Assicurazione contro gli infortuni
Sachverhalt
T._________, nato nel 1964, lavorava come baggerista/traxista
presso un'impresa di costruzioni di
L._________ quando, il 29 novembre 1994, fu vittima di un
infortunio professionale. Egli ne riportò una frattura
diafisaria del femore destro, fratture costali, una contusione
epatica nonché una contusione alla spalla e al polso
sinistri.
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni
di legge.
Mediante decisione 11 settembre 1997, l'INSAI dispose
l'erogazione di una rendita d'invalidità del 25% dal 1°
maggio 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità
del 15%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,
il 1° settembre 1998.
B.- Assistito dal Sindacato Edilizia & Industria
(SEI), T._________ insorse con ricorso al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo, con protesta di
spese e ripetibili, il riconoscimento di una rendita del
55%.
Per giudizio 27 aprile 1999 l'autorità giudiziaria
cantonale accolse parzialmente il gravame, obbligando
l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su
un'invalidità del 36%. L'Istituto venne inoltre condannato
al pagamento di ripetibili nella misura di fr. 600.-.
C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Enrico Broggini,
interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo
con cui chiede di annullare il giudizio querelato e di
stabilire il tasso d'invalidità al 25%, conformemente alla
decisione su opposizione litigiosa.
L'assicurato, sempre tramite il SEI, postula la reiezione
del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
D i r i t t o :
1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
ricordato le norme di diritto concernenti il tema
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare
esposto come, giusta l'
art. 18 cpv. 2 LAINF
, il grado
d'invalidità venga determinato paragonando il reddito
del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del
lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido. I primi giudici hanno poi rilevato, pure
a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario
disporre di documenti che devono essere rassegnati
dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando,
da un lato, come il compito del medico consista nel
porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in
quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace
al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca
un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.
A questa esposizione può essere fatto riferimento
e prestata adesione.
2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente
sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati
nei rapporti allestiti rispettivamente il 6 novembre 1996 e
il 6 agosto 1998 dal dott. C._________, medico di circondario
dell'INSAI, e dal dott. S._________, specialista
in chirurgia della divisione medica dell'Istituto, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha considerato che
l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio subito
nel 1994, non poteva proseguire l'attività di
baggerista/traxista esercitata prima dell'incidente stesso.
Come l'assicuratore, l'autorità cantonale ha però ritenuto
l'interessato, malgrado il danno fisico patito, totalmente
capace di eseguire lavori leggeri confacenti. Queste
valutazioni non sono sostanzialmente contestate, né questa
Corte vede validi motivi per scostarsene (cfr. sull'attendibilità
dei rapporti medici interni all'amministrazione
e sulla facoltà per il giudice di basare la sua
pronunzia su tali rapporti,
DTF 122 V 161
in fine; v. pure
GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un
paragone dei redditi, come lo prescrive l'
art. 18 cpv. 2
LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,
il reddito ipotetico d'invalido, i primi giudici, in modifica
di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo
impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata
in tema di determinazione del salario di riferimento
per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno
ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli
anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile
sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria
ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata
in
DTF 126 V 75
segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
e salariale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
salariali. La questione di sapere se e in quale misura
al caso i salari fondati su dati statistici debbano
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come
una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella
medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto
reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività
confacenti allo stato di salute è valutato senza
particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso
concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente
le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza
precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in
re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30
giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non
può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
presso alcune aziende ticinesi appurando come in
attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado
di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle
sue capacità professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero,
nel 1997, un reddito annuo medio pari a fr.
41'995.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni
può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido
operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile
alla luce dei dati statistici sulla struttura dei
salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo
i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso
maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel
settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr.
54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando
si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126
V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso
concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del
salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al
limite massimo del 25%. Le critiche sollevate a questo riguardo
dall'assicurato non permettono di pervenire a diverso
risultato.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità (fr. 54'567.- annui) non
è oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata
che riconosce all'opponente il diritto a una rendita calcolata
sulla base di un grado di invalidità - arrotondato a
favore dell'assicurato - del 25% merita di essere ristabilita.
4.- In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con
l'
art. 135 OG
, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché
esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è
equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF
118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid. 3 e rinvii).
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente. L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. I primi giudici hanno poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
E. 2 a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente
sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati
nei rapporti allestiti rispettivamente il 6 novembre 1996 e
il 6 agosto 1998 dal dott. C._________, medico di circondario
dell'INSAI, e dal dott. S._________, specialista
in chirurgia della divisione medica dell'Istituto, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha considerato che
l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio subito
nel 1994, non poteva proseguire l'attività di
baggerista/traxista esercitata prima dell'incidente stesso.
