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9C_483/2024

Canone radiotelevisivo,

Bundesgericht · 2024-09-19 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non vengono prelevate spese.

E. 3 Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.

Lucerna, 19 settembre 2024

In nome della III Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

Il Cancelliere: Savoldelli

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non vengono prelevate spese.
  3. Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo federale, Corte I. Lucerna, 19 settembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_483/2024

Sentenza del 19 settembre 2024

III Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Parrino, Presidente,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM, Rue de l'Avenir 44, 2501 Bienna,

opponente.

Oggetto

Canone radiotelevisivo,

ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 29 maggio 2024 (A-1609/2024).

Visto:

che, con sentenza del 29 maggio 2024, il Tribunale amministrativo federale ha constatato il mancato pagamento dell'anticipo spese entro il termine impartito e ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto da A.________ contro la decisione emanata dall'UFCOM il 16 febbraio 2024 in materia di canone radiotelevisivo,

che, con scritto del 9 settembre 2024, A.________ ha impugnato la sentenza citata davanti al Tribunale federale,

considerando:

che, giusta l' art. 100 cpv. 1 LTF , il ricorso contro una decisione del Tribunale amministrativo federale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della stessa,

che i termini stabiliti dalla legge, tra i quali rientrano i termini di ricorso, non possono essere prorogati ( art. 47 cpv. 1 LTF ),

che il termine per ricorrere è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno ( art. 48 cpv. 1 LTF ),

che, in base all'attestazione postale, la sentenza del Tribunale amministrativo federale è stata recapitata allo sportello postale di U.________ lunedì 3 giugno 2024, di modo che il termine di 30 giorni per ricorrere al Tribunale federale ha iniziato a decorrere martedì 4 giugno 2024 ed è giunto a scadenza mercoledì 3 luglio 2024,

che il gravame, consegnato all'Ufficio postale di V.________ il 9 settembre 2024, è tardivo e l'invio di un ricorso precedente è stato sostenuto ma non è stato provato,

che il ricorso del 9 settembre 2024 è pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura prevista dall' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ,

che, tenuto conto delle circostanze, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non vengono prelevate spese.

3.

Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.

Lucerna, 19 settembre 2024

In nome della III Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

Il Cancelliere: Savoldelli