fece

obbligo di accordare un quarto di rendita dal 1° gennaio

1995.

C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di

diritto amministrativo mediante il quale chiede di annullare

la pronunzia querelata e di stabilire il grado d'invalidità

al 30%, conformemente al provvedimento su opposizione

litigioso.

Sempre tramite il sindacato FLMO, l'assicurato propone,

con protesta di tasse, spese e ripetibili, la reiezione

del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali rinuncia a determinarsi.

D.- Pure l'UAI è insorto al Tribunale federale delle

assicurazioni con un ricorso di diritto amministrativo.

L'impugnativa è però stata ritirata e la causa stralciata

dai ruoli il 28 gennaio 2000 (causa I 446/99).

D i r i t t o :

1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente

ricordato le norme di diritto concernenti il tema

oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione

della commisurazione dell'invalidità lamentata da

B.________. L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare

esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado

d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del

lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali

provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del

lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse

diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato,

pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)

è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati

dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando,

da un lato, come il compito del medico consista

nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace

al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica

costituisca un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento

e prestata adesione.

2.- a) Nell'evenienza concreta è incontestato che

l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio del

giugno 1993, non può continuare a svolgere l'attività di

manovale. Pure accertata è la circostanza che in occupazioni

più leggere si può da lui pretendere, dal profilo medico,

un impegno lavorativo a giornata intera, qualora sia

data la possibilità di alternare la posizione seduta a

quella eretta e di effettuare pause regolari di 10 a 15 minuti

ogni ora. Orbene, il Tribunale cantonale delle assicurazioni

ha ritenuto che l'esigenza per l'interessato di dover

effettuare pause regolari ne riduceva la capacità di

eseguire lavori leggeri al 75% circa. L'istituto ricorrente

contesta l'opinione dell'autorità cantonale facendo valere

che sulla base delle indicazioni mediche può tutt'al più

essere ammessa una diminuzione di rendimento del 10% in attività

confacenti. Il Tribunale federale delle assicurazioni

condivide tale valutazione. Essa è fondata sulle chiare

conclusioni - dalle quali non sussiste alcun motivo per

scostarsi - cui è giunto il dott. S.________, specialista

in chirurgia della divisione medica dell'istituto assicuratore,

nel suo apprezzamento del 19 gennaio 1998. Le critiche

sollevate su tal punto dall'intimato non permettono di

pervenire a diverso risultato (cfr. sull'attendibilità dei

rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà

per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti,

DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341

segg.).

b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente

attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un

paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2

LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,

il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica

di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo

impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata

in tema di determinazione del salario di riferimento

per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha

ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli

anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile

sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati

non qualificati con problemi di salute in attività

leggere adeguate, riducendolo del 25% per tenere conto, come

già è stato detto, dell'esigenza per l'intimato di dover

effettuare pause regolari, il che limitava un rendimento

lavorativo normale. Orbene, la questione dei salari medi

fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi

giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una

recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

pubblicata in DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito

da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale

e salariale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e

ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche

salariali. La questione di sapere se e in quale misura

al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali

e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità

e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come

una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella

medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto

reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro

equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività

confacenti allo stato di salute è valutato senza

particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso

concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente

le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza

precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in

re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30

giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio cantonale querelato

non può quindi essere tutelato anche sotto questo

aspetto.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'INSAI ha compiuto degli accertamenti presso

alcune aziende ticinesi appurando come in attività leggere,

che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal

profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali,

i dipendenti di tali ditte percepissero, nel

1997, un reddito annuo medio pari a fr. 39'426.10. Tale importo

è poi stato ridotto del 10% a fr. 35'483.50. Orbene,

il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di

non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido

operata dall'Istituto, sebbene la stessa possa se

del caso apparire favorevole all'assicurato alla luce dei

dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente

Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione

annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi

in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato

ammontava, nel medesimo anno, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- :

40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai

sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata,

le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili

di comportare una riduzione del salario statistico fino,

realizzate tutte le premesse, al limite massimo del

25%. Le obiezioni che l'intimato esprime a questo proposito

non inducono a concludere diversamente.

3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità (fr. 51'001.45 annui)

non è oggetto di litigio, l'atto amministrativo impugnato

che riconosce all'intimato, per le sole conseguenze dell'infortunio,

il diritto a una rendita calcolata sulla base

di un tasso d'invalidità del 30% merita di essere ristabilito.

Ne discende che il gravame dell'INSAI deve essere accolto.

4.- a) La decisione impugnata concerne l'erogazione o

il rifiuto di prestazioni assicurative. La procedura è dunque

gratuita (art. 134 OG).

b) Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG nessuna indennità di

regola è assegnata alle autorità vincenti o agli organismi

con compiti di diritto pubblico. Questo principio vale pure

per l'INSAI (cfr. DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid.

3).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni

p r o n u n c i a :

I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il

giudizio cantonale querelato del 18 giugno 1999 essendo

annullato nella misura in cui concerne l'istituto

ricorrente.

II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano

indennità di parte.

III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale

cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 27 luglio 2001

In nome del

Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IVa Camera :

p. Il Cancelliere :