Come l'assicuratore, l'autorità cantonale ha però ritenuto
l'interessato, malgrado il danno fisico patito, totalmente
capace di eseguire lavori leggeri confacenti. Queste
valutazioni non sono sostanzialmente contestate, né questa
Corte vede validi motivi per scostarsene (cfr. sull'attendibilità
dei rapporti medici interni all'amministrazione
e sulla facoltà per il giudice di basare la sua
pronunzia su tali rapporti,
DTF 122 V 161
in fine; v. pure
GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un
paragone dei redditi, come lo prescrive l'
art. 18 cpv. 2
LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,
il reddito ipotetico d'invalido, i primi giudici, in modifica
di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo
impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata
in tema di determinazione del salario di riferimento
per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno
ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli
anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile
sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria
ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata
in
DTF 126 V 75
segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
e salariale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
salariali. La questione di sapere se e in quale misura
al caso i salari fondati su dati statistici debbano
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come
una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella
medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto
reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività
confacenti allo stato di salute è valutato senza
particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso
concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente
le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza
precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in
re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30
giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non
può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
presso alcune aziende ticinesi appurando come in
attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado
di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle
sue capacità professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero,
nel 1997, un reddito annuo medio pari a fr.
41'995.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni
può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido
operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile
alla luce dei dati statistici sulla struttura dei
salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo
i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso
maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel
settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr.
54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando
si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126
V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso
concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del
salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al
limite massimo del 25%. Le critiche sollevate a questo riguardo
dall'assicurato non permettono di pervenire a diverso
risultato.
E. 3 In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 54'567.- annui) non è oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata che riconosce all'opponente il diritto a una rendita calcolata sulla base di un grado di invalidità - arrotondato a favore dell'assicurato - del 25% merita di essere ristabilita.
E. 4 In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid. 3 e rinvii).
Dispositiv
- delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio querelato 27 aprile 1999 essendo annullato. II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennità di parte. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 19 luglio 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 19.07.2001 U 190/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 19.07.2001 U 190/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 19.07.2001 U 190/99
Assicurazione contro gli infortuni
[AZA 7] U 190/99 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Schäuble, cancelliere Sentenza del 19 luglio 2001 nella causa Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, contro T._________, Italia, opponente, rappresentato dal Sindacato Edilizia & Industria, Via Industria, 6814 Lamone, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano F a t t i : A.- T._________, nato nel 1964, lavorava come baggerista/traxista presso un'impresa di costruzioni di L._________ quando, il 29 novembre 1994, fu vittima di un infortunio professionale. Egli ne riportò una frattura diafisaria del femore destro, fratture costali, una contusione epatica nonché una contusione alla spalla e al polso sinistri. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni di legge. Mediante decisione 11 settembre 1997, l'INSAI dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità del 25% dal 1° maggio 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità del 15%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, il 1° settembre 1998. B.- Assistito dal Sindacato Edilizia & Industria (SEI), T._________ insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo, con protesta di spese e ripetibili, il riconoscimento di una rendita del 55%. Per giudizio 27 aprile 1999 l'autorità giudiziaria cantonale accolse parzialmente il gravame, obbligando l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità del 36%. L'Istituto venne inoltre condannato al pagamento di ripetibili nella misura di fr. 600.-. C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Enrico Broggini, interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio querelato e di stabilire il tasso d'invalidità al 25%, conformemente alla decisione su opposizione litigiosa. L'assicurato, sempre tramite il SEI, postula la reiezione del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. D i r i t t o : 1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente. L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. I primi giudici hanno poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati nei rapporti allestiti rispettivamente il 6 novembre 1996 e il 6 agosto 1998 dal dott. C._________, medico di circondario dell'INSAI, e dal dott. S._________, specialista in chirurgia della divisione medica dell'Istituto, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha considerato che l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio subito nel 1994, non poteva proseguire l'attività di baggerista/traxista esercitata prima dell'incidente stesso. Come l'assicuratore, l'autorità cantonale ha però ritenuto l'interessato, malgrado il danno fisico patito, totalmente capace di eseguire lavori leggeri confacenti. Queste valutazioni non sono sostanzialmente contestate, né questa Corte vede validi motivi per scostarsene (cfr. sull'attendibilità dei rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti, DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, i primi giudici, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi appurando come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero, nel 1997, un reddito annuo medio pari a fr. 41'995.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%. Le critiche sollevate a questo riguardo dall'assicurato non permettono di pervenire a diverso risultato. 3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 54'567.- annui) non è oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata che riconosce all'opponente il diritto a una rendita calcolata sulla base di un grado di invalidità - arrotondato a favore dell'assicurato - del 25% merita di essere ristabilita. 4.- In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid. 3 e rinvii). Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio querelato 27 aprile 1999 essendo annullato. II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennità di parte. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 19 luglio 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :