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9C_464/2019

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),

Bundesgericht · 2019-10-18 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 B.________, patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola,

E. 2 C.________, patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola,

E. 3 Comunicazione alle parti, a B.________, a C.________, a D.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 18 ottobre 2019

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Pfiffner

La Cancelliera: Cometta Rizzi

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_464/2019

Sentenza del 18 ottobre 2019

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Pfiffner, Presidente,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________, Italia,

ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,

opponente,

1. B.________, patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola,

2. C.________, patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola,

3. D.________, Italia.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 maggio 2019 (31.2018.19-20).

Visto:

la decisione su opposizione del 25 settembre 2018 con cui la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha richiesto a A.________ il risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS per complessivi fr. 82'760.90 per contributi paritetici non soluti dalla fallita E.________ in liquidazione per gli anni 2014-2016,

il giudizio del 16 maggio 2019 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha, tra l'altro, respinto il gravame di A.________, condannandolo a versare alla Cassa cantonale di compensazione fr. 82'429.05 per oneri sociali non versati dalla fallita E.________ negli anni 2014, 2015 e 2016,

il ricorso al Tribunale federale del 26 giugno 2019 (timbro postale) con cui A.________ domanda, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di dichiarare nullo il premenzionato giudizio cantonale,

il decreto del 16 luglio 2019 con cui il Tribunale federale ha assegnato a A.________ un primo termine scadente il 29 agosto 2019 per versare l'anticipo spese di fr. 4'500.-,

il decreto del 10 settembre 2019 con il quale è stato impartito a A.________ un termine suppletorio, scadente il 30 settembre 2019, per versare l'anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:

che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),

che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF),

che il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo o la prestazione delle garanzie, atteso che se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio (art. 62 cpv. 3 prima e seconda frase LTF),

che, se l'anticipo non è versato o le garanzie non sono prestate nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 terza frase LTF),

che il ricorrente non ha operato l'anticipo spese entro il termine suppletorio improrogabile a lui impartito (art. 48 cpv. 4 LTF),

che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso deve essere di conseguenza dichiarato inammissibili conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,

che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, a B.________, a C.________, a D.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 18 ottobre 2019

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Pfiffner

La Cancelliera: Cometta Rizzi