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U 134/99

Bundesgericht · 2001-11-08 · Italiano CH
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Assicurazione contro gli infortuni

Sachverhalt

F.________, nato nel 1959, alle dipendenze della

ditta B.________ in qualità di aiuto carpentiere e come

tale assicurato all'Istituto nazionale svizzero di

assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in data 13

dicembre 1996 si è ferito alla fronte nel tagliare una

trave con la motosega. Al pronto soccorso dell'Ospedale

Y.________, presso il quale l'assicurato si è

immediatamente recato, sono state constatate una ferita

lacero-contusa di circa 6 cm, dalla radice del naso verso

l'alto e a sinistra, nonché una ferita di circa 3 cm in

prossimità dell'inserzione dei capelli. Il caso è stato

assunto dall'INSAI, che ha corrisposto all'interessato, il

quale ha potuto riprendere la propria attività

professionale a contare dal 18 febbraio 1997, le prestazioni

di legge.

Con provvedimento 20 marzo 1998, confermato mediante

decisione su opposizione 1° ottobre 1998, l'Istituto assicuratore,

sentito il parere espresso dal proprio medico di

circondario, dott. C.________ (in particolare quello contenuto

nel rapporto del 22 aprile 1997), e presi in considerazione

segnatamente i certificati allestiti dal medico curante

dott. A.________ (in particolare quello del 6 aprile

1998), nonché documenti fotografici del 20 gennaio 1998, ha

comunicato a F.________ di reputare chiuso il caso

d'infortunio, precisando che egli non aveva diritto né a un

intervento di chirurgia estetica né a un'indennità per

menomazione dell'integrità fisica, ritenuti i leggeri postumi

al viso lasciati dall'evento assicurato.

B.- Rappresentato dall'avvocato S. Zanetti di Bellinzona,

l'interessato è insorto contro il suindicato provvedimento

con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del

Cantone Ticino, chiedendo che l'INSAI fosse tenuto ad assumere

le conseguenze dell'infortunio. In particolare pretendeva

che l'Istituto assicuratore procedesse all'allestimento

di una perizia medica giudiziaria allo scopo di

delucidare il tema dell'opportunità di un intervento chirurgico

destinato ad eliminare le cicatrici alla fronte e

migliorare lo stato di salute, sopportasse se del caso i

costi di un simile intervento, nonché accertasse la presenza

o meno di un residuo danno permanente dell'integrità fisica

ed il conseguente diritto ad un risarcimento a titolo

d'indennità per menomazione fisica. In quel contesto veniva

altresì prodotto un certificato medico stilato il 27 ottobre

1998 dal dott. M.________, specialista FMH in chirurgia

plastica e ricostruttiva, il quale precisava come il paziente,

preso conoscenza del fatto che con una correzione

delle cicatrici non si sarebbe potuto garantire un miglioramento

del loro aspetto, avesse categoricamente rifiutato

un intervento chirurgico a tale scopo. Detto sanitario attestava

peraltro che mediante un intervento estetico le cicatrici

non avrebbero comunque potuto essere eliminate.

Con giudizio 15 marzo 1999, negata l'opportunità di

dar seguito ai provvedimenti probatori richiesti dall'interessato

dopo aver interpellato il dott. M.________ con domande

cui lo specialista ha risposto in data 12 febbraio

1999, l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame.

Ha ritenuto non essere dati i requisiti posti dalla

legge né per quanto atteneva al diritto a interventi chirurgici

volti a correggere le cicatrici, né per quel che

concerneva la possibilità di assegnare all'insorgente

un'indennità per menomazione dell'integrità a seguito dei

postumi dell'infortunio.

C.- Tramite il suo patrocinatore, postulata l'assistenza

giudiziaria gratuita, F.________ interpone avverso

la predetta pronunzia un ricorso di diritto amministrativo

al Tribunale federale delle assicurazioni. Chiede, lamentati

il mancato accertamento del danno fisico e psichico

conseguente all'infortunio e l'omesso allestimento di una

perizia neutra, da un lato che gli sia concessa la facoltà

di sottoporsi, a carico dell'INSAI, se del caso dopo nuovi

accertamenti specialistici, ad un intervento chirurgico

destinato a correggere le due cicatrici esistenti al fine

di migliorare il suo aspetto estetico e il suo stato di

salute in generale, da un altro lato che dopo tali

interventi venga accertato se sussiste un danno all'integrità

fisica suscettibile di dar diritto ad un indennizzo

per detta menomazione.

L'INSAI propone l'integrale disattenzione del gravame,

mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha

rinunciato a determinarsi.

D i r i t t o :

1.- a) Nei considerandi dell'impugnato giudizio la

precedente istanza ha illustrato le norme legali (art. 10

cpv. 1, 19 cpv. 1, 24 cpv. 1 e 25 LAINF) e di ordinanza

(

art. 36 cpv. 1 e 2 OAINF

), nonché i principi di giurisprudenza

applicabili in concreto, per cui a detta esposizione

basta fare semplicemente riferimento. Ha pure rammentato

che, conformemente alla prassi di questa Corte, l'autorità

giudiziaria rinuncerà, qualora la fattispecie sia stata

chiaramente stabilita, a far allestire ulteriori indagini

peritali (

DTF 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c in

fine e riferimenti), che essa non può imporre all'Istituto

assicuratore responsabile dell'evento l'assunzione di costi

per interventi chirurgici di carattere estetico quando non

ci si trovi in presenza di cicatrici deturpanti di una certa

importanza (

DTF 104 V 96

consid. 1, 102 V 72; RAMI 1985

no. K 638 pag. 199 consid. 1b), e che essa nemmeno può riconoscere

all'assicurato il diritto ad un'indennità per menomazione

dell'integrità fisica se non sono adempiuti i requisiti

di gravità stabiliti dalla giurisprudenza (DTF 116

V 157 consid. 3a; RAMI 1997 no. U 278 pag. 208 consid. 2a

e b).

b) Deve tuttavia essere precisato come, se è vero che

conformemente alla dottrina cui la Corte cantonale ha fatto

riferimento un provvedimento medico è da ritenere adeguato

soltanto qualora possa contribuire ad un miglioramento dei

disturbi secondo un grado sufficiente di verosimiglianza

(Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna

1985, pag. 274 cifra 1), sia altrettanto vero che in virtù

della medesima dottrina la sufficiente verosimiglianza è

data già quando sia lecito ammettere non sussistere solo

una remota possibilità di realizzazione del miglioramento

(Maurer, op. cit., pag. 274 cifra 2).

2.- a) Nel caso di specie, i circostanziati atti medici

all'inserto consentono un apprezzamento oggettivo

della fattispecie in esame e permettono di constatare che

l'opportunità di un intervento chirurgico dev'essere ammessa.

Occorre infatti rilevare come, da un lato, sia nel parere

espresso dal dott. C.________ nel referto stilato in

data 22 aprile 1997 che nel certificato allestito dal dott.

A.________ il 6 aprile 1998 e in quello rilasciato dal

dott. M.________ all'attenzione dell'autorità giudiziaria

in data 12 febbraio 1999 il carattere doloroso delle

cicatrici sia stato accertato in modo convincente. Da un

altro lato, quest'ultimo sanitario ha sottolineato che

esistono casi comparabili a quello in discussione in cui

l'operazione di una cicatrice conduce ad un miglioramento

dei dolori ed altri invece dove gli stessi rimangono

praticamente identici.

Considerato il principio di dottrina suesposto e ritenute

le dichiarazioni dei sanitari anzidetti, la

possibilità di contribuire, con un adeguato intervento chirurgico

di correzione delle cicatrici, al miglioramento dei

disturbi fatti valere dall'assicurato non appare quindi

talmente inverosimile da dover essergli negato il diritto

alle prestazioni di cura richieste.

Del resto, giova rilevare che anche in materia di assicurazione

malattia questa Corte ha avuto occasione di

stabilire che, qualora una cicatrice, come in concreto cagionante

dolori, provochi disturbi con valore di malattia

nel senso giuridico, il trattamento della stessa mediante

intervento chirurgico corrisponde ad una prestazione obbligatoria

di cui la cassa malati deve assumere i costi (sentenza

inedita 9 aprile 1996 in re G., K 44/95).

Su questo punto, il gravame merita pertanto accoglimento.

b) Dato quanto precede, il tema di sapere se sono dati

i requisiti secondo i quali è necessario, in determinate

circostanze, che l'amministrazione o il giudice chiamato a

statuire sulla vertenza ordini l'allestimento di indagini

specialistiche peritali supplementari non si pone. D'altro

canto, visto l'esito della vertenza per quanto concerne il

diritto alle cure mediche, questa Corte non può determinarsi

definitivamente sull'eventuale sussistenza di un danno

permanente all'integrità fisica. L'INSAI dovrà pertanto

nuovamente pronunciarsi, dopo tali interventi, sull'eventuale

diritto ad un risarcimento a titolo d'indennità per

menomazione fisica.

3.- La procedura è gratuita (

art. 134 OG

). Vincente in

causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto

a ripetibili (

art. 159 OG

). Diventa pertanto priva di oggetto

la sua domanda intesa ad essere posto al beneficio

dell'assistenza giudiziaria gratuita.

In tali circostanze, il Tribunale federale delle assicurazioni

p r o n u n c i a :

I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel

senso dei considerandi, il giudizio del Tribunale delle

assicurazioni del Cantone Ticino del 15 marzo 1999

e la decisione su opposizione del 1° ottobre 1998 essendo

annullati.

II. Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. L'INSAI verserà al ricorrente la somma di fr. 2500.- a

titolo di indennità di parte per la procedura federale.

IV. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino

statuirà sulla questione delle spese ripetibili di

prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in

sede federale.

V. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale

cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 8 novembre 2001

In nome del

Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IVa Camera :

Il Cancelliere :

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) Nei considerandi dell'impugnato giudizio la

precedente istanza ha illustrato le norme legali (art. 10

cpv. 1, 19 cpv. 1, 24 cpv. 1 e 25 LAINF) e di ordinanza

(

art. 36 cpv. 1 e 2 OAINF

), nonché i principi di giurisprudenza

applicabili in concreto, per cui a detta esposizione

basta fare semplicemente riferimento. Ha pure rammentato

che, conformemente alla prassi di questa Corte, l'autorità

giudiziaria rinuncerà, qualora la fattispecie sia stata

chiaramente stabilita, a far allestire ulteriori indagini

peritali (

DTF 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c in

fine e riferimenti), che essa non può imporre all'Istituto

assicuratore responsabile dell'evento l'assunzione di costi

per interventi chirurgici di carattere estetico quando non

ci si trovi in presenza di cicatrici deturpanti di una certa

importanza (

DTF 104 V 96

consid. 1, 102 V 72; RAMI 1985

no. K 638 pag. 199 consid. 1b), e che essa nemmeno può riconoscere

all'assicurato il diritto ad un'indennità per menomazione

dell'integrità fisica se non sono adempiuti i requisiti

di gravità stabiliti dalla giurisprudenza (DTF 116

V 157 consid. 3a; RAMI 1997 no. U 278 pag. 208 consid. 2a

e b).

b) Deve tuttavia essere precisato come, se è vero che

conformemente alla dottrina cui la Corte cantonale ha fatto

riferimento un provvedimento medico è da ritenere adeguato

soltanto qualora possa contribuire ad un miglioramento dei

disturbi secondo un grado sufficiente di verosimiglianza

(Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna

1985, pag. 274 cifra 1), sia altrettanto vero che in virtù

della medesima dottrina la sufficiente verosimiglianza è

data già quando sia lecito ammettere non sussistere solo

una remota possibilità di realizzazione del miglioramento

(Maurer, op. cit., pag. 274 cifra 2).

E. 2 a) Nel caso di specie, i circostanziati atti medici

all'inserto consentono un apprezzamento oggettivo

della fattispecie in esame e permettono di constatare che

l'opportunità di un intervento chirurgico dev'essere ammessa.

Occorre infatti rilevare come, da un lato, sia nel parere

espresso dal dott. C.________ nel referto stilato in

data 22 aprile 1997 che nel certificato allestito dal dott.

A.________ il 6 aprile 1998 e in quello rilasciato dal

dott. M.________ all'attenzione dell'autorità giudiziaria

in data 12 febbraio 1999 il carattere doloroso delle

cicatrici sia stato accertato in modo convincente. Da un

altro lato, quest'ultimo sanitario ha sottolineato che

esistono casi comparabili a quello in discussione in cui

l'operazione di una cicatrice conduce ad un miglioramento

dei dolori ed altri invece dove gli stessi rimangono

praticamente identici.

Considerato il principio di dottrina suesposto e ritenute

le dichiarazioni dei sanitari anzidetti, la

possibilità di contribuire, con un adeguato intervento chirurgico

di correzione delle cicatrici, al miglioramento dei

disturbi fatti valere dall'assicurato non appare quindi

talmente inverosimile da dover essergli negato il diritto

alle prestazioni di cura richieste.

Del resto, giova rilevare che anche in materia di assicurazione

malattia questa Corte ha avuto occasione di

stabilire che, qualora una cicatrice, come in concreto cagionante

dolori, provochi disturbi con valore di malattia

nel senso giuridico, il trattamento della stessa mediante

intervento chirurgico corrisponde ad una prestazione obbligatoria

di cui la cassa malati deve assumere i costi (sentenza

inedita 9 aprile 1996 in re G., K 44/95).

Su questo punto, il gravame merita pertanto accoglimento.

b) Dato quanto precede, il tema di sapere se sono dati

i requisiti secondo i quali è necessario, in determinate

circostanze, che l'amministrazione o il giudice chiamato a

statuire sulla vertenza ordini l'allestimento di indagini

specialistiche peritali supplementari non si pone. D'altro

canto, visto l'esito della vertenza per quanto concerne il

diritto alle cure mediche, questa Corte non può determinarsi

definitivamente sull'eventuale sussistenza di un danno

permanente all'integrità fisica. L'INSAI dovrà pertanto

nuovamente pronunciarsi, dopo tali interventi, sull'eventuale

diritto ad un risarcimento a titolo d'indennità per

menomazione fisica.

E. 3 La procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto a ripetibili (art. 159 OG). Diventa pertanto priva di oggetto la sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita. In tali circostanze, il Tribunale federale delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso dei considerandi, il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 15 marzo 1999 e la decisione su opposizione del 1° ottobre 1998 essendo annullati. II. Non si percepiscono spese giudiziarie. III. L'INSAI verserà al ricorrente la somma di fr. 2500.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale. IV. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino statuirà sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale. V. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 8 novembre 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 08.11.2001 U 134/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 08.11.2001 U 134/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 08.11.2001 U 134/99

Assicurazione contro gli infortuni

U 134/99 Ws [AZA 7] IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Presidente, Meyer, Leuzinger; Scartazzini, cancelliere Sentenza dell'8 novembre 2001 nella causa F.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Stefano Zanetti, Piazza Governo 4, 6500 Bellinzona, contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano F a t t i : A.- F.________, nato nel 1959, alle dipendenze della ditta B.________ in qualità di aiuto carpentiere e come tale assicurato all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in data 13 dicembre 1996 si è ferito alla fronte nel tagliare una trave con la motosega. Al pronto soccorso dell'Ospedale Y.________, presso il quale l'assicurato si è immediatamente recato, sono state constatate una ferita lacero-contusa di circa 6 cm, dalla radice del naso verso l'alto e a sinistra, nonché una ferita di circa 3 cm in prossimità dell'inserzione dei capelli. Il caso è stato assunto dall'INSAI, che ha corrisposto all'interessato, il quale ha potuto riprendere la propria attività professionale a contare dal 18 febbraio 1997, le prestazioni di legge. Con provvedimento 20 marzo 1998, confermato mediante decisione su opposizione 1° ottobre 1998, l'Istituto assicuratore, sentito il parere espresso dal proprio medico di circondario, dott. C.________ (in particolare quello contenuto nel rapporto del 22 aprile 1997), e presi in considerazione segnatamente i certificati allestiti dal medico curante dott. A.________ (in particolare quello del 6 aprile 1998), nonché documenti fotografici del 20 gennaio 1998, ha comunicato a F.________ di reputare chiuso il caso d'infortunio, precisando che egli non aveva diritto né a un intervento di chirurgia estetica né a un'indennità per menomazione dell'integrità fisica, ritenuti i leggeri postumi al viso lasciati dall'evento assicurato. B.- Rappresentato dall'avvocato S. Zanetti di Bellinzona, l'interessato è insorto contro il suindicato provvedimento con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo che l'INSAI fosse tenuto ad assumere le conseguenze dell'infortunio. In particolare pretendeva che l'Istituto assicuratore procedesse all'allestimento di una perizia medica giudiziaria allo scopo di delucidare il tema dell'opportunità di un intervento chirurgico destinato ad eliminare le cicatrici alla fronte e migliorare lo stato di salute, sopportasse se del caso i costi di un simile intervento, nonché accertasse la presenza o meno di un residuo danno permanente dell'integrità fisica ed il conseguente diritto ad un risarcimento a titolo d'indennità per menomazione fisica. In quel contesto veniva altresì prodotto un certificato medico stilato il 27 ottobre 1998 dal dott. M.________, specialista FMH in chirurgia plastica e ricostruttiva, il quale precisava come il paziente, preso conoscenza del fatto che con una correzione delle cicatrici non si sarebbe potuto garantire un miglioramento del loro aspetto, avesse categoricamente rifiutato un intervento chirurgico a tale scopo. Detto sanitario attestava peraltro che mediante un intervento estetico le cicatrici non avrebbero comunque potuto essere eliminate. Con giudizio 15 marzo 1999, negata l'opportunità di dar seguito ai provvedimenti probatori richiesti dall'interessato dopo aver interpellato il dott. M.________ con domande cui lo specialista ha risposto in data 12 febbraio 1999, l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame. Ha ritenuto non essere dati i requisiti posti dalla legge né per quanto atteneva al diritto a interventi chirurgici volti a correggere le cicatrici, né per quel che concerneva la possibilità di assegnare all'insorgente un'indennità per menomazione dell'integrità a seguito dei postumi dell'infortunio. C.- Tramite il suo patrocinatore, postulata l'assistenza giudiziaria gratuita, F.________ interpone avverso la predetta pronunzia un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Chiede, lamentati il mancato accertamento del danno fisico e psichico conseguente all'infortunio e l'omesso allestimento di una perizia neutra, da un lato che gli sia concessa la facoltà di sottoporsi, a carico dell'INSAI, se del caso dopo nuovi accertamenti specialistici, ad un intervento chirurgico destinato a correggere le due cicatrici esistenti al fine di migliorare il suo aspetto estetico e il suo stato di salute in generale, da un altro lato che dopo tali interventi venga accertato se sussiste un danno all'integrità fisica suscettibile di dar diritto ad un indennizzo per detta menomazione. L'INSAI propone l'integrale disattenzione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. D i r i t t o : 1.- a) Nei considerandi dell'impugnato giudizio la precedente istanza ha illustrato le norme legali (art. 10 cpv. 1, 19 cpv. 1, 24 cpv. 1 e 25 LAINF) e di ordinanza (art. 36 cpv. 1 e 2 OAINF), nonché i principi di giurisprudenza applicabili in concreto, per cui a detta esposizione basta fare semplicemente riferimento. Ha pure rammentato che, conformemente alla prassi di questa Corte, l'autorità giudiziaria rinuncerà, qualora la fattispecie sia stata chiaramente stabilita, a far allestire ulteriori indagini peritali (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c in fine e riferimenti), che essa non può imporre all'Istituto assicuratore responsabile dell'evento l'assunzione di costi per interventi chirurgici di carattere estetico quando non ci si trovi in presenza di cicatrici deturpanti di una certa importanza (DTF 104 V 96 consid. 1, 102 V 72; RAMI 1985 no. K 638 pag. 199 consid. 1b), e che essa nemmeno può riconoscere all'assicurato il diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità fisica se non sono adempiuti i requisiti di gravità stabiliti dalla giurisprudenza (DTF 116 V 157 consid. 3a; RAMI 1997 no. U 278 pag. 208 consid. 2a e b).

b) Deve tuttavia essere precisato come, se è vero che conformemente alla dottrina cui la Corte cantonale ha fatto riferimento un provvedimento medico è da ritenere adeguato soltanto qualora possa contribuire ad un miglioramento dei disturbi secondo un grado sufficiente di verosimiglianza (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, pag. 274 cifra 1), sia altrettanto vero che in virtù della medesima dottrina la sufficiente verosimiglianza è data già quando sia lecito ammettere non sussistere solo una remota possibilità di realizzazione del miglioramento (Maurer, op. cit., pag. 274 cifra 2). 2.- a) Nel caso di specie, i circostanziati atti medici all'inserto consentono un apprezzamento oggettivo della fattispecie in esame e permettono di constatare che l'opportunità di un intervento chirurgico dev'essere ammessa. Occorre infatti rilevare come, da un lato, sia nel parere espresso dal dott. C.________ nel referto stilato in data 22 aprile 1997 che nel certificato allestito dal dott. A.________ il 6 aprile 1998 e in quello rilasciato dal dott. M.________ all'attenzione dell'autorità giudiziaria in data 12 febbraio 1999 il carattere doloroso delle cicatrici sia stato accertato in modo convincente. Da un altro lato, quest'ultimo sanitario ha sottolineato che esistono casi comparabili a quello in discussione in cui l'operazione di una cicatrice conduce ad un miglioramento dei dolori ed altri invece dove gli stessi rimangono praticamente identici. Considerato il principio di dottrina suesposto e ritenute le dichiarazioni dei sanitari anzidetti, la possibilità di contribuire, con un adeguato intervento chirurgico di correzione delle cicatrici, al miglioramento dei disturbi fatti valere dall'assicurato non appare quindi talmente inverosimile da dover essergli negato il diritto alle prestazioni di cura richieste. Del resto, giova rilevare che anche in materia di assicurazione malattia questa Corte ha avuto occasione di stabilire che, qualora una cicatrice, come in concreto cagionante dolori, provochi disturbi con valore di malattia nel senso giuridico, il trattamento della stessa mediante intervento chirurgico corrisponde ad una prestazione obbligatoria di cui la cassa malati deve assumere i costi (sentenza inedita 9 aprile 1996 in re G., K 44/95). Su questo punto, il gravame merita pertanto accoglimento.

b) Dato quanto precede, il tema di sapere se sono dati i requisiti secondo i quali è necessario, in determinate circostanze, che l'amministrazione o il giudice chiamato a statuire sulla vertenza ordini l'allestimento di indagini specialistiche peritali supplementari non si pone. D'altro canto, visto l'esito della vertenza per quanto concerne il diritto alle cure mediche, questa Corte non può determinarsi definitivamente sull'eventuale sussistenza di un danno permanente all'integrità fisica. L'INSAI dovrà pertanto nuovamente pronunciarsi, dopo tali interventi, sull'eventuale diritto ad un risarcimento a titolo d'indennità per menomazione fisica. 3.- La procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto a ripetibili (art. 159 OG). Diventa pertanto priva di oggetto la sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita. In tali circostanze, il Tribunale federale delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso dei considerandi, il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 15 marzo 1999 e la decisione su opposizione del 1° ottobre 1998 essendo annullati. II. Non si percepiscono spese giudiziarie. III. L'INSAI verserà al ricorrente la somma di fr. 2500.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale. IV. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino statuirà sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale. V. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 8 novembre 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :