opencaselaw.ch

C-6914/2025

C-6914/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-07-15 · Italiano CH

Assicurazione per l'invalidità (altro)

Sachverhalt

A. A.a A._______ (di seguito assicurato, interessato o ricorrente), cittadino italiano, nato il (...) 1978, celibe, senza figli, ha lavorato in qualità di camionista in Italia dal 2002 al 2010 ed in Svizzera dall'8 gennaio 2014 fino al 15 gennaio 2015, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (cfr. in particolare doc. 1 a 200, nonché doc. 345 dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito incarto UAIE]). A.b Il 14 gennaio 2015 durante lo svolgimento della propria professione l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio. A partire da tale data non ha più ripreso la propria attività ed ha in seguito fatto rientro in patria (doc. 1 a 128 dell'incarto della SUVA). A.c Il 19 aprile 2016 l'interessato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una prima istanza volta all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. UAIE 1), respinta con decisione del 20 gennaio 2020 (doc. UAIE 200). Con sentenza C-1298/2020 del 13 luglio 2021 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso presentato dall'assicurato contro la decisione del 20 gennaio 2020 (doc. UAIE 277). Tramite giudizio 9C_432/2021 del 15 settembre 2021, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto dall'assicurato contro la sentenza del TAF (doc. UAIE 293). A.d Il 16 febbraio 2023 l'assicurato ha formulato una nuova richiesta di prestazioni d'invalidità all'UAIE (doc. UAIE 344 e segg.). A.e Con decisione del 12 marzo 2024, l'amministrazione ha rilevato che secondo le valutazioni del proprio Servizio medico, dalla documentazione medico-specialistica versata all'incarto risultava che l'abituale attività lavorativa non era più esigibile dal 4 maggio 2022 ma che dalla medesima data un'attività adeguata lo era nella misura del 70%. In applicazione del metodo ordinario, ha pertanto respinto la nuova domanda di prestazioni in virtù di un grado di invalidità del 25.28%, rispettivamente del 32.75% a decorrere dal 1° gennaio 2024.Tale differenza è conseguenza della modifica delle deduzioni forfettarie nel calcolo del grado d'invalidità, entrata in vigore il 1° gennaio 2024 (art. 26bis cpv. 3 OAI), che ha comportato l'esecuzione di un nuovo raffronto dei redditi (doc. UAIE 409). A.f Il 26 marzo 2024 l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo l'annullamento della decisione del 12 marzo 2024 ed un riesame del suo caso alla luce dei referti medici trasmessi (doc. UAIE 412). A.g Con sentenza C-2034/2024 del 23 gennaio 2025 il TAF ha accolto il ricorso, annullato la decisione del 12 marzo 2024 e rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché procedesse a completare l'istruttoria e pronunciare una nuova decisione. Questo Tribunale ha in particolare rilevato che alla luce degli atti medici prodotti, non poteva essere escluso un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato con ripercussioni sulla sua capacità lavorativa, e quindi sul grado di invalidità. In tali circostanze era necessario eseguire una più approfondita, aggiornata e precisa verifica dello stato di salute del ricorrente, con valutazioni specialistiche perlomeno in ambito di medicina interna generale, psichiatria e psicoterapia, reumatologia, neurologia e neuropsicologia. B. B.a A seguito del menzionato rinvio da parte del TAF l'autorità inferiore ha ripreso l'istruttoria e, con scritto del 19 giugno 2025, ha informato il ricorrente di ritenere necessario, conformemente alla sentenza del Tribunale amministrativo federale del 23 gennaio 2025, sottoporlo ad una visita medica approfondita in Svizzera (comprensiva di esami in medicina interna generale, psichiatria e psicoterapia, reumatologia, neurologia e neuropsicologia). Ha inoltre precisato che l'organizzazione di tale visita avrebbe richiesto un certo tempo e che sarebbe stata trasmessa una comunicazione con tutti i dettagli non appena la data ed il luogo sarebbero stati fissati. Ha infine informato il ricorrente che senza opposizione da parte sua entro dieci giorni, avrebbe incaricato un istituto specializzato di eseguire gli esami in questione (doc. UAIE 431). B.b Con fax dell'8 luglio 2025 l'interessato ha trasmesso all'UAIE diversi referti medici, in particolare il certificato redatto dal dott. B._______ dell'8 luglio 2025. In tale scritto, il medico curante, dopo aver passato in rassegna le affezioni da cui soffriva il suo paziente, ha concluso che quest'ultimo presentava difficoltà negli spostamenti, specialmente per lunghi tragitti e che sconsigliava il viaggio per effettuare la visita di controllo in Svizzera (doc. UAIE 432). B.c Con scritto non datato e recapitato all'autorità inferiore il 21 luglio 2025, l'assicurato - facendo riferimento allo scritto dell'UAIE del 19 giugno 2025 ed al certificato medico del dott. B._______ trasmesso con fax dell'8 luglio 2025 - ha ribadito di non essere in grado affrontare un viaggio in Svizzera per motivi di salute (doc. UAIE 437). B.d Con presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE, la dott.ssa C._______, specialista in medicina interna generale e in medicina fisica e riabilitazione, ha evidenziato che il rapporto del dott. B._______ menzionava affezioni già note mentre erano assenti elementi nuovi o chiari indizi di un aggravamento della situazione valetudinaria. Pertanto, ha concluso che dagli elementi agli atti non risultava una controindicazione in relazione ad un viaggio in Svizzera e che nonostante fossero comprensibili delle difficoltà ad effettuare dei lunghi tragitti, la documentazione medica attuale non permetteva di considerare accertate tali difficoltà (doc. UAIE 438). B.e Con decisione incidentale del 18 agosto 2025, l'UAIE ha rilevato che il suo Servizio medico considerava lo stato di salute dell'assicurato compatibile con un viaggio in Svizzera, eventualmente in compagnia di una terza persona, e di ritenere lecito esigere che l'assicurato si attenesse alle disposizioni previste per la perizia, si presentasse puntualmente e collaborasse attivamente e senza riserve alla sua esecuzione. Pertanto, ha deciso che la perizia in Svizzera veniva mantenuta e precisato che la data ed il luogo della visita sarebbero stati comunicati dopo il passaggio in giudicato della decisione incidentale (doc. UAIE 439). C. C.a Il 2 settembre 2025, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo l'annullamento della decisione incidentale del 18 agosto 2025 a causa della sua impossibilità di viaggiare. In tale occasione l'insorgente ha altresì formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali. A sostegno delle proprie conclusioni, ha prodotto diversi referti medici che l'UAIE avrebbe a torto omesso di prendere in considerazione e dei quali si dirà in dettaglio, se necessario, nei considerandi in diritto (doc. TAF 1). C.b Con risposta del 12 novembre 2025 l'autorità inferiore ha rilevato che l'assicurato ha in sostanza fatto valere un peggioramento del suo stato di salute, rispettivamente un'impossibilità di intraprendere un viaggio in Svizzera per motivi di salute, senza tuttavia contestare la necessità di un ulteriore approfondimento della sua situazione medica. L'UAIE ha inoltre precisato che secondo il parere del suo Servizio medico, le ragioni sanitarie addotte dal ricorrente non sono convincenti e che la trasferta dal suo luogo di domicilio in Svizzera non risulta controindicata. Pertanto, ha confermato la correttezza della decisione impugnata del 18 agosto 2025 e in particolare l'esigibilità di una visita pluridisciplinare in Svizzera con data e nome degli esperti ancora da definire (doc. TAF 3). C.c Con replica del 18 febbraio 2026 il ricorrente ha spiegato che le nuove visite specialistiche in Italia richiedono lunghi tempi di attesa e che il quadro clinico non è cambiato. Ha inoltre specificato di aver avuto un infarto e ribadito la sua richiesta di poter effettuare le visite mediche presso l'INPS in Italia. Egli ha inoltre allegato ampia documentazione medica, di cui si dirà - se necessario - nei considerandi in diritto (doc. TAF 8). C.d Con duplica del 26 marzo 2026, l'autorità inferiore ha rilevato di aver sottoposto la documentazione prodotta dal ricorrente con la replica al proprio Servizio medico e che - con valutazione del 13 marzo 2026 - quest'ultimo ha ritenuto che l'assicurato, visto l'aggravamento del suo stato di salute in seguito all'infarto miocardico acuto, non fosse in grado di viaggiare per un periodo di circa quattro mesi. L'amministrazione ha precisato che sarebbe stato in seguito necessario valutare lo sviluppo della patologia cardiologica per determinare a partire da quando il ricorrente avrebbe potuto nuovamente viaggiare in modo sicuro. L'UAIE ha pertanto proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell'incarto affinché proceda secondo la menzionata valutazione del proprio Servizio medico (doc. TAF 10).

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).

E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).

E. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 2 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, è domiciliato in Italia e sussiste un nesso transfrontaliero, il medesimo avendo svolto attività lavorativa in Svizzera ed essendo stato assicurato all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (AVS/AI; DTF 145 V 231 consid. 7.1; 143 V 354 consid. 4; 143 V 81, in particolare consid. 8.1), per cui è applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell'Allegato II ALC). Il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (art. 46 cpv. 3 del Regolamento n. 883/2004 in relazione con l'Allegato VII del regolamento medesimo; DTF 130 V 253 consid. 2.4).

E. 3.1 Nell'ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2). Il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente (art. 12 PA; DTF 136 V 376 consid. 4.1.1). Sempre che la legge non disponga diversamente, il Tribunale statuisce secondo il grado di prova della verosimiglianza preponderante. Deve ritenere un fatto provato, soltanto quando è convinto della sua esistenza (DTF 138 V 218 consid. 6). Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) e a motivare il ricorso (art. 52 PA). L'autorità di ricorso si limita, di principio, ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l'esame dell'incarto ne diano sufficiente motivo (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c).

E. 3.2 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 18 agosto 2025. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina, infatti, la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato la situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1; 130 V 138 consid. 2.1; 121 V 362 consid. 1b).

E. 4 Nel caso in esame, l'oggetto impugnato, presupposto e contenuto della decisione sottoposta all'esame di questo Tribunale (DTF 131 V 164 consid. 2.1), è rappresentato dalla decisione incidentale dell'UAIE del 18 agosto 2025, con cui l'autorità inferiore ha confermato l'assenza di elementi che giustifichino un'assoluta incapacità di viaggiare e la conseguente esigibilità da parte dell'assicurato di sottoporsi ad una perizia pluridisciplinare in Svizzera. Al riguardo il ricorrente aveva fatto valere un'impossibilità a recarsi in Svizzera per sottoporsi ad una perizia medica, chiedendo che tale accertamento fosse effettuato presso l'INPS in Italia (doc. TAF 1 e 8). Incontestata è per contro la necessità di eseguire una perizia specialistica.

E. 5.1 La decisione incidentale del 18 agosto 2025 concerne una misura d'istruzione ordinata dall'autorità inferiore e deve essere qualificata come decisione incidentale notificata separatamente ai sensi dell'art. 46 PA (Kayser/Papadopoulos/Altmann, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2. ed., 2019, Art. 46 N 2, nonché sentenza del TAF C-6408/2023 del 3 aprile 2025 consid. 3). L'art. 5 cpv. 2 PA, precisa che le decisioni incidentali secondo gli art. 45 e 46 PA sono considerate decisioni ai sensi dell'art. 5 PA. Tuttavia, un ricorso contro decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile soltanto a determinate condizioni (artt. 45 e 46 PA), il cui adempimento nel caso concreto va esaminato di seguito.

E. 5.2 Contro le decisioni incidentali notificate separatamente, che non concernono questioni di competenza né domande di ricusazione, il ricorso è ammissibile ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 PA se esse possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (lett. b). Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (cpv. 2).

E. 5.3 L'interesse particolare alla tutela giurisdizionale che giustifica l'impugnabilità immediata di una decisione incidentale risiede nel pregiudizio che deriverebbe qualora l'impugnazione di tale decisione fosse ammessa soltanto nell'ambito di un ricorso contro la decisione finale (sentenza del TAF C-4820/2022 del 21 gennaio 2026 consid. 3.2.1, nonché Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., Berna 2014, § 28 N 84). Di fronte al Tribunale amministrativo federale, un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 lett. a PA non deve - a differenza di quanto richiesto per il ricorso al Tribunale federale - essere necessariamente di natura giuridica; è sufficiente una violazione di interessi di fatto meritevoli di protezione, segnatamente anche di natura economica, sempreché il ricorrente, impugnando una decisione incidentale, non perseguisse unicamente lo scopo di abbreviare la procedura o di contenere i relativi costi (DTF 134 II 137 consid. 1.3.1 e 130 II 149 consid. 2.2; sentenza del TF 2C_1009/2014 del 6 luglio 2015 consid. 2.2 con rinvii).

E. 5.4 Secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 137 V 210, e conformemente alle disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2021, un pregiudizio irreparabile era in linea di principio ammesso nella misura in cui fosse già stato designato il centro peritale incaricato di svolgere gli ulteriori accertamenti. Pertanto, il Tribunale amministrativo federale entrava nel merito del ricorso qualora fosse contestata la necessità di una perizia ai sensi dell'art. 44 LPGA. Per contro, quando era controversa l'esigibilità di una perizia ai sensi dell'art. 43 cpv. 2 LPGA, in assenza di una presa di posizione del Tribunale federale su tale questione e, a contrario, per tali fattispecie occorreva esaminare approfonditamente se sussistesse un pregiudizio irreparabile, poiché quest'ultimo costituisce, ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 lett. a PA, una condizione per poter impugnare autonomamente una decisione incidentale (cfr. sentenze del TAF C-4010/2022 del 26 febbraio 2025 consid. 3.1; C-6408/2023 del 3 aprile 2025 consid. 3.1.1; C-3284/2022 del 20 maggio 2025 consid. 2.3.1).

E. 5.5 D'altro canto, secondo costante giurisprudenza, non sussiste alcun pregiudizio irreparabile in relazione alla necessità di una perizia qualora una decisione incidentale non avesse ancora designato il centro peritale incaricato, ma si fosse limitato ad annunciare la futura designazione di tale centro mediante il sistema di attribuzione «SuisseMED@P» in applicazione dell'art. 72bis OAI. A tale riguardo, il Tribunale federale ha statuito che una decisione incidentale nella quale non viene indicato alcun centro peritale e viene soltanto annunciata la sua futura designazione non è impugnabile né nell'ambito del procedimento di ricorso di prima istanza né dinanzi al Tribunale federale. In tali circostanze, infatti, non è ravvisabile quale pregiudizio potrebbe subire la persona assicurata per il fatto di non poter impugnare la decisione di principio sulla necessità di svolgere una perizia prima che sia stato concretamente determinato il centro peritale (cfr. DTF 139 V 339, regesto e consid. 4.5 segg.; sentenza del TF 8C_12/2014 del 3 luglio 2014 consid. 1.2). Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale, ciò vale anche con riferimento alla questione qui principalmente da esaminare, ossia l'idoneità o meno del ricorrente a intraprendere un viaggio in Svizzera per sottoporsi ad una perizia (sentenza del TAF C-6408/2023 del 3 aprile 2025 consid. 3.3 e C-4820/2022 del 21 gennaio 2026 consid. 3.2.3).

E. 5.6 Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la 7a revisione della LAI (RU 2021 705). Nell'ambito di tale revisione sono state modificate anche diverse disposizioni procedurali della LPGA. In particolare, l'art. 44 LPGA, che costituisce la base legale per le perizie nell'ambito delle assicurazioni sociali, è stato integralmente riformulato. Tuttavia, al momento attuale non è ancora stato definitivamente chiarito se la giurisprudenza sopra esposta (cfr. consid. 5.4), secondo cui le decisioni incidentali dell'autorità inferiore concernenti l'esecuzione di una perizia sono impugnabili nel procedimento ricorsuale di prima istanza per quanto concerne la necessità e, se del caso, l'esigibilità della perizia, purché il centro peritale sia già stato designato (cfr. DTF 138 V 271 consid. 1-4), conservi la propria validità anche sotto il regime delle disposizioni rivedute della LPGA (cfr. a tal proposito la sentenza del TAF C-1053/2022 del 26 febbraio 2026 consid. 2.3.3).

E. 5.7 Per contro, conformemente alla prassi sinora seguita (cfr. consid. 5.5), una decisione incidentale nella quale non è ancora stato designato alcun centro peritale, rispettivamente unicamente prospettata la sua designazione in un secondo momento, continua a non essere impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale (sentenza del TAF C-6408/2023 del 3 aprile 2025 consid. 3.2.1 e C-8485/2025 del 17 marzo 2026 consid. 2 e C-4820/2022 del 21 gennaio 2026 consid. 4).

E. 6.1 La decisione incidentale qui impugnata è stata emanata il 18 agosto 2025. Trovano pertanto applicazione le disposizioni procedurali della LPGA, nella loro versione riveduta ed entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

E. 6.2 Il ricorrente si è limitato a contestare l'esigibilità di uno spostamento in Svizzera per sottoporsi ad una perizia pluridisciplinare. La necessità di effettuare una perizia pluridisciplinare è invece incontestata, tant'è che il ricorrente chiede che la stessa venga effettuata presso l'INPS in Italia. Inoltre, la necessità è stata stabilita nella sentenza di rinvio del TAF del 23 gennaio 2025 ed è pertanto passata in giudicato (consid. 6 e seg.). A suo avviso, a causa delle gravi limitazioni causate dal suo stato di salute, egli sarebbe impossibilitato a recarsi in Svizzera per farsi peritare. L'autorità inferiore, sulla base della valutazione del proprio servizio medico, ha in un primo momento ritenuto esigibile che il ricorrente si sottoponesse ad una perizia in Svizzera (doc. TAF 3). Una volta venuto a conoscenza dell'infarto sopravvenuto il 6 febbraio 2026 ha invece postulato un accoglimento del ricorso con annullamento della decisione incidentale impugnata (doc. TAF 10).

E. 6.3.1 A tal proposito, questo Tribunale rileva che l'infarto del 6 febbraio 2026 è intervenuto quasi sei mesi dopo l'emissione della decisione impugnata del 18 agosto 2025 e pertanto l'aggravamento dello stato di salute in questione non è, di principio, rilevante per valutare l'ammissibilità del gravame del 2 settembre 2025, nonostante - e come correttamente riconosciuto dall'autorità inferiore - risulti imprescindibile per valutare l'esigibilità di un viaggio in Svizzera nel periodo posteriore all'infarto, e ciò per una durata di almeno quattro mesi. Tenuto conto di quanto precede, e conformemente alla giurisprudenza tuttora applicabile (cfr. consid. 5.5 e segg. supra), il ricorso al TAF contro la decisione incidentale del 18 agosto 2025, con cui l'autorità inferiore ha confermato la necessità e l'esigibilità - quest'ultima qui contestata - di una perizia pluridisciplinare in Svizzera, senza tuttavia ancora designare un centro peritale, non è ammissibile dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

E. 6.3.2 Una volta individuato il centro peritale, dovrà invece essere emanata una decisione (incidentale) complessiva concernente l'esecuzione della perizia, nella quale dovranno essere esaminate tutte le obiezioni, sia formali sia materiali, sollevate dalla persona assicurata (cfr. DTF 139 V 349 consid. 5.2.2.3; DTF 138 V 271 consid. 1.1; sentenze del TAF C-6408/2023 del 3 aprile 2025 consid. 3.1.2, 3.2.1, 3.3 e 3.4; C-4820/2022 del 21 gennaio 2026 consid. 4.3 e C-8485/2025 del 17 marzo 2026 consid. 3.3).

E. 6.4.1 A titolo abbondanziale, il TAF rileva che al ricorrente incombeva un obbligo di sostanziare in che misura la decisione incidentale impugnata fosse suscettibile di cagionare un pregiudizio irreparabile. Tali allegazioni consentono al giudice di ponderare i possibili svantaggi derivanti dall'impossibilità di impugnare separatamente una decisione incidentale. Qualora gli interessi privati non vengano indicati, una siffatta ponderazione risulta spesso possibile solo in misura limitata; la parte che omette di sostanziare adeguatamente le proprie allegazioni si espone pertanto al rischio che il ricorso sia dichiarato irricevibile (Kayser/Papadopoulos/Altmann, op. cit., art. 46 N 11 con ulteriori rinvii; cfr. anche DTF 141 V 330 consid. 8).

E. 6.4.2 Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a censurare l'impossibilità di viaggiare per sottoporsi ad una perizia in Svizzera, senza allegare in che misura subirebbe un pregiudizio irreparabile dall'impossibilità di poter impugnare la decisione incidentale del 18 agosto 2025 che conferma la necessità di una valutazione peritale in Svizzera, senza precisare il centro medico incaricato di eseguire tale accertamento.

E. 6.4.3 D'ufficio non è ravvisabile quale pregiudizio possa derivare al ricorrente dal fatto di non poter (ancora) impugnare dinanzi al Tribunale amministrativo federale la decisione incidentale in parola. Le condizioni di salute, che secondo il ricorrente, si oppongono all'esigibilità di tale viaggio potranno ancora essere fatte valere dopo la designazione del centro peritale e prima dell'effettivo svolgimento del relativo accertamento (sentenze del TAF C-6408/2023 consid. 3.1.2 e 3.3.1; nonché C-8485/2025 consid. 3.4).

E. 6.5 Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso si rivela pertanto inammissibile. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF nonché art. 85bis cpv. 3 LAVS in relazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; sentenze C-4820/2022 consid. 4.3; C-8485/2025 consid. 3.5).

E. 7.1 Il TAF rileva infine che l'interessato con la replica del 18 febbraio 2026 ha trasmesso ulteriore documentazione medica, che l'autorità inferiore ha ritenuto giustificare una temporanea impossibilità di intraprendere un viaggio in Svizzera per un periodo di almeno quattro mesi con successivo aggiornamento medico per rivalutare a partire da quando potrà nuovamente viaggiare in modo sicuro. In simili condizioni l'incarto viene trasmesso per competenza all'UAIE (art. 8 PA) affinché dia seguito a quanto proposto con la duplica. Di conseguenza, l'autorità inferiore - una volta appurato che un viaggio in Svizzera è di nuovo esigibile - dovrà poi procedere alla designazione di un centro peritale, garantendo al ricorrente i diritti di partecipazione che gli spettano e, se del caso, emanare una decisione incidentale impugnabile (art. 44 cpv. 2-4 LPGA; art. 45 segg. PA; cfr. consid. 5 e 6 supra).

E. 7.2 Qualora il ricorrente si rifiutasse di partecipare a una perizia validamente ordinata, potrà essere avviata la procedura di diffida e concessione di un termine di riflessione e, nel rispetto della procedura di preavviso, potrà essere emanata una decisione finale (art. 21 cpv. 4 LPGA; art. 7b LAI e art. 57a LAI; sentenze del TAF C-6242/2019 del 25 marzo 2024 consid. 3.2 e C-8485/2025 consid. 3.6.1).

E. 8.1 Resta da statuire sulle spese processuali e su un'eventuale indennità per ripetibili.

E. 8.2 Ai sensi dell'art. 69 cpv. 1bis LAI in combinato disposto con l'art. 69 cpv. 2 LAI, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale nelle controversie concernenti l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese. Poiché la questione relativa allo svolgimento di una perizia interdisciplinare costituisce parte integrante della procedura volta all'accertamento del diritto alle prestazioni, anche il presente procedimento ricorsuale è, in linea di principio, soggetto a spese (cfr. sentenza del TAF C-5451/2016 del 15 agosto 2017 consid. 8.1). Le spese processuali andrebbero pertanto poste a carico del ricorrente soccombente conformemente all'art. 63 cpv. 1 PA. Nondimeno, si giustifica di prescindere dal loro prelievo, atteso che, nel caso concreto, l'addebito di spese al ricorrente risulterebbe sproporzionato (art. 6 lett. b TS-TAF; RS 173.320.2; cfr. inoltre le sentenze del TAF C-5446/2013 consid. 4.1, C-5321/2012 consid. 5.1, C-3077/2012 consid. 5.1 e C-6408/2024 consid. 4.1). La domanda di assistenza giudiziaria gratuita, nel senso della dispensa dalle spese processuali, diviene pertanto priva di oggetto.

E. 8.3 In quanto autorità federale, l'autorità inferiore vincente non ha diritto a ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF; RS 173.320.2]). Parimenti, al ricorrente soccombente non può essere riconosciuta alcuna indennità per ripetibili in esito alla presente procedura (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso del 2 settembre 2025 è inammissibile.
  2. Gli atti di causa sono trasmessi per competenza all'UAIE ai sensi dei considerandi.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. Non si assegnano spese ripetibili.
  5. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è divenuta priva di oggetto.
  6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS. La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Decisione impugnata davanti al TF Corte III C-6914/2025 Sentenza del 15 luglio 2026 Composizione Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliere Oliver Engel. Parti A._______, (Italia) ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione invalidità, esigibilità dell'esecuzione della perizia in Svizzera (decisione incidentale del 18 agosto 2025). Fatti: A. A.a A._______ (di seguito assicurato, interessato o ricorrente), cittadino italiano, nato il (...) 1978, celibe, senza figli, ha lavorato in qualità di camionista in Italia dal 2002 al 2010 ed in Svizzera dall'8 gennaio 2014 fino al 15 gennaio 2015, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (cfr. in particolare doc. 1 a 200, nonché doc. 345 dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito incarto UAIE]). A.b Il 14 gennaio 2015 durante lo svolgimento della propria professione l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio. A partire da tale data non ha più ripreso la propria attività ed ha in seguito fatto rientro in patria (doc. 1 a 128 dell'incarto della SUVA). A.c Il 19 aprile 2016 l'interessato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una prima istanza volta all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. UAIE 1), respinta con decisione del 20 gennaio 2020 (doc. UAIE 200). Con sentenza C-1298/2020 del 13 luglio 2021 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso presentato dall'assicurato contro la decisione del 20 gennaio 2020 (doc. UAIE 277). Tramite giudizio 9C_432/2021 del 15 settembre 2021, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto dall'assicurato contro la sentenza del TAF (doc. UAIE 293). A.d Il 16 febbraio 2023 l'assicurato ha formulato una nuova richiesta di prestazioni d'invalidità all'UAIE (doc. UAIE 344 e segg.). A.e Con decisione del 12 marzo 2024, l'amministrazione ha rilevato che secondo le valutazioni del proprio Servizio medico, dalla documentazione medico-specialistica versata all'incarto risultava che l'abituale attività lavorativa non era più esigibile dal 4 maggio 2022 ma che dalla medesima data un'attività adeguata lo era nella misura del 70%. In applicazione del metodo ordinario, ha pertanto respinto la nuova domanda di prestazioni in virtù di un grado di invalidità del 25.28%, rispettivamente del 32.75% a decorrere dal 1° gennaio 2024.Tale differenza è conseguenza della modifica delle deduzioni forfettarie nel calcolo del grado d'invalidità, entrata in vigore il 1° gennaio 2024 (art. 26bis cpv. 3 OAI), che ha comportato l'esecuzione di un nuovo raffronto dei redditi (doc. UAIE 409). A.f Il 26 marzo 2024 l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo l'annullamento della decisione del 12 marzo 2024 ed un riesame del suo caso alla luce dei referti medici trasmessi (doc. UAIE 412). A.g Con sentenza C-2034/2024 del 23 gennaio 2025 il TAF ha accolto il ricorso, annullato la decisione del 12 marzo 2024 e rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché procedesse a completare l'istruttoria e pronunciare una nuova decisione. Questo Tribunale ha in particolare rilevato che alla luce degli atti medici prodotti, non poteva essere escluso un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato con ripercussioni sulla sua capacità lavorativa, e quindi sul grado di invalidità. In tali circostanze era necessario eseguire una più approfondita, aggiornata e precisa verifica dello stato di salute del ricorrente, con valutazioni specialistiche perlomeno in ambito di medicina interna generale, psichiatria e psicoterapia, reumatologia, neurologia e neuropsicologia. B. B.a A seguito del menzionato rinvio da parte del TAF l'autorità inferiore ha ripreso l'istruttoria e, con scritto del 19 giugno 2025, ha informato il ricorrente di ritenere necessario, conformemente alla sentenza del Tribunale amministrativo federale del 23 gennaio 2025, sottoporlo ad una visita medica approfondita in Svizzera (comprensiva di esami in medicina interna generale, psichiatria e psicoterapia, reumatologia, neurologia e neuropsicologia). Ha inoltre precisato che l'organizzazione di tale visita avrebbe richiesto un certo tempo e che sarebbe stata trasmessa una comunicazione con tutti i dettagli non appena la data ed il luogo sarebbero stati fissati. Ha infine informato il ricorrente che senza opposizione da parte sua entro dieci giorni, avrebbe incaricato un istituto specializzato di eseguire gli esami in questione (doc. UAIE 431). B.b Con fax dell'8 luglio 2025 l'interessato ha trasmesso all'UAIE diversi referti medici, in particolare il certificato redatto dal dott. B._______ dell'8 luglio 2025. In tale scritto, il medico curante, dopo aver passato in rassegna le affezioni da cui soffriva il suo paziente, ha concluso che quest'ultimo presentava difficoltà negli spostamenti, specialmente per lunghi tragitti e che sconsigliava il viaggio per effettuare la visita di controllo in Svizzera (doc. UAIE 432). B.c Con scritto non datato e recapitato all'autorità inferiore il 21 luglio 2025, l'assicurato - facendo riferimento allo scritto dell'UAIE del 19 giugno 2025 ed al certificato medico del dott. B._______ trasmesso con fax dell'8 luglio 2025 - ha ribadito di non essere in grado affrontare un viaggio in Svizzera per motivi di salute (doc. UAIE 437). B.d Con presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE, la dott.ssa C._______, specialista in medicina interna generale e in medicina fisica e riabilitazione, ha evidenziato che il rapporto del dott. B._______ menzionava affezioni già note mentre erano assenti elementi nuovi o chiari indizi di un aggravamento della situazione valetudinaria. Pertanto, ha concluso che dagli elementi agli atti non risultava una controindicazione in relazione ad un viaggio in Svizzera e che nonostante fossero comprensibili delle difficoltà ad effettuare dei lunghi tragitti, la documentazione medica attuale non permetteva di considerare accertate tali difficoltà (doc. UAIE 438). B.e Con decisione incidentale del 18 agosto 2025, l'UAIE ha rilevato che il suo Servizio medico considerava lo stato di salute dell'assicurato compatibile con un viaggio in Svizzera, eventualmente in compagnia di una terza persona, e di ritenere lecito esigere che l'assicurato si attenesse alle disposizioni previste per la perizia, si presentasse puntualmente e collaborasse attivamente e senza riserve alla sua esecuzione. Pertanto, ha deciso che la perizia in Svizzera veniva mantenuta e precisato che la data ed il luogo della visita sarebbero stati comunicati dopo il passaggio in giudicato della decisione incidentale (doc. UAIE 439). C. C.a Il 2 settembre 2025, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo l'annullamento della decisione incidentale del 18 agosto 2025 a causa della sua impossibilità di viaggiare. In tale occasione l'insorgente ha altresì formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali. A sostegno delle proprie conclusioni, ha prodotto diversi referti medici che l'UAIE avrebbe a torto omesso di prendere in considerazione e dei quali si dirà in dettaglio, se necessario, nei considerandi in diritto (doc. TAF 1). C.b Con risposta del 12 novembre 2025 l'autorità inferiore ha rilevato che l'assicurato ha in sostanza fatto valere un peggioramento del suo stato di salute, rispettivamente un'impossibilità di intraprendere un viaggio in Svizzera per motivi di salute, senza tuttavia contestare la necessità di un ulteriore approfondimento della sua situazione medica. L'UAIE ha inoltre precisato che secondo il parere del suo Servizio medico, le ragioni sanitarie addotte dal ricorrente non sono convincenti e che la trasferta dal suo luogo di domicilio in Svizzera non risulta controindicata. Pertanto, ha confermato la correttezza della decisione impugnata del 18 agosto 2025 e in particolare l'esigibilità di una visita pluridisciplinare in Svizzera con data e nome degli esperti ancora da definire (doc. TAF 3). C.c Con replica del 18 febbraio 2026 il ricorrente ha spiegato che le nuove visite specialistiche in Italia richiedono lunghi tempi di attesa e che il quadro clinico non è cambiato. Ha inoltre specificato di aver avuto un infarto e ribadito la sua richiesta di poter effettuare le visite mediche presso l'INPS in Italia. Egli ha inoltre allegato ampia documentazione medica, di cui si dirà - se necessario - nei considerandi in diritto (doc. TAF 8). C.d Con duplica del 26 marzo 2026, l'autorità inferiore ha rilevato di aver sottoposto la documentazione prodotta dal ricorrente con la replica al proprio Servizio medico e che - con valutazione del 13 marzo 2026 - quest'ultimo ha ritenuto che l'assicurato, visto l'aggravamento del suo stato di salute in seguito all'infarto miocardico acuto, non fosse in grado di viaggiare per un periodo di circa quattro mesi. L'amministrazione ha precisato che sarebbe stato in seguito necessario valutare lo sviluppo della patologia cardiologica per determinare a partire da quando il ricorrente avrebbe potuto nuovamente viaggiare in modo sicuro. L'UAIE ha pertanto proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell'incarto affinché proceda secondo la menzionata valutazione del proprio Servizio medico (doc. TAF 10). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

2. Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, è domiciliato in Italia e sussiste un nesso transfrontaliero, il medesimo avendo svolto attività lavorativa in Svizzera ed essendo stato assicurato all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (AVS/AI; DTF 145 V 231 consid. 7.1; 143 V 354 consid. 4; 143 V 81, in particolare consid. 8.1), per cui è applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell'Allegato II ALC). Il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (art. 46 cpv. 3 del Regolamento n. 883/2004 in relazione con l'Allegato VII del regolamento medesimo; DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Nell'ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2). Il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente (art. 12 PA; DTF 136 V 376 consid. 4.1.1). Sempre che la legge non disponga diversamente, il Tribunale statuisce secondo il grado di prova della verosimiglianza preponderante. Deve ritenere un fatto provato, soltanto quando è convinto della sua esistenza (DTF 138 V 218 consid. 6). Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) e a motivare il ricorso (art. 52 PA). L'autorità di ricorso si limita, di principio, ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l'esame dell'incarto ne diano sufficiente motivo (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c). 3.2 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 18 agosto 2025. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina, infatti, la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato la situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1; 130 V 138 consid. 2.1; 121 V 362 consid. 1b).

4. Nel caso in esame, l'oggetto impugnato, presupposto e contenuto della decisione sottoposta all'esame di questo Tribunale (DTF 131 V 164 consid. 2.1), è rappresentato dalla decisione incidentale dell'UAIE del 18 agosto 2025, con cui l'autorità inferiore ha confermato l'assenza di elementi che giustifichino un'assoluta incapacità di viaggiare e la conseguente esigibilità da parte dell'assicurato di sottoporsi ad una perizia pluridisciplinare in Svizzera. Al riguardo il ricorrente aveva fatto valere un'impossibilità a recarsi in Svizzera per sottoporsi ad una perizia medica, chiedendo che tale accertamento fosse effettuato presso l'INPS in Italia (doc. TAF 1 e 8). Incontestata è per contro la necessità di eseguire una perizia specialistica. 5. 5.1 La decisione incidentale del 18 agosto 2025 concerne una misura d'istruzione ordinata dall'autorità inferiore e deve essere qualificata come decisione incidentale notificata separatamente ai sensi dell'art. 46 PA (Kayser/Papadopoulos/Altmann, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2. ed., 2019, Art. 46 N 2, nonché sentenza del TAF C-6408/2023 del 3 aprile 2025 consid. 3). L'art. 5 cpv. 2 PA, precisa che le decisioni incidentali secondo gli art. 45 e 46 PA sono considerate decisioni ai sensi dell'art. 5 PA. Tuttavia, un ricorso contro decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile soltanto a determinate condizioni (artt. 45 e 46 PA), il cui adempimento nel caso concreto va esaminato di seguito. 5.2 Contro le decisioni incidentali notificate separatamente, che non concernono questioni di competenza né domande di ricusazione, il ricorso è ammissibile ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 PA se esse possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (lett. b). Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (cpv. 2). 5.3 L'interesse particolare alla tutela giurisdizionale che giustifica l'impugnabilità immediata di una decisione incidentale risiede nel pregiudizio che deriverebbe qualora l'impugnazione di tale decisione fosse ammessa soltanto nell'ambito di un ricorso contro la decisione finale (sentenza del TAF C-4820/2022 del 21 gennaio 2026 consid. 3.2.1, nonché Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., Berna 2014, § 28 N 84). Di fronte al Tribunale amministrativo federale, un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 lett. a PA non deve - a differenza di quanto richiesto per il ricorso al Tribunale federale - essere necessariamente di natura giuridica; è sufficiente una violazione di interessi di fatto meritevoli di protezione, segnatamente anche di natura economica, sempreché il ricorrente, impugnando una decisione incidentale, non perseguisse unicamente lo scopo di abbreviare la procedura o di contenere i relativi costi (DTF 134 II 137 consid. 1.3.1 e 130 II 149 consid. 2.2; sentenza del TF 2C_1009/2014 del 6 luglio 2015 consid. 2.2 con rinvii). 5.4 Secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 137 V 210, e conformemente alle disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2021, un pregiudizio irreparabile era in linea di principio ammesso nella misura in cui fosse già stato designato il centro peritale incaricato di svolgere gli ulteriori accertamenti. Pertanto, il Tribunale amministrativo federale entrava nel merito del ricorso qualora fosse contestata la necessità di una perizia ai sensi dell'art. 44 LPGA. Per contro, quando era controversa l'esigibilità di una perizia ai sensi dell'art. 43 cpv. 2 LPGA, in assenza di una presa di posizione del Tribunale federale su tale questione e, a contrario, per tali fattispecie occorreva esaminare approfonditamente se sussistesse un pregiudizio irreparabile, poiché quest'ultimo costituisce, ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 lett. a PA, una condizione per poter impugnare autonomamente una decisione incidentale (cfr. sentenze del TAF C-4010/2022 del 26 febbraio 2025 consid. 3.1; C-6408/2023 del 3 aprile 2025 consid. 3.1.1; C-3284/2022 del 20 maggio 2025 consid. 2.3.1). 5.5 D'altro canto, secondo costante giurisprudenza, non sussiste alcun pregiudizio irreparabile in relazione alla necessità di una perizia qualora una decisione incidentale non avesse ancora designato il centro peritale incaricato, ma si fosse limitato ad annunciare la futura designazione di tale centro mediante il sistema di attribuzione «SuisseMED@P» in applicazione dell'art. 72bis OAI. A tale riguardo, il Tribunale federale ha statuito che una decisione incidentale nella quale non viene indicato alcun centro peritale e viene soltanto annunciata la sua futura designazione non è impugnabile né nell'ambito del procedimento di ricorso di prima istanza né dinanzi al Tribunale federale. In tali circostanze, infatti, non è ravvisabile quale pregiudizio potrebbe subire la persona assicurata per il fatto di non poter impugnare la decisione di principio sulla necessità di svolgere una perizia prima che sia stato concretamente determinato il centro peritale (cfr. DTF 139 V 339, regesto e consid. 4.5 segg.; sentenza del TF 8C_12/2014 del 3 luglio 2014 consid. 1.2). Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale, ciò vale anche con riferimento alla questione qui principalmente da esaminare, ossia l'idoneità o meno del ricorrente a intraprendere un viaggio in Svizzera per sottoporsi ad una perizia (sentenza del TAF C-6408/2023 del 3 aprile 2025 consid. 3.3 e C-4820/2022 del 21 gennaio 2026 consid. 3.2.3). 5.6 Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la 7a revisione della LAI (RU 2021 705). Nell'ambito di tale revisione sono state modificate anche diverse disposizioni procedurali della LPGA. In particolare, l'art. 44 LPGA, che costituisce la base legale per le perizie nell'ambito delle assicurazioni sociali, è stato integralmente riformulato. Tuttavia, al momento attuale non è ancora stato definitivamente chiarito se la giurisprudenza sopra esposta (cfr. consid. 5.4), secondo cui le decisioni incidentali dell'autorità inferiore concernenti l'esecuzione di una perizia sono impugnabili nel procedimento ricorsuale di prima istanza per quanto concerne la necessità e, se del caso, l'esigibilità della perizia, purché il centro peritale sia già stato designato (cfr. DTF 138 V 271 consid. 1-4), conservi la propria validità anche sotto il regime delle disposizioni rivedute della LPGA (cfr. a tal proposito la sentenza del TAF C-1053/2022 del 26 febbraio 2026 consid. 2.3.3). 5.7 Per contro, conformemente alla prassi sinora seguita (cfr. consid. 5.5), una decisione incidentale nella quale non è ancora stato designato alcun centro peritale, rispettivamente unicamente prospettata la sua designazione in un secondo momento, continua a non essere impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale (sentenza del TAF C-6408/2023 del 3 aprile 2025 consid. 3.2.1 e C-8485/2025 del 17 marzo 2026 consid. 2 e C-4820/2022 del 21 gennaio 2026 consid. 4). 6. 6.1 La decisione incidentale qui impugnata è stata emanata il 18 agosto 2025. Trovano pertanto applicazione le disposizioni procedurali della LPGA, nella loro versione riveduta ed entrata in vigore il 1° gennaio 2022. 6.2 Il ricorrente si è limitato a contestare l'esigibilità di uno spostamento in Svizzera per sottoporsi ad una perizia pluridisciplinare. La necessità di effettuare una perizia pluridisciplinare è invece incontestata, tant'è che il ricorrente chiede che la stessa venga effettuata presso l'INPS in Italia. Inoltre, la necessità è stata stabilita nella sentenza di rinvio del TAF del 23 gennaio 2025 ed è pertanto passata in giudicato (consid. 6 e seg.). A suo avviso, a causa delle gravi limitazioni causate dal suo stato di salute, egli sarebbe impossibilitato a recarsi in Svizzera per farsi peritare. L'autorità inferiore, sulla base della valutazione del proprio servizio medico, ha in un primo momento ritenuto esigibile che il ricorrente si sottoponesse ad una perizia in Svizzera (doc. TAF 3). Una volta venuto a conoscenza dell'infarto sopravvenuto il 6 febbraio 2026 ha invece postulato un accoglimento del ricorso con annullamento della decisione incidentale impugnata (doc. TAF 10). 6.3 6.3.1 A tal proposito, questo Tribunale rileva che l'infarto del 6 febbraio 2026 è intervenuto quasi sei mesi dopo l'emissione della decisione impugnata del 18 agosto 2025 e pertanto l'aggravamento dello stato di salute in questione non è, di principio, rilevante per valutare l'ammissibilità del gravame del 2 settembre 2025, nonostante - e come correttamente riconosciuto dall'autorità inferiore - risulti imprescindibile per valutare l'esigibilità di un viaggio in Svizzera nel periodo posteriore all'infarto, e ciò per una durata di almeno quattro mesi. Tenuto conto di quanto precede, e conformemente alla giurisprudenza tuttora applicabile (cfr. consid. 5.5 e segg. supra), il ricorso al TAF contro la decisione incidentale del 18 agosto 2025, con cui l'autorità inferiore ha confermato la necessità e l'esigibilità - quest'ultima qui contestata - di una perizia pluridisciplinare in Svizzera, senza tuttavia ancora designare un centro peritale, non è ammissibile dinanzi al Tribunale amministrativo federale. 6.3.2 Una volta individuato il centro peritale, dovrà invece essere emanata una decisione (incidentale) complessiva concernente l'esecuzione della perizia, nella quale dovranno essere esaminate tutte le obiezioni, sia formali sia materiali, sollevate dalla persona assicurata (cfr. DTF 139 V 349 consid. 5.2.2.3; DTF 138 V 271 consid. 1.1; sentenze del TAF C-6408/2023 del 3 aprile 2025 consid. 3.1.2, 3.2.1, 3.3 e 3.4; C-4820/2022 del 21 gennaio 2026 consid. 4.3 e C-8485/2025 del 17 marzo 2026 consid. 3.3). 6.4 6.4.1 A titolo abbondanziale, il TAF rileva che al ricorrente incombeva un obbligo di sostanziare in che misura la decisione incidentale impugnata fosse suscettibile di cagionare un pregiudizio irreparabile. Tali allegazioni consentono al giudice di ponderare i possibili svantaggi derivanti dall'impossibilità di impugnare separatamente una decisione incidentale. Qualora gli interessi privati non vengano indicati, una siffatta ponderazione risulta spesso possibile solo in misura limitata; la parte che omette di sostanziare adeguatamente le proprie allegazioni si espone pertanto al rischio che il ricorso sia dichiarato irricevibile (Kayser/Papadopoulos/Altmann, op. cit., art. 46 N 11 con ulteriori rinvii; cfr. anche DTF 141 V 330 consid. 8). 6.4.2 Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a censurare l'impossibilità di viaggiare per sottoporsi ad una perizia in Svizzera, senza allegare in che misura subirebbe un pregiudizio irreparabile dall'impossibilità di poter impugnare la decisione incidentale del 18 agosto 2025 che conferma la necessità di una valutazione peritale in Svizzera, senza precisare il centro medico incaricato di eseguire tale accertamento. 6.4.3 D'ufficio non è ravvisabile quale pregiudizio possa derivare al ricorrente dal fatto di non poter (ancora) impugnare dinanzi al Tribunale amministrativo federale la decisione incidentale in parola. Le condizioni di salute, che secondo il ricorrente, si oppongono all'esigibilità di tale viaggio potranno ancora essere fatte valere dopo la designazione del centro peritale e prima dell'effettivo svolgimento del relativo accertamento (sentenze del TAF C-6408/2023 consid. 3.1.2 e 3.3.1; nonché C-8485/2025 consid. 3.4). 6.5 Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso si rivela pertanto inammissibile. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF nonché art. 85bis cpv. 3 LAVS in relazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; sentenze C-4820/2022 consid. 4.3; C-8485/2025 consid. 3.5). 7. 7.1 Il TAF rileva infine che l'interessato con la replica del 18 febbraio 2026 ha trasmesso ulteriore documentazione medica, che l'autorità inferiore ha ritenuto giustificare una temporanea impossibilità di intraprendere un viaggio in Svizzera per un periodo di almeno quattro mesi con successivo aggiornamento medico per rivalutare a partire da quando potrà nuovamente viaggiare in modo sicuro. In simili condizioni l'incarto viene trasmesso per competenza all'UAIE (art. 8 PA) affinché dia seguito a quanto proposto con la duplica. Di conseguenza, l'autorità inferiore - una volta appurato che un viaggio in Svizzera è di nuovo esigibile - dovrà poi procedere alla designazione di un centro peritale, garantendo al ricorrente i diritti di partecipazione che gli spettano e, se del caso, emanare una decisione incidentale impugnabile (art. 44 cpv. 2-4 LPGA; art. 45 segg. PA; cfr. consid. 5 e 6 supra). 7.2 Qualora il ricorrente si rifiutasse di partecipare a una perizia validamente ordinata, potrà essere avviata la procedura di diffida e concessione di un termine di riflessione e, nel rispetto della procedura di preavviso, potrà essere emanata una decisione finale (art. 21 cpv. 4 LPGA; art. 7b LAI e art. 57a LAI; sentenze del TAF C-6242/2019 del 25 marzo 2024 consid. 3.2 e C-8485/2025 consid. 3.6.1). 8. 8.1 Resta da statuire sulle spese processuali e su un'eventuale indennità per ripetibili. 8.2 Ai sensi dell'art. 69 cpv. 1bis LAI in combinato disposto con l'art. 69 cpv. 2 LAI, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale nelle controversie concernenti l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese. Poiché la questione relativa allo svolgimento di una perizia interdisciplinare costituisce parte integrante della procedura volta all'accertamento del diritto alle prestazioni, anche il presente procedimento ricorsuale è, in linea di principio, soggetto a spese (cfr. sentenza del TAF C-5451/2016 del 15 agosto 2017 consid. 8.1). Le spese processuali andrebbero pertanto poste a carico del ricorrente soccombente conformemente all'art. 63 cpv. 1 PA. Nondimeno, si giustifica di prescindere dal loro prelievo, atteso che, nel caso concreto, l'addebito di spese al ricorrente risulterebbe sproporzionato (art. 6 lett. b TS-TAF; RS 173.320.2; cfr. inoltre le sentenze del TAF C-5446/2013 consid. 4.1, C-5321/2012 consid. 5.1, C-3077/2012 consid. 5.1 e C-6408/2024 consid. 4.1). La domanda di assistenza giudiziaria gratuita, nel senso della dispensa dalle spese processuali, diviene pertanto priva di oggetto. 8.3 In quanto autorità federale, l'autorità inferiore vincente non ha diritto a ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF; RS 173.320.2]). Parimenti, al ricorrente soccombente non può essere riconosciuta alcuna indennità per ripetibili in esito alla presente procedura (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso del 2 settembre 2025 è inammissibile.

2. Gli atti di causa sono trasmessi per competenza all'UAIE ai sensi dei considerandi.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Non si assegnano spese ripetibili.

5. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è divenuta priva di oggetto.

6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS. La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: