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U 154/99

Bundesgericht · 2001-07-18 · Italiano CH
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Assicurazione contro gli infortuni

Sachverhalt

Il 18 febbraio 1990, G.________, nato nel 1961,

allora autista di autocarri alle dipendenze della ditta

S.________ SA di G.________, fu vittima di un incidente

della circolazione in cui riportò la frattura di una

vertebra lombare.

L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro

gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni

di legge.

Dopo aver in precedenza riconosciuto all'assicurato il

diritto a indennità per menomazione all'integrità del

22,5%, l'INSAI, mediante decisione 25 agosto 1998, dispose

l'erogazione di una rendita d'invalidità del 20% dal 1°

maggio 1996, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,

il 21 ottobre 1998.

B.- G.________ insorse con ricorso al Tribunale delle

assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione

di una rendita per un'invalidità pari almeno al 60/70%.

Per giudizio 15 marzo 1999 l'autorità giudiziaria cantonale

accolse parzialmente il gravame, obbligando l'INSAI

a versare all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità

del 27%.

C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Mattia A. Ferrari,

interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo

con cui chiede di annullare il giudizio querelato

e di stabilire il tasso d'invalidità al 20%, conformemente

alla decisione su opposizione litigiosa. Protesta, inoltre,

spese e ripetibili.

Pur avendo introdotto delle osservazioni, l'assicurato

si astiene dal formulare conclusioni. Da parte sua l'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.

D.- Avverso la pronunzia cantonale è pure insorto

G.________ con un gravame al Tribunale federale delle assicurazioni.

Postula - con succintissima motivazione -

l'erogazione di una rendita del 70/80%.

D i r i t t o :

1.- I due ricorsi concernono fatti di uguale natura e

propongono gli stessi temi di diritto per cui si giustifica

la congiunzione delle cause e la resa di una sola sentenza

(cfr.

DTF 123 V 215

consid. 1, 120 V 466 consid. 1).

2.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente

ricordato le norme di diritto concernenti il tema

oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione

della commisurazione dell'invalidità lamentata da

G.________. L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare

esposto come, giusta l'

art. 18 cpv. 2 LAINF

, il grado

di invalidità venga determinato paragonando il reddito del

lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali

provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del

lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse

diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato,

pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)

è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati

dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando,

da un lato, come il compito del medico consista

nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace

al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica

costituisca un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento

e prestata adesione.

3.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente

sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati

nei rapporti allestiti rispettivamente il 19 luglio 1993,

il 20 luglio 1994 e il 2 novembre 1995 dal dott. S.________

e dal dott. C.________, medici di circondario dell'INSAI,

nonché il 30 aprile 1998 dal dott. S.________, specialista

in chirurgia della divisione medica dell'Istituto, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni ha considerato che

l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio subito

nel 1990, non poteva proseguire l'attività di autista di

autocarri esercitata prima dell'incidente stesso. Come

l'assicuratore, l'autorità cantonale ha però ritenuto

l'interessato, malgrado il danno fisico patito, totalmente

capace di eseguire lavori leggeri confacenti. Su tali punti,

il Tribunale federale delle assicurazioni non ha alcun

motivo per scostarsi dal giudizio impugnato, nel quale il

primo giudice ha rettamente disatteso le censure formulate

in proposito dall'assicurato (cfr. sull'attendibilità dei

rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà

per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti,

DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341

segg.).

b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente

attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un

paragone dei redditi, come lo prescrive l'

art. 18 cpv. 2

LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,

il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica

di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo

impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata

in tema di determinazione del salario di riferimento

per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha

ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli

anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile

sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati

non qualificati con problemi di salute in attività

leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati

su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria

ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata

in

DTF 126 V 75

segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito

da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale

e salariale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e

ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche

salariali. La questione di sapere se e in quale misura

al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali

e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità

e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come

una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella

medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto

reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro

equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività

confacenti allo stato di salute è valutato senza

particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso

concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente

le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza

precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in

re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30

giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non

può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'INSAI ha compiuto degli accertamenti presso

alcune aziende ticinesi appurando come in attività leggere,

che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal

profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali,

i dipendenti di tali ditte percepissero, nel

1996, un reddito annuo medio pari a fr. 39'331.55. Orbene,

il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di

non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido

operata dall'Istituto, sebbene la stessa possa se

del caso apparire favorevole all'assicurato alla luce dei

dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente

Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione

annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi

in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato

ammontava, nel medesimo anno, a fr. 53'976.- (fr. 4'294.- :

40 x 41,9 x 12) - quando si consideri come, ai sensi della

giurisprudenza in

DTF 126 V 75

sopra indicata, le specifiche

circostanze del caso concreto siano suscettibili di

comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate

tutte le premesse, al limite massimo del 25%. Le

critiche sollevate a questo riguardo dall'assicurato non

permettono di pervenire a diverso risultato.

4.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità (fr. 48'000.- annui) non

è oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata

che riconosce a G.________ il diritto a una rendita

calcolata sulla base di un grado di invalidità - arrotondato

a favore dell'assicurato - del 20% merita di essere ristabilita.

Ne discende che il gravame dell'INSAI deve essere

accolto, mentre va respinto quello dell'assicurato, infondato,

che, del resto, rispetta a malapena le esigenze di

motivazione poste dall'

art. 108 cpv. 2 OG

.

5.- a) La decisione impugnata concerne l'erogazione o

il rifiuto di prestazioni assicurative. La procedura è dunque

gratuita (

art. 134 OG

).

b) Giusta l'

art. 159 cpv. 2 OG

nessuna indennità di

regola è assegnata alle autorità vincenti o agli organismi

con compiti di diritto pubblico. Questo principio vale pure

per l'INSAI (cfr.

DTF 118 V 169

consid. 7, 112 V 49 consid.

3), per cui la richiesta di ripetibili presentata dall'Istituto

deve essere disattesa.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 I due ricorsi concernono fatti di uguale natura e propongono gli stessi temi di diritto per cui si giustifica la congiunzione delle cause e la resa di una sola sentenza (cfr. DTF 123 V 215 consid. 1, 120 V 466 consid. 1).

E. 2 Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione della commisurazione dell'invalidità lamentata da G.________. L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado di invalidità venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

E. 3 a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente

sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati

nei rapporti allestiti rispettivamente il 19 luglio 1993,

il 20 luglio 1994 e il 2 novembre 1995 dal dott. S.________

e dal dott. C.________, medici di circondario dell'INSAI,

nonché il 30 aprile 1998 dal dott. S.________, specialista

in chirurgia della divisione medica dell'Istituto, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni ha considerato che

l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio subito

nel 1990, non poteva proseguire l'attività di autista di

autocarri esercitata prima dell'incidente stesso. Come

l'assicuratore, l'autorità cantonale ha però ritenuto

l'interessato, malgrado il danno fisico patito, totalmente

capace di eseguire lavori leggeri confacenti. Su tali punti,

il Tribunale federale delle assicurazioni non ha alcun

motivo per scostarsi dal giudizio impugnato, nel quale il

primo giudice ha rettamente disatteso le censure formulate

in proposito dall'assicurato (cfr. sull'attendibilità dei

rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà

per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti,

DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341

segg.).

b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente

attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un

paragone dei redditi, come lo prescrive l'

art. 18 cpv. 2

LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,

il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica

di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo

impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata

in tema di determinazione del salario di riferimento

per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha

ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli

anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile

sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati

non qualificati con problemi di salute in attività

leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati

su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria

ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata

in

DTF 126 V 75

segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito

da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale

e salariale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e

ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche

salariali. La questione di sapere se e in quale misura

al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali

e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità

e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come

una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella

medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto

reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro

equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività

confacenti allo stato di salute è valutato senza

particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso

concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente

le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza

precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in

re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30

giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non

può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'INSAI ha compiuto degli accertamenti presso

alcune aziende ticinesi appurando come in attività leggere,

che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal

profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali,

i dipendenti di tali ditte percepissero, nel

1996, un reddito annuo medio pari a fr. 39'331.55. Orbene,

il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di

non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido

operata dall'Istituto, sebbene la stessa possa se

del caso apparire favorevole all'assicurato alla luce dei

dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente

Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione

annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi

in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato

ammontava, nel medesimo anno, a fr. 53'976.- (fr. 4'294.- :

40 x 41,9 x 12) - quando si consideri come, ai sensi della

giurisprudenza in

DTF 126 V 75

sopra indicata, le specifiche

circostanze del caso concreto siano suscettibili di

comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate

tutte le premesse, al limite massimo del 25%. Le

critiche sollevate a questo riguardo dall'assicurato non

permettono di pervenire a diverso risultato.

E. 4 In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 48'000.- annui) non è oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata che riconosce a G.________ il diritto a una rendita calcolata sulla base di un grado di invalidità - arrotondato a favore dell'assicurato - del 20% merita di essere ristabilita. Ne discende che il gravame dell'INSAI deve essere accolto, mentre va respinto quello dell'assicurato, infondato, che, del resto, rispetta a malapena le esigenze di motivazione poste dall'art. 108 cpv. 2 OG .

E. 5 a) La decisione impugnata concerne l'erogazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. La procedura è dunque gratuita (art. 134 OG).

b) Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG nessuna indennità di regola è assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Questo principio vale pure per l'INSAI (cfr. DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid. 3), per cui la richiesta di ripetibili presentata dall'Istituto deve essere disattesa.

Dispositiv
  1. delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo dell'INSAI è accolto, il giudizio querelato 15 marzo 1999 essendo annullato. II. Il ricorso di diritto amministrativo di G.________ è respinto. III. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennità di parte. IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 18 luglio 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 18.07.2001 U 154/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 18.07.2001 U 154/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 18.07.2001 U 154/99

Assicurazione contro gli infortuni

[AZA 7] U 154/99 + U 163/99 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Schäuble, cancelliere Sentenza del 18 luglio 2001 nelle cause G.________, ricorrente, contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente, e Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, contro G.________, S._________, opponente, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano F a t t i : A.- Il 18 febbraio 1990, G.________, nato nel 1961, allora autista di autocarri alle dipendenze della ditta S.________ SA di G.________, fu vittima di un incidente della circolazione in cui riportò la frattura di una vertebra lombare. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni di legge. Dopo aver in precedenza riconosciuto all'assicurato il diritto a indennità per menomazione all'integrità del 22,5%, l'INSAI, mediante decisione 25 agosto 1998, dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità del 20% dal 1° maggio 1996, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, il 21 ottobre 1998. B.- G.________ insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione di una rendita per un'invalidità pari almeno al 60/70%. Per giudizio 15 marzo 1999 l'autorità giudiziaria cantonale accolse parzialmente il gravame, obbligando l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità del 27%. C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Mattia A. Ferrari, interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio querelato e di stabilire il tasso d'invalidità al 20%, conformemente alla decisione su opposizione litigiosa. Protesta, inoltre, spese e ripetibili. Pur avendo introdotto delle osservazioni, l'assicurato si astiene dal formulare conclusioni. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. D.- Avverso la pronunzia cantonale è pure insorto G.________ con un gravame al Tribunale federale delle assicurazioni. Postula - con succintissima motivazione - l'erogazione di una rendita del 70/80%. D i r i t t o : 1.- I due ricorsi concernono fatti di uguale natura e propongono gli stessi temi di diritto per cui si giustifica la congiunzione delle cause e la resa di una sola sentenza (cfr. DTF 123 V 215 consid. 1, 120 V 466 consid. 1). 2.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione della commisurazione dell'invalidità lamentata da G.________. L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado di invalidità venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 3.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati nei rapporti allestiti rispettivamente il 19 luglio 1993, il 20 luglio 1994 e il 2 novembre 1995 dal dott. S.________ e dal dott. C.________, medici di circondario dell'INSAI, nonché il 30 aprile 1998 dal dott. S.________, specialista in chirurgia della divisione medica dell'Istituto, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha considerato che l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio subito nel 1990, non poteva proseguire l'attività di autista di autocarri esercitata prima dell'incidente stesso. Come l'assicuratore, l'autorità cantonale ha però ritenuto l'interessato, malgrado il danno fisico patito, totalmente capace di eseguire lavori leggeri confacenti. Su tali punti, il Tribunale federale delle assicurazioni non ha alcun motivo per scostarsi dal giudizio impugnato, nel quale il primo giudice ha rettamente disatteso le censure formulate in proposito dall'assicurato (cfr. sull'attendibilità dei rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti, DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).

b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'INSAI ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi appurando come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero, nel 1996, un reddito annuo medio pari a fr. 39'331.55. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'Istituto, sebbene la stessa possa se del caso apparire favorevole all'assicurato alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr. 53'976.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%. Le critiche sollevate a questo riguardo dall'assicurato non permettono di pervenire a diverso risultato. 4.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 48'000.- annui) non è oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata che riconosce a G.________ il diritto a una rendita calcolata sulla base di un grado di invalidità - arrotondato a favore dell'assicurato - del 20% merita di essere ristabilita. Ne discende che il gravame dell'INSAI deve essere accolto, mentre va respinto quello dell'assicurato, infondato, che, del resto, rispetta a malapena le esigenze di motivazione poste dall'art. 108 cpv. 2 OG . 5.- a) La decisione impugnata concerne l'erogazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. La procedura è dunque gratuita (art. 134 OG).

b) Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG nessuna indennità di regola è assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Questo principio vale pure per l'INSAI (cfr. DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid. 3), per cui la richiesta di ripetibili presentata dall'Istituto deve essere disattesa. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo dell'INSAI è accolto, il giudizio querelato 15 marzo 1999 essendo annullato. II. Il ricorso di diritto amministrativo di G.________ è respinto. III. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennità di parte. IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 18 luglio 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :