Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Con sentenza del 15 luglio 2026, il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato da A.________ contro la decisione incidentale del 18 agosto 2025, con cui l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) aveva stabilito che la visita medica approfondita in Svizzera andava mantenuta, con la precisazione che la data e il luogo della stessa sarebbero stati comunicati dopo il passaggio in giudicato della decisione incidentale. In sintesi, l'autorità giudiziaria precedente ha ritenuto che l'assicurato non ha motivato in quale misura tale decisione incidentale sarebbe stata suscettibile di cagionargli un pregiudizio irreparabile.
E. 1.2 Il 1° agosto 2026 (timbro delle poste italiane), A.________ trasmette al Tribunale federale uno scritto denominato "ricorso", con cui indica che per motivi di salute gravi e permanenti sarebbe impossibilitato a viaggiare e chiede di valutare i mezzi di prova e/o i documenti già trasmessi al Tribunale amministrativo federale, precisando di non ritenere giusta la valutazione operata nella sentenza impugnata.
E. 2.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 151 IV 98 consid. 1).
E. 2.2 Per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 148 V 366 consid. 3.3). La semplice ripetizione della propria opinione o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di censure appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6). La motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 144 II 359 consid. 4.3). In particolare il ricorso contro una decisione di irricevibilità deve contenere l'indicazione della specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità (DTF 144 II 184 consid. 1.1), ritenuto che un gravame con censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità è inidoneo a realizzare le esigenze formali di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 183 consid. 3.3).
E. 3 Il ricorrente domanda in concreto al Tribunale federale di valutare quanto è già stato trasmesso all'autorità giudiziaria precedente perché a suo dire non sarebbe giusto. Egli ribadisce che per motivi di salute gravi e permanenti sarebbe impossibilitato a viaggiare. Egli omette completamente di confrontarsi con la motivazione giuridica proposta dall'autorità giudiziaria precedente, segnatamente in relazione all'inammissibilità del suo gravame, in considerazione dell'assenza di prove circa un danno irreparabile. Non è possibile entrare nel merito di censure di natura sostanziale, visto che il gravame è diretto contro una sentenza d'irricevibilità (cfr. altresì DTF 138 III 46 consid. 1.2). L'insorgente non può formulare conclusioni né sollevare censure che esulino dall'oggetto del contendere (DTF 151 II 884 consid. 2.2.3).
E. 4 In considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile.
Si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 5 ottobre 2026
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
La Cancelliera: Cometta Rizzi
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_482/2026
Sentenza del 5 ottobre 2026
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Moser-Szeless, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 15 luglio 2026 (C_6914/2025).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Con sentenza del 15 luglio 2026, il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato da A.________ contro la decisione incidentale del 18 agosto 2025, con cui l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) aveva stabilito che la visita medica approfondita in Svizzera andava mantenuta, con la precisazione che la data e il luogo della stessa sarebbero stati comunicati dopo il passaggio in giudicato della decisione incidentale. In sintesi, l'autorità giudiziaria precedente ha ritenuto che l'assicurato non ha motivato in quale misura tale decisione incidentale sarebbe stata suscettibile di cagionargli un pregiudizio irreparabile.
1.2. Il 1° agosto 2026 (timbro delle poste italiane), A.________ trasmette al Tribunale federale uno scritto denominato "ricorso", con cui indica che per motivi di salute gravi e permanenti sarebbe impossibilitato a viaggiare e chiede di valutare i mezzi di prova e/o i documenti già trasmessi al Tribunale amministrativo federale, precisando di non ritenere giusta la valutazione operata nella sentenza impugnata.
2.
2.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 151 IV 98 consid. 1).
2.2. Per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 148 V 366 consid. 3.3). La semplice ripetizione della propria opinione o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di censure appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6). La motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 144 II 359 consid. 4.3). In particolare il ricorso contro una decisione di irricevibilità deve contenere l'indicazione della specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità (DTF 144 II 184 consid. 1.1), ritenuto che un gravame con censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità è inidoneo a realizzare le esigenze formali di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 183 consid. 3.3).
3.
Il ricorrente domanda in concreto al Tribunale federale di valutare quanto è già stato trasmesso all'autorità giudiziaria precedente perché a suo dire non sarebbe giusto. Egli ribadisce che per motivi di salute gravi e permanenti sarebbe impossibilitato a viaggiare. Egli omette completamente di confrontarsi con la motivazione giuridica proposta dall'autorità giudiziaria precedente, segnatamente in relazione all'inammissibilità del suo gravame, in considerazione dell'assenza di prove circa un danno irreparabile. Non è possibile entrare nel merito di censure di natura sostanziale, visto che il gravame è diretto contro una sentenza d'irricevibilità (cfr. altresì DTF 138 III 46 consid. 1.2). L'insorgente non può formulare conclusioni né sollevare censure che esulino dall'oggetto del contendere (DTF 151 II 884 consid. 2.2.3).
4.
In considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile.
Si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 5 ottobre 2026
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
La Cancelliera: Cometta Rizzi