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U 190/99

Bundesgericht · 2001-07-19 · Italiano CH
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Assicurazione contro gli infortuni

Sachverhalt

T._________, nato nel 1964, lavorava come baggerista/traxista

presso un'impresa di costruzioni di

L._________ quando, il 29 novembre 1994, fu vittima di un

infortunio professionale. Egli ne riportò una frattura

diafisaria del femore destro, fratture costali, una contusione

epatica nonché una contusione alla spalla e al polso

sinistri.

L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro

gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni

di legge.

Mediante decisione 11 settembre 1997, l'INSAI dispose

l'erogazione di una rendita d'invalidità del 25% dal 1°

maggio 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità

del 15%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,

il 1° settembre 1998.

B.- Assistito dal Sindacato Edilizia & Industria

(SEI), T._________ insorse con ricorso al Tribunale delle

assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo, con protesta di

spese e ripetibili, il riconoscimento di una rendita del

55%.

Per giudizio 27 aprile 1999 l'autorità giudiziaria

cantonale accolse parzialmente il gravame, obbligando

l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su

un'invalidità del 36%. L'Istituto venne inoltre condannato

al pagamento di ripetibili nella misura di fr. 600.-.

C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Enrico Broggini,

interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo

con cui chiede di annullare il giudizio querelato e di

stabilire il tasso d'invalidità al 25%, conformemente alla

decisione su opposizione litigiosa.

L'assicurato, sempre tramite il SEI, postula la reiezione

del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.

D i r i t t o :

1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente

ricordato le norme di diritto concernenti il tema

oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione

della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.

L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare

esposto come, giusta l'

art. 18 cpv. 2 LAINF

, il grado

d'invalidità venga determinato paragonando il reddito

del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali

provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del

lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse

diventato invalido. I primi giudici hanno poi rilevato, pure

a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario

disporre di documenti che devono essere rassegnati

dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando,

da un lato, come il compito del medico consista nel

porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in

quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace

al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca

un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.

A questa esposizione può essere fatto riferimento

e prestata adesione.

2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente

sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati

nei rapporti allestiti rispettivamente il 6 novembre 1996 e

il 6 agosto 1998 dal dott. C._________, medico di circondario

dell'INSAI, e dal dott. S._________, specialista

in chirurgia della divisione medica dell'Istituto, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni ha considerato che

l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio subito

nel 1994, non poteva proseguire l'attività di

baggerista/traxista esercitata prima dell'incidente stesso.

Come l'assicuratore, l'autorità cantonale ha però ritenuto

l'interessato, malgrado il danno fisico patito, totalmente

capace di eseguire lavori leggeri confacenti. Queste

valutazioni non sono sostanzialmente contestate, né questa

Corte vede validi motivi per scostarsene (cfr. sull'attendibilità

dei rapporti medici interni all'amministrazione

e sulla facoltà per il giudice di basare la sua

pronunzia su tali rapporti,

DTF 122 V 161

in fine; v. pure

GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).

b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente

attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un

paragone dei redditi, come lo prescrive l'

art. 18 cpv. 2

LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,

il reddito ipotetico d'invalido, i primi giudici, in modifica

di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo

impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata

in tema di determinazione del salario di riferimento

per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno

ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli

anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile

sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati

non qualificati con problemi di salute in attività

leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati

su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria

ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata

in

DTF 126 V 75

segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito

da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale

e salariale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e

ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche

salariali. La questione di sapere se e in quale misura

al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali

e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità

e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come

una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella

medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto

reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro

equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività

confacenti allo stato di salute è valutato senza

particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso

concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente

le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza

precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in

re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30

giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non

può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti

presso alcune aziende ticinesi appurando come in

attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado

di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle

sue capacità professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero,

nel 1997, un reddito annuo medio pari a fr.

41'995.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni

può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido

operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile

alla luce dei dati statistici sulla struttura dei

salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo

i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso

maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel

settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr.

54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando

si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126

V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso

concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del

salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al

limite massimo del 25%. Le critiche sollevate a questo riguardo

dall'assicurato non permettono di pervenire a diverso

risultato.

3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità (fr. 54'567.- annui) non

è oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata

che riconosce all'opponente il diritto a una rendita calcolata

sulla base di un grado di invalidità - arrotondato a

favore dell'assicurato - del 25% merita di essere ristabilita.

4.- In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con

l'

art. 135 OG

, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché

esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è

equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF

118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid. 3 e rinvii).

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente. L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. I primi giudici hanno poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

E. 2 a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente

sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati

nei rapporti allestiti rispettivamente il 6 novembre 1996 e

il 6 agosto 1998 dal dott. C._________, medico di circondario

dell'INSAI, e dal dott. S._________, specialista

in chirurgia della divisione medica dell'Istituto, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni ha considerato che

l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio subito

nel 1994, non poteva proseguire l'attività di

baggerista/traxista esercitata prima dell'incidente stesso.

Come l'assicuratore, l'autorità cantonale ha però ritenuto

l'interessato, malgrado il danno fisico patito, totalmente

capace di eseguire lavori leggeri confacenti. Queste

valutazioni non sono sostanzialmente contestate, né questa

Corte vede validi motivi per scostarsene (cfr. sull'attendibilità

dei rapporti medici interni all'amministrazione

e sulla facoltà per il giudice di basare la sua

pronunzia su tali rapporti,

DTF 122 V 161

in fine; v. pure

GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).

b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente

attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un

paragone dei redditi, come lo prescrive l'

art. 18 cpv. 2

LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,

il reddito ipotetico d'invalido, i primi giudici, in modifica

di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo

impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata

in tema di determinazione del salario di riferimento

per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno

ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli

anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile

sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati

non qualificati con problemi di salute in attività

leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati

su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria

ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata

in

DTF 126 V 75

segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito

da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale

e salariale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e

ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche

salariali. La questione di sapere se e in quale misura

al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali

e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità

e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come

una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella

medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto

reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro

equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività

confacenti allo stato di salute è valutato senza

particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso

concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente

le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza

precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in

re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30

giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non

può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti

presso alcune aziende ticinesi appurando come in

attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado

di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle

sue capacità professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero,

nel 1997, un reddito annuo medio pari a fr.

41'995.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni

può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido

operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile

alla luce dei dati statistici sulla struttura dei

salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo

i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso

maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel

settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr.

54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando

si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126

V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso

concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del

salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al

limite massimo del 25%. Le critiche sollevate a questo riguardo

dall'assicurato non permettono di pervenire a diverso

risultato.

E. 3 In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 54'567.- annui) non è oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata che riconosce all'opponente il diritto a una rendita calcolata sulla base di un grado di invalidità - arrotondato a favore dell'assicurato - del 25% merita di essere ristabilita.

E. 4 In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid. 3 e rinvii).

Dispositiv
  1. delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio querelato 27 aprile 1999 essendo annullato. II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennità di parte. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 19 luglio 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 19.07.2001 U 190/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 19.07.2001 U 190/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 19.07.2001 U 190/99

Assicurazione contro gli infortuni

[AZA 7] U 190/99 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Schäuble, cancelliere Sentenza del 19 luglio 2001 nella causa Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, contro T._________, Italia, opponente, rappresentato dal Sindacato Edilizia & Industria, Via Industria, 6814 Lamone, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano F a t t i : A.- T._________, nato nel 1964, lavorava come baggerista/traxista presso un'impresa di costruzioni di L._________ quando, il 29 novembre 1994, fu vittima di un infortunio professionale. Egli ne riportò una frattura diafisaria del femore destro, fratture costali, una contusione epatica nonché una contusione alla spalla e al polso sinistri. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni di legge. Mediante decisione 11 settembre 1997, l'INSAI dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità del 25% dal 1° maggio 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità del 15%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, il 1° settembre 1998. B.- Assistito dal Sindacato Edilizia & Industria (SEI), T._________ insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo, con protesta di spese e ripetibili, il riconoscimento di una rendita del 55%. Per giudizio 27 aprile 1999 l'autorità giudiziaria cantonale accolse parzialmente il gravame, obbligando l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità del 36%. L'Istituto venne inoltre condannato al pagamento di ripetibili nella misura di fr. 600.-. C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Enrico Broggini, interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio querelato e di stabilire il tasso d'invalidità al 25%, conformemente alla decisione su opposizione litigiosa. L'assicurato, sempre tramite il SEI, postula la reiezione del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. D i r i t t o : 1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente. L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. I primi giudici hanno poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati nei rapporti allestiti rispettivamente il 6 novembre 1996 e il 6 agosto 1998 dal dott. C._________, medico di circondario dell'INSAI, e dal dott. S._________, specialista in chirurgia della divisione medica dell'Istituto, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha considerato che l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio subito nel 1994, non poteva proseguire l'attività di baggerista/traxista esercitata prima dell'incidente stesso. Come l'assicuratore, l'autorità cantonale ha però ritenuto l'interessato, malgrado il danno fisico patito, totalmente capace di eseguire lavori leggeri confacenti. Queste valutazioni non sono sostanzialmente contestate, né questa Corte vede validi motivi per scostarsene (cfr. sull'attendibilità dei rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti, DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).

b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, i primi giudici, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi appurando come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero, nel 1997, un reddito annuo medio pari a fr. 41'995.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%. Le critiche sollevate a questo riguardo dall'assicurato non permettono di pervenire a diverso risultato. 3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 54'567.- annui) non è oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata che riconosce all'opponente il diritto a una rendita calcolata sulla base di un grado di invalidità - arrotondato a favore dell'assicurato - del 25% merita di essere ristabilita. 4.- In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid. 3 e rinvii). Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio querelato 27 aprile 1999 essendo annullato. II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennità di parte. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 19 luglio 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :