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I 588/99

Bundesgericht · 2000-03-02 · Italiano CH
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Assicurazione per l'invalidità

Sachverhalt

Con decisione del 5 novembre 1987 la Cassa canto-

nale di compensazione del Canton Svitto poneva G.________,

cittadino italiano, nato nel 1953, al beneficio di una

rendita intera d'invalidità dal 1° gennaio 1987, stante un

grado d'invalidità del 75%. L'assicurato, di professione

saldatore, aveva subito un intervento chirurgico per

un'ernia discale L5/S1 nel 1987 e soffriva dei postumi

dell'intervento e di uno stato dopo ulcera del duodeno.

Dopo un periodo di osservazione presso l'Arbeitszen-

trum Y.________, con decisione del 27 maggio 1988, la

rendita veniva ridotta alla metà a decorrere dal 1° luglio

1988. Il diritto alla mezza rendita veniva poi confermato

in sede di revisione dopo ulteriori accertamenti medici ed

economici il 20 gennaio 1989 e il 21 settembre 1990.

A seguito del rimpatrio dell'assicurato, avvenuto alla

fine del 1990, il versamento della prestazione è stato as-

sunto dalla Cassa svizzera di compensazione a partire dal

1° gennaio 1991. La mezza rendita veniva nuovamente confer-

mata, al termine di un'ulteriore procedura di revisione,

con decisione del 6 giugno 1994.

L'11 febbraio 1997 l'Ufficio AI per gli assicurati re-

sidenti all'estero dava avvio a una nuova procedura di re-

visione della rendita. Dopo aver richiesto il rapporto del-

l'INPS e aver sentito in merito l'opinione del proprio con-

sulente medico e dell'esperto del mercato del lavoro, l'Uf-

ficio medesimo sottoponeva all'assicurato un progetto di

decisione che prevedeva la soppressione della mezza rendita

per sopravvenuta carenza d'invalidità pensionabile.

Esaminata la presa di posizione presentata dall'assi-

curato e la documentazione prodotta, l'Ufficio AI, con de-

cisione del 1° luglio 1998, confermava la soppressione del-

la prestazione dal 1° settembre 1998.

B.- Adita da G.________, assistito dal Patronato

X.________, la Commissione federale di ricorso in materia

d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, con giudizio

del 9 agosto 1999, respingeva il ricorso, confermando la

soppressione della mezza rendita d'invalidità dal 1° set-

tembre 1998.

C.- G.________, sempre assistito dal Patronato

X.________, insorge al Tribunale federale delle

assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo,

chiedendo l'annullamento della pronunzia della Commissione

di ricorso e, conseguentemente, il ripristino della mezza

rendita anche dopo il 1° settembre 1998. Degli argomenti

ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.

L'Ufficio AI propone di respingere il gravame, produ-

cendo il parere espresso da un suo consulente medico.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, per

contro, non si è determinato.

D i r i t t o :

1.- La presente lite verte unicamente sulla soppres-

sione, a partire dal 1° settembre 1998, della mezza rendita

d'invalidità erogata all'assicurato dal 1° luglio 1988, de-

cisa con il provvedimento amministrativo del 1° luglio

1998.

a) Va comunque ricordato che, secondo l'

art. 4 cpv. 1

LAI, l'invalidità comprende, da un lato, danni alla salute

che provocano una incapacità al guadagno "presunta perma-

nente" e, dall'altro, danni che hanno per conseguenza una

incapacità al guadagno "di rilevante durata". Di conseguen-

za, l'

art. 29 cpv. 1 LAI

disciplina in modo diverso la na-

scita del diritto alla rendita. Nel primo caso esso nasce

il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta

un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40%

(lett. a). Nel secondo, invece, solo nel momento in cui

l'assicurato è stato, per almeno un anno e senza notevoli

interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media

(lett. b).

Secondo l'

art. 28 cpv. 1 LAI

, l'assicurato ha diritto

a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3%, a una

mezza rendita se è invalido almeno al 50% o a un quarto di

rendita se è invalido almeno al 40%; nei casi economicamen-

te rigorosi l'assicurato, conformemente all'

art. 28 cpv.

1bis LAI, ha diritto a una mezza rendita se è invalido al-

meno nella misura del 40%. Le rendite per un grado d'inva-

lidità inferiore al 50% sono versate, secondo l'

art. 28

cpv. 1ter LAI, solo ad assicurati che sono domiciliati e

dimorano abitualmente in Svizzera.

b) Giusta l'

art. 41 LAI

, se il grado di invalidità del

beneficiario di una rendita subisce una modificazione che

incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa

sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corri-

spondente oppure soppressa. Costituisce motivo di revisione

ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto su-

scettibili di influire sul grado di invalidità. Al fine di

accertare l'esistenza di una simile modificazione si deve

confrontare la situazione di fatto al momento della deci-

sione iniziale di assegnazione della rendita con quella vi-

gente all'epoca del provvedimento litigioso (

DTF 109 V 265

consid. 4a, 106 V 87 consid. 1a, 105 V 30; vedi pure DTF

112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Secondo la giurisprudenza, si può procedere alla revi-

sione della rendita non soltanto nel caso di una modifica-

zione sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora

le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur

essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una mo-

dificazione notevole (

DTF 113 V 275

consid. 1a e sentenze

ivi citate; vedi pure

DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 con-

sid. 1b).

c) Deve infine essere rilevato che, per costante giu-

risprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina

la decisione amministrativa deferitagli sulla base della

situazione di fatto e di diritto esistente al momento in

cui essa venne emanata, quando si ritenga che fatti verifi-

catisi ulteriormente possono imporsi quali elementi d'ac-

certamento retrospettivo della situazione anteriore alla

decisione stessa (

DTF 121 V 366

consid. 1b, 116 V 248 con-

sid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

2.- a) Secondo i giudici di primo grado, le condizioni

di salute dell'assicurato al momento della decisione impu-

gnata, vale a dire del provvedimento di soppressione della

prestazione del 1° luglio 1998, apparivano chiaramente mi-

gliorate rispetto all'epoca in cui gli era stata assegnata

una mezza rendita (in sostituzione della rendita intera

precedentemente erogatagli), il 27 maggio 1988. Questa va-

lutazione trova riscontro negli atti, segnatamente nell'ap-

prezzamento dei medici dell'INPS, che attestano un tasso

d'invalidità del 45%, osservando che il paziente è idoneo a

svolgere attività diverse da quella esercitata prima del-

l'invalidità, segnatamente quelle indicate dai diversi con-

sulenti medici interpellati dall'Ufficio AI, che si sono

dimostrati concordi nell'affermare che l'incapacità lavora-

tiva dell'assicurato, alla luce dei reperti obiettivi ri-

scontrati dai sanitari italiani, non supera il 20% in atti-

vità leggere o sedentarie. Non v'è quindi motivo di sco-

starsi dalla valutazione fatta propria dai giudici di primo

grado.

La decisione impugnata sfugge peraltro a critiche fon-

date anche laddove aderisce alla determinazione della per-

dita di guadagno eseguita dall'esperto del mercato del la-

voro, il quale ha in modo convincente esposto come il ri-

corrente, qualora esercitasse un'attività leggera, compati-

bile con il suo stato di salute nella misura medicalmente

esigibile, subirebbe una perdita di guadagno inferiore al

50%, quindi insufficiente per continuare a dargli diritto

all'erogazione di una prestazione dell'AI, segnatamente di

una mezza rendita (v. considerando 1a in fine).

b) Nemmeno in questa sede il ricorrente è in grado di

provare che la valutazione espressa dai diversi consulenti

medici dell'Ufficio AI, sulla scorta dei reperti obiettivi

costatati dai medici italiani, sia errata. Il certificato

del dott. M.________, prodotto con il ricorso, si limita in

sostanza a mettere in evidenza un'ulcera duodenale, la qua-

le, secondo la consulente medica dell'Ufficio AI, dott.ssa

E.________, può essere trattata con medicamenti appropriati

ed è guaribile normalmente nel volgere di alcuni giorni,

quindi tale da provocare un'incapacità lavorativa soltanto

di breve durata.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La presente lite verte unicamente sulla soppres- sione, a partire dal 1° settembre 1998, della mezza rendita d'invalidità erogata all'assicurato dal 1° luglio 1988, de- cisa con il provvedimento amministrativo del 1° luglio 1998.

a) Va comunque ricordato che, secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità comprende, da un lato, danni alla salute che provocano una incapacità al guadagno "presunta perma- nente" e, dall'altro, danni che hanno per conseguenza una incapacità al guadagno "di rilevante durata". Di conseguen- za, l'art. 29 cpv. 1 LAI disciplina in modo diverso la na- scita del diritto alla rendita. Nel primo caso esso nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a). Nel secondo, invece, solo nel momento in cui l'assicurato è stato, per almeno un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50% o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40%; nei casi economicamen- te rigorosi l'assicurato, conformemente all'art. 28 cpv. 1bis LAI, ha diritto a una mezza rendita se è invalido al- meno nella misura del 40%. Le rendite per un grado d'inva- lidità inferiore al 50% sono versate, secondo l'art. 28 cpv. 1ter LAI, solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera.

b) Giusta l'art. 41 LAI, se il grado di invalidità del beneficiario di una rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corri- spondente oppure soppressa. Costituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto su- scettibili di influire sul grado di invalidità. Al fine di accertare l'esistenza di una simile modificazione si deve confrontare la situazione di fatto al momento della deci- sione iniziale di assegnazione della rendita con quella vi- gente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 109 V 265 consid. 4a, 106 V 87 consid. 1a, 105 V 30; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Secondo la giurisprudenza, si può procedere alla revi- sione della rendita non soltanto nel caso di una modifica- zione sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una mo- dificazione notevole (DTF 113 V 275 consid. 1a e sentenze ivi citate; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 con- sid. 1b).

c) Deve infine essere rilevato che, per costante giu- risprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa venne emanata, quando si ritenga che fatti verifi- catisi ulteriormente possono imporsi quali elementi d'ac- certamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 con- sid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

E. 2 a) Secondo i giudici di primo grado, le condizioni

di salute dell'assicurato al momento della decisione impu-

gnata, vale a dire del provvedimento di soppressione della

prestazione del 1° luglio 1998, apparivano chiaramente mi-

gliorate rispetto all'epoca in cui gli era stata assegnata

una mezza rendita (in sostituzione della rendita intera

precedentemente erogatagli), il 27 maggio 1988. Questa va-

lutazione trova riscontro negli atti, segnatamente nell'ap-

prezzamento dei medici dell'INPS, che attestano un tasso

d'invalidità del 45%, osservando che il paziente è idoneo a

svolgere attività diverse da quella esercitata prima del-

l'invalidità, segnatamente quelle indicate dai diversi con-

sulenti medici interpellati dall'Ufficio AI, che si sono

dimostrati concordi nell'affermare che l'incapacità lavora-

tiva dell'assicurato, alla luce dei reperti obiettivi ri-

scontrati dai sanitari italiani, non supera il 20% in atti-

vità leggere o sedentarie. Non v'è quindi motivo di sco-

starsi dalla valutazione fatta propria dai giudici di primo

grado.

La decisione impugnata sfugge peraltro a critiche fon-

date anche laddove aderisce alla determinazione della per-

dita di guadagno eseguita dall'esperto del mercato del la-

voro, il quale ha in modo convincente esposto come il ri-

corrente, qualora esercitasse un'attività leggera, compati-

bile con il suo stato di salute nella misura medicalmente

esigibile, subirebbe una perdita di guadagno inferiore al

50%, quindi insufficiente per continuare a dargli diritto

all'erogazione di una prestazione dell'AI, segnatamente di

una mezza rendita (v. considerando 1a in fine).

b) Nemmeno in questa sede il ricorrente è in grado di

provare che la valutazione espressa dai diversi consulenti

medici dell'Ufficio AI, sulla scorta dei reperti obiettivi

costatati dai medici italiani, sia errata. Il certificato

del dott. M.________, prodotto con il ricorso, si limita in

sostanza a mettere in evidenza un'ulcera duodenale, la qua-

le, secondo la consulente medica dell'Ufficio AI, dott.ssa

E.________, può essere trattata con medicamenti appropriati

ed è guaribile normalmente nel volgere di alcuni giorni,

quindi tale da provocare un'incapacità lavorativa soltanto

di breve durata.

Dispositiv
  1. delle assicu- razioni p r o n u n c i a : I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. II.Non si percepiscono spese giudiziarie. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio fe- derale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 2 marzo 2000 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera: Il Cancelliere:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 02.03.2000 I 588/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 02.03.2000 I 588/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 02.03.2000 I 588/99

Assicurazione per l'invalidità

[AZA] I 588/99 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Meyer, Soldini, supplente; Schäuble, cancelliere Sentenza del 2 marzo 2000 nella causa G.________, ricorrente, rappresentato dal Patronato X.________, contro Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna F a t t i : A.- Con decisione del 5 novembre 1987 la Cassa canto- nale di compensazione del Canton Svitto poneva G.________, cittadino italiano, nato nel 1953, al beneficio di una rendita intera d'invalidità dal 1° gennaio 1987, stante un grado d'invalidità del 75%. L'assicurato, di professione saldatore, aveva subito un intervento chirurgico per un'ernia discale L5/S1 nel 1987 e soffriva dei postumi dell'intervento e di uno stato dopo ulcera del duodeno. Dopo un periodo di osservazione presso l'Arbeitszen- trum Y.________, con decisione del 27 maggio 1988, la rendita veniva ridotta alla metà a decorrere dal 1° luglio

1988. Il diritto alla mezza rendita veniva poi confermato in sede di revisione dopo ulteriori accertamenti medici ed economici il 20 gennaio 1989 e il 21 settembre 1990. A seguito del rimpatrio dell'assicurato, avvenuto alla fine del 1990, il versamento della prestazione è stato as- sunto dalla Cassa svizzera di compensazione a partire dal 1° gennaio 1991. La mezza rendita veniva nuovamente confer- mata, al termine di un'ulteriore procedura di revisione, con decisione del 6 giugno 1994. L'11 febbraio 1997 l'Ufficio AI per gli assicurati re- sidenti all'estero dava avvio a una nuova procedura di re- visione della rendita. Dopo aver richiesto il rapporto del- l'INPS e aver sentito in merito l'opinione del proprio con- sulente medico e dell'esperto del mercato del lavoro, l'Uf- ficio medesimo sottoponeva all'assicurato un progetto di decisione che prevedeva la soppressione della mezza rendita per sopravvenuta carenza d'invalidità pensionabile. Esaminata la presa di posizione presentata dall'assi- curato e la documentazione prodotta, l'Ufficio AI, con de- cisione del 1° luglio 1998, confermava la soppressione del- la prestazione dal 1° settembre 1998. B.- Adita da G.________, assistito dal Patronato X.________, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, con giudizio del 9 agosto 1999, respingeva il ricorso, confermando la soppressione della mezza rendita d'invalidità dal 1° set- tembre 1998. C.- G.________, sempre assistito dal Patronato X.________, insorge al Tribunale federale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo, chiedendo l'annullamento della pronunzia della Commissione di ricorso e, conseguentemente, il ripristino della mezza rendita anche dopo il 1° settembre 1998. Degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario. L'Ufficio AI propone di respingere il gravame, produ- cendo il parere espresso da un suo consulente medico. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, per contro, non si è determinato. D i r i t t o : 1.- La presente lite verte unicamente sulla soppres- sione, a partire dal 1° settembre 1998, della mezza rendita d'invalidità erogata all'assicurato dal 1° luglio 1988, de- cisa con il provvedimento amministrativo del 1° luglio 1998.

a) Va comunque ricordato che, secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità comprende, da un lato, danni alla salute che provocano una incapacità al guadagno "presunta perma- nente" e, dall'altro, danni che hanno per conseguenza una incapacità al guadagno "di rilevante durata". Di conseguen- za, l'art. 29 cpv. 1 LAI disciplina in modo diverso la na- scita del diritto alla rendita. Nel primo caso esso nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a). Nel secondo, invece, solo nel momento in cui l'assicurato è stato, per almeno un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50% o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40%; nei casi economicamen- te rigorosi l'assicurato, conformemente all'art. 28 cpv. 1bis LAI, ha diritto a una mezza rendita se è invalido al- meno nella misura del 40%. Le rendite per un grado d'inva- lidità inferiore al 50% sono versate, secondo l'art. 28 cpv. 1ter LAI, solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera.

b) Giusta l'art. 41 LAI, se il grado di invalidità del beneficiario di una rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corri- spondente oppure soppressa. Costituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto su- scettibili di influire sul grado di invalidità. Al fine di accertare l'esistenza di una simile modificazione si deve confrontare la situazione di fatto al momento della deci- sione iniziale di assegnazione della rendita con quella vi- gente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 109 V 265 consid. 4a, 106 V 87 consid. 1a, 105 V 30; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Secondo la giurisprudenza, si può procedere alla revi- sione della rendita non soltanto nel caso di una modifica- zione sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una mo- dificazione notevole (DTF 113 V 275 consid. 1a e sentenze ivi citate; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 con- sid. 1b).

c) Deve infine essere rilevato che, per costante giu- risprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa venne emanata, quando si ritenga che fatti verifi- catisi ulteriormente possono imporsi quali elementi d'ac- certamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 con- sid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). 2.- a) Secondo i giudici di primo grado, le condizioni di salute dell'assicurato al momento della decisione impu- gnata, vale a dire del provvedimento di soppressione della prestazione del 1° luglio 1998, apparivano chiaramente mi- gliorate rispetto all'epoca in cui gli era stata assegnata una mezza rendita (in sostituzione della rendita intera precedentemente erogatagli), il 27 maggio 1988. Questa va- lutazione trova riscontro negli atti, segnatamente nell'ap- prezzamento dei medici dell'INPS, che attestano un tasso d'invalidità del 45%, osservando che il paziente è idoneo a svolgere attività diverse da quella esercitata prima del- l'invalidità, segnatamente quelle indicate dai diversi con- sulenti medici interpellati dall'Ufficio AI, che si sono dimostrati concordi nell'affermare che l'incapacità lavora- tiva dell'assicurato, alla luce dei reperti obiettivi ri- scontrati dai sanitari italiani, non supera il 20% in atti- vità leggere o sedentarie. Non v'è quindi motivo di sco- starsi dalla valutazione fatta propria dai giudici di primo grado. La decisione impugnata sfugge peraltro a critiche fon- date anche laddove aderisce alla determinazione della per- dita di guadagno eseguita dall'esperto del mercato del la- voro, il quale ha in modo convincente esposto come il ri- corrente, qualora esercitasse un'attività leggera, compati- bile con il suo stato di salute nella misura medicalmente esigibile, subirebbe una perdita di guadagno inferiore al 50%, quindi insufficiente per continuare a dargli diritto all'erogazione di una prestazione dell'AI, segnatamente di una mezza rendita (v. considerando 1a in fine).

b) Nemmeno in questa sede il ricorrente è in grado di provare che la valutazione espressa dai diversi consulenti medici dell'Ufficio AI, sulla scorta dei reperti obiettivi costatati dai medici italiani, sia errata. Il certificato del dott. M.________, prodotto con il ricorso, si limita in sostanza a mettere in evidenza un'ulcera duodenale, la qua- le, secondo la consulente medica dell'Ufficio AI, dott.ssa E.________, può essere trattata con medicamenti appropriati ed è guaribile normalmente nel volgere di alcuni giorni, quindi tale da provocare un'incapacità lavorativa soltanto di breve durata. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu- razioni p r o n u n c i a : I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. II.Non si percepiscono spese giudiziarie. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio fe- derale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 2 marzo 2000 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera: Il Cancelliere: