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I_574/1999

del presente giudizio verte unicamente sull'adempimento della condizione assicurativa al momento dell'insorgere dell'evento assicurato, il 19 di- cembre 1992. Non è infatti contestato che il defunto marito della ricorrente adempisse da quella data le condizioni ma- teriali che danno diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera.

Bundesgericht · 2000-03-08 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

G._______, cittadino italiano nato nel 1934, è

deceduto il._______. Egli aveva lavorato in Svizzera nei

periodi 1957-1967 e 1970-1988 solvendo i contributi di

legge. Rientrato in patria aveva lavorato quale operaio

fino alla fine di novembre del 1993 versando, come risulta

dall'attestato concernente la carriera assicurativa in

Italia del 17 novembre 1995, contributi nelle patrie as-

sicurazioni. Non era titolare di una rendita d'invalidità

in patria.

L'11 ottobre 1994 G._______ aveva presentato una

domanda di prestazioni all'assicurazione svizzera per l'in-

validità.

Il 27 marzo 1996 l'Ufficio AI per gli assicurati resi-

denti all'estero respingeva la richiesta di rendita, poiché

l'interessato non adempiva le condizioni d'assicurazione

dopo il 30 novembre 1993 e quindi nessuna prestazione pote-

va essere concessa posteriormente a quella data.

A seguito del ricorso presentato da G._______, con

l'assistenza del Patronato X._______, il 30 aprile 1996, la

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le

persone residenti all'estero, con giudizio del 16 aprile

1997, annullava la decisione impugnata e retrocedeva gli

atti all'Ufficio AI per complemento istruttorio e, meglio,

perché accertasse se l'insorgente alla data dell'evento as-

sicurato, il 19 dicembre 1992, adempiva il requisito assi-

curativo.

Come già s'è detto, G._______ decedeva il 18 giugno

1997.

Dopo ulteriori accertamenti, in particolare dopo aver

ricevuto un nuovo attestato, datato 4 agosto 1997, concer-

nente la carriera assicurativa del defunto in Italia, l'Uf-

ficio AI, con decisione del 24 novembre 1998, respingeva

nuovamente la domanda di rendita. Malgrado i numerosi sol-

leciti inviati alla sede dell'INPS di C._______, non

sarebbe stato possibile stabilire, nemmeno sulla base del

nuovo attestato, la ripartizione settimana per settimana

dei periodi d'assicurazione corrispondenti all'anno 1992 e,

quindi, se all'insorgere dell'invalidità, il 19 dicembre

1992, il richiedente adempiva la condizione assicurativa.

B.- Z._______, vedova di G._______, assistita dal

Patronato X._______, presentava ricorso alla competente

Commissione federale di ricorso, chiedendo il rico-

noscimento del diritto a una mezza rendita d'invalidità dal

1° dicembre 1992 e a una rendita intera dal 1° novembre

1993. Produceva la fotocopia di un nuovo attestato, datato

8 ottobre 1998, concernente la carriera assicurativa in

Italia del defunto marito.

L'autorità giudiziaria di primo grado con giudizio del

27 luglio 1999 respingeva il ricorso, rilevando che la fo-

tocopia del nuovo attestato appariva difficilmente leggibi-

le e inoltre in palese contraddizione con i due attestati

concernenti la carriera assicurativa precedentemente pro-

dotti.

C.-Con il presente ricorso di diritto amministrativo

Z._______, sempre tramite il Patronato X._______, ripropone

le conclusioni di prima istanza. Produce un quarto

attestato concernente la carriera assicurativa del defunto

marito in Italia, datato 10 settembre 1999, contenente la

seguente osservazione: "Il presente sostituisce i mod. E205

precedenti ed è conforme al mod. E205 inviato il 08.10.98".

Allega pure una lettera dell'INPS di C._______, in cui si

ribadisce che quest'ultimo attestato sostituisce i prece-

denti e ci si dichiara a disposizione per ogni ulteriore

comunicazione.

L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero

postula di respingere il ricorso, rilevando che il documen-

to prodotto non risponde alla legittima esigenza, espressa

dal giudice di primo grado, di indicare in modo preciso an-

che i motivi per i quali differisce dai precedenti certifi-

cati del 17 novembre 1995 e del 4 agosto 1997.

D i r i t t o :

1.- a) La lite oggetto del presente giudizio verte

unicamente sull'adempimento della condizione assicurativa

al momento dell'insorgere dell'evento assicurato, il 19 di-

cembre 1992. Non è infatti contestato che il defunto marito

della ricorrente adempisse da quella data le condizioni ma-

teriali che danno diritto a una rendita dell'assicurazione

per l'invalidità svizzera.

b) È quindi opportuno ricordare che per aver diritto

alla rendita medesima il cittadino italiano residente in

Italia deve adempiere cumulativamente tre presupposti, os-

sia essere invalido ai sensi della legislazione svizzera

(art. 4 e 28 LAI), aver versato contributi assicurativi al-

l'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36

cpv. 1 LAI) ed essere assicurato, all'insorgere dell'inva-

lidità, o presso l'istituzione assicurativa elvetica (art.

6 cpv. 1 LAI), o presso le assicurazioni sociali italiane

(art. 8 lett. b della Convenzione italo-svizzera del 14 di-

cembre 1962 relativa alla sicurezza sociale).

Egli adempie quest'ultimo requisito quando sono stati

versati contributi all'assicurazione obbligatoria, nella

prosecuzione volontaria della stessa o nell'assicurazione

facoltativa italiane (cifra 2 lett. a del Protocollo finale

dell'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969 alla Convenzione ita-

lo-svizzera relativa alla sicurezza sociale). Esso è pure

realizzato durante i periodi assimilati secondo le disposi-

zioni della legislazione italiana (cifra 2 lett. b del Pro-

tocollo finale stesso) o nei periodi durante i quali egli

ha diritto ad una pensione d'invalidità delle assicurazioni

sociali italiane (art. 1 del Protocollo aggiuntivo all'Ac-

cordo aggiuntivo 4 luglio 1969).

Secondo la giurisprudenza, il cittadino italiano è

considerato iscritto alle assicurazioni sociali italiane se

sono versati contributi all'assicurazione obbligatoria, vo-

lontaria continuata o facoltativa italiane prima del veri-

ficarsi dell'evento assicurato secondo il diritto svizzero

o se sono stati accreditati e comprovati - sempre per il

momento del verificarsi del rischio - periodi assimilati

prima della resa della decisione amministrativa. Questa

prassi intende impedire la costituzione con effetto retro-

attivo di un rapporto assicurativo quando già si è realiz-

zato l'evento assicurato giusta il diritto svizzero (cfr.

DTF 112 V 95, 109 V 181 consid. 2a e 108 V 69).

2.- a) Nel presente caso ci si trova in presenza di

attestati concernenti la carriera assicurativa in Italia

che, quando non sono manifestamente contraddittori, peccano

quanto meno di precisione.

Il primo attestato, rilasciato il 17 novembre 1995, si

limita a indicare, in relazione all'anno 1992, che

G._______ aveva assolto 36 periodi assicurativi di una

settimana dal 1° gennaio al 31 dicembre, senza precisare

esattamente i periodi settimanali, quanto meno quelli

assolti nel mese di dicembre.

Nel secondo attestato, datato 4 agosto 1997, vengono

specificati mese per mese i periodi settimanali assolti.

Per ognuno dei dodici mesi, risulta che i periodi di una

settimana assolti sono tre, lasciando quindi ancora nel-

l'incertezza la situazione esistente nel momento determi-

nante, il 19 dicembre 1992.

In un terzo certificato, dell'8 ottobre 1998, prodotto

in fotocopia, si leggono a fatica tutt'altre precisazioni:

il numero dei periodi settimanali assolti nel corso del

1992 varierebbe da mese a mese. Nel mese di dicembre i pe-

riodi assolti sarebbero quattro e non più soltanto tre. Non

viene tuttavia data nessuna spiegazione che giustifichi

queste variazioni.

Infine, nel quarto attestato di data 10 settembre

1999, prodotto con il presente ricorso, vengono confermati

i periodi settimanali indicati nel terzo certificato, con

l'ulteriore precisazione, peraltro sollecitata dal primo

giudice: "Il presente sostituisce i mod. E205 precedenti ed

è conforme al mod. E205 inviato il 08.10.98".

b) Vero è che in questa sede è stato prodotto un nuovo

attestato, in originale, e che nello stesso si dichiara

espressamente che esso annulla tutti i precedenti. Sono

tuttavia legittimi i dubbi manifestati dall'Ufficio AI nel-

le proprie osservazioni al ricorso in assenza di spiegazio-

ni plausibili che diano conto dei diversi cambiamenti o in

mancanza di documenti d'appoggio, ad esempio fotocopie dei

registri, delle ricevute di versamento o quant'altro, dai

quali l'INPS di C._______ ha potuto ricostruire con

esattezza la carriera assicurativa di G._______ nel corso

del 1992, segnatamente del mese di dicembre.

Tali incertezze non bastano però per respingere il ri-

corso, pur garantendo l'Ufficio AI alla ricorrente la revi-

sione della decisione "qualora l'INPS dovesse ulteriormente

dare le dovute spiegazioni".

Non si può infatti non tener conto della disponibilità

a ogni ulteriore comunicazione manifestata dall'INPS di

C._______ nello scritto del 10 settembre 1999, allegato al

gravame, disponibilità che per altro verso è anche dovere

di collaborazione tra amministrazioni nel quadro di accordi

internazionali.

Così stando le cose, appare opportuno annullare in or-

dine la pronunzia di primo grado e con essa il provvedimen-

to amministrativo tutelato e retrocedere gli atti all'ammi-

nistrazione perché chiarisca direttamente con l'INPS di

C._______ le ragioni dei mutamenti contenuti negli

attestati concernenti la carriera assicurativa del defunto

G._______, se del caso chiedendo che venga messa a

disposizione almeno in fotocopia la documentazione sulla

cui base sono stati ricostruiti ed estratti gli attestati

medesimi. Rimanesse infruttuoso anche questo estremo

tentativo, allora l'amministrazione non potrà far altro che

respingere nuovamente la domanda.

3.- Trattandosi in concreto di una lite avente per og-

getto l'assegnazione di prestazioni assicurative, la proce-

dura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in causa, la ricor-

rente, assistita da un patronato, ha, in virtù di una re-

cente giurisprudenza (sentenza inedita del 19 novembre 1998

in re G., I 336/97), diritto a un'indennità per le spese

ripetibili della sede federale, le quali saranno poste a

carico dell'Ufficio soccombente (art. 159 e 135 OG).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 ottobre 1998, concernente la carriera assicurativa in

Italia del defunto marito.

L'autorità giudiziaria di primo grado con giudizio del

27 luglio 1999 respingeva il ricorso, rilevando che la fo-

tocopia del nuovo attestato appariva difficilmente leggibi-

le e inoltre in palese contraddizione con i due attestati

concernenti la carriera assicurativa precedentemente pro-

dotti.

C.-Con il presente ricorso di diritto amministrativo

Z._______, sempre tramite il Patronato X._______, ripropone

le conclusioni di prima istanza. Produce un quarto

attestato concernente la carriera assicurativa del defunto

marito in Italia, datato 10 settembre 1999, contenente la

seguente osservazione: "Il presente sostituisce i mod. E205

precedenti ed è conforme al mod. E205 inviato il 08.10.98".

Allega pure una lettera dell'INPS di C._______, in cui si

ribadisce che quest'ultimo attestato sostituisce i prece-

denti e ci si dichiara a disposizione per ogni ulteriore

comunicazione.

L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero

postula di respingere il ricorso, rilevando che il documen-

to prodotto non risponde alla legittima esigenza, espressa

dal giudice di primo grado, di indicare in modo preciso an-

che i motivi per i quali differisce dai precedenti certifi-

cati del 17 novembre 1995 e del 4 agosto 1997.

D i r i t t o :

1.- a) La lite oggetto del presente giudizio verte

unicamente sull'adempimento della condizione assicurativa

al momento dell'insorgere dell'evento assicurato, il 19 di-

cembre 1992. Non è infatti contestato che il defunto marito

della ricorrente adempisse da quella data le condizioni ma-

teriali che danno diritto a una rendita dell'assicurazione

per l'invalidità svizzera.

b) È quindi opportuno ricordare che per aver diritto

alla rendita medesima il cittadino italiano residente in

Italia deve adempiere cumulativamente tre presupposti, os-

sia essere invalido ai sensi della legislazione svizzera

(art. 4 e 28 LAI), aver versato contributi assicurativi al-

l'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36

cpv. 1 LAI) ed essere assicurato, all'insorgere dell'inva-

lidità, o presso l'istituzione assicurativa elvetica (art.

6 cpv. 1 LAI), o presso le assicurazioni sociali italiane

(art. 8 lett. b della Convenzione italo-svizzera del 14 di-

cembre 1962 relativa alla sicurezza sociale).

Egli adempie quest'ultimo requisito quando sono stati

versati contributi all'assicurazione obbligatoria, nella

prosecuzione volontaria della stessa o nell'assicurazione

facoltativa italiane (cifra 2 lett. a del Protocollo finale

dell'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969 alla Convenzione ita-

lo-svizzera relativa alla sicurezza sociale). Esso è pure

realizzato durante i periodi assimilati secondo le disposi-

zioni della legislazione italiana (cifra 2 lett. b del Pro-

tocollo finale stesso) o nei periodi durante i quali egli

ha diritto ad una pensione d'invalidità delle assicurazioni

sociali italiane (art. 1 del Protocollo aggiuntivo all'Ac-

cordo aggiuntivo 4 luglio 1969).

Secondo la giurisprudenza, il cittadino italiano è

considerato iscritto alle assicurazioni sociali italiane se

sono versati contributi all'assicurazione obbligatoria, vo-

lontaria continuata o facoltativa italiane prima del veri-

ficarsi dell'evento assicurato secondo il diritto svizzero

o se sono stati accreditati e comprovati - sempre per il

momento del verificarsi del rischio - periodi assimilati

prima della resa della decisione amministrativa. Questa

prassi intende impedire la costituzione con effetto retro-

attivo di un rapporto assicurativo quando già si è realiz-

zato l'evento assicurato giusta il diritto svizzero (cfr.

DTF 112 V 95, 109 V 181 consid. 2a e 108 V 69).

2.- a) Nel presente caso ci si trova in presenza di

attestati concernenti la carriera assicurativa in Italia

che, quando non sono manifestamente contraddittori, peccano

quanto meno di precisione.

Il primo attestato, rilasciato il 17 novembre 1995, si

limita a indicare, in relazione all'anno 1992, che

G._______ aveva assolto 36 periodi assicurativi di una

settimana dal 1° gennaio al 31 dicembre, senza precisare

esattamente i periodi settimanali, quanto meno quelli

assolti nel mese di dicembre.

Nel secondo attestato, datato 4 agosto 1997, vengono

specificati mese per mese i periodi settimanali assolti.

Per ognuno dei dodici mesi, risulta che i periodi di una

settimana assolti sono tre, lasciando quindi ancora nel-

l'incertezza la situazione esistente nel momento determi-

nante, il 19 dicembre 1992.

In un terzo certificato, dell'8 ottobre 1998, prodotto

in fotocopia, si leggono a fatica tutt'altre precisazioni:

il numero dei periodi settimanali assolti nel corso del

1992 varierebbe da mese a mese. Nel mese di dicembre i pe-

riodi assolti sarebbero quattro e non più soltanto tre. Non

viene tuttavia data nessuna spiegazione che giustifichi

queste variazioni.

Infine, nel quarto attestato di data 10 settembre

1999, prodotto con il presente ricorso, vengono confermati

i periodi settimanali indicati nel terzo certificato, con

l'ulteriore precisazione, peraltro sollecitata dal primo

giudice: "Il presente sostituisce i mod. E205 precedenti ed

è conforme al mod. E205 inviato il 08.10.98".

b) Vero è che in questa sede è stato prodotto un nuovo

attestato, in originale, e che nello stesso si dichiara

espressamente che esso annulla tutti i precedenti. Sono

tuttavia legittimi i dubbi manifestati dall'Ufficio AI nel-

le proprie osservazioni al ricorso in assenza di spiegazio-

ni plausibili che diano conto dei diversi cambiamenti o in

mancanza di documenti d'appoggio, ad esempio fotocopie dei

registri, delle ricevute di versamento o quant'altro, dai

quali l'INPS di C._______ ha potuto ricostruire con

esattezza la carriera assicurativa di G._______ nel corso

del 1992, segnatamente del mese di dicembre.

Tali incertezze non bastano però per respingere il ri-

corso, pur garantendo l'Ufficio AI alla ricorrente la revi-

sione della decisione "qualora l'INPS dovesse ulteriormente

dare le dovute spiegazioni".

Non si può infatti non tener conto della disponibilità

a ogni ulteriore comunicazione manifestata dall'INPS di

C._______ nello scritto del 10 settembre 1999, allegato al

gravame, disponibilità che per altro verso è anche dovere

di collaborazione tra amministrazioni nel quadro di accordi

internazionali.

Così stando le cose, appare opportuno annullare in or-

dine la pronunzia di primo grado e con essa il provvedimen-

to amministrativo tutelato e retrocedere gli atti all'ammi-

nistrazione perché chiarisca direttamente con l'INPS di

C._______ le ragioni dei mutamenti contenuti negli

attestati concernenti la carriera assicurativa del defunto

G._______, se del caso chiedendo che venga messa a

disposizione almeno in fotocopia la documentazione sulla

cui base sono stati ricostruiti ed estratti gli attestati

medesimi. Rimanesse infruttuoso anche questo estremo

tentativo, allora l'amministrazione non potrà far altro che

respingere nuovamente la domanda.

3.- Trattandosi in concreto di una lite avente per og-

getto l'assegnazione di prestazioni assicurative, la proce-

dura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in causa, la ricor-

rente, assistita da un patronato, ha, in virtù di una re-

cente giurisprudenza (sentenza inedita del 19 novembre 1998

in re G., I 336/97), diritto a un'indennità per le spese

ripetibili della sede federale, le quali saranno poste a

carico dell'Ufficio soccombente (art. 159 e 135 OG).

Dispositiv
  1. delle assicu- razioni p r o n u n c i a : I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullati il giudizio querelato 27 luglio 1999 e la decisione litigiosa 24 novembre 1998, gli atti sono rinviati all'amministrazione per ulteriori accertamenti e resa di un nuovo provvedimento, confor- memente ai considerandi. II.Non si percepiscono spese giudiziarie. III.L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero verserà alla ricorrente la somma di fr. 1000.- a tito- lo di indennità di parte per la procedura federale. IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio fe- derale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 8 marzo 2000 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera: Il Cancelliere:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

I 574/99 Ws

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Meyer, Soldini,

supplente; Schäuble, cancelliere

Sentenza dell'8 marzo 2000

nella causa

Z._______, Italia, ricorrente, vedova del fu G._______,

rappresentata dal Patronato X._______,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue

Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente,

e

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le

persone residenti all'estero, Losanna

F a t t i :

A.- G._______, cittadino italiano nato nel 1934, è

deceduto il._______. Egli aveva lavorato in Svizzera nei

periodi 1957-1967 e 1970-1988 solvendo i contributi di

legge. Rientrato in patria aveva lavorato quale operaio

fino alla fine di novembre del 1993 versando, come risulta

dall'attestato concernente la carriera assicurativa in

Italia del 17 novembre 1995, contributi nelle patrie as-

sicurazioni. Non era titolare di una rendita d'invalidità

in patria.

L'11 ottobre 1994 G._______ aveva presentato una

domanda di prestazioni all'assicurazione svizzera per l'in-

validità.

Il 27 marzo 1996 l'Ufficio AI per gli assicurati resi-

denti all'estero respingeva la richiesta di rendita, poiché

l'interessato non adempiva le condizioni d'assicurazione

dopo il 30 novembre 1993 e quindi nessuna prestazione pote-

va essere concessa posteriormente a quella data.

A seguito del ricorso presentato da G._______, con

l'assistenza del Patronato X._______, il 30 aprile 1996, la

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le

persone residenti all'estero, con giudizio del 16 aprile

1997, annullava la decisione impugnata e retrocedeva gli

atti all'Ufficio AI per complemento istruttorio e, meglio,

perché accertasse se l'insorgente alla data dell'evento as-

sicurato, il 19 dicembre 1992, adempiva il requisito assi-

curativo.

Come già s'è detto, G._______ decedeva il 18 giugno

1997.

Dopo ulteriori accertamenti, in particolare dopo aver

ricevuto un nuovo attestato, datato 4 agosto 1997, concer-

nente la carriera assicurativa del defunto in Italia, l'Uf-

ficio AI, con decisione del 24 novembre 1998, respingeva

nuovamente la domanda di rendita. Malgrado i numerosi sol-

leciti inviati alla sede dell'INPS di C._______, non

sarebbe stato possibile stabilire, nemmeno sulla base del

nuovo attestato, la ripartizione settimana per settimana

dei periodi d'assicurazione corrispondenti all'anno 1992 e,

quindi, se all'insorgere dell'invalidità, il 19 dicembre

1992, il richiedente adempiva la condizione assicurativa.

B.- Z._______, vedova di G._______, assistita dal

Patronato X._______, presentava ricorso alla competente

Commissione federale di ricorso, chiedendo il rico-

noscimento del diritto a una mezza rendita d'invalidità dal

1° dicembre 1992 e a una rendita intera dal 1° novembre

1993. Produceva la fotocopia di un nuovo attestato, datato

8 ottobre 1998, concernente la carriera assicurativa in

Italia del defunto marito.

L'autorità giudiziaria di primo grado con giudizio del

27 luglio 1999 respingeva il ricorso, rilevando che la fo-

tocopia del nuovo attestato appariva difficilmente leggibi-

le e inoltre in palese contraddizione con i due attestati

concernenti la carriera assicurativa precedentemente pro-

dotti.

C.-Con il presente ricorso di diritto amministrativo

Z._______, sempre tramite il Patronato X._______, ripropone

le conclusioni di prima istanza. Produce un quarto

attestato concernente la carriera assicurativa del defunto

marito in Italia, datato 10 settembre 1999, contenente la

seguente osservazione: "Il presente sostituisce i mod. E205

precedenti ed è conforme al mod. E205 inviato il 08.10.98".

Allega pure una lettera dell'INPS di C._______, in cui si

ribadisce che quest'ultimo attestato sostituisce i prece-

denti e ci si dichiara a disposizione per ogni ulteriore

comunicazione.

L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero

postula di respingere il ricorso, rilevando che il documen-

to prodotto non risponde alla legittima esigenza, espressa

dal giudice di primo grado, di indicare in modo preciso an-

che i motivi per i quali differisce dai precedenti certifi-

cati del 17 novembre 1995 e del 4 agosto 1997.

D i r i t t o :

1.- a) La lite oggetto del presente giudizio verte

unicamente sull'adempimento della condizione assicurativa

al momento dell'insorgere dell'evento assicurato, il 19 di-

cembre 1992. Non è infatti contestato che il defunto marito

della ricorrente adempisse da quella data le condizioni ma-

teriali che danno diritto a una rendita dell'assicurazione

per l'invalidità svizzera.

b) È quindi opportuno ricordare che per aver diritto

alla rendita medesima il cittadino italiano residente in

Italia deve adempiere cumulativamente tre presupposti, os-

sia essere invalido ai sensi della legislazione svizzera

(art. 4 e 28 LAI), aver versato contributi assicurativi al-

l'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36

cpv. 1 LAI) ed essere assicurato, all'insorgere dell'inva-

lidità, o presso l'istituzione assicurativa elvetica (art.

6 cpv. 1 LAI), o presso le assicurazioni sociali italiane

(art. 8 lett. b della Convenzione italo-svizzera del 14 di-

cembre 1962 relativa alla sicurezza sociale).

Egli adempie quest'ultimo requisito quando sono stati

versati contributi all'assicurazione obbligatoria, nella

prosecuzione volontaria della stessa o nell'assicurazione

facoltativa italiane (cifra 2 lett. a del Protocollo finale

dell'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969 alla Convenzione ita-

lo-svizzera relativa alla sicurezza sociale). Esso è pure

realizzato durante i periodi assimilati secondo le disposi-

zioni della legislazione italiana (cifra 2 lett. b del Pro-

tocollo finale stesso) o nei periodi durante i quali egli

ha diritto ad una pensione d'invalidità delle assicurazioni

sociali italiane (art. 1 del Protocollo aggiuntivo all'Ac-

cordo aggiuntivo 4 luglio 1969).

Secondo la giurisprudenza, il cittadino italiano è

considerato iscritto alle assicurazioni sociali italiane se

sono versati contributi all'assicurazione obbligatoria, vo-

lontaria continuata o facoltativa italiane prima del veri-

ficarsi dell'evento assicurato secondo il diritto svizzero

o se sono stati accreditati e comprovati - sempre per il

momento del verificarsi del rischio - periodi assimilati

prima della resa della decisione amministrativa. Questa

prassi intende impedire la costituzione con effetto retro-

attivo di un rapporto assicurativo quando già si è realiz-

zato l'evento assicurato giusta il diritto svizzero (cfr.

DTF 112 V 95, 109 V 181 consid. 2a e 108 V 69).

2.- a) Nel presente caso ci si trova in presenza di

attestati concernenti la carriera assicurativa in Italia

che, quando non sono manifestamente contraddittori, peccano

quanto meno di precisione.

Il primo attestato, rilasciato il 17 novembre 1995, si

limita a indicare, in relazione all'anno 1992, che

G._______ aveva assolto 36 periodi assicurativi di una

settimana dal 1° gennaio al 31 dicembre, senza precisare

esattamente i periodi settimanali, quanto meno quelli

assolti nel mese di dicembre.

Nel secondo attestato, datato 4 agosto 1997, vengono

specificati mese per mese i periodi settimanali assolti.

Per ognuno dei dodici mesi, risulta che i periodi di una

settimana assolti sono tre, lasciando quindi ancora nel-

l'incertezza la situazione esistente nel momento determi-

nante, il 19 dicembre 1992.

In un terzo certificato, dell'8 ottobre 1998, prodotto

in fotocopia, si leggono a fatica tutt'altre precisazioni:

il numero dei periodi settimanali assolti nel corso del

1992 varierebbe da mese a mese. Nel mese di dicembre i pe-

riodi assolti sarebbero quattro e non più soltanto tre. Non

viene tuttavia data nessuna spiegazione che giustifichi

queste variazioni.

Infine, nel quarto attestato di data 10 settembre

1999, prodotto con il presente ricorso, vengono confermati

i periodi settimanali indicati nel terzo certificato, con

l'ulteriore precisazione, peraltro sollecitata dal primo

giudice: "Il presente sostituisce i mod. E205 precedenti ed

è conforme al mod. E205 inviato il 08.10.98".

b) Vero è che in questa sede è stato prodotto un nuovo

attestato, in originale, e che nello stesso si dichiara

espressamente che esso annulla tutti i precedenti. Sono

tuttavia legittimi i dubbi manifestati dall'Ufficio AI nel-

le proprie osservazioni al ricorso in assenza di spiegazio-

ni plausibili che diano conto dei diversi cambiamenti o in

mancanza di documenti d'appoggio, ad esempio fotocopie dei

registri, delle ricevute di versamento o quant'altro, dai

quali l'INPS di C._______ ha potuto ricostruire con

esattezza la carriera assicurativa di G._______ nel corso

del 1992, segnatamente del mese di dicembre.

Tali incertezze non bastano però per respingere il ri-

corso, pur garantendo l'Ufficio AI alla ricorrente la revi-

sione della decisione "qualora l'INPS dovesse ulteriormente

dare le dovute spiegazioni".

Non si può infatti non tener conto della disponibilità

a ogni ulteriore comunicazione manifestata dall'INPS di

C._______ nello scritto del 10 settembre 1999, allegato al

gravame, disponibilità che per altro verso è anche dovere

di collaborazione tra amministrazioni nel quadro di accordi

internazionali.

Così stando le cose, appare opportuno annullare in or-

dine la pronunzia di primo grado e con essa il provvedimen-

to amministrativo tutelato e retrocedere gli atti all'ammi-

nistrazione perché chiarisca direttamente con l'INPS di

C._______ le ragioni dei mutamenti contenuti negli

attestati concernenti la carriera assicurativa del defunto

G._______, se del caso chiedendo che venga messa a

disposizione almeno in fotocopia la documentazione sulla

cui base sono stati ricostruiti ed estratti gli attestati

medesimi. Rimanesse infruttuoso anche questo estremo

tentativo, allora l'amministrazione non potrà far altro che

respingere nuovamente la domanda.

3.- Trattandosi in concreto di una lite avente per og-

getto l'assegnazione di prestazioni assicurative, la proce-

dura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in causa, la ricor-

rente, assistita da un patronato, ha, in virtù di una re-

cente giurisprudenza (sentenza inedita del 19 novembre 1998

in re G., I 336/97), diritto a un'indennità per le spese

ripetibili della sede federale, le quali saranno poste a

carico dell'Ufficio soccombente (art. 159 e 135 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-

razioni

p r o n u n c i a :

I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel

senso che, annullati il giudizio querelato 27 luglio

1999 e la decisione litigiosa 24 novembre 1998, gli

atti sono rinviati all'amministrazione per ulteriori

accertamenti e resa di un nuovo provvedimento, confor-

memente ai considerandi.

II.Non si percepiscono spese giudiziarie.

III.L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero

verserà alla ricorrente la somma di fr. 1000.- a tito-

lo di indennità di parte per la procedura federale.

IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI

per le persone residenti all'estero e all'Ufficio fe-

derale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 8 marzo 2000

In nome del

Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IVa Camera:

Il Cancelliere: